14.2011.202
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ resa verosimile
23 gennaio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.202
Data decisione, Autorità:
23.01.2012, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.202
Lugano
23 gennaio
2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 6 ottobre 2011 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 15 novembre 2011 (SO.2011.590) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento della RE 1, __________, a far tempo da martedì 15 novembre 2011 alle
ore 15.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
atto 25 novembre 2011
ne ha postulato l’annullamento:
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 30
novembre 2011 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha chiesto il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'909.80 compresi interessi
e spese.
B. All’udienza
di discussione del 26 ottobre 2011 la convenuta non è comparsa.
C. Con sentenza 15 novembre 2011 il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo
da quello stesso giorno alle ore 15.00.
D. Con
il reclamo RE 1 ha prodotto una ricevuta del 21 novembre 2011 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________ relativa al pagamento di fr. 1'915.35 a
saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. A). La
reclamante asserisce poi di avere avuto durante il 2011 problemi di liquidità,
ma di essere di nuovo in grado, in seguito a vendite immobiliari effettuate di
recente, di estinguere i suoi debiti nei confronti dei suoi fornitori.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1
CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,
n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8. ed. Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;
Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes
gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La reclamante ha
prodotto una ricevuta del 21 novembre 2011 dell’UEF di Locarno relativa al
versamento di fr. 1'915.35 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 838185, per
cui avendo, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, saldato il suo
debito nei confronti dell’istante, ha adempiuto il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF. Per quel che riguarda il requisito della solvibilità -
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata
poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto
soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle
esecuzioni dell’UEF di Locarno al 18 gennaio 2012 si evince che delle 16
procedure esecutive pendenti nei confronti della reclamante 13 sono state
saldate. Contro le ulteriori tre procedure la convenuta ha interposto
opposizione, per cui a questo stadio di procedura i crediti fatti valere non
possono essere ritenuti accertati. Dall’estratto delle esecuzioni emerge
inoltre che a carico della reclamante non risultano attestati di carenza di
beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la convenuta
dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, per cui la
sua solvibilità può essere considerata resa sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
3.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
sono pure poste a carico della reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 15 novembre 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto
della Giurisdizione di Locarno-Città, inc. SO.2011.590, nei confronti di RE 1, __________,
è annullata.
2.
La tassa di giustizia di prima sede di fr.
80.-- è posta a
carico
di RE 1.
3.
Le spese dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Locarno,
da
anticipare come di rito, sono poste a carico di
RE
1”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Intimazione:
- RE 1__________- Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno,
Locarno;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano
- Ufficio
del registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno- Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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