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Decisione

14.2011.202

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ resa verosimile

23 gennaio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha chiesto il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'909.80 compresi interessi

e spese.

B. All’udienza

di discussione del 26 ottobre 2011 la convenuta non è comparsa.

C. Con sentenza 15 novembre 2011 il Pretore aggiunto della

Giurisdizione di Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo

da quello stesso giorno alle ore 15.00.

D. Con

il reclamo RE 1 ha prodotto una ricevuta del 21 novembre 2011 dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________ relativa al pagamento di fr. 1'915.35 a

saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. A). La

reclamante asserisce poi di avere avuto durante il 2011 problemi di liquidità,

ma di essere di nuovo in grado, in seguito a vendite immobiliari effettuate di

recente, di estinguere i suoi debiti nei confronti dei suoi fornitori.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1.

gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1

CPC.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,

n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8. ed. Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;

Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La reclamante ha

prodotto una ricevuta del 21 novembre 2011 dell’UEF di Locarno relativa al

versamento di fr. 1'915.35 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 838185, per

cui avendo, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, saldato il suo

debito nei confronti dell’istante, ha adempiuto il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF. Per quel che riguarda il requisito della solvibilità -

condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata

poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto

soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto delle

esecuzioni dell’UEF di Locarno al 18 gennaio 2012 si evince che delle 16

procedure esecutive pendenti nei confronti della reclamante 13 sono state

saldate. Contro le ulteriori tre procedure la convenuta ha interposto

opposizione, per cui a questo stadio di procedura i crediti fatti valere non

possono essere ritenuti accertati. Dall’estratto delle esecuzioni emerge

inoltre che a carico della reclamante non risultano attestati di carenza di

beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la convenuta

dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, per cui la

sua solvibilità può essere considerata resa sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

3.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

sono pure poste a carico della reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 15 novembre 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto

della Giurisdizione di Locarno-Città, inc. SO.2011.590, nei confronti di RE 1, __________,

è annullata.

2.

La tassa di giustizia di prima sede di fr.

80.-- è posta a

carico

di RE 1.

3.

Le spese dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Locarno,

da

anticipare come di rito, sono poste a carico di

RE

1”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Intimazione:

- RE 1__________- Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno,

Locarno;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano

- Ufficio

del registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno- Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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