14.2011.203
Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
28 dicembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2011.203
Data decisione, Autorità:
28.12.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.203
Lugano
28 dicembre 2011
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 6 ottobre 2011 da
CO 1 __________
rappr. da RA 1 __________
Contro
RE 1 __________
patrocinata dall’ PA 1 __________
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________
con sentenza 21 novembre 2011 (SO.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a
far tempo
dal giorno di lunedì 21 novembre 2011 alle ore 14.00.
2./3./4.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo 1. dicembre 2011 ne postula l’annullamento;
preso atto delle osservazioni 22 dicembre 2011 di
controparte;
rilevato che con decreto presidenziale 1. dicembre
2011 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio CO 1 ha chiesto il fallimento
di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'800.-- oltre interessi e spese.
B. Entro
il termine fissato dal Pretore la convenuta non ha presentato osservazioni.
C. Con sentenza 21 novembre 2011 il Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso
giorno alle ore 14.00.
D. Con il presente reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo
debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al pagamento di fr. 17'088.-- a saldo
dell’esecuzione n. __________ (doc. G). La reclamante ammette di avere numerose
procedure esecutive a suo carico, rilevando che alcune sono perente, altre
pagate e alcune colpite da opposizione, per cui i debiti posti in esecuzione
ammontano a fr. 359'257.43. Secondo la convenuta, gli attivi risultanti dal suo
bilancio aggiornato alla fine di settembre 2011 hanno un valore che le permette
indubbiamente di procedere alla loro realizzazione per il soddisfacimento di
una buona parte dei debiti giunti oltre la domanda di proseguimento (doc. I).
La reclamante aggiunge inoltre di avere emesso una fattura per consulenza e
servizi per ca. fr. 378'000.- forniti ad una cliente, la quale non solo l’ha
riconosciuta, ma le ha pure comunicato un piano di pagamento (doc. M). Il
provento della fattura, osserva la convenuta, servirà a saldare le esecuzioni.
E.
Con le sue osservazioni l’istante rileva di
non avere
ancora
ricevuto alcun pagamento da parte della reclamante.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in
vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere
impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto
processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in
vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in
virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
di Mendrisio del 1. dicembre 2011 relativa al versamento di fr. 17'088.-- a
saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ per cui risulta adempiuto il presupposto
di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che la reclamante ha prodotto
un estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 28 novembre 2011 relativo alla
M__________ Sagl con sede a Lugano, poi divenuta RE 1 con sede a_________, e un
estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio al 29 novembre 2011
relativo a quest’ultima. Esaminando anche solo questo estratto emerge che nei
confronti della reclamante sono pendenti 26 esecuzioni per un importo
complessivo di fr. 292'769.88. Nel corso del 2011 in 6 esecuzioni sono state
emesse le comminatorie di fallimento, anche per importi elevati, e in due
ulteriori procedure sono stati emessi gli avvisi di pignoramento. Ciò dimostra
che la convenuta non dispone della liquidità necessaria a saldare le predette
procedure esecutive. D’altro canto il bilancio che la reclamante ha prodotto
non è idoneo a rendere verosimile la sua solvibilità. Contrariamente a quanto
sostenuto dal patrocinatore della reclamante, esso non è aggiornato alla fine
di settembre 2011, ma riferito agli anni 2009 e 2010. Inoltre è stato allestito
dalla convenuta medesima. Si osserva poi che non solo non è dato sapere se la
valutazione dell’inventario corrisponde con quella attuale, ma in questo
momento non è neppure determinabile a che prezzo l’inventario potrebbe essere
realizzato e, se del caso, quando. In merito alla fattura del 29 novembre 2011 inviata
dalla reclamante a T__________ AG per non meglio definite “Prestazioni fornite”
per un importo di fr. 378'000.- si osserva che, nonostante la conferma di T__________
AG del 30 novembre 2011, non vi è certezza in merito al pagamento rispettivamente
in merito alla puntualità del pagamento delle rate proposte dalla cliente. Per
tacere del fatto che, fosse questo documento equivalente a valuta sicura, come
adombrato nel reclamo, non è dato capire per quali ragioni l’insorgente non
abbia richiesto il relativo equivalente a un istituto di credito, previa
cessione dei relativi diritti. Le precedenti considerazioni portano a
concludere che la situazione finanziaria della convenuta non sta migliorando e
che la prognosi relativa alla sua liquidità non può essere ritenuta favorevole.
Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante
appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il
presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente
verosimile.
Non
risultando adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE
1.
non può essere annullato.
3.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso
effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente
pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante. Alla controparte non si
assegnano ripetibili a titolo d’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC ).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
lunedì
2 gennaio 2012 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a
carico
di RE 1.
3. Intimazione:
- avv. PA
1, __________;
- RA 1, __________;
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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