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Decisione

14.2011.203

Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Solvibilitâ non resa verosimile

28 dicembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio CO 1 ha chiesto il fallimento

di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'800.-- oltre interessi e spese.

B. Entro

il termine fissato dal Pretore la convenuta non ha presentato osservazioni.

C. Con sentenza 21 novembre 2011 il Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso

giorno alle ore 14.00.

D. Con il presente reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo

debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio relativa al pagamento di fr. 17'088.-- a saldo

dell’esecuzione n. __________ (doc. G). La reclamante ammette di avere numerose

procedure esecutive a suo carico, rilevando che alcune sono perente, altre

pagate e alcune colpite da opposizione, per cui i debiti posti in esecuzione

ammontano a fr. 359'257.43. Secondo la convenuta, gli attivi risultanti dal suo

bilancio aggiornato alla fine di settembre 2011 hanno un valore che le permette

indubbiamente di procedere alla loro realizzazione per il soddisfacimento di

una buona parte dei debiti giunti oltre la domanda di proseguimento (doc. I).

La reclamante aggiunge inoltre di avere emesso una fattura per consulenza e

servizi per ca. fr. 378'000.- forniti ad una cliente, la quale non solo l’ha

riconosciuta, ma le ha pure comunicato un piano di pagamento (doc. M). Il

provento della fattura, osserva la convenuta, servirà a saldare le esecuzioni.

E.

Con le sue osservazioni l’istante rileva di

non avere

ancora

ricevuto alcun pagamento da parte della reclamante.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in

vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere

impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto

processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in

vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in

virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La

reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante

e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

di Mendrisio del 1. dicembre 2011 relativa al versamento di fr. 17'088.-- a

saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ per cui risulta adempiuto il presupposto

di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che la reclamante ha prodotto

un estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 28 novembre 2011 relativo alla

M__________ Sagl con sede a Lugano, poi divenuta RE 1 con sede a_________, e un

estratto dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio al 29 novembre 2011

relativo a quest’ultima. Esaminando anche solo questo estratto emerge che nei

confronti della reclamante sono pendenti 26 esecuzioni per un importo

complessivo di fr. 292'769.88. Nel corso del 2011 in 6 esecuzioni sono state

emesse le comminatorie di fallimento, anche per importi elevati, e in due

ulteriori procedure sono stati emessi gli avvisi di pignoramento. Ciò dimostra

che la convenuta non dispone della liquidità necessaria a saldare le predette

procedure esecutive. D’altro canto il bilancio che la reclamante ha prodotto

non è idoneo a rendere verosimile la sua solvibilità. Contrariamente a quanto

sostenuto dal patrocinatore della reclamante, esso non è aggiornato alla fine

di settembre 2011, ma riferito agli anni 2009 e 2010. Inoltre è stato allestito

dalla convenuta medesima. Si osserva poi che non solo non è dato sapere se la

valutazione dell’inventario corrisponde con quella attuale, ma in questo

momento non è neppure determinabile a che prezzo l’inventario potrebbe essere

realizzato e, se del caso, quando. In merito alla fattura del 29 novembre 2011 inviata

dalla reclamante a T__________ AG per non meglio definite “Prestazioni fornite”

per un importo di fr. 378'000.- si osserva che, nonostante la conferma di T__________

AG del 30 novembre 2011, non vi è certezza in merito al pagamento rispettivamente

in merito alla puntualità del pagamento delle rate proposte dalla cliente. Per

tacere del fatto che, fosse questo documento equivalente a valuta sicura, come

adombrato nel reclamo, non è dato capire per quali ragioni l’insorgente non

abbia richiesto il relativo equivalente a un istituto di credito, previa

cessione dei relativi diritti. Le precedenti considerazioni portano a

concludere che la situazione finanziaria della convenuta non sta migliorando e

che la prognosi relativa alla sua liquidità non può essere ritenuta favorevole.

Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante

appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il

presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente

verosimile.

Non

risultando adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE

1.

non può essere annullato.

3.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo stato concesso

effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente

pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante. Alla controparte non si

assegnano ripetibili a titolo d’indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC ).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

lunedì

2 gennaio 2012 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a

carico

di RE 1.

3. Intimazione:

- avv. PA

1, __________;

- RA 1, __________;

- Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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