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Decisione

14.2011.204

Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità del reclamo fondato sull'impossibilità di far fronte al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche

7 dicembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che con precetto

esecutivo n.__________ del 25/29.8.2011 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr.

5'178.35 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’imposta

cantonale 2009;

che, interposta

tempestiva opposizione da parte dell’escussa, il procedente ne ha chiesto il

rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano per la somma capitale

di fr. 5'178.35 più interessi al 2,50% dal 7.8.2011, oltre che per fr. 131,35

per interessi aggiornati sino al 30.9.2011 e fr. 30.- per tassa di diffida,

allegando la decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio emanata il 6

ottobre 2010 dall’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, con l’attestazione

di crescita in giudicato, che ha stabilito l’imposta cantonale del 2009 a carico della convenuta in fr. 5'178.35 (doc. C) e il calcolo degli interessi di ritardo al

9.10.2011 (fr. 134.60 doc. B);

che,

chiamata a esprimersi sull’istanza, in data 15 novembre 2011, la convenuta ha

comunicato alla Pretura di trovarsi in assistenza dal 24 aprile 2009 e di non

essere in grado di far fronte alla sua gravosa situazione economica e infortunistica;

che con decisione

del 22 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dall’escutente (decisione di

tassazione passata in giudicato e il relativo conteggio della somma in capitale

e degli interessi di ritardo maturati) costituisce titolo esecutivo e, pertanto,

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv.

1 e 80 cpv. 2 n,. 2 LEF e rilevando che l’escussa non ha a sua volta opposto alcuna

valida eccezione liberatoria ex art. 81 cpv. 1 LEF;

che

contro tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 25 novembre 2011 (indirizzato

allo stesso Pretore con motivazione riportata nel giudizio impugnato),

riconfermandosi nel proprio punto di vista, ovvero sostenendo - in estrema

sintesi - di non essere in grado di far fronte all’onere fiscale in rassegna a

causa delle sue precarie condizioni economiche, dato che è costretta a vivere

con fr. 2’000.- al mese, importo che le serve per pagare l’affitto e per

provvedere al suo mantenimento;

che il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:.

che secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza finali;

che tale

è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di

rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che in

base all’art. 320 CP con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che, se il

credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1

LEF);

che sono

parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente - per quanto

qui di rilievo - le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n.45 e 46);

che, come

correttamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto

- costituito dal doc. C - sul quale il procedente ha fondato la propria istanza,

circostanza del resto non contestata dall’insorgente;

che,

secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera – come nella

fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto

o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la

prescrizione;

che la

reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, il gravame

esaurendosi in considerazioni - impossibilità di far fronte al credito posto in

esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche - che sfuggono con ogni evidenza

al potere di cognizione del giudice del rigetto, di modo che il rimedio - fondato

esclusivamente su tale argomento - risulta persino inammissibile;

che gli

oneri processuali dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente, soccombente

(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che data

la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è

assistita da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

- RE 1;

- Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'178.35,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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