14.2011.204
Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità del reclamo fondato sull'impossibilità di far fronte al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche
7 dicembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2011.204
Data decisione, Autorità:
07.12.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Inammissibilità del reclamo fondato sull'impossibilità di far fronte al credito posto in esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2011.204
Lugano
7 dicembre
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 7 novembre 2011 presentata da
rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona
contro
CO 1
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
notificato in data 29 agosto 2011 per il pagamento di fr. 5'178.35 oltre interessi
e spese,
istanza accolta
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 22 novembre
2011 (SO.2011.4858);
sentenza impugnata
dalla convenuta con reclamo del 22 novembre 2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con precetto
esecutivo n.__________ del 25/29.8.2011 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr.
5'178.35 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito l’imposta
cantonale 2009;
che, interposta
tempestiva opposizione da parte dell’escussa, il procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano per la somma capitale
di fr. 5'178.35 più interessi al 2,50% dal 7.8.2011, oltre che per fr. 131,35
per interessi aggiornati sino al 30.9.2011 e fr. 30.- per tassa di diffida,
allegando la decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio emanata il 6
ottobre 2010 dall’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, con l’attestazione
di crescita in giudicato, che ha stabilito l’imposta cantonale del 2009 a carico della convenuta in fr. 5'178.35 (doc. C) e il calcolo degli interessi di ritardo al
9.10.2011 (fr. 134.60 doc. B);
che,
chiamata a esprimersi sull’istanza, in data 15 novembre 2011, la convenuta ha
comunicato alla Pretura di trovarsi in assistenza dal 24 aprile 2009 e di non
essere in grado di far fronte alla sua gravosa situazione economica e infortunistica;
che con decisione
del 22 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione esibita dall’escutente (decisione di
tassazione passata in giudicato e il relativo conteggio della somma in capitale
e degli interessi di ritardo maturati) costituisce titolo esecutivo e, pertanto,
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv.
1 e 80 cpv. 2 n,. 2 LEF e rilevando che l’escussa non ha a sua volta opposto alcuna
valida eccezione liberatoria ex art. 81 cpv. 1 LEF;
che
contro tale decisione la convenuta è insorta con reclamo del 25 novembre 2011 (indirizzato
allo stesso Pretore con motivazione riportata nel giudizio impugnato),
riconfermandosi nel proprio punto di vista, ovvero sostenendo - in estrema
sintesi - di non essere in grado di far fronte all’onere fiscale in rassegna a
causa delle sue precarie condizioni economiche, dato che è costretta a vivere
con fr. 2’000.- al mese, importo che le serve per pagare l’affitto e per
provvedere al suo mantenimento;
che il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:.
che secondo
l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di
rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che in
base all’art. 320 CP con il reclamo possono essere censurati a., l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che, se il
credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF);
che sono
parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente - per quanto
qui di rilievo - le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n.45 e 46);
che, come
correttamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto
- costituito dal doc. C - sul quale il procedente ha fondato la propria istanza,
circostanza del resto non contestata dall’insorgente;
che,
secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera – come nella
fattispecie – l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto
o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la
prescrizione;
che la
reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, il gravame
esaurendosi in considerazioni - impossibilità di far fronte al credito posto in
esecuzione a causa di pretese difficoltà economiche - che sfuggono con ogni evidenza
al potere di cognizione del giudice del rigetto, di modo che il rimedio - fondato
esclusivamente su tale argomento - risulta persino inammissibile;
che gli
oneri processuali dovrebbero essere posti a carico dell’insorgente, soccombente
(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data
la particolarità della fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è
assistita da un avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
- RE 1;
- Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'178.35,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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