14.2011.205
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Sentenza ritirata dopo la scadenza del termine di giacenza postale. Reclamo tardivo
14 dicembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2011.205
Data decisione, Autorità:
14.12.2011, CEF
Ricorso:
TF,5D_18/2012, 1.2.2012
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Sentenza ritirata dopo la scadenza del termine di giacenza postale. Reclamo tardivo
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 138 cpv. 3 let. a CPC-TI
art. 321 cpv. 2 CPC-TI
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.205
Lugano
14 dicembre 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e alimenti dipendente da istanza 11/14 giugno 2011 presentata da
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio, rispettivamente
definitivo dell’opposizione sollevata dal convenuto al precetto esecutivo n.
138529 dell’ufficio di esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, notificato in
data 20 aprile 2011 per il pagamento di fr. 20'771.40 oltre interessi e spese;
istanza respinta dal Pretore del Distretto di Vallemaggia
con decisione del 2 novembre 2011 (SO.2011.88);
decisione impugnata dall’istante, che con reclamo del
dicembre 2011
ne chiede l’annullamento, protestate spese e
ripetibili;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 14/20.4.2011 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 20'771.40 oltre interessi e spese;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza dell’11/14
giugno 2011 –integrata il 25 giugno 2011– il procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio, rispettivamente definitivo alla Pretura del Distretto di
Vallemaggia;
che,
preso atto delle osservazioni all’istanza presentate il 27 giugno 2011 dal convenuto
e delle successive prese di posizione dello stesso convenuto che ne sono
seguite, tra cui la duplica del 25 agosto 2011, ed estromesse dagli atti le
osservazioni alla duplica presentate in data 2 settembre 2011 dal procedente, con
decisione del 2 novembre 2011, intimata il 4 novembre successivo, il Pretore
del Distretto di Vallemaggia ha respinto l’istanza, la documentazione esibita
dall’istante non consentendo, a suo giudizio, non solo di pronunciare il
rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna ex art.
80 cpv. 1 LEF, ma nemmeno quello provvisorio ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che
contro tale decisione l’istante – premesso che la sentenza gli è stata recapitata
il 25 novembre 2011 – è insorto con reclamo del 3 dicembre 2011, facendo tra l’altro
carico al primo giudice di avere violato il suo diritto costituzionale di
essere sentito estromettendo dagli atti del processo le osservazioni alla
duplica di controparte da lui formulate il 2 settembre 2011;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr. anche l’indicazione dei rimedi giuridici
indicati in calce alla decisione impugnata);
che
proposto il 3 dicembre 2001 a fronte di una decisione emessa il 2 novembre
2001, intimata il 4 novembre successivo e che il reclamante pretende essergli
stata notificata soltanto il 25 novembre 2011, come attestato dal timbro
postale sulla copia della busta annessa al gravame, il rimedio parrebbe
tempestivo e, sotto questo profilo, ammissibile;
che,
a ben vedere, ciò non è però il caso;
che,
secondo l’art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni
è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta;
che
la notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal
destinatario oppure da un suo impiegato o da persona che vive nella stessa
economia domestica aventi almeno 16 anni, fatti salvi casi in cui il giudice
dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario (art. 138
cpv. 2 CPC);
che,
nondimeno, la notificazione è pure considerata avvenuta, tra l’altro, in caso di
invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna
infruttuoso, sempreché il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione
(art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);
che,
nella fattispecie, il plico raccomandato contenente la decisione impugnata è
stato impostato il 4 novembre 2011, per essere avvisato in casella (ossia al
recapito indicato dal destinatario stesso: casella postale 109, 6601 Locarno)
il giorno successivo, ovvero il 5 novembre 2011, rimanendo però in giacenza alla
posta di Locarno per sette giorni (circostanza di cui sarebbe stato informato
il mittente), per essere poi recapitato, sempre via casella postale, il 25
novembre 2011 (cfr. ricerca Track & Trace);
che
in base al disposto di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione
dell’atto giudiziario in rassegna è da considerarsi perciò avvenuta il settimo
giorno dal (primo) tentativo di consegna infruttuoso, segnatamente dal giorno
successivo all’avviso in casella (5 novembre 2011) del relativo plico
raccomandato, vale a dire sabato 12 novembre 2011(recte: lunedì 14
novembre 2011; art. 142 cpv. 3 CPC), di modo che il termine per l’inoltro del
reclamo ha iniziato a decorrere dal 15 novembre 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC) e
non dal 26 novembre 2011 come preteso dall’insorgente;
che,
del resto, il reclamante non contesta che la posta gli abbia messo nella sua
casella postale il foglio giallo relativo all’avviso di ritiro della raccomandata
e nemmeno giustifica i motivi che lo hanno spinto a lasciare in giacenza la
raccomandata per così lungo tempo;
che
proposto il 3 dicembre 2011 il reclamo risulta dunque intempestivo e, pertanto,
inammissibile;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’insorgente (art. 48, 61 cv. 1
e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 80.- è posta a carico del reclamante.
3. intimazione
a:
- RE
1, ;
- CO
1, .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 20'771,40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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