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Decisione

14.2011.205

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Sentenza ritirata dopo la scadenza del termine di giacenza postale. Reclamo tardivo

14 dicembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 14/20.4.2011 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Vallemaggia, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso della somma di fr. 20'771.40 oltre interessi e spese;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza dell’11/14

giugno 2011 –integrata il 25 giugno 2011– il procedente ne ha chiesto il

rigetto provvisorio, rispettivamente definitivo alla Pretura del Distretto di

Vallemaggia;

che,

preso atto delle osservazioni all’istanza presentate il 27 giugno 2011 dal convenuto

e delle successive prese di posizione dello stesso convenuto che ne sono

seguite, tra cui la duplica del 25 agosto 2011, ed estromesse dagli atti le

osservazioni alla duplica presentate in data 2 settembre 2011 dal procedente, con

decisione del 2 novembre 2011, intimata il 4 novembre successivo, il Pretore

del Distretto di Vallemaggia ha respinto l’istanza, la documentazione esibita

dall’istante non consentendo, a suo giudizio, non solo di pronunciare il

rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna ex art.

80 cpv. 1 LEF, ma nemmeno quello provvisorio ex art. 82 cpv. 1 LEF;

che

contro tale decisione l’istante – premesso che la sentenza gli è stata recapitata

il 25 novembre 2011 – è insorto con reclamo del 3 dicembre 2011, facendo tra l’altro

carico al primo giudice di avere violato il suo diritto costituzionale di

essere sentito estromettendo dagli atti del processo le osservazioni alla

duplica di controparte da lui formulate il 2 settembre 2011;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr. anche l’indicazione dei rimedi giuridici

indicati in calce alla decisione impugnata);

che

proposto il 3 dicembre 2001 a fronte di una decisione emessa il 2 novembre

2001, intimata il 4 novembre successivo e che il reclamante pretende essergli

stata notificata soltanto il 25 novembre 2011, come attestato dal timbro

postale sulla copia della busta annessa al gravame, il rimedio parrebbe

tempestivo e, sotto questo profilo, ammissibile;

che,

a ben vedere, ciò non è però il caso;

che,

secondo l’art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni

è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta;

che

la notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal

destinatario oppure da un suo impiegato o da persona che vive nella stessa

economia domestica aventi almeno 16 anni, fatti salvi casi in cui il giudice

dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario (art. 138

cpv. 2 CPC);

che,

nondimeno, la notificazione è pure considerata avvenuta, tra l’altro, in caso di

invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna

infruttuoso, sempreché il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione

(art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);

che,

nella fattispecie, il plico raccomandato contenente la decisione impugnata è

stato impostato il 4 novembre 2011, per essere avvisato in casella (ossia al

recapito indicato dal destinatario stesso: casella postale 109, 6601 Locarno)

il giorno successivo, ovvero il 5 novembre 2011, rimanendo però in giacenza alla

posta di Locarno per sette giorni (circostanza di cui sarebbe stato informato

il mittente), per essere poi recapitato, sempre via casella postale, il 25

novembre 2011 (cfr. ricerca Track & Trace);

che

in base al disposto di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, la notificazione

dell’atto giudiziario in rassegna è da considerarsi perciò avvenuta il settimo

giorno dal (primo) tentativo di consegna infruttuoso, segnatamente dal giorno

successivo all’avviso in casella (5 novembre 2011) del relativo plico

raccomandato, vale a dire sabato 12 novembre 2011(recte: lunedì 14

novembre 2011; art. 142 cpv. 3 CPC), di modo che il termine per l’inoltro del

reclamo ha iniziato a decorrere dal 15 novembre 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC) e

non dal 26 novembre 2011 come preteso dall’insorgente;

che,

del resto, il reclamante non contesta che la posta gli abbia messo nella sua

casella postale il foglio giallo relativo all’avviso di ritiro della raccomandata

e nemmeno giustifica i motivi che lo hanno spinto a lasciare in giacenza la

raccomandata per così lungo tempo;

che

proposto il 3 dicembre 2011 il reclamo risulta dunque intempestivo e, pertanto,

inammissibile;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’insorgente (art. 48, 61 cv. 1

e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 80.- è posta a carico del reclamante.

3. intimazione

a:

- RE

1, ;

- CO

1, .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 20'771,40, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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