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Decisione

14.2011.207

Azione di contestazione di graduatoria rivolta contro un creditore. Valore litigioso. Appello. Credito, inserito nell'elenco oneri, sulla base di una cartella ipotecaria al portatore. Novazione. Acqui

3 maggio 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i debiti si erano quindi estinti per novazione ed erano stati, in sostanza,

sostituiti dal credito di cartella di fr. 600'000.–. I diritti dei creditori

della massa fallimentare non erano stati lesi, visto che la cartella ipotecaria

già gravava il fondo allorquando D__________ l'aveva ricevuto in dono dal padre

il 13 gennaio 1998.

Esperita l'istruttoria e previa

rinuncia al dibattimento finale, il convenuto con memoriale 9 giugno 2011 e gli

attori con atto del 16 giugno 2011, hanno ribadito le rispettive richieste di

giudizio.

C. Con decisione dell'8 novembre

2011 il Pretore __________, ha accolto la petizione e ordinato lo stralcio

dall'elenco oneri del credito garantito da pegno immobiliare di fr. 600'000.–

oltre interessi insinuato dal convenuto. Costituita il 19 settembre 1994, la

cartella ipotecaria era stata ceduta in proprietà alla banca __________, a

garanzia di un credito ipotecario in essere con D__________. Questo istituto

bancario aveva quindi trasferito il titolo di credito in proprietà al convenuto

previo versamento di fr. 34'800.–. Quest'ultimo, non essendone stato primo

beneficiario, non poteva invocare la presunzione della novazione (art. 855 cpv.

1 vCC). La proprietà sulla cartella ipotecaria non dimostrava affatto

l'esistenza di un suo credito di fr. 600'000.– verso D__________, pretesa che

pertanto spettava a lui provare (art. 8 CC), rispettivamente che D__________

aveva trasferito in proprietà la cartella ipotecaria al convenuto “solvendi

causa” ossia a titolo di pagamento per dei debiti verso lui. A maggior

ragione, visto che era stata la banca a cederla a quest'ultimo e non già D__________.

Nulla però, al riguardo, era stato dimostrato.

D. Con appello del 7 dicembre

2011 AP 1 propone di respingere la petizione per errata applicazione del

diritto e errato accertamenti dei fatti rilevanti. L'appellante aveva prestato la

somma di fr. 34'800.– a D__________ bonificandola sul suo conto bancario, in

modo da permetterle di estinguere (in parte) il debito verso la banca.

Quest'ultima, riottenuta la proprietà sulla cartella ipotecaria di fr.

600'000.–, l'aveva a sua volta trasferita “solvendi causa” al convenuto alfine

di estinguere ogni suo debito verso il marito. La cartella ipotecaria era pertanto

stata a lui validamente ceduta e, al riguardo, la sua buona fede era da presumere.

Per novazione, egli era diventato quindi titolare del credito incorporato dalla

cartella ipotecaria. Certo il trasferimento era intervenuto direttamente fra

banca e convenuto. Questo però previo versamento dell'importo di denaro con cui

D__________ aveva potuto ammortizzate il debito ipotecario con la banca. Escluso

quindi che egli avesse acquistato il titolo di credito dalla banca. Infine, e

quantomeno, gli andava riconosciuto un credito di fr. 34'800.– oltre il 10% dal

22 agosto 2007, limite entro cui la petizione doveva essere accolta in via

subordinata.

E. Delle osservazioni degli

attori, che propongono di respingere l'appello, si dirà, se necessario, nel

seguito.

e considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 404 cpv. 1 CPC

fino alla conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già

pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il previgente

diritto. Nel presente caso, alla procedura svoltasi davanti al Pretore tornano quindi

applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile ticinese (CPC/TI:

Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) in vigore fino al

31 dicembre 2010.

Considerandi

2.

Per l'art. 405 cpv. 1 CPC,

alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione

della decisione. A fronte della sentenza impugnata 8 novembre 2011, la

procedura di ricorso è così retta dal nuovo diritto, ossia il Codice di diritto

processuale svizzero (RS 272) in vigore dal 1° gennaio 2011. Ciò posto, escluse

le pratiche ex art. 309 CPC e segnatamente le controversie rette dalla

procedura sommaria da cui esulano le azioni di contestazione di graduatoria ai

sensi dell'art. 250 LEF (art. 251 CPC; a contrario: Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter neuer ZPO, in: SJZ

107.

(2011) Nr. 12, pag. 278 ad C/II; Muster,

La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des

faillites, in: JdT 2011 II 75, pag. 81; Gilliéron,

L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à

fournir après l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunale fédérale et du

Code de procédure civile, in: JdT 2011 II 107, pag. 139 in basso) -per quanto di interesse ai fini del presente giudizio- le decisioni finali di prima

istanza sono impugnabili con il rimedio dell'appello (art. 308 cpv. 1 lett. a

CPC). Trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione deve almeno essere di fr.

10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC), fermo restando che in caso di valore inferiore,

la decisione può essere impugnata con il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a

CPC). Dovendosi escludere -come visto- le vertenze attinenti la procedura

sommaria, tanto per l'inoltro dell'appello quanto per quello del reclamo, il

termine è di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 e 321 cpv. 1 CPC). Altrettanto

quello per presentare eventuali osservazioni (art. 312 cpv. 2 e 322 cpv. 2

CPC). Per il resto poi, dal 1° gennaio 2011 la competenza a giudicare in

seconda istanza gli appelli (e i reclami) nelle cause proposte a norma della

legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di

disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento

dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF), è della Camera di esecuzione e

fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

3.

Nel presente caso,

l'appello 7 dicembre 2011 avverso la sentenza impugnata 8 novembre 2011

notificata lo stesso giorno e recapitata al convenuto l'indomani, è senz'altro

tempestivo. L'impugnazione poi notificata il 27 dicembre 2011, è giunta agli attori

il giorno dopo; il termine per la risposta all'appello ha cominciato a

decorrere il 3 gennaio 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario CPC, Lugano 2011, n. 3/A ad art. 145): datato 1° febbraio 2012, l'atto è quindi altresì ammissibile.

Nell'ambito di una

liquidazione in via di fallimento, l'elenco oneri è parte integrante della

graduatoria (art. 247 cpv. 2 LEF; art. 125 RFF [Regolamento del Tribunale

federale concernente la realizzazione forzata di fondi: RS 281.42]; Hierholzer, in:

Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 92 ad art.

247). Quello allestito in concreto per il fondo n. __________ RFD __________, va

quindi contestato con l'azione di contestazione della graduatoria ex art. 250

LEF (Furrer, Die

Kollokationsklagen nach schweizerischem Recht, Zurigo 1979, pag. 12 e 84). Per

il valore determinante ai fini dell'appellabilità giusta l'art. 308 segg. CPC (Hierholzer, op. cit., n. 81 ad art.

250), giova rilevare che gli attori -creditori, per quanto risulta (petizione,

pag. 5 n. 3; risposta, pag. 3 ad 3), chirografari- hanno chiesto lo stralcio

del credito di fr. 600'000.– notificato dal convenuto sulla base di una cartella

ipotecaria. Ora, per l'art. 91 CPC, la domanda determina il valore litigioso (Hierholzer, op. cit., n. 54 ad art.

250). Invero, trattandosi di un'azione di contestazione di graduatoria (Trezzini, op. cit., n. 4/viii ad art.

91), il valore litigioso non corrisponde a quello nominale del credito

contestato bensì al dividendo prevedibile calcolato su quell'importo: qualora

l'azione fosse fondata sull'art. 250 cpv. 1 LEF sarà così determinante

l'aumento che, per effetto dell'azione medesima, spetterà alla parte che ha

promosso contestazione (Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 56 ad §46; Brunner/ Reutter, Kollokations- und

Widerspruchsklagen nach SchKG, 2a ed., Berna 2002, pag. 55 sub 2.4.5.b); per contro, in

quanto fondata sull'art. 250 cpv. 2 LEF, il valore litigioso dell'azione sarà

costituito dall'aumento che spetterà a chi l'ha promossa oltre, una volta

coperta totalmente la sua pretesa, all'eventuale eccedenza spettante alla massa

fallimentare (Amonn/Walther, op.

cit., n. 56 seg. ad §46; Brunner/Reutter,

op.cit., pag. 55 sub 2.4.5.b; Hierholzer,

op. cit., n. 53 e 84 ad art. 250). Ciò detto, secondo l'elenco oneri

agli atti, il valore peritale del fondo n. __________ RFD __________ è stato

stimato in fr. 4'550'000.– (doc. A pag. 2). D'altro canto, i crediti garantiti

da pegno immobiliare (ipoteche legali e convenzionali compresa la pretesa

insinuata dal qui convenuto), assommano a fr. 3'742'028.35 (doc. A, pag. 5). Visto

che per l'art. 219 cpv. 1 LEF i crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti

in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni, l'estromissione

della pretesa del convenuto -ossia del credito di cartella di fr. 600'000.–

garantito dal fondo- andrebbe quindi anzitutto a completo beneficio dei

procedenti le cui pretese ammontano complessivamente a fr. 734'541.25, importo per

quanto è dato di sapere interamente scoperto (petizione, pag. 5 n. 3) e, nell'ipotesi

in cui fossero coperte queste ultime, alla massa fallimentare restante. Il valore

litigioso va così stabilito in fr. 600'000.–. Di qui, la ricevibilità dell'appello.

4.

Giusta l'art. 310 CPC, con

l'appello è possibile censurare l'errata applicazione del diritto (lett. a) e

l'errato accertamento dei fatti (lett. b). In concreto, l'appellante solleva

contestazioni riguardo a entrambi i motivi (appello, pag. 4 n. 2).

5.

Ora, la contestazione della

graduatoria fallimentare è possibile in via di reclamo fondato sull'art. 17 LEF

per violazione di prescrizioni procedurali nell'allestimento della graduatoria

quali l'ammissione di un credito non sufficientemente sostanziato, o la carente

chiarezza e comprensibilità del documento; la via è invece quella dell'azione

giusta l'art. 250 LEF quando ad essere contestato è il contenuto di diritto

materiale come ad esempio l'errata collocazione di un credito in graduatoria o

l'ammissione di un creditore o di un importo errato di un credito (Hierholzer, op. cit., n. 8 ad art. 250; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 36 ad art. 250; Amonn/Walther,

op. cit., n. 38, 41, 45 e segg. ad §46; Brunner/Reutter,

op. cit., pag. 36 sub 2.3.2; DTF 119 III 84). L'azione prevista dall'art. 250

cpv. 1 LEF deve essere diretta contro la massa fallimentare e consente al

creditore di contestare la graduatoria poiché il suo credito non è stato, tutto

o in parte, ammesso o collocato nel grado da lui rivendicato (Hierholzer, op. cit., n. 23 ad art.

250). Per contro, se controverso è il credito o il grado di un altro creditore,

l'azione deve essere promossa contro quest'ultimo (art. 250 cpv. 2 LEF; Hierholzer, op. cit., n. 23 ad art.

250). Nel presente caso, in quanto finalizzata all'esclusione dall'elenco oneri

della pretesa del convenuto, l'azione introdotta dagli attori si fonda appunto sull'art.

250.

cpv. 2 LEF.

Ciò detto, nell'ambito di

un'azione di contestazione di graduatoria ex art. 250 cpv. 2 LEF -diversamente

da quella fondata sul cpv. 1- la ripartizione dell'onere della prova non

coincide con il ruolo assunto dalle parti: spetta così al convenuto provare

esistenza, estensione e grado della sua pretesa; sarà per contro compito

dell'attore dimostrare le eccezioni da lui sollevate (Hierholzer, op. cit., n. 61 ad art. 250; Ammon/Walther, op. cit., n. 61 ad §46; Furrer, op. cit., pag. 71).

6.

L'appellante si pretende titolare

del credito di fr. 600'000.– incorporato dalla cartella ipotecaria al portatore,

gravante in 11° grado il fondo n. __________ RFD __________, cedutale in proprietà

da D__________ cui appartiene il fondo dato in pegno. Trattandosi di una cartella

ipotecaria del proprietario, questo suo trasferimento aveva comportato la

novazione giusta l'art. 855 vCC del credito originario: la pretesa incorporata

dalla cartella (oltre i relativi accessori) aveva quindi soppiantato la pretesa

causale in virtù di cui quel titolo di credito gli era appunto stato consegnato

(appello, pag. 6 n. 4). Così formulata tuttavia, la censura è fuorviante e

riduttiva.

7.

Dagli atti emerge che la

cartella ipotecaria è stata costituita il 19 settembre 1994 per un valore

nominale di fr. 600'000.– iscritta in 11° grado a carico del fondo n. __________

RFD __________, e indica il “portatore” del medesimo titolo nel ruolo di

creditore (doc. 5, pag. 1). Il fondo, in origine appartenente a L__________, era

stato donato alla figlia D__________ con atto pubblico 13 gennaio 1998 (doc. 4),

diventata poi moglie del qui convenuto. L'azione di revocazione introdotta

avverso questa donazione, nell'ambito della liquidazione d'ufficio in via

fallimentare dell'eredità giacente L__________, ha avuto esito positivo (sopra,

consid. A). Di qui, l'obbligo di assoggettare la particella a realizzazione

forzata come se la donazione non avesse avuto luogo (art. 285 cpv. 1 LEF; Ammon/Walther, op. cit., n. 1 seg. ad

art. §52).

La cartella ipotecaria iscritta

in 11° grado costituiva -insieme a quelle di grado (1° a 10°) precedente- la

garanzia del credito ipotecario di cui al contratto del 28 maggio/12 giugno

2002.

concesso da __________ a D__________, proprietaria del fondo n. __________

RFD __________. Contestualmente a una modifica di quel contratto, il 6 agosto

2007.

la banca l'ha trasmessa a titolo fiduciario al legale di D__________ -che nell'ambito

della presente procedura è altresì patrocinatore del qui convenuto- precisando

che, previo versamento di fr. 34'800.– a favore del relativo conto bancario in riduzione

dell'ipoteca di cui quest'ultima beneficiava, quella cartella ipotecaria poteva

considerarsi a sua libera disposizione (documenti allegati allo scritto 21

gennaio 2010, nel fascicolo edizione documenti: act. V). Il 17 agosto 2007 il

legale ha confermato alla banca che, conformemente agli accordi intervenuti,

avrebbe disposto della cartella ipotecaria non appena l'importo di fr. 34'800.–

fosse stato bonificato (doc. 3, pag. 1). Con ordine bancario 22 agosto 2007, AP

1.

ha disposto l'accredito di quella cifra a favore di D__________ (doc. 3,

pag. 2).

8.

Per il Pretore il convenuto

non è mai stato primo beneficiario della cartella ipotecaria al portatore,

motivo per cui ha escluso l'eventualità di una presunta novazione ex art. 855

cpv. 1 vCC (sentenza impugnata, pag. 5). Ora, di per sé la presunzione della

novazione giusta l'art. 855 cpv. 1 vCC è valida con riferimento al rapporto

esistente fra debitore della cartella ipotecaria e primo creditore (anche

“primo beneficiario”), ma non a quello esistente fra quest'ultimo e un terzo

acquirente (Staehelin, in: Honsell/

Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2a ed., Basilea 2003, n. 7 ad art.

855.

e n. 4 ad art. 869). Del resto, e non a caso, la norma giuridica parla

appunto di costituzione di una cartella ipotecaria e non già di ulteriore

trasferimento (Foëx, Les actes de

disposition sur les cédules hypothécaires, in: Hottelier/Foëx, Les gages

immobiliers, Constitution volontaire et réalisation forcée, Ginevra 1999, pag.

119).

Vero è che trattandosi di

cartella ipotecaria del proprietario, ciò che si verifica ogni qual volta la

medesima persona si trova a rivestire nel contempo il ruolo di proprietaria del

fondo e di creditrice (Staehelin, op.

cit., n. 6 ad art. 859), il discorso è leggermente sfumato in quanto si ammette

-ma la questione non fa l'unanimità- anche un'applicazione analogica dell'art.

855.

cpv. 1 vCC qualora vi sia un “ulteriore trasferimento” (Jacques, Exécution forcée spéciale des

cédules hypothécaires, in: BlSchK 2001 pag. 204 n. 1.3; Foëx, op. cit., pag. 119 e nota 53; contra: Möckli, Das Eigentümergrundpfandrecht,

Berna 2001, pag. 101). Si avrà allora novazione se il debitore di una cartella

ipotecaria intestata a nome del proprietario (“Eigentümer-schuldbrief”: Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 859) o

di una cartella ipotecaria “al portatore” del proprietario non ancora emessa (“nicht

begebener Inhaberschuldbrief”: Staehelin,

op. cit., n. 6 ad art. 859), trasmette il titolo di credito in proprietà

a un creditore (Staehelin, op.

cit., n. 7 ad art. 855). In questi casi si reputa in sostanza che, se è vero

che di per sé da un punto di vista formale è il creditore a trasferire la

cartella ipotecaria, di fatto la sua emissione -che si tratti di un titolo di

credito costituito ex novo o semplicemente “riutilizzato” una volta

estinta la precedente garanzia (art. 863 vCC; Staehelin,

op. cit., n. 1 ad art. 873)- avviene materialmente per mano del debitore

e proprietario del pegno immobiliare (Staehelin,

op. cit., n. 4 e 7 ad art. 855, n. 8 ad art. 859).

Ciò detto, il versamento

dell'importo di fr. 34'800.– ha liberato la cartella ipotecaria “al portatore”

dalla garanzia nei confronti della banca. Prima di essere consegnata al

convenuto, la stessa era trattenuta dal legale di D__________, negli interessi

della quale era chiamato ad agire. Di modo che, in conseguenza del citato

accredito, ben si può ritenere che a quel momento D__________ rivestiva sia il

ruolo di proprietaria del fondo sia, in quanto “portatrice” del titolo, quello

di creditrice. Quale cartella ipotecaria “al portatore” del proprietario, il

titolo di credito costituiva pertanto un cosiddetto “nicht begebener Inhaber-schuldbrief”.

E, sotto questo profilo -diversamente da quanto ritenuto dal Pretore (che in

sostanza ha escluso l'eventualità della novazione per il fatto che era stata la

banca a trasferire la cartella ipotecaria al convenuto dietro pagamento di fr.

34'800.– e in tal modo -e per quanto pare di comprendere- richiamandosi quindi al

rapporto esistente fra primo creditore e terzo acquirente in luogo di quello

esistente fra debitore e primo creditore [sopra, consid. 8 ab initio], tesi invero

mai sostenuta dall'appellante né in primo grado [risposta 22 novembre 2007,

pag. 4 n. 3; conclusioni, pag. 4 n. 6] né davanti a questa Camera [appello,

pag. 4 n. 3 e pag. 6 n. 3])- risulterebbe così fondato il richiamo per analogia

alla novazione ex art. 855 cpv. 1 vCC (appello, pag. 5 n. 3). Nondimeno l'argomento

non ha portata pratica, giacché come tale la novazione si risolve in una

limitazione delle eccezioni opponibili all'acquirente della cartella ipotecaria

che è in buona fede, presupposto quest'ultimo che -a differenza di quanto

sembra non voler considerare l'appellante (appello, pag. 5 n. 3)- gli attori

hanno contestato in modo esplicito (“si contesta il fatto che ne sia

divenuto anche il legittimo proprietario”, in: petizione, pag. 6 n. 4]) e

che, come si vedrà, in concreto non è realizzato.

9.

In effetti, l'acquirente di

una cartella ipotecaria è protetto solo se il titolo di credito, costituito in

forma corretta e conforme all'iscrizione a registro fondiario (art. 865 e 866 vCC),

viene da lui acquisito in buona fede (Steinauer,

Les droits réels, vol. III, Berna 2003, n. 3000 e 3001 pag. 350 e 3003

pag. 351). Oltre al valido titolo di acquisizione (che ha carattere causale

rispetto al trasferimento), all'atto di disposizione e alla trasmissione (art.

868.

cpv. 1 vCC) del possesso sul titolo (Steinauer,

op. cit., vol. III, n. 3004 pag. 351 con rinvii a n. 2992 segg. pag. 346

segg.), l'acquirente deve quindi essere stato in buona fede nel momento in cui la

cartella ipotecaria gli è stata trasferita, requisito quest'ultimo da

apprezzare alla luce dell'art. 973 CC in relazione all'art. 3 CC (Steinauer, op. cit., vol. III, n. 3005

seg. pag. 351) e che pone in sostanza rimedio a un eventuale difetto della

capacità di disporre dell'alienante (Staehelin,

op. cit., n. 6 ad art. 869). La protezione offerta dall'art. 973 CC cessa

tuttavia se dal registro fondiario emerge che l'alienante non poteva disporre

del fondo (Steinauer, Les droits

réels, vol. I, Berna 1997, n. 924 seg. pag. 252 seg., 436 pag. 119; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 869 a contrario). Nell'ambito di una procedura di fallimento e trattandosi di immobili, la buona fede

può essere invocata nei limiti posti dall'art. 176 cpv. 2 LEF (“Il

fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la

relativa dichiarazione”), ossia nella misura in cui l'atto di disposizione precede

l'annotazione a registro fondiario del fallimento medesimo (fino a prima

l'entrata in vigore il 1° gennaio 1997 della revisione della LEF si parlava di “restrizione

della facoltà di disporre”), in quanto a partire da quel momento diventa

evidente “l'incapacità di disporre del fondo ex art. 204 LEF” (Giroud, in: Staehelin/Bauer/Staehelin,

Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 16 segg. ad art. 176; Wohlfart/Meyer, in:

Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 25 seg. e 36

ad art. 204; Schmid, in:

Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2a ed., Basilea

2003, n. 63 ad art. 946 e n. 16 ad art. 973).

10.

Il convenuto -visto che una

sola acquisizione in buona fede di una cartella ipotecaria eliminerebbe in modo

definitivo ogni vizio (Steinauer, op.

cit., vol. III, n. 3005b pag. 352)- non è anzitutto legittimato a invocare la buona

fede di D__________. Nel contesto della realizzazione di un fondo in una

procedura di fallimento, un “nicht begebener Inhaberschuldbrief” viene

considerato alla stregua di un posto vacante e, in conseguenza di ciò,

cancellato d'ufficio (Staehelin, op.

cit., n. 9 ad art. 859). Nel presente caso, D__________ è rientrata in possesso

della cartella ipotecaria dopo il 22 agosto 2007 -ossia dopo che grazie al

bonifico a suo favore di fr. 34'800.– era riuscita a “riscattare” in sostanza la

cartella ipotecaria liberandola dalla garanzia verso la banca (sopra, consid. 7 in fine e 8)- quindi dopo che l'azione revocatoria promossa con successo dai qui attori avverso la

donazione del relativo fondo gravato n. __________ RFD __________ aveva già

trovato conferma davanti a ben tre istanze giudiziarie -decisione cresciuta in

giudicato il 16 maggio 2007- e che la Camera di esecuzione e fallimenti aveva

emesso il giudizio 3 luglio 2007 con cui sanciva per lei l'obbligo di

tollerarne la realizzazione forzata nell'ambito della liquidazione dell'eredità

giacente di suo padre, L__________ (sopra, consid. A), vertenze queste di cui

era parte. Procedendo con una nuova emissione della predetta cartella

ipotecaria, che proprio perché “non emessa” non sarebbe più stata considerata nella

successiva fase di realizzazione del fondo e quindi per finire cancellata, D__________

aveva volutamente aumentato l'aggravio su di un immobile di cui ormai già

sapeva di non poter più disporre.

11.

Ma non solo. Il convenuto non

può nemmeno seriamente invocare la presunzione della sua stessa buona fede (appello,

pag. 5 n. 3), avvalendosi quindi del preteso rovesciamento dell'onere della

prova in forza della novazione (sopra, consid. 8 in fine), con riferimento all'acquisizione della cartella ipotecaria al portatore di fr. 600'000.–

gravante in 11° grado il fondo n. __________ RFD __________. In concreto, questo

titolo di credito gli può essere stato consegnato in proprietà al più presto il

23.

agosto 2007, il versamento di fr. 34'800.– essendo stato eseguito il giorno

prima (doc. 3, pag. 2). Dal canto suo la liquidazione in via fallimentare

dell'eredità giacente L__________ era stata aperta il 1° luglio 1999 (sopra,

consid. A) e, già in data 11 novembre 1999, a registro fondiario figurava a carico di quel fondo l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre

(doc. 6, pag. 2). Soprattutto però, e anche volendo da ciò prescindere, a carico

di quel medesimo fondo l'11 luglio 2007 a registro fondiario era stata annotata l'esistenza del fallimento (doc. 6, pag. 2) che, per effetto appunto della

revocazione della donazione disposta a suo tempo dal fallito (L__________),

comportava anche la realizzazione di quello specifico fondo (sopra, consid. A).

Oltre a ciò, la pubblicazione sul FUCT della diffida per insinuare gli oneri

gravanti quel fondo risaliva al 10 agosto 2007 (sopra, consid. A). Per i motivi

di cui si è detto (sopra, consid. 9), richiamata la fede pubblica di cui gode

il registro fondiario e in particolare le risultanze emerse con riferimento alle

annotazioni iscritte a carico del fondo n. __________ RFD __________, il convenuto

era senz'altro nella condizione di comprendere che D__________ non era affatto

legittimata a disporre della cartella ipotecaria consegnatagli per “estinguere

ogni rapporto di debito/credito tra cui in primis il prestito di cui sopra [il

bonifico di fr. 34'800.–] (che le [D__________] ha permesso di

ammortizzare il debito nei confronti della banca creditrice originaria”

(appello, pag. 4 n. 3) rispettivamente un “qualsivoglia suo debito nei

confronti del marito” (risposta, pag. 3 ad 2.2). Ciò posto, non potendosi

all'appellante riconoscere la protezione offerta ai terzi in buona fede di cui

all'art. 973 cpv. 1 CC e art. 3 CC, viene così meno una delle condizioni

necessarie affinché l'interessato si possa pretendere, in tutto e per tutto,

titolare del relativo credito incorporato dalla cartella ipotecaria (Steinauer, op. cit., vol. III, n. 2998

segg. pag. 349) così ceduta. E, questo giustifica già di per sé, senza riguardo

a ogni ulteriore argomento riferito al rapporto causale che aveva motivato il trasferimento

di quel titolo di credito, lo stralcio del credito di cartella di fr. 600'000.–

insinuato dal convenuto e iscritto nell'elenco oneri oggetto della presente

vertenza. Ciò esclude altresì e a priori l'eventualità che la censura possa

essere accolta anche solo e limitatamente all'importo da lui corrisposto a D__________

per ammortizzare il debito con la banca (appello, pag. 5 n. 3).

12.

In definitiva pertanto,

anche se per motivi -in sostanza- diversi rispetto a quelli ritenuti dal

Pretore non potendosi il convenuto avvalere della sua buona fede nel momento in

cui gli è stata trasferita la cartella ipotecaria (sopra, consid. 10 e 11),

nell'esito la decisione impugnata merita conferma. Le spese di questo giudizio,

costituite dagli oneri processuali (art. 105 cpv. 1 CPC) e dalle ripetibili

(art. 105 cpv. 2 CPC) seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1

CPC).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 250

LEF, 105 e 106 cpv. 1, 308 segg., 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, la LTG e il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

2.

Le spese di giudizio di

complessivi fr. 5'000.– relative alla presente decisione, già anticipate da AP

1, __________, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________,

AO 2, __________, AO 3, __________, AO 4, __________, AO 5, __________, in

solido fra di loro, fr. 7'500.– a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione:

– PA 1;

– PA 5.

Comunicazione alla Pretura __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 600'000.–, contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).