Lexipedia

Decisione

14.2011.208

Azione di contestazione di graduatoria rivolta contro un creditore. Valore litigioso. Appello. Credito, inserito nell'elenco oneri, sulla base di una cartella ipotecaria al portatore. Novazione. Acqui

3 maggio 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti depositati presso l'Ufficio fallimenti, il titolo ipotecario apparteneva

ad un altro creditore. Di conseguenza, più elementi indicavano che il convenuto

d'intesa con D__________, tramite notifica di una pretesa inesistente, mirava a

danneggiare i creditori dell'eredità giacente. Gli attori hanno quindi contestato

l'effettiva detenzione da parte del convenuto della cartella ipotecaria, che lo

stesso fosse legittimo proprietario o che l'avesse acquistata quale pegno

manuale e l'esistenza di un suo credito di fr. 40'000.– verso D__________.

Il convenuto ha avversato la

richiesta. D__________ aveva estinto ogni suo debito verso di lui cedendogli in

proprietà la cartella ipotecaria al portatore di fr. 40'000.– gravante in 2°

grado il fondo n. __________ RFD __________. Per l'art. 855 cpv. 1 vCC (ossia

nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011), i debiti si erano quindi estinti

per novazione ed erano stati, in sostanza, sostituiti dal credito di cartella

di fr. 40'000.–. Di fatto, D__________ aveva così inteso rifondere al marito le

spese di pigione e accessorie per l'appartamento da loro occupato, quelle

inerenti l'economia domestica e quelle per l'atto notarile di separazione dei

beni -di cui per metà, ossia fr. 47'938.30, a suo carico- che il convenuto

aveva integralmente sopportato tra il 1999 e metà 2003.

Esperita l'istruttoria e previa

rinuncia al dibattimento finale, il convenuto con memoriale 9 giugno 2011 e gli

attori con atto del 16 giugno 2011, hanno ribadito le rispettive richieste di

giudizio.

C. Con decisione dell'8

novembre 2011 il Pretore __________, ha accolto la petizione e ordinato lo

stralcio dall'elenco oneri del credito garantito da pegno immobiliare di fr. 40'000.–

oltre interessi insinuato dal convenuto. Costituita il 19 settembre 1990, la

cartella ipotecaria era stata ceduta alla Banca __________, nell'ottobre 2000. L'istituto bancario l'aveva quindi restituita in proprietà a D__________ nell'agosto 2007. A novembre 2007 AP 1 qualificandosi quale proprietario della medesima aveva postulato la

cancellazione dal registro fondiario del nominativo della banca quale

creditrice della cartella ipotecaria da lui detenuta. Ciò detto, non essendo

stato primo beneficiario, il convenuto non poteva invocare la presunzione della

novazione (art. 855 cpv. 1 vCC). La proprietà sulla cartella ipotecaria non

dimostrava affatto l'esistenza di un suo credito verso D__________, pretesa che

pertanto spettava a lui provare (art. 8 CC). Certo, agli atti vi erano documenti

che attestavano le spese della loro comunione domestica. Ma nulla indicava che

una parte dovesse essere posta a carico di D__________. Nella dichiarazione

fiscale non vi era traccia di un siffatto credito. Il contratto di locazione

del 1999 era intestato al solo convenuto. Per quello del 2001, bastava

ricordare che per l'art. 163 CC ogni coniuge doveva partecipare al mantenimento

della famiglia a dipendenza delle sue forze. Il convenuto aveva inoltre

maggiori risorse economiche rispetto a D__________. A fronte di un credito sorto

nel 1993 [recte: 1999], era infine strano che proprio ad agosto 2007, nel

contesto delle insinuazioni degli oneri fondiari di cui al fondo n. __________

RFD __________, l'interessata avesse voluto tacitare la pretesa del convenuto.

D. Con appello del 7 dicembre

2011 AP 1 propone di respingere la petizione per errata applicazione del

diritto e errato accertamenti dei fatti rilevanti. La cartella ipotecaria era

stata a lui validamente trasferita in proprietà a estinzione di ogni debito che

la moglie D__________ aveva nei suoi confronti. Al riguardo, la sua buona fede

era da presumere. Per novazione egli era diventato titolare del credito

incorporato dalla cartella ipotecaria. Indubbia era ad ogni modo anche l'esistenza

del credito causale che D__________ aveva ritenuto di saldare cedendogli quel

titolo di credito. In sostanza, tra il 1999 e il 2003 egli aveva integralmente

pagato i costi dell'economia domestica poiché disponeva di maggiore liquidità

finanziaria rispetto alla di lui moglie. E, di questi, fr. 47'938.30 -ossia metà-

erano a carico di quest'ultima.

E. Delle osservazioni degli

attori, che propongono di respingere l'appello si dirà, se necessario, nel

seguito.

e considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 404 cpv. 1 CPC

fino alla conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già

pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il previgente

diritto. Nel presente caso, alla procedura svoltasi davanti al Pretore tornano quindi

applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile ticinese (CPC/TI:

Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) in vigore fino al

31 dicembre 2010.

2. Per l'art. 405 cpv. 1 CPC,

alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione. A fronte della sentenza impugnata 8 novembre

2011, la procedura di ricorso è così retta dal nuovo diritto, ossia il Codice

di diritto processuale svizzero (RS 272) in vigore dal 1° gennaio 2011. Ciò

posto, escluse le pratiche ex art. 309 CPC e segnatamente le controversie rette

dalla procedura sommaria da cui esulano le azioni di contestazione di

graduatoria ai sensi dell'art. 250 LEF (art. 251 CPC; a contrario: Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter

neuer ZPO, in: SJZ 107 (2011) Nr. 12, pag. 278 ad C/II; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des

poursuites et des faillites, in: JdT 2011 II 75, pag. 81; Gilliéron, L'exécution forcée ayant pour

objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir après l'entrée en vigueur de

la loi sur le Tribunale fédérale et du Code de procédure civile, in: JdT 2011

Considerandi

II 107, pag. 139 in basso) -per quanto di interesse ai fini del presente

giudizio- le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili con il rimedio

dell'appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di controversie

patrimoniali, il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione deve almeno essere di fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC), fermo

restando che in caso di valore inferiore, la decisione può essere impugnata con

il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC). Dovendosi escludere -come visto-

le vertenze attinenti la procedura sommaria, tanto per l'inoltro dell'appello

quanto per quello del reclamo, il termine è di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 e

321.

cpv. 1 CPC). Altrettanto quello per presentare eventuali osservazioni (art.

312.

cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC). Per il resto poi, dal 1° gennaio 2011 la competenza

a giudicare in seconda istanza gli appelli (e i reclami) nelle cause proposte a

norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di

disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento

dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF), è della Camera di esecuzione e

fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

3.

Nel presente caso,

l'appello 7 dicembre 2011 avverso la sentenza impugnata 8 novembre 2011

notificata lo stesso giorno e recapitata al convenuta l'indomani, è senz'altro

tempestivo. L'impugnazione poi notificata il 27 dicembre 2011, è giunta agli

attori il giorno dopo; il termine per la risposta all'appello ha cominciato a

decorrere il 3 gennaio 2012 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario CPC, Lugano 2011, n. 3/A ad art. 145): datato 1° febbraio 2012, l'atto è quindi altresì ammissibile.

Nell'ambito di una

liquidazione in via di fallimento, l'elenco oneri è parte integrante della

graduatoria (art. 247 cpv. 2 LEF; art. 125 RFF [Regolamento del Tribunale

federale concernente la realizzazione forzata di fondi: RS 281.42]; Hierholzer, in:

Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 92 ad art.

247). Quello allestito in concreto per il fondo n. __________ RFD __________, va

quindi contestato con l'azione di contestazione della graduatoria ex art. 250

LEF (Furrer, Die

Kollokationsklagen nach schweizerischem Recht, Zurigo 1979, pag. 12 e 84). Per il

valore determinante ai fini dell'appellabilità giusta l'art. 308 segg. CPC (Hierholzer, op. cit., n. 81 ad art.

250), giova rilevare che gli attori -creditori, per quanto risulta (petizione,

pag. 5 n. 3; risposta, pag. 3 ad 3), chirografari- hanno chiesto lo stralcio

del credito di fr. 40'000.– notificato dal convenuto sulla base di una cartella

ipotecaria. Ora, per l'art. 91 CPC, la domanda determina il valore litigioso (Hierholzer, op. cit., n. 54 ad art.

250). Invero, trattandosi di un'azione di contestazione di graduatoria (Trezzini, op. cit., n. 4/viii ad art.

91), il valore litigioso non corrisponde a quello nominale del credito

contestato bensì al dividendo prevedibile calcolato su quell'importo: qualora

l'azione fosse fondata sull'art. 250 cpv. 1 LEF sarà così determinante

l'aumento che, per effetto dell'azione medesima, spetterà alla parte che ha

promosso contestazione (Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 56 ad §46; Brunner/Reutter, Kollokations- und

Widerspruchsklagen nach SchKG, 2a ed., Berna 2002, pag. 55 sub 2.4.5.b); per contro, in

quanto fondata sull'art. 250 cpv. 2 LEF, il valore litigioso dell'azione sarà

costituito dall'aumento che spetterà a chi l'ha promossa oltre, una volta

coperta totalmente la sua pretesa, all'eventuale eccedenza spettante alla massa

fallimentare (Amonn/Walther, op.

cit., n. 56 seg. ad §46; Brunner/Reutter,

op.cit., pag. 55 sub 2.4.5.b; Hierholzer,

op. cit., n. 53 e 84 ad art. 250). Ciò detto, secondo l'elenco oneri

agli atti, il valore peritale del fondo n. __________ RFD __________ è stato

stimato in fr. 355'000.– (doc. A pag. 2). D'altro canto, i crediti garantiti da

pegno immobiliare (ipoteche legali e convenzionali compresa la pretesa

insinuata dal qui convenuto), assommano a fr. 281'105.80 (doc. A, pag. 3).

Visto che per l'art. 219 cpv. 1 LEF i crediti garantiti da pegno vengono

soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni,

l'estromissione della pretesa del convenuto -ossia del credito di cartella di fr.

40'000.– garantito dal fondo- andrebbe quindi anzitutto a completo beneficio

dei procedenti le cui pretese ammontano complessivamente a fr. 670'348.–,

importo per quanto è dato di sapere interamente scoperto (petizione, pag. 5 n.

3) e, nell'ipotesi in cui fossero coperte queste ultime, alla massa

fallimentare restante. Il valore litigioso va così stabilito in fr. 40'000.–.

Di qui, la ricevibilità dell'appello.

4.

Giusta l'art. 310 CPC, con

l'appello è possibile censurare l'errata applicazione del diritto (lett. a) e

l'errato accertamento dei fatti (lett. b). In concreto, l'appellante solleva

contestazioni riguardo a entrambi i motivi (appello, pag. 3 n. 2).

5.

Ora, la contestazione della

graduatoria fallimentare è possibile in via di reclamo fondato sull'art. 17 LEF

per violazione di prescrizioni procedurali nell'allestimento della graduatoria

quali l'ammissione di un credito non sufficientemente sostanziato, o la carente

chiarezza e comprensibilità del documento; la via è invece quella dell'azione

giusta l'art. 250 LEF quando ad essere contestato è il contenuto di diritto

materiale come ad esempio l'errata collocazione di un credito in graduatoria o

l'ammissione di un creditore o di un importo errato di un credito (Hierholzer, op. cit., n. 8 ad art. 250; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 36 ad art. 250; Amonn/Walther,

op. cit., n. 38, 41, 45 e segg. ad §46; Brunner/Reutter,

op. cit., pag. 36 sub 2.3.2; DTF 119 III 84). L'azione prevista dall'art. 250

cpv. 1 LEF deve essere diretta contro la massa fallimentare e consente al

creditore di contestare la graduatoria poiché il suo credito non è stato, tutto

o in parte, ammesso o collocato nel grado da lui rivendicato (Hierholzer, op. cit., n. 23 ad art.

250). Per contro, se controverso è il credito o il grado di un altro creditore,

l'azione deve essere promossa contro quest'ultimo (art. 250 cpv. 2 LEF; Hierholzer, op. cit., n. 23 ad art.

250). Nel presente caso, in quanto finalizzata all'esclusione dall'elenco oneri

della pretesa del convenuto, l'azione introdotta dagli attori si fonda appunto sull'art.

250.

cpv. 2 LEF.

Ciò detto, nell'ambito di

un'azione di contestazione di graduatoria ex art. 250 cpv. 2 LEF -diversamente

da quella fondata sul cpv. 1- la ripartizione dell'onere della prova non

coincide con il ruolo assunto dalle parti: spetta così al convenuto provare

esistenza, estensione e grado della sua pretesa; sarà per contro compito

dell'attore dimostrare le eccezioni da lui sollevate (Hierholzer, op. cit., n. 61 ad art. 250; Ammon/Walther, op. cit., n. 61 ad §46; Furrer, op. cit., pag. 71).

6.

L'appellante si pretende titolare

del credito di fr. 40'000.– incorporato dalla cartella ipotecaria al portatore,

gravante in 2° grado il fondo n. __________ RFD __________, cedutale in

proprietà da D__________ cui appartiene il fondo dato in pegno. Trattandosi di

una cartella ipotecaria del proprietario, questo suo trasferimento aveva

comportato la novazione giusta l'art. 855 vCC del credito originario: la

pretesa incorporata dalla cartella (oltre i relativi accessori) aveva quindi soppiantato

la pretesa causale in virtù di cui quel titolo di credito gli era appunto stato

consegnato (appello, pag. 5 n. 3). Così formulata tuttavia, la censura è

fuorviante e riduttiva.

7.

Dagli atti emerge che la

cartella ipotecaria è stata costituita il 19 settembre 1990 per un valore

nominale di fr. 40'000.– iscritta in 2° grado a carico del fondo n. __________

RFD __________, e indica il “portatore” del medesimo titolo nel ruolo di

creditore (doc. 8, pag. 1). Il fondo, in origine appartenente a L__________, era

stato donato alla figlia D__________ (doc. 8, pag. 2), diventata poi moglie del

qui convenuto. L'azione di revocazione introdotta avverso questa donazione, nell'ambito

della liquidazione in via fallimentare dell'eredità giacente L__________, ha

avuto esito positivo (sopra, consid. A). Di qui, l'obbligo di assoggettare la

particella a realizzazione forzata come se la donazione non avesse avuto luogo

(art. 285 cpv. 1 LEF; Ammon/Walther, op.

cit., n. 1 seg. ad art. §52).

La cartella ipotecaria iscritta

in 2° grado -insieme all'ipoteca che la precedeva di grado- costituiva la

garanzia di un prestito ipotecario concesso da Banca __________, che con valuta

30.

settembre 2000 era stato ripreso da D__________ proprietaria del fondo n. __________

RFD __________ (contratto 25 settembre 2000 e annessi, nel fascicolo edizione

documenti: act. V). Con scritto 25 luglio 2007 D__________ ha rivendicato la

restituzione della cartella ipotecaria di fr. 40'000.– iscritta in 2° grado, in

quanto il credito con la banca era già a sufficienza coperto dall'ipoteca in 1°

grado che esisteva a carico di quel fondo (fascicolo edizione documenti: act.

V). Il 29 agosto 2007 -come richiesto- l'istituto bancario ha quindi ritornato il

titolo di credito a D__________ (fascicolo edizione documenti: act. V). Quest'ultima,

l'ha quindi ceduta in proprietà al convenuto il 31 agosto 2007 (doc. 3), il

quale, il 22 novembre 2007, ha sollecitato la cancellazione dal registro

fondiario del nominativo della banca quale creditrice (fascicolo edizione

documenti: act. V).

8.

Per il Pretore il convenuto

non è mai stato primo beneficiario della cartella ipotecaria al portatore,

motivo per cui ha escluso l'eventualità di una presunta novazione ex art. 855

cpv. 1 vCC (sentenza impugnata, pag. 5). Ora, di per sé la presunzione della

novazione giusta l'art. 855 cpv. 1 vCC è valida con riferimento al rapporto

esistente fra debitore della cartella ipotecaria e primo creditore (anche “primo

beneficiario”), ma non a quello esistente fra quest'ultimo e un terzo

acquirente (Staehelin, in: Basler

Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2a ed., Basilea 2003, n. 7 ad art. 855 e n. 4 ad art. 869). Del

resto, e non a caso, la norma giuridica parla appunto di costituzione di una

cartella ipotecaria e non già di ulteriore trasferimento (Foëx, Les actes de disposition sur les

cédules hypothécaires, in: Hottelier/Foëx, Les gages immobiliers, Constitution

volontaire et réalisation forcée, Ginevra 1999, pag. 119).

Vero è che trattandosi di cartella

ipotecaria del proprietario, ciò che si verifica ogni qual volta la medesima

persona si trova a rivestire nel contempo il ruolo di proprietaria del fondo e

di creditrice (Staehelin, op.

cit., n. 6 ad art. 859), il discorso è leggermente sfumato in quanto si ammette

-ma la questione non fa l'unanimità- anche un'applicazione analogica dell'art.

855.

cpv. 1 vCC qualora vi sia un “ulteriore trasferimento” (Jacques, Exécution forcée spéciale des

cédules hypothécaires, in: BlSchK 2001 pag. 204 n. 1.3; Foëx, op. cit., pag. 119 e nota 53; contra: Möckli, Das Eigentümergrundpfandrecht,

Berna 2001, pag. 101). Si avrà allora novazione se il debitore di una cartella

ipotecaria intestata a nome del proprietario (“Eigentümer-schuldbrief”: Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 859) o

di una cartella ipotecaria “al portatore” del proprietario non ancora emessa (“nicht

begebener Inhaberschuldbrief”: Staehelin,

op. cit., n. 6 ad art. 859), trasmette il titolo di credito in proprietà

a un creditore (Staehelin, op.

cit., n. 7 ad art. 855). In questi casi si reputa in sostanza che, se è vero

che di per sé da un punto di vista formale è il creditore a trasferire la

cartella ipotecaria, di fatto la sua emissione -che si tratti di un titolo di

credito costituito ex novo o semplicemente “riutilizzato” una volta

estinta la precedente garanzia (art. 863 vCC; Staehelin,

op. cit., n. 1 ad art. 873)- avviene materialmente per mano del debitore

e proprietario del pegno immobiliare (Staehelin,

op. cit., n. 4 e 7 ad art. 855, n. 8 ad art. 859).

Ciò detto, prima di essere

consegnata al convenuto, la cartella ipotecaria è ritornata nelle mani di D__________

che ne aveva rivendicato la restituzione in quanto, come visto, il credito con

la banca era già a sufficienza coperto dall'ipoteca in 1° grado che già gravava

il medesimo fondo (sopra, consid. 7). A quel momento, D__________ rivestiva sia

il ruolo di proprietaria del fondo sia, in quanto “portatrice” del titolo,

quello di creditrice. Quale cartella ipotecaria “al portatore” del proprietario,

il titolo di credito costituiva pertanto un cosiddetto “nicht begebener

Inhaberschuldbrief”. E, sotto questo profilo -diversamente da quanto

ritenuto dal Pretore- risulterebbe così fondato il richiamo per analogia alla novazione

ex art. 855 cpv. 1 vCC (appello, pag. 4 n. 3). Nondimeno l'argomento non ha

portata pratica, giacché come tale la novazione si risolve in una limitazione

delle eccezioni opponibili all'acquirente della cartella ipotecaria che è in

buona fede, presupposto quest'ultimo che -a differenza di quanto sembra non

voler considerare l'appellante (appello, pag. 4 n. 3)- gli attori hanno

contestato in modo esplicito (“si contesta il fatto che ne sia divenuto

anche il legittimo proprietario”, in: petizione, pag. 6 n. 4) e che, come

si vedrà, in concreto non è realizzato.

9.

In effetti, l'acquirente di

una cartella ipotecaria è protetto solo se il titolo di credito, costituito in

forma corretta e conforme all'iscrizione a registro fondiario (art. 865 e 866 vCC),

viene da lui acquisito in buona fede (Steinauer,

Les droits réels, vol. III, Berna 2003, n. 3000 e 3001 pag. 350 e 3003

pag. 351). Oltre al valido titolo di acquisizione (che ha carattere causale

rispetto al trasferimento), all'atto di disposizione e alla trasmissione (art.

868.

cpv. 1 vCC) del possesso sul titolo (Steinauer,

op. cit., vol. III, n. 3004 pag. 351 con rinvii a n. 2992 segg. pag. 346

segg.), l'acquirente deve quindi essere stato in buona fede nel momento in cui la

cartella ipotecaria gli è stata trasferita, requisito quest'ultimo da

apprezzare alla luce dell'art. 973 CC in relazione all'art. 3 CC (Steinauer, op. cit., vol. III, n. 3005

seg. pag. 351) e che pone in sostanza rimedio a un eventuale difetto della

capacità di disporre dell'alienante (Staehelin,

op. cit., n. 6 ad art. 869). La protezione offerta dall'art. 973 CC cessa

tuttavia se dal registro fondiario emerge che l'alienante non poteva disporre

del fondo (Steinauer, Les droits

réels, vol. I, Berna 1997, n. 924 seg. pag. 252 seg., 436 pag. 119; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 869 a contrario). Nell'ambito di una procedura di fallimento e trattandosi di immobili, la buona fede

può essere invocata nei limiti posti dall'art. 176 cpv. 2 LEF (“Il

fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la

relativa dichiarazione”), ossia nella misura in cui l'atto di disposizione precede

l'annotazione a registro fondiario del fallimento medesimo (fino a prima

l'entrata in vigore il 1° gennaio 1997 della revisione della LEF si parlava di “restrizione

della facoltà di disporre”), in quanto a partire da quel momento diventa

evidente “l'incapacità di disporre del fondo ex art. 204 LEF” (Giroud, in: Staehelin/Bauer/Staehelin,

Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 16 segg. ad art. 176; Wohlfart/Meyer, in:

Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 25 seg. e 36

ad art. 204; Schmid, in:

Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2a ed., Basilea

2003, n. 63 ad art. 946 e n. 16 ad art. 973).

10.

Il convenuto -visto che una

sola acquisizione in buona fede di una cartella ipotecaria eliminerebbe in modo

definitivo ogni vizio (Steinauer, op.

cit., vol. III, n. 3005b pag. 352)- non è anzitutto legittimato a invocare la buona

fede di D__________. Nel contesto della realizzazione di un fondo in una

procedura di fallimento, un “nicht begebener Inhaberschuldbrief” viene

considerato alla stregua di un posto vacante e, in conseguenza di ciò,

cancellato d'ufficio (Staehelin, op.

cit., n. 9 ad art. 859). Nel presente caso, D__________ è rientrata in possesso

della cartella ipotecaria dopo il 29 agosto 2007 (sopra, consid. 7 in fine) quindi dopo che l'azione revocatoria promossa con successo dai qui attori avverso la

donazione del relativo fondo gravato n. __________ RFD __________ aveva già

trovato conferma davanti a ben tre istanze giudiziarie -decisione cresciuta in

giudicato il 16 maggio 2007- e che la Camera di esecuzione e fallimenti aveva

emesso il giudizio 3 luglio 2007 con cui sanciva per lei l'obbligo di

tollerarne la realizzazione forzata nell'ambito della liquidazione dell'eredità

giacente di suo padre, L__________ (sopra, consid. A), vertenze queste di cui

era parte. Procedendo con una nuova emissione della predetta cartella

ipotecaria, che proprio perché “non emessa” non sarebbe più stata considerata nella

successiva fase di realizzazione del fondo e quindi per finire cancellata, D__________

aveva volutamente aumentato l'aggravio su di un immobile di cui ormai già sapeva

di non poter più disporre.

11.

Ma non solo. Il convenuto non

può nemmeno seriamente invocare la presunzione della sua stessa buona fede (appello,

pag. 4 seg. n. 3), avvalendosi quindi del preteso rovesciamento dell'onere

della prova in forza della novazione (sopra, consid. 8 in fine), con riferimento all'acquisizione della cartella ipotecaria al portatore di fr. 40'000.–

gravante in 2° grado il fondo n. __________ RFD __________. In concreto, questo

titolo di credito gli è stato consegnato in proprietà il 31 agosto 2007 (doc.

3). Dal canto suo la liquidazione in via fallimentare dell'eredità giacente L__________

era stata aperta il 1° luglio 1999 (sopra, consid. A) e, già in data 16

novembre 1999, a registro fondiario figurava a carico di quel fondo l'annotazione

di una restrizione della facoltà di disporre (doc. 9, pag. 1). Soprattutto

però, e anche volendo da ciò prescindere, a carico di quel medesimo fondo l'11

luglio 2007 a registro fondiario era stata annotata l'esistenza di un'ulteriore

restrizione della facoltà di disporre (doc. 9, pag. 1) facente seguito la revocazione

della donazione disposta a suo tempo dal fallito (L__________) e che sanciva la

realizzazione di quello specifico fondo (sopra, consid. A). Oltre a ciò, la

pubblicazione sul FUCT della diffida per insinuare gli oneri gravanti quel fondo

risaliva al 10 agosto 2007 (sopra, consid. A). Per i motivi di cui si è detto

(sopra, consid. 9), richiamata la fede pubblica di cui gode il registro

fondiario e in particolare le risultanze emerse con riferimento alle

annotazioni iscritte a carico del fondo n. __________ RFD __________, il

convenuto era senz'altro nella condizione di comprendere che D__________ non

era affatto legittimata a disporre della cartella ipotecaria consegnatagli a

estinzione di “qualsivoglia suo debito (derivante dal sostentamento

integrale dei costi di economia domestica, prima e durante il matrimonio, dal

1999.

al 2003)” (appello, pag. 5 n. 4). Ciò posto, non potendosi

all'appellante riconoscere la protezione offerta ai terzi in buona fede di cui

all'art. 973 cpv. 1 CC e art. 3 CC, viene così meno una delle condizioni

necessarie affinché l'interessato si possa pretendere, in tutto e per tutto,

titolare del relativo credito incorporato dalla cartella ipotecaria (Steinauer, op. cit., vol. III, n. 2998

segg. pag. 349) così ceduta. E, questo giustifica già di per sé, senza riguardo

a ogni ulteriore argomento riferito al rapporto causale che aveva motivato il trasferimento

di quel titolo di credito, lo stralcio del credito di cartella di fr. 40'000.– insinuato

dal convenuto e iscritto nell'elenco oneri oggetto della presente vertenza.

12.

In definitiva pertanto,

anche se per motivi -in sostanza- diversi rispetto a quelli ritenuti dal

Pretore non potendosi il convenuto avvalere della sua buona fede nel momento in

cui gli è stata trasferita la cartella ipotecaria (sopra, consid. 10 e 11),

nell'esito la decisione impugnata merita conferma. Le spese di questo giudizio,

costituite dagli oneri processuali (art. 105 cpv. 1 CPC) e dalle ripetibili

(art. 105 cpv. 2 CPC) seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1

CPC).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 250

LEF, 105 e 106 cpv. 1, 308 segg., 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, la LTG e il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

2.

Le spese di giudizio di

complessivi fr. 1'000.– relative alla presente decisione, già anticipate da AP

1, __________, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________,

AO 2, __________, AO 3, __________, AO 4, __________, in solido fra di loro,

fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione:

– PA 1;

– PA 4.

Comunicazione alla Pretura __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 40'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).