14.2011.209
Proposta d'assicurazione quale titolo di rigetto. Eccezione di dolo e di nullità del contratto per vizio di volontà
3 gennaio 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2011.209
Data decisione, Autorità:
03.01.2012, CEF
Titolo:
Proposta d'assicurazione quale titolo di rigetto. Eccezione di dolo e di nullità del contratto per vizio di volontà
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 106 CPC-TI
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.209
Lugano
3 gennaio
2012
EC/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 20 luglio 2011 da
RE 1
contro
CO 1
patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9/11 maggio 2011 dell’UEF
di __________ per l’importo di 188.40, oltre fr. 110.00 per spese
amministrative e fr. 33.00 per le spese del precetto;
sulla quale istanza il Giudice di Pace supplente del
circolo di __________ con sentenza 30 novembre 2011 ha così deciso:
“1. L’istanza è
respinta;
viene
pertanto mantenuta valida l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ dell’11
maggio 2011.
2.
La tassa di giustizia di fr. 50.00 è a
carico della parte istante”.
Sentenza
impugnata dalla parte istante, che con reclamo dell’8 dicembre 2011 ha postulato, con protesta di tasse, spese e ripetibili, l’accoglimento dell'istanza;
preso
atto che con osservazioni 23 dicembre 2011 la convenuta ha chiesto la reiezione
del reclamo, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 9/11 maggio 2011 dell’UEF del
Distretto di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 188.40 oltre
a fr. 110.00 per spese amministrative, indicando quale titolo di credito: “Debiti
dell’assicurazione complementare LCA scaduti per CO 1 1158091-001 (06.11.1991)
premi del 01.01.2011 al 31.12.2011”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio
al Giudice di Pace del circolo di __________.
B.
La procedente
fonda la propria pretesa sulla polizza d’assicurazione n. 1158091 e sulla
proposta per un’assicurazione malattie sottoscritta dalla convenuta di cui ai
doc. A e B e procede per l’incasso dei premi per il periodo dal 1° gennaio al
31 dicembre 2011.
C. All’udienza
di contraddittorio del 26 ottobre 2011 – preceduta dall’inoltro delle
osservazioni del 20 settembre 2011 – l’escussa ha affermato di essere stata
tratta in inganno al momento della stipula del contratto. Infatti RE 1 avrebbe
conosciuto tutte le precedenti assicurazioni della convenuta ed avrebbe dovuto
disdire l’assicurazione complementare presso __________ prima di farle
sottoscrivere una nuova polizza presso di lei. Tale comportamento doloso
dell’istante comporterebbe la nullità del contratto. In ogni caso il contratto
sarebbe nullo per errore essenziale ex art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO.
D Con
sentenza 30 novembre 2011 il Giudice di Pace del circolo di __________ ha respinto
l’istanza, atteso che essendo l’istante a conoscenza di tutte le precedenti
assicurazioni della convenuta, essa avrebbe dovuto disdire l’assicurazione
complementare presso __________ prima di farne sottoscrivere una nuova polizza
presso di lei.
E Con
reclamo 8 dicembre 2011 RE 1 ha postulato la riforma del giudizio del giudice
di pace, atteso che sarebbe uso corrente essere in possesso di più coperture
complementari ai sensi della LCA presso diversi assicuratori in quanto ogni assicurazione
offrirebbe molteplici pacchetti assicurativi complementari di diverso
contenuto. In concreto già ad un primo esame delle coperture assicurative apparirebbe
evidente che le prestazioni offerte dalla due casse malattia sarebbero diverse
tra di loro. La reclamante contesta che sarebbe stato suo compito disdire le
coperture assicurative LCA presso __________ prima di far sottoscrivere all’assicurata
una nuova proposta di assicurazione.
F Con
osservazioni 23 dicembre 2011 CO 1 si è opposta al gravame, con motivazioni,
che se del caso saranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC). Proposto l’8 dicembre 2011 a fronte di una sentenza emessa in data 30 novembre 2011 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta
tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti.
3.
In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep.
1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da
un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per
esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,
op. cit., p. 337 con riferimenti).
5.
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di ricorso), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è
identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai
documenti prodotti (cfr. Cometta,
op. cit., p. 331; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.
84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
In
linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui
al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della
pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).
6.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).
7.
In concreto il titolo su cui si basa l’esecuzione è la proposta per un’assicurazione
malattie (doc. B) sottoscritta dall’escussa. Tale documento costituisce valido
riconoscimento di debito nell’esecuzione tendente all’incasso dei premi scaduti
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 94;
Staehelin, op. cit., n.
143.
ad art. 82). La proposta d’assicurazione nella quale viene fatto espresso
riferimento alle Condizioni generali per l’assicurazione malattie complementare
(edizione 10.2001) costituisce valido riconoscimento di debito anche per le
spese amministrative occasionate dalla procedura di riscossione dei premi
arretrati e dalla domanda d’esecuzione di complessivi fr. 110.00 (cfr. art.
13.3
e 13.4 delle Condizioni generali, doc. A). In concreto vi
è dunque agli atti, di principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione per
l’importo dedotto in esecuzione.
8.
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza
le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413,
cons. 4; Jaeger/
Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).
9.
L’escussa
si è opposta all’istanza di rigetto dell’opposizione eccependo innanzitutto la
non validità del riconoscimento di debito in oggetto facendo valere dolo ex
art. 28 CO, atteso che essa sarebbe stata tratta in inganno al momento della
stipula del contratto dalla procedente, che pur avendo conosciuto tutte le sue
precedenti assicurazioni non avrebbe disdetto l’assicurazione complementare
presso l’Helsana assicurazioni prima di farle sottoscrivere una nuova polizza
presso di lei.
L’escussa
ha pure sollevato l’eccezione di nullità del contratto di assicurazione per
vizio di volontà, poiché lo stesso sarebbe stato da lei sottoscritto sotto
l’influsso di un errore essenziale.
A
prescindere dal fatto che queste eccezioni, riservati casi del tutto
particolari che qui non si realizzano, sono tipiche del processo di merito vista
l'impossibilità di accertamento con i limitati mezzi istruttori che il processo
sommario consente, la debitrice non ha prodotto alcun documento a sostegno
delle sue affermazioni. Nella fattispecie quindi e nell’ambito del limitato
potere di cognizione del giudice del rigetto, l'escussa non ha reso verosimile
un motivo di nullità del contratto di assicurazione posto a fondamento dell’esecuzione
sulla base di riscontri oggettivi che rendessero credibili le sue allegazioni. Facendo proprie le dichiarazioni dell’escussa rimaste allo stadio di
puro parlato non sopportato da riscontro probatorio alcuno, il Giudice di pace
supplente ha operato un apprezzamento delle prove incompatibile con la nozione
di verosimiglianza esposto nel considerando 8 che precede e, quindi, un
accertamento suscettibile di attuare il titolo di reclamo di cui all’art. 320
lett. b CPC (accertamento manifestamente errato di un fatto). E’ infatti
inconferente ritenere che le dichiarazioni dell’escussa costituiscono
sufficiente riscontro oggettivo, atto a rendere verosimile le eccezioni
sollevate, in particolare considerando che un’eventuale disdetta delle
assicurazioni esistenti presso __________ doveva essere presentata dall’escussa
stessa e non dalla procedente.
Le
eccezioni sollevate dall'escussa non sono state pertanto sostanziate da
sufficiente riscontro oggettivo affidabile, per cui deve essere fatto carico al
primo giudice di avere violato l’art. 82 cpv. 2 LEF a seguito di un
apprezzamento insostenibile del materiale processuale. Ne
consegue l’accoglimento del gravame e la riforma del pronunciato impugnato.
10.
Il
reclamo è quindi accolto.
Gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza (art.
48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 82 cpv. 1 e 2 LEF; 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106
CPC;
pronuncia: I. Il reclamo
è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 30 novembre
2011.
del Giudice di Pace supplente del circolo di __________ sono così riformati:
“1. L'istanza 20 luglio 2011 di rigetto
dell'opposizione è accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da CO 1, __________,
al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________,
è rigettata in via provvisoria”.
2.
La tassa di giustizia in fr. 50.--, è a carico della parte convenuta"
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già
anticipata dalla reclamante, è a carico di CO 1 che rifonderà alla RE 1 fr. 50.--
di indennità.
III. Intimazione
a:
- RE 1, __________;
- PA 1, __________.
Comunicazione
al Giudice di pace supplente del circolo di __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 298.40,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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