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Decisione

14.2011.209

Proposta d'assicurazione quale titolo di rigetto. Eccezione di dolo e di nullità del contratto per vizio di volontà

3 gennaio 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 9/11 maggio 2011 dell’UEF del

Distretto di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 188.40 oltre

a fr. 110.00 per spese amministrative, indicando quale titolo di credito: “Debiti

dell’assicurazione complementare LCA scaduti per CO 1 1158091-001 (06.11.1991)

premi del 01.01.2011 al 31.12.2011”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio

al Giudice di Pace del circolo di __________.

B.

La procedente

fonda la propria pretesa sulla polizza d’assicurazione n. 1158091 e sulla

proposta per un’assicurazione malattie sottoscritta dalla convenuta di cui ai

doc. A e B e procede per l’incasso dei premi per il periodo dal 1° gennaio al

31 dicembre 2011.

C. All’udienza

di contraddittorio del 26 ottobre 2011 – preceduta dall’inoltro delle

osservazioni del 20 settembre 2011 – l’escussa ha affermato di essere stata

tratta in inganno al momento della stipula del contratto. Infatti RE 1 avrebbe

conosciuto tutte le precedenti assicurazioni della convenuta ed avrebbe dovuto

disdire l’assicurazione complementare presso __________ prima di farle

sottoscrivere una nuova polizza presso di lei. Tale comportamento doloso

dell’istante comporterebbe la nullità del contratto. In ogni caso il contratto

sarebbe nullo per errore essenziale ex art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO.

D Con

sentenza 30 novembre 2011 il Giudice di Pace del circolo di __________ ha respinto

l’istanza, atteso che essendo l’istante a conoscenza di tutte le precedenti

assicurazioni della convenuta, essa avrebbe dovuto disdire l’assicurazione

complementare presso __________ prima di farne sottoscrivere una nuova polizza

presso di lei.

E Con

reclamo 8 dicembre 2011 RE 1 ha postulato la riforma del giudizio del giudice

di pace, atteso che sarebbe uso corrente essere in possesso di più coperture

complementari ai sensi della LCA presso diversi assicuratori in quanto ogni assicurazione

offrirebbe molteplici pacchetti assicurativi complementari di diverso

contenuto. In concreto già ad un primo esame delle coperture assicurative apparirebbe

evidente che le prestazioni offerte dalla due casse malattia sarebbero diverse

tra di loro. La reclamante contesta che sarebbe stato suo compito disdire le

coperture assicurative LCA presso __________ prima di far sottoscrivere all’assicurata

una nuova proposta di assicurazione.

F Con

osservazioni 23 dicembre 2011 CO 1 si è opposta al gravame, con motivazioni,

che se del caso saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC). Proposto l’8 dicembre 2011 a fronte di una sentenza emessa in data 30 novembre 2011 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta

tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti.

3.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale

è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo

criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica

unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi

giudiziaria ticinese, in Rep.

1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da

un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per

esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta,

op. cit., p. 337 con riferimenti).

5.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di ricorso), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è

identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai

documenti prodotti (cfr. Cometta,

op. cit., p. 331; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.

84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,

tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

In

linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui

al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della

pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

6.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,

§ 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

7.

In concreto il titolo su cui si basa l’esecuzione è la proposta per un’assicurazione

malattie (doc. B) sottoscritta dall’escussa. Tale documento costituisce valido

riconoscimento di debito nell’esecuzione tendente all’incasso dei premi scaduti

(Panchaud/Caprez, op. cit., § 94;

Staehelin, op. cit., n.

143.

ad art. 82). La proposta d’assicurazione nella quale viene fatto espresso

riferimento alle Condizioni generali per l’assicurazione malattie complementare

(edizione 10.2001) costituisce valido riconoscimento di debito anche per le

spese amministrative occasionate dalla procedura di riscossione dei premi

arretrati e dalla domanda d’esecuzione di complessivi fr. 110.00 (cfr. art.

13.3

e 13.4 delle Condizioni generali, doc. A). In concreto vi

è dunque agli atti, di principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione per

l’importo dedotto in esecuzione.

8.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza

le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413,

cons. 4; Jaeger/

Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).

9.

L’escussa

si è opposta all’istanza di rigetto dell’opposizione eccependo innanzitutto la

non validità del riconoscimento di debito in oggetto facendo valere dolo ex

art. 28 CO, atteso che essa sarebbe stata tratta in inganno al momento della

stipula del contratto dalla procedente, che pur avendo conosciuto tutte le sue

precedenti assicurazioni non avrebbe disdetto l’assicurazione complementare

presso l’Helsana assicurazioni prima di farle sottoscrivere una nuova polizza

presso di lei.

L’escussa

ha pure sollevato l’eccezione di nullità del contratto di assicurazione per

vizio di volontà, poiché lo stesso sarebbe stato da lei sottoscritto sotto

l’influsso di un errore essenziale.

A

prescindere dal fatto che queste eccezioni, riservati casi del tutto

particolari che qui non si realizzano, sono tipiche del processo di merito vista

l'impossibilità di accertamento con i limitati mezzi istruttori che il processo

sommario consente, la debitrice non ha prodotto alcun documento a sostegno

delle sue affermazioni. Nella fattispecie quindi e nell’ambito del limitato

potere di cognizione del giudice del rigetto, l'escussa non ha reso verosimile

un motivo di nullità del contratto di assicurazione posto a fondamento dell’esecuzione

sulla base di riscontri oggettivi che rendessero credibili le sue allegazioni. Facendo proprie le dichiarazioni dell’escussa rimaste allo stadio di

puro parlato non sopportato da riscontro probatorio alcuno, il Giudice di pace

supplente ha operato un apprezzamento delle prove incompatibile con la nozione

di verosimiglianza esposto nel considerando 8 che precede e, quindi, un

accertamento suscettibile di attuare il titolo di reclamo di cui all’art. 320

lett. b CPC (accertamento manifestamente errato di un fatto). E’ infatti

inconferente ritenere che le dichiarazioni dell’escussa costituiscono

sufficiente riscontro oggettivo, atto a rendere verosimile le eccezioni

sollevate, in particolare considerando che un’eventuale disdetta delle

assicurazioni esistenti presso __________ doveva essere presentata dall’escussa

stessa e non dalla procedente.

Le

eccezioni sollevate dall'escussa non sono state pertanto sostanziate da

sufficiente riscontro oggettivo affidabile, per cui deve essere fatto carico al

primo giudice di avere violato l’art. 82 cpv. 2 LEF a seguito di un

apprezzamento insostenibile del materiale processuale. Ne

consegue l’accoglimento del gravame e la riforma del pronunciato impugnato.

10.

Il

reclamo è quindi accolto.

Gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza (art.

48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17, 82 cpv. 1 e 2 LEF; 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106

CPC;

pronuncia: I. Il reclamo

è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 30 novembre

2011.

del Giudice di Pace supplente del circolo di __________ sono così riformati:

“1. L'istanza 20 luglio 2011 di rigetto

dell'opposizione è accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da CO 1, __________,

al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________,

è rigettata in via provvisoria”.

2.

La tassa di giustizia in fr. 50.--, è a carico della parte convenuta"

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già

anticipata dalla reclamante, è a carico di CO 1 che rifonderà alla RE 1 fr. 50.--

di indennità.

III. Intimazione

a:

- RE 1, __________;

- PA 1, __________.

Comunicazione

al Giudice di pace supplente del circolo di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 298.40,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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