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Decisione

14.2011.210

Proposta d'assicurazione quale titolo di rigetto. Eccezione di dolo e di nullità del contratto per vizio di volontà

3 gennaio 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 9/11 maggio 2011 dell’UEF del

Distretto di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 123.00 oltre

a fr. 110.00 per spese amministrative, indicando quale titolo di credito:

“Debiti dell’assicurazione complementare LCA scaduti per CO 1 1158084-001 (24.11.1947)

premi del 01.01.2011 al 31.03.2011”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio

al Giudice di Pace del circolo di Riviera.

B.

La procedente

fonda la propria pretesa sulla polizza d’assicurazione n. 1158083 e sulla

proposta per un’assicurazione malattie sottoscritta dal convenuto di cui ai

doc. A e B e procede per l’incasso dei premi per il periodo dal 1° gennaio al

31 marzo 2011.

C. All’udienza

di contraddittorio del 26 ottobre 2011 – preceduta dall’inoltro delle

osservazioni del 20 settembre 2011 – l’escusso ha affermato di essere stata

tratto in inganno al momento della stipula del contratto. Infatti RE 1 avrebbe

conosciuto tutte le precedenti assicurazioni del convenuto ed avrebbe dovuto

disdire l’assicurazione complementare presso __________ prima di fargli

sottoscrivere una nuova polizza presso di lei. Tale comportamento doloso

dell’istante comporterebbe la nullità del contratto. In ogni caso il contratto

sarebbe nullo per errore essenziale ex art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO.

D. Con

sentenza 30 novembre 2011 il Giudice di Pace supplente del circolo di __________

ha respinto l’istanza, atteso che essendo l’istante a conoscenza di tutte le

precedenti assicurazioni del convenuto, essa avrebbe dovuto disdire

l’assicurazione complementare presso l’Helsana prima di farne sottoscrivere una

nuova presso di lei.

E. Con

reclamo 8 dicembre 2011 RE 1 ha postulato la riforma del giudizio del giudice

di pace, atteso che sarebbe uso corrente essere in possesso di più coperture

complementari ai sensi della LCA presso diversi assicuratori in quanto ogni assicurazione

offrirebbe molteplici pacchetti assicurativi complementari di diverso

contenuto. In concreto già ad un primo esame delle coperture assicurative apparirebbe

evidente che le prestazioni offerte dalla due casse malattia sarebbero diverse

tra di loro. La reclamante contesta che sarebbe stato suo compito disdire le

coperture assicurative LCA presso __________ prima di far sottoscrivere

all’assicurato una nuova proposta di assicurazione.

F. Con

osservazioni 23 dicembre 2011 CO 1 si è opposto al gravame, con motivazioni,

che se del caso saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC). Proposto l’8 dicembre 2011 a fronte di una sentenza emessa in data 30 novembre 2011 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta

tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a).

l’applicazione errata del diritto, b). l’accertamento manifestamente errato dei

fatti.

3.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi

può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal

diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con

riferimenti).

5.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di ricorso), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è

identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai

documenti prodotti (cfr. Cometta,

op. cit., p. 331; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.

84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,

tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

In

linea di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui

al quale il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della

pretesa posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

6.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; essa deve

essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a

interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez,

op. cit., § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

7.

In concreto il titolo su cui si basa l’esecuzione è la proposta per

un’assicurazione malattie (doc. B) sottoscritta dall’escusso. Tale documento

costituisce valido riconoscimento di debito nell’esecuzione tendente

all’incasso dei premi scaduti (Panchaud/Caprez,

op. cit., § 94; Staehelin, op.

cit., n. 143 ad art. 82). La proposta d’assicurazione nella quale viene

fatto espresso riferimento alle Condizioni generali per l’assicurazione

malattie complementare (edizione 10.2001) costituisce valido riconoscimento di

debito anche per le spese amministrative occasionate dalla procedura di

riscossione dei premi arretrati e dalla domanda d’esecuzione di complessivi fr.

110.00

(cfr. art. 13.3 e 13.4 delle Condizioni generali, doc. A). In concreto vi è dunque agli atti, di principio, valido titolo di

rigetto dell’opposizione per l’importo dedotto in esecuzione.

8.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza

le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413,

cons. 4; Jaeger/

Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).

9.

L’escusso

si è opposto all’istanza di rigetto dell’opposizione eccependo innanzitutto la

non validità del riconoscimento di debito in oggetto facendo valere dolo ex

art. 28 CO, atteso che esso sarebbe stato tratto in inganno al momento della

stipula del contratto dalla procedente, che pur avendo conosciuto tutte le sue

precedenti assicurazioni non avrebbe disdetto l’assicurazione complementare

presso l’Helsana assicurazioni prima di farle sottoscrivere una nuova polizza

presso di lei.

L’escusso

ha pure sollevato l’eccezione di nullità del contratto di assicurazione per

vizio di volontà, poiché lo stesso sarebbe stato da lui sottoscritto sotto

l’influsso di un errore essenziale.

A

prescindere dal fatto che queste eccezioni, riservati casi del tutto

particolari che qui non si realizzano, sono tipiche del processo di merito

vista l'impossibilità di accertamento con i limitati mezzi istruttori che il

processo sommario consente, il debitore non ha prodotto alcun documento a

sostegno delle sue affermazioni. Nella fattispecie quindi e nell’ambito del

limitato potere di cognizione del giudice del rigetto, l'escusso non ha reso

verosimile un motivo di nullità del contratto di assicurazione posto a

fondamento dell’esecuzione sulla base di riscontri oggettivi che rendessero

credibili le sue allegazioni. Facendo proprie le dichiarazioni

dell’escusso rimaste allo stadio di puro parlato non sopportato da riscontro

probatorio alcuno, il Giudice di pace supplente ha operato un apprezzamento

delle prove incompatibile con la nozione di verosimiglianza esposto nel

considerando 8 che precede e, quindi, un accertamento suscettibile di attuare

il titolo di reclamo di cui all’art. 320 lett. b CPC (accertamento manifestamente

errato di un fatto). E’ infatti inconferente ritenere che le dichiarazioni

dell’escusso costituiscono sufficiente riscontro oggettivo, atto a rendere

verosimile le eccezioni sollevate, in particolare considerando che un’eventuale

disdetta delle assicurazioni esistenti presso __________ doveva essere

presentata dall’escusso stesso e non dalla procedente.

Le

eccezioni sollevate dall'escusso non sono state pertanto sostanziate da

sufficiente riscontro oggettivo affidabile, per cui deve essere fatto carico al

primo giudice di avere violato l’art. 82 cpv. 2 LEF a seguito di un

apprezzamento insostenibile del materiale processuale. Ne

consegue l’accoglimento del gravame e la riforma del pronunciato impugnato.

10.

Il

reclamo è quindi accolto.

Gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza (art.

48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17, 82 cpv. 1 e 2 LEF; 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 106

CPC;

pronuncia: I. Il reclamo

è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 30 novembre

2011.

del Giudice di Pace supplente del circolo di __________ sono così

riformati:

“1. L'istanza 20 luglio 2011 di rigetto

dell'opposizione è accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da CO 1, __________,

al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________,

è rigettata in via provvisoria”.

2.

La tassa di giustizia in fr. 50.--, è a carico della parte convenuta"

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 100.--, già

anticipata dalla reclamante, è a carico di CO 1 che rifonderà alle ASSURA

Assicurazione malattia e infortuni fr. 50.-- di indennità.

III. Intimazione

a:

- RE 1, __________;

- PA 1, __________.

Comunicazione

al Giudice di pace supplente del circolo di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 233.00,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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