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Decisione

14.2011.211

Rigetto definitivo dell'opposizione. Incompetenza del giudice per sindacare il ben fondato della decisione giudiziaria prodotta quale titolo di rigetto

23 dicembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 14/21.10.2011 dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di

fr. 20'160.-- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito la sentenza

della Pretura del Distretto di __________ del 22 febbraio 2010, segnatamente gli

arretrati da luglio 2009 a ottobre 2011;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 4 novembre

2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del

Distretto di __________;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sulla base del decreto cautelare del 22

febbraio 2010, passato in giudicato, con il quale il Pretore del Distretto di __________

ha ordinato al convenuto di versare nelle mani della qui istante ed

anticipatamente un contributo alimentare favore della figlia N. di fr. 750.-

mensili e un contributo alimentare di fr. 720.- a favore della moglie, a

partire dal 1. luglio 2009;

che

chiamato ad esprimersi sull’istanza, con scritto dell’11 novembre 2011 il

convenuto ha asserito che il decreto cautelare in rassegna non è più valido in

quanto la procedura di divorzio è tuttora pendente, come rilevabile dal verbale

di udienza del 7 ottobre 2011 e puntualizzando, come del resto già segnalato più

volte, che il calcolo degli alimenti viene contestato in quanto basato su un

salario ipotetico e non su quello reale;

che

con decisione del 29 novembre 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto

l’istanza;

che

egli ha ricordato che successivamente al citato decreto cautelare emanato nel quadro

della causa DI.2009.72 e DI 2009.75, le parti hanno avviato una procedura di divorzio,

dapprima con accordo completo, poi con intesa parziale;

che

uno dei punti contestati, egli ha proseguito, concerne proprio l’ammontare del contributo

alimentare dovuto dal marito alla moglie, contributo che, deciso in via cautelare

il 22 febbraio 2010, non è stato né modificato, né revocato, di modo che esso deve

pertanto essere mantenuto, contrariamente a quanto preteso dal convenuto con le

sue osservazioni dell’11 novembre 2011;

che,

ha dipoi spiegato il Pretore, nella fattispecie la moglie reclama fr. 20'160.-

(v. doc. A), quale arretrato del proprio contributo alimentare da luglio 2009 a ottobre 2011 (fr. 730.-: recte: fr. 720.- X 28 mesi= fr. 20'176.-) sulla base della

sentenza esecutiva (decreto cautelare del 22 febbraio 2009), che costituisce

senza dubbio titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1

LEF;

che,

per finire, ha concluso il primo giudice, la pretesa della parte istante merita

pertanto tutela, ancorché con un interesse al 5% dal 21 ottobre 2011, anziché

dal 1. luglio 2077 come preteso nell’istanza;

che

contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 7 dicembre 2011,

contestando anzitutto il modo con il quale è stato determinato li contributo

alimentare di fr. 720.- a favore della moglie; ossia dipartendosi da un salario

ipotetico anziché dalla sua reale situazione finanziaria, che non gli permette

di far fronte a questa imposizione considerato il suo salario lordo mensile

ammontante a fr. 3'700.-;

che,

secondo l’insorgente, non sarebbero nemmeno state considerate le schede salariali

fornite in precedenza, e nemmeno i bilanci della società (doc. 2A annesso al

reclamo);

che

tale contribuito, egli assevera, non è stato né modificato, né revocato

malgrado sia sempre stato contestato (doc. 2 e 3.1 annessi al reclamo) e di

conseguenza non gli si può imputare una colpa se la procedura di divorzio è ancora

in sospeso;

che

stando alla scheda contabile del suo salario mensile (doc. 4 annesso al reclamo),

non gli è comunque possibile pagare la cifra stabilita dal primo giudice;

che

la convenuta, prosegue l’insorgente, al momento della pratica di divorzio aveva

meno di 45 anni, per cui, secondo legge, essa poteva lavorare al 100% e coprire

così il proprio fabbisogno,

che,

rileva dipoi il reclamante, le parti si sono recate in Pretura per un accordo

bonale, che è stato sottoscritto da entrambe (doc. 5 annesso al reclamo);

che

il legale della controparte, dopo visione dell’accordo sottoscritto dalla sua

cliente, è però intervenuto facendo annullare tale documento, modificando

nuovamente la situazione (doc. 6 annesso al reclamo);

che

sua moglie, obietta il convenuto, aveva però firmato di sua spontanea volontà,

senza nessuna pressione, per cui non è accettabile che a causa dell’intervento

del suo avvocato, quanto concordato non abbia più valore;

che

del resto, sempre secondo il reclamante, l’istante ha dichiarato di lavorare

nella misura del 50% con un reddito mensile di fr. 2'090.- lordi (v. decreto

cautelare del 22.2.2010);

che

dal momento che essa vive in un appartamento di 4 ½ locali (fabbisogno reale 3

½ locali) e sopporta un affitto di fr. 1'450.- lord mensili , si presume che

quanto da essa dichiarato sia inesatto;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

proposto il 7 dicembre 2011 a fronte di una decisione intimata il 29 novembre

2011.

e notificata al convenuto il più presto il giorno successivo, il rimedio è

senz’altro tempestivo e risulta perciò, sotto questo profilo, ammissibile;

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

nella fattispecie l’insorgente, ancorché senza espressamente affermarlo,

rimprovera al primo giudice di avere accolto l’istanza dipartendosi da una

decisione (il decreto cautelare de 22 febbraio 2010), che gli ha sì imposto di

versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 720.-, contributo

determinato però non sulla base della sua reale situazione finanziaria, ma di

quella ipotetica, come rilevabile dalle scheda salariale e dai bilanci annessi

al reclamo (doc. 2A e 4);

che

nella misura in cui il reclamante richiama la documentazione - non esibita

davanti al primo giudice - annessa al riguardo al suo reclamo (doc. 2A, 3.1, 4,

5.

e 6), come pure - nel seguito del suo esposto - i doc. 3. e 3.1 per

dimostrare le sue contestazioni e il tentativo messo in atto per modificare

quanto stabilito dal Pretore nell’ambito della causa di stato, il gravame sfugge

a disamina a va perciò dichiarato inammissibile;

che,

infatti, secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono

ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione

di nuovi mezzi di prova;

che,

in ogni modo, il reclamo non è destinato a miglior sorte per le considerazioni che

seguono;

che,

in base all’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione;

che

tale è senz’altro il caso per il decreto cautelare emanato dal Pretore del

Distretto di Vallemaggia in data 22 febbraio 2010, che ha imposto, tra l’altro,

al qui convenuto di versare alla qui istante fr. 720.- a titolo di contributo

alimentare a partire dal 1° luglio 2009, tale decisione, come ricordato dal Pretore,

essendo passata in giudicato, diventando così esecutiva a tutti gli effetti;

che

del resto il reclamante non pretende il contrario;

che

secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva

di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione

è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo

l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento

è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che

l’insorgente non si avvale tuttavia di nessuna di queste eccezioni liberatorie,

reiterando - come visto - nel contestare il modo con il quale è stato determinato

il contributo alimentare a suo carico, argomento questo che sfugge però al

potere cognitivo del giudice del rigetto, non abilitato a sindacare il ben

fondato del titolo costituito dalla decisione giudiziaria ai sensi dell’art. 80

cpv. 1 LEF;

che

ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio:

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza del

reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.- è posta a carico del reclamante.

3. Intimazione

a:

-

__________;

-

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 20'160.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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