14.2011.211
Rigetto definitivo dell'opposizione. Incompetenza del giudice per sindacare il ben fondato della decisione giudiziaria prodotta quale titolo di rigetto
23 dicembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2011.211
Data decisione, Autorità:
23.12.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Incompetenza del giudice per sindacare il ben fondato della decisione giudiziaria prodotta quale titolo di rigetto
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2011.211
Lugano
23 dicembre
2011
FP/b/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 4/7 novembre 2011
CO 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 21 ottobre 2011 per
il pagamento di fr. 20'160.-, oltre interessi al 5% dal 01.07.2009 e spese;
istanza accolta con decisione del 29 novembre 2011 (SO.2011.175) dal
Pretore del Distretto di __________;
decisione
impugnata dal convenuto con reclamo del 7 dicembre 2011;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 14/21.10.2011 dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di
fr. 20'160.-- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito la sentenza
della Pretura del Distretto di __________ del 22 febbraio 2010, segnatamente gli
arretrati da luglio 2009 a ottobre 2011;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 4 novembre
2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di __________;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sulla base del decreto cautelare del 22
febbraio 2010, passato in giudicato, con il quale il Pretore del Distretto di __________
ha ordinato al convenuto di versare nelle mani della qui istante ed
anticipatamente un contributo alimentare favore della figlia N. di fr. 750.-
mensili e un contributo alimentare di fr. 720.- a favore della moglie, a
partire dal 1. luglio 2009;
che
chiamato ad esprimersi sull’istanza, con scritto dell’11 novembre 2011 il
convenuto ha asserito che il decreto cautelare in rassegna non è più valido in
quanto la procedura di divorzio è tuttora pendente, come rilevabile dal verbale
di udienza del 7 ottobre 2011 e puntualizzando, come del resto già segnalato più
volte, che il calcolo degli alimenti viene contestato in quanto basato su un
salario ipotetico e non su quello reale;
che
con decisione del 29 novembre 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto
l’istanza;
che
egli ha ricordato che successivamente al citato decreto cautelare emanato nel quadro
della causa DI.2009.72 e DI 2009.75, le parti hanno avviato una procedura di divorzio,
dapprima con accordo completo, poi con intesa parziale;
che
uno dei punti contestati, egli ha proseguito, concerne proprio l’ammontare del contributo
alimentare dovuto dal marito alla moglie, contributo che, deciso in via cautelare
il 22 febbraio 2010, non è stato né modificato, né revocato, di modo che esso deve
pertanto essere mantenuto, contrariamente a quanto preteso dal convenuto con le
sue osservazioni dell’11 novembre 2011;
che,
ha dipoi spiegato il Pretore, nella fattispecie la moglie reclama fr. 20'160.-
(v. doc. A), quale arretrato del proprio contributo alimentare da luglio 2009 a ottobre 2011 (fr. 730.-: recte: fr. 720.- X 28 mesi= fr. 20'176.-) sulla base della
sentenza esecutiva (decreto cautelare del 22 febbraio 2009), che costituisce
senza dubbio titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1
LEF;
che,
per finire, ha concluso il primo giudice, la pretesa della parte istante merita
pertanto tutela, ancorché con un interesse al 5% dal 21 ottobre 2011, anziché
dal 1. luglio 2077 come preteso nell’istanza;
che
contro tale decisione il convenuto è insorto con reclamo del 7 dicembre 2011,
contestando anzitutto il modo con il quale è stato determinato li contributo
alimentare di fr. 720.- a favore della moglie; ossia dipartendosi da un salario
ipotetico anziché dalla sua reale situazione finanziaria, che non gli permette
di far fronte a questa imposizione considerato il suo salario lordo mensile
ammontante a fr. 3'700.-;
che,
secondo l’insorgente, non sarebbero nemmeno state considerate le schede salariali
fornite in precedenza, e nemmeno i bilanci della società (doc. 2A annesso al
reclamo);
che
tale contribuito, egli assevera, non è stato né modificato, né revocato
malgrado sia sempre stato contestato (doc. 2 e 3.1 annessi al reclamo) e di
conseguenza non gli si può imputare una colpa se la procedura di divorzio è ancora
in sospeso;
che
stando alla scheda contabile del suo salario mensile (doc. 4 annesso al reclamo),
non gli è comunque possibile pagare la cifra stabilita dal primo giudice;
che
la convenuta, prosegue l’insorgente, al momento della pratica di divorzio aveva
meno di 45 anni, per cui, secondo legge, essa poteva lavorare al 100% e coprire
così il proprio fabbisogno,
che,
rileva dipoi il reclamante, le parti si sono recate in Pretura per un accordo
bonale, che è stato sottoscritto da entrambe (doc. 5 annesso al reclamo);
che
il legale della controparte, dopo visione dell’accordo sottoscritto dalla sua
cliente, è però intervenuto facendo annullare tale documento, modificando
nuovamente la situazione (doc. 6 annesso al reclamo);
che
sua moglie, obietta il convenuto, aveva però firmato di sua spontanea volontà,
senza nessuna pressione, per cui non è accettabile che a causa dell’intervento
del suo avvocato, quanto concordato non abbia più valore;
che
del resto, sempre secondo il reclamante, l’istante ha dichiarato di lavorare
nella misura del 50% con un reddito mensile di fr. 2'090.- lordi (v. decreto
cautelare del 22.2.2010);
che
dal momento che essa vive in un appartamento di 4 ½ locali (fabbisogno reale 3
½ locali) e sopporta un affitto di fr. 1'450.- lord mensili , si presume che
quanto da essa dichiarato sia inesatto;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 7 dicembre 2011 a fronte di una decisione intimata il 29 novembre
2011.
e notificata al convenuto il più presto il giorno successivo, il rimedio è
senz’altro tempestivo e risulta perciò, sotto questo profilo, ammissibile;
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
nella fattispecie l’insorgente, ancorché senza espressamente affermarlo,
rimprovera al primo giudice di avere accolto l’istanza dipartendosi da una
decisione (il decreto cautelare de 22 febbraio 2010), che gli ha sì imposto di
versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 720.-, contributo
determinato però non sulla base della sua reale situazione finanziaria, ma di
quella ipotetica, come rilevabile dalle scheda salariale e dai bilanci annessi
al reclamo (doc. 2A e 4);
che
nella misura in cui il reclamante richiama la documentazione - non esibita
davanti al primo giudice - annessa al riguardo al suo reclamo (doc. 2A, 3.1, 4,
5.
e 6), come pure - nel seguito del suo esposto - i doc. 3. e 3.1 per
dimostrare le sue contestazioni e il tentativo messo in atto per modificare
quanto stabilito dal Pretore nell’ambito della causa di stato, il gravame sfugge
a disamina a va perciò dichiarato inammissibile;
che,
infatti, secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono
ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione
di nuovi mezzi di prova;
che,
in ogni modo, il reclamo non è destinato a miglior sorte per le considerazioni che
seguono;
che,
in base all’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione;
che
tale è senz’altro il caso per il decreto cautelare emanato dal Pretore del
Distretto di Vallemaggia in data 22 febbraio 2010, che ha imposto, tra l’altro,
al qui convenuto di versare alla qui istante fr. 720.- a titolo di contributo
alimentare a partire dal 1° luglio 2009, tale decisione, come ricordato dal Pretore,
essendo passata in giudicato, diventando così esecutiva a tutti gli effetti;
che
del resto il reclamante non pretende il contrario;
che
secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva
di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione
è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo
l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento
è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
che
l’insorgente non si avvale tuttavia di nessuna di queste eccezioni liberatorie,
reiterando - come visto - nel contestare il modo con il quale è stato determinato
il contributo alimentare a suo carico, argomento questo che sfugge però al
potere cognitivo del giudice del rigetto, non abilitato a sindacare il ben
fondato del titolo costituito dalla decisione giudiziaria ai sensi dell’art. 80
cpv. 1 LEF;
che
ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio:
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza del
reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.- è posta a carico del reclamante.
3. Intimazione
a:
-
__________;
-
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 20'160.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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