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Decisione

14.2011.213

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 gennaio 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 19 febbraio 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 contestando la

suddetta graduatoria e postulando che, previo accertamento dell'inesistenza del

credito di fr. 30'000.–, sia fatto ordine all'Ufficio fallimenti di

rettificarla nel senso di inserire al suo posto un valore pari a fr. 0.–.

L'attrice ha precisato di avere, nonostante un dividendo prevedibile nullo, un

interesse meritevole di protezione a che il convenuto non partecipi al riparto,

non riceva l'attestato di carenza di beni e non possa così rivendicare la cessione

del diritto di agire nei confronti degli organi della società fallita e,

infine, non benefici degli effetti di cui all'art. 269 LEF. A detta

dell'attrice, il credito del convenuto non era stato sostanziato, né risultava

dai documenti contabili della società fallita, il cui azionariato era detenuto

da membri della sua famiglia o, comunque, da persone vicine. L'interessato poi era

stato amministratore unico (dal 21 marzo 2007 al 20 giugno 2008) della stessa

società fallita, circostanza questa che impediva l'inserimento della sua pretesa.

L'importo, costituito da un somma di fr. 15'000.– anticipata dal convenuto

nell'ambito di un ricorso al Tribunale Federale per conto della società fallita

e in ulteriori fr. 15'000.– a titolo di remunerazione per avere egli redatto il

relativo memoriale, era eccessivo e non commisurato ad una diligente conduzione

di un mandato. Di modo che la cifra era comunque da ridurre. Il mandato ad ogni

modo rientrava in quelli che erano i compiti di un amministratore unico, ed

erano semmai da rivendicare dagli azionisti che gli avevano affidato l'incarico.

Il

convenuto si è opposto alla richiesta della procedente a motivo che la sua

pretesa di fr. 30'000.– era pertinente e ben fondata. Con domanda riconvenzionale

egli ha postulato l'accertamento dell'inesistenza del credito insinuato

dall'attrice, la pronuncia di un ordine all'Ufficio fallimenti volto a

rettificare la graduatoria, un equo indennizzo per risarcire delle convenzioni

in essere con l'attrice e che erano state revocate, e un compenso -determinato dal

Pretore __________- per utilizzo di espressioni irriguardose e irridenti, e per

violazione del segreto bancario.

In sede

di replica, l'attrice ha confermato il suo punto di vista e le relative

richieste, sollevando a titolo preliminare dubbi circa la capacità di

controparte di proporre e discutere con necessaria chiarezza la vertenza in

esame (art. 39 cpv. 2 CPC/TI). Con riferimento all'azione riconvenzionale ha

postulato che la stessa fosse dichiarata improponibile o, a titolo subordinato,

che fosse respinta. Ribadita la legittimità dei suoi argomenti, dal canto suo il

convenuto ha riaffermato le sue tesi, mantenendo le domande riconvenzionali. In

sede di duplica riconvenzionale, l'attrice ha escluso l'esistenza di relazioni

d'affari personali fra il convenuto e lei.

C. Il

Pretore __________, pronunciandosi a titolo preliminare, con decreto 10

dicembre 2010 ha respinto l'eccezione dell'attrice relativa ad un'incapacità

processuale del convenuto. Per contro, egli ha accolto la richiesta

dell'attrice di dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale. Esperita

l'istruttoria, l'attrice il 28 giugno 2011 e il convenuto il 31 agosto 2011, hanno

prodotto le loro conclusioni. Al dibattimento finale tenutosi il 5 settembre

2011 e a cui il convenuto non ha partecipato, le conclusioni di quest'ultimo

sono state intimate all'attrice che, dal canto suo, ha confermato le sue tesi

di fatto e di diritto.

D. Con

sentenza del 10 novembre 2011 il Pretore __________, ha respinto la petizione. La

medesima attrice aveva accennato a prospettive di dividendo assai modeste. Dalla

relativa graduatoria e dall'incarto richiamato dall'Ufficio fallimenti risultava

in effetti che non vi erano attivi da realizzare e che non erano previsti dividendi

da distribuire. A motivo che la società fallita “non possiede beni di sorta

da inventariare a favore della Massa...”, con istanza del 4 settembre 2009

lo stesso ufficio aveva chiesto di sospendere la procedura di liquidazione in

via di fallimento della società __________ SA per mancanza di attivi (art. 230

LEF). Considerate queste risultanze, pur contestando la citata graduatoria, l'attrice

non avrebbe ottenuto un dividendo maggiore. In quanto priva di interesse, la sua

petizione era così da respingere. Per i medesimi motivi, il Pretore ha

stabilito che il valore di causa era pari a zero.

E. Con

appello del 13 dicembre 2011 AP 1 chiede di accertare il suo interesse attuale

e giuridicamente protetto a che il giudizio impugnato sia annullato e,

conseguentemente, che gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio. In

via subordinata egli propone di accertare l'inesistenza del credito di fr.

30'000.– del convenuto e ordinare all'Ufficio fallimenti la rettifica della

graduatoria. L'appellante lamenta l'errata applicazione degli art. 250 cpv. 2

LEF e 59 cpv. 2 lett. a CPC, per averle il Pretore negato a torto l'interesse

degno di protezione all'azione di contestazione di graduatoria. In sé, l'eccezione

non era neanche stata sollevata dal convenuto. Il decreto 10 dicembre 2010 con

cui al convenuto era stata riconosciuta la capacità processuale e che aveva respinto

la domanda riconvenzionale, insieme all'ordinanza sulle prove, davano per

scontata l'esistenza di questo presupposto processuale. Nonostante il dividendo

nullo, l'insorgente aveva interesse a ottenere un attestato di carenza di beni

conforme al suo credito effettivo, beneficiare degli effetti dell'art. 269 LEF

in caso di beni scoperti dopo la chiusura del fallimento senza concorrere con

il convenuto (inserito a torto) alla distribuzione dell'utile così conseguito, e

agire nei confronti degli organi giusta l'art. 260 LEF senza (anche in questo

caso) entrare in concorrenza con il convenuto.

F. L'invio

contenente l'appello non è stato ritirato dal convenuto, che quindi non ha

presentato osservazioni.

e considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 404 cpv. 1 CPC fino alla conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata

in vigore si applica il previgente diritto. Di modo che, nel presente caso,

alla procedura svoltasi davanti al Pretore tornano applicabili le disposizioni

del Codice di procedura civile ticinese (CPC/TI: Codice di procedura civile del

17 febbraio 1971 [RL3.3.2.1]) in vigore fino al 31 dicembre 2010.

2. Secondo l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. A fronte di

una sentenza impugnata datata 10 novembre 2011 pertanto, la procedura

ricorsuale è retta dal nuovo diritto ossia il Codice di diritto processuale

svizzero (RS 272) in vigore dal 1° gennaio 2011. Ciò posto, escluse le pratiche

di cui all'art. 309 CPC e segnatamente tutte le controversie rette dalla

procedura sommaria che non comprendono le azioni di contestazione di

graduatoria ai sensi dell'art. 250 LEF (art. 251 CPC; a contrario: Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter

neuer ZPO, in: SJZ 107 (2011) Nr. 12, pag. 278 ad C/II; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des

poursuites et des faillites, in: JdT 2011 II 75, pag. 81; Gilliéron, L'exécution forcée ayant

pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir après l'entrée en

vigueur de la loi sur le Tribunale fédérale t du Code de procédure civile, in:

JdT 2011 II 107, pag. 139 in basso) -per quanto di interesse ai fini del presente

giudizio- le decisioni finali di prima istanza sono impugnabili con il rimedio

dell'appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC). Trattandosi di controversie

patrimoniali, il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione deve almeno essere di fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC), fermo

restando che in caso di valore inferiore, la decisione può essere impugnata con

il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC). Dovendosi escludere -come visto-

le vertenze attinenti la procedura sommaria, tanto per l'inoltro dell'appello quanto

per quello del reclamo, il termine è di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 e 321

cpv. 1 CPC). Altrettanto quello per presentare eventuali osservazioni (art. 312

cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPC). Per il resto poi, dal 1° gennaio 2011 la competenza a

giudicare in seconda istanza gli appelli (e i reclami) nelle cause proposte a

norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, escluse quelle di

disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento

dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF), è della Camera di esecuzione e

fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

3. In

concreto, il memoriale 13 dicembre 2011 designato quale appello avverso la

sentenza impugnata del 10 novembre 2011, intimata l'indomani e notificata

all'attrice il giorno 14, è così tempestivo. L'impugnazione è stata quindi

intimata al convenuto il 20 dicembre 2011: la busta d'invio è ritornata alla

cancelleria del Tribunale d'appello con la dicitura “non ritirato” (cfr.

busta originale nell'incarto).

Per quel

che ne è del valore determinante ai fini dell'appellabilità giusta l'art. 308

segg. CPC (Hierholzer, in:

Staehelin/Bauer/ Staehelin, Basler Kommentar, 2a ed., Basilea 2010, n.

81 ad art. 250), in sede di conclusioni (Reetz/Theiler,

in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), Basilea 2010, n. 39 seg. e 42 seg. ad art. 308), l'attrice

ha integralmente confermato le “domande di causa e le argomentazioni di

fatto e di diritto” formulate con la petizione e con la replica

(conclusioni, pag. 1 n. 2), dove aveva chiesto di accertare l'“inesistenza

del credito di fr. 30'000.– nel fallimento di __________ SA, __________,

notificato da AO 1, __________” e di ordinare “all'Ufficio fallimenti __________

di modificare la graduatoria” (petizione, pag. 8 n. 2 e 3; verbale d'udienza

14 settembre 2010 pag. 5), e dove quantificava in fr. 30'000.– il valore di

causa (petizione, pag. 2 n. 5). Egli mantiene tale importo davanti a questa

Camera (appello, pag. 1).

Invero trattandosi

di un'azione di contestazione di graduatoria (petizione, pag. 1) il valore

litigioso non corrisponde di per sé a quello nominale del credito contestato

bensì al dividendo prevedibile calcolato su quell'importo: pertanto, qualora l'azione

fosse fondata sull'art. 250 cpv. 1 LEF determinante sarà l'aumento che, per

effetto dell'azione medesima, spetterà alla parte che ha promosso contestazione

(Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 56 ad

§46; Brunner/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2a ed., Berna

2002, pag. 55 sub 2.4.5.b); per contro, in quanto fondata sull'art. 250 cpv. 2 LEF,

il valore litigioso dell'azione sarà costituito dall'aumento che spetterà a chi

l'ha promossa oltre, una volta coperta totalmente la sua pretesa, all'eventuale

eccedenza spettante alla massa fallimentare (Amonn/Walther,

op. cit., n. 56 seg. ad §46; Brunner/Reutter, op.cit., pag. 55 sub 2.4.5.b).

Ciò detto, dovendosi dipartire dall'assenza di un dividendo (sopra, consid. B),

ci si potrebbe in effetti chiedere se il valore determinante per impugnare la

decisione davanti a questa Camera, non sia pari a zero (Hierholzer, op. cit., n. 54 ad art. 250; Hierholzer,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 54 ad

art. 250). Nondimeno, ai fini del

presente giudizio, la questione non ha una rilevanza pratica poiché l'errata

applicazione del diritto -ossia ciò di cui si duole in concreto l'attrice

(sotto, consid. 4)- può essere parimenti censurata sia con il rimedio di

diritto dell'appello (art. 310 lett. a CPC) che con quello del reclamo (art.

320 lett. a CPC) e poiché sotto questo profilo una conversione dell'uno

nell'altro è senz'altro possibile (Tappy,

Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in: JdT 2010 III

115, pag. 117 sub 1.1.3), poiché il termine di ricorso -come visto ossequiato- è

il medesimo e poiché, in entrambi i casi, la competenza a pronunciarsi in

merito spetta a questa Camera. Come tale, l'impugnazione dell'attrice è così

ricevibile.

4. Giusta l'art. 310 CPC, con l'appello è possibile censurare l'errata

applicazione del diritto (lett. a). Altrettanto dicasi, come visto, per quanto

riguarda il rimedio del reclamo (art. 320 lett. a CPC).

Nel

presente caso, l'appellante rimprovera al Pretore un'errata applicazione del

diritto, e segnatamente dell'art. 250 cpv. 2 LEF come pure del principio dell'esistenza

di un interesse meritevole di protezione di cui all'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC

(appello, pag. 3 n. 2c). Ciò detto, giova rilevare che a torto l'appellante

invoca l'art. 59 cpv. 2 lett. a CPC dovendosi -come appena visto (sopra,

consid. 1)- applicare alla procedura che si è svolta davanti al Pretore il

previgente diritto di procedura cantonale. La questione semmai, va quindi

affrontata alla luce di questa normativa.

5. Ora,

la contestazione della graduatoria fallimentare è possibile in via di reclamo

fondato sull'art. 17 LEF per violazione di prescrizioni procedurali

nell'allestimento della graduatoria quali l'ammissione di un credito non

sufficientemente sostanziato, o la carente chiarezza e comprensibilità del

documento; la via è invece quella dell'azione giusta l'art. 250 LEF quando ad

essere contestato è il contenuto di diritto materiale come ad esempio l'errata

collocazione di un credito in graduatoria o l'ammissione di un creditore o di

un importo errato di un credito (Hierholzer, op. cit., n. 8 ad art. 250; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 36 ad art. 250; Amonn/Walther, op. cit., n. 38, 41, 45 e segg. ad §46; Brunner/Reutter, op.

cit., pag. 36 sub 2.3.2; DTF 119 III 84). L'azione prevista dall'art. 250 cpv.

1 LEF deve essere diretta contro la massa fallimentare e consente al creditore

di contestare la graduatoria poiché il suo credito non è stato, tutto o in

parte, ammesso o collocato nel grado da lui rivendicato (Hierholzer, op. cit., n. 23 ad art.

250). Per contro, se controverso è il credito o il grado di un altro creditore,

l'azione deve essere promossa contro quest'ultimo (art. 250 cpv. 2 LEF; Hierholzer, op. cit., n. 23 ad art.

250).

In

concreto, l'attrice contesta l'inserimento nella graduatoria allestita

nell'ambito del fallimento della società __________ SA, del credito insinuato

dal convenuto a titolo di “studio della pratica contenziosa AP 1-__________

SA, collazione dei documenti, redazione e presentazione del ricorso al

Tribunale Federale per il contenzioso AP 1-__________ SA, poi numerato __________,

in perfetta collimanza con le ragioni determinative dell'assunzione

dell'incarico di amministratore unico della società, come già delucidato in

atti. Credito a mio favore di CHF 15'000.–” e di “anticipazione delle

spese legali del ricorso, numerato __________ CHF 15'000.–, vedi fattura N. __________

del Tribunale Federale”, il tutto per un “totale a mio favore:

CHF 30'000.–” (doc. I). Di modo che, conformemente all'art. 250 cpv. 2 LEF,

a ragione l'attrice ha convenuto in giudizio il convenuto medesimo.

6. Presupposto

per l'introduzione di qualsiasi azione -e quindi per tutte le tipologie- è che

la parte richiedente sia titolare di un interesse attuale e giuridicamente

protetto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI

massimato e commentato, Lugano 2000, nota 231 ad art. 70). Quale azione

costitutiva (Gestaltungsklage: Hierholzer,

op. cit., n. 5 ad art. 250), questo principio vale anche nell'ambito di

un'azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 cpv. 2 LEF (Hierholzer, op. cit., n. 31 ad art. 250).

L'esistenza di un interesse attuale e giuridicamente protetto è una condizione

necessaria ai fini dell'ammissibilità di un atto processuale e costituisce,

pertanto, un presupposto processuale (art. 97 n. 5 CPC/TI; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 371 ad

art. 97, per il rinvio di cui a pag. 204 ad art. 70), che il giudice esamina

d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC/TI; BlSchK 1988 pag. 239 n. 47).

In

concreto, il Pretore ha respinto la petizione dell'attrice poiché, dovendosi

dipartire da un ipotetico dividendo per i creditori insinuatisi come tali e

riconosciuti dalla graduatoria riferita alla società fallita __________ SA,

pari a zero, non vi era un suo interesse alla lite (sentenza impugnata, pag. 3).

L'appellante contesta la conclusione pretorile (appello, pag. 3 n. 2c).

7. L'appellante

rileva anzitutto che il convenuto non ha mai eccepito l'assenza di un suo interesse

e che, soprattutto, tale presupposto era dato per implicitamente adempiuto allorquando

il Pretore si era pronunciato sulle eccezioni da lei sollevate in relazione

alla capacità processuale del convenuto e all'ammissibilità della domanda

riconvenzionale, fermo restando che nel contempo era già stata disposta anche l'ordinanza

sulle prove (appello, pag. 3 n. 2d). Ma, invano. Come visto, l'esistenza di un

interesse attuale e degno di protezione rientra fra i presupposti processuali,

il cui esame compete d'ufficio al giudice adito in ogni momento del processo, pertanto

a maggior ragione anche prima di emettere una sentenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 368 ad art. 97). Giova del

resto ricordare che solo alla luce dell'incarto richiamato dal competente Ufficio

fallimenti (act. VI) -e disposto appunto con l'ordinanza sulle prove del 10 dicembre

2010 (act. V, pag. 2)- il Pretore ha potuto accertare l'effettiva assenza di

attivi da realizzare e, conseguentemente, di dividendi da distribuire, motivo

questo per il quale ha negato l'interesse dell'attrice a contestare il credito

del convenuto (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). Sotto questo profilo l'appello è quindi infondato.

8. L'appellante

rimprovera poi al Pretore di avere tenuto conto del solo fatto che il dividendo

presumibile era inesistente, ma senza minimamente considerare che l'attrice

aveva anche giustificato il suo interesse in relazione all'ottenimento di “un

attestato di carenza di beni conforme al suo credito effettivo” (appello,

pag. 4 n. 3a), al beneficio “degli effetti dell'art. 269 LEF [...] senza

doversi trovare a concorrere nella distribuzione di quei beni con un creditore

collocato a torto” (appello, pag. 4 n. 3b) e al diritto ad “agire nei

confronti degli organi della fallita (amministrazione e ufficio di revisione)

ai sensi dell'art. 260 LEF, di nuovo senza dover concorrere, con un creditore

di pari rango collocato a torto, nella ripartizione del risarcimento ottenibile

in quella procedura successiva” (appello, pag. 4 n. 3c).

Ora, di

per sé, l'interesse attuale e degno di protezione viene meno ogni qualvolta, in

base alle indicazioni dell'amministrazione del fallimento, il presumibile

dividendo fallimentare risulta nullo poiché in tal caso -non essendovi niente

da distribuire- l'azione non permette di conseguire un utile patrimoniale (Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, Ergänzungsband,

Basilea 2005, n. 31 ad art. 250). Sotto questo profilo pertanto, nella misura

in cui il Pretore ha accertato che dall'incarto relativo al fallimento non vi erano

attivi da riversare ai creditori ammessi in graduatoria -fatto questo che in sé

l'appellante non contesta (né lo contestava prima: sopra, consid. B)- il

giudizio impugnato non può essere censurato. Vero è che, dandosi un dividendo

pari a zero e soprattutto nell'ambito di un fallimento di una persona

giuridica, si può in effetti porre la questione relativa all'interesse degno di

protezione a introdurre un'azione di contestazione di graduatoria (Hierholzer, op. cit., n. 54 ad art.

250; Sentenza del Tribunale federale 5A_720/2007 del 24 aprile 2008 consid. 2.3

con rinvii). E, in concreto ciò è appunto quanto ha sostenuto e sostiene

davanti a questa Camera l'attrice (appello, pag. 4 n. 3), evidenziando come la

decisione pretorile limitasse ad oltranza gli effetti dei processi di

collocazione (appello, pag. 4 n. 5a).

9. L'appellante

individua nella possibilità di ottenere un attestato di carenza di beni

conforme al suo credito effettivo, il suo interesse alla trattazione

dell'azione di contestazione di graduatoria da lei introdotta (appello, pag. 4

n. 3a). Ora, i relativi procedimenti di contestazione mirano a verificare la

legittimità delle pretese ammesse in una graduatoria e in che termini le stesse

possono partecipare al ricavo conseguito con la realizzazione degli attivi

presenti (DTF 82 III 94; Hierholzer, op.

cit., n. 2 ad art. 250). Per quanto attiene l'attrice, tale prerogativa le va

riconosciuta per il solo fatto che la stessa figura fra i creditori iscritti in

quella graduatoria e che nei suoi confronti non è stata introdotta alcuna

azione di contestazione (una richiesta in tal senso formulata dal convenuto a

titolo riconvenzionale essendo stata dichiarata inammissibile: decreto 10

dicembre 2010, pag. 6 in basso), e ciò per l'importo del suo credito che

rimarrà scoperto (art. 265 LEF; Huber, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 265).

In particolare, fermo restando che onde evitare la sospensione della

liquidazione per mancanza di attivi (scritto 22 settembre 2009 nel fascicolo

“Inventario” e documenti vari nel fascicolo “Istanze-Decreti-Pubblicazioni”:

act. VI) l'attrice ha anticipato le relative spese e che, come ritenuto dal

Pretore, non vi sono attivi da suddividere (sopra, consid. 8), all'appellante

verrà così rilasciato un attestato di carenza di beni per la sua integrale pretesa.

E, questo a prescindere dalla presenza o no in graduatoria del credito del

convenuto.

Ciò

detto, giova comunque sia osservare che invero, trattandosi del fallimento di

una società anonima la cui ragione sociale al termine della relativa procedura

sarà cancellata dal registro di commercio, come tale l'attestato di carenza

beni non ha un effettivo valore (KGer. GR, PKG 1998 84, pag. 94; Sentenza del

Tribunale Federale 5A_484/2010 del 20 dicembre 2010, consid. 4.2.3; Bauer, op. cit., n. 31 ad art. 250). Tutto

sommato quindi dall'emissione di questo documento l'attrice non può in ogni

caso dedurre un concreto vantaggio economico atto a giustificare il suo interesse

attuale e degno di protezione a contestare la graduatoria. Invero, l'appellante

sembra individuare il suo interesse all'azione ex art. 250 cpv. 2 LEF, nell'impedire

che al convenuto -a suo dire inserito a torto- sia altresì rilasciato un

attestato di carenza di beni (appello, pag. 5 n. 7a e 7b): ma neppure una

siffatta motivazione risulta pertinente e atta a fondare un interesse

meritevole di protezione (KGer. GR, PKG 1998 84, pag. 94 in fine). Di modo che, sotto questo profilo, in quanto infondato, l'appello va respinto.

10. L'appellante

soggiunge poi che il suo interesse all'azione di contestazione di graduatoria

giusta l'art. 250 cpv. 2 LEF rivolta contro il convenuto, consiste soprattutto

nella possibilità di prendere parte, qualora chiuso il fallimento venissero

alla luce nuovi beni, alla distribuzione del relativo ricavo (art. 269 LEF)

senza il rischio di dover concorrere con il convenuto (appello, pag. 4 n. 3b).

Ma, anche da questo punto di vista la censura va disattesa. La semplice

eventualità che in futuro si possano teoricamente scoprire nuovi beni, non è

circostanza atta a sostanziare un interesse attuale e degno di protezione tale

da giustificare che si entri nel merito di un'azione di contestazione di

graduatoria (KGer. GR, PKG 1998 84, pag. 95; Sentenza del Tribunale Federale

5A_484/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 4.2.3; Bauer, op. cit., n. 31 ad art. 250). Dall'incarto

fallimentare risulta appunto che non vi era alcun bene da realizzare, tant'è

che inizialmente era stata decretata la sospensione della procedura di

liquidazione del fallimento per mancanza di attivi ex art. 230 LEF (istanza 4

settembre 2009 e relativo decreto 9 settembre 2009, nel fascicolo

“Istanze-Decreti-Pubblicazioni”: act. VI). Dall'inventario allestito

successivamente all'anticipo spese da parte dell'attrice non risulta una

diversa situazione (fascicolo “Inventario”: act. VI). Ciò detto, nella misura

in cui in modo generico l'appellante si limita ad indicare che nel caso della

società fallita __________ SA vi era un “contesto di gestione societaria

tutt'altro che trasparente come evidenziato dall'istruttoria in relazione sia

alla allegra tenuta della contabilità sia alla commistione e confusione fra

beni societari e beni di terzi”, ma senza dare riferimenti puntuali a

sostegno di questa sua tesi, essa nemmeno tenta di rendere concreto il rischio

che in effetti in un secondo tempo possano essere individuati dei nuovi beni da

realizzare. L'appello va così respinto anche al riguardo.

11. L'appellante

adduce infine di avere un interesse attuale e degno di protezione ad agire

contro gli organi della società fallita (amministrazione e ufficio revisione)

-diritto di cui intendeva pretendere la cessione ex art. 260 LEF- e tentare

quindi di ottenere soddisfazione sul risarcimento così conseguibile, senza

entrare in concorrenza con il convenuto (appello, pag. 4 n. 3c). Ciò detto, una

cessione del diritto di agire in via di responsabilità nei confronti del

convenuto, quale ex -e ultimo- amministratore unico della società fallita (tra

il 21 marzo 2007 e il 20 giugno 2008; verbale d'interrogatorio ed estratto registro

di commercio, nel fascicolo “Interrogatorio”: act. VI), proprio perché diretto

nei suoi confronti, non può a priori entrare in considerazione (DTF 107 III 91

consid. 2; Berti, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 30 ad art. 260; Jäger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., Band II, Zurigo

1997/99, n. 5 ad art. 260; Bürgi, in:

Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 8 ad art. 260; Schlaepfer, Abtretung streitiger

Rechtsansprüche im Konkurs, Zurigo 1990, §4, pag. 89). Di modo che, sotto

questo profilo non vi sarebbe alcuna concorrenza tra attrice e convenuto. Per

il resto, non è di per sé dato a vedere perché il convenuto non potrebbe anche

lui nutrire interesse a procedere in via di responsabilità contro l'altro ex

amministratore o contro l'ufficio di revisione, postulando pertanto nell'ambito

dell'art. 260 LEF la relativa cessione: tale eventualità è senz'altro

ipotizzabile (DTF 107 III 91 consid. 2), riservati i limiti di un abuso di

diritto (art. 2 cpv. 2 CC) qualora la stessa cessione avesse in realtà il solo

scopo di impedire o rendere difficile far valere le pretese di altri creditori (DTF

107 III 91 consid. 3b). Anzi, che più creditori si facciano parte attiva e

assumano il rischio di portare avanti un'azione in via di responsabilità contro

ex amministratori e uffici di revisione, rientra indubbiamente nell'interesse

della massa fallimentare poiché, a fronte di un dividendo del fallimento pari a

zero, in caso di esito positivo dell'azione e dopo soddisfazione delle pretese dei

procedenti, la stessa potrebbe ben approfittare dell'eventuale eccedenza sul

ricavo conseguito (Sentenza del Tribunale Federale 5A_720/2007 del 24 aprile

2008 consid. 2.4;5C.185/2002 del 31 ottobre 2002 consid. 2.3). Aggiungasi per

finire che non è l'ammontare delle pretese inserite in graduatoria che determina

l'entità del danno da rivendicare nell'ambito di un'azione in via di

responsabilità verso gli organi di una società anonima fallita, posta che

semmai dovrà essere sostanziata in quello specifico contesto (Sentenza del

Tribunale Federale 5C.185/2002 del 31 ottobre 2002 consid. 2.2; DTF 122 III 195

consid. 9b). Se ne deduce quindi che anche in proposito la censura è senza

fondamento.

12. La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere

respinto. Le spese del presente giudizio, costituite dagli oneri processuali

(art. 105 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1

CPC). L'odierno giudizio non ha causato costi al convenuto, cui pertanto non si

giustifica l'assegnazione di ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC).

Motivi per i quali

richiamati

gli art. 250 LEF, 105 e 106 cpv. 1, 308 segg. e 319 segg., 404 cpv. 1 e 405

cpv. 1 CPC e la LTG,

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 500.– relative al

presente giudizio, già anticipate da AP 1, __________, restano a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– PA 1 ;

– AO

1.

.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza non

raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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