14.2011.214
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Legittimazione a ricorrere
11 gennaio 2012Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2011.214
Lugano
11
gennaio 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Bozzini
e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 24
ottobre 2011 da
RE
1 __________
rappr.
da: RA 1 __________
Contro
CO
1 __________
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord con sentenza 12
dicembre 2011 (SO.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato
il fallimento di CO 1, __________, a far tempo dal giorno di lunedì 12 dicembre 2011 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza impugnata tempestivamente da RE 1 che con atto
13 dicembre 2011 ne postula l’annullamento;
ritenuto
Fatti
che nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
RE 1 ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento di fr. 1'345.--
oltre interessi e spese;
che con ordinanza inviata
alle parti il 3 novembre 2011 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
ha fissato al convenuto un termine scadente il 17 novembre 2011 per presentare
eventuali osservazioni scritte, con l’avvertenza che in caso di silenzio e
qualora entro un termine scadente il 30 novembre 2011 una delle parti non si
fosse avvalsa del diritto di essere convocata ad un’udienza (art. 168 LEF),
avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza ed agli atti;
che con decisione del 12
dicembre 2011 il Pretore ha dichiarato il fallimento di CO 1 a far tempo da quello
stesso giorno alle ore 14.00;
che con reclamo del 13
dicembre 2011 RE 1 chiede l’annullamento del fallimento, asserendo di avere
avuto l’intenzione di annullare l’udienza qualche giorno prima, “in modo da
vedere se fino all’ultimo momento la parte convenuta avrebbe pagato”, ma che la
data dell’udienza non le è stata comunicata, come lo prevede imperativamente
l’art. 168 LEF e come è sempre avvenuto in precedenza;
che l’atto ricorsuale,
intimato per osservazioni alla parte convenuta al recapito di Via __________, __________
(sede della ditta figurante a registro di commercio), è stato rispedito dalla
Posta al Tribunale d’appello con la menzione che il destinatario è irreperibile
all’indirizzo citato;
Considerandi
In diritto:
che in virtù dell’art. 174
cv. 1 LEF, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro
dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale
civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore con il
1°gennaio 2011;
che legittimati a ricorrere
sono perciò (solo) le parti che hanno partecipato alla procedura di prima sede,
ovvero sia il creditore che il debitore (DTF 123 III 403);
che, per costante
giurisprudenza, non sono perciò legittimati a ricorrere – in quanto non parti
nella procedura fallimentare - quei creditori che impugnano il fallimento
pronunciato in seguito alla dichiarazione di insolvenza del debitore ex art.
191.
LEF, anche nel caso in cui risultano toccati da tale decisione (CR-LP, F.
Cometta, art. 174 LEF n. 4, con riferimento a DTF 123 III 403 consid. 3; v.
anche BSK-SchKG II, 2a edizione, R. Giroud, art. 174 n. 14);
che v’è però da chiedersi
se può essere riconosciuta la legittimazione al reclamo al creditore che, pur
essendo parte al procedimento di prima sede, come nel caso in esame, impugna la
decisione con la quale il giudice del fallimento ha decretato il fallimento nei
confronti del debitore in accoglimento della sua stessa istanza;
che la questione, invero
curiosa, non ha da essere vagliata oltre, il reclamo dovendo in ogni modo
essere disatteso per le considerazioni che seguono;
che, infatti, come fissato
dal Pretore con la sua ordinanza del 3 novembre 2011, le parti avrebbero potuto
entro un termine scadente il 30 novembre 2011 avvalersi del diritto di essere
convocate ad un’udienza;
che non avendo nessuna delle
parti, e quindi nemmeno l’istante. usufruito di questa facoltà, il Pretore ha
proceduto correttamente, decidendo in base all’istanza e agli atti, come indicato
nella citata ordinanza, ovvero pronunciando il fallimento di CO 1 (che dal
canto suo, giova farlo presente, non ha ricorso, accettando perciò per atti
concludenti la relativa decisione);
che, del resto, se la
creditrice intendeva dare la possibilità al convenuto di pagare il suo debito, le
sarebbe bastato chiedere una sospensione della procedura o, se del caso, avrebbe
potuto ritirare la domanda di fallimento, ciò che essa non ha però fatto;
che ne discende pertanto
la reiezione del reclamo, per cui il fallimento di CO 1 non può essere
annullato;
che gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC);
per i quali motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 150.--, già anticipata dalla reclamante, resta a suo carico.
3.
Intimazione:
- RA
1, __________;
- CO 1, __________;
- Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;
- Ufficio cantonale del
Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio;
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).