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Decisione

14.2011.214

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Legittimazione a ricorrere

11 gennaio 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

che nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio

RE 1 ha chiesto il fallimento di CO 1 per il mancato pagamento di fr. 1'345.--

oltre interessi e spese;

che con ordinanza inviata

alle parti il 3 novembre 2011 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord

ha fissato al convenuto un termine scadente il 17 novembre 2011 per presentare

eventuali osservazioni scritte, con l’avvertenza che in caso di silenzio e

qualora entro un termine scadente il 30 novembre 2011 una delle parti non si

fosse avvalsa del diritto di essere convocata ad un’udienza (art. 168 LEF),

avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza ed agli atti;

che con decisione del 12

dicembre 2011 il Pretore ha dichiarato il fallimento di CO 1 a far tempo da quello

stesso giorno alle ore 14.00;

che con reclamo del 13

dicembre 2011 RE 1 chiede l’annullamento del fallimento, asserendo di avere

avuto l’intenzione di annullare l’udienza qualche giorno prima, “in modo da

vedere se fino all’ultimo momento la parte convenuta avrebbe pagato”, ma che la

data dell’udienza non le è stata comunicata, come lo prevede imperativamente

l’art. 168 LEF e come è sempre avvenuto in precedenza;

che l’atto ricorsuale,

intimato per osservazioni alla parte convenuta al recapito di Via __________, __________

(sede della ditta figurante a registro di commercio), è stato rispedito dalla

Posta al Tribunale d’appello con la menzione che il destinatario è irreperibile

all’indirizzo citato;

Considerandi

In diritto:

che in virtù dell’art. 174

cv. 1 LEF, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro

dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale

civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore con il

1°gennaio 2011;

che legittimati a ricorrere

sono perciò (solo) le parti che hanno partecipato alla procedura di prima sede,

ovvero sia il creditore che il debitore (DTF 123 III 403);

che, per costante

giurisprudenza, non sono perciò legittimati a ricorrere – in quanto non parti

nella procedura fallimentare - quei creditori che impugnano il fallimento

pronunciato in seguito alla dichiarazione di insolvenza del debitore ex art.

191.

LEF, anche nel caso in cui risultano toccati da tale decisione (CR-LP, F.

Cometta, art. 174 LEF n. 4, con riferimento a DTF 123 III 403 consid. 3; v.

anche BSK-SchKG II, 2a edizione, R. Giroud, art. 174 n. 14);

che v’è però da chiedersi

se può essere riconosciuta la legittimazione al reclamo al creditore che, pur

essendo parte al procedimento di prima sede, come nel caso in esame, impugna la

decisione con la quale il giudice del fallimento ha decretato il fallimento nei

confronti del debitore in accoglimento della sua stessa istanza;

che la questione, invero

curiosa, non ha da essere vagliata oltre, il reclamo dovendo in ogni modo

essere disatteso per le considerazioni che seguono;

che, infatti, come fissato

dal Pretore con la sua ordinanza del 3 novembre 2011, le parti avrebbero potuto

entro un termine scadente il 30 novembre 2011 avvalersi del diritto di essere

convocate ad un’udienza;

che non avendo nessuna delle

parti, e quindi nemmeno l’istante. usufruito di questa facoltà, il Pretore ha

proceduto correttamente, decidendo in base all’istanza e agli atti, come indicato

nella citata ordinanza, ovvero pronunciando il fallimento di CO 1 (che dal

canto suo, giova farlo presente, non ha ricorso, accettando perciò per atti

concludenti la relativa decisione);

che, del resto, se la

creditrice intendeva dare la possibilità al convenuto di pagare il suo debito, le

sarebbe bastato chiedere una sospensione della procedura o, se del caso, avrebbe

potuto ritirare la domanda di fallimento, ciò che essa non ha però fatto;

che ne discende pertanto

la reiezione del reclamo, per cui il fallimento di CO 1 non può essere

annullato;

che gli oneri processuali

seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC);

per i quali motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 150.--, già anticipata dalla reclamante, resta a suo carico.

3.

Intimazione:

- RA

1, __________;

- CO 1, __________;

- Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;

- Ufficio cantonale del

Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio;

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).