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Decisione

14.2011.215

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio

20 dicembre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 1'755.--

oltre interessi e spese.

B. All’udienza di contraddittorio del 2 dicembre 2011 la convenuta

non è comparsa.

C. Con sentenza 9 dicembre 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 12

dicembre 2011 alle ore 09.00.

D. Con il reclamo RE 1 sostiene di avere saldato tutte le esecuzioni pendenti

a suo carico, producendo una ricevuta del 13 dicembre 2011 dell’UEF di

Bellinzona relativa al versamento di fr. 6'565.05.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero;

Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1.

gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,

n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;

Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes

gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La reclamante

asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi

dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di

fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta del 13 dicembre 2011

dell’UEF di Bellinzona relativa al versamento di fr. 6'565.05 con cui ha

saldato, tra l’altro, anche l’esecuzione n. __________ promossa dall’istante,

come risulta dall’estratto delle sue esecuzioni al 19 dicembre 2011. Per quel

che riguarda il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per

ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento - va osservato che dal predetto estratto si evince che delle

ulteriori 8 esecuzioni ancora pendenti nei confronti della reclamante cinque

sono state saldate. Contro le ulteriori tre procedure esecutive la convenuta ha

interposto opposizione, per cui a questo stadio di procedura i crediti fatti

valere non possono essere ritenuti accertati. Dall’estratto delle esecuzioni emerge

inoltre che a carico della reclamante non risultano attestati di carenza di

beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la convenuta

dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, per cui la

sua solvibilità può essere considerata resa sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va

annullato.

3.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

sono pure poste a carico della reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 12 dicembre 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto del

Distretto di Bellinzona, inc. SO.__________, nei confronti di RE 1, __________,

è annullata.

2.

La tassa di giustizia di prima sede di fr.

80.-- è posta a

carico

di RE 1.

3.

Le spese dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Bellinzona,

da

anticipare come di rito, sono poste a carico di

RE

1”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Intimazione:

- RE 1, __________;

- avv. PA 1, __________;

- Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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