14.2011.215
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio
20 dicembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.215
Data decisione, Autorità:
20.12.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.215
Lugano
20 dicembre 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 4 novembre 2011 da
CO 1 __________
patrocinata dall’ PA 1 __________
contro
RE 1 __________
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona con sentenza 9 dicembre 2011 (SO.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della ditta RE 1, a far tempo
dal giorno di lunedì 12 dicembre 2011 alle ore 09.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
atto
13 dicembre 2011 ne ha postulato l’annullamento;
rilevato che a controparte non è stato intimato il
reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 16
dicembre 2011 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 1'755.--
oltre interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio del 2 dicembre 2011 la convenuta
non è comparsa.
C. Con sentenza 9 dicembre 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 12
dicembre 2011 alle ore 09.00.
D. Con il reclamo RE 1 sostiene di avere saldato tutte le esecuzioni pendenti
a suo carico, producendo una ricevuta del 13 dicembre 2011 dell’UEF di
Bellinzona relativa al versamento di fr. 6'565.05.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero;
Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010,
n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347;
Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes
gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La reclamante
asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi
dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di
fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta del 13 dicembre 2011
dell’UEF di Bellinzona relativa al versamento di fr. 6'565.05 con cui ha
saldato, tra l’altro, anche l’esecuzione n. __________ promossa dall’istante,
come risulta dall’estratto delle sue esecuzioni al 19 dicembre 2011. Per quel
che riguarda il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per
ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento - va osservato che dal predetto estratto si evince che delle
ulteriori 8 esecuzioni ancora pendenti nei confronti della reclamante cinque
sono state saldate. Contro le ulteriori tre procedure esecutive la convenuta ha
interposto opposizione, per cui a questo stadio di procedura i crediti fatti
valere non possono essere ritenuti accertati. Dall’estratto delle esecuzioni emerge
inoltre che a carico della reclamante non risultano attestati di carenza di
beni. Le precedenti considerazioni portano a concludere che la convenuta
dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, per cui la
sua solvibilità può essere considerata resa sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’174 cpv. 2 LEF, il fallimento di AP 1 va
annullato.
3.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
sono pure poste a carico della reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 12 dicembre 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona, inc. SO.__________, nei confronti di RE 1, __________,
è annullata.
2.
La tassa di giustizia di prima sede di fr.
80.-- è posta a
carico
di RE 1.
3.
Le spese dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona,
da
anticipare come di rito, sono poste a carico di
RE
1”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Intimazione:
- RE 1, __________;
- avv. PA 1, __________;
- Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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