14.2011.216
Opposizione a sequestro: nova in sede di reclamo - legittimazione a ricorrere dell'escusso - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore escusso - cessione di crediti ritenuta abusiva
29 febbraio 2012Italiano41 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.216
Data decisione, Autorità:
29.02.2012, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: nova in sede di reclamo - legittimazione a ricorrere dell'escusso - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore escusso - cessione di crediti ritenuta abusiva
ABUSO DI DIRITTO
AUSLÄNDERARREST
BENE DI TERZI
CAMPO D'APPLICAZIONE
INTERESSE DEGNO DI PROTEZIONE
LEGITTIMAZIONE A RICORRERE
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
RECLAMO
art. 2 cpv. 2 CC
art. 59 cpv. 1 CPC
art. 59 cpv. 2 let. a CPC
art. 251 let. a CPC
art. 309 let. b cf. 6 CPC
art. 319 let. a CPC
art. 326 cpv. 2 CPC
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2011.216
Lugano
29 febbraio
2012
SL/fp/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
vicecancelliera:
Locatelli
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa davanti alla Pretura __________, con opposizione 5 maggio
2011 (inc. SO.2011.1875) da
RE 1
(patrocinato da PA 1)
contro
il sequestro 29
aprile 2011 (inc. SO.2011.1740) (n° __________) richiesto nei suoi
confronti da
CO 1
(patrocinato dall' PA 2)
in cui il Pretore __________, con decisione 2 dicembre
2011, ha respinto l'opposizione e confermato il sequestro limitatamente al
provvedimento eseguito presso il notaio avv. PA 1, a carico del credito di RE 1 verso il notaio in liberazione del prezzo di compravendita
immobiliare della PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD __________
appartenuta a quest'ultimo, e a quello eseguito presso il notaio avv. F__________,
a carico del credito di RE 1 verso il notaio in liberazione di fr. 150'000.–
depositati sul suo conto notarile presso __________ a garanzia del pagamento
TUI e in relazione al suo rogito n. __________ del 3 aprile 2007, tassa di giustizia,
spese e ripetibili a carico di RE 1;
reclamante RE 1 con allegato 15 dicembre 2011, dove
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua
opposizione e, conseguentemente, revocare il decreto di sequestro, protestate
spese, tasse e ripetibili di prima e seconda sede;
mentre con osservazioni [recte: risposta al
reclamo] del 10 febbraio 2012 CO 1 chiede, nella misura in cui riguarda il
sequestro del credito verso il notaio avv. PA 1, di dichiarare il reclamo
irricevibile e, per il resto e in ogni caso, di respingerlo, protestate tasse,
spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 aprile 2011 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, di porre sotto
sequestro:
–
“presso il notaio avv. PA 1, il credito
del signor RE 1 verso il notaio avv. PA 1 in liberazione del prezzo della compravendita immobiliare della PPP no __________, quota di 626/1000 del fondo base
part. __________ RFD __________ di proprietà del signor RE 1 (a Registro
fondiario __________), limitatamente al credito di CHF 575'000.– oltre
interessi a decorrere dal 1. maggio 2010”;
–
“presso __________, il credito del notaio
avv. F__________ nei confronti __________, in restituzione dell'importo,
rispettivamente di averi pari a CHF 150'000.– depositati sul conto del notaio
no __________ a garanzia del pagamento della TUI di cui al rogito no __________
del 3 aprile 2007 e di pertinenza e spettanza del signor RE 1”;
–
“presso lo studio legale e notarile dell'avv.
F__________, il credito del signor RE 1 verso il notaio in liberazione del
deposito di CHF 150'000.– effettuato sul conto no __________ presso __________
nell'ambito della compravendita rogito no __________ del 3 aprile 2007 a garanzia del pagamento della TUI, importo di pertinenza del signor RE 1”;
il tutto
sino a concorrenza del credito di fr. 575'000.– oltre interessi al 5% dal 1°
maggio 2010.
B. Il
sequestrante ha affermato di avere acquistato con contratto di compravendita
immobiliare del 24 settembre 2008 (rogato con atto n. __________ del notaio
avv. N__________) dal promotore RE 1 e con lui da __________, __________, __________
e __________, la PPP n. __________ (quota di comproprietà 51/1000) del fondo
base n. __________ RFD __________, presso il Condominio __________. In un
secondo tempo e sempre presso quel medesimo condominio, con contratto di
compravendita immobiliare del 7 giugno 2010 (rogato con atto n. __________ del
notaio avv. N__________) il sequestrante ha poi acquistato da __________
-che, a sua volta, l'aveva precedentemente comperata da RE 1, __________, __________,
__________ e __________ - anche la PPP n. __________ (quota di comproprietà
64/1000), insieme ad ogni pretesa e diritto ad essa legati.
Nell'immobile
in questione erano emersi una serie di gravi difetti, fra cui il distacco di
lastre di granito dalle facciate e la presenza di importanti crepe nella
piscina. Vari inviti volti a porre rimedio a queste problematiche, sarebbero
stati ignorati da RE 1. I difetti erano quindi stati oggetto di una procedura
di prova a futura memoria avviata davanti alla Pretura __________ (inc. n.
DI.2010.84/85) dalla Comunione dei condomini dell'immobile e, singolarmente,
dai suoi membri. Il relativo rapporto peritale 31 maggio 2010 dell'ing. __________
-che in sostanza faceva proprie le conclusioni di un altro professionista-
stabiliva il preventivo di massima dei costi per il risanamento dell'immobile
in fr. 2'408'000.– (+/- 20%). Il preventivo finale del 14 marzo 2011 elaborato
dallo studio d'ingegneria __________, stimava in fr. 4'524'567.– la spesa
massima necessaria per eliminare i danni e in fr. 420'000.– gli onorari e gli
imprevisti. La quota parte per il sequestrante, in quanto proprietario di due PPP
di complessivi 115/1000 (51/1000 e 64/1000), era così di fr. 575'000.– (fr.
5'000'000.– x 115/1000), pari al minor valor subìto dai due appartamenti.
C. Il 29
aprile 2011, il Pretore __________, ha decretato il sequestro come richiesto
per fr. 575'000.– oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010.
D. Il 5
maggio 2011 RE 1 ha formulato opposizione al citato decreto di sequestro,
contestando esistenza e ammontare del credito, esistenza di una causa di
sequestro e esistenza di beni da sequestrare. Al contraddittorio 20 ottobre 2011, ha precisato di non essere titolare di un credito verso il notaio avv. PA 1, in quanto il pagamento del prezzo di vendita della PPP di __________ di sua proprietà era avvenuto
tramite assunzione del debito ipotecario e versamento diretto fra le parti,
senza mai transitare sul conto notarile di quel professionista: eloquenti al
riguardo il relativo rogito (cfr. doc. 2) e la dichiarazione scritta rilasciata
dallo stesso notaio. Il suo credito verso il notaio avv. F__________ e quello di
quest'ultimo verso l'istituto bancario che deteneva il conto notarile erano i medesimi.
Determinante era nondimeno la pretesa creditoria verso il notaio che aveva
trattenuto l'importo a garanzia del pagamento della TUI relativo alla compravendita
n. __________ del 3 aprile 2007, a prescindere dal contratto esistente tra quel
notaio e la banca detentrice del suo conto notarile. A novembre 2008, con convenzione
di scioglimento della società semplice “__________” investitrice nella realizzazione
del Condominio __________, opponente e società __________ AG avevano rilevato
diritti e oneri. Per conto dell'opponente quest'ultima società aveva anticipato
Fatti
i dividendi di liquidazione versati ai soci uscenti, andando ad incrementare i suoi
debiti verso di lei. Certo, l'immobile presentava dei problemi, ma non quelli di
cui alla pretesa milionaria avanzata nel 2011. Onde appianare i debiti verso la
società __________ AG, l'opponente aveva disposto una prima cessione globale 10
giugno 2009 che, nell'ambito di una causa analoga, il Pretore __________ non
aveva però ritenuto comprensiva dei crediti TUI. Quella del 1° aprile 2011, costituiva
una specificazione e complemento alla volontà già espressa nel 2009,
nell'intento di coprire così gli ingenti debiti dell'opponente. Dal canto suo la
società avrebbe incassato gli utili netti derivanti dalle compravendite delle
PPP, gli importi garanti del pagamento della TUI e ottenuto il controllo
sull'intero affare recuperando quanto anticipato. Tali crediti appartenevano pertanto
solo alla società __________ AG. Di fatto, si poteva semmai sequestrare il
credito limitatamente alla metà, quota attribuita all'opponente dal contratto
di scioglimento della società semplice “__________” del 2008.
In sede
di risposta, il sequestrante ha precisato che l'opposizione riguardava il solo
credito dell'opponente verso il notaio avv. PA 1, mentre incontestati erano
rimasti il credito all'origine del sequestro e la relativa causa. Quale pretesa
inesistente, gli interessi dell'opponente non erano lesi: di modo che, l'opposizione
era irricevibile. Che poi egli avesse atteso l'udienza per rendere ciò noto, giustificava
l'assegnazione di ripetibili maggiorate. Sulla sola base di una dichiarazione scritta
del notaio, che oltretutto sottostava -per gli art. 91 cpv. 4 LEF e 324 n. 5
CP- all'obbligo di informare l'UE su eventuali beni detenuti nell'interesse
dell'opponente, il sequestro non poteva dichiararsi infruttuoso. Neanche
bastava l'atto di compravendita. Non essendosi opposto al sequestro del credito
verso il notaio avv. F__________ rispettivamente a quello di quest'ultimo verso
la banca, il provvedimento del Pretore era da confermare. La cessione alla
società __________ AG era comunque abusiva e simulata, visto che RE 1 aveva
distratto i suoi beni a danno dei creditori.
Per
l'opponente era legittimo ostare al sequestro di beni inesistenti. Ciò detto,
che il pagamento del prezzo di compravendita della sua PPP fosse avvenuto direttamente
fra i contraenti senza intervento del notaio avv. PA 1, era pacifico. Era
invece inverosimile l'evocata simulazione della cessione l'atto, come tale,
essendo voluto. Immotivata per contro la tesi dell'abuso di diritto (art. 2
cpv. 2 CC). In ogni caso, l'intenzione di cedere risaliva al 2009 ed escludeva
che l'opponente volesse ledere i suoi creditori. Inoltre, i debiti di RE 1
verso la società __________ AG risalivano già al 2003, mentre i danni invocati
dal sequestrante erano stati quantificati nel 2011. Dal canto suo il
sequestrante ha obiettato che se il bene da sequestrare non esiste, non sussiste
necessità per opporsi al sequestro. Il fatto che RE 1 lo abbia comunque fatto indicava
che il credito verso il notaio avv. PA 1 esisteva. Le censure sollevate
riguardo alle cessioni poi, tutte irrite, non erano da considerare.
E. Con
sentenza del 2 dicembre 2011, il Pretore __________, ha confermato il decreto limitatamente
ai sequestri eseguiti presso il notaio avv. PA 1, e presso il notaio avv. F__________.
Il credito per difetti era stato contestato in modo generico e insufficiente.
Pacifica poi la causa del sequestro ex art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, l'opponente
risiedendo all'estero e l'immobile difettoso trovandosi in Svizzera donde il
legame sufficiente. Per il Pretore in caso di sequestro infruttuoso, il debitore
sequestrato non era limitato nel disporre di alcun bene. Pertanto, non aveva interesse
legittimo a opporvisi. In relazione al sequestro del credito verso il notaio
avv. PA 1, l'opponente non aveva addotto alcun danno diretto o indiretto. Di
modo che, l'opposizione era irricevibile e da respingere. Nella misura in cui
si era limitato ad affermare di non essere più titolare in forza della cessione
1° aprile 2011 del credito verso il notaio avv. F__________ poi, l'interessato
non aveva reso verosimile il pregiudizio dei suoi interessi -causatogli dal
blocco di quella pretesa- personale, attuale e concreto. Anche da questo punto
di vista l'opposizione era così irricevibile. A prescindere da ciò, l'esito
della vertenza non era comunque favorevole all'opponente. Abusivo, poiché finalizzato
a sottrarre beni che potevano soddisfare richieste di sequestro di creditori
(fra cui appunto il sequestrante) manifestatisi con pretese legate al
Condominio __________, era l'accordo 1° aprile 2011 con cui i crediti TUI erano
stati ceduti alla società __________ AG. Ancor più palese che -come rilevato dall'opponente-
la cessione era stata confezionata ad arte per sopperire alle lacune della
cessione 10 giugno 2009, evidenziatesi in una precedente e analoga vertenza. Il
sequestro poi -secondo il relativo verbale- era risultato fruttuoso nella
misura in cui non fosse prevalso il sequestro penale 8 ottobre 2008 che lo
precedeva. A fronte di tutto ciò, la cessione 1° aprile 2011 costituiva un
evidente tentativo dell'opponente di trafugare i suoi beni. A fronte di questi
elementi bisognava respingere l'opposizione e confermare il sequestro del
credito verso il notaio avv. F__________. Ciò detto, visto che il sequestro era
stato fruttuoso, il Pretore ha revocato il provvedimento a carico del credito di
quel notaio verso la banca detentrice del conto notarile.
F. Con
reclamo 15 dicembre 2011 RE 1 chiede che la sua opposizione sia accolta e il
sequestro annullato. L'eccepita inesistenza del credito verso il notaio avv. PA
1 non era un valido motivo per considerare il sequestro infruttuoso e negare a
lui l'interesse a opporvisi. Dall'atto di compravendita si evinceva che il pagamento
del prezzo d'acquisto era stato regolato dalle parti, senza transitare sul
conto del notaio. Non restava quindi che revocare il sequestro. Per il resto, l'opponente
non si era limitato a sostenere di non essere titolare del credito verso il
notaio avv. F__________, ma aveva spiegato i motivi della cessione dei crediti
alla società __________ AG. Pacifico quindi che fosse legittimato ad opporsi
anche al blocco di tale pretesa. In particolare, egli aveva specificato di
avere inteso pareggiare i suoi debiti con quella società, di modo che il
sequestro costituiva per lui un evidente danno poiché di fatto i suoi passivi
non erano diminuiti. Pacifica la sua legittimazione, il sequestro era da annullare
in quanto di fatto quel credito era oramai divenuto un bene di terzi. Le tesi
della simulazione e dell'abuso di diritto erano generiche e immotivate: la
censura era così irricevibile. Sia come sia, la cessione risaliva al 2009 posto
come quella del 2011 era solo una sua ulteriore specificazione. Nulla quindi indicava
che l'opponente avesse distratto i suoi beni. Né vi erano elementi attestati la
volontà di ledere i suoi creditori visto e considerato che si erano manifestati
nel 2009, i suoi debiti con la società risalivano al 2003 e i difetti emersi
nel 2008/2009 non erano paragonabili alle pretese milionarie poi quantificate
nel 2011. Irrilevante infine che quel credito fosse già bloccato da un
sequestro penale.
G. Della
risposta al reclamo inviata dal sequestrante il 10 febbraio 2012, si dirà, se
necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento
o di conferma del sequestro (Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45
ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1
LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può
essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore
(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di
esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a
CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei
documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al
realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate
dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per
mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà
la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,
rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni
intermedie (Amonn/Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74
ad § 51; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482). Il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv.
2.
CPC su rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo
devono poi ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2
CPC).
Ciò posto, proposto il 15 dicembre 2011 avverso la sentenza 2
dicembre 2011 intimata lo stesso giorno e notificata il giorno 5, il reclamo è
ammissibile. Il ricorso poi stato intimato il 30 gennaio 2012 e notificato l'indomani:
inviata il 10 febbraio 2012, anche la risposta al reclamo è tempestiva.
2.
Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno
alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima
Dispositivo
dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di
concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho
von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).
Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è
stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che
possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato
ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.
150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24
ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85
segg.; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano
determinanti.
3. In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti
possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi
di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000
[14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono
ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati
dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”:
“echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”:
“unechte Noven”). La possibilità di addurre fatti nuovi
comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap.
13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi
devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla decisione. Per
evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le
allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello
scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e relativa risposta al
reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui
all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili in materia di opposizione al
sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC).
a) Invero,
contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di
diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di
applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in
senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther,
op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la
facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco
la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo
“scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie,
Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter
neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1.
Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la
prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità
degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale
federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3;5A_306/2010 del 9 agosto
2010, consid. 3.2.3;5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid.
4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di
escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte
Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009
consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha
in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2.
periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per
analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011,
consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso
approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere
“echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/
Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad
art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait
nouveau” (Jeandin in:
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).
b) A
fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto
nell'altro senso, non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi
dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti giuridici (sopra,
consid. 3 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio. Ciò posto
sono così di per sé ammissibili i nuovi documenti (doc. 11 e 12) che la
sequestrante allega al reclamo. Parimenti lo è il plico di quelli che
accompagnano la risposta al reclamo (doc. S a FF).
4. Giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l'applicazione errata del diritto;
b. l'accertamento
manifestamente errato dei fatti.
In
concreto, il reclamante invoca la lesione dell'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF, la
violazione delle regole procedurali e un manifesto ed erroneo accertamento nei
fatti (reclamo, pag. 2).
5. Ora,
per l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro
viene concesso dal giudice del luogo
dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al
debitore.
Verosimili
in concreto sono sia l'esistenza del credito per minor valore delle due PPP acquistate
dal sequestrante (doc. A e B) e dovuto a danni e difetti -fondati su prova a
futura a memoria e rapporto peritale 31 maggio 2010 (doc. D), progetto di
massima 27 maggio 2010 (doc. E) e preventivo finale 14 marzo 2011 (doc. F)- all'immobile,
sia la causa del sequestro di cui all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF l'opponente
avendo domicilio all'estero e l'immobile essendo situato in Svizzera (sentenza
impugnata, pag. 6 consid. 4). In proposito, la questione non merita così
ulteriore disamina.
Ciò
detto, per il Pretore, l'eccepita inesistenza del credito verso il notaio avv. PA
1 non conferiva a RE 1 il legittimo interesse a opporsi a un sequestro
infruttuoso poiché non vi era danno (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 6). L'opposizione
era altresì irricevibile nella misura in cui l'escusso affermava di non essere
più titolare -in forza della cessione 1° aprile 2011- del credito verso il
notaio avv. F__________ (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 7). Comunque sia, quella
cessione era abusiva poiché volta a sottrarre beni sequestrabili da creditori del
Condominio __________, redatta per ovviare alle carenze della cessione 10
giugno 2009, e nonostante un precedente sequestro penale, disposta a carico del
credito di cui si chiedeva il blocco e, quindi, per trafugare i beni
dall'opponente (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 7.1). Essendo quest'ultimo
sequestro stato fruttuoso, il Pretore ha per contro annullato il blocco a
carico del credito del notaio avv. F__________ verso la banca dove si trovava
il suo conto notarile.
Appartenenza
dei beni al debitore sequestrato e opponente
6. Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in
linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104
consid. 1; Amonn/Walther, op.
cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati
beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono
ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III
89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto
dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III
112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è
chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un
terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione
della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto
manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.
LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri
(CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67], consid. 3.4).
Credito
dell'opponente nei confronti del notaio avv. PA 1
7. Per
il Pretore, RE 1 è sprovvisto di un legittimo interesse a interporre
opposizione in quanto a fronte di un preteso credito inesistente, quindi di un
sequestro infruttuoso, il provvedimento non gli arrecava alcun danno o
pregiudizio. L'argomento così sollevato era come tale irricevibile e da respingere
(sentenza impugnata, pag. 7 consid. 6). Dal canto suo, il sequestrante proprio
rinviandosi a questa stessa motivazione, propone di dichiarare irricevibile il
reclamo (risposta al reclamo, pag. 4 seg. lett. A).
Per
contro il reclamante obietta che proprio nell'ambito della vertenza in esame s'imponeva
di verificare se i presupposti per mantenere sequestrato il preteso credito verso
il notaio avv. PA 1 erano ancora verosimili. Era così scorretto e arbitrario mantenere
il sequestro di un credito inesistente a motivo che il provvedimento era infruttuoso
(reclamo, pag. 8 n. 1.1). A ragione.
8. Per
l'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un'azione
o istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui rientra appunto
l'interesse degno di protezione dell'attore o dell'istante (Schwander, Prozessvoraussetzungen in
der neuen schweizerischen Zivilprozessordnung, in: ZZZ 2008/09 pag. 195 seg. e
200; Gehri, in:
Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Basilea 2010, n. 5 segg. ad art. 59; Zürcher,
in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, Basilea
2010, n. 12 segg. ad art. 59). L'esigenza di un interesse vale pure per
l'opposizione al sequestro, l'art. 278 cpv. 1 LEF precisando che l'opponente
deve essere “toccato nei suoi diritti”, e per il ricorso contro la decisione su
opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser, op. cit., n. 20 ad art. 278 con rinvio). Ora, nella
misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro, la legittimazione ad
interporre opposizione e ad impugnare la decisione su opposizione deve essergli
riconosciuta (Amonn/Walther, op.
cit., n. 65 ad § 51; Reiser, op.
cit., n. 21 e 44 ad art. 278). La legittimazione ad interporre opposizione e
quella a ricorrere contro la decisione su opposizione può per contro non essere
data quando l'interessato si limita ad affermare che i beni sequestrati
appartengono a terzi (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio
2005 [14.2004.109] consid. 3.2).
9. Con
decreto 29 aprile 2011 il Pretore ha sequestrato presso il notaio avv. PA 1 il preteso
importo corrisposto a RE 1 -debitore sequestrato e opponente- nell'ambito della
vendita della sua PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD di __________ (sopra,
consid. A e C; cfr. doc. 1). E, di fatto, nulla indica che in concreto tale
provvedimento sia stato dichiarato infruttuoso. Anzi. Dal relativo verbale
emerge in effetti che, con scritto dello stesso giorno (29 aprile 2011) l'ufficio
di esecuzione ha “diffidato a non disporre dell'importo posto sotto
sequestro” il notaio avv. PA 1 (doc. R pag. 3; doc. 1 pag. 3). Aggiungasi
che, in materia di esecuzione del sequestro, quando litigiosa è l'esistenza
stessa di un credito non contenuto in una cartavalore, il preposto ufficio non
ha facoltà -salvo disporre di elementi certi e indubbi- di determinarsi su
aspetti di diritto materiale dichiarando infruttuoso e per quel motivo un
siffatto provvedimento (Reiser, op.
cit., n. 47 ad art. 275). Ciò detto, visto e considerato che l'art. 272 cpv. 1
cifra 3 LEF pone appunto -e fra l'altro- in esame la verosimile esistenza di
beni da sequestrare appartenenti al debitore, è in sede di opposizione che RE 1
poteva eccepire l'inesistenza di quel credito. Di modo che, non è a ben vedere
dato di comprendere perché questa sua argomentazione dovrebbe essere irricevibile.
Come rileva il reclamante (reclamo, pag. 8 n. 1.1) peraltro, il riferimento
giuridico a cui si è ispirato il Pretore concerne una richiesta di annullamento
-per intervenuta infruttuosità del sequestro- di prestazione di una garanzia ex
art. 273 LEF (CEF del 4 ottobre 2000 [14.2000.67] consid. 2.2.c), che era stata
concessa a suo tempo su domanda del debitore sequestrato nel contesto della relativa
procedura di opposizione che egli aveva promosso (loc. cit., consid. B e C). Senza
attinenza poi, il rinvio del sequestrante (risposta al reclamo, pag. 5 lett. A)
a un'altra decisione di questa Camera, visto che in quel contesto litigiosa era
la legittimazione a interporre opposizione da parte del terzo -quindi non del
destinatario del decreto di sequestro- che si pretendeva titolare di beni sequestrati
-fra l'altro- inesistenti (CEF del 10 novembre 2008 [14.2008.77]), e non da
parte del debitore. Di modo che, diversamente da quanto reputa il sequestrante
(sopra, consid. 7), posto come di fatto la sentenza qui impugnata riconferma
l'ordine di sequestro a carico del credito del debitore sequestrato e opponente
verso il notaio avv. PA 1, non v'è motivo per negare a RE 1 la legittimazione a
proporre reclamo. Considerato che, sotto questo profilo, l'impugnazione è pertanto
ricevibile, nulla osta all'esame degli argomenti di merito sollevati dall'interessato.
10. In
particolare, il reclamante evidenzia che dalla relativa copia dell'atto di
compravendita immobiliare annessa all'istanza di iscrizione a registro
fondiario prodotta quale doc. 2, si evince che le parti al contratto avevano
direttamente regolato le modalità di pagamento del prezzo d'acquisto. Di modo
che “nulla è dunque transitato sul conto del notaio rogante, ciò che può
forse essere considerato insolito, ma certamente possibile e lecito” (reclamo,
pag. 8 seg. n. 1.2). Ora, dal documento in questione risulta in effetti che il
prezzo di compravendita è stato soluto “mediante l'assunzione da parte della
società acquirente del debito ipotecario di cui alla premessa b) degli oneri
derivanti dal sequestro di cui alla premessa c) e per il resto regolato
direttamente tra le parti in separata sede” (doc. 2 pag. 6 n. 3.1), e vi si
precisa altresì che “ritenuto come il presente contratto non preveda il
pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio, il notaio rogante
è impossibilitato ad operare qualsivoglia trattenuta a valere quale garanzia
per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, come di ogni altro onere
di cui al precedente punto 5e)” (doc. 2 pag. 7 n. 5 in fine). A fronte di ciò vi è poi la dichiarazione rilasciata dallo stesso notaio avv. PA 1 -prodotta
da RE 1 - che attesta di nulla dovere all'opponente con riferimento al “prezzo
della compravendita immobiliare della PPP no. __________, quota di 626/1000 del
fondo base part. __________ RFD __________ di cui al DG. __________ a Registro
fondiario” (doc. 3). A queste condizioni pertanto, posto come non risulti
che l'autenticità di tali documenti sia mai stata contestata, l'esistenza di un
siffatto credito non poteva certo più considerarsi verosimile. Sotto questo
profilo, fondata, l'opposizione deve così essere accolta con conseguente revoca
del relativo sequestro in quanto infruttuoso.
Credito
dell'opponente nei confronti del notaio avv. F__________
11. Il
reclamante sembra anzitutto ipotizzare che il Pretore, a torto, si sia pronunciato
-negandogliela- sulla sua legittimazione a opporsi al sequestro del credito
verso il notaio avv. F__________, nonostante il sequestrante nulla avesse
eccepito al riguardo (reclamo, pag. 11 n. 2.1). Come si è già detto però, il giudice
entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali,
fra cui rientra appunto l'interesse degno di protezione dell'attore o
dell'istante (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC), principio che vale altresì
per l'opposizione al sequestro (sopra, consid. 8). E, in proposito, basti
aggiungere che il giudice esamina d'ufficio l'esistenza dei presupposti
processuali (art. 60 CPC; Gehri,
op. cit., n. 1 ad art. 59 n. 1 segg. ad art. 60). Di modo che, così come
proposto, il velato rimprovero mosso al Pretore sarebbe comunque infondato.
12. Il
reclamante contesta -diversamente da quanto ritenuto dal Pretore (sentenza
impugnata, pag. 7 consid. 7)- di essersi limitato ad affermare di non essere più
titolare, in forza della cessione 1° aprile 2011 a favore della società __________ AG, del credito di fr. 150'000.– verso il notaio avv. F__________,
importo che era stato depositato sul suo conto a garanzia della TUI, senza
rendere verosimile il pregiudizio che il sequestro gli causava (reclamo, pag.
10 n. 2). Sostiene di avere spiegato che il suo interesse personale, attuale e
concreto a ottenere lo sblocco di questo credito, consisteva nella possibilità
di ridurre grazie alla citata cessione, i debiti verso quella società. E, visto
che il sequestro impediva a quest'ultima di soddisfare le proprie pretese, per
il reclamante il danno era la mancata diminuzione dei suoi passivi (reclamo,
pag. 11 segg. n. 2.2). Di modo che -a detta dell'insorgente (reclamo, pag. 12
n. 2.3)- a torto il Pretore aveva considerato irricevibile la sua opposizione (sentenza
impugnata, pag. 7 seg. consid. 7). Invero però, la censura non ha portata
pratica, giacché il Pretore non si è limitato a dichiarare irricevibile
l'opposizione del reclamante, ma ha altresì soggiunto che anche volendo entrare
nel merito della contesa (sotto, consid. 14) -quindi a prescindere dalla sua
irricevibilità- l'esito della vertenza non sarebbe comunque stato a favore
dell'opponente (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 7.1). Tesi questa che, come
si vedrà oltre (sotto, consid. 15, 16 e 17), trova conferma davanti a questa
Camera. In proposito, il reclamo è pertanto superato.
13. Il
Pretore -per una serie di motivazioni di cui si dirà meglio in seguito- ha
ritenuto che la cessione 1° aprile 2011 costituiva un atto abusivo. Il
reclamante obietta invero che il sequestrante ha sì accennato alla tesi della
simulazione e dell'abuso di diritto, limitandosi però a proporre argomenti
generici, carenti di motivazione -e quindi inaccettabili- senza alcuna distinzione
(reclamo, pag. 12 n. 3.1). La censura sfiora il pretesto. La prima volta
all'udienza di discussione, l'opponente ha riferito circa l'esistenza della
cessione 1° aprile 2011 (verbale d'udienza, pag. 7 n. 4.3). Di modo che, è solo
in sede di risposta orale -ciò che l'opponente sembra altresì criticare
(reclamo, pag. 13 n. 3.2)- che il sequestrante ha potuto contestare la validità
di quell'atto (verbale d'udienza, pag. 18 in basso). In particolare, l'interessato ha qualificato in modo preciso di “atti abusivi/simulati” l'evocata
cessione a motivo che l'opponente aveva “distratto tutti i suoi beni (o
tentato di farlo) per danneggiare i suoi creditori (siano essi investitori o
acquirenti nell'ambito dell'operazione __________)”, che non era provata l'esistenza
dei debiti di RE 1 verso la società __________ AG, che comunque non si capiva perché
saldare quei debiti tramite cessione dei crediti TUI e nel contempo acquistare un'auto
del valore di fr. 700'000.–, che anche la vendita della PPP -in Svizzera- di
sua proprietà (cfr. sopra, consid. A) a una società di suo padre era sospetta posto
come quest'ultimo già la stesse rivendendo tramite la stessa società __________
AG e, infine, che il debito verso quest'ultima società poteva essere saldato cedendole
proprio quella PPP e senza distrarre i beni che egli deteneva in Svizzera
(verbale d'udienza, pag. 18 in basso e pag. 19 in alto). Di modo che, tutto sommato, la motivazione addotta non può seriamente definirsi carente.
Tant'è che, al riguardo, l'opponente ha avuto modo di esprimersi (verbale
d'udienza, pag. 19). In merito, il reclamo è così da respingere.
14. Il
Pretore ha considerato che la cessione 1° aprile 2011 era abusiva in quanto si
trattava di un atto volto a sottrarre beni ai creditori -manifestatisi a
seguito della disastrosa operazione immobiliare __________ - dell'opponente,
che non a caso quell'atto sopperiva a carenze evidenziatesi in relazione alla
precedente cessione datata 10 giugno 2009, che la cessione era stata disposta
dall'opponente nonostante già esistesse un sequestro penale disposto l'8
ottobre 2008 e, infine, che nell'insieme ciò costituiva un palese tentativo di
trafugare beni di spettanza dell'escusso (sentenza impugnata, pag. 8 consid.
7.1).
15. Il reclamante
obbietta che la specificazione di cui alla cessione 1° aprile 2011 deve in
sostanza essere fatta risalire al 2009, anno in cui solo gli ex soci
investitori ma non i condomini di __________ avevano avanzato delle pretese
creditorie, che nel 2008 le discussioni con quei condomini erano limitate al
distacco di una lastra e non ai presunti danni di cui alle asserite pretese
milionarie quantificate nel 2011, che neppure nel 2010 avevano chiesto alcunché
e che, pertanto, da siffatta tempistica non si poteva certo dedurre la volontà
della società __________ AG e dell'opponente di pregiudicare creditori
-manifestatisi come tali- di quest'ultimo (reclamo, pag. 14 seg. n. 3.3 e 3.4).
Se non
che, la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stato disposto
lo scioglimento della società semplice “__________” di cui facevano parte il
debitore RE 1 insieme a __________, __________, __________ e __________ -tutti
investitori nel progetto designato Condominio __________ - fra le sue premesse
segnalava già “che sono sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per
quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la
consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti [ossia i
condomini appunto] (difetti, garanzie, sorpassi di spesa, lavori extra,
termini di consegna, ecc.)” (doc. 6 pag. 2 in alto). Ciò detto, che poi la quantificazione di danni e difetti sia seguita dapprima nel 2010
contestualmente all'esecuzione della prova a futura memoria e quindi nel 2011
con la presentazione di un preventivo definitivo (sopra, consid. B), non
inficia in alcun modo la conclusione pretorile. Oltretutto l'interessato nemmeno
tenta di spiegare perché il 1° aprile 2011, dopo quasi due anni dalla cessione del
10 giugno 2009 (doc. 9) e guarda caso proprio a fronte di un preventivo finale
datato 14 marzo 2011 (sopra, consid. B), opponente e società __________ AG
abbiano d'un tratto ritenuto opportuno dover precisare che “tra i crediti
ceduti vi sono in particolare gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle
singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero
tutte le somme ancora depositate presso i notai che hanno rogato i relativi
contratti di compravendita e dai medesimi trattenute in garanzia degli
acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i
quali in particolare il pagamento della TUI per ogni singola transazione
immobiliare”, in particolare che “__________AG, in quanto creditrice
cessionaria, è autorizzata a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di
quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la
liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc.
10). Peraltro, la stessa opponente ammette -e ribadisce davanti a questa
Camera- che la cessione 1° aprile 2011 era intesa a sopperire al fatto che,
come aveva avuto modo di evidenziare il Pretore __________, la cessione 10
giugno 2009 non comprendeva affatto gli importi trattenuti dai notai a garanzia
del pagamento TUI (reclamo, pag. 6 lett. F): e, quella decisione era stata
emessa il 12 febbraio 2010 (doc. CC alla risposta al reclamo), ossia oltre un
anno prima rispetto alla cessione 1° aprile 2011. Sempre in questo contesto aggiungasi
che la procedura di prova a futura memoria, sfociata in un primo rapporto
peritale del 12 febbraio e poi in quello datato 31 maggio 2010 (doc. D pag. 1 e
32: inc. SO.2011.1740; doc. FF alla risposta al reclamo) e avviata dalla
Comunione dei condomini oltre che singolarmente dai suoi membri, era appunto
finalizzata ad accertare “lo stato generale dei danni o dei difetti
osservati che possono generare pericoli o ulteriori danni” (doc. D pag. 2:
inc. SO.2011.1740) di cui all'immobile __________. Di modo che, a fronte di
tutto ciò, il giudizio pretorile resiste alle censure dell'insorgente. Sotto
questo profilo la censura va pertanto disattesa.
16. Invero,
il reclamante evidenzia altresì che il motivo per cui aveva deciso di cedere i
suoi crediti legati al Condominio __________ -concretizzato poi nella cessione
1° aprile 2011 (riferita appunto e fra l'altro alle trattenute garanti di
pretese TUI)- era quello di ridurre l'esposizione debitoria dell'opponente
sorta già nel 2003 (reclamo, pag. 3 lett. B) -quindi ben prima che il
sequestrante diventasse suo creditore- verso la società __________ AG (reclamo,
pag. 5 lett. F, pag. 15 n. 3.3). Per quest'ultima il vantaggio era incassare
gli utili netti derivanti dalle PPP oltre agli importi depositati a titolo di
garanzia TUI, e gestire sola l'intera operazione (reclamo, pag. 4 lett. C). Se
non che, così come proposti, gli argomenti invocati dal reclamante si limitano
a una mera descrizione dei benefici che quella cessione avrebbe procurato alla
società __________ AG. Tuttavia, non rendono verosimile che la stessa godesse
di una posizione privilegiata e tale che le consentiva di pretendere che le
proprie pretese fossero tacitate con priorità rispetto a quelle di cui erano
titolari altri creditori, e quindi anche rispetto al sequestrante. Siffatta
prerogativa non si giustifica certo per il solo fatto che, verso di lei, i
pretesi debiti risalivano al 2003. Ciò non si giustifica nemmeno a fronte della
convenzione transattiva 17 novembre 2008 (sopra, consid. 15), con cui opponente
e società __________ AG avevano assunto con vincolo di solidarietà ogni onere e
pretesa relativa alla società semplice “__________” tanto verso gli ex soci
investitori quanto verso altri creditori (“RE 1 e __________ AG dichiarano
di assumere in via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse
vantata o fatta valere verso [...] quali soci della società semplice “__________”,
rispettivamente quali comproprietari e venditori di unità condominiali del
complesso immobiliare “__________” edificato sul fondo part. no. __________ RF
di __________ nei confronti di imprese, artigiani o altri prestatori o
fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così come nei confronti
dei singoli acquirenti di unità condominiali”: doc. 6, pag. 3 n. 4). Di
questa entità giuridica, essi avevano segnatamente ripreso “in proprio tutti
i relativi diritti e oneri”, obbligandosi fra l'altro a versare
solidalmente agli ex soci investitori un dividendo di liquidazione di
complessivi fr. 4'516'200.– (doc. 6 pag. 2). Di modo che, già a quel momento e quantomeno
verso questi ultimi, a entrambi erano noti sia l'esistenza di un'esposizione
debitoria di pari importo sia che -proprio per il vincolo solidale- l'uno
avrebbe potuto dover supplire a eventuali inadempienze dell'altro. In questo
contesto, ciò che dà semmai adito a dubbi e appare alquanto sospetto è che,
solo con la cessione del 1° aprile 2011 gli interessati abbiano d'un tratto
sentito l'impellente esigenza di definire i loro rapporti di dare e avere, in
particolare riducendo dei debiti -peraltro risalenti al 2003- dell'uno verso
l'altra. Anche da questo punto di vista non sussistono quindi ragioni per
scostarsi dalla decisione pretorile. Ancora una volta il reclamo va respinto.
17. Infine,
il reclamante reputa privo di pertinenza il riferimento all'esistenza del
sequestro penale disposto nel 2008 a carico del credito -garante del pagamento
TUI- dell'opponente verso il notaio avv. F__________ (reclamo, pag. 15 seg. n.
3.5). Resta il fatto che -come ritenuto dal Pretore- il verbale datato 2 maggio
2011 allestito dal competente ufficio di esecuzione nell'ambito del sequestro n°
__________ attesta che quel provvedimento esiste (doc. R pag. 4). Pertanto, con
l'atto 1° aprile 2011 l'opponente ha altresì ceduto alla società __________ AG un
credito che già sapeva colpito da sequestro penale, e quindi che potenzialmente
nemmeno avrebbe soddisfatto i suoi debiti. Di modo che, inserito nel contesto
di quanto poc'anzi ritenuto (sopra, consid. 15 e 16), anche questo elemento
conforta la tesi dell'abuso di diritto. Anche questa critica si rivela così infondata.
Spese
giudiziarie
18. Il
reclamo dell'opponente merita per finire parziale accoglimento nel senso di
annullare il sequestro disposto presso il notaio avv. PA 1, del credito di RE 1
verso quel notaio in liberazione del prezzo della compravendita immobiliare
della PPP n. __________ (quota 626/1000) del fondo base part. __________ RFD __________.
La sentenza pretorile merita invece conferma laddove dispone il sequestro presso
lo studio legale e notarile dell'avv. F__________, del credito di RE 1 verso
quel notaio in liberazione del deposito di fr. 150'000.– a garanzia del
pagamento TUI di cui al suo rogito n. __________ del 3 aprile 2007. Per il
resto poi, il giudizio pretorile non è stato impugnato nella misura in cui non
confermava il sequestro presso __________, del relativo credito che
quest'ultimo notaio aveva verso questa banca in restituzione di quei fr.
150'000.– depositati sul suo conto notarile (decreto di sequestro 29 aprile
2011, nell'inc. SO.2011.1740; sentenza impugnata, pag. 9). Ciò detto, l'esito
del giudizio odierno impone la modifica del dispositivo sulle spese giudiziarie
di primo grado nel senso che le stesse vanno ripartite tenuto conto del
vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ossia di 1/3 per il debitore
sequestrato e di 2/3 per il sequestrante. Al debitore sequestrato va conseguentemente
riconosciuta una parziale indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 e 106 cpv. 2
CPC).
Davanti a
questa Camera, il reclamante ottiene causa vinta sulla richiesta di revoca del
sequestro del credito verso il notaio avv. PA 1, ma perde su quella relativa al
credito verso il notaio avv. F__________. Si giustifica così una ripartizione a
metà (art. 106 cpv. 2 CPC) degli oneri processuali (art. 95 cpv. 2 e 105 cpv. 1
CPC: tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese). Le ripetibili
(art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2, 106 cpv. 2 CPC) sono compensate.
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,
319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia: I. Il reclamo 15 dicembre 2011 di RE 1, __________, è parzialmente
accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 2 dicembre 2011
del Pretore __________ (inc. SO.2011.1875), sono così riformati:
“1. L'opposizione 5 maggio 2011 di RE 1, __________,
al decreto di sequestro n° __________, pronunciato nei confronti di RE 1, __________,
emesso il 29 aprile 2011 dalla Pretura __________ (inc. SO.2011.1740), è
parzialmente accolta.
§. Di
conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 29 aprile 2011 (n° __________)
della Pretura __________ (inc. SO.2011. 1740) nella misura in cui è stato eseguito
presso lo studio legale e notarile dell'avv. F__________, a carico del credito
del signor RE 1 verso quel notaio in liberazione del deposito di fr. 150'000.–
effettuato sul conto n. __________ presso __________ nell'ambito della
compravendita rogito n. __________ del 3 aprile 2007 a garanzia del pagamento della TUI, importo di pertinenza del signor RE 1. In quanto riferito agli altri due oggetti sequestrati, il decreto di sequestro 29 aprile 2011 è
revocato.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 420.–, da anticipare come di
rito, restano a carico di RE 1, __________, per fr. 140.–. La rimanenza (fr. 280.–)
va a carico di CO 1, __________. CO 1, __________, rifonderà a RE 1, __________,
fr. 3'300.– a titolo di ripetibili parziali.”
II. La
tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, stabiliti in complessivi fr.
800.– e già anticipati dal reclamante RE 1, __________, restano a suo carico in
ragione di fr. 400.–. La rimanenza è a carico di CO 1, __________. Le
ripetibili sono compensate.
III. Notificazione:
– PA 1;
– PA 2.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il
valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 575'000.–, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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