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Decisione

14.2011.216

Opposizione a sequestro: nova in sede di reclamo - legittimazione a ricorrere dell'escusso - verosimile esistenza e appartenenza dei beni al debitore escusso - cessione di crediti ritenuta abusiva

29 febbraio 2012Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i dividendi di liquidazione versati ai soci uscenti, andando ad incrementare i suoi

debiti verso di lei. Certo, l'immobile presentava dei problemi, ma non quelli di

cui alla pretesa milionaria avanzata nel 2011. Onde appianare i debiti verso la

società __________ AG, l'opponente aveva disposto una prima cessione globale 10

giugno 2009 che, nell'ambito di una causa analoga, il Pretore __________ non

aveva però ritenuto comprensiva dei crediti TUI. Quella del 1° aprile 2011, costituiva

una specificazione e complemento alla volontà già espressa nel 2009,

nell'intento di coprire così gli ingenti debiti dell'opponente. Dal canto suo la

società avrebbe incassato gli utili netti derivanti dalle compravendite delle

PPP, gli importi garanti del pagamento della TUI e ottenuto il controllo

sull'intero affare recuperando quanto anticipato. Tali crediti appartenevano pertanto

solo alla società __________ AG. Di fatto, si poteva semmai sequestrare il

credito limitatamente alla metà, quota attribuita all'opponente dal contratto

di scioglimento della società semplice “__________” del 2008.

In sede

di risposta, il sequestrante ha precisato che l'opposizione riguardava il solo

credito dell'opponente verso il notaio avv. PA 1, mentre incontestati erano

rimasti il credito all'origine del sequestro e la relativa causa. Quale pretesa

inesistente, gli interessi dell'opponente non erano lesi: di modo che, l'opposizione

era irricevibile. Che poi egli avesse atteso l'udienza per rendere ciò noto, giustificava

l'assegnazione di ripetibili maggiorate. Sulla sola base di una dichiarazione scritta

del notaio, che oltretutto sottostava -per gli art. 91 cpv. 4 LEF e 324 n. 5

CP- all'obbligo di informare l'UE su eventuali beni detenuti nell'interesse

dell'opponente, il sequestro non poteva dichiararsi infruttuoso. Neanche

bastava l'atto di compravendita. Non essendosi opposto al sequestro del credito

verso il notaio avv. F__________ rispettivamente a quello di quest'ultimo verso

la banca, il provvedimento del Pretore era da confermare. La cessione alla

società __________ AG era comunque abusiva e simulata, visto che RE 1 aveva

distratto i suoi beni a danno dei creditori.

Per

l'opponente era legittimo ostare al sequestro di beni inesistenti. Ciò detto,

che il pagamento del prezzo di compravendita della sua PPP fosse avvenuto direttamente

fra i contraenti senza intervento del notaio avv. PA 1, era pacifico. Era

invece inverosimile l'evocata simulazione della cessione l'atto, come tale,

essendo voluto. Immotivata per contro la tesi dell'abuso di diritto (art. 2

cpv. 2 CC). In ogni caso, l'intenzione di cedere risaliva al 2009 ed escludeva

che l'opponente volesse ledere i suoi creditori. Inoltre, i debiti di RE 1

verso la società __________ AG risalivano già al 2003, mentre i danni invocati

dal sequestrante erano stati quantificati nel 2011. Dal canto suo il

sequestrante ha obiettato che se il bene da sequestrare non esiste, non sussiste

necessità per opporsi al sequestro. Il fatto che RE 1 lo abbia comunque fatto indicava

che il credito verso il notaio avv. PA 1 esisteva. Le censure sollevate

riguardo alle cessioni poi, tutte irrite, non erano da considerare.

E. Con

sentenza del 2 dicembre 2011, il Pretore __________, ha confermato il decreto limitatamente

ai sequestri eseguiti presso il notaio avv. PA 1, e presso il notaio avv. F__________.

Il credito per difetti era stato contestato in modo generico e insufficiente.

Pacifica poi la causa del sequestro ex art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, l'opponente

risiedendo all'estero e l'immobile difettoso trovandosi in Svizzera donde il

legame sufficiente. Per il Pretore in caso di sequestro infruttuoso, il debitore

sequestrato non era limitato nel disporre di alcun bene. Pertanto, non aveva interesse

legittimo a opporvisi. In relazione al sequestro del credito verso il notaio

avv. PA 1, l'opponente non aveva addotto alcun danno diretto o indiretto. Di

modo che, l'opposizione era irricevibile e da respingere. Nella misura in cui

si era limitato ad affermare di non essere più titolare in forza della cessione

1° aprile 2011 del credito verso il notaio avv. F__________ poi, l'interessato

non aveva reso verosimile il pregiudizio dei suoi interessi -causatogli dal

blocco di quella pretesa- personale, attuale e concreto. Anche da questo punto

di vista l'opposizione era così irricevibile. A prescindere da ciò, l'esito

della vertenza non era comunque favorevole all'opponente. Abusivo, poiché finalizzato

a sottrarre beni che potevano soddisfare richieste di sequestro di creditori

(fra cui appunto il sequestrante) manifestatisi con pretese legate al

Condominio __________, era l'accordo 1° aprile 2011 con cui i crediti TUI erano

stati ceduti alla società __________ AG. Ancor più palese che -come rilevato dall'opponente-

la cessione era stata confezionata ad arte per sopperire alle lacune della

cessione 10 giugno 2009, evidenziatesi in una precedente e analoga vertenza. Il

sequestro poi -secondo il relativo verbale- era risultato fruttuoso nella

misura in cui non fosse prevalso il sequestro penale 8 ottobre 2008 che lo

precedeva. A fronte di tutto ciò, la cessione 1° aprile 2011 costituiva un

evidente tentativo dell'opponente di trafugare i suoi beni. A fronte di questi

elementi bisognava respingere l'opposizione e confermare il sequestro del

credito verso il notaio avv. F__________. Ciò detto, visto che il sequestro era

stato fruttuoso, il Pretore ha revocato il provvedimento a carico del credito di

quel notaio verso la banca detentrice del conto notarile.

F. Con

reclamo 15 dicembre 2011 RE 1 chiede che la sua opposizione sia accolta e il

sequestro annullato. L'eccepita inesistenza del credito verso il notaio avv. PA

1 non era un valido motivo per considerare il sequestro infruttuoso e negare a

lui l'interesse a opporvisi. Dall'atto di compravendita si evinceva che il pagamento

del prezzo d'acquisto era stato regolato dalle parti, senza transitare sul

conto del notaio. Non restava quindi che revocare il sequestro. Per il resto, l'opponente

non si era limitato a sostenere di non essere titolare del credito verso il

notaio avv. F__________, ma aveva spiegato i motivi della cessione dei crediti

alla società __________ AG. Pacifico quindi che fosse legittimato ad opporsi

anche al blocco di tale pretesa. In particolare, egli aveva specificato di

avere inteso pareggiare i suoi debiti con quella società, di modo che il

sequestro costituiva per lui un evidente danno poiché di fatto i suoi passivi

non erano diminuiti. Pacifica la sua legittimazione, il sequestro era da annullare

in quanto di fatto quel credito era oramai divenuto un bene di terzi. Le tesi

della simulazione e dell'abuso di diritto erano generiche e immotivate: la

censura era così irricevibile. Sia come sia, la cessione risaliva al 2009 posto

come quella del 2011 era solo una sua ulteriore specificazione. Nulla quindi indicava

che l'opponente avesse distratto i suoi beni. Né vi erano elementi attestati la

volontà di ledere i suoi creditori visto e considerato che si erano manifestati

nel 2009, i suoi debiti con la società risalivano al 2003 e i difetti emersi

nel 2008/2009 non erano paragonabili alle pretese milionarie poi quantificate

nel 2011. Irrilevante infine che quel credito fosse già bloccato da un

sequestro penale.

G. Della

risposta al reclamo inviata dal sequestrante il 10 febbraio 2012, si dirà, se

necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento

o di conferma del sequestro (Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45

ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1

LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può

essere impugnata entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore

(art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di

esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore

litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a

CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei

documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al

realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate

dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per

mantenere il provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà

la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro,

rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni

intermedie (Amonn/Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74

ad § 51; Reeb, Les mesures

provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482). Il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv.

2.

CPC su rinvio dell'art. 278 cpv. 3 LEF). Eventuali osservazioni al reclamo

devono poi ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2

CPC).

Ciò posto, proposto il 15 dicembre 2011 avverso la sentenza 2

dicembre 2011 intimata lo stesso giorno e notificata il giorno 5, il reclamo è

ammissibile. Il ricorso poi stato intimato il 30 gennaio 2012 e notificato l'indomani:

inviata il 10 febbraio 2012, anche la risposta al reclamo è tempestiva.

2.

Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno

alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima

Dispositivo

dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di

concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho

von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.).

Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, ma esamina solo ciò che è

stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che

possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato

ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art.

150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed., Berna 2006, n. 24

ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,

La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85

segg.; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 157 CPC).

Inoltre,

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che reputano

determinanti.

3. In virtù dell'art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF, le parti

possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi

di fatti nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000

[14.1999.82], consid. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono

ricevibili sia i fatti, le prove e le eccezioni nuovi che si sono verificati

dopo l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti “nova in senso proprio”:

“echte Noven”), sia quelli verificatisi prima (“nova in senso improprio”:

“unechte Noven”). La possibilità di addurre fatti nuovi

comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler, op. cit., n. 42 ad cap.

13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe lettera morta, poiché i fatti nuovi

devono anch'essi essere resi verosimili per poter influire sulla decisione. Per

evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le

allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello

scambio degli allegati da intendersi quale reclamo e relativa risposta al

reclamo (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le limitazioni di cui

all'art. 326 cpv. 1 CPC non sono applicabili in materia di opposizione al

sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC).

a) Invero,

contestualmente all'entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo Codice di

diritto processuale svizzero, alcuni autori sembrano limitare il campo di

applicazione di questa norma solo a fatti, prove ed eccezioni nuovi in

senso proprio (“echte Noven”: Ammon/Walther,

op. cit., n. 74 ad § 51; Reiser, op. cit., n. 46 ad art. 278, che nondimeno ammette la

facoltà di avvalersi di “unechte Noven” ogni qualvolta è posta in gioco

la nullità del sequestro o l'omissione ad avvalersene va ricondotta a un motivo

“scusabile e giustificato” [op. cit., n. 47 segg. ad art. 278]; Reich in: Baker/McKenzie,

Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Berna 2010, n. 4 ad art. 326; Sprecher, Prozessieren zum SchKG unter

neuer ZPO in: SJZ 107 (2011) Nr. 12 pag. 282 ad D/III/4; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1.

Januar 2011 in: AJP/PJA 10/2010 pag. 1222 n. 74). Tuttavia, se è vero che la

prassi del Tribunale federale ha a più riprese ribadito la piena compatibilità

degli “echte Noven” con l'art. 278 cpv. 3 LEF (Sentenza del Tribunale

federale 5A_409/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 1.3;5A_306/2010 del 9 agosto

2010, consid. 3.2.3;5P.330/2005 e 5P.296/2005 del 17 novembre 2005 consid.

4.2.1 e 5.1), al contrario non risulta che egli si sia pronunciato nel senso di

escludere in modo univoco e a priori l'ammissibilità dei cosiddetti “unechte

Noven” (Sentenza del Tribunale federale 5A_817/2008 del 30 giugno 2009

consid. 4.2). Ciò posto, come tale l'entrata in vigore dell'art. 326 CPC non ha

in sé comportato una modifica della riserva contenuta nell'art. 278 cpv. 3 2.

periodo LEF (cfr. n. 17 dell'allegato I al CPC in: RU 2010 1835 e 1849; per

analogia: Sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011,

consid. 3.2.1). E, anzi, sotto questo profilo traspare anche un diverso

approccio che in riferimento all'opposizione al sequestro, non pare distinguere

“echte” e “unechte Noven” (Freiburghaus/

Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad

art. 326) e persino ammettere in modo esplicito e generico “tout fait

nouveau” (Jeandin in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).

b) A

fronte di ciò, e in mancanza di una visione univoca tanto nell'uno quanto

nell'altro senso, non si intravede motivo per cui questa Camera debba scostarsi

dalla prassi sviluppata -in forza di puntuali argomenti giuridici (sopra,

consid. 3 ab initio)- e adottata in materia da oltre un decennio. Ciò posto

sono così di per sé ammissibili i nuovi documenti (doc. 11 e 12) che la

sequestrante allega al reclamo. Parimenti lo è il plico di quelli che

accompagnano la risposta al reclamo (doc. S a FF).

4. Giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l'applicazione errata del diritto;

b. l'accertamento

manifestamente errato dei fatti.

In

concreto, il reclamante invoca la lesione dell'art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF, la

violazione delle regole procedurali e un manifesto ed erroneo accertamento nei

fatti (reclamo, pag. 2).

5. Ora,

per l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro

viene concesso dal giudice del luogo

dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

2. di una causa di sequestro;

3. di beni appartenenti al

debitore.

Verosimili

in concreto sono sia l'esistenza del credito per minor valore delle due PPP acquistate

dal sequestrante (doc. A e B) e dovuto a danni e difetti -fondati su prova a

futura a memoria e rapporto peritale 31 maggio 2010 (doc. D), progetto di

massima 27 maggio 2010 (doc. E) e preventivo finale 14 marzo 2011 (doc. F)- all'immobile,

sia la causa del sequestro di cui all'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF l'opponente

avendo domicilio all'estero e l'immobile essendo situato in Svizzera (sentenza

impugnata, pag. 6 consid. 4). In proposito, la questione non merita così

ulteriore disamina.

Ciò

detto, per il Pretore, l'eccepita inesistenza del credito verso il notaio avv. PA

1 non conferiva a RE 1 il legittimo interesse a opporsi a un sequestro

infruttuoso poiché non vi era danno (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 6). L'opposizione

era altresì irricevibile nella misura in cui l'escusso affermava di non essere

più titolare -in forza della cessione 1° aprile 2011- del credito verso il

notaio avv. F__________ (sentenza impugnata, pag. 7 consid. 7). Comunque sia, quella

cessione era abusiva poiché volta a sottrarre beni sequestrabili da creditori del

Condominio __________, redatta per ovviare alle carenze della cessione 10

giugno 2009, e nonostante un precedente sequestro penale, disposta a carico del

credito di cui si chiedeva il blocco e, quindi, per trafugare i beni

dall'opponente (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 7.1). Essendo quest'ultimo

sequestro stato fruttuoso, il Pretore ha per contro annullato il blocco a

carico del credito del notaio avv. F__________ verso la banca dove si trovava

il suo conto notarile.

Appartenenza

dei beni al debitore sequestrato e opponente

6. Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante è in

linea di principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 104

consid. 1; Amonn/Walther, op.

cit., n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati

beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono

ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III

89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto

dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III

112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è

chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un

terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione

della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a

ed., Basilea 2010, n. 53-55 ad art. 271 LEF e n. 31-33 ad art. 272 LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto

manifestamente abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg.

LEF) tendente a danneggiare i creditori o favorirne alcuni a scapito di altri

(CEF 18 ottobre 2005 [14.2005.67], consid. 3.4).

Credito

dell'opponente nei confronti del notaio avv. PA 1

7. Per

il Pretore, RE 1 è sprovvisto di un legittimo interesse a interporre

opposizione in quanto a fronte di un preteso credito inesistente, quindi di un

sequestro infruttuoso, il provvedimento non gli arrecava alcun danno o

pregiudizio. L'argomento così sollevato era come tale irricevibile e da respingere

(sentenza impugnata, pag. 7 consid. 6). Dal canto suo, il sequestrante proprio

rinviandosi a questa stessa motivazione, propone di dichiarare irricevibile il

reclamo (risposta al reclamo, pag. 4 seg. lett. A).

Per

contro il reclamante obietta che proprio nell'ambito della vertenza in esame s'imponeva

di verificare se i presupposti per mantenere sequestrato il preteso credito verso

il notaio avv. PA 1 erano ancora verosimili. Era così scorretto e arbitrario mantenere

il sequestro di un credito inesistente a motivo che il provvedimento era infruttuoso

(reclamo, pag. 8 n. 1.1). A ragione.

8. Per

l'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un'azione

o istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui rientra appunto

l'interesse degno di protezione dell'attore o dell'istante (Schwander, Prozessvoraussetzungen in

der neuen schweizerischen Zivilprozessordnung, in: ZZZ 2008/09 pag. 195 seg. e

200; Gehri, in:

Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Basilea 2010, n. 5 segg. ad art. 59; Zürcher,

in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur ZPO, Basilea

2010, n. 12 segg. ad art. 59). L'esigenza di un interesse vale pure per

l'opposizione al sequestro, l'art. 278 cpv. 1 LEF precisando che l'opponente

deve essere “toccato nei suoi diritti”, e per il ricorso contro la decisione su

opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser, op. cit., n. 20 ad art. 278 con rinvio). Ora, nella

misura in cui il debitore è il destinatario del sequestro, la legittimazione ad

interporre opposizione e ad impugnare la decisione su opposizione deve essergli

riconosciuta (Amonn/Walther, op.

cit., n. 65 ad § 51; Reiser, op.

cit., n. 21 e 44 ad art. 278). La legittimazione ad interporre opposizione e

quella a ricorrere contro la decisione su opposizione può per contro non essere

data quando l'interessato si limita ad affermare che i beni sequestrati

appartengono a terzi (CEF 18 giugno 2010 [14.2010.40] consid. 2.1; 26 gennaio

2005 [14.2004.109] consid. 3.2).

9. Con

decreto 29 aprile 2011 il Pretore ha sequestrato presso il notaio avv. PA 1 il preteso

importo corrisposto a RE 1 -debitore sequestrato e opponente- nell'ambito della

vendita della sua PPP n. __________ fondo base n. __________ RFD di __________ (sopra,

consid. A e C; cfr. doc. 1). E, di fatto, nulla indica che in concreto tale

provvedimento sia stato dichiarato infruttuoso. Anzi. Dal relativo verbale

emerge in effetti che, con scritto dello stesso giorno (29 aprile 2011) l'ufficio

di esecuzione ha “diffidato a non disporre dell'importo posto sotto

sequestro” il notaio avv. PA 1 (doc. R pag. 3; doc. 1 pag. 3). Aggiungasi

che, in materia di esecuzione del sequestro, quando litigiosa è l'esistenza

stessa di un credito non contenuto in una cartavalore, il preposto ufficio non

ha facoltà -salvo disporre di elementi certi e indubbi- di determinarsi su

aspetti di diritto materiale dichiarando infruttuoso e per quel motivo un

siffatto provvedimento (Reiser, op.

cit., n. 47 ad art. 275). Ciò detto, visto e considerato che l'art. 272 cpv. 1

cifra 3 LEF pone appunto -e fra l'altro- in esame la verosimile esistenza di

beni da sequestrare appartenenti al debitore, è in sede di opposizione che RE 1

poteva eccepire l'inesistenza di quel credito. Di modo che, non è a ben vedere

dato di comprendere perché questa sua argomentazione dovrebbe essere irricevibile.

Come rileva il reclamante (reclamo, pag. 8 n. 1.1) peraltro, il riferimento

giuridico a cui si è ispirato il Pretore concerne una richiesta di annullamento

-per intervenuta infruttuosità del sequestro- di prestazione di una garanzia ex

art. 273 LEF (CEF del 4 ottobre 2000 [14.2000.67] consid. 2.2.c), che era stata

concessa a suo tempo su domanda del debitore sequestrato nel contesto della relativa

procedura di opposizione che egli aveva promosso (loc. cit., consid. B e C). Senza

attinenza poi, il rinvio del sequestrante (risposta al reclamo, pag. 5 lett. A)

a un'altra decisione di questa Camera, visto che in quel contesto litigiosa era

la legittimazione a interporre opposizione da parte del terzo -quindi non del

destinatario del decreto di sequestro- che si pretendeva titolare di beni sequestrati

-fra l'altro- inesistenti (CEF del 10 novembre 2008 [14.2008.77]), e non da

parte del debitore. Di modo che, diversamente da quanto reputa il sequestrante

(sopra, consid. 7), posto come di fatto la sentenza qui impugnata riconferma

l'ordine di sequestro a carico del credito del debitore sequestrato e opponente

verso il notaio avv. PA 1, non v'è motivo per negare a RE 1 la legittimazione a

proporre reclamo. Considerato che, sotto questo profilo, l'impugnazione è pertanto

ricevibile, nulla osta all'esame degli argomenti di merito sollevati dall'interessato.

10. In

particolare, il reclamante evidenzia che dalla relativa copia dell'atto di

compravendita immobiliare annessa all'istanza di iscrizione a registro

fondiario prodotta quale doc. 2, si evince che le parti al contratto avevano

direttamente regolato le modalità di pagamento del prezzo d'acquisto. Di modo

che “nulla è dunque transitato sul conto del notaio rogante, ciò che può

forse essere considerato insolito, ma certamente possibile e lecito” (reclamo,

pag. 8 seg. n. 1.2). Ora, dal documento in questione risulta in effetti che il

prezzo di compravendita è stato soluto “mediante l'assunzione da parte della

società acquirente del debito ipotecario di cui alla premessa b) degli oneri

derivanti dal sequestro di cui alla premessa c) e per il resto regolato

direttamente tra le parti in separata sede” (doc. 2 pag. 6 n. 3.1), e vi si

precisa altresì che “ritenuto come il presente contratto non preveda il

pagamento del prezzo mediante versamento in mani del notaio, il notaio rogante

è impossibilitato ad operare qualsivoglia trattenuta a valere quale garanzia

per il pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, come di ogni altro onere

di cui al precedente punto 5e)” (doc. 2 pag. 7 n. 5 in fine). A fronte di ciò vi è poi la dichiarazione rilasciata dallo stesso notaio avv. PA 1 -prodotta

da RE 1 - che attesta di nulla dovere all'opponente con riferimento al “prezzo

della compravendita immobiliare della PPP no. __________, quota di 626/1000 del

fondo base part. __________ RFD __________ di cui al DG. __________ a Registro

fondiario” (doc. 3). A queste condizioni pertanto, posto come non risulti

che l'autenticità di tali documenti sia mai stata contestata, l'esistenza di un

siffatto credito non poteva certo più considerarsi verosimile. Sotto questo

profilo, fondata, l'opposizione deve così essere accolta con conseguente revoca

del relativo sequestro in quanto infruttuoso.

Credito

dell'opponente nei confronti del notaio avv. F__________

11. Il

reclamante sembra anzitutto ipotizzare che il Pretore, a torto, si sia pronunciato

-negandogliela- sulla sua legittimazione a opporsi al sequestro del credito

verso il notaio avv. F__________, nonostante il sequestrante nulla avesse

eccepito al riguardo (reclamo, pag. 11 n. 2.1). Come si è già detto però, il giudice

entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali,

fra cui rientra appunto l'interesse degno di protezione dell'attore o

dell'istante (art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC), principio che vale altresì

per l'opposizione al sequestro (sopra, consid. 8). E, in proposito, basti

aggiungere che il giudice esamina d'ufficio l'esistenza dei presupposti

processuali (art. 60 CPC; Gehri,

op. cit., n. 1 ad art. 59 n. 1 segg. ad art. 60). Di modo che, così come

proposto, il velato rimprovero mosso al Pretore sarebbe comunque infondato.

12. Il

reclamante contesta -diversamente da quanto ritenuto dal Pretore (sentenza

impugnata, pag. 7 consid. 7)- di essersi limitato ad affermare di non essere più

titolare, in forza della cessione 1° aprile 2011 a favore della società __________ AG, del credito di fr. 150'000.– verso il notaio avv. F__________,

importo che era stato depositato sul suo conto a garanzia della TUI, senza

rendere verosimile il pregiudizio che il sequestro gli causava (reclamo, pag.

10 n. 2). Sostiene di avere spiegato che il suo interesse personale, attuale e

concreto a ottenere lo sblocco di questo credito, consisteva nella possibilità

di ridurre grazie alla citata cessione, i debiti verso quella società. E, visto

che il sequestro impediva a quest'ultima di soddisfare le proprie pretese, per

il reclamante il danno era la mancata diminuzione dei suoi passivi (reclamo,

pag. 11 segg. n. 2.2). Di modo che -a detta dell'insorgente (reclamo, pag. 12

n. 2.3)- a torto il Pretore aveva considerato irricevibile la sua opposizione (sentenza

impugnata, pag. 7 seg. consid. 7). Invero però, la censura non ha portata

pratica, giacché il Pretore non si è limitato a dichiarare irricevibile

l'opposizione del reclamante, ma ha altresì soggiunto che anche volendo entrare

nel merito della contesa (sotto, consid. 14) -quindi a prescindere dalla sua

irricevibilità- l'esito della vertenza non sarebbe comunque stato a favore

dell'opponente (sentenza impugnata, pag. 8 consid. 7.1). Tesi questa che, come

si vedrà oltre (sotto, consid. 15, 16 e 17), trova conferma davanti a questa

Camera. In proposito, il reclamo è pertanto superato.

13. Il

Pretore -per una serie di motivazioni di cui si dirà meglio in seguito- ha

ritenuto che la cessione 1° aprile 2011 costituiva un atto abusivo. Il

reclamante obietta invero che il sequestrante ha sì accennato alla tesi della

simulazione e dell'abuso di diritto, limitandosi però a proporre argomenti

generici, carenti di motivazione -e quindi inaccettabili- senza alcuna distinzione

(reclamo, pag. 12 n. 3.1). La censura sfiora il pretesto. La prima volta

all'udienza di discussione, l'opponente ha riferito circa l'esistenza della

cessione 1° aprile 2011 (verbale d'udienza, pag. 7 n. 4.3). Di modo che, è solo

in sede di risposta orale -ciò che l'opponente sembra altresì criticare

(reclamo, pag. 13 n. 3.2)- che il sequestrante ha potuto contestare la validità

di quell'atto (verbale d'udienza, pag. 18 in basso). In particolare, l'interessato ha qualificato in modo preciso di “atti abusivi/simulati” l'evocata

cessione a motivo che l'opponente aveva “distratto tutti i suoi beni (o

tentato di farlo) per danneggiare i suoi creditori (siano essi investitori o

acquirenti nell'ambito dell'operazione __________)”, che non era provata l'esistenza

dei debiti di RE 1 verso la società __________ AG, che comunque non si capiva perché

saldare quei debiti tramite cessione dei crediti TUI e nel contempo acquistare un'auto

del valore di fr. 700'000.–, che anche la vendita della PPP -in Svizzera- di

sua proprietà (cfr. sopra, consid. A) a una società di suo padre era sospetta posto

come quest'ultimo già la stesse rivendendo tramite la stessa società __________

AG e, infine, che il debito verso quest'ultima società poteva essere saldato cedendole

proprio quella PPP e senza distrarre i beni che egli deteneva in Svizzera

(verbale d'udienza, pag. 18 in basso e pag. 19 in alto). Di modo che, tutto sommato, la motivazione addotta non può seriamente definirsi carente.

Tant'è che, al riguardo, l'opponente ha avuto modo di esprimersi (verbale

d'udienza, pag. 19). In merito, il reclamo è così da respingere.

14. Il

Pretore ha considerato che la cessione 1° aprile 2011 era abusiva in quanto si

trattava di un atto volto a sottrarre beni ai creditori -manifestatisi a

seguito della disastrosa operazione immobiliare __________ - dell'opponente,

che non a caso quell'atto sopperiva a carenze evidenziatesi in relazione alla

precedente cessione datata 10 giugno 2009, che la cessione era stata disposta

dall'opponente nonostante già esistesse un sequestro penale disposto l'8

ottobre 2008 e, infine, che nell'insieme ciò costituiva un palese tentativo di

trafugare beni di spettanza dell'escusso (sentenza impugnata, pag. 8 consid.

7.1).

15. Il reclamante

obbietta che la specificazione di cui alla cessione 1° aprile 2011 deve in

sostanza essere fatta risalire al 2009, anno in cui solo gli ex soci

investitori ma non i condomini di __________ avevano avanzato delle pretese

creditorie, che nel 2008 le discussioni con quei condomini erano limitate al

distacco di una lastra e non ai presunti danni di cui alle asserite pretese

milionarie quantificate nel 2011, che neppure nel 2010 avevano chiesto alcunché

e che, pertanto, da siffatta tempistica non si poteva certo dedurre la volontà

della società __________ AG e dell'opponente di pregiudicare creditori

-manifestatisi come tali- di quest'ultimo (reclamo, pag. 14 seg. n. 3.3 e 3.4).

Se non

che, la convenzione transattiva del 17 novembre 2008 con cui è stato disposto

lo scioglimento della società semplice “__________” di cui facevano parte il

debitore RE 1 insieme a __________, __________, __________ e __________ -tutti

investitori nel progetto designato Condominio __________ - fra le sue premesse

segnalava già “che sono sorte e sono in atto numerose contestazioni, sia per

quanto concerne la realizzazione delle opere, sia per quanto concerne la

consegna delle singole unità condominiali agli acquirenti [ossia i

condomini appunto] (difetti, garanzie, sorpassi di spesa, lavori extra,

termini di consegna, ecc.)” (doc. 6 pag. 2 in alto). Ciò detto, che poi la quantificazione di danni e difetti sia seguita dapprima nel 2010

contestualmente all'esecuzione della prova a futura memoria e quindi nel 2011

con la presentazione di un preventivo definitivo (sopra, consid. B), non

inficia in alcun modo la conclusione pretorile. Oltretutto l'interessato nemmeno

tenta di spiegare perché il 1° aprile 2011, dopo quasi due anni dalla cessione del

10 giugno 2009 (doc. 9) e guarda caso proprio a fronte di un preventivo finale

datato 14 marzo 2011 (sopra, consid. B), opponente e società __________ AG

abbiano d'un tratto ritenuto opportuno dover precisare che “tra i crediti

ceduti vi sono in particolare gli importi ancora dovuti dagli acquirenti delle

singole quote di PPP del suddetto complesso a titolo di compravendita, ovvero

tutte le somme ancora depositate presso i notai che hanno rogato i relativi

contratti di compravendita e dai medesimi trattenute in garanzia degli

acquirenti per oneri di diritto pubblico di competenza dei venditori, tra i

quali in particolare il pagamento della TUI per ogni singola transazione

immobiliare”, in particolare che “__________AG, in quanto creditrice

cessionaria, è autorizzata a richiedere ai debitori il pagamento in sue mani di

quanto da loro dovuto, in particolare è autorizzata a richiedere ai notai la

liberazione in sue mani di tutti i saldi sui prezzi di compravendita” (doc.

10). Peraltro, la stessa opponente ammette -e ribadisce davanti a questa

Camera- che la cessione 1° aprile 2011 era intesa a sopperire al fatto che,

come aveva avuto modo di evidenziare il Pretore __________, la cessione 10

giugno 2009 non comprendeva affatto gli importi trattenuti dai notai a garanzia

del pagamento TUI (reclamo, pag. 6 lett. F): e, quella decisione era stata

emessa il 12 febbraio 2010 (doc. CC alla risposta al reclamo), ossia oltre un

anno prima rispetto alla cessione 1° aprile 2011. Sempre in questo contesto aggiungasi

che la procedura di prova a futura memoria, sfociata in un primo rapporto

peritale del 12 febbraio e poi in quello datato 31 maggio 2010 (doc. D pag. 1 e

32: inc. SO.2011.1740; doc. FF alla risposta al reclamo) e avviata dalla

Comunione dei condomini oltre che singolarmente dai suoi membri, era appunto

finalizzata ad accertare “lo stato generale dei danni o dei difetti

osservati che possono generare pericoli o ulteriori danni” (doc. D pag. 2:

inc. SO.2011.1740) di cui all'immobile __________. Di modo che, a fronte di

tutto ciò, il giudizio pretorile resiste alle censure dell'insorgente. Sotto

questo profilo la censura va pertanto disattesa.

16. Invero,

il reclamante evidenzia altresì che il motivo per cui aveva deciso di cedere i

suoi crediti legati al Condominio __________ -concretizzato poi nella cessione

1° aprile 2011 (riferita appunto e fra l'altro alle trattenute garanti di

pretese TUI)- era quello di ridurre l'esposizione debitoria dell'opponente

sorta già nel 2003 (reclamo, pag. 3 lett. B) -quindi ben prima che il

sequestrante diventasse suo creditore- verso la società __________ AG (reclamo,

pag. 5 lett. F, pag. 15 n. 3.3). Per quest'ultima il vantaggio era incassare

gli utili netti derivanti dalle PPP oltre agli importi depositati a titolo di

garanzia TUI, e gestire sola l'intera operazione (reclamo, pag. 4 lett. C). Se

non che, così come proposti, gli argomenti invocati dal reclamante si limitano

a una mera descrizione dei benefici che quella cessione avrebbe procurato alla

società __________ AG. Tuttavia, non rendono verosimile che la stessa godesse

di una posizione privilegiata e tale che le consentiva di pretendere che le

proprie pretese fossero tacitate con priorità rispetto a quelle di cui erano

titolari altri creditori, e quindi anche rispetto al sequestrante. Siffatta

prerogativa non si giustifica certo per il solo fatto che, verso di lei, i

pretesi debiti risalivano al 2003. Ciò non si giustifica nemmeno a fronte della

convenzione transattiva 17 novembre 2008 (sopra, consid. 15), con cui opponente

e società __________ AG avevano assunto con vincolo di solidarietà ogni onere e

pretesa relativa alla società semplice “__________” tanto verso gli ex soci

investitori quanto verso altri creditori (“RE 1 e __________ AG dichiarano

di assumere in via solidale ogni onere o pretesa di qualsiasi genere che fosse

vantata o fatta valere verso [...] quali soci della società semplice “__________”,

rispettivamente quali comproprietari e venditori di unità condominiali del

complesso immobiliare “__________” edificato sul fondo part. no. __________ RF

di __________ nei confronti di imprese, artigiani o altri prestatori o

fornitori di opere nel citato complesso immobiliare, così come nei confronti

dei singoli acquirenti di unità condominiali”: doc. 6, pag. 3 n. 4). Di

questa entità giuridica, essi avevano segnatamente ripreso “in proprio tutti

i relativi diritti e oneri”, obbligandosi fra l'altro a versare

solidalmente agli ex soci investitori un dividendo di liquidazione di

complessivi fr. 4'516'200.– (doc. 6 pag. 2). Di modo che, già a quel momento e quantomeno

verso questi ultimi, a entrambi erano noti sia l'esistenza di un'esposizione

debitoria di pari importo sia che -proprio per il vincolo solidale- l'uno

avrebbe potuto dover supplire a eventuali inadempienze dell'altro. In questo

contesto, ciò che dà semmai adito a dubbi e appare alquanto sospetto è che,

solo con la cessione del 1° aprile 2011 gli interessati abbiano d'un tratto

sentito l'impellente esigenza di definire i loro rapporti di dare e avere, in

particolare riducendo dei debiti -peraltro risalenti al 2003- dell'uno verso

l'altra. Anche da questo punto di vista non sussistono quindi ragioni per

scostarsi dalla decisione pretorile. Ancora una volta il reclamo va respinto.

17. Infine,

il reclamante reputa privo di pertinenza il riferimento all'esistenza del

sequestro penale disposto nel 2008 a carico del credito -garante del pagamento

TUI- dell'opponente verso il notaio avv. F__________ (reclamo, pag. 15 seg. n.

3.5). Resta il fatto che -come ritenuto dal Pretore- il verbale datato 2 maggio

2011 allestito dal competente ufficio di esecuzione nell'ambito del sequestro n°

__________ attesta che quel provvedimento esiste (doc. R pag. 4). Pertanto, con

l'atto 1° aprile 2011 l'opponente ha altresì ceduto alla società __________ AG un

credito che già sapeva colpito da sequestro penale, e quindi che potenzialmente

nemmeno avrebbe soddisfatto i suoi debiti. Di modo che, inserito nel contesto

di quanto poc'anzi ritenuto (sopra, consid. 15 e 16), anche questo elemento

conforta la tesi dell'abuso di diritto. Anche questa critica si rivela così infondata.

Spese

giudiziarie

18. Il

reclamo dell'opponente merita per finire parziale accoglimento nel senso di

annullare il sequestro disposto presso il notaio avv. PA 1, del credito di RE 1

verso quel notaio in liberazione del prezzo della compravendita immobiliare

della PPP n. __________ (quota 626/1000) del fondo base part. __________ RFD __________.

La sentenza pretorile merita invece conferma laddove dispone il sequestro presso

lo studio legale e notarile dell'avv. F__________, del credito di RE 1 verso

quel notaio in liberazione del deposito di fr. 150'000.– a garanzia del

pagamento TUI di cui al suo rogito n. __________ del 3 aprile 2007. Per il

resto poi, il giudizio pretorile non è stato impugnato nella misura in cui non

confermava il sequestro presso __________, del relativo credito che

quest'ultimo notaio aveva verso questa banca in restituzione di quei fr.

150'000.– depositati sul suo conto notarile (decreto di sequestro 29 aprile

2011, nell'inc. SO.2011.1740; sentenza impugnata, pag. 9). Ciò detto, l'esito

del giudizio odierno impone la modifica del dispositivo sulle spese giudiziarie

di primo grado nel senso che le stesse vanno ripartite tenuto conto del

vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ossia di 1/3 per il debitore

sequestrato e di 2/3 per il sequestrante. Al debitore sequestrato va conseguentemente

riconosciuta una parziale indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 e 106 cpv. 2

CPC).

Davanti a

questa Camera, il reclamante ottiene causa vinta sulla richiesta di revoca del

sequestro del credito verso il notaio avv. PA 1, ma perde su quella relativa al

credito verso il notaio avv. F__________. Si giustifica così una ripartizione a

metà (art. 106 cpv. 2 CPC) degli oneri processuali (art. 95 cpv. 2 e 105 cpv. 1

CPC: tassa di giustizia [art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF] e spese). Le ripetibili

(art. 95 cpv. 3, 105 cpv. 2, 106 cpv. 2 CPC) sono compensate.

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, art. 95, 105, 106, 251 lett. a,

319 segg. CPC, art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia: I. Il reclamo 15 dicembre 2011 di RE 1, __________, è parzialmente

accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 2 dicembre 2011

del Pretore __________ (inc. SO.2011.1875), sono così riformati:

“1. L'opposizione 5 maggio 2011 di RE 1, __________,

al decreto di sequestro n° __________, pronunciato nei confronti di RE 1, __________,

emesso il 29 aprile 2011 dalla Pretura __________ (inc. SO.2011.1740), è

parzialmente accolta.

§. Di

conseguenza, è confermato il decreto di sequestro 29 aprile 2011 (n° __________)

della Pretura __________ (inc. SO.2011. 1740) nella misura in cui è stato eseguito

presso lo studio legale e notarile dell'avv. F__________, a carico del credito

del signor RE 1 verso quel notaio in liberazione del deposito di fr. 150'000.–

effettuato sul conto n. __________ presso __________ nell'ambito della

compravendita rogito n. __________ del 3 aprile 2007 a garanzia del pagamento della TUI, importo di pertinenza del signor RE 1. In quanto riferito agli altri due oggetti sequestrati, il decreto di sequestro 29 aprile 2011 è

revocato.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 420.–, da anticipare come di

rito, restano a carico di RE 1, __________, per fr. 140.–. La rimanenza (fr. 280.–)

va a carico di CO 1, __________. CO 1, __________, rifonderà a RE 1, __________,

fr. 3'300.– a titolo di ripetibili parziali.”

II. La

tassa di giustizia e le spese del presente giudizio, stabiliti in complessivi fr.

800.– e già anticipati dal reclamante RE 1, __________, restano a suo carico in

ragione di fr. 400.–. La rimanenza è a carico di CO 1, __________. Le

ripetibili sono compensate.

III. Notificazione:

– PA 1;

– PA 2.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il

valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 575'000.–, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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