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Decisione

14.2011.217

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Notifica della citazione all'udienza. Prova del pagamento anteriormente alla dichiarazione di fallimento

19 gennaio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 845.45.

B. Con

ordinanza del 9 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

erroneamente citato A__________ C__________ Da F__________ C__________,

fratello del convenuto per l’udienza di discussione fissata per il 2 dicembre

2011 alle ore 14.30, il quale ha segnalato alla Pretura l’errore. Con ordinanza

del 16 novembre 2011 il Pretore ha citato il reclamante RE 1 a comparire per

l’udienza di discussione sempre fissata per il 2 dicembre 2011 alle ore 14.30.

Questo invio raccomandato è stata rinviato alla Pretura con l’indicazione “non

ritirato”.

All’udienza

di discussione il convenuto non è comparso.

C. Con sentenza del 5 dicembre 2011 il Pretore aggiunto della Pretura

di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo dal giorno di

martedì 6 dicembre 2011 alle ore 09.00.

D. Con il reclamo RE 1 sostiene di non avere ricevuto la citazione

all’udienza del 2 dicembre 2011, la stessa essendo stata inviata per errore a

suo fratello. Il reclamante asserisce inoltre di avere saldato le fatture

emesse dall’istante anteriormente alla decisione di fallimento, producendo due

conferme della B__________ R__________ del C__________ relative al pagamento a

favore del conto intestato a CO 1 di fr. 619.60 eseguito l’8 novembre 2001 rispettivamente

di fr. 553.90 eseguito il 25 novembre 2011 (doc. A e B). Il reclamante rileva

che l’istante non ha provveduto ad avvisare tempestivamente il Pretore

dell’avvenuto pagamento.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1.

gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1

CPC. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza.

2.

Secondo l’art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e

decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro

ricevuta. La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in

consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da persona che vive

nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni, fatti salvi i casi in

cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al

destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC). La notificazione è pure considerata

avvenuta, tra l’altro, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il

settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché il destinatario

dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).

Orbene,

in seguito all’errore in cui era incorsa in merito alla citazione per l’udienza

di discussione dapprima intimata al fratello dell’escusso, la Pretura il 16

novembre 2011 ha inviato una raccomandata contenente copia dell’istanza di

fallimento e la citazione all’udienza di discussione fissata per venerdì 2

dicembre 2011 alle ore 14.30, al convenuto, la quale è stata avvisata nella

buca lettere all’indirizzo “RE 1, via __________, __________” il giorno

successivo, ovvero il 17 novembre 2011. L’invio è rimasto però in giacenza alla

Posta di Bellinzona per sette giorni, ossia fino al 24 novembre 2011, per

essere poi rinviato il 25 novembre 2011 alla Pretura con l’indicazione “non

ritirato”. Orbene, in base al disposto di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC

la notificazione dell’atto giudiziario in rassegna è da considerarsi perciò

avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, ossia il 24

novembre 2011, ritenuto che il convenuto doveva aspettarsi una notificazione, avendo

egli già ricevuto nell’ambito dell’esecuzione in esame la comminatoria di

fallimento. L’eccezione sollevata dall’escusso che lamenta di non essere stato

citato all’udienza di discussione del 2 dicembre 2011 va pertanto respinta.

3.

Il

reclamante ha provato di avere versato a favore dell’istante fr. 619.60 l’8

novembre 2011 rispettivamente fr. 553.90 il 25 novembre 2011 e pertanto

anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Orbene, secondo il calcolo

comprensivo di spese e interessi, effettuato dall’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Bellinzona, annesso alla comminatoria di fallimento agli atti, l’importo

posto in esecuzione ammontava a fr. 845.45. Il reclamante, con il pagamento dei

citati importi di complessivi fr. 1'173.50, ha pertanto estinto il predetto

importo, ciò a prescindere dall’e-mail del 12 dicembre 2011 della creditrice,

che ha comunicato al convenuto che i premi relativi al contratto “perdita di

salario n. __________” erano stati saldati e che in sospeso rimanevano le spese

d’esecuzione e gli interessi di mora, per i quali gli avrebbe inviato al più

presto una fattura. Al reclamante va ricordato che era suo compito, quale

debitore, di comunicare alla Pretura l’avvenuta estinzione dell’esecuzione in

esame.

Il

fallimento di RE 1 può quindi, in applicazione dell’art. 174 cpv. 1 LEF, essere

annullato.

4.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

sono pure poste a carico del reclamante.

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo presentato osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 6 dicembre 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto

del Distretto di Bellinzona, inc. SO.__________, nei confronti di RE 1, __________,

è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.-- è posta a carico di RE 1

3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da

anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a

carico

di RE 1.

III. Intimazione:

-

RE 1, __________;

-

RA 1, __________;

-

Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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