14.2011.217
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Notifica della citazione all'udienza. Prova del pagamento anteriormente alla dichiarazione di fallimento
19 gennaio 2012Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.217
Data decisione, Autorità:
19.01.2012, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Notifica della citazione all'udienza. Prova del pagamento anteriormente alla dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 138 CPC
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2011.217
Lugano
19 gennaio 2012
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento promossa con istanza 8 novembre 2011 da
CO 1 __________
rappr. da: RA 1 __________
contro
RE 1 __________
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona con sentenza 5 dicembre 2001 (SO.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di RE 1, __________, a far tempo dal giorno di martedì 6 dicembre 2011 alle ore 09.00.
2./3./4.
Omissis.”
Sentenza
tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo 12 dicembre 2011 ne postula
l’annullamento;
preso
atto che controparte non ha presentato osservazioni;
rilevato
che con decreto presidenziale 16 dicembre 2011 al reclamo è stato
concesso
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 845.45.
B. Con
ordinanza del 9 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
erroneamente citato A__________ C__________ Da F__________ C__________,
fratello del convenuto per l’udienza di discussione fissata per il 2 dicembre
2011 alle ore 14.30, il quale ha segnalato alla Pretura l’errore. Con ordinanza
del 16 novembre 2011 il Pretore ha citato il reclamante RE 1 a comparire per
l’udienza di discussione sempre fissata per il 2 dicembre 2011 alle ore 14.30.
Questo invio raccomandato è stata rinviato alla Pretura con l’indicazione “non
ritirato”.
All’udienza
di discussione il convenuto non è comparso.
C. Con sentenza del 5 dicembre 2011 il Pretore aggiunto della Pretura
di Bellinzona ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo dal giorno di
martedì 6 dicembre 2011 alle ore 09.00.
D. Con il reclamo RE 1 sostiene di non avere ricevuto la citazione
all’udienza del 2 dicembre 2011, la stessa essendo stata inviata per errore a
suo fratello. Il reclamante asserisce inoltre di avere saldato le fatture
emesse dall’istante anteriormente alla decisione di fallimento, producendo due
conferme della B__________ R__________ del C__________ relative al pagamento a
favore del conto intestato a CO 1 di fr. 619.60 eseguito l’8 novembre 2001 rispettivamente
di fr. 553.90 eseguito il 25 novembre 2011 (doc. A e B). Il reclamante rileva
che l’istante non ha provveduto ad avvisare tempestivamente il Pretore
dell’avvenuto pagamento.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1.
gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1
CPC. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
2.
Secondo l’art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e
decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro
ricevuta. La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in
consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da persona che vive
nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni, fatti salvi i casi in
cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al
destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC). La notificazione è pure considerata
avvenuta, tra l’altro, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il
settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché il destinatario
dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).
Orbene,
in seguito all’errore in cui era incorsa in merito alla citazione per l’udienza
di discussione dapprima intimata al fratello dell’escusso, la Pretura il 16
novembre 2011 ha inviato una raccomandata contenente copia dell’istanza di
fallimento e la citazione all’udienza di discussione fissata per venerdì 2
dicembre 2011 alle ore 14.30, al convenuto, la quale è stata avvisata nella
buca lettere all’indirizzo “RE 1, via __________, __________” il giorno
successivo, ovvero il 17 novembre 2011. L’invio è rimasto però in giacenza alla
Posta di Bellinzona per sette giorni, ossia fino al 24 novembre 2011, per
essere poi rinviato il 25 novembre 2011 alla Pretura con l’indicazione “non
ritirato”. Orbene, in base al disposto di cui all’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC
la notificazione dell’atto giudiziario in rassegna è da considerarsi perciò
avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, ossia il 24
novembre 2011, ritenuto che il convenuto doveva aspettarsi una notificazione, avendo
egli già ricevuto nell’ambito dell’esecuzione in esame la comminatoria di
fallimento. L’eccezione sollevata dall’escusso che lamenta di non essere stato
citato all’udienza di discussione del 2 dicembre 2011 va pertanto respinta.
3.
Il
reclamante ha provato di avere versato a favore dell’istante fr. 619.60 l’8
novembre 2011 rispettivamente fr. 553.90 il 25 novembre 2011 e pertanto
anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Orbene, secondo il calcolo
comprensivo di spese e interessi, effettuato dall’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, annesso alla comminatoria di fallimento agli atti, l’importo
posto in esecuzione ammontava a fr. 845.45. Il reclamante, con il pagamento dei
citati importi di complessivi fr. 1'173.50, ha pertanto estinto il predetto
importo, ciò a prescindere dall’e-mail del 12 dicembre 2011 della creditrice,
che ha comunicato al convenuto che i premi relativi al contratto “perdita di
salario n. __________” erano stati saldati e che in sospeso rimanevano le spese
d’esecuzione e gli interessi di mora, per i quali gli avrebbe inviato al più
presto una fattura. Al reclamante va ricordato che era suo compito, quale
debitore, di comunicare alla Pretura l’avvenuta estinzione dell’esecuzione in
esame.
Il
fallimento di RE 1 può quindi, in applicazione dell’art. 174 cpv. 1 LEF, essere
annullato.
4.
Il
reclamo va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
sono pure poste a carico del reclamante.
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo presentato osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174
cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 6 dicembre 2011 pronunciata dal Pretore aggiunto
del Distretto di Bellinzona, inc. SO.__________, nei confronti di RE 1, __________,
è annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.-- è posta a carico di RE 1
3. Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da
anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico
di RE 1.
III. Intimazione:
-
RE 1, __________;
-
RA 1, __________;
-
Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
-
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster