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14.2011.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 maggio 2011Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti rimanenti rientravano nei lavori di garanzia (doc. S).

Il 17/19

febbraio 2004, AP 1 ha fatto spiccare dall'UEF __________ i precetti esecutivi

n° __________ e __________ a carico di AO 1 e AO 2, debitori solidali verso di

lei, per complessivi fr. 24'139.60 e interessi al 6% dal 24 agosto 2003, indicando

quale titolo di credito “Fattura del 11.07.2003 + fattura del 24.07.2003 +

fattura del 24.07.2003 preventivo firmato per accettazione del 13.05.2002”

(doc. FF). L'opposizione da loro interposta è stata ritirata all'udienza di

discussione per il rigetto provvisorio del 29 aprile 2004, poiché ai fini della

procedura sommaria non disponevano di mezzi di difesa efficaci. Il 17 maggio

2004 AO 1 e AO 2 hanno ricordato a AP 1 i dettagli delle loro contestazioni

(doc. V). Il 28 maggio 2004 le parti hanno così esperito un sopralluogo della

casa, in esito al quale AP 1 ha comunicato di essere disposta a riparare solo i

difetti notificati dopo la firma del verbale di collaudo, contestando per il

resto i rimproveri di carente DL (doc. W). Le esecuzioni n° __________ sono

proseguite fino all'emissione dell'avviso di pignoramento 1° luglio 2004 -e fissato

al 13 agosto 2004- per l'importo di fr. 25'789.90 (interessi e spese compresi)

(doc. GG). Il 12 agosto 2004, il Pretore ha dichiarato irricevibile l'azione ex

art. 85a vLEF promossa da AO 1 e AO 2 (doc. 2, plico allegato alla lettera

19 agosto 2004). Il 13 agosto 2004, AO 1 e AO 2 hanno pagato fr. 25'890.–

all'UEF __________ (doc. HH).

C. Il

26 luglio 2005 AO 1 e AO 2 hanno convenuto AP 1 -e con essa altre ditte che

avevano operato sul cantiere-davanti al Pretore __________ con un'istanza di

prova a futura memoria. In questo contesto, il 18 settembre 2006 l'ing. __________ ha rassegnato il suo rapporto peritale di prova a futura memoria, poi

integrato dal relativo complemento del 16 dicembre 2006 (inc. DI.2005.216 agli

atti).

D. Intanto,

con petizione ex art. 86 vLEF del 27 luglio 2005, AO 1 e AO 2 hanno chiesto al

Pretore __________ la condanna di AP 1 a restituire loro fr. 25'890.– e interessi del 5% dal 14 agosto 2004. Le parti erano legate da un contratto d'appalto

per l'esecuzione delle opere da impresario costruttore da una parte e da un mandato

per le prestazioni DL (preventivo 13 maggio 2002) dall'altra. Il verbale di

collaudo 2 settembre 2003 era rilevante riguardo all'appalto, ma non per la responsabilità

di AP 1 in veste di mandataria della DL. Quel documento era ad ogni modo stato

firmato poiché AP 1 aveva garantito loro di sistemare tutti i difetti, circostanza

che però non si era mai realizzata. Anche per i difetti sorti dopo il collaudo la

convenuta non si era mai attivata. Anzi, se la convenuta avesse diligentemente adempiuto

ai suoi obblighi quale DL, i difetti come tali potevano esser evitati e quindi

anche i costi di riparazione. Invece, questi superavano di fatto i lavori

appaltati e già pagati. Riservandosi di introdurre un'azione di risarcimento

danni per inadempienza al mandato, era evidente che il versamento di fr.

25'890.– era da considerare indebito.

Con

risposta 12 marzo 2007 la convenuta ha contestato la pretesa degli attori. La

cifra di fr. 25'890.– era da porre in relazione al saldo dovuto secondo il

preventivo 13 maggio 2002 (dedotti fr. 20'000.– di acconto) da loro firmato. Il

mandato di DL era stato svolto con massima professionalità, competenza e

diligenza. I lavori da impresario costruttore erano stati eseguiti con piena

soddisfazione degli attori, come risultava dal verbale di collaudo. I difetti

sorti prima di allora erano stati ripristinati, come attestava la dicitura “ok”

che accompagnava l'elenco 16 luglio 2003 allestito dagli attori. Del resto poi,

la fattura 25 luglio 2003 per le opere da impresario costruttore era stata da

loro saldata il 10 settembre 2003. Al sopralluogo del 28 maggio 2004, la

convenuta aveva proposto di riparare eventuali difetti sorti dopo il collaudo e

che a quel momento non erano già visibili, offerta a cui gli attori non avevano

però aderito. In seguito, avevano poi ritirato l'opposizione ai precetti

esecutivi fatti spiccare -in via solidale- a loro carico, confidando a torto di

potersi avvalere delle azioni ex art. 83 cpv. 2 LEF e art. 85a vLEF. Ciò

posto, come tale il pagamento non era intervenuto sotto la minaccia di

un'esecuzione forzata. Fondata sull'art. 86 vLEF, la restituzione era quindi irricevibile.

L'esistenza di pretese di risarcimento danni per inadempienze nella DL non

erano state provate. Le norme SIA sancivano il principio della riparazione

dell'opera per la quale avevano appunto optato gli attori, motivo per cui l'eventualità

di una pretesa per minor valore dell'opera era a priori esclusa. Ai fini

dell'art. 86 vLEF la compensazione era comunque inammissibile. La convenuta si

è poi confrontata con i singoli difetti. Ha affermato di essere intervenuta ad

ogni richiesta degli attori, e di avere coordinato e sorvegliato il lavoro svolto

dagli artigiani richiamandoli laddove vi erano irregolarità. Gli attori erano

soliti rivolgersi direttamente agli artigiani senza informare la DL, ciò di cui

la convenuta non era responsabile. Anche per i lavori eseguiti in garanzia, la

DL era stata corretta. L'importo per la DL esposto a preventivo era di fr.

18'000.–, di modo che e semmai, l'azione era da accogliere limitatamente a tale

importo. La perizia di prova a futura memoria e il relativo complemento infine,

non si esprimevano sulla responsabilità all'origine dei pretesi difetti.

Gli

attori in sede di replica 27 aprile 2007, e la convenuta in sede di duplica 30

maggio 2007, hanno ribadito i rispettivi argomenti.

E. All'udienza

preliminare dell'11 settembre 2007 le parti hanno notificato le rispettive

richieste di prove, fra cui l'allestimento di una perizia giudiziaria. Con

ordinanza 17 giugno 2010 il Pretore ha comunicato alle parti di richiamare l'incarto

dalla Pretura __________, della vertenza che gli attori avevano nel frattempo promosso

postulando la condanna della convenuta a pagare fr. 924'935.– di risarcimento

danni per violazioni contrattuali quale progettista, DL e appaltatrice delle opere

da impresario costruttore. L'incarto, chiuso con l'emissione del decreto di

stralcio 2 luglio 2010 per intervenuta perenzione, è stato trasmesso il 5

luglio 2010 (inc. OA.2008.31 richiamato dalla Pretura __________). Esperita l'istruttoria,

la convenuta ha riconfermato il suo punto di vista nelle conclusioni scritte 13

agosto 2010. Gli attori hanno riproposto i loro motivi con atto del 16 agosto

2010. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale fissato per il 24 agosto

2010.

F. Con

sentenza 20 gennaio 2011, il Pretore __________ ha condannato la convenuta a

restituire fr. 25'890.– e interessi. La cifra era stata pagata per evitare il

pignoramento, motivo che legittimava gli attori ad avvalersi dell'art. 86 vLEF.

Certo, dato il ritiro delle opposizioni ai precetti esecutivi l'azione di

disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF era esclusa. Quella fondata

sull'art. 85a vLEF si era poi rivelata irricevibile. Tuttavia, chi

ritirava un'opposizione non era più “colpevole” del debitore che nemmeno l'aveva

sollevata. L'azione ordinaria di accertamento di inesistenza di debito era così

ricevibile. Le parti erano legate da un contratto di mandato per la DL e da un

appalto -sorretto dalle norme SIA- per le opere da impresario costruttore. La

cifra da restituire si riferiva in sé al mandato, ma gli attori non avevano ancora

pagato tutte le fatture per difetti dovuti a una carente DL accertata sia dalla

perizia a futura memoria sia dalla perizia giudiziaria. Non aveva quindi

rilevanza che le opere eseguite dalla convenuta erano state tutte saldate.

Perizia a

futura memoria e perizia giudiziaria avevano accertato l'esistenza di importanti

difetti. A fronte di queste risultanze, la convenuta non aveva dimostrato che i

lavori da lei svolti erano conformi come prescritto dalle norme SIA. I difetti

erano stati tutti notificati entro i due anni dal collaudo 2 settembre 2003,

verbale che gli attori avevano sottoscritto con riserva. La convenuta non aveva

eliminato gratuitamente i difetti, ma anzi ne contestava esistenza e notifica. Pertanto,

il diritto degli attori di postulare il minor valore dell'opera non era

perento. In definitiva, la lesione delle norme sul mandato, di una responsabilità

della convenuta quale DL e di una violazione delle norme SIA era quindi chiara

ed evidente. La cifra che gli attori avevano pagato indebitamente (fr. 25'890.–)

era di gran lunga inferiore al minor valore dei difetti accertati e imputabili

a AP 1. Si giustificava così di accogliere l'azione ex art. 86 vLEF.

G. Con

appello 22 febbraio 2011 AP 1 chiede di riformare il giudizio impugnato nel

senso di respingere la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili di primo

e di secondo grado (queste ultime quantificate in fr. 3'000.–). L'appellante contesta

anzitutto la ricevibilità dell'azione fondata sull'art. 86 vLEF in quanto gli

attori avevano ritirato le loro opposizioni ai precetti esecutivi. Ciò, secondo

autorevole dottrina, non permetteva di ritenere che il pagamento di fr.

25'890.– era avvenuto sotto la pressione dell'esecuzione forzata. Irrilevante poi

che nella causa ex art. 85a vLEF dichiarata irricevibile, il Pretore

avesse indicato la via dell'azione ex art. 86 vLEF: i motivi di una sentenza

non beneficiavano in effetti della crescita in giudicato. Di modo che, semmai,

agli attori restava aperta la via dell'art. 63 CO, i cui presupposti materiali non

erano però adempiuti.

L'esecuzione

delle opere da impresario costruttore era da esaminare in base alle norme SIA. Certo,

gli attori avevano chiesto la riparazione dei difetti ma senza mai fissarle un

termine per il ripristino. Di fatto, gli attori le avevano addirittura impedito

di provvedere al rifacimento delle opere difettose sorte dopo l'inoltro della

petizione. Avendo loro accettato senza condizioni l'opera in sede di collaudo (il

2 settembre 2003) -eccezion fatta per quelli di lievi entità menzionati- le

notifiche di difetti a quel momento già presenti erano inefficaci. Che, in

merito, gli attori avevano rinunciato a qualsiasi pretesa poi, lo provava l'avvenuto

pagamento a saldo della fattura 25 luglio 2003 e l'apposizione della dicitura “ok”

all'elenco difetti del 16 luglio 2003. Ciò posto, avendo optato per la

“riparazione dei difetti”, l'eventualità per gli attori di rifarsi sul minor

valore dell'opera -neanche quantificato e quantificabile- era esclusa. Pertanto,

a fronte di diritti oramai perenti, decadeva anche la responsabilità della

convenuta agente quale progettista e DL. Il verbale di collaudo non era affetto

da vizi di volontà. Invece, per difetti sorti dopo il collaudo il periodo di

garanzia in base alle norme SIA era di due anni: ma gli attori non avevano

dimostrato né l'ossequio di tale termine né che quelli erano dei difetti

occulti.

L'appellante

eccepisce un diniego di giustizia per non avere il Pretore esaminato le censure

sollevate sui singoli difetti e che ripropone in appello, visto che l'appaltatore

poteva dimostrare che gli stessi non erano motivo per ritenere l'opera come

tale difforme dal contratto. Trattandosi della remunerazione del mandato (preventivo

13 maggio 2002) e ritenuto che per l'azione ex art. 86 vLEF la compensazione era

esclusa, eventuali pretese dedotte dal contratto d'appalto erano senza

rilevanza. La DL era pure stata ineccepibile anche riguardo alle singole opere per

cui gli attori avevano lamentato esplicite carenze al riguardo.

H. Con osservazioni

30 marzo 2011, di cui si avrà modo di dire se del caso in seguito, gli attori chiedono

la reiezione dell'appello con protesta di spese, tassa di giustizia oltre a

un'indennità di fr. 3'000.–.

e considerando

in diritto: 1. Premesso che la decisione impugnata è datata 20 gennaio 2011 ed è

quindi successiva all'entrata in vigore del Codice di diritto processuale

svizzero (CPC: RS 272) -stabilita al 1° gennaio 2011- si pone anzitutto la

questione a sapere quali norme procedurali siano applicabili all'esame della

petizione che ci occupa. L'art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro

conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al

momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale

previgente. In concreto, alla procedura svoltasi davanti al Pretore sono quindi

applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in

vigore (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1],

valido fino al 31 dicembre 2010.

2. Si

pone dipoi la questione a sapere quale sia il diritto applicabile al ricorso in

rassegna. Ora, secondo l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Dato che la

sentenza impugnata risale -come visto- al 20 gennaio 2011, la procedura

ricorsuale è quindi retta dal nuovo diritto. Ciò posto, escluse le pratiche di

cui all'art. 309 CPC, sono impugnabili con l'appello le decisioni finali e

incidentali di prima istanza (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) e quelle di prima

istanza in materia di provvedimenti cautelari (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) ritenuto

che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.–

(art. 308 cpv. 2 CPC). Il termine per l'inoltro dell'appello è di trenta giorni

(art. 311 cpv. 1 CPC), così come quello per la presentazione di eventuali

osservazioni (art. 312 cpv. 2 CPC).

L'appello

22 febbraio 2011 avverso la sentenza impugnata 20 gennaio 2011 notificata alla

convenuta il 24 gennaio 2011, è così tempestivo. L'impugnazione è stata poi

notificata agli attori il 3 marzo 2011: inviate il 30 marzo 2011, anche le

osservazioni ossequiano il termine di trenta giorni.

3. Giusta

l'art. 310 CPC, con l'appello possono essere censurati:

a.

l'errata applicazione del diritto;

b. l'errato

accertamento dei fatti.

L'appellante

contesta anzitutto la ricevibilità dell'azione fondata sull'art. 86 vLEF

(appello, pag. 6 n. 10). Concorda poi con la qualifica giuridica ritenuta dal

Pretore riguardo ai suoi rapporti contrattuali in essere con gli attori, ma gli

rimprovera un errato apprezzamento di fatti e prove tale da averlo a torto

indotto ad ammettere la responsabilità della convenuta (appello, pag. 6 n. 8).

Invoca infine un diniego di giustizia per avere il primo giudice omesso di

esaminare tutte le censure da lei sollevate (appello, pag. 6 n. 8).

4. Per

l'appellante l'azione prevista dall'art. 86 vLEF non è ricevibile in quanto

-come accertato dal Pretore- con riferimento ai precetti esecutivi n° __________

e __________ del 17/19 febbraio 2004 dell'UEF __________ da lei fatti spiccare a

carico degli attori, le opposizioni che loro avevano inizialmente sollevato

erano state ritirate (appello, pag. 7 in mezzo n. 10; sopra, consid. B). A suo dire, secondo (autorevole) dottrina, se ne doveva dedurre che gli attori non

avevano effettuato un pagamento sotto la minaccia e la costrizione

dell'esecuzione forzata (appello, pag. 7 verso l'alto n. 10). Di diverso avviso

il Pretore che ha evidenziato come -a differenza della dottrina minoritaria a

cui si ispirava la convenuta- quella maggioritaria riconosceva al debitore che

aveva ritirato la propria opposizione, la possibilità di comunque avvalersi

dello strumento offerto dall'art. 86 vLEF, alla stessa stregua di quel debitore

che aveva completamente omesso di fare opposizione (sentenza impugnata, pag. 5

n. 12.2 e n. 12.3). La petizione degli attori risultava quindi ricevibile

(sentenza impugnata, pag. 5 n. 12.4). A ragione. Come ritenuto dal primo

giudice, la dottrina ammette in effetti la via dell'art. 86 vLEF non solo nell'eventualità

in cui un'opposizione viene ritirata nell'ottica di evitare inutili costi di

procedura non potendo disporre ai fini di un giudizio sommario di mezzi di

difesa liquidi, ma anche qualora l'opposizione viene ritirata senza specifica

motivazione (Bodmer, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 16 ad art. 86; Gilliéron, Commentaire sur la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 37 ad art. 86). Certo, vi sono opinioni contrarie

(riassunte in: Bodmer, op. cit.,

n. 16 ad art. 86; Ruedin, Poursuite

pour dettes et faillite: l'action en répétition de l'indû [art. 86 LP], in: FJS

n. 981 de remplacement [31 ottobre 1988] pag. 6 nota 35). Resta il fatto che,

la stessa prassi del Tribunale federale riconosce la “costrizione dovuta

all'esecuzione forzata” in caso di ritiro dell'opposizione (DTF 75 III 40 =

JdT 1950 II pag. 3, citata in: Ruedin, op.

cit., pag. 6 in mezzo e nota 36). Sotto questo profilo, la questione non merita

ulteriore disamina.

Invero, l'azione

di ripetizione per pagamento indebito è esclusa se preceduta da una decisione ex

art. 85a vLEF, cresciuta in giudicato e che già accerta nel merito l'inesistenza

del debito (Brönnimann, in Hunkeler: Kurzkommentar zum SchKG,

Basilea 2009, n. 9 ad at. 86; Bodmer, op.

cit., n. 30 ad art. 86). Non è tale, però, la mera sentenza processuale (Bodmer, op. cit., n. 30 ad art. 86). Di

modo che, non lo può nemmeno essere la decisione pretorile 12 agosto 2004 con

cui è stata dichiarata irricevibile l'azione promossa ex art. 85a vLEF

(sopra, consid. B in fine). Nella misura in cui censura la ricevibilità della

petizione 27 luglio 2005, l'appello è così infondato e va respinto.

5. L'art.

86 cpv. 1 vLEF riconosce a chi, per omessa opposizione o per il rigetto di

questa ha pagato l'indebito, la possibilità entro un anno dal pagamento di

ripetere con la procedura ordinaria la somma sborsata. L'interessato deve anzitutto

provare di avere versato l'indebito, non volontariamente ma bensì sotto

minaccia di un'esecuzione in corso (Bodmer,

op. cit., n. 23 ad art. 86). Inoltre, tanto quanto per l'azione fondata

sull'art. 63 CO, al debitore procedente incombe di provare l'inesistenza del

debito (art. 86 cpv. 3 vLEF) -non per contro al creditore convenuto dimostrare

l'esistenza dello stesso- con la conseguenza che di per sé, un'eventuale

assenza di prove rispettivamente la presenza di prove discordanti fra loro su

fatti giuridicamente rilevanti, va a scapito del debitore procedente (DTF 119

Considerandi

II 305 = Pra 1994 Nr. 224; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 76 ad art. 86; Schmidt, Commentaire romand, Poursuite

et faillite, Basilea 2005, n. 3 ad art. 86; Bodmer,

op. cit., n. 23 ad art. 86). Come tale, l'onere

a suo carico non è sovvertito per il fatto che la prova riguarda fatti negativi

-ritenuto che in questione vi è l'inesistenza di una pretesa- poiché anche in

tal caso l'art. 8 CC resta applicabile: questa regola è nondimeno attenuata

laddove per il principio generale della buona fede, si pretende comunque che il

creditore convenuto collabori al procedimento probatorio, in particolare nel

senso di offrire la prova del contrario (DTF 119 II 305; Gilliéron, op. cit., n. 76 ad art. 86; Schmid, Basler Kommentar, ZGB I, 3a ed., Basilea 2006, n. 49, 71, 71a e 72 ad art. 8). Visto che -come

detto- non vi è rovesciamento dell'onere della prova a carico del debitore,

sarà così nel contesto dell'apprezzamento delle prove che il giudice valuterà

la collaborazione del creditore convenuto o il suo eventuale rifiuto, fermo

restando che il grado di prova richiesto al debitore procedente deve

raggiungere almeno quello della alta verosimiglianza (Gilliéron, op. cit., n. 76 ad art. 86; TC FR, RFJ 2001 pag.

320.

consid. 5a/aa). Se la prova diretta del fatto negativo non è possibile, per

via indiretta ci si rifarà a circostanze positive (Schmid, op. cit., n. 72 ad art. 8).

6.

Il

Pretore ha individuato l'esistenza di due relazioni contrattuali fra le parti:

da un canto il contratto d'appalto retto dalle norme SIA -e a titolo

sussidiario dagli art. 363 e segg. CO- in relazione alle opere da impresario

costruttore della casa edificata per conto degli attori; dall'altro, affidando la

DL alla convenuta, questi ultimi avevano stipulato con lei un contratto di

mandato giusta gli art. 394 segg. CO (sentenza impugnata, pag. 5 n. 13). E, su

tale qualifica giuridica l'appellante non solleva alcuna contestazione (appello,

pag. 6 n. 8).

7.

Il

Pretore ha quindi accertato che l'importo per cui gli attori procedevano in

giudizio a titolo di pagamento indebito era il saldo relativo alla mercede per

DL pattuita con preventivo 13 maggio 2002 -che appunto era stata interamente

versata sotto minaccia dell'esecuzione forzata- ma che vi erano ancora fatture

scoperte per difetti dovuti anche alla carente DL della convenuta (sentenza

impugnata, pag. 6 n. 14 e n. 14.3). A comprova dell'esistenza di gravi e

importanti lacune nella gestione della DL, il primo giudice si è in particolare

affidato alle risultanze della perizia a futura memoria dell'ing. __________ (inc.

DI.2005.216; sentenza impugnata, pag. 6 n. 14.1) e a quelle della perizia

giudiziaria del tecnico G__________ (sentenza impugnata, pag. 6 n. 14.2).

8.

L'appellante

rimprovera al Pretore di avere ritenuto in modo arbitrario che lei fosse in

mora nell'esecuzione delle riparazioni ai difetti che le erano state richieste dagli

attori e averli quindi considerati legittimati a far valere il risarcimento del

minor valore dell'opera in luogo della riparazione gratuita (appello, pag. 9 n.

12). Dal canto suo, il Pretore non ha ritenuto perento il diritto degli attori

di far valere il minor valore dell'opera in quanto se era vero che la norma SIA

118.

sanciva il principio della riparazione gratuita dei difetti d'opera, nel

caso concreto nulla indicava che la convenuta si fosse prodigata in tal senso.

Anzi -al contrario- lei di fatto contestava sia esistenza dei difetti che tempestività

della loro notifica. E, d'altra parte, non aveva provato che gli attori

l'avessero ostacolata con l'intento di impedire le riparazioni richieste

(sentenza impugnata, pag. 8 n. 15.3).

a) Anzitutto

per l'appellante, l'eventualità di una sua mora nell'esecuzione delle

riparazioni ai difetti presupponeva la fissazione da parte degli attori di un

termine per adempiervi. Ma nulla agli atti risultava in tal senso, né prima

dell'avvio della causa né dopo l'allestimento della prova a futura memoria. Di

modo che, gli attori erano vincolati alla scelta originaria di “riparazione

dell'opera” per cui avevano inizialmente optato (appello, pag. 10 n. 12b). Come

tale però, alla luce della numerosa corrispondenza prodotta agli atti a firma

degli attori e del patrocinatore degli stessi, la censura è ai limiti del

pretesto. I solleciti della convenuta con l'invito a porre rimedio all'uno o

all'altro difetto si sono susseguiti regolarmente dal 2003 in poi (a titolo di esempio: doc. B, D, E, G, H, M, N, P), e ancora riassunti nel dettagliato esposto

del 17 maggio 2004 (doc. V).

L'appellante

lamenta (appello, pag. 10 n. 12b) in particolare il completo silenzio degli

attori -e questo fino all'inoltro della petizione 27 luglio 2005- allo scritto

28.

maggio 2004 (doc. W) con cui lei si era dichiarata disposta a riparare i “danni

subentrati dopo il collaudo”. Agli atti però risulta una presa di posizione

degli attori datata 23 luglio 2004 (doc. AA). Parallelamente (il 26 luglio

2004), gli attori avevano dato avvio alla procedura di accertamento dell'inesistenza

del debito ex art. 85a vLEF (sopra, consid. B in fine; doc. 2: sentenza

del 12 agosto 2004 allegata allo scritto 19 agosto 2004 PA 1/ convenuta), al

termine della quale si sono trovati costretti a provvedere all'indebito

pagamento (doc. 2: lettera 13 agosto 2004 PA 2/PA 1). Dal canto suo poi, la convenuta

medesima con lettera 26 luglio 2004 ha dichiarato “che non vi sarà nessun

intervento sino al raggiungimento di un accordo di liquidazione” (inc. DI.2005.216:

doc. 4 della AP 1). E, tale sua esplicita presa di posizione, rende il

rimprovero mosso agli attori destituito di qualsiasi fondamento.

L'appellante

sostiene invero che persino dopo l'inoltro della petizione 27 luglio 2005, gli

attori non avevano accettato la sua offerta di riparare le opere da lei

eseguite (appello, pag. 11 n. 12b). Se non che, a quel momento, era già pendente

l'istanza di prova a futura memoria (sopra, consid. C), introdotta appunto “prima

di iniziare tutti i suddetti lavori ad opera di altri artigiani (in considerazione

dell'assenza di disponibilità dei convenuti) e non potendo attendere

l'esecuzione di una perizia giudiziale” ritenuta “la necessità e

l'urgenza di far constatare […] il fondamento e l'entità dei numerosi difetti

qui elencati” (inc. DI.2005.216: istanza, pag. 6 n. 6), e quindi intesa ad

accertare lo stato di fatto in cui si trovava la casa degli attori. E ciò, non

era certo compatibile con l'esecuzione di eventuali riparazioni. Di fatto è

solo con scritto 23 gennaio 2007 -conclusa quindi la prova a futura memoria

(sopra, consid. C)- l'interessata ha dato atto di una sua disponibilità ad

intervenire con il “ripristino delle opere di loro competenza” (doc.

NNN). Considerate le risultanze della relativa perizia allestita in quel

contesto, con scritto 8 febbraio 2007 gli attori hanno così informato la

convenuta di ricusare l'opera proprio a causa dei difetti importanti e gravi

emersi e dei costi presumibili necessari alla loro eliminazione, riservandosi

di procedere contro la convenuta con l'integrale risarcimento del danno (doc.

OOO). Di modo che, per finire, è semmai l'atteggiamento della stessa convenuta

a confortare la tesi della sua mora nell'esecuzione di lavori di riparazione. Anche

in questo caso la censura va quindi respinta.

b) A

fronte di ciò (sopra, consid. 8a), e segnatamente ritenuto che il 26 luglio

2004.

la convenuta aveva subordinato un suo eventuale intervento al raggiungimento

di un accordo sulla liquidazione definitiva, altrettanto ardito appare il

tentativo della convenuta di dolersi degli scritti degli attori 17 maggio 2004

(doc. V) e 8 febbraio 2007 (doc. OOO) per il fatto che questi costituivano una mera

presa di posizione finalizzata alla ricerca di una proposta transattiva e non l'assegnazione

di un preciso termine per intervenire con i lavori di riparazione (appello,

pag. 12 n. 12c). L'argomento, pretestuoso, va così respinto.

c) L'appellante

-fondandosi sullo scritto del 13 settembre 2005 prodotto quale doc. 10 inviato

dal suo legale al patrocinatore degli attori- esclude una sua mora nella

riparazione dei difetti a motivo che gli attori le avevano negato l'accesso

alla casa d'abitazione (appello, pag. 12 n. 12d). A quel momento però -come

visto (sopra, consid. 8a)- era pendente la prova a futura memoria. Di modo che una

riparazione avrebbe invalidato un qualsiasi accertamento al riguardo. Del resto

poi, l'intento degli attori di far capo ad altri professionisti per far

eseguire la riparazione era già stata annunciata nella medesima istanza 26

luglio 2005, con cui appunto avevano chiesto di eseguire la prova a futura

memoria (sopra, consid. 8a). Oltretutto -come ricordato (sopra, consid. 8b)- il

26.

luglio 2004 la convenuta aveva dichiarato di non voler affatto intervenire, a

meno di trovare prima un accordo sulla liquidazione. Poco importa quindi che la

lettera 8 febbraio 2007 (doc. OOO) e il memoriale di replica 27 aprile 2007

(pag. 4 n. 4) siano indicativi di un preteso “ostruzionismo” verso la

convenuta (appello, pag. 12 n. 12d). In aggiunta, basti peraltro rilevare che gli

attori hanno puntualmente spiegato i motivi delle loro perplessità circa le

modalità di riparazione proposte dalla convenuta e descritte con lettera 23

gennaio 2007 (doc. NNN). Dubbi che, a quasi cinque anni dall'avvio del

cantiere, delle vicissitudini intervenute fra le parti e a fronte dell'esito

cui è giunta la perizia a futura memoria, la generica lettera 22 febbraio 2007

della convenuta non poteva certo contribuire a dissipare (doc. PPP). E, se è

vero che è chi vi provvede a sopportare il rischio di una riparazione, è

altresì vero che nel caso specifico il mero accenno alle sue “capacità

indiscusse” (appello, pag. 13 n. 13d), appare del tutto insufficiente.

d) Per

l'appellante, gli attori dovevano impartirle un termine supplementare per

provvedere alla riparazione dei difetti, e mettere quindi la convenuta in mora

qualificata ex art. 107 cpv. 1 CO (appello, pag. 14 n. 13). La censura è già di

per sé infondata in quanto la norma in questione parla di diritto del creditore

e non già di un obbligo. E, giusta l'art. 108 n. 1 CO, la fissazione di un

siffatto termine non è necessaria quando dal contegno del debitore risulti che

essa sarebbe inutile. Richiamato l'atteggiamento assunto dalla convenuta, che

aveva prima negato il proprio intervento salvo dichiararsi poi, solo una volta esperita

la perizia a futura memoria richiesta dagli attori, disposta a ovviare ai

difetti, come tale la censura si rivela di nuovo pretestuosa. Visto che la

problematica verte su un'esecuzione difettosa dell'opera e non su un vero e

proprio inadempimento della convenuta, di fatto la fissazione di un termine ai

sensi dell'art. 107 CO nemmeno entrerebbe in considerazione (Zindel/ Pulver, Basler Kommentar,

OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 20 ad art. 368).

e) In

definitiva, gli argomenti sollevati dall'appellante e tendenti a escludere una sua

latitanza nell'esecuzione dei lavori di riparazione ai difetti accertati e

presenti nella casa da lei costruita per conto degli attori, risultano infondati.

Di modo che, nella misura in cui il Pretore non ha ravvisato elementi per

considerare perento il diritto degli attori di invocare il minor valore

dell'opera in luogo di una iniziale richiesta di riparazione, la sentenza

impugnata merita conferma.

9.

Per

l'appellante, la perenzione del diritto degli attori alla garanzia per difetti riferiti

alle opere da impresario costruttore da lei eseguite comporta altresì il

decadimento di ogni e qualsiasi sua responsabilità quale progettista e DL

(appello, pag. 14 n. 14). Come visto però, il Pretore ha accertato che il

diritto degli attori di avvalersi del minor valore dell'opera difettosa non era

affatto da considerare perento (sopra, consid. 8 ad initio), conclusione questa

che non è stata minimamente scalfita dagli argomenti sollevati dalla convenuta (sopra,

consid. 8a/b/c/d/e). E, persino in merito al preteso impedimento messo in atto

dagli attori e volto a ostruire l'esecuzione dei lavori di ripristino (appello,

pag. 14 n. 14) si è già detto (sopra, consid. 8c), non occorre pertanto dilungarsi

oltre.

A detta

dell'appellante invero, proprio per il suo duplice ruolo quale appaltatrice

delle opere da impresario costruttore da una parte e di mandataria per la DL

dall'altra, che gli attori si fossero dichiarati pienamente soddisfatti dell'opera

al momento del collaudo assumeva rilevanza ai fini di entrambi i due rapporti

contrattuali (appello, pag. 15 n. 14). Ma, invano. Certo, il relativo verbale 2

settembre 2003 non evidenziava alcuna carenza nella DL (doc. I). Altrettanto

vero è poi che il disegnatore edile R__________ ha avuto modo di confermare la completa

soddisfazione degli attori sino alla consegna della casa (verbale audizione

teste del 18 dicembre 2007, pag. 13). Si tratta nondimeno di risultanze superate

dall'esito accertato dapprima con la perizia a futura memoria (inc.

DI.2005.216: rapporto del 18 settembre 2006 e 16 dicembre 2006: sopra, consid.

C) e poi con la perizia giudiziaria (rapporto dell'ottobre 2009 e rapporto di

delucidazione del marzo 2010). Proprio sulla base di tali documenti, il Pretore

ha avuto modo di constatare l'esistenza di evidenti carenze nella conduzione

della DL (sopra, consid. 7). E, con questa sua motivazione, l'appellante nemmeno

si confronta. Di modo che, al riguardo l'appello si rivela finanche

inammissibile.

10.

L'appellante

rimprovera nondimeno al Pretore di non avere considerato la presunzione di

rinuncia al diritto di garanzia sancito dall'art. 163 della norma SIA 118 per

tutti quei difetti che erano già evidenti al momento del collaudo e che non

erano stati indicati nel relativo verbale (appello, pag. 15 n. 15). La censura

laddove lascia sottintendere -rinviando alle risultanze emerse dalla perizia

giudiziaria eseguita dal tecnico G__________- che, riservata la questione “muffa”,

tutti gli altri difetti erano da ritenersi esistenti e rilevabili al

momento del collaudo (appello, pag. 16 n. 15), è tuttavia -come si vedrà in

seguito- fuorviante e persino tendenziosa. A fronte del collaudo 2 settembre

2003, il Pretore ha ritenuto che gli attori non avevano incondizionatamente

accettato l'opera: certo a detta del perito giudiziario i difetti accertati

dalla perizia a futura memoria potevano essere a quel momento individuati; già

in precedenza però gli attori avevano a più riprese segnalato tutta una serie

di difetti -a titolo di esempio doc. B e D- motivo per cui, in buona fede, la

convenuta non poteva certo considerarli risolti; lo stesso verbale di collaudo

menzionava peraltro l'impegno della convenuta a sistemare dei difetti entro il

30.

settembre 2003 (sentenza impugnata, pag. 7 n. 15.2). Non da ultimo, il

Pretore ha oltretutto accertato l'esistenza di difetti non affatto visibili al

momento del collaudo, e per i quali quindi il termine di notifica aveva ancora cominciato

a decorrere (sentenza impugnata, pag. 8 n. 15.2).

Ora, in

effetti per il perito giudiziario tutti i difetti elencati nella perizia a

futura memoria dell'ing. __________ (inc. DI.2005.216) e in quella di parte

-fatta allestire e prodotta agli atti dagli attori- dell'ing. R__________ (inc.

DI.2005.216: doc. A all'istanza di complemento) potevano già essere individuati

al momento della presa in consegna della casa (rapporto peritale dell'ottobre

2009, pag. 5 n. 4). Come tale l'affermazione va nondimeno contestualizzata. Al sopralluogo

effettuato il 28 novembre 2006 dal perito ing. __________ chiamato a

pronunciarsi sui quesiti di delucidazione del rapporto peritale a futura

memoria del 18 settembre 2006, egli ha avuto modo di constatare un generale

peggioramento dei difetti relativi “agli intonaci delle facciate e alle

mazzette in corrispondenza delle finestre e porte-finestre; agli intonaci delle

pareti all'interno della casa e ai soffitti; alla presenza di macchie di muffa

dovute all'umidità, con riguardo a tutti i locali dello stabile; ai raccordi

pareti-soletta” (inc. DI.2005.216: rapporto di completamento 16 dicembre

2006, pag. 4 n. 1). D'altra parte poi, il perito giudiziario medesimo ha comunque

rilevato che al momento del collaudo i problemi di muffa “non erano così

evidenti” anche se delle tracce di umidità erano già presenti (rapporto

peritale dell'ottobre 2009, pag. 5 n. 4), problematica questa riconducibile

alla mancata osservanza delle prescrizioni tecniche imposte per isolare nel

dovuto modo la casa e quindi a una carente DL (rapporto di completamento e

delucidazione del marzo 2010, pag. 3 seg. n. 1 e 2.1). Ma il perito giudiziario

ha altresì evidenziato che “i difetti quali intonaco attorno alla canna

fumaria, fessure dovute a stacchi di materiale (fermi, gelosie, raccordi

mazzette-telaio finestre, travi e travetti, screpolature in genere) sono

difetti riscontrabili col tempo in quanto essi si manifestano o peggiorano per

dilatazione dovute agli sbalzi di temperatura e di esecuzione non a regola

d'arte” e di ritenere “che i difetti per la loro esecuzione non a regola

d'arte siano non accettabili” (rapporto peritale dell'ottobre 2009, pag. 6

n. 5). A ciò aggiungasi che la non conformità della canna fumaria della stufa a

legna e della canna fumaria del riscaldamento -difetto questo di gravità tale

da costituire pericolo d'incendio e di salute delle persone- è stata accertata solo

con la perizia di parte fatta allestire dal __________ il 2 maggio 2005 (inc.

DI.2005.216: doc. H, pag. 7 e 8). E, i difetti qui appena menzionati non sono compresi

nell'elenco 16 luglio 2003 degli attori la cui dicitura “OK” si

accompagna alle varie poste in esso indicate (doc. D). Di modo che, tutto

sommato, poco importa che a quella parte di difetti segnalati nel corso del

2003.

sia stato realmente già posto rimedio. Pretendere, in virtù del verbale di

collaudo 2 settembre 2003, che gli attori avessero incondizionatamente

accettato l'opera anche riguardo a quelli subentrati dopo di allora e accertati

tramite l'esecuzione di perizie, non è serio. Da questo punto di vista, è

altresì irrilevante l'avvenuto pagamento a saldo in data 10 settembre 2003

della fattura 25 luglio 2003 relativa alle opera da impresario costruttore

(sopra, consid. B: doc. 1,n. 14). Sempre riguardo al verbale di collaudo 2

settembre 2003 e per gli stessi motivi, non occorre disquisire oltre sulle contestazioni

quali il mancato vizio di volontà degli attori, la loro mancata buona fede o di

essere stati indotti a firmarlo per errore (appello, pag. 18 n. 16). Di modo

che, per finire, la conclusione pretorile resiste alla critica e merita

riconferma.

11.

L'appellante

contesta al Pretore di avere considerato tempestiva la notifica da parte degli

attori dei difetti subentrati dopo il collaudo e che -in base alle norme SIA-

doveva essere effettuata nel termine di due anni, riservati eventuali difetti

occulti (appello, pag. 18 seg. n. 17). Con riferimento ai difetti sorti dopo il

collaudo il Pretore -come visto (sopra, consid. 10)- ha ritenuto che il

termine per la notifica non era ancora iniziato a decorrere, respingendo così la

pretesa intempestività che lei aveva eccepito (sentenza impugnata, pag. 8 n. 15.2 in fine).

In questa

sede l'appellante -che non solleva alcuna obiezione in merito all'avvenuta

tempestiva notifica dei difetti riassunti nello scritto 17 maggio 2004 degli attori

(doc. V)- si limita invero a rilevare di essere stata informata la prima volta

il 7 settembre 2005 della comparsa di macchie d'umidità. A suo dire, essendo allora

già decorsi due anni dal collaudo, quel difetto doveva essere considerato occulto

e come tale -per l'art. 179 della norma SIA 118- imponeva che fosse da loro notificato

non appena scoperto (appello, pag. 19 n. 17). Se non che, al riguardo, gli

attori nulla avevano provato (appello, pag. 20 n. 17).

Ma, a

torto. Già con lettera 17 maggio 2004 gli attori avevano segnalato che fra

l'altro “anche all'interno gli intonaci sono malfatti e soprattutto i

soffitti presentano delle ondulature in quasi tutti i locali, mentre

nell'intersezione delle pareti con il soffitto esiste una crepa e in alcuni

punti compaiono anche delle macchie” (doc. V, pag. 3). Problematica da loro

evidenziata ancora nell'istanza di prova a futura memoria 26 luglio 2005 (inc.

DI.2005.216: pag. 3 n. 3.1). Ciò posto, la relativa perizia a futura memoria

allestita in quel contesto ha accertato che si trattava appunto di macchie

d'umidità (inc. DI.2005.216: rapporto peritale a futura memoria del 18

settembre 2006, pag. 8), andate via via peggiorando (inc. DI.2005.216: rapporto

di completamento 16 dicembre 2006, pag. 4 n. 1). E, del resto, nella misura in

cui è la stessa appellante a qualificare di difetto occulto quelle “macchie

d'umidità”, giova ricordare che la comunicazione 7 settembre 2005 era del

seguente tenore:“I miei clienti mi segnalano che dopo le ultime

precipitazioni sono apparse in diversi locali della loro abitazione a __________

macchie di umidità in corrispondenza dell'intersezione fra le pareti e il

soffitto. Ritengo che questo nuovo difetto, per il momento di origine

sconosciuta, potrà essere considerato in occasione dell'esame che dovrebbe

compiere il perito nell'ambito della prova a futura memoria” (inc.

DI.2005.216: copia inviata alla Pretura; doc. PPP, pag. 2). Di modo che,

comunque sia, questo comproverebbe che il difetto è stato notificato non appena

scoperto. Che si trattava poi di una problematica da ricondurre alla posa

difettosa del materiale isolante, è stato appurato in sede di perizia giudiziaria

(rapporto peritale dell'ottobre 2009, pag. 7 n. 7, rapporto di completamento e

delucidazione del marzo 2010, pag. 4 n. 2.1, pag. 8 n. 7.3). Sotto entrambi i

punti di vista pertanto, nell'esito il giudizio pretorile trovava senz'altro

riscontro.

12.

L'appellante

rimprovera altresì al Pretore di non avere affatto esaminato le censure da lei

proposte con riferimento ai singoli difetti di cui gli attori si erano lamenti.

Se era vero che questi ultimi dovevano provare la loro esistenza,

all'appaltatore restava comunque la facoltà di dimostrare che gli stessi non

erano tali per ritenere che -a causa loro- l'opera non era conforme al

contratto (appello, pag. 20 n. 18). Invano. Sia la perizia a futura memoria

dell'ing. __________ che la perizia giudiziaria del tecnico G__________ -come

in parte già visto (sopra, consid. 7 e 9)- danno atto della presenza di difetti

riconducibili al duplice ruolo assunto dalla convenuta. E, in siffatte circostanze

il Pretore non poteva che considerare accertata la responsabilità della

convenuta -chiamata a vigilare sulle opere eseguite dagli artigiani intervenuti

sul cantiere- quale DL e quale diretta esecutrice delle opere da capomastro: palese

quindi che -diversamente da quanto lascia sottintendere l'appellante- il

mandato affidatole non era stato eseguito in modo fedele e diligente come

prescritto dall'art. 398 cpv. 2 CO, anche a motivo di una sua diretta lesione

della norma SIA 118 (sentenza impugnata, pag. 8 n. 16). E, nessuno degli

argomenti proposti in appello consentono di giungere a un esito diverso.

13.

Il

Pretore ha accolto la petizione con cui gli attori chiedevano di accertare

l'inesistenza del debito pagato indebitamente di fr. 25'890.– sotto la minaccia

dell'esecuzione forzata, in quanto il minor valore dell'opera riconducibile ai

difetti era ben superiore rispetto a tale importo (sentenza impugnata, pag. 8

n. 17). Egli ha in particolare ritenuto che il perito giudiziario aveva

stabilito in fr. 86'600.– il costo complessivo per ovviare ai difetti e

migliorare così la situazione in cui si trovava la casa degli attori, senza

però poter con ciò garantire una loro definitiva scomparsa (sentenza impugnata,

pag. 7 n. 15.1; rapporto peritale dell'ottobre 2009, pag. 8 n. 8). L'appellante

si dilunga oltremodo su ogni singolo difetto nel tentativo di escludere una sua

responsabilità tanto quale DL tanto quale appaltatrice. Ma senza successo. Basti

in effetti considerare che solo per risolvere i problemi di umidità e di muffa,

e rimediare quindi alla mancata posa del necessario materiale isolante -difetto

questo, come visto, puntualmente notificato e senz'altro imputabile alla

convenuta (sopra, consid. 10 e 11)- si rende indispensabile l'esecuzione di un “Capott”

dello spessore di 8 cm la cui spesa è stata preventivata in fr. 21'450.–

(rapporto peritale dell'ottobre 2009, pag. 9 n. 2.5), e che per noleggio,

montaggio e rimozione del relativo ponteggio va previsto un costo di fr.

6'000.– (rapporto peritale dell'ottobre 2009, pag. 9 n. 2.1), ossia complessivi

fr. 27'450.–. Di modo che, a prescindere dalla pertinenza di ogni ulteriore argomento

sollevato riguardo ad un qualsiasi altro difetto (appello, pag. 21 segg. n.

19a/b/c/d/3, pag. 29 segg. n. 20a/b/c, pag. 32 lett. a/b/c/d/e/f/g/h), già solo

per questo la petizione andava accolta.

L'appellante

obietta invero che, oggetto della ripetizione per pagamento indebito era

l'importo versato a saldo delle sue prestazioni quale DL di cui al preventivo

13.

maggio 2002 e che, posto come nell'azione ex art. 86 vLEF la compensazione

era inammissibile, non si potevano considerare eventuali crediti riconducibili

all'esecuzione delle opere di edificazione di cui alla fattura 25 luglio 2003

(appello, pag. 21 n. 19 ab initio). A torto. A parte il fatto che -diversamente

da quanto tenta di sostenere l'interessata- ai fini dell'azione giusta l'art.

86.

vLEF non si tiene conto di un'eccezione di compensazione solo se è stata

sollevata per la prima volta in quella stessa azione (Bodmer, op. cit., n. 7 in fine ad art. 86). E, questo non è il caso in concreto. Dopo avere inizialmente dato la propria disponibilità a

riparare, la convenuta medesima il 26 luglio 2004 aveva escluso in modo

esplicito ogni suo intervento a meno di trovare prima un accordo sulla

liquidazione (sopra, consid. 8a: inc. DI.2005.216: doc. 4 della AP 1). Con

l'istanza 26 luglio 2005 di prova a futura memoria poi, gli attori affermavano

che “di fronte alla completa inazione tanto degli artigiani qui convenuti,

quanto della AP 1 in qualità di direzione lavori, gli istanti si trovano ora

nella necessità e urgenza di procedere alla riparazione dei numerosi difetti,

rivolgendosi ad altre ditte, quanto all'avvio di altrettante procedure

giudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni, visto che, sulla base dei

preventivi in loro possesso, l'intervento di altri artigiani comporterà una

spesa che essi non ritengono di dover assumere[…]” (inc. DI.2005.216:

istanza, pag. 5 n. 5). Come tale, pretestuosa, la censura è quindi infondata.

L'appellante

sostiene anche che i costi quantificati dal perito giudiziario in fr. 86'600.–

sono sì quelli stimabili per il ripristino dei pretesi difetti, ma non

corrispondono affatto al “minor valore dell'opera” che è rimasto indeterminato

(appello, pag. 38 n. 22). Ma, anche in tal caso la contestazione è senza pertinenza.

In effetti, per facilità, sovente nella prassi si quantifica il “minor

valore” di un'opera diminuendo la mercede dovuta dei costi necessari a

migliorare l'opera difettosa (Gauch, Kommentar

zur SIA-Norm 118 Art. 157-190, Zurigo 1991, pag. 92 n. 18 ad art. 169). E -come

visto- il perito giudiziario ha appunto stabilito in tale cifra la spesa complessiva

necessaria per migliorare la sua situazione, provvedendo quindi

all'eliminazione dei difetti (sopra, consid. 13 ab initio). Ancora una volta

l'appello è così infondato.

14.

La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere

respinto. Le spese giudiziarie del presente giudizio, composte degli oneri

processuali (art. 105 cpv. 1 CPC) e delle ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC),

seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli attori

postulano il riconoscimento di un'indennità per ripetibili di fr. 3'000.–. Ora,

la tariffa applicabile a un valore litigioso compreso tra fr. 20'000.– e fr.

50'000.– è del 10-20% (art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulle sulla tariffa per i

casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili). Stabilito in fr. 25'890.– il valore litigioso e ritenuto un

tasso tariffale pari al 15% -giustificato a fronte di una vertenza rivelatasi

in definitiva assai laboriosa e confusa- in appello le ripetibili vanno poi

stimate in un importo che può tranquillamente avvicinarsi alla percentuale del 60%

(art. 11 cpv. 2 lett. a del Regolamento), tenuto conto in particolare di un

memoriale d'appello di ben 40 pagine rivelatosi tanto caotico nelle censure sollevate

quanto -da un certo punto di vista- artificioso e persino ai limiti del preteso.

Di modo che, una cifra di fr. 2'500.–, IVA dell'8% già compresa (art. 14 cpv. 1

del Regolamento), appare così giustificata.

Motivi per i quali

richiamati

gli art. 105 e 106 cpv. 1, 308 segg. CPC, la LTG e il Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello è respinto.

2.

La

tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 1'200.– relative

al presente giudizio, già anticipate da AP 1, __________, restano a suo carico

con l'obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2, __________, fr. 2'500.– a titolo di

ripetibili.

3.

Intimazione:

– PA 1 __________;

– PA

2.

__________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

25'890.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000, Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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