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Decisione

14.2011.221

Rigetto provvisorio. Tempestività del reclamo. Novum in sede di reclamo respinto. Esistenza di danni non resa verosimile

7 febbraio 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 2 agosto 2011 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 58'627.50 oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2010, indicando quale titolo di credito: “Fattura 86339 del 25.3.2010, lettera 9.11.2010.” Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il

rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano.

B. La

procedente fonda la sua pretesa su una conferma d’ordine per la costruzione di

un impianto S__________ sul mappale __________ di __________ di proprietà della

convenuta, sottoscritta da quest’ultima il 29 aprile 2009 (doc. D), in relazione con il rapporto di ispezione dell’I__________ del 16 novembre 2010 che ha garantito la funzionalità e l’efficacia dell’impianto (doc. E), la fattura

del 25 marzo 2010 (doc. F), lo scritto inviato il 15 luglio 2010 per e-mail dalla Direzione lavori all’istante, con quale è stato rivendicato uno sconto di fr.

15'000.- sulla fattura per asseriti danni (doc. G), la risposta del 30 agosto 2010 dell’istante che contesta quanto esposto da controparte (doc. H) e il

successivo scambio di corrispondenza tra le parti (doc. I – O).

C. All’udienza

di discussione l’istante ha confermato la propria pretesa, mentre la convenuta

vi si è opposta asserendo che fr. 5'360.-- sono stati riconosciuti da

controparte in deduzione per lavori male eseguiti e sono già stati ridotti

dall’importo originale di fr. 63'987.--, mentre ulteriori fr. 48'987.-- sono

stati pagati il 24 novembre 2010 (doc. 1-4). Di conseguenza in discussione

resta unicamente l’importo di fr. 9'640.--.

Replicando

l’istante ha preso nota dei documenti prodotti da controparte e ha ridotto la

sua pretesa a fr. 9'640.--.

Con

la duplica la convenuta ha ribadito di avere sempre contestato la rimanente

pretesa di controparte, in quanto i lavori non erano stati eseguiti a regola

d’arte.

D. Con

sentenza 18 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta dalla procedente valito titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione, atteso che l’opera è stata regolarmente e

tempestivamente consegnata alla committente e che l’esistenza degli asseriti

danni non è stata resa in alcun modo verosimile sulla base di riscontri

oggettivi, bensì è rimasta allo stadio di puro parlato.

E. La

convenuta rileva dapprima la tempestività del reclamo, essendo la sua

rappresentante legale venuta a conoscenza della sentenza pretorile, che per una

svista della Pretura le è stata intimata direttamente, solo il 15 dicembre 2011. Nel merito l’insorgente, che ha chiesto l’accoglimento dell’istanza

limitatamente a fr. 5’000.-- oltre accessori, rileva che la consegna dell’opera

ha subito un ritardo non indifferente rispetto a quanto previsto

contrattualmente, visto che in relazione alla consegna non fa stato la data

d’ispezione dell’impianto S__________, avvenuta il 26 febbraio 2011, bensì quella del mese di novembre 2010 in cui il competente ufficio di ispezione ha

rilasciato il rapporto di formale certificazione di funzionalità con preavviso

favorevole. Secondo la reclamante, fino al mese di novembre 2010, l’opera non

può che essere considerata come parzialmente avvenuta. La convenuta rileva poi

di avere subito chiesto la deduzione di fr. 15'000.-- per danni patiti a

dipendenza della fornitura dell’opera e che controparte ha accettato una

riduzione della fattura di fr. 5'000.-- per danni provocati dalla fuoriuscita

d’acqua occorsa il 18 dicembre 2009 in occasione del collaudo dell’impianto.

Secondo la reclamante, con questa deduzione forfetaria dalla fattura di costi

da lei sopportati, l’istante ha in effetti ammesso il non conforme adempimento

del contratto. L’insorgente rinvia poi alla corrispondenza scambiata tra le

parti, sostenendo che i vari scritti rendono verosimili i singoli danni. Infine

osserva che la limitazione del reclamo all’importo di fr. 4'640.-- oltre

accessori va visto alla luce di una sua precedente dichiarazione secondo la

quale ha accettato di assumersi parte dei danni da lei stessa patiti, e meglio

nella misura di fr. 5'000.--.

F. Delle

osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Sia

alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile

il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,

CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione essendo stata inoltrata il 13 ottobre 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata il 18 novembre 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Per

quel che riguarda la contestata tempestività del reclamo, si osserva che

secondo l’art. 137 CPC se una parte è rappresentata, le notificazioni sono

fatte al rappresentante. Nel caso di specie, per una svista della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, che ha ammesso l’errore come risulta dallo

scritto del 21 dicembre 2011 prodotto con il reclamo, l’intimazione della

sentenza in oggetto è stata fatta direttamente alla RE 1, nonostante

quest’ultima, già in prima sede, fosse rappresentata dallo Studio legalePA 1.

La rappresentante della convenuta ha dichiarato di essere venuta a conoscenza

dell’esistenza della decisione in esame solo il giorno 15 dicembre 2012, allorquando ha ricevuto dal rappresentante di controparte la richiesta, prodotta

con il reclamo, di pagamento del credito iniziale, oltre interessi e spese. Ne

consegue che il termine di dieci giorni per impugnare la sentenza pretorile ha

iniziato a decorrere dal giorno seguente la presa di conoscenza della decisione

in oggetto da parte della rappresentante legale della convenuta, ossia dal 16 dicembre 2011, per scadere, non potendosi procedere ad atti esecutivi durante le ferie

esecutive, ossia sette giorni prima e sette giorni dopo il Natale, lunedì 2 gennaio 2012 (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 CPC). Ne consegue che il

reclamo, essendo stato presentato il 27 dicembre 2011, è tempestivo.

3.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo,

tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

Tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC).

4.

In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

5.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

6.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

7.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep 1972 p. 344 cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep 1975 p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di

debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il

credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331;

Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 50 ad

art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art.

82.

e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad

c).

8.

La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione

di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di

denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta

a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n.

7.

p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

Un contratto di appalto firmato costituisce valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione per la mercede. Nel caso in cui

l’adempimento

avviene contemporaneamente con la consegna dell’opera, secondo la prassi

basilese il rigetto dell’opposizione può venire concesso, fintanto che il

committente non eccepisce che l’opera non è stata affatto oppure non è stata

regolarmente eseguita e consegnata, nel caso in cui questa eccezione è

chiaramente senza fondamento oppure viene immediatamente confutata

dall’appaltatore. In caso di difetti il committente deve inoltre rendere

verosimile di averli tempestivamente notificati (Staehelin, op. cit., n. 128 ad

art. 82).

Nel

presente caso la conferma d’ordine sottoscritta il 29 aprile 2009 dalla convenuta costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la mercede ivi pattuita.

9.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto

provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi

immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni

che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ic

413.

cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op.

cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit. p. 350 con rif.; Staehelin, op.

cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF).

La

convenuta fa valere con il reclamo tardività nella consegna dell’opera. Inoltre

ritiene di avere reso verosimile l’esistenza di danni, sia per il fatto che

l’istante ha accettato una deduzione di fr. 5'360.-- dalla sua fattura sia per

quanto emerge dallo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti.

Orbene,

l’asserito ritardo nella consegna dell’opera è stato eccepito dalla reclamante

la prima volta in sede di reclamo (cfr. il verbale di udienza, ove la convenuta

ha eccepito che i lavori non sono stati eseguiti a regola d’arte, senza però

asserire che l’opera è stata consegnata in ritardo). Per il divieto previsto

dall’art. 326 CPC di proporre in questa sede nuove conclusioni, nuovi fatti e

nuovi mezzi di prova, questa censura va respinta. In merito ai danni patiti a

dipendenza della fornitura dell’opera, fatti valere dalla reclamante, va

rilevato che la deduzione di fr. 5'360.--, effettuata sulla fattura, accettata

dall’istante, concerne costi sopportati dalla reclamante per determinate

riparazioni causate da una fuoriuscita d’acqua dall’impianto S__________. Per

il resto l’istante si è chiaramente rifiutata di assumersi ulteriori costi

(doc. L). Di conseguenza il fatto che l’istante abbia riconosciuto la deduzione

del predetto importo non rende ancora verosimile che essa abbia con questo

ammesso per atti concludenti un’imperfetta esecuzione dell’opera. La reclamante

rileva poi di avere asserito a più riprese l’esistenza di danni nel corso dello

scambio di corrispondenza con la controparte. Orbene dall’esame degli scritti

scambiati dalle parti emerge che la reclamante si è limitata a far valere danni

senza fornire riscontri oggettivi rispettivamente giustificativi atti a rendere

verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF quanto asserito (doc. G, I, M e N).

Ne discende che il Pretore, avendo accolto l’istanza, non è incorso

nell’accertamento manifestamente errato dei fatti e non ha applicato in modo

errato il diritto.

10.

Il

reclamo va quindi respinto.

Tassa

di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82

LEF

pronuncia:

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 450.--, già anticipate dalla

reclamante, restano a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 350.-- per

ripetibili.

3.

Intimazione:

-

__________

-

__________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza di fr.

4’640.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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