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Decisione

14.2011.224

Rigetto definitivo. Richiesta di rinvio dell'udienza (fino alla conclusione di trattative in corso con l'escutente) ignorata dal primo giudice. Divieto dei nova in sede di reclamo

23 gennaio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 16/22.8.2011 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti del Distretto di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 4'357.-- oltre interessi e spese, indicando quale

titolo del credito l’imposta federale diretta 2009 oltre interessi al 3.5% dal 7

agosto 2011, cui vanno aggiunti fr. 78.80 per interessi aggiornati sino al 6

agosto 2011;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha

chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di

Bellinzona, allegando la decisione di tassazione relativa all’imposta federale

diretta (IFD) 2009 del 1° dicembre 2010 – con l’attestazione della sua crescita

in giudicato – che stabilisce in fr. 4'357.-- il relativo onere fiscale a

carico del convenuto per il periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2009 (doc. A4),

e il conteggio aggiornato (capitale e interessi) al 9 ottobre 2011 (doc. A3);

che

con ordinanza del 17 novembre 2011 il Giudice di pace de circolo di Bellinzona,

richiamato l’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni

per presentare le sue osservazioni all’istanza, con l’avvertenza che in caso di

silenzio egli avrebbe pronunciato nella lite in base agli atti;

che

con scritto datato 9 dicembre 2011 la RA 1 (con sede a __________), agendo come

rappresentante del convenuto, ha comunicato alla Giudicatura di pace che

sarebbero in corso delle trattative con la controparte in merito alla qualificazione

della notifica oggetto della procedura esecutiva in rassegna;

che,

ciò posto, essa ha chiesto di posticipare l’udienza “a conclusione avvenuta”;

che

con decisione del 15 dicembre 2011 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona

– considerati i mezzi di prova prodotti dalla procedente e la mancata presa di

posizione del convenuto – ha accolto l‘istanza;

che

contro tale decisione RE 1, sempre per il tramite della RE 1, è insorto con

reclamo del 27 dicembre 2011, asserendo di avere in data 9 dicembre 2011

chiesto una proroga dei termini in quanto l’__________ (tramite il suo

capoufficio __________) avrebbe comunicato loro la data esatta per l’udienza

onde poter trovare una soluzione inerente le notifiche di tassazione 2008/2009

e il conseguente imponibile e l’importo da pagare;

che,

tuttavia, prosegue l’insorgente, il primo giudice ha emanato la sua decisione

senza tenere conto di tale richiesta;

che

analoga richiesta, puntualizza il convenuto, era stata del resto proposta con

successo alla Pretura di Bellinzona in altra causa (v. ordinanza 9 dicembre

2011 annessa al reclamo);

che

con osservazioni del 19 gennaio 2012 la procedente - nel difendere l’operato

del primo giudice - pur dando dato atto che in data 6 ottobre 2011 è stata

presentata una istanza di revisione per l’imposta federale diretta 2009 e che

tale domanda sarà trattata prossimamente, ha nondimeno rilevato che una istanza

di revisione in quanto rimedio straordinario di diritto, presuppone alla base

una decisione amministrativa validamente passata in giudicato;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili finali;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in materia di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. n b. 3 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.,

l’applicazione errata del diritto, b., l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che

se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore

può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1

LEF);

che

sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni

amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente - per quanto

qui di rilievo - le decisioni emanate dall’autorità fiscale (amonn/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

Kinkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);

che,

come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di

rigetto - costituito dal doc. A4 - sul quale la procedente ha fondato la

propria istanza, circostanza del resto non contestata, come tale,

dall’insorgente;

che,

secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione

esecutiva di un tribunale svizzero e di un ‘autorità amministrativa svizzera -

come nel caso in esame - l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che

l’escusso non provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il

debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è

intervenuta la prescrizione;

che

nessuna di queste ipotesi si è verificata;

che,

nondimeno, secondo il reclamante, l’impugnata decisione andrebbe annullata per

il motivo che il Giudice di pace non ha preso in considerazione la richiesta di

rinvio dell’udienza (recte: di proroga del termine per presentare

osservazioni all’istanza) da lui formulata con scritto datato 9 dicembre 2011,

richiesta motivata con il fatto che erano in corso con il fisco trattative

volte alla qualificazione della notifica oggetto della procedura esecutiva in

rassegna;

che

la doglianza cade nel vuoto;

che

se da una parte va constatato che la decisione impugnata sorvola completamente

lo specifico argomento, benché la richiesta di proroga menzionata nel gravame

figuri nell’’elenco dei documenti prodotti dalla parte convenuta (v. distinta degli

atti di causa del 29.12.2011) - il che è deprecabile - dall’altro lato il

convenuto non poteva però pretendere che il primo giudice aderisse a tale

iniziativa;

che

quanto messo in atto dal convenuto non soltanto risulta inopportuno dal profilo

della tempistica (infatti, l’ordinanza per presentare osservazioni all’istanza

entro 20 giorni è datata 17 novembre 2011, mentre che la richiesta di proroga

porta la data 9 dicembre 2011, ossia si situa a ridosso della sua scadenza), ma

si fonda su una giustificazione che lascia il tempo che trova tenuto conto del

contesto della fattispecie, riferita a una istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione fondata su una decisione fiscale passata comunque sua in

giudicato, circostanza che nemmeno l’insorgente aveva allora messo in dubbio,

per tacere del fatto che, in ogni modo, una richiesta di proroga del termine

assegnato ex art. 253 CPC non è automaticamente concedibile, anzi (cfr. chevalier, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art. 253 n 3);

che

in un contesto del genere spettava pertanto al convenuto attivarsi con la

controparte, in modo da ottenere da essa il nulla osta alla sospensione della

procedura esecutiva, il che non è però avvenuto;

che

al riguardo a nulla giova il richiamo da parte del reclamante all’ordinanza 9

dicembre 2011, con la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona, nell’ambito

del procedimento SO.2011.1218-1219 di sua competenza, ha invece aderito a una

analoga richiesta di proroga;

che

per tacere del fatto che tale richiamo riguarda un’altra causa, l’ordinanza in

questione come pure la richiesta che l’ha determinata sfuggono al vaglio di

questa Camera, l’art. 326 cpv. 1 CPC non consentendo alle parti, nella

procedura di reclamo, di avvalersi di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova;

che

ne discende pertanto che nella misura in cui è ammissibile, il reclamo deve

essere disatteso;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza

(art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr.350.- sono posti a carico del

reclamante.

3. Intimazione

a:

-

RA 1 - RA

2

..

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4'357.-,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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