14.2011.224
Rigetto definitivo. Richiesta di rinvio dell'udienza (fino alla conclusione di trattative in corso con l'escutente) ignorata dal primo giudice. Divieto dei nova in sede di reclamo
23 gennaio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2011.224
Data decisione, Autorità:
23.01.2012, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo. Richiesta di rinvio dell'udienza (fino alla conclusione di trattative in corso con l'escutente) ignorata dal primo giudice. Divieto dei nova in sede di reclamo
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 253 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.224
Lugano
23 gennaio 2012
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione fallimenti dipendente da istanza 7 novembre 2011 presentata da
CO 1rappresentata
dall’RA 2
contro
CO 1
rappresentato dalla RA 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, notificato in data 22
agosto 2011 per il pagamento di fr. 4'357.-- oltre interessi e spese;
istanza accolta con decisione del 15 dicembre 2011 (inc. n .331) dal
Giudice di pace di circolo di Bellinzona;
sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 27 dicembre
2011 ne chiede l’annullamento;
preso atto che con osservazioni del 19 gennaio 2012 la parte istante
ha chiesto la conferma dell’operato del primo giudice;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 16/22.8.2011 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti del Distretto di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 4'357.-- oltre interessi e spese, indicando quale
titolo del credito l’imposta federale diretta 2009 oltre interessi al 3.5% dal 7
agosto 2011, cui vanno aggiunti fr. 78.80 per interessi aggiornati sino al 6
agosto 2011;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, la procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di
Bellinzona, allegando la decisione di tassazione relativa all’imposta federale
diretta (IFD) 2009 del 1° dicembre 2010 – con l’attestazione della sua crescita
in giudicato – che stabilisce in fr. 4'357.-- il relativo onere fiscale a
carico del convenuto per il periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2009 (doc. A4),
e il conteggio aggiornato (capitale e interessi) al 9 ottobre 2011 (doc. A3);
che
con ordinanza del 17 novembre 2011 il Giudice di pace de circolo di Bellinzona,
richiamato l’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20 giorni
per presentare le sue osservazioni all’istanza, con l’avvertenza che in caso di
silenzio egli avrebbe pronunciato nella lite in base agli atti;
che
con scritto datato 9 dicembre 2011 la RA 1 (con sede a __________), agendo come
rappresentante del convenuto, ha comunicato alla Giudicatura di pace che
sarebbero in corso delle trattative con la controparte in merito alla qualificazione
della notifica oggetto della procedura esecutiva in rassegna;
che,
ciò posto, essa ha chiesto di posticipare l’udienza “a conclusione avvenuta”;
che
con decisione del 15 dicembre 2011 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona
– considerati i mezzi di prova prodotti dalla procedente e la mancata presa di
posizione del convenuto – ha accolto l‘istanza;
che
contro tale decisione RE 1, sempre per il tramite della RE 1, è insorto con
reclamo del 27 dicembre 2011, asserendo di avere in data 9 dicembre 2011
chiesto una proroga dei termini in quanto l’__________ (tramite il suo
capoufficio __________) avrebbe comunicato loro la data esatta per l’udienza
onde poter trovare una soluzione inerente le notifiche di tassazione 2008/2009
e il conseguente imponibile e l’importo da pagare;
che,
tuttavia, prosegue l’insorgente, il primo giudice ha emanato la sua decisione
senza tenere conto di tale richiesta;
che
analoga richiesta, puntualizza il convenuto, era stata del resto proposta con
successo alla Pretura di Bellinzona in altra causa (v. ordinanza 9 dicembre
2011 annessa al reclamo);
che
con osservazioni del 19 gennaio 2012 la procedente - nel difendere l’operato
del primo giudice - pur dando dato atto che in data 6 ottobre 2011 è stata
presentata una istanza di revisione per l’imposta federale diretta 2009 e che
tale domanda sarà trattata prossimamente, ha nondimeno rilevato che una istanza
di revisione in quanto rimedio straordinario di diritto, presuppone alla base
una decisione amministrativa validamente passata in giudicato;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili finali;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in materia di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. n b. 3 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a.,
l’applicazione errata del diritto, b., l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che
se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore
può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1
LEF);
che
sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni
amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF), segnatamente - per quanto
qui di rilievo - le decisioni emanate dall’autorità fiscale (amonn/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Kinkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);
che,
come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di
rigetto - costituito dal doc. A4 - sul quale la procedente ha fondato la
propria istanza, circostanza del resto non contestata, come tale,
dall’insorgente;
che,
secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione
esecutiva di un tribunale svizzero e di un ‘autorità amministrativa svizzera -
come nel caso in esame - l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l’escusso non provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il
debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è
intervenuta la prescrizione;
che
nessuna di queste ipotesi si è verificata;
che,
nondimeno, secondo il reclamante, l’impugnata decisione andrebbe annullata per
il motivo che il Giudice di pace non ha preso in considerazione la richiesta di
rinvio dell’udienza (recte: di proroga del termine per presentare
osservazioni all’istanza) da lui formulata con scritto datato 9 dicembre 2011,
richiesta motivata con il fatto che erano in corso con il fisco trattative
volte alla qualificazione della notifica oggetto della procedura esecutiva in
rassegna;
che
la doglianza cade nel vuoto;
che
se da una parte va constatato che la decisione impugnata sorvola completamente
lo specifico argomento, benché la richiesta di proroga menzionata nel gravame
figuri nell’’elenco dei documenti prodotti dalla parte convenuta (v. distinta degli
atti di causa del 29.12.2011) - il che è deprecabile - dall’altro lato il
convenuto non poteva però pretendere che il primo giudice aderisse a tale
iniziativa;
che
quanto messo in atto dal convenuto non soltanto risulta inopportuno dal profilo
della tempistica (infatti, l’ordinanza per presentare osservazioni all’istanza
entro 20 giorni è datata 17 novembre 2011, mentre che la richiesta di proroga
porta la data 9 dicembre 2011, ossia si situa a ridosso della sua scadenza), ma
si fonda su una giustificazione che lascia il tempo che trova tenuto conto del
contesto della fattispecie, riferita a una istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione fondata su una decisione fiscale passata comunque sua in
giudicato, circostanza che nemmeno l’insorgente aveva allora messo in dubbio,
per tacere del fatto che, in ogni modo, una richiesta di proroga del termine
assegnato ex art. 253 CPC non è automaticamente concedibile, anzi (cfr. chevalier, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art. 253 n 3);
che
in un contesto del genere spettava pertanto al convenuto attivarsi con la
controparte, in modo da ottenere da essa il nulla osta alla sospensione della
procedura esecutiva, il che non è però avvenuto;
che
al riguardo a nulla giova il richiamo da parte del reclamante all’ordinanza 9
dicembre 2011, con la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona, nell’ambito
del procedimento SO.2011.1218-1219 di sua competenza, ha invece aderito a una
analoga richiesta di proroga;
che
per tacere del fatto che tale richiamo riguarda un’altra causa, l’ordinanza in
questione come pure la richiesta che l’ha determinata sfuggono al vaglio di
questa Camera, l’art. 326 cpv. 1 CPC non consentendo alle parti, nella
procedura di reclamo, di avvalersi di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova;
che
ne discende pertanto che nella misura in cui è ammissibile, il reclamo deve
essere disatteso;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza
(art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr.350.- sono posti a carico del
reclamante.
3. Intimazione
a:
-
RA 1 - RA
2
..
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 4'357.-,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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