14.2011.225
Opposizione al sequestro. Reclamo del creditore diventato privo di oggetto in seguito alla mancata contestazione della decisione che non rigetta l'opposizione all'esecuzione a convalida. Verosimiglian
16 febbraio 2012Italiano27 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2011.225
Data decisione, Autorità:
16.02.2012, CEF
Titolo:
Opposizione al sequestro. Reclamo del creditore diventato privo di oggetto in seguito alla mancata contestazione della decisione che non rigetta l'opposizione all'esecuzione a convalida. Verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera. Richiesta di cauzione ex art. 273 LEF
OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO
art. 97 cpv. 2 LEF
art. 271 cpv. 1 cf. 4 LEF
art. 273 LEF
art. 275 LEF
art. 278 LEF
art. 279 cpv. 2 LEF
art. 280 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2011.225
14.2012.004
Lugano
16 febbraio 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
sequestro (inc. SO.2011.1180) promossa con opposizione 4 novembre 2011 da
CO 1
patrocinata dall’ PA 2
contro
il sequestro 26
ottobre 2011 (n. __________) richiesto nei confronti dell’opponente da
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
in cui il Pretore del Distretto di Bellinzona, con
decisione 22 dicembre 2011, ha parzialmente accolto l’opposizione limitatamente
all’importo di fr. 298'558,27 (con interessi su questo importo dal 18 ottobre
2011), con effetto sul sequestro dopo il passaggio in giudicato della sua
decisione, e respinto la richiesta di cauzione;
ricorrenti sia la creditrice che la debitrice, la
prima con reclamo 29 dicembre 2011 (inc. 14.11.225), con cui postula la riforma
del giudizio impugnato nel senso di respingere l’opposizione di CO 1 e modificare
di conseguenza il dispositivo sulla tassa di giustizio e sulle spese, e la
seconda con reclamo 2 gennaio 2012 (inc. 14.12.4), con cui chiede l’integrale
accoglimento dell’opposizione, con contestuali annullamento del sequestro e
modifica del dispositivo sulla tassa di giustizia e sulle spese;
preso atto delle rispettive osservazioni formulate da RE
1 il 24 gennaio 2012 e da CO 1 il 20 gennaio 2012, con cui ciascuna delle parti
chiede la reiezione del reclamo interposto dall’altra;
Ritenuto
Fatti
A. Con
istanza 24 ottobre 2011, RE 1 (in seguito “IPI”), __________, ha chiesto alla
Pretura di Bellinzona nei confronti di CO 1, __________, il sequestro “presso
la Banca __________, Bellinzona, di tutti gli averi patrimoniali e titoli
depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni
bancarie intestate o cointestate a CO 1 e/o Consorzio CO 1 – E__________ (di
cui CO 1 è socio), segnatamente__________, nonché di “tutti i crediti vantati
da CO 1 nei confronti del Comune __________, in virtù del contratto d’appalto
stipulato in data 26 novembre 2009, il tutto a concorrenza di fr. 819'151,02,
oltre spese e interessi al 5% dal 16 aprile 2011 su fr. 171'763,30, dal 6
luglio 2011 su fr. 147'987,64, dall’11 ottobre 2011 su fr. 200'841,81 e dal 18
ottobre 2011 su fr. 298'558,27.
La
sequestrante fonda il proprio credito sul contratto di subappalto che ha
concluso il 15 luglio 2010 con un consorzio composto della debitrice CO 1, di CO
1 (Suisse) SA e di E__________, avente quale oggetto “la posa dell’acciaio di
armatura per le strutture in cemento armato sia in orizzontale che in verticale
di tutte le opere che saranno realizzate nell’ambito del NCC [Nuovo Centro
Culturale] di Lugano”, nell’ambito del contratto d’appalto 26 novembre 2009
concluso tra il consorzio e il Comune __________. Chiede il pagamento sia delle
fatture già emesse, per fr. 520'592,75, sia del mancato guadagno, pari a fr.
298'558,27 (IVA compresa), consecutivo alla disdetta del contratto di
subappalto, asseritamente ingiustificata, significatale il 13 maggio 2011, che
non le ha permesso di posare le restanti 2'549,27 tonnellate di acciaio
previste.
B. Il 26 ottobre 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
ordinato il sequestro così come richiesto.
C. Il 4 novembre 2011, CO 1 ha interposto opposizione al sequestro,
contestando l’esistenza di una causa di sequestro, dal momento che la
sequestrante avrebbe potuto far valere le sue pretese nei confronti delle altre
due socie del consorzio che le ha appaltato i lavori, siccome sono società con
sede in Svizzera. In ogni caso, i documenti prodotti dalla sequestrante, e in
particolare il contratto d’appalto e l’accordo di liquidazione, non costituirebbero
validi riconoscimenti di debito giusta l’art. 82 LEF. Inoltre, l’opponente ha
asserito di essere essa stessa creditrice della sequestrante per complessivi
fr. 250'372,50, per aver, tramite il consorzio, pagato direttamente le fatture
di “prestatori d’opera” ingaggiati da RE 1 e per aver depositato sul conto del
Ministero pubblico ticinese l’importo concordato a garanzia delle pretese delle
maestranze vittime del caporalato attuato in RE 1 nell’ambito di un’inchiesta
penale diretta contro quest’ultima. In via subordinate, l’opponente ha chiesto
che la sequestrante venisse obbligata a versare una cauzione di fr. 500'000.--,
pena la revoca immediata del sequestro.
All’udienza
di contraddittorio del 15 dicembre 2011, CO 1 ha, con un allegato completivo,
chiesto la revoca del sequestro dei crediti da essa vantati contro il Comune di
Lugano, in quanto il sequestro eseguito presso la Banca __________, che verterebbe
su fr. 1'200'000.--, coprirebbe ampiamente il credito fatto valere dalla sequestrante,
anzi andrebbe ridotto all’importo contenuto nel decreto di sequestro (pari a
fr. 819'151 oltre accessori).
In
risposta, RE 1 si è opposta sia all’opposizione sia all’allegato completivo,
ribadendo che i documenti prodotti costituirebbero titoli di rigetto
provvisorio dell’opposizione e precisando che in ogni caso vi sarebbe un legame
sufficiente tra il suo credito e la Svizzera, giacché i contratti di appalto e
di subappalto sono stati sottoscritti a Lugano e hanno ad oggetto opere di costruzione
nella stessa città. La sequestrante ha anche contestato i crediti vantati
dall’opponente, negando di aver autorizzato gli asseriti versamenti a terzi e
ritenendo il deposito sul conto del Ministero pubblico privo di ogni attinenza
con la presente vertenza civile. Si è anche opposta alla richiesta di cauzione.
In
replica e in duplica, le parti si sono confermate nelle rispettive tesi.
D. Con
decisione 22 dicembre 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha parzialmente
accolto l’opposizione di CO 1 limitatamente all’importo di fr. 298'558,27 (con
interessi – si suppone al 5% – su questo importo dal 18 ottobre 2011),
confermando il sequestro per il saldo (ossia fr. 520'592,75), con effetto dal
passaggio in giudicato della sua decisione, e respingendo la richiesta di cauzione.
In
sintesi, egli ha ritenuto che la sequestrante aveva invocato e reso verosimile
l’esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera ai sensi dell’art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF – ovvero il luogo di sottoscrizione dei contratti d’appalto e
di subappalto e l’ubicazione dell’oggetto dei lavori da eseguire – e poteva
legittimamente rivalersi anche su una sola delle società partecipanti al
consorzio, siccome esse rispondono solidalmente per i debiti dello stesso. Il
primo giudice ha d’altronde considerato che i documenti prodotti dalla
sequestrante, anche se non potevano essere qualificati di riconoscimento di
debito, costituivano comunque indizi sufficienti per ritenere il credito posto
in esecuzione sufficientemente verosimile a norma dell’art. 272 CPC (recte:
LEF) per la parte già fatturata, pari a fr. 520'592,75. Non ha invece ritenuto
verosimile il preteso mancato guadagno, pari a fr. 298'558,27, che RE 1 avrebbe
subito in seguito alla disdetta – asseritamente ingiustificata – del contratto
di subappalto da parte di CO 1. Il Pretore non ha poi ammesso la deduzione
dell’importo di fr. 250'372,50 chiesta dall’opponente, in quanto si
riferirebbe a crediti contestati da RE 1 e non verificati né certi. Ha pure
respinto la domanda di cauzione, poiché non sarebbe supportata da alcun calcolo
specifico e verificabile dei presunti danni che CO 1 subirebbe a seguito del
sequestro. Infine, il giudice di prime cure non è entrato in materia sulla
richiesta dell’opponente tendente ad una riduzione del sequestro alla misura
ordinata, ritenendosi incompetente per valutare la correttezza dell’operato
dell’ufficio d’esecuzione.
E. Con
decisione pure del 22 dicembre 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
inoltre respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione interposta da CO 1
all’esecuzione n. __________ dell’UEF __________ promossa da RE 1 a convalida
del sequestro. Il 29 dicembre 2011, la sequestrante ha presentato un reclamo
contro questa decisione (inc. CEF 14.11.226).
F. Con
reclamo 29 dicembre 2011 (inc. 14.11.225), RE 1 chiede la reiezione integrale
dell’opposizione, facendo valere che dalla documentazione da essa prodotta in
prima sede risulta evidente che il suo mancato guadagno a seguito della
disdetta del contratto di subappalto sia pari alla differenza tra costi e
ricavi del lavoro di posa dell’acciaio che rimaneva da posare, pari a fr.
108,44/tonnellata, moltiplicato per la quantità di acciaio ancora da posare
(2'549,27), ossia complessivi fr. 276'442,84, oltre IVA.
G. Con
reclamo 2 gennaio 2012 (inc. 14.12.4), CO 1 chiede, nel merito, l’integrale accoglimento
dell’opposizione e la consecutiva revoca del sequestro, e in via cautelare la
revoca del sequestro delle sue pretese nei confronti del Comune __________
eseguito dall’Ufficio esecuzione di Lugano. In sintesi, la reclamante allega
l’inesistenza della causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF,
siccome lo stesso primo giudice ha considerato, respingendo con “parallela”
sentenza del 22 dicembre 2011 l’istanza di rigetto dell’opposizione avviata da RE
1, che i documenti prodotti da quest’ultima, che risultano gli stessi di quelli
allegati all’istanza di sequestro, non costituiscono un riconoscimento di
debito ai sensi dell’art. 82 LEF. D’altronde, egli non avrebbe potuto,
d’ufficio, sostituire la causa indicata dalla sequestrante nella sua domanda
con l’altro “capo” dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, ovvero l’esistenza di un
credito con un legame sufficiente con la Svizzera. E in ogni caso, il Pretore
non avrebbe tenuto conto dell’“interesse dell’opponente al possesso indisturbato
dei suoi beni” né del fatto che la sequestrante avrebbe dovuto dapprima
procedere nei confronti della società figlia dell’opponente (CO 1 (Suisse)
SA), che ha sede in Svizzera. La reclamante critica pure la reiezione della sua
domanda di cauzione, che seconda essa andava accolta, stante la contestuale
reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione e il fatto che
sia stato sequestrato un doppio importo.
H. Con
decreto 19 gennaio 2012, il Presidente della Camera ha dichiarato irricevibile
la domanda di provvedimento ex art. 325 cpv. 2 CPC formulata in via cautelare
con il reclamo di CO 1.
I. Sulle
osservazioni delle parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio,
nei prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
La
decisione del giudice del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma
del sequestro (cfr. Reiser, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art.
278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF)
interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo può essere
impugnata davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo
periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e
fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG) con il rimedio del reclamo a prescindere
dal valore litigioso (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC).
L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti
prodotti dalle parti – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle
condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle controparti
– è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del
provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione
del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente
confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie
(cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a
ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.
482).
1.1
Il
termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine di
dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).
In concreto, il reclamo di RE 1, proposto il 29 dicembre 2011 avverso
la sentenza 22 dicembre 2011, intimata lo sesso giorno, rispetta senz'altro il
termine di dieci giorni ed è quindi ammissibile. Lo stesso dicasi del reclamo
interposto da CO 1 il 2 gennaio 2012, siccome la decisione impugnata le è stata
notificata il 23 dicembre 2011 e scadeva quindi proprio il 2 gennaio 2012 (art.
142-143 CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF). Pure le rispettive osservazioni
sono ampiamente tempestive e quindi ammissibili.
1.2
Le decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto
sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima
Dispositivo
dispositiva (art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1
CPC) nonché dalle massime di celerità (Stoffel,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea
2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto
altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato
allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che possono essere
assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”) (Mazan in: Spühler/Tenchio/Infanger,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad
art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54
ad art. 272), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non
contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (cfr. art. 150 cpv. 1,
151 e 254 CPC; CEF 8 settembre
2011, inc. 14.11.113, cons. 6.5).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (cfr. art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP
révisée, in: BlSchK 1995, p. 133, B; Piégai,
La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi
Losanna 1997, p. 212; Artho von Gunten,
Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 85 ss.). Il giudice apprezza
liberamente le prove (art. 157 CPC).
Inoltre,
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro
nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano determinanti.
1.3. Vi
è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano
al vero (Piégai, op. cit., n. 792,
p. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni
cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):
– che vi sia un “inizio di
prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272),
ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;
– che dall’esame degli
allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i fatti rilevanti per
il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la
probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto;
detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche
altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere
inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti
diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
1.4. In
virtù dell’art. 125 lett. c CPC, per semplificare il processo il giudice può
ordinare la congiunzione di più cause. In assenza di disposizioni contrarie
agli art. 308 segg. CPC, tale facoltà è anche riconosciuta ai giudici additi
con un appello o un reclamo (cfr. Reetz/Hilber,
Basler Kommentar zur ZPO, Basilea 2010, n. 6 ad art.
316). Siccome i reclami in esame sono diretti contro la
stessa sentenza, si giustifica, per economia di procedura, di congiungerli ed
evaderli con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i
dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.5. In
virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC, le parti possono,
nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti
nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000
[14.1999.82], cons. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], cons. 1.5e) sono
ricevibili sia i fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo
l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti "nova in senso
proprio") sia quelli verificatisi prima ("nova in senso
improprio") (pure così: Jeandin,
CPC commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a)
l'applicazione errata del diritto;
b)
l'accertamento manifestamente errato dei fatti.
Ora,
giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo
dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al
debitore.
In
concreto, controversi sono sia l’importo del credito sia l’esistenza della
causa di sequestro, oltre alla questione della cauzione.
3. Sull’esistenza
del credito
La
verosimiglianza di un credito richiama anzitutto l'esposizione della
probabilità della sua esistenza, in riferimento sia all'aspetto fattuale che di
diritto, ad eccezione della causa giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF per la
quale diventa indispensabile illustrare l'esistenza del titolo definitivo di
rigetto in luogo del credito. Di regola, si rende verosimile l'esistenza di un
credito descrivendo le circostanze di fatto che ne sono all'origine (Stoffel, op. cit., n. 8 ad art. 272).
3.1. Nel
caso concreto, RE 1 contesta la decisione impugnata (consid. 8), laddove il primo
giudice non ha ritenuto verosimile il suo preteso mancato guadagno, pari a fr.
298'558,27, consecutivo alla disdetta – asseritamente ingiustificata – del
contratto di subappalto da parte di CO 1.
3.2. Occorre
anzitutto esaminare l’eccezione di carenza d’interesse al mantenimento integrale
del sequestro sollevata da CO 1 con le sue osservazioni del 24 gennaio 2012 (ad
B, pag. 2), ch’essa fonda sul fatto che RE 1, nel suo reclamo contro la decisione
di rigetto dell’opposizione all’esecuzione a convalida del sequestro (cfr. supra
da E), ha chiesto l’accoglimento parziale dell’istanza, limitatamente a fr.
520'592,75, abbandonando così la pretesa residua di fr. 298'558,27. In realtà,
non vi sono indizi nel suddetto reclamo che permettano di ritenere che RE 1
abbia rinunciato alla pretesa di risarcimento del mancato guadagno. Essa
avrebbe infatti anche potuto scegliere di far valere tale pretesa in procedura
ordinaria (art. 79 LEF). Tuttavia, la sequestrante non ha allegato di averlo
fatto entro il termine stabilito all’art. 279 cpv. 2 LEF, ovvero entro 10
giorni dalla notifica della sentenza che respinge l’istanza di rigetto
dell’opposizione, né ha contestato l’eccezione sollevata dalla controparte
(debitamente comunicatale con le osservazioni il 25 gennaio 2012). Si deve
quindi ritenere che il sequestro è decaduto per quanto riguarda la pretesa di
fr. 298'558,27 (art. 280 n. 1 LEF). Il reclamo di RE 1 è di conseguenza
irricevibile in quanto privo di oggetto.
3.3. A
titolo abbondanziale, occorre del resto rilevare come la censura d’RE 1 andrebbe
comunque respinta nel merito, perché essa non ha minimamente reso verosimile il
carattere asseritamente ingiustificato della disdetta del contratto di
subappalto: anzi si è limitata, nell’istanza e nel reclamo, a qualificarla
come “pretestuosa e ingiustificata” nonché “senza alcuna motivazione” senza ulteriore
giustificazione, e in particolare senza prendere posizione sull’allegazione di
controparte, secondo cui RE 1 avrebbe palesemente violato il divieto
contrattuale di ulteriore subappalto di cui all’art. II del contratto 17 luglio 2010 (doc. E a pag. 3; cfr. verbale d’udienza 15 dicembre 2011, a pag. 2 e osservazioni 24 gennaio 2012 di CO 1 nell’inc. 14.11. 225, pag 3 ad 5). Orbene, tale
norma prevede, in caso di violazione del divieto, “l’immediata rescissione del
presente contratto senza alcun diritto a risarcimento né altra indennità
all’Imprenditore” (art. 2.1) e l’opponente ha reso verosimile che la
sequestrante ha subappaltato alcuni lavori (cfr. doc. 1 e 2 prodotti nella
causa di rigetto dell’opposizione, inc. SO.2011.155 della Pretura __________
e inc. 14.11.226 di questa Camera). La disdetta pare quindi giustificata e il
reclamo d’RE 1 andrebbe anche respinto nel merito.
3.4. Nel
suo reclamo, CO 1 non ha riproposto l’eccezione di compensazione accennata in
prima sede. L’ha soltanto evocata al punto 6, ma con riferimento alla procedura
di rigetto dell’opposizione e comunque nell’ambito della censura riguardante
la causa del sequestro, senza peraltro determinarsi sulle argomentazioni espresse
dal Pretore per respingere l’eccezione in prima sede. Si deve quindi
considerare ch’essa vi ha rinunciato in questa sede.
4. Sulla
causa del sequestro
Nel suo
reclamo, CO 1 contesta l’esistenza della causa di sequestro di cui all’art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF, siccome i documenti prodotti dalla sequestrante non costituirebbero
un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF. D’altronde, il Pretore
avrebbe “svuotato di contenuto la procedura di opposizione” esaminando se tra
il credito e la Svizzera vi era un legame sufficiente, allorché la sequestrante
non l’avrebbe allegato, e comunque nel merito ne avrebbe a torto ammesso la
verosimiglianza.
4.1. La censura procedurale è manifestamente insostenibile, giacché la
sequestrante, a pagina 5, punto 2, dell’istanza di sequestro del 24 ottobre 2011, ha scritto: “È, altresì, evidente che il
credito vantato da RE 1 abbia un legame sufficiente con la Svizzera, avendo il
Consorzio __________ (di cui è socio CO 1) sottoscritto sia un contratto
d’appalto con il Comune __________ in data 26 novembre 2009 (doc. F) sia un
contratto di subappalto in data 15 luglio 2010 (doc. E), aventi entrambe ad
oggetto opere da costruzione da effettuarsi a Lugano”.
4.2. In
linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” non
dev’essere interpretata in modo restrittivo (cfr. DTF 123 III 496, cons.
3a; Reeb, op.
cit., p. 440 s.; Gani, Le “lien suffisant
avec la Suisse” et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du
débiteur est à l’étranger (art. 271 al. 1er ch. 4 nLP), in: SJZ 92 (1996), p.
229 s.; M. Pedrotti, Le séquestre
international, tesi Friborgo 2001, p. 188 s.). Nell’applicazione della norma
occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere più
restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola
circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”),
volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un
legame sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (cfr. Pedrotti, op. cit., p. 190 s.).
4.3. È
comunemente ammessa la verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera,
segnatamente quando il sequestrante vi ha il domicilio o la sede (CEF 11
ottobre 2000, inc. 14.00.73, cons. 2.2/d, con rif.; Stoffel, op. cit., n. 91 ad art. 271) o se vi sussiste un punto di collegamento secondo il
diritto internazionale privato (cfr. Stoffel,
op. cit., n. 92 ad art. 271;
CEF 26 febbraio 2001 [14.00.126], cons. 4.2c), ad esempio nei casi in cui si
trova in Svizzera il luogo di esecuzione dell’obbligazione del debitore (Stoffel/Chabloz,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005) o della controprestazione
del creditore sequestrante (DTF 123 III 496, cons. 3a), il luogo in cui è sorto
il contratto (cfr. ad es. FF 1991 III 117 ad 208.1; CEF 16 dicembre 2002, inc.
14.02.97, cons. 3.1/c [almeno se il contratto è stato concluso tra presenti]) o
il foro dell’azione di merito (DTF 124 III 220, cons. 3b/bb; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV,
Losanna 2003, n. 75 ad art. 271), oppure quando il diritto applicabile al
credito è quello svizzero (cfr. Gaillard
Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in: Le séquestre selon
la nouvelle LP, Zurich 1997, n. 36-38; Patocchi/Lembo,
Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de
recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l’art. 271 al. 1er ch. 4
LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p.
397).
4.4. Nel
caso in esame, sia la sede d’RE 1 (doc. E, pag. 1) sia il luogo di conclusione
del contratto di subappalto 17 luglio 2010 (cfr. doc. E, ultima pagina), il
luogo d’esecuzione delle prestazioni di CO 1 (doc. E, ad I.1, pag. 2) e il foro
convenuto dalle parti (doc. E, ad XVI, pag. 11) sono situati a Lugano, e le
parti hanno scelto quale diritto applicabile il diritto svizzero (doc. E ad
16.2, pag. 12). Non vi è quindi il minimo dubbio che il credito di RE 1 abbia
più di un legame sufficiente con la Svizzera. Il reclamo di CO 1 va pertanto
respinto. Non è al riguardo rilevante il fatto che la sequestrante possa far
valere il proprio credito anche contro le altre condebitrici che hanno la sede
in Svizzera, poiché l’art. 271 LEF considera quale motivo di esclusione del
sequestro solo l’esistenza di garanzie di natura reale (“pegno”) e non personale
(cfr. Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 34 ad art. 271). D’altronde, la ponderazione a cui
si riferisce la reclamante concerne non tanto gli interessi contrapposti delle
parti quanto i punti di collegamento del credito vantato dal sequestrante, nel
senso che, in virtù dello stesso testo dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, si devono
ponderare i fattori che lo collegano con la Svizzera rispetto a quelli che lo
collegano con altri Stati (Stoffel, op.
cit., n. 89 ad art. 271). Nel caso
concreto, come visto, i punti di
collegamento con Lugano sono molto più numerosi e rilevanti che non la sede
della debitrice.
5. Sulla
garanzia ex art. 273 LEF
Per
l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore
che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può
obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di sequestro
(cfr. Piégai, op. cit., p. 308; Stoffel, op. cit., n. 18 ad art. 273).
5.1. La
formulazione potestativa dell’art. 273 LEF è stata ripresa nel nuovo tenore
della norma, lasciando così al giudice del sequestro su questo punto un (largo)
margine di apprezzamento, per poter tenere conto delle particolarità della
fattispecie.
Infatti,
il principio dell’imposizione di una garanzia dipende in modo essenziale dal
grado di convincimento del giudice in merito alla realizzazione dei presupposti
del sequestro, atteso tuttavia che l’imposizione di una garanzia non può
supplire all’assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Criblet, op. cit., p. 80; Reeb, op. cit., p. 467 s.). Tanto più quindi
si è vicini al grado minimo di verosimiglianza necessario per ammettere il sequestro
e tanto meno si potrà prescindere dall’imposizione di una garanzia, essendo
maggiore il rischio di un sequestro infondato – segnatamente perché il credito
o la causa del sequestro resi (solo) verosimili dall’istante potrebbe rivelarsi
in seguito inesistenti, o perché il sequestro potrebbe aver colpito beni appartenenti
in realtà a terzi – e conseguentemente maggiore l’ipotesi di un danno.
Quanto
all’ammontare della garanzia, va calcolato valutando il danno eventuale che il
sequestro determina o può determinare per il preteso debitore o per il terzo e
non invece in base all’importo del credito invocato a sostegno del sequestro
(DTF 113 III 94/104, cons. 12; 126 III 100, cons. 5c). Occorre in particolare
considerare l’ammontare del credito per cui è chiesto il sequestro (solo nella
misura in cui fissa il limite superiore dell’importo della garanzia), la natura
dei beni da sequestrare e la loro importanza per il debitore (o il terzo), così
come le spese, la durata presumibile e la complessità dell’ipotizzabile
processo di convalida nonché le spese e le ripetibili della procedura di opposizione
(cfr. DTF 113 III 100 ss.; Stoffel,
op. cit., n. 9 e 21 s. ad art. 273 LEF; Criblet,
op. cit., p. 80). Da notare che le spese di sequestro e dell’esecuzione a
convalida del sequestro, in quanto da anticipare dal preteso creditore (art. 68
cpv. 1 LEF), non vanno garantite. Visto il carattere sommario della procedura,
spetta al sequestrato rendere verosimile l’esistenza di tutti i fattori determinanti
per la fissazione della garanzia (cfr. DTF 126 III 100, cons. 5c; Cometta, Assistenza giudiziaria
internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale
in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999,
p. 168 ad 2.2.7.4, 3. paragrafo; Artho
von Gunten, op. cit., p. 131 e il rif. in nota 25 ad una sentenza zurighese).
5.2. Una
delle basi essenziali per il computo dell’importo della garanzia è quindi il
risultato del sequestro, ossia l’entità dei beni concretamente bloccati, ma non
è l’unico elemento necessario alla determinazione dell’eventuale danno (cfr.
DTF 126 III 100). Il debitore sequestrato deve ancora rendere verosimile che il
blocco dei beni sequestrati gli abbia in concreto causato un danno effettivo.
Va di regola ritenuto che il sequestro di un conto bancario non arreca in sé
pregiudizio al sequestrato, visto ch’esso generalmente continua a fruttare
interessi così come prima del sequestro, a meno che si renda verosimile che la
mancata disponibilità del conto sia all’origine di una perdita effettiva (ad
es. necessità di accendere un mutuo, con il relativo carico d’interessi, o
impossibilità di tacitare crediti fruttiferi) oppure di un mancato guadagno (ad
es. impossibilità di effettuare un investimento con un rendimento superiore a
quello del conto sequestrato).
5.3. CO 1,
nel suo reclamo (ad 7), si limita a sottolineare il carattere, a suo dire,
ingiustificato del sequestro e il fatto che è stato bloccato un doppio importo,
senza spendere una parola sull’esistenza e l’entità di un danno, ossia una
differenza tra il reddito dei beni sequestrati e quello che sarebbe potuto
essere ottenuto se essa avesse potuto gestirli liberamente, né renderlo
verosimile con indizi oggettivi e concreti. Di conseguenza, anche la richiesta
di cauzione va respinta.
6.“Blocco” eccessivo
Al
punto 2 del suo reclamo, CO 1 rimprovera al primo giudice di non aver nemmeno
sfiorato il tema relativo al blocco di beni per oltre fr. 2'000'000.-- a
garanzia di un credito del tutto inesistente, e comunque fatto valere dalla
stessa sequestrante per un importo ben inferiore. Nell’ordinanza 19 gennaio
2012, il Presidente della Camera ha già avuto modo di ricordare che né il
giudice del sequestro né l’autorità di ricorso sono competenti per annullare
sequestri che vertono su beni il cui valore eccede quello del credito vantato
dal sequestrante, essendo tale compito, fondato sui
combinati art. 97 cpv. 2 e 275 LEF, di competenza dell’ufficio di esecuzione
che esegue il decreto di sequestro, rispettivamente dell’autorità di vigilanza
in sede di ricorso giusta l’art. 17 LEF. La Camera, appunto nella sua veste di
autorità di vigilanza, ha del resto avuto occasione recentemente di
pronunciarsi sulla questione, con sentenza del 9 febbraio 2012 (inc. 15.12.13).
7. La
tassa di giustizia, in ogni procedura, va posta a carico della parte
soccombente, mentre le ripetibili possono essere compensate, vista la reciproca
e manifesta soccombenza di entrambe le parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC).
Per questi motivi,
gli art. 271 segg. LEF, 95 segg., 251 segg., 319
segg. CPC, 49 e 61 OTLEF,
pronuncia:
1. Le
procedure dipendenti dai reclami interposti da RE 1 e da CO 1 sono congiunte.
2. Il
reclamo di RE 1 (inc. 14.11.225) è irricevibile. La tassa di giustizia, di fr.
1'000.--, è posta a suo carico.
3. Il
reclamo di CO 1 (inc. 14.12.4) è respinto. La tassa di giustizia, di fr.
1'300.--, è posta a suo carico.
4. Le
ripetibili di seconda sede sono compensate.
5. Notificazione
a:
–
avv. PA 1, __________;
– avv. PA 2, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della
vertenza è di fr. 819'151,02, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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