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Decisione

14.2011.225

Opposizione al sequestro. Reclamo del creditore diventato privo di oggetto in seguito alla mancata contestazione della decisione che non rigetta l'opposizione all'esecuzione a convalida. Verosimiglian

16 febbraio 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

istanza 24 ottobre 2011, RE 1 (in seguito “IPI”), __________, ha chiesto alla

Pretura di Bellinzona nei confronti di CO 1, __________, il sequestro “presso

la Banca __________, Bellinzona, di tutti gli averi patrimoniali e titoli

depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni

bancarie intestate o cointestate a CO 1 e/o Consorzio CO 1 – E__________ (di

cui CO 1 è socio), segnatamente__________, nonché di “tutti i crediti vantati

da CO 1 nei confronti del Comune __________, in virtù del contratto d’appalto

stipulato in data 26 novembre 2009, il tutto a concorrenza di fr. 819'151,02,

oltre spese e interessi al 5% dal 16 aprile 2011 su fr. 171'763,30, dal 6

luglio 2011 su fr. 147'987,64, dall’11 ottobre 2011 su fr. 200'841,81 e dal 18

ottobre 2011 su fr. 298'558,27.

La

sequestrante fonda il proprio credito sul contratto di subappalto che ha

concluso il 15 luglio 2010 con un consorzio composto della debitrice CO 1, di CO

1 (Suisse) SA e di E__________, avente quale oggetto “la posa dell’acciaio di

armatura per le strutture in cemento armato sia in orizzontale che in verticale

di tutte le opere che saranno realizzate nell’ambito del NCC [Nuovo Centro

Culturale] di Lugano”, nell’ambito del contratto d’appalto 26 novembre 2009

concluso tra il consorzio e il Comune __________. Chiede il pagamento sia delle

fatture già emesse, per fr. 520'592,75, sia del mancato guadagno, pari a fr.

298'558,27 (IVA compresa), consecutivo alla disdetta del contratto di

subappalto, asseritamente ingiustificata, significatale il 13 maggio 2011, che

non le ha permesso di posare le restanti 2'549,27 tonnellate di acciaio

previste.

B. Il 26 ottobre 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

ordinato il sequestro così come richiesto.

C. Il 4 novembre 2011, CO 1 ha interposto opposizione al sequestro,

contestando l’esistenza di una causa di sequestro, dal momento che la

sequestrante avrebbe potuto far valere le sue pretese nei confronti delle altre

due socie del consorzio che le ha appaltato i lavori, siccome sono società con

sede in Svizzera. In ogni caso, i documenti prodotti dalla sequestrante, e in

particolare il contratto d’appalto e l’accordo di liquidazione, non costituirebbero

validi riconoscimenti di debito giusta l’art. 82 LEF. Inoltre, l’opponente ha

asserito di essere essa stessa creditrice della sequestrante per complessivi

fr. 250'372,50, per aver, tramite il consorzio, pagato direttamente le fatture

di “prestatori d’opera” ingaggiati da RE 1 e per aver depositato sul conto del

Ministero pubblico ticinese l’importo concordato a garanzia delle pretese delle

maestranze vittime del caporalato attuato in RE 1 nell’ambito di un’inchiesta

penale diretta contro quest’ultima. In via subordinate, l’opponente ha chiesto

che la sequestrante venisse obbligata a versare una cauzione di fr. 500'000.--,

pena la revoca immediata del sequestro.

All’udienza

di contraddittorio del 15 dicembre 2011, CO 1 ha, con un allegato completivo,

chiesto la revoca del sequestro dei crediti da essa vantati contro il Comune di

Lugano, in quanto il sequestro eseguito presso la Banca __________, che verterebbe

su fr. 1'200'000.--, coprirebbe ampiamente il credito fatto valere dalla sequestrante,

anzi andrebbe ridotto all’importo contenuto nel decreto di sequestro (pari a

fr. 819'151 oltre accessori).

In

risposta, RE 1 si è opposta sia all’opposizione sia all’allegato completivo,

ribadendo che i documenti prodotti costituirebbero titoli di rigetto

provvisorio dell’opposizione e precisando che in ogni caso vi sarebbe un legame

sufficiente tra il suo credito e la Svizzera, giacché i contratti di appalto e

di subappalto sono stati sottoscritti a Lugano e hanno ad oggetto opere di costruzione

nella stessa città. La sequestrante ha anche contestato i crediti vantati

dall’opponente, negando di aver autorizzato gli asseriti versamenti a terzi e

ritenendo il deposito sul conto del Ministero pubblico privo di ogni attinenza

con la presente vertenza civile. Si è anche opposta alla richiesta di cauzione.

In

replica e in duplica, le parti si sono confermate nelle rispettive tesi.

D. Con

decisione 22 dicembre 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha parzialmente

accolto l’opposizione di CO 1 limitatamente all’importo di fr. 298'558,27 (con

interessi – si suppone al 5% – su questo importo dal 18 ottobre 2011),

confermando il sequestro per il saldo (ossia fr. 520'592,75), con effetto dal

passaggio in giudicato della sua decisione, e respingendo la richiesta di cauzione.

In

sintesi, egli ha ritenuto che la sequestrante aveva invocato e reso verosimile

l’esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera ai sensi dell’art. 271

cpv. 1 n. 4 LEF – ovvero il luogo di sottoscrizione dei contratti d’appalto e

di subappalto e l’ubicazione dell’oggetto dei lavori da eseguire – e poteva

legittimamente rivalersi anche su una sola delle società partecipanti al

consorzio, siccome esse rispondono solidalmente per i debiti dello stesso. Il

primo giudice ha d’altronde considerato che i documenti prodotti dalla

sequestrante, anche se non potevano essere qualificati di riconoscimento di

debito, costituivano comunque indizi sufficienti per ritenere il credito posto

in esecuzione sufficientemente verosimile a norma dell’art. 272 CPC (recte:

LEF) per la parte già fatturata, pari a fr. 520'592,75. Non ha invece ritenuto

verosimile il preteso mancato guadagno, pari a fr. 298'558,27, che RE 1 avrebbe

subito in seguito alla disdetta – asseritamente ingiustificata – del contratto

di subappalto da parte di CO 1. Il Pretore non ha poi ammesso la deduzione

dell’importo di fr. 250'372,50 chiesta dall’op­po­nente, in quanto si

riferirebbe a crediti contestati da RE 1 e non verificati né certi. Ha pure

respinto la domanda di cauzione, poiché non sarebbe supportata da alcun calcolo

specifico e verificabile dei presunti danni che CO 1 subirebbe a seguito del

sequestro. Infine, il giudice di prime cure non è entrato in materia sulla

richiesta dell’opponente tendente ad una riduzione del sequestro alla misura

ordinata, ritenendosi incompetente per valutare la correttezza dell’operato

dell’ufficio d’esecuzione.

E. Con

decisione pure del 22 dicembre 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

inoltre respinto l’istanza di rigetto dell’opposizio­ne interposta da CO 1

all’esecuzione n. __________ dell’UEF __________ promossa da RE 1 a convalida

del sequestro. Il 29 dicembre 2011, la sequestrante ha presentato un reclamo

contro questa decisione (inc. CEF 14.11.226).

F. Con

reclamo 29 dicembre 2011 (inc. 14.11.225), RE 1 chiede la reiezione integrale

dell’opposizione, facendo valere che dalla documentazione da essa prodotta in

prima sede risulta evidente che il suo mancato guadagno a seguito della

disdetta del contratto di subappalto sia pari alla differenza tra costi e

ricavi del lavoro di posa dell’acciaio che rimaneva da posare, pari a fr.

108,44/tonnellata, moltiplicato per la quantità di acciaio ancora da posare

(2'549,27), ossia com­plessivi fr. 276'442,84, oltre IVA.

G. Con

reclamo 2 gennaio 2012 (inc. 14.12.4), CO 1 chiede, nel merito, l’integrale accoglimento

dell’opposizione e la consecutiva revoca del sequestro, e in via cautelare la

revoca del sequestro delle sue pretese nei confronti del Comune __________

eseguito dall’Ufficio esecuzione di Lugano. In sintesi, la reclamante allega

l’inesistenza della causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF,

siccome lo stesso primo giudice ha considerato, respingendo con “parallela”

sentenza del 22 dicembre 2011 l’istanza di rigetto dell’opposizione avviata da RE

1, che i documenti prodotti da quest’ultima, che risultano gli stessi di quelli

allegati all’istanza di sequestro, non costituiscono un riconoscimento di

debito ai sensi dell’art. 82 LEF. D’altronde, egli non avrebbe potuto,

d’ufficio, sostituire la causa indicata dalla sequestrante nella sua domanda

con l’altro “capo” dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, ovvero l’esistenza di un

credito con un legame sufficiente con la Svizzera. E in ogni caso, il Pretore

non avrebbe tenuto conto dell’“interesse dell’opponente al possesso indisturbato

dei suoi beni” né del fatto che la sequestrante avrebbe dovuto dapprima

procedere nei confronti della società figlia dell’oppo­nen­te (CO 1 (Suisse)

SA), che ha sede in Svizzera. La reclamante critica pure la reiezione della sua

domanda di cauzione, che seconda essa andava accolta, stante la contestuale

reiezione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione e il fatto che

sia stato sequestrato un doppio importo.

H. Con

decreto 19 gennaio 2012, il Presidente della Camera ha dichiarato irricevibile

la domanda di provvedimento ex art. 325 cpv. 2 CPC formulata in via cautelare

con il reclamo di CO 1.

I. Sulle

osservazioni delle parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio,

nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

La

decisione del giudice del sequestro – sia essa di annullamento o di conferma

del sequestro (cfr. Reiser, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 44-45 ad art.

278) – che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF)

interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo può essere

impugnata davanti all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo

periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e

fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG) con il rimedio del reclamo a prescindere

dal valore litigioso (art. 251 lett. a, 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC).

L’autorità superiore deve verificare – sulla base delle allegazioni e dei documenti

prodotti dalle parti – se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle

condizioni del sequestro addotte dal creditore – e contestate dalle controparti

– è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del

provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione

del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro rispettivamente

confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie

(cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a

ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb,

Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p.

482).

1.1

Il

termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

Eventuali osservazioni al reclamo devono poi ossequiare il medesimo termine di

dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC).

In concreto, il reclamo di RE 1, proposto il 29 dicembre 2011 avverso

la sentenza 22 dicembre 2011, intimata lo sesso giorno, rispetta senz'altro il

termine di dieci giorni ed è quindi ammissibile. Lo stesso dicasi del reclamo

interposto da CO 1 il 2 gennaio 2012, siccome la decisione impugnata le è stata

notificata il 23 dicembre 2011 e scadeva quindi proprio il 2 gennaio 2012 (art.

142-143 CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF). Pure le rispettive osservazioni

sono ampiamente tempestive e quindi ammissibili.

1.2

Le decisioni in materia di concessione di sequestro, in quanto

sottostanno alla procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono rette dalla massima

Dispositivo

dispositiva (art. 58 cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1

CPC) nonché dalle massime di celerità (Stoffel,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea

2010, n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272). Detto

altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato

allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che possono essere

assunte seduta stante (“Beweismittelbeschränkung”) (Mazan in: Spühler/Ten­chio/Infanger,

Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 8 ad

art. 251; Stoffel, op. cit., n. 54

ad art. 272), salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non

contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (cfr. art. 150 cpv. 1,

151 e 254 CPC; CEF 8 settembre

2011, inc. 14.11.113, cons. 6.5).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (cfr. art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,

La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP

révisée, in: BlSchK 1995, p. 133, B; Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, p. 212; Artho von Gunten,

Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 85 ss.). Il giudice apprezza

liberamente le prove (art. 157 CPC).

Inoltre,

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro

nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano determinanti.

1.3. Vi

è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano

al vero (Piégai, op. cit., n. 792,

p. 173). Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni

cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):

– che vi sia un “inizio di

prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40, cons. 3 e 5; Stoffel, op. cit., n. 4-7 ad art. 272),

ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del sequestrante;

– che dall’esame degli

allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i fatti rilevanti per

il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la

probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto;

detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche

altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere

inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti

diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

1.4. In

virtù dell’art. 125 lett. c CPC, per semplificare il processo il giudice può

ordinare la congiunzione di più cause. In assenza di disposizioni contrarie

agli art. 308 segg. CPC, tale facoltà è anche riconosciuta ai giudici additi

con un appello o un reclamo (cfr. Reetz/Hilber,

Basler Kommentar zur ZPO, Basilea 2010, n. 6 ad art.

316). Siccome i reclami in esame sono diretti contro la

stessa sentenza, si giustifica, per economia di procedura, di congiungerli ed

evaderli con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i

dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.5. In

virtù degli art. 278 cpv. 3, 2. periodo LEF e 326 cpv. 2 CPC, le parti possono,

nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti

nuovi. Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000

[14.1999.82], cons. 1.5.e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], cons. 1.5e) sono

ricevibili sia i fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo

l'emanazione della sentenza di primo grado (cosiddetti "nova in senso

proprio") sia quelli verificatisi prima ("nova in senso

improprio") (pure così: Jeandin,

CPC com­men­té, Basilea 2011, n. 4 ad art. 326).

2. Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a)

l'applicazione errata del diritto;

b)

l'accertamento manifestamente errato dei fatti.

Ora,

giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo

dell'esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

2. di una causa di sequestro;

3. di beni appartenenti al

debitore.

In

concreto, controversi sono sia l’importo del credito sia l’esi­sten­za della

causa di sequestro, oltre alla questione della cauzione.

3. Sull’esistenza

del credito

La

verosimiglianza di un credito richiama anzitutto l'esposizione della

probabilità della sua esistenza, in riferimento sia all'aspetto fattuale che di

diritto, ad eccezione della causa giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF per la

quale diventa indispensabile illustrare l'esistenza del titolo definitivo di

rigetto in luogo del credito. Di regola, si rende verosimile l'esistenza di un

credito descrivendo le circostanze di fatto che ne sono all'origine (Stoffel, op. cit., n. 8 ad art. 272).

3.1. Nel

caso concreto, RE 1 contesta la decisione impugnata (consid. 8), laddove il primo

giudice non ha ritenuto verosimile il suo preteso mancato guadagno, pari a fr.

298'558,27, consecutivo alla disdetta – asseritamente ingiustificata – del

contratto di subappalto da parte di CO 1.

3.2. Occorre

anzitutto esaminare l’eccezione di carenza d’interesse al mantenimento integrale

del sequestro sollevata da CO 1 con le sue osservazioni del 24 gennaio 2012 (ad

B, pag. 2), ch’es­sa fonda sul fatto che RE 1, nel suo reclamo contro la decisione

di rigetto dell’opposizione all’esecuzione a convalida del sequestro (cfr. supra

da E), ha chiesto l’accoglimento parziale dell’istanza, limitatamente a fr.

520'592,75, abbandonando così la pretesa residua di fr. 298'558,27. In realtà,

non vi sono indizi nel suddetto reclamo che permettano di ritenere che RE 1

abbia rinunciato alla pretesa di risarcimento del mancato guadagno. Essa

avrebbe infatti anche potuto scegliere di far valere tale pretesa in procedura

ordinaria (art. 79 LEF). Tuttavia, la sequestrante non ha allegato di averlo

fatto entro il termine stabilito all’art. 279 cpv. 2 LEF, ovvero entro 10

giorni dalla notifica della sentenza che respinge l’istanza di rigetto

dell’opposizione, né ha contestato l’eccezione sollevata dalla controparte

(debitamente comunicatale con le osservazioni il 25 gennaio 2012). Si deve

quindi ritenere che il sequestro è decaduto per quanto riguarda la pretesa di

fr. 298'558,27 (art. 280 n. 1 LEF). Il reclamo di RE 1 è di conseguenza

irricevibile in quanto privo di oggetto.

3.3. A

titolo abbondanziale, occorre del resto rilevare come la censura d’RE 1 andrebbe

comunque respinta nel merito, perché essa non ha minimamente reso verosimile il

carattere asseritamente ingiustificato della disdetta del contratto di

subappalto: anzi si è limitata, nell’i­stan­za e nel reclamo, a qualificarla

come “pretestuosa e ingiustificata” nonché “senza alcuna motivazione” senza ulteriore

giustificazione, e in particolare senza prendere posizione sull’allegazione di

controparte, secondo cui RE 1 avrebbe palesemente violato il divieto

contrattuale di ulteriore subappalto di cui all’art. II del contratto 17 luglio 2010 (doc. E a pag. 3; cfr. verbale d’udienza 15 dicembre 2011, a pag. 2 e osservazioni 24 gennaio 2012 di CO 1 nell’inc. 14.11. 225, pag 3 ad 5). Orbene, tale

norma prevede, in caso di violazione del divieto, “l’im­mediata rescissione del

presente contratto senza alcun diritto a risarcimento né altra indennità

all’Imprendi­to­re” (art. 2.1) e l’op­po­nente ha reso verosimile che la

sequestrante ha subappaltato alcuni lavori (cfr. doc. 1 e 2 prodotti nella

causa di rigetto dell’op­po­si­zione, inc. SO.2011.155 della Pretura __________

e inc. 14.11.226 di questa Camera). La disdetta pare quindi giustificata e il

reclamo d’RE 1 andrebbe anche respinto nel merito.

3.4. Nel

suo reclamo, CO 1 non ha riproposto l’eccezione di compensazione accennata in

prima sede. L’ha soltanto evocata al punto 6, ma con riferimento alla procedura

di rigetto dell’oppo­si­zione e comunque nell’ambito della censura riguardante

la causa del sequestro, senza peraltro determinarsi sulle argomentazioni espresse

dal Pretore per respingere l’eccezione in prima sede. Si deve quindi

considerare ch’essa vi ha rinunciato in questa sede.

4. Sulla

causa del sequestro

Nel suo

reclamo, CO 1 contesta l’esistenza della causa di sequestro di cui all’art. 271

cpv. 1 n. 4 LEF, siccome i documenti prodotti dalla sequestrante non costituirebbero

un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF. D’altronde, il Pretore

avrebbe “svuotato di contenuto la procedura di opposizione” esaminando se tra

il credito e la Svizzera vi era un legame sufficiente, allorché la sequestrante

non l’avreb­be allegato, e comunque nel merito ne avrebbe a torto ammesso la

verosimiglianza.

4.1. La censura procedurale è manifestamente insostenibile, giacché la

sequestrante, a pagina 5, punto 2, dell’istanza di sequestro del 24 ottobre 2011, ha scritto: “È, altresì, evidente che il

credito vantato da RE 1 abbia un legame sufficiente con la Svizzera, avendo il

Consorzio __________ (di cui è socio CO 1) sottoscritto sia un contratto

d’appalto con il Comune __________ in data 26 novembre 2009 (doc. F) sia un

contratto di subappalto in data 15 luglio 2010 (doc. E), aventi entrambe ad

oggetto opere da costruzione da effettuarsi a Lugano”.

4.2. In

linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” non

dev’essere interpretata in modo restrittivo (cfr. DTF 123 III 496, cons.

3a; Reeb, op.

cit., p. 440 s.; Gani, Le “lien suffisant

avec la Suisse” et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du

débiteur est à l’étranger (art. 271 al. 1er ch. 4 nLP), in: SJZ 92 (1996), p.

229 s.; M. Pedrotti, Le séquestre

international, tesi Friborgo 2001, p. 188 s.). Nell’applicazione della norma

occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di rendere più

restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla sola

circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”),

volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un

legame sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (cfr. Pedrotti, op. cit., p. 190 s.).

4.3. È

comunemente ammessa la verosimiglianza di un legame sufficiente con la Svizzera,

segnatamente quando il sequestrante vi ha il domicilio o la sede (CEF 11

ottobre 2000, inc. 14.00.73, cons. 2.2/d, con rif.; Stoffel, op. cit., n. 91 ad art. 271) o se vi sussiste un punto di collegamento secondo il

diritto internazionale privato (cfr. Stoffel,

op. cit., n. 92 ad art. 271;

CEF 26 febbraio 2001 [14.00.126], cons. 4.2c), ad esempio nei casi in cui si

trova in Svizzera il luogo di esecuzione dell’obbligazione del debitore (Stoffel/Chabloz,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Gi­nevra/Monaco 2005) o della controprestazione

del creditore sequestrante (DTF 123 III 496, cons. 3a), il luogo in cui è sorto

il contratto (cfr. ad es. FF 1991 III 117 ad 208.1; CEF 16 dicembre 2002, inc.

14.02.97, cons. 3.1/c [almeno se il contratto è stato concluso tra presenti]) o

il foro dell’azione di merito (DTF 124 III 220, cons. 3b/bb; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV,

Losanna 2003, n. 75 ad art. 271), oppure quando il diritto applicabile al

credito è quello svizzero (cfr. Gaillard

Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in: Le séquestre selon

la nouvelle LP, Zurich 1997, n. 36-38; Patocchi/Lembo,

Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de

recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l’art. 271 al. 1er ch. 4

LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p.

397).

4.4. Nel

caso in esame, sia la sede d’RE 1 (doc. E, pag. 1) sia il luogo di conclusione

del contratto di subappalto 17 luglio 2010 (cfr. doc. E, ultima pagina), il

luogo d’esecuzione delle prestazioni di CO 1 (doc. E, ad I.1, pag. 2) e il foro

convenuto dalle parti (doc. E, ad XVI, pag. 11) sono situati a Lugano, e le

parti hanno scelto quale diritto applicabile il diritto svizzero (doc. E ad

16.2, pag. 12). Non vi è quindi il minimo dubbio che il credito di RE 1 abbia

più di un legame sufficiente con la Svizzera. Il reclamo di CO 1 va pertanto

respinto. Non è al riguardo rilevante il fatto che la sequestrante possa far

valere il proprio credito anche contro le altre condebitrici che hanno la sede

in Svizzera, poiché l’art. 271 LEF considera quale motivo di esclusione del

sequestro solo l’esistenza di garanzie di natura reale (“pegno”) e non personale

(cfr. Stoffel/Cha­bloz, op. cit., n. 34 ad art. 271). D’altronde, la ponderazione a cui

si riferisce la reclamante concerne non tanto gli interessi contrapposti delle

parti quanto i punti di collegamento del credito vantato dal sequestrante, nel

senso che, in virtù dello stesso testo dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, si devono

ponderare i fattori che lo collegano con la Svizzera rispetto a quelli che lo

collegano con altri Stati (Stoffel, op.

cit., n. 89 ad art. 271). Nel caso

concreto, come visto, i punti di

collegamento con Lugano sono molto più numerosi e rilevanti che non la sede

della debitrice.

5. Sulla

garanzia ex art. 273 LEF

Per

l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore

che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può

obbligarlo a prestare garanzia in ogni stadio della procedura di sequestro

(cfr. Piégai, op. cit., p. 308; Stoffel, op. cit., n. 18 ad art. 273).

5.1. La

formulazione potestativa dell’art. 273 LEF è stata ripresa nel nuovo tenore

della norma, lasciando così al giudice del sequestro su questo punto un (largo)

margine di apprezzamento, per poter tenere conto delle particolarità della

fattispecie.

Infatti,

il principio dell’imposizione di una garanzia dipende in modo essenziale dal

grado di convincimento del giudice in merito alla realizzazione dei presupposti

del sequestro, atteso tuttavia che l’imposizione di una garanzia non può

supplire all’assen­za di un presupposto del sequestro (cfr. Criblet, op. cit., p. 80; Reeb, op. cit., p. 467 s.). Tanto più quindi

si è vicini al grado minimo di verosimiglianza necessario per ammettere il sequestro

e tanto meno si potrà prescindere dall’imposizione di una garanzia, essendo

maggiore il rischio di un sequestro infondato – segnatamente perché il credito

o la causa del sequestro resi (solo) verosimili dall’istante potrebbe rivelarsi

in seguito inesistenti, o perché il sequestro potrebbe aver colpito beni appartenenti

in realtà a terzi – e conseguentemente maggiore l’ipotesi di un danno.

Quanto

all’ammontare della garanzia, va calcolato valutando il danno eventuale che il

sequestro determina o può determinare per il preteso debitore o per il terzo e

non invece in base all’im­por­to del credito invocato a sostegno del sequestro

(DTF 113 III 94/104, cons. 12; 126 III 100, cons. 5c). Occorre in particolare

considerare l’ammontare del credito per cui è chiesto il sequestro (solo nella

misura in cui fissa il limite superiore dell’importo della garanzia), la natura

dei beni da sequestrare e la loro importanza per il debitore (o il terzo), così

come le spese, la durata presumibile e la complessità dell’ipotizzabile

processo di convalida nonché le spese e le ripetibili della procedura di opposizione

(cfr. DTF 113 III 100 ss.; Stoffel,

op. cit., n. 9 e 21 s. ad art. 273 LEF; Criblet,

op. cit., p. 80). Da notare che le spese di sequestro e dell’esecuzione a

convalida del sequestro, in quanto da anticipare dal preteso creditore (art. 68

cpv. 1 LEF), non vanno garantite. Visto il carattere sommario della procedura,

spetta al sequestrato rendere verosimile l’esistenza di tutti i fattori determinanti

per la fissazione della garanzia (cfr. DTF 126 III 100, cons. 5c; Cometta, Assistenza giudiziaria

internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale

in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999,

p. 168 ad 2.2.7.4, 3. paragrafo; Artho

von Gunten, op. cit., p. 131 e il rif. in nota 25 ad una sentenza zurighese).

5.2. Una

delle basi essenziali per il computo dell’importo della garanzia è quindi il

risultato del sequestro, ossia l’entità dei beni concretamente bloccati, ma non

è l’unico elemento necessario alla determinazione dell’eventuale danno (cfr.

DTF 126 III 100). Il debitore sequestrato deve ancora rendere verosimile che il

blocco dei beni sequestrati gli abbia in concreto causato un danno effettivo.

Va di regola ritenuto che il sequestro di un conto bancario non arreca in sé

pregiudizio al sequestrato, visto ch’esso generalmente continua a fruttare

interessi così come prima del sequestro, a meno che si renda verosimile che la

mancata disponibilità del conto sia all’origine di una perdita effettiva (ad

es. necessità di accendere un mutuo, con il relativo carico d’interessi, o

impossibilità di tacitare crediti fruttiferi) oppure di un mancato guadagno (ad

es. impossibilità di effettuare un investimento con un rendimento superiore a

quello del conto sequestrato).

5.3. CO 1,

nel suo reclamo (ad 7), si limita a sottolineare il carattere, a suo dire,

ingiustificato del sequestro e il fatto che è stato bloccato un doppio importo,

senza spendere una parola sull’esistenza e l’entità di un danno, ossia una

differenza tra il reddito dei beni sequestrati e quello che sarebbe potuto

essere ottenuto se essa avesse potuto gestirli liberamente, né renderlo

verosimile con indizi oggettivi e concreti. Di conseguenza, anche la richiesta

di cauzione va respinta.

6.“Blocco” eccessivo

Al

punto 2 del suo reclamo, CO 1 rimprovera al primo giudice di non aver nemmeno

sfiorato il tema relativo al blocco di beni per oltre fr. 2'000'000.-- a

garanzia di un credito del tutto inesistente, e comunque fatto valere dalla

stessa sequestrante per un importo ben inferiore. Nell’ordinanza 19 gennaio

2012, il Presidente della Camera ha già avuto modo di ricordare che né il

giudice del sequestro né l’autorità di ricorso sono competenti per annullare

sequestri che vertono su beni il cui valore eccede quello del credito vantato

dal sequestrante, essendo tale compito, fondato sui

combinati art. 97 cpv. 2 e 275 LEF, di competenza dell’ufficio di esecuzione

che esegue il decreto di sequestro, rispettivamente dell’autorità di vigilanza

in sede di ricorso giusta l’art. 17 LEF. La Camera, appunto nella sua veste di

autorità di vigilanza, ha del resto avuto occasione recentemente di

pronunciarsi sulla questione, con sentenza del 9 febbraio 2012 (inc. 15.12.13).

7. La

tassa di giustizia, in ogni procedura, va posta a carico della parte

soccombente, mentre le ripetibili possono essere compensate, vista la reciproca

e manifesta soccombenza di entrambe le parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC).

Per questi motivi,

gli art. 271 segg. LEF, 95 segg., 251 segg., 319

segg. CPC, 49 e 61 OTLEF,

pronuncia:

1. Le

procedure dipendenti dai reclami interposti da RE 1 e da CO 1 sono congiunte.

2. Il

reclamo di RE 1 (inc. 14.11.225) è irricevibile. La tassa di giustizia, di fr.

1'000.--, è posta a suo carico.

3. Il

reclamo di CO 1 (inc. 14.12.4) è respinto. La tassa di giustizia, di fr.

1'300.--, è posta a suo carico.

4. Le

ripetibili di seconda sede sono compensate.

5. Notificazione

a:

avv. PA 1, __________;

– avv. PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza è di fr. 819'151,02, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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