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Decisione

14.2011.226

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto d'appalto. Assenza di contestazione di fatture. Ricononoscimento condizionato alla realizzazione di determinate condizioni

16 febbraio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona (doc. B), RE 1 (in

seguito “RE 1”) ha escusso CO 1 per l'incasso di fr. 819'151,02, oltre spese e

interessi al 5% dal 16 aprile 2011 su fr. 171'763,30, dal 6 luglio 2011 su fr.

147'987,64, dall’11 ottobre 2011 su fr. 200'841,81 e dal 18 ottobre 2011 su fr.

298'558,27, indicando quale titolo di credito: “Esecuzione a convalida del sequestro n. __________.

Riconoscimento di debito del 15 giugno 2011, Riconoscimento di debito del 28

giugno 2011 e contratto di subappalto del 15 luglio 2010”.

Interposta

opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di

Bellinzona.

B. All'udienza

di contraddittorio del 15 dicembre 2011, la parte istante ha confermato la

propria istanza, mentre la parte convenuta vi si è opposta, allegando una serie

di censure, vertenti in particolare sull’asserita incompetenza territoriale

della Pretura e l’inesistenza di un riconoscimento di debito esplicito e incondizionato,

e ha posto in compensazione il credito di risarcimento del danno che dice di

aver subito in seguito alla violazione da parte dell’escutente del divieto di

(ulteriore) subappalto contenuto nel contratto di subappalto 15 luglio 2010

invocato quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.

C. Con

decisione 22 dicembre 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto

l’istanza, rilevando come i documenti prodotti dall’escutente non

configurassero un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta

l’art. 82 cpv. 1 LEF. Il primo giudice ha infatti ritenuto che il contratto di

subappalto (doc. E) permettesse di calcolare solo il costo unitario del

materiale e del lavoro, ma non l’effettivo quantitativo fornito, sicché non era

possibile controllare le fatture prodotte, le quali non costituiscono in sé un

valido riconoscimento di debito. Ha anche negato la qualità di titolo di

rigetto provvisorio agli altri documenti prodotti dall’i­stante, e in

particolare lo scritto 15 giugno 2011 (doc. P) e la liquidazione datata 28

giugno 2011 (doc. R), nella misura in cui il riconoscimento di determinati

importi era subordinato al verificarsi di precise condizioni, il cui

adempimento l’istante non ha nemmeno provato a rendere perlomeno verosimile. Il

giudice di prime cure ha parimenti respinto l’istanza per quanto concerne la

pretesa di risarcimento del danno – quantificato in fr. 298'558.27 – che

l’istante avrebbe patito per il mancato guadagno consecutivo alla rescissione

immediata del contratto di subappalto da parte della convenuta, in quanto i

calcoli presentati da RE 1 si fondano su documenti (T e U) né firmati né

riconosciuti dalla controparte e che indicano unicamente un “computo teorico”.

Visto l’esito del giudizio, il Pretore non è entrato in materia sull’eccezi­o­ne

di compensazione sollevata da CO 1.

D. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, postulandone la riforma

limitatamente a fr. 520'592,75, siccome sarebbe evidente un accertamento

manifestamente errato dei fatti da parte del Pretore, oltre ad un’applicazione

errata del diritto. Ripropone la tesi secondo cui i documenti prodotti, nel

loro insieme, costituirebbero un titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­zi­one

per fr. 520'592,75, specie perché le fatture non sarebbero state contestate da CO

1. Inoltre, la reclamante sostiene che lo scritto 15 giugno 2011 (doc. P) rappresenterebbe

comunque un titolo per fr. 233'425,15, nella misura in cui, contrariamente a

quanto ritenuto dal primo giudice, le posizioni riconosciute dall’escussa non

sarebbero subordinate al verificarsi di precise condizioni. E la liquidazione

datata 28 giugno 2011 (doc. R) verterebbe su fr. 304'908,02, come indicato

nelle sue premesse, indipendentemente dagli accordi contenuti nei successivi

punti. Infine, RE 1 contesta nuovamente la compensazione eccepita dall’e­scussa.

E. Delle

osservazioni della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del

giudizio, nei successivi considerandi.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 29 dicembre 2011, ossia nel

termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata,

avvenuta al più presto il 23 dicembre, il reclamo, che rientra nella competenza

della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG), è perciò di principio ammissibile.

2.

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

3.

Giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

3.1

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata

giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari, nella misura in cui quello firmato si riferisce direttamente

a quelli che ne determinano l’importo (DTF 132 III 480-1, cons. 4.1). Conditio

sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con

riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio

non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una

dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento

è compito del giudice ordinario (Cometta,

op. cit., p. 330).

3.2

Nel caso di specie, il primo giudice ha rettamente accertato che

il contratto di subappalto (doc. E) permette di calcolare solo il costo

unitario del materiale e del lavoro, ma non l’effettivo quantitativo fornito.

Non risultando dagli atti che l’escussa abbia d’altron­de riconosciuto, con una

successiva dichiarazione scritta, la quantità di materiale posato e di lavoro

prestato, non si può dire che abbia riconosciuto l’importo posto in esecuzione.

È poi irrilevante in questa sede il fatto che l’escussa, a detta della reclamante,

non abbia contestato le fatture emesse dalla reclamante (doc. F a N), perché un

riconoscimento (tacito) per atti concludenti, in quanto sprovvisto della firma

dell’escusso, non darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio

dell’opposizione (Staehe­lin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 21 ad art. 82;

CEF 23 agosto 2011, inc. 14.11.116). La dichiarazione 4 novembre 2011 (doc. O)

non consente di sovvertire tale conclusione, perché non è riferita alle

suddette fatture né menziona importi determinati o determinabili. Quanto al

doc. T, si tratta di un atto unilaterale della reclamante, mentre il doc. U non

è firmato dall’escussa.

3.3

Nemmeno

lo scritto 15 giugno 2011 (doc. P) costituisce un titolo di rigetto provvisorio

per fr. 233'425,15. Infatti, all’inizio della seconda pagina, il patrocinatore

del Consorzio scrive che “complessivamente dunque vi sarebbero dovuti fr. 216’134,40

(più IVA)”. Già l’uso del modo condizionale basterebbe ad escludere un

riconoscimento di debito liquido e incondizionato. Dai successivi passi dello

scritto risulta d’altronde che la liquidazione doveva ancora avvenire (“Confido

che vorrete prestare mano per addivenire ad una liquidazione in tempi corretti

e veloci”) ed era subordinata all’as­sunzione da parte dell’escutente

dell’impegno nei confronti del Ministero pubblico e dell’escussa di pagare i

crediti vantati dai propri dipendenti, impegno di cui la reclamante non ha

dimostrato l’adempimento.

3.4

Non

merita una miglior sorte la censura fondata sulla liquidazione datata 28 giugno

2011.

(doc. R). Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante in

modo avventato, la premessa dell’accordo di liquidazione, secondo cui “la

quantità a liquidare” è di fr. 304'908,02 al netto delle trattenute contrattuali ed assicurative, non può giustificare il rigetto provvisorio dell’op­po­si­zione

per l’importo in questione senza tenere conto del resto dell’accordo, e

segnatamente delle condizioni pattuite per il pagamento della somma

riconosciuta, poiché dalla loro realizzazione dipende l’esigibilità del

credito. Orbene, l’escutente deve non solo produrre un titolo di rigetto ai

sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure dimostrare, con documenti, l’esigibilità

del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (cfr. per

tutte CEF 5 settembre 2001 [14.01.62], cons. 3.3; Staehelin, op. cit., n. 77 e 79 ad art. 82, con rif.). Nel

caso di specie, dato che la reclamante non ha provato di aver adempiuto le

quattro condizioni elencate al quarto punto (o almeno le due ultime), la decisione

impugnata dev’essere confermata.

4.

Il reclamo va quindi respinto.

Spese

processuali e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95

segg. CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF,

95.

segg. CPC;

pronuncia

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 1’500.--, già anticipata dalla reclamante, rimane a

suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.-- a titolo di

ripetibili.

3.

Notificazione

a: – avv. PA 1, __________;

– avv.PA

2, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza è di fr. 520'592,75, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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