14.2011.226
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto d'appalto. Assenza di contestazione di fatture. Ricononoscimento condizionato alla realizzazione di determinate condizioni
16 febbraio 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2011.226
Data decisione, Autorità:
16.02.2012, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto d'appalto. Assenza di contestazione di fatture. Ricononoscimento condizionato alla realizzazione di determinate condizioni
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.226
Lugano
16 febbraio 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti (inc.
SO.__________) promossa con istanza 18 novembre 2011 da
RE 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 E-
patrocinata dall’ PA 2
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona, con decisione 22 dicembre
2011, ha così deciso:
"1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 900.-- sono poste a carico della parte istante, la quale rifonderà alla
controparte fr. 1’200.-- a titolo di indennità.
3. omissis";
sentenza
tempestivamente impugnata dalla parte istante, che con reclamo 29 dicembre 2011
ne ha postulato la riforma nel senso del parziale accoglimento dell’istanza,
limitatamente all’importo di fr. 520'592,75, con protesta della tassa di
giustizia e delle ripetibili in entrambe le sedi;
viste le
osservazioni 24 gennaio 2012 della parte convenuta, che si è opposta al gravame,
con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona (doc. B), RE 1 (in
seguito “RE 1”) ha escusso CO 1 per l'incasso di fr. 819'151,02, oltre spese e
interessi al 5% dal 16 aprile 2011 su fr. 171'763,30, dal 6 luglio 2011 su fr.
147'987,64, dall’11 ottobre 2011 su fr. 200'841,81 e dal 18 ottobre 2011 su fr.
298'558,27, indicando quale titolo di credito: “Esecuzione a convalida del sequestro n. __________.
Riconoscimento di debito del 15 giugno 2011, Riconoscimento di debito del 28
giugno 2011 e contratto di subappalto del 15 luglio 2010”.
Interposta
opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di
Bellinzona.
B. All'udienza
di contraddittorio del 15 dicembre 2011, la parte istante ha confermato la
propria istanza, mentre la parte convenuta vi si è opposta, allegando una serie
di censure, vertenti in particolare sull’asserita incompetenza territoriale
della Pretura e l’inesistenza di un riconoscimento di debito esplicito e incondizionato,
e ha posto in compensazione il credito di risarcimento del danno che dice di
aver subito in seguito alla violazione da parte dell’escutente del divieto di
(ulteriore) subappalto contenuto nel contratto di subappalto 15 luglio 2010
invocato quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
C. Con
decisione 22 dicembre 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto
l’istanza, rilevando come i documenti prodotti dall’escutente non
configurassero un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione giusta
l’art. 82 cpv. 1 LEF. Il primo giudice ha infatti ritenuto che il contratto di
subappalto (doc. E) permettesse di calcolare solo il costo unitario del
materiale e del lavoro, ma non l’effettivo quantitativo fornito, sicché non era
possibile controllare le fatture prodotte, le quali non costituiscono in sé un
valido riconoscimento di debito. Ha anche negato la qualità di titolo di
rigetto provvisorio agli altri documenti prodotti dall’istante, e in
particolare lo scritto 15 giugno 2011 (doc. P) e la liquidazione datata 28
giugno 2011 (doc. R), nella misura in cui il riconoscimento di determinati
importi era subordinato al verificarsi di precise condizioni, il cui
adempimento l’istante non ha nemmeno provato a rendere perlomeno verosimile. Il
giudice di prime cure ha parimenti respinto l’istanza per quanto concerne la
pretesa di risarcimento del danno – quantificato in fr. 298'558.27 – che
l’istante avrebbe patito per il mancato guadagno consecutivo alla rescissione
immediata del contratto di subappalto da parte della convenuta, in quanto i
calcoli presentati da RE 1 si fondano su documenti (T e U) né firmati né
riconosciuti dalla controparte e che indicano unicamente un “computo teorico”.
Visto l’esito del giudizio, il Pretore non è entrato in materia sull’eccezione
di compensazione sollevata da CO 1.
D. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, postulandone la riforma
limitatamente a fr. 520'592,75, siccome sarebbe evidente un accertamento
manifestamente errato dei fatti da parte del Pretore, oltre ad un’applicazione
errata del diritto. Ripropone la tesi secondo cui i documenti prodotti, nel
loro insieme, costituirebbero un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per fr. 520'592,75, specie perché le fatture non sarebbero state contestate da CO
1. Inoltre, la reclamante sostiene che lo scritto 15 giugno 2011 (doc. P) rappresenterebbe
comunque un titolo per fr. 233'425,15, nella misura in cui, contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice, le posizioni riconosciute dall’escussa non
sarebbero subordinate al verificarsi di precise condizioni. E la liquidazione
datata 28 giugno 2011 (doc. R) verterebbe su fr. 304'908,02, come indicato
nelle sue premesse, indipendentemente dagli accordi contenuti nei successivi
punti. Infine, RE 1 contesta nuovamente la compensazione eccepita dall’escussa.
E. Delle
osservazioni della parte convenuta si dirà, per quanto necessario ai fini del
giudizio, nei successivi considerandi.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il
caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 29 dicembre 2011, ossia nel
termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della sentenza impugnata,
avvenuta al più presto il 23 dicembre, il reclamo, che rientra nella competenza
della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG), è perciò di principio ammissibile.
2.
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
3.
Giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
3.1
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata
giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari, nella misura in cui quello firmato si riferisce direttamente
a quelli che ne determinano l’importo (DTF 132 III 480-1, cons. 4.1). Conditio
sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con
riferimenti). Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio
non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento
è compito del giudice ordinario (Cometta,
op. cit., p. 330).
3.2
Nel caso di specie, il primo giudice ha rettamente accertato che
il contratto di subappalto (doc. E) permette di calcolare solo il costo
unitario del materiale e del lavoro, ma non l’effettivo quantitativo fornito.
Non risultando dagli atti che l’escussa abbia d’altronde riconosciuto, con una
successiva dichiarazione scritta, la quantità di materiale posato e di lavoro
prestato, non si può dire che abbia riconosciuto l’importo posto in esecuzione.
È poi irrilevante in questa sede il fatto che l’escussa, a detta della reclamante,
non abbia contestato le fatture emesse dalla reclamante (doc. F a N), perché un
riconoscimento (tacito) per atti concludenti, in quanto sprovvisto della firma
dell’escusso, non darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio
dell’opposizione (Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 21 ad art. 82;
CEF 23 agosto 2011, inc. 14.11.116). La dichiarazione 4 novembre 2011 (doc. O)
non consente di sovvertire tale conclusione, perché non è riferita alle
suddette fatture né menziona importi determinati o determinabili. Quanto al
doc. T, si tratta di un atto unilaterale della reclamante, mentre il doc. U non
è firmato dall’escussa.
3.3
Nemmeno
lo scritto 15 giugno 2011 (doc. P) costituisce un titolo di rigetto provvisorio
per fr. 233'425,15. Infatti, all’inizio della seconda pagina, il patrocinatore
del Consorzio scrive che “complessivamente dunque vi sarebbero dovuti fr. 216’134,40
(più IVA)”. Già l’uso del modo condizionale basterebbe ad escludere un
riconoscimento di debito liquido e incondizionato. Dai successivi passi dello
scritto risulta d’altronde che la liquidazione doveva ancora avvenire (“Confido
che vorrete prestare mano per addivenire ad una liquidazione in tempi corretti
e veloci”) ed era subordinata all’assunzione da parte dell’escutente
dell’impegno nei confronti del Ministero pubblico e dell’escussa di pagare i
crediti vantati dai propri dipendenti, impegno di cui la reclamante non ha
dimostrato l’adempimento.
3.4
Non
merita una miglior sorte la censura fondata sulla liquidazione datata 28 giugno
2011.
(doc. R). Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante in
modo avventato, la premessa dell’accordo di liquidazione, secondo cui “la
quantità a liquidare” è di fr. 304'908,02 al netto delle trattenute contrattuali ed assicurative, non può giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione
per l’importo in questione senza tenere conto del resto dell’accordo, e
segnatamente delle condizioni pattuite per il pagamento della somma
riconosciuta, poiché dalla loro realizzazione dipende l’esigibilità del
credito. Orbene, l’escutente deve non solo produrre un titolo di rigetto ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure dimostrare, con documenti, l’esigibilità
del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (cfr. per
tutte CEF 5 settembre 2001 [14.01.62], cons. 3.3; Staehelin, op. cit., n. 77 e 79 ad art. 82, con rif.). Nel
caso di specie, dato che la reclamante non ha provato di aver adempiuto le
quattro condizioni elencate al quarto punto (o almeno le due ultime), la decisione
impugnata dev’essere confermata.
4.
Il reclamo va quindi respinto.
Spese
processuali e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95
segg. CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF nonché 48 e 61 OTLEF,
95.
segg. CPC;
pronuncia
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 1’500.--, già anticipata dalla reclamante, rimane a
suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.-- a titolo di
ripetibili.
3.
Notificazione
a: – avv. PA 1, __________;
– avv.PA
2, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della
vertenza è di fr. 520'592,75, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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