14.2011.23
Rigetto definitivo dell'opposizione sulla scorta di sentenza che statuisce su un'istanza di disconoscimento di debito
21 marzo 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2011.23
Data decisione, Autorità:
21.03.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione sulla scorta di sentenza che statuisce su un'istanza di disconoscimento di debito
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 106 cpv. 1 CPC
art. 80 LEF
art. 48 OTLEF
art. 49 OTLEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
Incarto n.
14.2011.23
Lugano
21 marzo 2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 10 settembre 2010 da
1. RE 1
2. RE 2
(entrambi patrocinati dall’ PA 1)
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________del 14 giugno 2010 dell’UE di __________
per l’importo di 47'600.00 oltre interessi al 5% dal 5 novembre 2006;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________
con sentenza 15 febbraio 2011 ha così deciso:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________, è respinta in
via definitiva limitatamente alla somma di fr. 1'000.00 oltre interessi al 5% a
far capo dal 14.06.2010.
2.
La spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 290.00, da anticipare dalle parti istanti, sono poste a carico
della parte convenuta per fr. 17.00, la quale rifonderà alle controparti fr. 30.00 a titolo di indennità.”
Sentenza
impugnata dalle parti istanti, che con reclamo del 23 febbraio 2011 hanno
postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese e tasse;
preso
atto che la parte appellata con osservazioni 14 marzo 2011 ha chiesto la reiezione del reclamo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE con esecuzione ordinaria n. __________ del 14 giugno 2010 dell’UE di __________
RE 1 e__________RE 2 hanno escussoAP 1 per l’incasso di complessivi fr.
48'600.00 oltre interessi al 5% dal 05.11.2006 su fr. 47'600.00 e dal
23.03.2009 su fr. 1'000.00, indicando quale titolo di credito: “Sentenza del
23.03.09, Pretura di Lugano, Sezione 4”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura di __________
B. I
procedenti fondano la loro pretesa sulla sentenza 23 marzo 2009 (doc. A),
cresciuta in giudicato, mediante la quale il __________ ha respinto l’istanza
di disconoscimento di debito presentata da CO 1 nell’esecuzione n. __________-__________
e ha rigettato in via definitiva l’opposizione per fr. 47'600.00 oltre
interessi al 5% dal 5 novembre 2006, con condanna dell’istante a rifondere alla
controparte fr. 1'000.00 per ripetibili.
C. Con
sentenza 15 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha parzialmente
accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione limitatamente a
fr. 1'000.00 oltre interessi. A mente del primo giudice la sentenza 23 marzo
2009 (doc. A) costituisce titolo di rigetto dell’opposizione unicamente per
l’importo di fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili perché il dispositivo della
stessa non condanna l’escusso al pagamento di altri importi in favore degli
istanti.
D. Con
reclamo 23 febbraio 2011 RE 1 e RE 2 hanno postulato la riforma del giudizio
pretorile. Dopo aver rilevato di non aver chiesto il rigetto dell’opposizione
per fr. 1'000.00 per ripetibili perché questo importo è stato saldato
dall’escusso, i ricorrenti argomentano che la sentenza 23 marzo 2009 respinge
l’istanza di disconoscimento di debito, confermando di fatto che il convenuto è
debitore dell’importo di fr. 47'600.00. Per i ricorrenti l’azione di
disconoscimento di debito sarebbe un’azione di diritto materiale che tende ad
ottenere un giudizio con carattere di res iudicata concernente l’esistenza del
credito litigioso al di fuori del procedimento d’esecuzione in corso. Sebbene
la sentenza che rigetta l’azione non includa una condanna pecuniaria
dell’escusso, essa è comunque una costatazione definitiva della qualifica di
debitore che egli riveste e per questo motivo non sarebbe arbitrario
attribuirle il carattere di titolo atto al rigetto definitivo dell’opposizione (DTF
127 III 232), potendosi il giudice basare sui motivi della decisione per
determinare se quest’ultima costituisce un titolo che giustifica la
prosecuzione dell’esecuzione.
E. Con
osservazioni 14 marzo 2011 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo con
motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
La
sentenza impugnata essendo stata emanata il 15 febbraio 2011, ancorché sulla
base di un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione retta dal diritto
procedurale previgente (v.LALEF) all’entrata in vigore del Codice di diritto
processuale civile svizzero con il 1° gennaio 2011 (Codice di procedura civile,
CPC), alla presente impugnativa torna applicabile il nuovo diritto (art. 404
cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Ora, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili
mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima
istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF,
segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art.
309.
lett. b n. 3 CPC). Proposto entro il termine di dieci giorni dalla
notificazione della sentenza impugnata, il presente reclamo è pertanto di
principio ricevibile.
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti.
3.
Per l’art. 80 cpv. 1 vLEF quando il credito sia fondato sopra una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione.
4.
Il
giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la
sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla
LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Gilliéron, Commentaire
de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112
s.; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 50 ad art. 84).
5.
I procedenti fondano la loro pretesa sulla sentenza del 23 marzo
2009.
(doc. A), con la quale il Pretore del Distretto di __________ ha respinto l’istanza
di disconoscimento di debito promossa l’8 gennaio 2008 da CO 1 contro RE 1 e RE
2.
e ha rigettato in via definiva l’opposizione interposta dall’istante al PE n.
__________ dell’UE di __________.
6.
Trattandosi
di una decisione emessa nell’ambito di un’istanza di disconoscimento di debito,
ossia di un’azione d’accertamento negativo (Staehelin,
op. cit., n. 19 ad art. 83), la sentenza di cui al doc. A non condanna l’escusso
al versamento di un determinato importo agli istanti. Essa pertanto non
rappresenta titolo di rigetto, ritenuto che il rigetto definitivo
dell’opposizione può essere concesso unicamente sulla base di una sentenza
condannatoria, ossia di un cosiddetto “Leistungsurteil” (Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 80 e
rif. ivi; confronta anche in senso convergente: stücheli, op. cit., pag. 222; Jaeger/Walder/
Kull/Kottmann, SchKG,
4.
ed. 1997, n. 2 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 19, 38, 39 e 41 ad art. 80).
Non scaturendo dunque per il debitore un obbligo di pagamento, il doc. A non
costituisce valido titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione e ciò
anche a fronte della giurisprudenza del Tribunale federale citata dai
ricorrenti, atteso che in DTF 127 III 232-235 la corte federale, adita con
ricorso di diritto pubblico, si è limitata a statuire che non è arbitrario pronunciare il rigetto definitivo
dell'opposizione sulla base di una sentenza che respinge l'azione di
disconoscimento del debito intentata dall'escusso all'occasione di una
precedente esecuzione (nel frattempo perenta) riguardante la medesima pretesa, senza comunque conferire ad una tale
decisione la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
7.
Il
reclamo va quindi respinto.
Tassa di giustizia,
spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF;
106.
cpv. 1 CPC).
Nell’istanza
i procedenti hanno chiesto il rigetto dell’opposizione per fr. 47'600.00 oltre
interessi indicando chiaramente che l’escusso ha pagato l’importo di fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili a cui era stato condannato nella decisione del 23 marzo 2009 (ciò che
hanno ribadito in sede ricorsuale). Il giudice di prime cure ha omesso di
considerare tale richiesta, chiaramente indicata nei considerandi e nel petitum
dell’istanza di rigetto, per evidente svista, per cui la sentenza va riformata
nel senso che l’istanza deve essere integralmente respinta, ritenuto che anche
nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione il giudice non può
concedere oltre quanto richiesto dalla parte istante. A seguito della modifica
del dispositivo n. 1 anche il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata deve
essere corretto, condannando le parti istanti all’integrale pagamento degli oneri
processuali di prima sede e non assegnando agli stessi alcuna indennità. Non
avendo presenziato il convenuto all’udienza di contraddittorio allo stesso non
vengono assegnate indennità (art. 48 OTLEF, 49 vOTLEF e 62 cpv. 1 vOTLEF).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 80 LEF; 48 OTLEF, 49 vOTLEF e 62 cpv. 1 vOTLEF; 106 cpv. 1 CPC
pronuncia:
I. 1. Il
reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 450.-
relative alla procedura di reclamo, da anticipare dai reclamanti, sono poste a loro
carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 50.- a titolo di indennità.
II. I
Dispositivo
dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 15 febbraio 2011 del Pretore del
Distretto di __________ sono rettificati d’ufficio nel seguente modo:
“1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia in fr. 290.00, da anticipare dalle parti istanti, resta a loro
carico. Non si assegnano indennità.”
III. Intimazione:
-
__________. PA 1, __________;
-
CO 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
47'600.00 contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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