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Decisione

14.2011.23

Rigetto definitivo dell'opposizione sulla scorta di sentenza che statuisce su un'istanza di disconoscimento di debito

21 marzo 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE con esecuzione ordinaria n. __________ del 14 giugno 2010 dell’UE di __________

RE 1 e__________RE 2 hanno escussoAP 1 per l’incasso di complessivi fr.

48'600.00 oltre interessi al 5% dal 05.11.2006 su fr. 47'600.00 e dal

23.03.2009 su fr. 1'000.00, indicando quale titolo di credito: “Sentenza del

23.03.09, Pretura di Lugano, Sezione 4”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo

alla Pretura di __________

B. I

procedenti fondano la loro pretesa sulla sentenza 23 marzo 2009 (doc. A),

cresciuta in giudicato, mediante la quale il __________ ha respinto l’istanza

di disconoscimento di debito presentata da CO 1 nell’esecuzione n. __________-__________

e ha rigettato in via definitiva l’opposizione per fr. 47'600.00 oltre

interessi al 5% dal 5 novembre 2006, con condanna dell’istante a rifondere alla

controparte fr. 1'000.00 per ripetibili.

C. Con

sentenza 15 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha parzialmente

accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione limitatamente a

fr. 1'000.00 oltre interessi. A mente del primo giudice la sentenza 23 marzo

2009 (doc. A) costituisce titolo di rigetto dell’opposizione unicamente per

l’importo di fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili perché il dispositivo della

stessa non condanna l’escusso al pagamento di altri importi in favore degli

istanti.

D. Con

reclamo 23 febbraio 2011 RE 1 e RE 2 hanno postulato la riforma del giudizio

pretorile. Dopo aver rilevato di non aver chiesto il rigetto dell’opposizione

per fr. 1'000.00 per ripetibili perché questo importo è stato saldato

dall’escusso, i ricorrenti argomentano che la sentenza 23 marzo 2009 respinge

l’istanza di disconoscimento di debito, confermando di fatto che il convenuto è

debitore dell’importo di fr. 47'600.00. Per i ricorrenti l’azione di

disconoscimento di debito sarebbe un’azione di diritto materiale che tende ad

ottenere un giudizio con carattere di res iudicata concernente l’esistenza del

credito litigioso al di fuori del procedimento d’esecuzione in corso. Sebbene

la sentenza che rigetta l’azione non includa una condanna pecuniaria

dell’escusso, essa è comunque una costatazione definitiva della qualifica di

debitore che egli riveste e per questo motivo non sarebbe arbitrario

attribuirle il carattere di titolo atto al rigetto definitivo dell’opposizione (DTF

127 III 232), potendosi il giudice basare sui motivi della decisione per

determinare se quest’ultima costituisce un titolo che giustifica la

prosecuzione dell’esecuzione.

E. Con

osservazioni 14 marzo 2011 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo con

motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

La

sentenza impugnata essendo stata emanata il 15 febbraio 2011, ancorché sulla

base di un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione retta dal diritto

procedurale previgente (v.LALEF) all’entrata in vigore del Codice di diritto

processuale civile svizzero con il 1° gennaio 2011 (Codice di procedura civile,

CPC), alla presente impugnativa torna applicabile il nuovo diritto (art. 404

cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Ora, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili

mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima

istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF,

segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art.

309.

lett. b n. 3 CPC). Proposto entro il termine di dieci giorni dalla

notificazione della sentenza impugnata, il presente reclamo è pertanto di

principio ricevibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti.

3.

Per l’art. 80 cpv. 1 vLEF quando il credito sia fondato sopra una

sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione.

4.

Il

giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la

sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla

LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Gilliéron, Commentaire

de la LP, Losanna 1999, vol. I, n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112

s.; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 50 ad art. 84).

5.

I procedenti fondano la loro pretesa sulla sentenza del 23 marzo

2009.

(doc. A), con la quale il Pretore del Distretto di __________ ha respinto l’istanza

di disconoscimento di debito promossa l’8 gennaio 2008 da CO 1 contro RE 1 e RE

2.

e ha rigettato in via definiva l’opposizione interposta dall’istante al PE n.

__________ dell’UE di __________.

6.

Trattandosi

di una decisione emessa nell’ambito di un’istanza di disconoscimento di debito,

ossia di un’azione d’accertamento negativo (Staehelin,

op. cit., n. 19 ad art. 83), la sentenza di cui al doc. A non condanna l’escusso

al versamento di un determinato importo agli istanti. Essa pertanto non

rappresenta titolo di rigetto, ritenuto che il rigetto definitivo

dell’opposizione può essere concesso unicamente sulla base di una sentenza

condannatoria, ossia di un cosiddetto “Leistungsurteil” (Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 80 e

rif. ivi; confronta anche in senso convergente: stücheli, op. cit., pag. 222; Jaeger/Walder/

Kull/Kottmann, SchKG,

4.

ed. 1997, n. 2 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 19, 38, 39 e 41 ad art. 80).

Non scaturendo dunque per il debitore un obbligo di pagamento, il doc. A non

costituisce valido titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione e ciò

anche a fronte della giurisprudenza del Tribunale federale citata dai

ricorrenti, atteso che in DTF 127 III 232-235 la corte federale, adita con

ricorso di diritto pubblico, si è limitata a statuire che non è arbitrario pronunciare il rigetto definitivo

dell'opposizione sulla base di una sentenza che respinge l'azione di

disconoscimento del debito intentata dall'escusso all'occasione di una

precedente esecuzione (nel frattempo perenta) riguardante la medesima pretesa, senza comunque conferire ad una tale

decisione la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

7.

Il

reclamo va quindi respinto.

Tassa di giustizia,

spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF;

106.

cpv. 1 CPC).

Nell’istanza

i procedenti hanno chiesto il rigetto dell’opposizione per fr. 47'600.00 oltre

interessi indicando chiaramente che l’escusso ha pagato l’importo di fr. 1'000.00 a titolo di ripetibili a cui era stato condannato nella decisione del 23 marzo 2009 (ciò che

hanno ribadito in sede ricorsuale). Il giudice di prime cure ha omesso di

considerare tale richiesta, chiaramente indicata nei considerandi e nel petitum

dell’istanza di rigetto, per evidente svista, per cui la sentenza va riformata

nel senso che l’istanza deve essere integralmente respinta, ritenuto che anche

nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione il giudice non può

concedere oltre quanto richiesto dalla parte istante. A seguito della modifica

del dispositivo n. 1 anche il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata deve

essere corretto, condannando le parti istanti all’integrale pagamento degli oneri

processuali di prima sede e non assegnando agli stessi alcuna indennità. Non

avendo presenziato il convenuto all’udienza di contraddittorio allo stesso non

vengono assegnate indennità (art. 48 OTLEF, 49 vOTLEF e 62 cpv. 1 vOTLEF).

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 80 LEF; 48 OTLEF, 49 vOTLEF e 62 cpv. 1 vOTLEF; 106 cpv. 1 CPC

pronuncia:

I. 1. Il

reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 450.-

relative alla procedura di reclamo, da anticipare dai reclamanti, sono poste a loro

carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 50.- a titolo di indennità.

II. I

Dispositivo

dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 15 febbraio 2011 del Pretore del

Distretto di __________ sono rettificati d’ufficio nel seguente modo:

“1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia in fr. 290.00, da anticipare dalle parti istanti, resta a loro

carico. Non si assegnano indennità.”

III. Intimazione:

-

__________. PA 1, __________;

-

CO 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

47'600.00 contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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