14.2011.24
Opposizione al sequestro. Verosimiglianza dell'esistenza del credito accertato in una sentenza non ancora definitiva e della causa del sequestro (trafugamento di un fondo)
3 maggio 2011Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2011.24
Data decisione, Autorità:
03.05.2011, CEF
Titolo:
Opposizione al sequestro. Verosimiglianza dell'esistenza del credito accertato in una sentenza non ancora definitiva e della causa del sequestro (trafugamento di un fondo)
OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO
art. 272 LEF
art. 278 LEF
Incarto n.
14.2011.24
Lugano
3 maggio 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa con opposizione 4 febbraio 2011 da
Contro
Il sequestro 28 gennaio 2011 (SO.2011.__________) (n° __________) richiesto nei confronti
dell’opponente da
1. RE 1,
__________
2. RE 2,
__________
3. RE 3,
__________
4. RE 4,
__________
5. RE 5,
__________
6. RE 6,
__________
7. RE 7,
__________
tutti patrocinati dall’avv. PA 1, __________
in cui il
Pretore del Distretto di __________ con decisione 14 febbraio 2011 ha accolto l’opposizione e, conseguentemente, ha annullato il sequestro (SO.2011.__________);
reclamanti
RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6 e RE 7 con allegato 23 febbraio 2011, in cui postulano, previa la concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l’opposizione e confermare il
sequestro così come l’annotazione a Registro fondiario della restrizione della
facoltà di disporre dei fondi, protestate tasse, spese e ripetibili;
lette le
osservazioni 4 aprile 2011 con cui l’opponente chiede la reiezione del reclamo
e la conferma della sentenza pretorile, con protesta di spese, tasse e
ripetibili;
richiamato
il decreto presidenziale 24 febbraio 2011 con cui l’istanza di conferimento dell’effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 28 gennaio 2011, diretta contro CO 1, RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6 e RE 7 hanno chiesto al
Pretore del Distretto di __________ di porre sotto sequestro i “fondi part. n. __________
e __________ RFD del Comune di __________”. I sequestranti hanno rilevato di
essere, con la loro madre B__________ B__________ e il convenuto membri, della
Comunione ereditaria fu T__________ B__________. Secondo gli istanti, il
convenuto ha acquistato dal padre, al prezzo di fr. 250'000.--, le part. n. __________
e __________ RFD __________. CO 1 si era, in un primo tempo, impegnato a pagare
il prezzo pattuito, per poi affermare di avere pagato il dovuto, il che non si
è avverato, ed infine sostenere che i fondi gli sono stati attribuiti con atto
di donazione. I sequestranti hanno rilevato che dal Registro fondiario risulta
che il fondo part. n. __________ RFD __________ è stato acquisito dal convenuto
per donazione e il fondo part. n. __________ RFD __________ per compravendita.
Gli istanti hanno osservato che è in corso una procedura volta alla divisione
della eredità del loro defunto padre. Della eredità fanno parte anche le due
citate particelle, per cui, in concreto, il convenuto o paga l’importo di fr.
250'000.-- oppure mette a disposizione di tutti gli eredi le due particelle.
Secondo i sequestranti “vi è il forte sospetto che il convenuto abbia ad
alienare i due fondi, lucrando il relativo prezzo; il comportamento finora
tenuto rende più che verosimile che egli trafughi i suoi beni per sottrarli
alla divisione. Serie notizie suonano nel senso che egli si appresta alla
alienazione dei due fondi o, comunque a compiere atti destinati a sottrarre i
fondi dell’eredità paterna” (istanza di sequestro, pag. 2, inc. n. SO.2011.__________).
B. Il 28 gennaio 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha decretato a titolo del credito
“diritti ereditari (successione fu T__________o B__________)” e per l’importo
di fr. 250'000.-- il sequestro di “fondi part. n. __________ e __________ RFD
del Comune di __________”. Il primo giudice ha indicato quale causa di
sequestro, desumendola dal contenuto dell’istanza, quella menzionata all’art.
271 cpv. 1 cifra 2 LEF, secondo il quale il creditore può chiedere il sequestro
dei beni del debitore che si trovano in Svizzera quando il debitore
nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni, trafughi i
suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga.
C. Il 2 febbraio 2011 CO 1 ha fatto opposizione, chiedendo la revoca del sequestro. L’opponente ha
sostenuto che contro la sentenza pretorile 1° giugno 2010 relativa alla
divisione dell’eredità del suo defunto padre è tuttora pendente un ricorso presso
il Tribunale federale e pertanto la decisione non è esecutiva. Il fondo part. n.
__________ RFD __________ è stato da lui acquistato dal padre contro pagamento,
mentre ha ricevuto in donazione la part. n. __________ RFD __________. Secondo CO
1 gli istanti non dispongono di un credito scaduto ai sensi dell’art. 271 cpv.
1 LEF, né sarebbe data una causa di sequestro, i sequestranti essendosi
limitati ad affermare apoditticamente che egli ha compiuto o si stia
apprestando a compiere fatti menzionati nell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, senza
tuttavia riferire nulla di concreto, né indicare mezzi di prova atti a
dimostrare quanto da loro sostenuto.
D. Con
le loro osservazioni i sequestranti hanno asserito che il credito in esame è
esecutivo, nonostante il ricorso pendente presso il Tribunale Federale, e che,
nella sua sostanza, non è inoltre contestato. Secondo gli istanti l’opponente
starebbe vendendo il fondo part. n. __________ RFD __________, derivato dal
frazionamento del fondo part. n. __________ RFD __________, a tale A__________
L__________ di M__________ __________, titolare di un’impresa di costruzioni.
Ciò dimostra che CO 1 con la prospettata vendita mette in pericolo l’incasso
del loro credito (osservazioni dell’11 febbraio 2011, pag. 3). Secondo i sequestranti sarebbe pertanto data la causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1
cifra 2 LEF. Essi chiedono la conferma del sequestro e dell’annotazione della restrizione
della facoltà di disporre dei fondi in oggetto.
E. Con
sentenza 14 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha accolto
l’opposizione e di conseguenza ha annullato il sequestro. Il primo giudice ha
rinviato alla sentenza da lui emanata il 1° giugno 2010 nella causa di
divisione ereditaria che vede opposte le parti (oltre a B__________ B__________),
con cui ha, tra l’altro, deciso:
“2. Le
petizioni 3 gennaio 2003 di RE 3, RE 1, RE 5, RE 6, RE 4, RE 7 e RE 2 nei
confronti di CO 1 e B__________ B__________ (inc. n. DI.2001.__________) e 16 gennaio 2003 di RE 3, RE 1, RE 5, RE 6, RE 4, RE 7, RE 2 e B__________ B__________
(inc. DI.2003.__________ e inc. n. DI.2003.__________) nei confronti di CO 1
sono accolte, e meglio come ai seguenti punti.
2.1. È ordinato al notaio
divisore avv. M__________ B__________ di iscrivere nell’inventario della
Successione fu T__________ B__________, alla voce attivi, un credito di CHF
250'000.00 più interessi al 5% dal 23 maggio 1990 della Successione fu T__________ B__________ nei confronti del coerede CO 1.
2.2. CO 1 è condannato a
versare alla Comunione ereditaria fu T__________ B__________, e per essa sul
conto clienti dell’avv. C__________ B__________, l’importo di CHF 250'000.00
più interessi al 5% dal 23 maggio 1990.
2.3. A
CO 1 è assegnato un termine di 10 giorni, decorrente dalla data di crescita in
giudicato della presente sentenza, per comunicare in forma scritta al notaio
divisore avv. M__________ B__________ la sua scelta tra le seguenti
alternative:
a) conferire in
natura dei beni immobili elencati al considerando n. 3 [trattasi dei seguenti fondi: ½ part. n. __________ RFD __________;
__________ RFD __________; __________ NMC __________;
__________
RFD __________; __________ NMC __________; ½ part. N. __________ RFD __________,
ndr].
In
tale caso la presente sentenza varrà titolo per il trapasso dei beni a registro
fondiario a favore della Comunione ereditaria fu T__________ B__________, che
avverrà per cura del notaio divisore avv. M__________ B__________, che
provvederà inoltre a menzionare i beni negli atti d’inventario;
oppure
b) imputare
il valore di CHF 381'698.00.
In tale caso
l’importo di CHF 381'698.00 andrà aggiunto agli attivi ereditari e sul
risultato saranno formate le quote dei singoli eredi. Dalla quota spettante a CO
1 sarà poi dedotto l’importo di CHF 381'698.00;
oppure
versare
alla Successione l’importo di CHF 381'698.00.
In tale caso
l’importo di CHF 381'698.00 andrà aggiunto agli attivi ereditari e sul
risultato saranno formate le quote spettanti ai singoli eredi.
2.4. In caso di decorrenza
infruttuosa del termine di cui sopra, sarà attuato il conferimento in natura.
Il notaio divisore avv. M__________ B__________ procederà come al punto 5a
[recte 4.3a], menzionando i beni negli attivi d’inventario”.
Il
Pretore ha rilevato che la predetta sentenza è stata impugnata presso la prima
Camera Civile di questo Tribunale, che con pronunciato 3 dicembre 2010 ha dichiarato l’appello irricevibile. Contro questa sentenza CO 1 il 21 gennaio 2011 ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia civile e
sussidiario in materia costituzionale che è tuttora pendente.
Secondo
il primo giudice il credito dei sequestranti ammontante a fr. 250'000.-- è pertanto
sub judice. Di conseguenza l’esistenza, o meno, del credito in oggetto dipende
dalla decisione del Tribunale federale, per cui non era data verosimiglianza,
tanto meno prova, dell’esistenza del credito al momento della domanda di
sequestro. In prima sede è poi stato osservato che i crediti futuri non possono
essere considerati in una domanda di sequestro, nemmeno quelli, la cui
esistenza futura appare verosimile. In merito alla causa del sequestro il
Pretore ha rilevato che già si è visto che l’obbligo di pagare agli istanti
l’importo di fr. 250'000.-- non si fonda, al momento, su di un titolo esecutivo
definitivo. Lo stesso vale anche per le altre obbligazioni derivanti da
collazione. Secondo il primo giudice dagli atti non sono desumibili
comportamenti che potrebbero lasciare intendere la volontà del convenuto di sottrarsi
ai suoi obblighi ereditari qualora gli stessi dovessero essere confermati dal
Tribunale federale. Questo aspetto soggettivo è l’elemento centrale, mentre il
fatto di trafugare i beni costituisce un indizio di tale intenzione. Nel caso
di specie, ha rilevato il Pretore, il forte sospetto che l’opponente abbia ad
alienare i fondi si limita ad una pura affermazione non suffragata da altri
elementi che la rendono plausibile. Il fatto di nominare il nome del potenziale
acquirente del fondo part. n. __________ RFD __________, derivato dal
frazionamento del fondo part. n. __________ RFD __________, così come affermare
che l’opponente avrebbe già “prodotto l’istanza di costruzione” non basta,
mancando documenti concreti atti a rendere verosimile la causa di sequestro.
Infatti, secondo il primo giudice, la verosimiglianza non può scaturire da un
processo alle intenzioni, ancorché queste intenzioni possano sussistere
effettivamente.
F. Con
il presente reclamo del 23 febbraio 2011 i sequestranti sostengono che le circostanze finora accertate in via giudiziale in merito al loro credito di fr.
250'000.-- derivante dalla vertenza ereditaria, sono state rese più che
verosimili. L’insieme di tali circostanze non può che far concludere per
l’ammissione del credito, indipendentemente dall’esito del ricorso al Tribunale
federale. I reclamanti puntualizzano poi, per quel che riguarda la causa del
sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, di non essersi limitati a
semplici affermazioni, ma di avere evidenziato elementi concreti, quali il
frazionamento del fondo originario con la creazione di una nuova particella n. __________
RFD __________, il nome e la professione svolta dall’acquirente di detta
particella e il fatto che vi sia un’istanza di costruzione, elementi dai quali
emerge un comportamento che conferma la volontà del debitore di sottrarsi ai
suoi obblighi. I reclamanti chiedono pertanto la conferma del sequestro con
l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre.
G. Delle
osservazioni di CO 1 si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerato
1. La
decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del
sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea
2010, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce sull’opposizione (ai sensi dell’art.
278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un
terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti all’autorità giudiziaria
superiore (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera
di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a
CPC; Hans Reiser, Ueberblick über die Arrestrevision 2009, in SJZ 106 (2010) n. 14 pag. 333, 335 punto 2). L’autorità superiore deve verificare -sulla
base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso
concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal
creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di
verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,
atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure
che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo
ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 74 ad § 51; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
Giusta
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a)
l’applicazione errata del diritto;
b)
l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.1. Le decisioni
in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art. 55 e 58
CPC; Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du
séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Artho von Gunten, Die
Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 segg.) Detto altrimenti, il giudice
non agisce d’ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente
in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta
stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace o sia notorio (cfr. art. 150 cpv. 1 , 151 e 254 CPC;
Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed. Berna 2006, n. 24 ad
cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (cfr. art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl,
La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol.
IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272; Piégai, op. cit. p. 212; Artho von
Gunten, op. cit., p. 85 ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 157
CPC).
Inoltre,
Fatti
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro
nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano
determinanti.
1.2 Vi è verosimiglianza
quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano al vero
(Piégai, op. cit. n. 792, p. 173).
Secondo
questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):
- che
vi sia un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40,
cons. 3 e 5; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea
2010, n. 4-7 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della
tesi del sequestrante;
- che
dall’esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i
fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter
escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di
segno opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono
possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da
ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano
svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
2. Giusta
l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo
dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l’esistenza:
1. del
credito;
Considerandi
2.
di
una causa di sequestro;
3.
di
beni appartenenti al debitore.
a) Esistenza
del credito
La
verosimiglianza di un credito concerne in prima linea l’esposizione della
probabilità della sua esistenza. Questa comprende l’esistenza del credito sia
di fatto che di diritto. Il rendere verosimile la sua esistenza avviene di
regola tramite l’esposizione delle circostanze fattuali della sua origine
(Stoffel, op. cit. n. 8 ad art. 272).
I
sequestranti sostengono che vi è una sentenza esecutiva secondo la quale CO 1
deve pagare fr. 250'000.-- in relazione alla divisione dell’eredità del loro defunto
padre T__________ B__________ o adempiere ad altri obblighi.
Orbene
con sentenza 1° giugno 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha accertato
un credito di fr. 250'000.-- della Successione fu T__________ B__________ nei
confronti del coerede CO 1 rispettivamente altre obbligazioni derivanti da
collazione. La predetta decisione è stata impugnata presso la prima camera
Civile di questo Tribunale, che con pronunciato 3 dicembre 2010 ha dichiarato l’appello irricevibile. Contro questa sentenza CO 1 il 21 gennaio 2011 ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia civile e sussidiario in
materia costituzionale che è tuttora pendente.
Ai sensi
dell’art. 103 cpv. 1 LTF di regola il ricorso al Tribunale federale non ha
effetto sospensivo, mentre secondo l’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF, nei limiti
delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo, in materia
civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva. Orbene, nel caso
concreto, CO 1 non ha chiesto al Tribunale federale la concessione dell’effetto
sospensivo al suo ricorso, né pretende di averlo chiesto. La questione a sapere
se con il ricorso al Tribunale federale l’esecutività della sentenza 1° giugno
2010.
sia stata sospesa o meno in base all’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF –
questione che meriterebbe comunque approfondimento - non è tuttavia determinante
nel caso di specie, non avendo i sequestranti fondato la loro istanza di
sequestro sul nuovo art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF (che presuppone, affinché il
creditore possa chiedere il sequestro, che egli possieda nei confronti del
debitore un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione e pertanto una
sentenza esecutiva), ma bensì sul sospetto del trafugamento dei beni da parte
del convenuto allo scopo di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni
(cfr. art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF).
L’applicazione
dell’art. 272 cpv. 1 cifra 2 LEF richiede solo che il creditore renda
verosimile l’esistenza del credito. Per raggiungere un grado sufficiente di
verosimiglianza del credito non è necessario che la sentenza del 1° giugno 2010
di condanna al pagamento di fr. 250'000.-- e a ulteriori obblighi derivanti da
collazione sia esecutiva. È infatti sufficiente che l’esistenza del credito sia
già stata esaminata e accertata dal Pretore, come nel caso concreto, senza per
questo poter già escludere che possa darsi una verità di segno contrario (cfr.
DTF 132 III 140 consid. 3.2; CEF 26 giugno 1998 [inc. n. 14.1998.03]. Ritenendo pertanto il primo giudice frettolosamente che l’esistenza, o meno, del
credito in esame dipende dalla decisione del Tribunale federale, per cui non
l’ha ritenuta resa sufficientemente verosimile, tanto meno provata, ha
applicato erroneamente il diritto ai sensi dell’art. 320 lett. a CPC.
Determinante
è tuttavia, come si vedrà al prossimo considerando, che il Pretore ha ritenuto
non resa sufficientemente verosimile la causa del sequestro.
b) Causa
di sequestro
I
reclamanti reputano adempiuta la causa prevista dall’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF,
che consente al creditore di chiedere il sequestro dei beni del debitore quando
questi, nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni,
trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga.
La
realizzazione di questa causa di sequestro presuppone la riunione di una
circostanza oggettiva (trafugamento di bene, latitanza o preparazione alla
fuga) e di una circostanza soggettiva (intenzione di sottrarsi all’adempimento
delle sue obbligazioni) (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechte, 8. ed., Berna 2008, n. 13 e 14 ad § 51; Stoffel, op. cit., n.
62-64 ad art. 271). Le circostanze oggettive consistono in prima linea, nel
caso concreto, nel trafugamento dei beni. Questa fattispecie comprende sia il
nascondere, che il regalare, lo svendere o il portare all’estero (Stoffel, op.
cit., n. 69 ad art. 271; DTF 119 III 92 consid. 3.b). Determinante è però
l’elemento soggettivo, ossia “l’intenzione di sottrarsi all’adempimento dei
propri obblighi” (Stoffel, op. cit. n. 71 ad art. 271).
Quali
circostanze oggettive i reclamanti hanno indicato il frazionamento del fondo
originario part. n. __________ RFD __________ con la creazione di una nuova
part. __________ RFD __________, che il convenuto sarebbe in procinto di
vendere ad un potenziale acquirente e il fatto che il convenuto avrebbe già “prodotto
l’istanza di costruzione”. Avendo il Pretore ritenuto che si tratta di
affermazioni di parte non suffragate da indizi atti rendere verosimile quanto
affermato, non ha operato un apprezzamento delle allegazioni dei sequestranti
incompatibile con la nozione di verosimiglianza, di cui al considerando sub
1.2
Infatti decisivo è che i reclamanti non hanno fornito alcun indizio
documentale, ma si sono limitati a mere affermazioni. D’altro canto il
frazionamento di una particella non comporta necessariamente la sua vendita.
Nessuno indizio è stato poi fornito dai sequestranti in merito all’elemento
soggettivo, ossia al fatto che CO 1 intenda sottrarsi ai suoi obblighi
ereditari qualora gli stessi dovessero essere confermati dal Tribunale
federale. L’impugnazione della sentenza della prima Camera civile dinanzi al
Tribunale federale non è infatti indizio alcuno, ritenuto che ciò rientra nel
suo diritto di parte nel contenzioso che lo oppone ai reclamanti.
c) Appartenenza
dei beni al debitore
Il fatto
che i beni appartengano al convenuto, essendo iscritti a suo nome a Registro
fondiario, non è decisivo, ritenuto che l’istanza di sequestro va respinta, non
avendo i reclamanti reso verosimile la causa del sequestro, come ritenuto sub
b.
3.
Il
reclamo va pertanto respinto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dei reclamanti, i quali rifonderanno a CO 1
un’indennità come richiesto con le osservazioni (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; art.
106.
cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 106 cpv. 1 CPC,
48.
e 61 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di complessivi fr. 600.--, già anticipata dai reclamanti, è
posta in solido a loro carico, i quali rifonderanno, sempre in solido a CO 1 fr.
100.
-- titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
- avv. PA 1, __________;
- CO 1, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
250'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all’art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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