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Decisione

14.2011.25

Reclamo contro la reiezione di un'istanza di sequestro. Presupposti per la concessione di sequestro

3 maggio 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con istanza 8 febbraio 2011, diretta contro CO 1, RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6 e RE 7 hanno chiesto al Pretore

del Distretto di __________ di ordinare quanto segue:

“1. È

ordinato il sequestro del fondo part. no. __________ RFD __________, indicato

quale proprietà di CO 1, 16 novembre 1961, in __________.

2. È

ordinata l’annotazione della facoltà di disporre per quanto concerne la part.

n. __________ RFD __________.

3. Protestate

spese e ripetibili.”

I

sequestranti hanno rilevato di essere, con la loro madre B__________ B__________

e il convenuto, membri della Comunione ereditaria fu T__________ B__________. Secondo

gli istanti, il convenuto ha acquistato dal padre, al prezzo di fr. 250'000.--,

le part. n. __________ e __________ RFD __________. CO 1 si era, in un primo tempo,

impegnato a pagare il prezzo pattuito, per poi affermare di avere pagato il

dovuto, il che non si è avverato, ed infine sostenere che i fondi gli sono

stati attribuiti con atto di donazione. I sequestranti hanno rilevato che dal

Registro fondiario risulta che il fondo part. n. __________ RFD __________ è

stato acquisito dal convenuto per donazione e il fondo part. n. __________ RFD __________

per compravendita. Il 28 gennaio 2008, su richiesta di CO 1, è stato effettuato il frazionamento del fondo n. __________, da cui sono state ottenute la

part. n. __________ e la part. __________. Gli istanti hanno osservato che è

in corso una procedura volta alla divisione della eredità del loro defunto

padre. Della eredità fanno parte anche le tre citate particelle, per cui, in

concreto, CO 1 o paga l’importo di fr. 250'000.-- oppure mette a disposizione

di tutti gli eredi le citate particelle. I sequestranti sostengono che il

convenuto sarebbe in procinto di vendere il fondo part. n. __________ RFD __________

e che ha “prodotto l’istanza di costruzione”.

B. Con sentenza 14 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha respinto l’istanza di sequestro. Il primo giudice ha rinviato alla

sentenza da lui emanata il 1° giugno 2010 nella causa di divisione ereditaria

che vede opposte le parti (oltre a B__________ B__________), con cui ha, tra

l’altro, deciso:

“2. Le

petizioni 3 gennaio 2003 di RE 3, RE 1, RE 5, RE 6, RE 4, RE 7 e RE 2 nei

confronti di CO 1 e B__________ B__________ (inc. n. DI.2001.__________) e 16 gennaio 2003 di RE 3, RE 1, RE 5, RE 6, RE 4, RE 7, RE 2 e B__________ B__________

(inc. DI.2003.__________ e inc. n. DI.2003.__________) nei confronti di CO 1

sono accolte, e meglio come ai seguenti punti.

2.1. È

ordinato al notaio divisore avv. M__________ B__________ di iscrivere

nell’inventario della Successione fu T__________ B__________, alla voce attivi,

un credito di CHF 250'000.00 più interessi al 5% dal 23 maggio 1990 della Successione fu T__________ B__________ nei confronti del coerede CO 1.

2.2. CO

1 è condannato a versare alla Comunione ereditaria fu T__________ B__________,

e per essa sul conto clienti dell’avv. C__________ B__________, l’importo di

CHF 250'000.00 più interessi al 5% dal 23 maggio 1990.

2.3. A

CO 1 è assegnato un termine di 10 giorni, decorrente dalla data di crescita in

giudicato della presente sentenza, per comunicare in forma scritta al notaio

divisore avv. M__________ B__________ la sua scelta tra le seguenti

alternative:

a) conferire

in natura dei beni immobili elencati al considerando n. 3 [trattasi dei

seguenti fondi: ½ part. n. __________ RFD __________; __________ RFD __________;

__________ NMC __________;

__________

RFD __________; __________ NMC __________; ½ part. N. __________ RFD __________,

ndr].

In

tale caso la presente sentenza varrà titolo per il trapasso dei beni a registro

fondiario a favore della Comunione ereditaria fu T__________ B__________, che

avverrà per cura del notaio divisore avv. M__________ B__________, che

provvederà inoltre a menzionare i beni negli atti d’inventario;

oppure

b) imputare

il valore di CHF 381'698.00.

In

tale caso l’importo di CHF 381'698.00 andrà aggiunto agli attivi ereditari e

sul risultato saranno formate le quote dei singoli eredi. Dalla quota spettante

a CO 1 sarà poi dedotto l’importo di CHF 381'698.00;

oppure

c) versare

alla Successione l’importo di CHF 381'698.00.

In

tale caso l’importo di CHF 381'698.00 andrà aggiunto agli attivi ereditari e

sul risultato saranno formate le quote spettanti ai singoli eredi.

2.4. In caso di decorrenza infruttuosa del termine di cui sopra,

sarà attuato il conferimento in natura. Il notaio divisore avv. M__________ B__________

procederà come al punto 5a [recte 4.3a], menzionando i beni negli attivi

d’inventario”.

Il

Pretore ha rilevato che la predetta sentenza è stata impugnata presso la prima

Camera Civile di questo Tribunale, che con pronunciato 3 dicembre 2010 ha dichiarato l’appello irricevibile. Contro questa sentenza CO 1 il 21 gennaio 2011 ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia civile e

sussidiario in materia costituzionale che è tuttora pendente.

Secondo

il primo giudice il credito dei sequestranti ammontante a fr. 250'000.-- è

pertanto sub judice. Di conseguenza l’esistenza, o meno, del credito in oggetto

dipende dalla decisione del Tribunale federale, per cui non era data

verosimiglianza, tanto meno prova, dell’esistenza del credito al momento della

domanda di sequestro. In prima sede è poi stato osservato che i crediti futuri

non possono essere considerati in una domanda di sequestro, nemmeno quelli, la

cui esistenza futura appare verosimile. In merito alla causa del sequestro il Pretore

ha rilevato che già si è visto che l’obbligo di pagare agli istanti l’importo

di fr. 250'000.-- non si fonda, al momento, su di un titolo esecutivo

definitivo. Lo stesso vale anche per le altre obbligazioni derivanti da

collazione. Secondo il primo giudice dagli atti non sono desumibili

comportamenti che potrebbero lasciare intendere la volontà del convenuto di

sottrarsi ai suoi obblighi ereditari qualora gli stessi dovessero essere

confermati dal Tribunale federale. Questo aspetto soggettivo è l’elemento

centrale, mentre il fatto di trafugare i beni costituisce un indizio di tale

intenzione. Nel caso di specie, ha rilevato il Pretore, il forte sospetto che

il convenuto abbia ad alienare il fondo si limita ad una pura affermazione non

suffragata da altri elementi che le rendono plausibili. Il fatto di indicare il

nominativo del potenziale acquirente del fondo part. n. __________ RFD __________,

derivato dal frazionamento del fondo part. n. __________ RFD __________, così

come affermare che il convenuto avrebbe già “prodotto l’istanza di costruzione”

non basta, mancando documenti concreti, atti a rendere verosimile la causa di

sequestro. Infatti, secondo il primo giudice, la verosimiglianza non può

scaturire da un processo alle intenzioni, ancorché queste intenzioni possano

sussistere effettivamente.

D. Con

il presente reclamo del 23 febbraio 2011 i sequestranti sostengono che le circostanze finora accertate in via giudiziale in merito al loro credito di fr.

250'000.-- derivante dalla vertenza ereditaria, sono state rese più che

verosimili. L’insieme di tali circostanze non può che far concludere per

l’ammissione del credito, indipendentemente dall’esito del ricorso al Tribunale

federale. I reclamanti puntualizzano poi, per quel che riguarda la causa del

sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, di non essersi limitati a

semplici affermazioni, ma di avere evidenziato elementi concreti, quali il

frazionamento del fondo originario con la creazione di una nuova particella n. __________

RFD __________, il nome e la professione svolta dall’acquirente di detta

particella e il fatto che vi sia un’istanza di costruzione, elementi dai quali

emerge un comportamento che conferma la volontà del debitore di sottrarsi ai

suoi obblighi.

E.

Delle osservazioni di CO 1 si dirà, se

necessario, nel seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Per

i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può

chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera, quando

sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1 a 6 LEF). Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è appunto il caso per

quelle decisioni attinenti pratiche a tenore della LEF emesse in materia di

sequestro di cui all’ art. 272 e 278 LEF. La decisione di reiezione

dell’istanza di sequestro può quindi essere impugnata entro dieci giorni

davanti all’autorità giudiziaria superiore, nel Cantone Ticino la Camera di

esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore

litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a

CPC; Hans Reiser, Ueberblick über die Arrestrevision 2009, in SJZ 106 (2010) n. 14 pag. 333, 335 punto 2).

Giusta

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

l’applicazione

errata del diritto;

l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

1.1

Le decisioni

in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima dispositiva, il

principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art.

55.

e 58 CPC; Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau

droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Artho von Gunten,

Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 segg.) Detto altrimenti, il

giudice non agisce d’ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide

unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte

seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato

dalla controparte non contumace o sia notorio (cfr. art. 150 cpv. 1 , 151 e 254

CPC; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed. Berna 2006, n. 24

ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di

celerità (cfr. art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La réalisation du droit et les

procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272; Piégai, op. cit. p. 212; Artho

von Gunten, op. cit., p. 85 ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove

(art. 157 CPC).

Inoltre,

i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti

alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse

devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato

riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano

determinanti.

1.2

Vi è

verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati

corrispondano al vero (Piégai, op. cit. n. 792, p. 173).

Secondo

questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):

- che

vi sia un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40,

cons. 3 e 5; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea

2010, n. 4-7 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della

tesi del sequestrante;

- che

all’esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i

fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter

escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno

opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono

possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da

ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano

svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

2.

Giusta

l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo

dell’esecuzione o del giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l’esistenza:

1.

del

credito;

2.

di

una causa di sequestro;

3.

di

beni appartenenti al debitore.

a) Esistenza

del credito

La

verosimiglianza di un credito concerne in prima linea nell’esposizione della

probabilità della sua esistenza. Questa comprende l’esistenza del credito sia

di fatto che di diritto. Il rendere verosimile la sua esistenza avviene di

regola tramite l’esposizione delle circostanze fattuali della sua origine

(Stoffel, op. cit. n. 8 ad art. 272).

I

sequestranti sostengono che vi è una sentenza esecutiva secondo la quale CO 1

deve pagare fr. 250'000.-- in relazione alla divisione dell’eredità del loro

defunto padre T__________ B__________ o adempiere ad altri obblighi.

Orbene

con sentenza 1° giugno 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha accertato

un credito di fr. 250'000.-- della Successione fu T__________ B__________ nei

confronti del coerede CO 1 rispettivamente altre obbligazioni derivanti da

collazione. La predetta decisione è stata impugnata dinanzi alla prima Camera

Civile di questo Tribunale, che con pronunciato 3 dicembre 2010 ha dichiarato l’appello irricevibile. Contro questa sentenza CO 1 il 21 gennaio 2011 ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia civile e sussidiario in

materia costituzionale che è tuttora pendente.

Ai sensi

dell’art. 103 cpv. 1 LTF di regola il ricorso al Tribunale federale non ha

effetto sospensivo, mentre secondo l’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF, nei limiti

delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo, in materia

civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva. Orbene, nel caso

concreto, CO 1 non ha chiesto al Tribunale federale la concessione dell’effetto

sospensivo al suo ricorso, né pretende di averlo chiesto. La questione a sapere

se con il ricorso al Tribunale federale l’esecutività della sentenza 1° giugno

2010.

sia stata sospesa o meno in base all’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF -

questione che meriterebbe comunque approfondimento – non è tuttavia

determinante nel caso di specie, non avendo i sequestranti fondato la loro

istanza di sequestro sul nuovo art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF (che presuppone, affinché

il creditore possa chiedere il sequestro, che egli possieda nei confronti del

debitore un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione e pertanto una

sentenza esecutiva), ma bensì sul sospetto del trafugamento dei beni da parte

del convenuto allo scopo di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni

(cfr. art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF).

L’applicazione

dell’art. 272 cpv. 1 cifra 2 LEF richiede solo che il creditore renda verosimile

l’esistenza del credito. Per raggiungere un grado sufficiente di

verosimiglianza del credito non è necessario che la sentenza del 1° giugno 2010

di condanna al pagamento di fr. 250'000.-- e a ulteriori obblighi derivanti da

collazione sia esecutiva. È infatti sufficiente che l’esistenza del credito sia

già stata esaminata e accertata dal Pretore, come nel caso concreto, senza per

questo poter già escludere che possa darsi una verità di segno contrario (cfr.

DTF 132 III 140 consid. 3.2; CEF 26 giugno 1998 [inc. n. 14.1998.03]. Ritenendo pertanto il primo giudice frettolosamente che l’esistenza, o meno, del

credito in esame dipende dalla decisione del Tribunale federale, per cui non

l’ha ritenuta resa sufficientemente verosimile, tanto meno provata, ha applicato

erroneamente il diritto ai sensi dell’art. 320 lett. a CPC.

Determinante

è tuttavia, come si vedrà al prossimo considerando, che il Pretore ha ritenuto

non resa sufficientemente verosimile la causa del sequestro.

b) Causa

di sequestro

I

reclamanti reputano adempiuta la causa prevista dall’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF,

che consente al creditore di chiedere il sequestro dei beni del debitore quando

questi, nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni,

trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga. La

realizzazione di questa causa di sequestro presuppone la riunione di una

circostanza oggettiva (trafugamento di bene, latitanza o preparazione alla

fuga) e di una circostanza soggettiva (intenzione di sottrarsi all’adempimento

delle sue obbligazioni) (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechte, 8. ed., Berna 2008, n. 13 e 14 ad § 51; Stoffel, op. cit., n.

62-64 ad art. 271). Le circostanze oggettive consistono in prima linea, nel

caso concreto, nel trafugamento dei beni. Questa fattispecie comprende sia il

nascondere, che il regalare, lo svendere o il portare all’estero (Stoffel, op.

cit., n. 69 ad art. 271; DTF 119 III 92 consid. 3.b). Determinante è però

l’elemento soggettivo, ossia “l’intenzione di sottrarsi all’adempimento dei

propri obblighi” (Stoffel, op. cit. n. 71 ad art. 271).

Quali

circostanze oggettive i reclamanti hanno indicato il frazionamento del fondo

originario part. n. __________ RFD __________ con la creazione di una nuova

part. __________ RFD __________, che il convenuto sarebbe in procinto di

vendere ad un potenziale acquirente e il fatto che il convenuto avrebbe già

“prodotto l’istanza di costruzione”. Avendo il Pretore ritenuto che si tratta

di affermazioni di parte non suffragate da indizi atti rendere verosimile

quanto affermato, non ha operato un apprezzamento delle allegazioni dei

sequestranti incompatibile con la nozione di verosimiglianza, di cui al

considerando sub 1.2. Infatti decisivo è che i reclamanti non hanno fornito

alcun indizio documentale, ma si sono limitati a mere affermazioni. D’altro

canto il frazionamento di una particella non comporta necessariamente la sua

vendita. Nessuno indizio è stato poi fornito dai sequestranti in merito all’elemento

soggettivo, ossia al fatto che CO 1 intenda sottrarsi ai suoi obblighi

ereditari qualora gli stessi dovessero essere confermati dal Tribunale

federale. L’impugnazione della sentenza della prima Camera civile dinanzi al

Tribunale federale non è infatti indizio alcuno, ritenuto che ciò rientra nel

suo diritto di parte nel contenzioso che lo oppone ai reclamanti.

c) Appartenenza

dei beni al debitore

Il fatto

che i beni appartengano al convenuto, essendo iscritti a suo nome a Registro

fondiario, non è decisivo, ritenuto che l’istanza di sequestro va respinta, non

avendo i reclamanti reso verosimile la causa del sequestro, come ritenuto sub

b.

3.

Il

reclamo va pertanto respinto.

La tassa

di giustizia è posta a carico dei reclamanti, i quali rifonderanno a CO 1

un’indennità come richiesto con le osservazioni (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; art.

106.

cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 106 cpv. 1 CPC,

48.

e 61 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di complessivi fr. 300.--, già anticipata dai reclamanti, è

posta in solido a loro carico, i quali rifonderanno, sempre in solido, a CO 1

fr. 100.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

- avv. PA

1, __________;

- CO 1, __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per l Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

250'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF) con la limitazione di cui all’art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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