14.2011.25
Reclamo contro la reiezione di un'istanza di sequestro. Presupposti per la concessione di sequestro
3 maggio 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
14.2011.25
Data decisione, Autorità:
03.05.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la reiezione di un'istanza di sequestro. Presupposti per la concessione di sequestro
CAUSE DI SEQUESTRO
art. 271 LEF
Incarto n.
14.2011.25
Lugano
3 maggio 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di sequestro promossa con istanza 8/9 febbraio 2011 da
1. RE 1 __________
2. RE 2RE 2 __________
3. RE 4 __________
4. RE 4RE 4 __________
5. RE 5RE 5 __________
6. RE 6RE 6 __________
7. RE 7RE 7 __________
tutti patrocinati dall’ PA 1PA 1 __________
Contro
CO 1 __________
tendente al sequestro del fondo part. no. __________
RFD __________ e all’annotazione della restrizione della facoltà di disporne;
istanza respinta dal Pretore del Distretto di __________
con sentenza 14 febbraio 2011
(SO.2011.__________);
decisione impugnata da RE 1, RE 2, __________,
RE 4, RE 5, RE 6 e RE 7,
che con reclamo 23 febbraio 2011 chiedono l’accoglimento dell’istanza di sequestro
e in via supercautelare l’annotazione della
restrizione della facoltà di disporre a
Registro fondiario in relazione alla part. n. __________
RFD __________ rispettivamente il blocco
del Registro fondiario;
lette le osservazioni 4 aprile 2011 con cui CO 1 chiede la reiezione
del reclamo, con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale 24 febbraio 2011 con cui l’istanza supercautelare
è stata respinta;
ritenuto
Fatti
A. Con istanza 8 febbraio 2011, diretta contro CO 1, RE 1, RE 2, RE 3, RE 4, RE 5, RE 6 e RE 7 hanno chiesto al Pretore
del Distretto di __________ di ordinare quanto segue:
“1. È
ordinato il sequestro del fondo part. no. __________ RFD __________, indicato
quale proprietà di CO 1, 16 novembre 1961, in __________.
2. È
ordinata l’annotazione della facoltà di disporre per quanto concerne la part.
n. __________ RFD __________.
3. Protestate
spese e ripetibili.”
I
sequestranti hanno rilevato di essere, con la loro madre B__________ B__________
e il convenuto, membri della Comunione ereditaria fu T__________ B__________. Secondo
gli istanti, il convenuto ha acquistato dal padre, al prezzo di fr. 250'000.--,
le part. n. __________ e __________ RFD __________. CO 1 si era, in un primo tempo,
impegnato a pagare il prezzo pattuito, per poi affermare di avere pagato il
dovuto, il che non si è avverato, ed infine sostenere che i fondi gli sono
stati attribuiti con atto di donazione. I sequestranti hanno rilevato che dal
Registro fondiario risulta che il fondo part. n. __________ RFD __________ è
stato acquisito dal convenuto per donazione e il fondo part. n. __________ RFD __________
per compravendita. Il 28 gennaio 2008, su richiesta di CO 1, è stato effettuato il frazionamento del fondo n. __________, da cui sono state ottenute la
part. n. __________ e la part. __________. Gli istanti hanno osservato che è
in corso una procedura volta alla divisione della eredità del loro defunto
padre. Della eredità fanno parte anche le tre citate particelle, per cui, in
concreto, CO 1 o paga l’importo di fr. 250'000.-- oppure mette a disposizione
di tutti gli eredi le citate particelle. I sequestranti sostengono che il
convenuto sarebbe in procinto di vendere il fondo part. n. __________ RFD __________
e che ha “prodotto l’istanza di costruzione”.
B. Con sentenza 14 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di __________ ha respinto l’istanza di sequestro. Il primo giudice ha rinviato alla
sentenza da lui emanata il 1° giugno 2010 nella causa di divisione ereditaria
che vede opposte le parti (oltre a B__________ B__________), con cui ha, tra
l’altro, deciso:
“2. Le
petizioni 3 gennaio 2003 di RE 3, RE 1, RE 5, RE 6, RE 4, RE 7 e RE 2 nei
confronti di CO 1 e B__________ B__________ (inc. n. DI.2001.__________) e 16 gennaio 2003 di RE 3, RE 1, RE 5, RE 6, RE 4, RE 7, RE 2 e B__________ B__________
(inc. DI.2003.__________ e inc. n. DI.2003.__________) nei confronti di CO 1
sono accolte, e meglio come ai seguenti punti.
2.1. È
ordinato al notaio divisore avv. M__________ B__________ di iscrivere
nell’inventario della Successione fu T__________ B__________, alla voce attivi,
un credito di CHF 250'000.00 più interessi al 5% dal 23 maggio 1990 della Successione fu T__________ B__________ nei confronti del coerede CO 1.
2.2. CO
1 è condannato a versare alla Comunione ereditaria fu T__________ B__________,
e per essa sul conto clienti dell’avv. C__________ B__________, l’importo di
CHF 250'000.00 più interessi al 5% dal 23 maggio 1990.
2.3. A
CO 1 è assegnato un termine di 10 giorni, decorrente dalla data di crescita in
giudicato della presente sentenza, per comunicare in forma scritta al notaio
divisore avv. M__________ B__________ la sua scelta tra le seguenti
alternative:
a) conferire
in natura dei beni immobili elencati al considerando n. 3 [trattasi dei
seguenti fondi: ½ part. n. __________ RFD __________; __________ RFD __________;
__________ NMC __________;
__________
RFD __________; __________ NMC __________; ½ part. N. __________ RFD __________,
ndr].
In
tale caso la presente sentenza varrà titolo per il trapasso dei beni a registro
fondiario a favore della Comunione ereditaria fu T__________ B__________, che
avverrà per cura del notaio divisore avv. M__________ B__________, che
provvederà inoltre a menzionare i beni negli atti d’inventario;
oppure
b) imputare
il valore di CHF 381'698.00.
In
tale caso l’importo di CHF 381'698.00 andrà aggiunto agli attivi ereditari e
sul risultato saranno formate le quote dei singoli eredi. Dalla quota spettante
a CO 1 sarà poi dedotto l’importo di CHF 381'698.00;
oppure
c) versare
alla Successione l’importo di CHF 381'698.00.
In
tale caso l’importo di CHF 381'698.00 andrà aggiunto agli attivi ereditari e
sul risultato saranno formate le quote spettanti ai singoli eredi.
2.4. In caso di decorrenza infruttuosa del termine di cui sopra,
sarà attuato il conferimento in natura. Il notaio divisore avv. M__________ B__________
procederà come al punto 5a [recte 4.3a], menzionando i beni negli attivi
d’inventario”.
Il
Pretore ha rilevato che la predetta sentenza è stata impugnata presso la prima
Camera Civile di questo Tribunale, che con pronunciato 3 dicembre 2010 ha dichiarato l’appello irricevibile. Contro questa sentenza CO 1 il 21 gennaio 2011 ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia civile e
sussidiario in materia costituzionale che è tuttora pendente.
Secondo
il primo giudice il credito dei sequestranti ammontante a fr. 250'000.-- è
pertanto sub judice. Di conseguenza l’esistenza, o meno, del credito in oggetto
dipende dalla decisione del Tribunale federale, per cui non era data
verosimiglianza, tanto meno prova, dell’esistenza del credito al momento della
domanda di sequestro. In prima sede è poi stato osservato che i crediti futuri
non possono essere considerati in una domanda di sequestro, nemmeno quelli, la
cui esistenza futura appare verosimile. In merito alla causa del sequestro il Pretore
ha rilevato che già si è visto che l’obbligo di pagare agli istanti l’importo
di fr. 250'000.-- non si fonda, al momento, su di un titolo esecutivo
definitivo. Lo stesso vale anche per le altre obbligazioni derivanti da
collazione. Secondo il primo giudice dagli atti non sono desumibili
comportamenti che potrebbero lasciare intendere la volontà del convenuto di
sottrarsi ai suoi obblighi ereditari qualora gli stessi dovessero essere
confermati dal Tribunale federale. Questo aspetto soggettivo è l’elemento
centrale, mentre il fatto di trafugare i beni costituisce un indizio di tale
intenzione. Nel caso di specie, ha rilevato il Pretore, il forte sospetto che
il convenuto abbia ad alienare il fondo si limita ad una pura affermazione non
suffragata da altri elementi che le rendono plausibili. Il fatto di indicare il
nominativo del potenziale acquirente del fondo part. n. __________ RFD __________,
derivato dal frazionamento del fondo part. n. __________ RFD __________, così
come affermare che il convenuto avrebbe già “prodotto l’istanza di costruzione”
non basta, mancando documenti concreti, atti a rendere verosimile la causa di
sequestro. Infatti, secondo il primo giudice, la verosimiglianza non può
scaturire da un processo alle intenzioni, ancorché queste intenzioni possano
sussistere effettivamente.
D. Con
il presente reclamo del 23 febbraio 2011 i sequestranti sostengono che le circostanze finora accertate in via giudiziale in merito al loro credito di fr.
250'000.-- derivante dalla vertenza ereditaria, sono state rese più che
verosimili. L’insieme di tali circostanze non può che far concludere per
l’ammissione del credito, indipendentemente dall’esito del ricorso al Tribunale
federale. I reclamanti puntualizzano poi, per quel che riguarda la causa del
sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, di non essersi limitati a
semplici affermazioni, ma di avere evidenziato elementi concreti, quali il
frazionamento del fondo originario con la creazione di una nuova particella n. __________
RFD __________, il nome e la professione svolta dall’acquirente di detta
particella e il fatto che vi sia un’istanza di costruzione, elementi dai quali
emerge un comportamento che conferma la volontà del debitore di sottrarsi ai
suoi obblighi.
E.
Delle osservazioni di CO 1 si dirà, se
necessario, nel seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Per
i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può
chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera, quando
sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1 a 6 LEF). Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è appunto il caso per
quelle decisioni attinenti pratiche a tenore della LEF emesse in materia di
sequestro di cui all’ art. 272 e 278 LEF. La decisione di reiezione
dell’istanza di sequestro può quindi essere impugnata entro dieci giorni
davanti all’autorità giudiziaria superiore, nel Cantone Ticino la Camera di
esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore
litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a
CPC; Hans Reiser, Ueberblick über die Arrestrevision 2009, in SJZ 106 (2010) n. 14 pag. 333, 335 punto 2).
Giusta
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
l’applicazione
errata del diritto;
l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
1.1
Le decisioni
in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), in cui vigono la massima dispositiva, il
principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art.
55.
e 58 CPC; Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau
droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Artho von Gunten,
Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 segg.) Detto altrimenti, il
giudice non agisce d’ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide
unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte
seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato
dalla controparte non contumace o sia notorio (cfr. art. 150 cpv. 1 , 151 e 254
CPC; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a ed. Berna 2006, n. 24
ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il
giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (cfr. art. 272 cpv. 1 LEF; Hohl, La réalisation du droit et les
procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272; Piégai, op. cit. p. 212; Artho
von Gunten, op. cit., p. 85 ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove
(art. 157 CPC).
Inoltre,
i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti
alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse
devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato
riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano
determinanti.
1.2
Vi è
verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati
corrispondano al vero (Piégai, op. cit. n. 792, p. 173).
Secondo
questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):
- che
vi sia un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40,
cons. 3 e 5; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea
2010, n. 4-7 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della
tesi del sequestrante;
- che
all’esame degli allegati e dei mezzi di prova si ricavi l’impressione che i
fatti rilevanti per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter
escludere la probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno
opposto; detto altrimenti, vi è verosimiglianza (semplice) quando sono
possibili anche altre soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da
ritenere inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano
svolti diversamente da quanto affermato dal sequestrante.
2.
Giusta
l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo
dell’esecuzione o del giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l’esistenza:
1.
del
credito;
2.
di
una causa di sequestro;
3.
di
beni appartenenti al debitore.
a) Esistenza
del credito
La
verosimiglianza di un credito concerne in prima linea nell’esposizione della
probabilità della sua esistenza. Questa comprende l’esistenza del credito sia
di fatto che di diritto. Il rendere verosimile la sua esistenza avviene di
regola tramite l’esposizione delle circostanze fattuali della sua origine
(Stoffel, op. cit. n. 8 ad art. 272).
I
sequestranti sostengono che vi è una sentenza esecutiva secondo la quale CO 1
deve pagare fr. 250'000.-- in relazione alla divisione dell’eredità del loro
defunto padre T__________ B__________ o adempiere ad altri obblighi.
Orbene
con sentenza 1° giugno 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha accertato
un credito di fr. 250'000.-- della Successione fu T__________ B__________ nei
confronti del coerede CO 1 rispettivamente altre obbligazioni derivanti da
collazione. La predetta decisione è stata impugnata dinanzi alla prima Camera
Civile di questo Tribunale, che con pronunciato 3 dicembre 2010 ha dichiarato l’appello irricevibile. Contro questa sentenza CO 1 il 21 gennaio 2011 ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia civile e sussidiario in
materia costituzionale che è tuttora pendente.
Ai sensi
dell’art. 103 cpv. 1 LTF di regola il ricorso al Tribunale federale non ha
effetto sospensivo, mentre secondo l’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF, nei limiti
delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo, in materia
civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva. Orbene, nel caso
concreto, CO 1 non ha chiesto al Tribunale federale la concessione dell’effetto
sospensivo al suo ricorso, né pretende di averlo chiesto. La questione a sapere
se con il ricorso al Tribunale federale l’esecutività della sentenza 1° giugno
2010.
sia stata sospesa o meno in base all’art. 103 cpv. 2 lett. a LTF -
questione che meriterebbe comunque approfondimento – non è tuttavia
determinante nel caso di specie, non avendo i sequestranti fondato la loro
istanza di sequestro sul nuovo art. 271 cpv. 1 cifra 6 LEF (che presuppone, affinché
il creditore possa chiedere il sequestro, che egli possieda nei confronti del
debitore un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione e pertanto una
sentenza esecutiva), ma bensì sul sospetto del trafugamento dei beni da parte
del convenuto allo scopo di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni
(cfr. art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF).
L’applicazione
dell’art. 272 cpv. 1 cifra 2 LEF richiede solo che il creditore renda verosimile
l’esistenza del credito. Per raggiungere un grado sufficiente di
verosimiglianza del credito non è necessario che la sentenza del 1° giugno 2010
di condanna al pagamento di fr. 250'000.-- e a ulteriori obblighi derivanti da
collazione sia esecutiva. È infatti sufficiente che l’esistenza del credito sia
già stata esaminata e accertata dal Pretore, come nel caso concreto, senza per
questo poter già escludere che possa darsi una verità di segno contrario (cfr.
DTF 132 III 140 consid. 3.2; CEF 26 giugno 1998 [inc. n. 14.1998.03]. Ritenendo pertanto il primo giudice frettolosamente che l’esistenza, o meno, del
credito in esame dipende dalla decisione del Tribunale federale, per cui non
l’ha ritenuta resa sufficientemente verosimile, tanto meno provata, ha applicato
erroneamente il diritto ai sensi dell’art. 320 lett. a CPC.
Determinante
è tuttavia, come si vedrà al prossimo considerando, che il Pretore ha ritenuto
non resa sufficientemente verosimile la causa del sequestro.
b) Causa
di sequestro
I
reclamanti reputano adempiuta la causa prevista dall’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF,
che consente al creditore di chiedere il sequestro dei beni del debitore quando
questi, nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni,
trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga. La
realizzazione di questa causa di sequestro presuppone la riunione di una
circostanza oggettiva (trafugamento di bene, latitanza o preparazione alla
fuga) e di una circostanza soggettiva (intenzione di sottrarsi all’adempimento
delle sue obbligazioni) (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechte, 8. ed., Berna 2008, n. 13 e 14 ad § 51; Stoffel, op. cit., n.
62-64 ad art. 271). Le circostanze oggettive consistono in prima linea, nel
caso concreto, nel trafugamento dei beni. Questa fattispecie comprende sia il
nascondere, che il regalare, lo svendere o il portare all’estero (Stoffel, op.
cit., n. 69 ad art. 271; DTF 119 III 92 consid. 3.b). Determinante è però
l’elemento soggettivo, ossia “l’intenzione di sottrarsi all’adempimento dei
propri obblighi” (Stoffel, op. cit. n. 71 ad art. 271).
Quali
circostanze oggettive i reclamanti hanno indicato il frazionamento del fondo
originario part. n. __________ RFD __________ con la creazione di una nuova
part. __________ RFD __________, che il convenuto sarebbe in procinto di
vendere ad un potenziale acquirente e il fatto che il convenuto avrebbe già
“prodotto l’istanza di costruzione”. Avendo il Pretore ritenuto che si tratta
di affermazioni di parte non suffragate da indizi atti rendere verosimile
quanto affermato, non ha operato un apprezzamento delle allegazioni dei
sequestranti incompatibile con la nozione di verosimiglianza, di cui al
considerando sub 1.2. Infatti decisivo è che i reclamanti non hanno fornito
alcun indizio documentale, ma si sono limitati a mere affermazioni. D’altro
canto il frazionamento di una particella non comporta necessariamente la sua
vendita. Nessuno indizio è stato poi fornito dai sequestranti in merito all’elemento
soggettivo, ossia al fatto che CO 1 intenda sottrarsi ai suoi obblighi
ereditari qualora gli stessi dovessero essere confermati dal Tribunale
federale. L’impugnazione della sentenza della prima Camera civile dinanzi al
Tribunale federale non è infatti indizio alcuno, ritenuto che ciò rientra nel
suo diritto di parte nel contenzioso che lo oppone ai reclamanti.
c) Appartenenza
dei beni al debitore
Il fatto
che i beni appartengano al convenuto, essendo iscritti a suo nome a Registro
fondiario, non è decisivo, ritenuto che l’istanza di sequestro va respinta, non
avendo i reclamanti reso verosimile la causa del sequestro, come ritenuto sub
b.
3.
Il
reclamo va pertanto respinto.
La tassa
di giustizia è posta a carico dei reclamanti, i quali rifonderanno a CO 1
un’indennità come richiesto con le osservazioni (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; art.
106.
cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 106 cpv. 1 CPC,
48.
e 61 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di complessivi fr. 300.--, già anticipata dai reclamanti, è
posta in solido a loro carico, i quali rifonderanno, sempre in solido, a CO 1
fr. 100.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
- avv. PA
1, __________;
- CO 1, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per l Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
250'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF) con la limitazione di cui all’art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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