14.2011.26
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto delle nova in sede di reclamo. Proposta transattiva del giudice del rigetto non accettata dal procedente
7 marzo 2011Italiano10 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.26
Data decisione, Autorità:
07.03.2011, CEF
Ricorso:
TF,5D_60/2011, 18.04.2011
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto delle nova in sede di reclamo. Proposta transattiva del giudice del rigetto non accettata dal procedente
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.26
Lugano
7 marzo 2011
FP/sl/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23 dicembre 2010/26 gennaio
2011 di
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti __________, notificato in data 17 novembre 2010 per la
somma di fr. 11'472.15 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza del 22 febbraio 2011 (EF.2010.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta, l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________ dell’8/17.11.2010 è
rigettata in via provvisoria per l’importo di fr. 11'472.15 oltre interessi
al 5% dal 1.9.2008 e fr. 100.- di spese.
2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 320.-, da anticipare dalla parte istante, sono
poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 100.- a
titolo di indennità.
3.
omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo
del 24 febbraio 2011 chiede, in via principale, la reiezione dell’istanza e, in
via subordinata, l’approvazione della transazione giudiziale del 16 febbraio
2011;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ dell’8/17 novembre 2010 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti __________, CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 11'472.15 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito:
“Schuldanerkennung vom 12.03.2008”;
che,
interposta tempestiva opposizione da parte della convenuta, la procedente ne ha
chiesto il rigetto provvisorio con istanza del 23 dicembre 2010 (in lingua
tedesca), rispettivamente 26 gennaio 2011 (tradotta in lingua italiana a
seguito dell’ordinanza pretorile del 27 dicembre 2010), sulla base del
riconoscimento di debito (“Schuldanerkennnung”) del 12 marzo 2008 (doc. B; cfr.
anche traduzione doc. C), con il quale RE 1 ha riconosciuto di doverle la somma complessiva di fr. 11'472.15, equivalente alla differenza (ossia al saldo) tra
l’importo complessivo di fr. 21'472.15 relativo a diverse fatture emesse a suo
carico tra il 7 luglio 2005 e il 26 gennaio 2007 e gli importi per complessivi
fr. 10'000.- da essa versati fino al mese di ottobre 2006 (fr. 5'000.-),
rispettivamente al mese di febbraio 2008 (fr. 5’000.-), impegnandosi a saldare
lo scoperto, al più tardi, entro la fine agosto 2008 e a non sollevare
opposizione di fronte a un eventuale precetto esecutivo in relazione alla
specifica fattispecie;
che
all’udienza di discussione del 16 febbraio 2011 la parte convenuta – la sola
comparsa – si è opposta all’istanza, asserendo che con il precetto esecutivo
notificatole in data 17 novembre 2010 la procedente le starebbe causando un
danno, ritenuto che gli altri creditori hanno ritirato le esecuzioni,
accettando pagamenti parziali;
che
a fronte della presa di posizione della convenuta, il Pretore __________ ha
proposto un componimento bonale della vertenza, ossia una transazione
giudiziale, in virtù della quale a liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca
pretesa tra le parti, la convenuta avrebbe versato alla controparte fr.
11'600.- in 3 rate, la prima di fr. 1'600.- entro il 28 febbraio 2011, la
secondo di fr. 5'000.- entro il 30 giugno 2011 e la terza di fr. 5'000.- entro
il 30 settembre 2011, ritenuto che in caso di mancato tempestivo pagamento
l’intero credito sarebbe diventato esigibile (punto 1);
che,
nel contempo, il Pretore ha altresì proposto che ad avvenuto pagamento della
prima rata all’UEF __________ (fr. 1'600.-), egli avrebbe ordinato allo stesso
ufficio la cancellazione del precetto esecutivo in rassegna (punto 1§) e che la
causa sarebbe stata stralciata dal ruolo ad avvenuto pagamento di tale somma,
senza prelevare né spese, né tassa di giustizia, compensate le ripetibili,
ritenuto che con il decreto di stralcio egli avrebbe ordinato la cancellazione
dell’esecuzione e che in caso di mancato tempestivo pagamento la proposta
sarebbe decaduta;
che
preso atto dell’adesione, seduta stante, alla proposta transattiva da parte
della convenuta, il Pretore ha fissato alla parte istante un termine fino al 22
febbraio 2011 per prendere posizione in merito;
che
con fax del 21 febbraio 2011 la parte istante ha comunicato al Pretore
il proprio nulla osta, alla condizione tuttavia che l’esecuzione potrà essere cancellata
soltanto dopo la tacitazione integrale della propria pretesa di fr. 11'600.- (e
non quindi già a fronte del pagamento della prima rata di fr. 1'600.-, come
proposto dal giudice), e ciò per evitare di non essere costretta a riproporre
nuove esecuzioni in caso di mancato pagamento di una delle rimanenti rate;
che
con sentenza del 22 febbraio 2011 il Pretore __________ ha accolto l’istanza,
ritenendo che il riconoscimento di debito (“Schuldanerkennung”) sottoscritto il
12 marzo 2008 dalla convenuta, agli atti quale doc. B, costituisce senz’altro
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, ritenuto tuttavia che
gli interessi di mora possono essere accordati soltanto dal 1° settembre 2008;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 24 febbraio 2011, asserendo
– come già esposto, a suo modo di vedere, davanti al primo giudice – di essere
stata costretta a firmare il riconoscimento di debito in questione di fronte
alla minaccia della creditrice che in caso contrario essa sarebbe stata
costretta a cessare la propria attività, al punto che, per non incorrere in un
rischio del genere, ha provveduto a versare ingenti acconti e che malgrado ciò
alcuni brevetti sono andati persi a causa della negligenza della controparte;
che
per risanare la propria situazione finanziaria, ha proseguito la reclamante,
essa è stata costretta a vendere la casa e grazie alla sua buona fede
riconosciuta dai creditori è persino riuscita a “pulire” le esecuzioni a suo
carico, conditio sino qua non per poter ricominciare ad essere operativa nel
settore nel quale opera;
che
il precetto esecutivo oggetto della presente vertenza, sempre secondo la
convenuta, le impedisce qualsiasi spazio di manovra, ritenuto del resto che
essa non deve tale importo alla procedente;
che
per proseguire nella sua attività essa ha, quindi, per finire accettato la
proposta transattiva del Pretore;
che
pertanto, ha concluso la reclamante, si giustifica il mantenimento
dell’opposizione al precetto esecutivo in questione o, per lo meno,
l’approvazione della transazione giudiziale;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
la sentenza impugnata essendo stata emanata il 22 febbraio 2011, ancorché sulla
base di un’istanza di rigetto provvisorio (23 dicembre 2010; v. sentenza, pag.
1) dell’opposizione retta dal diritto procedurale previgente (vLALEF)
all’entrata in vigore del Codice di procedura di diritto processuale svizzero
con il 1°gennaio 2011 (Codice di procedura, CPC), alla presente impugnazione
torna applicabile il nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
CPC);
che
il reclamo proposto entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della
sentenza impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC) è pertanto di principio ricevibile;
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento inesatto dei fatti;
che
secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice lo pronuncia , sempreché il debitore
non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento
di debito;
che,
come correttamente rilevato dal Pretore, sottoscrivendo la “Schuldanerkennnung”
del 12 marzo 2008, la reclamante si è incondizionatamente dichiarata debitrice
della procedente della somma posta in esecuzione, di modo che il requisito di
cui all’art 82 cpv. 1 LEF per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
risulta soddisfatto;
che
nella misura in cui si propone di invalidare il riconoscimento di debito
asserendo – peraltro senza fornire alcun riscontro - di essere stata costretta
a sottoscrivere tale documento, al fine di potere proseguire con la propria
attività nel campo dei brevetti e, segnatamente, di avere versato acconti
soltanto perché spintavi dalla necessita di azzerare le esecuzioni a suo
carico, conditio sine qua non per la sua sopravvivenza come “Patentinhaberin/Projektleiterin”,
la reclamante si avvale di argomenti che non sono stati sottoposti al vaglio
del primo giudice e, perciò, di obiezioni irricevibili, l’art. 326 cpv. 1 CPC
non ammettendo in sede di reclamo (come del resto anche il previgente art. 321
cpv. 1 lett. b CPC-TI su rinvio dell’art. 25 vLALEF) né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;
che
il ricorso è dipoi destinato all’insuccesso, nella misura in cui la reclamante
chiede l’approvazione della transazione giudiziale del 16 febbraio 2011;
che
se è vero che essa ha aderito seduta stante alla proposta transattiva formulata
dal giudice all’udienza di discussione del 16 febbraio 2011, non altrettanto ha
però fatto la parte istante, la quale ha comunicato alla Pretura di aderirvi
soltanto alla condizione che si sarebbe proceduto alla cancellazione
dell’esecuzione non già al pagamento della prima rata – come proposto dal
Pretore- ma soltanto ad estinzione dell’intero debito;
che,
ancorché non riportato in sentenza, con ogni evidenza il primo giudice ha
ritenuto che il suo tentativo di comporre bonalmente il contenzioso fosse
fallito, considerata la divergenza su un punto essenziale quale il momento
della cancellazione dell’esecuzione;
che
respingendo in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo, il Pretore
ha perciò statuito correttamente;
che
nella misura in cui è ricevibile, il reclamo deve pertanto essere disatteso,
siccome infondato;
che
gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a
carico dell’insorgente (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF);
che
data la particolarità dalla fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è
assistita da un avvocato, si prescinde da ogni prelievo;
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese
3. Intimazione
a:
- RE 1, __________;
- CO 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 11.472,15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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