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Decisione

14.2011.26

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto delle nova in sede di reclamo. Proposta transattiva del giudice del rigetto non accettata dal procedente

7 marzo 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ dell’8/17 novembre 2010 dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti __________, CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 11'472.15 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito:

“Schuldanerkennung vom 12.03.2008”;

che,

interposta tempestiva opposizione da parte della convenuta, la procedente ne ha

chiesto il rigetto provvisorio con istanza del 23 dicembre 2010 (in lingua

tedesca), rispettivamente 26 gennaio 2011 (tradotta in lingua italiana a

seguito dell’ordinanza pretorile del 27 dicembre 2010), sulla base del

riconoscimento di debito (“Schuldanerkennnung”) del 12 marzo 2008 (doc. B; cfr.

anche traduzione doc. C), con il quale RE 1 ha riconosciuto di doverle la somma complessiva di fr. 11'472.15, equivalente alla differenza (ossia al saldo) tra

l’importo complessivo di fr. 21'472.15 relativo a diverse fatture emesse a suo

carico tra il 7 luglio 2005 e il 26 gennaio 2007 e gli importi per complessivi

fr. 10'000.- da essa versati fino al mese di ottobre 2006 (fr. 5'000.-),

rispettivamente al mese di febbraio 2008 (fr. 5’000.-), impegnandosi a saldare

lo scoperto, al più tardi, entro la fine agosto 2008 e a non sollevare

opposizione di fronte a un eventuale precetto esecutivo in relazione alla

specifica fattispecie;

che

all’udienza di discussione del 16 febbraio 2011 la parte convenuta – la sola

comparsa – si è opposta all’istanza, asserendo che con il precetto esecutivo

notificatole in data 17 novembre 2010 la procedente le starebbe causando un

danno, ritenuto che gli altri creditori hanno ritirato le esecuzioni,

accettando pagamenti parziali;

che

a fronte della presa di posizione della convenuta, il Pretore __________ ha

proposto un componimento bonale della vertenza, ossia una transazione

giudiziale, in virtù della quale a liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca

pretesa tra le parti, la convenuta avrebbe versato alla controparte fr.

11'600.- in 3 rate, la prima di fr. 1'600.- entro il 28 febbraio 2011, la

secondo di fr. 5'000.- entro il 30 giugno 2011 e la terza di fr. 5'000.- entro

il 30 settembre 2011, ritenuto che in caso di mancato tempestivo pagamento

l’intero credito sarebbe diventato esigibile (punto 1);

che,

nel contempo, il Pretore ha altresì proposto che ad avvenuto pagamento della

prima rata all’UEF __________ (fr. 1'600.-), egli avrebbe ordinato allo stesso

ufficio la cancellazione del precetto esecutivo in rassegna (punto 1§) e che la

causa sarebbe stata stralciata dal ruolo ad avvenuto pagamento di tale somma,

senza prelevare né spese, né tassa di giustizia, compensate le ripetibili,

ritenuto che con il decreto di stralcio egli avrebbe ordinato la cancellazione

dell’esecuzione e che in caso di mancato tempestivo pagamento la proposta

sarebbe decaduta;

che

preso atto dell’adesione, seduta stante, alla proposta transattiva da parte

della convenuta, il Pretore ha fissato alla parte istante un termine fino al 22

febbraio 2011 per prendere posizione in merito;

che

con fax del 21 febbraio 2011 la parte istante ha comunicato al Pretore

il proprio nulla osta, alla condizione tuttavia che l’esecuzione potrà essere cancellata

soltanto dopo la tacitazione integrale della propria pretesa di fr. 11'600.- (e

non quindi già a fronte del pagamento della prima rata di fr. 1'600.-, come

proposto dal giudice), e ciò per evitare di non essere costretta a riproporre

nuove esecuzioni in caso di mancato pagamento di una delle rimanenti rate;

che

con sentenza del 22 febbraio 2011 il Pretore __________ ha accolto l’istanza,

ritenendo che il riconoscimento di debito (“Schuldanerkennung”) sottoscritto il

12 marzo 2008 dalla convenuta, agli atti quale doc. B, costituisce senz’altro

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, ritenuto tuttavia che

gli interessi di mora possono essere accordati soltanto dal 1° settembre 2008;

che

contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 24 febbraio 2011, asserendo

– come già esposto, a suo modo di vedere, davanti al primo giudice – di essere

stata costretta a firmare il riconoscimento di debito in questione di fronte

alla minaccia della creditrice che in caso contrario essa sarebbe stata

costretta a cessare la propria attività, al punto che, per non incorrere in un

rischio del genere, ha provveduto a versare ingenti acconti e che malgrado ciò

alcuni brevetti sono andati persi a causa della negligenza della controparte;

che

per risanare la propria situazione finanziaria, ha proseguito la reclamante,

essa è stata costretta a vendere la casa e grazie alla sua buona fede

riconosciuta dai creditori è persino riuscita a “pulire” le esecuzioni a suo

carico, conditio sino qua non per poter ricominciare ad essere operativa nel

settore nel quale opera;

che

il precetto esecutivo oggetto della presente vertenza, sempre secondo la

convenuta, le impedisce qualsiasi spazio di manovra, ritenuto del resto che

essa non deve tale importo alla procedente;

che

per proseguire nella sua attività essa ha, quindi, per finire accettato la

proposta transattiva del Pretore;

che

pertanto, ha concluso la reclamante, si giustifica il mantenimento

dell’opposizione al precetto esecutivo in questione o, per lo meno,

l’approvazione della transazione giudiziale;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

la sentenza impugnata essendo stata emanata il 22 febbraio 2011, ancorché sulla

base di un’istanza di rigetto provvisorio (23 dicembre 2010; v. sentenza, pag.

1) dell’opposizione retta dal diritto procedurale previgente (vLALEF)

all’entrata in vigore del Codice di procedura di diritto processuale svizzero

con il 1°gennaio 2011 (Codice di procedura, CPC), alla presente impugnazione

torna applicabile il nuovo diritto (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

CPC);

che

il reclamo proposto entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della

sentenza impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC) è pertanto di principio ricevibile;

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento inesatto dei fatti;

che

secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che

secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice lo pronuncia , sempreché il debitore

non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento

di debito;

che,

come correttamente rilevato dal Pretore, sottoscrivendo la “Schuldanerkennnung”

del 12 marzo 2008, la reclamante si è incondizionatamente dichiarata debitrice

della procedente della somma posta in esecuzione, di modo che il requisito di

cui all’art 82 cpv. 1 LEF per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione

risulta soddisfatto;

che

nella misura in cui si propone di invalidare il riconoscimento di debito

asserendo – peraltro senza fornire alcun riscontro - di essere stata costretta

a sottoscrivere tale documento, al fine di potere proseguire con la propria

attività nel campo dei brevetti e, segnatamente, di avere versato acconti

soltanto perché spintavi dalla necessita di azzerare le esecuzioni a suo

carico, conditio sine qua non per la sua sopravvivenza come “Patentinhaberin/Projektleiterin”,

la reclamante si avvale di argomenti che non sono stati sottoposti al vaglio

del primo giudice e, perciò, di obiezioni irricevibili, l’art. 326 cpv. 1 CPC

non ammettendo in sede di reclamo (come del resto anche il previgente art. 321

cpv. 1 lett. b CPC-TI su rinvio dell’art. 25 vLALEF) né nuove conclusioni, né

l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

che

il ricorso è dipoi destinato all’insuccesso, nella misura in cui la reclamante

chiede l’approvazione della transazione giudiziale del 16 febbraio 2011;

che

se è vero che essa ha aderito seduta stante alla proposta transattiva formulata

dal giudice all’udienza di discussione del 16 febbraio 2011, non altrettanto ha

però fatto la parte istante, la quale ha comunicato alla Pretura di aderirvi

soltanto alla condizione che si sarebbe proceduto alla cancellazione

dell’esecuzione non già al pagamento della prima rata – come proposto dal

Pretore- ma soltanto ad estinzione dell’intero debito;

che,

ancorché non riportato in sentenza, con ogni evidenza il primo giudice ha

ritenuto che il suo tentativo di comporre bonalmente il contenzioso fosse

fallito, considerata la divergenza su un punto essenziale quale il momento

della cancellazione dell’esecuzione;

che

respingendo in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo, il Pretore

ha perciò statuito correttamente;

che

nella misura in cui è ricevibile, il reclamo deve pertanto essere disatteso,

siccome infondato;

che

gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a

carico dell’insorgente (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF);

che

data la particolarità dalla fattispecie e tenuto conto che la reclamante non è

assistita da un avvocato, si prescinde da ogni prelievo;

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese

3. Intimazione

a:

- RE 1, __________;

- CO 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 11.472,15, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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