14.2011.28
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilità non verosimile. Dichiarazione di fallimento
31 marzo 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2011.28
Data decisione, Autorità:
31.03.2011, CEF
Titolo:
Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilità non verosimile. Dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.28
Lugano
31 marzo 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’istanza 4 novembre 2010 presentato da
CO 1 __________
contro
RE 1 __________
patrocinata dall’ PA 1PA 1 __________
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________ con sentenza 21 febbraio 2011 (EF.2010.__________) ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo dal giorno lunedì 21 febbraio 2011 alle ore 14.00.
2./3./4.Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo
2 marzo 2011 ne chiede l’annullamento;
rilevato che alla controparte non è stato intimato
il reclamo, il suo credito essendo
stato saldato;
preso atto che con decreto presidenziale 3 marzo
2011 al reclamo è stato
accordato effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UEF di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 9'874.70 oltre interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio del 13 gennaio 2011 alla convenuta è
stato fissato un termine scadente il 15 febbraio 2011 per saldare il suo
debito.
C. Non avendo l’escussa pagato il suo debito entro il predetto termine,
con sentenza 21 febbraio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________
ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle
ore 14.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere pagato il suo debito il 1.
marzo 2011, producendo una ricevuta dell’UEF di __________ relativa al
versamento di fr. 10'642.-- a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa
dall’istante (doc. I). La reclamante sostiene inoltre di avere saldato le
ulteriori esecuzioni per le quali è stata emessa la comminatoria di
fallimento, inoltrando tre ricevute dell’UEF di __________ (doc. L). Essa rileva
poi che le ulteriori procedure sono per la maggior parte state promosse da enti
pubblici per imposte e tributi, per cui ai sensi dell’art. 43 LEF non possono
condurre al fallimento. In merito alla sua solvibilità RE 1 rinvia al suo
bilancio provvisorio per il periodo dal 1.7. al 31.12. 2010 rispettivamente al
suo bilancio per il periodo dal 1.7. 2009 al 30. 6.2010, da cui emerge che i
suoi mezzi liquidi ammontano a fr. 17'000.--, le riserve di inventario a fr.
25'000.--, le installazioni a fr. 35'000.-- e che deve incassare fr. 167'178.10
da debitori diversi, tra cui numerosi clienti storici il cui incasso non è
minimamente in pericolo. La reclamante osserva che dai citati bilanci si evince
inoltre un duplice risultato d’esercizio in utile di fr. 4'345.—rispettivamente
di fr. 44'875.--. La convenuta asserisce infine di disporre di entrate fisse
riconducibili ai servizi di “hosting” e di aggiornamenti internet e di una
diversificata clientela che riduce il rischio aziendale e lascia ben sperare
per il suo futuro.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio
2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10
giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile
svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il
1°gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC,
la sentenza impugnata essendo stata emanata, ancorché sulla base di un’istanza
di fallimento retta dal diritto procedurale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC),
il 21 febbraio 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.
2.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n.
58.
p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174.
E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) La
reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante
ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione
di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta del 1°marzo 2011
dell’UEF di Mendrisio relativa al versamento di fr. 10'642.-- a saldo
dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1.
Per
quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di __________
al 29 marzo 2011 risulta che nei confronti della reclamante sono ancora
pendenti13 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 18'733.30. Di queste
procedure quattro risultano essere state pagate, mentre per tre ulteriori
l’escussa ha ottenuto una dilazione di pagamento. Determinante è però che nel
corso di quest’anno per due ulteriori procedure promosse dalla C__________ c__________
di c__________ __________ rispettivamente dallo S__________ __________ C__________
T__________ è stata presentata la domanda di proseguire l’esecuzione e che per
due altre esecuzioni, una in particolare promossa dalla C__________ S__________
per un importo elevato e un’altra promossa da un’assicurazione, sono già state
presentate le domande di realizzazione, il che porta a concludere che la
reclamante non dispone di liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni,
nemmeno a quelli per oneri sociali e tasse. La convenuta ha prodotto due
bilanci per i periodi dal 1.7. al 31.12.2010 rispettivamente dal 1.7.2009 al 30.6.2010
rinviando ai mezzi liquidi per ca. fr. 17'000.--, alle riserve d’inventario per
fr. 25'000.--, alle installazioni per fr. 35'000.-- e alle fatture da incassare
per fr. 167'178.10 ivi indicati oltre agli utili di esercizio di fr. 44'875.--
rispettivamente di fr. 4'345.--. Orbene non solo i citati bilanci, allestiti
dalla reclamante, non sono stati revisionati, ma i predetti importi non
permettono di ritenere che l’escussa è attualmente solvibile. I mezzi liquidi
si riferiscono agli anni 2009/2010, mentre le riserve d’inventario e le
installazioni dovrebbero essere vendute, per poterne ottenere liquidità. In
merito alle fatture ancora aperte va poi osservato che non solo non vi è
certezza alcuna in relazione al loro incasso, ma nemmeno è dato sapere quando i
debitori, se del caso, le pagheranno. Sennonchè decisivo è che la reclamante
renda verosimile, nel termine di reclamo, di disporre di mezzi liquidi
oggettivamente sufficienti non solo per pagare la pretesa oggetto
dell’esecuzione in esame, ma pure le ulteriori procedure esecutive, i cui
debiti sono ormai accertati. I precedenti considerandi portano a concludere che
l’escussa non ha reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità. Il
fallimento di RE 1 non può quindi essere annullato.
3.
Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano indennità, il reclamo non
essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da
martedì
5 aprile 2011 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.
3. Intimazione:
AO 1 CO 1, __________;
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, __________;
__________ Ufficio cantonale del Registro di
commercio, __________;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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