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Decisione

14.2011.28

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Solvibilità non verosimile. Dichiarazione di fallimento

31 marzo 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UEF di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 9'874.70 oltre interessi e spese.

B. All’udienza di contraddittorio del 13 gennaio 2011 alla convenuta è

stato fissato un termine scadente il 15 febbraio 2011 per saldare il suo

debito.

C. Non avendo l’escussa pagato il suo debito entro il predetto termine,

con sentenza 21 febbraio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________

ha pronunciato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle

ore 14.00.

D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere pagato il suo debito il 1.

marzo 2011, producendo una ricevuta dell’UEF di __________ relativa al

versamento di fr. 10'642.-- a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa

dall’istante (doc. I). La reclamante sostiene inoltre di avere saldato le

ulteriori esecuzioni per le quali è stata emessa la comminatoria di

fallimento, inoltrando tre ricevute dell’UEF di __________ (doc. L). Essa rileva

poi che le ulteriori procedure sono per la maggior parte state promosse da enti

pubblici per imposte e tributi, per cui ai sensi dell’art. 43 LEF non possono

condurre al fallimento. In merito alla sua solvibilità RE 1 rinvia al suo

bilancio provvisorio per il periodo dal 1.7. al 31.12. 2010 rispettivamente al

suo bilancio per il periodo dal 1.7. 2009 al 30. 6.2010, da cui emerge che i

suoi mezzi liquidi ammontano a fr. 17'000.--, le riserve di inventario a fr.

25'000.--, le installazioni a fr. 35'000.-- e che deve incassare fr. 167'178.10

da debitori diversi, tra cui numerosi clienti storici il cui incasso non è

minimamente in pericolo. La reclamante osserva che dai citati bilanci si evince

inoltre un duplice risultato d’esercizio in utile di fr. 4'345.—rispettivamente

di fr. 44'875.--. La convenuta asserisce infine di disporre di entrate fisse

riconducibili ai servizi di “hosting” e di aggiornamenti internet e di una

diversificata clientela che riduce il rischio aziendale e lascia ben sperare

per il suo futuro.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1°gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC,

la sentenza impugnata essendo stata emanata, ancorché sulla base di un’istanza

di fallimento retta dal diritto procedurale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC),

il 21 febbraio 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n.

58.

p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann,

Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.

174.

E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La

reclamante ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante

ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione

di fallimento e l’ha dimostrato, producendo una ricevuta del 1°marzo 2011

dell’UEF di Mendrisio relativa al versamento di fr. 10'642.-- a saldo

dell’esecuzione n. __________ promossa da CO 1.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto dell’UEF di __________

al 29 marzo 2011 risulta che nei confronti della reclamante sono ancora

pendenti13 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 18'733.30. Di queste

procedure quattro risultano essere state pagate, mentre per tre ulteriori

l’escussa ha ottenuto una dilazione di pagamento. Determinante è però che nel

corso di quest’anno per due ulteriori procedure promosse dalla C__________ c__________

di c__________ __________ rispettivamente dallo S__________ __________ C__________

T__________ è stata presentata la domanda di proseguire l’esecuzione e che per

due altre esecuzioni, una in particolare promossa dalla C__________ S__________

per un importo elevato e un’altra promossa da un’assicurazione, sono già state

presentate le domande di realizzazione, il che porta a concludere che la

reclamante non dispone di liquidità sufficiente a far fronte ai suoi impegni,

nemmeno a quelli per oneri sociali e tasse. La convenuta ha prodotto due

bilanci per i periodi dal 1.7. al 31.12.2010 rispettivamente dal 1.7.2009 al 30.6.2010

rinviando ai mezzi liquidi per ca. fr. 17'000.--, alle riserve d’inventario per

fr. 25'000.--, alle installazioni per fr. 35'000.-- e alle fatture da incassare

per fr. 167'178.10 ivi indicati oltre agli utili di esercizio di fr. 44'875.--

rispettivamente di fr. 4'345.--. Orbene non solo i citati bilanci, allestiti

dalla reclamante, non sono stati revisionati, ma i predetti importi non

permettono di ritenere che l’escussa è attualmente solvibile. I mezzi liquidi

si riferiscono agli anni 2009/2010, mentre le riserve d’inventario e le

installazioni dovrebbero essere vendute, per poterne ottenere liquidità. In

merito alle fatture ancora aperte va poi osservato che non solo non vi è

certezza alcuna in relazione al loro incasso, ma nemmeno è dato sapere quando i

debitori, se del caso, le pagheranno. Sennonchè decisivo è che la reclamante

renda verosimile, nel termine di reclamo, di disporre di mezzi liquidi

oggettivamente sufficienti non solo per pagare la pretesa oggetto

dell’esecuzione in esame, ma pure le ulteriori procedure esecutive, i cui

debiti sono ormai accertati. I precedenti considerandi portano a concludere che

l’escussa non ha reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità. Il

fallimento di RE 1 non può quindi essere annullato.

3.

Il reclamo va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano indennità, il reclamo non

essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

martedì

5 aprile 2011 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.

3. Intimazione:

AO 1 CO 1, __________;

- Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________, __________;

__________ Ufficio cantonale del Registro di

commercio, __________;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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