14.2011.32
Rigetto definitivo dell'opposizione. Misure a protezione dell'unione coniugale. Appello (CPC-TI). Ricorso in materia civile al Tribunale federale. Provvisoria esecutività
17 marzo 2011Italiano8 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2011.32
Data decisione, Autorità:
17.03.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Misure a protezione dell'unione coniugale. Appello (CPC-TI). Ricorso in materia civile al Tribunale federale. Provvisoria esecutività
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 310 cpv. 4 let. b CPC-TI
art. 80 LEF
art. 84 LEF
art. 103 cpv. 2 LTF
Incarto n.
14.2011.32
Lugano
17 marzo 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23 dicembre 2010 di
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 20
dicembre 2010 per la somma complessiva di fr. 1'000.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo
della __________, con sentenza del 2 febbraio 2011 (inc. n. __________/2010) ha
così deciso:
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo no. __________/29.09.2010 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
è respinta in via definitiva per fr. 2'000.00 oltre interessi al 5% dal
01.08.2010 su Fr. 1'000.00 e dal 01.09.2010 su Fr. 1'000.00 spese esecutive.
2. La tassa di
giustizia di fr. 120.00 anticipata dalla parte istante, è a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 80.00 di indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del 18/21
febbraio 2010 chiede la reiezione dell’istanza;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 17/20.12.2010 dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 1’000.-
oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito:
“Contributo di mantenimento per la moglie (fr. 1'000.- mensili) di dicembre
2010. Sentenza 29.10.2010 della Pretura di __________ (causa inc. DI. 2010.__________)”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 23
dicembre 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando la
sentenza 29 ottobre 2010 con la quale il Pretore di __________, statuendo su
un’istanza a protezione dell’unione coniugale da essa introdotta in data 8 giugno
2010, ha tra l’altro condannato il convenuto a versale a partire dal 1° luglio
2010 la somma di fr. 1'000.- anticipatamente ogni mese a titolo di contributo
alimentare (doc. A);
.
che
all’udienza di discussione del 14 gennaio 2011 la parte istante è confermata
nella propria domanda, allegando altresì la sentenza emanata il 15 dicembre
2010 dalla I Camera civile del Tribunale d’appello, che ha dichiarato
irricevibile per tardività l’appello presentato il 20 novembre 2010 dal
convenuto contro il citato provvedimento cautelare (doc. C), mentre il
convenuto vi si è opposto, asserendo che non possono essere intimati precetti
esecutivi se non esiste una sentenza passata in giudicato, come verificatosi
nella fattispecie, dato che egli non solo ha interposto appello con effetto
sospensivo contro la sentenza pretorile del 29 ottobre 2010 (doc. 1), ma ha
pure inoltrato ricorso al Tribunale federale anche contro la sentenza 15
dicembre 2010 della I camera Civile del Tribunale d’appello (doc. 2);
che
con sentenza del 2 febbraio 2010 il Giudice di pace del Circolo della __________
ha accolto l’istanza, considerando la sentenza emanata il 29 ottobre 2010 dal
Pretore della Giurisdizione di __________ titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione ex art. 80 LEF;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorto con il presente reclamo, facendo carico al
primo giudice di non avere motivato il proprio giudizio, come suo obbligo di
legge, sulla base della documentazione consegnata e delle osservazioni
presentate all’udienza di discussione del 14 gennaio 2011 e reiterando nel
sostenere che la sentenza 29 ottobre 2010 (doc. A) sulla quale l’istante ha
fondato la propria domanda è ancora sub iudice al Tribunale federale a seguito
del ricorso da lui presentato contro la sentenza 15 dicembre 2010 della I
Camera civile del Tribunale d’appello, per cui non erano date le condizioni per
respingere in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
risalendo la decisione impugnata al 2 febbraio 2011, ossia dopo l’entrata in
vigore (1°gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero
(CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto
procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione presentata il 23 dicembre 2010;
che,
al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al
momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente,
che
si rivela perciò corretto il richiamo da parte del Giudice di pace alla legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento del 10 maggio 1997 (vLALEF);
che
l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che,
dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 2 febbraio 2011,
la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n
3.
CPC);
che
il rimedio proposto dal convenuto nella forma del reclamo (benché il primo
giudice in calce alla sua sentenza abbia omesso di indicare i mezzi di
impugnazione, contravvenendo così all’art. 238 lett. f CPC, le parti non avendo
rinunciato all’impgnazione della medesima) si rivela perciò sotto questo
profilo ricevibile;
che
secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’errata
applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
sui motivi addotti dal reclamante per opporsi all’istanza di rigetto
dell’opposizione, conviene rimandare alla sentenza __________, inc. n. __________,
con la quale questa Camera, chiamata a statuire sulla stessa tematica in relazione
a una analoga istanza della procedente nei confronti del convenuto (incasso
degli alimenti per i mesi di ottobre e novembre 2010), ha stabilito che la
circostanza che contro la sentenza pretorile 29 novembre 2010 (doc. A) sia
stato inoltrato appello da parte dell’escusso – peraltro dichiarato
irricevibile dalla I Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza 15
dicembre 2010
(doc.
C) – è irrilevante, tale giudizio essendo stato provviso-riamente esecutivo ex
art. 310 cpv. 4 lett. b CPC-TI, come pure che nemmeno il successivo ricorso 7
gennaio 2011 al Tribunale federale da parte dello stesso convenuto contro la
sentenza del Tribunale d’appello è di sussidio al riguardo, l’insorgente non
avendo preteso di avere chiesto l’effetto sospensivo e, tanto meno, di avere
ottenuto il conferimento dell’effetto sospensivo al suo gravame ex art. 103
cpv. 3 LTF, conditio sine qua non per impedire l’esecutività del giudizio
impugnato, trattandosi nel caso specifico di sentenza in tema di misure a
protezione del’unione coniugale, ossia di misure provvisionali ai sensi degli
art. 46 cpv. 2 e 98 LEF (DTF 113 III 303 consid. 5.2) e, quindi, non di una
sentenza costituiva, soggetta per legge all’effetto sospensivo (art. 103 cpv. 2
lett. a LTF);
che ne discende
pertanto la reiezione del reclamo;
che, infine, si rileva che, per una evidente svista redazionale, anziché
respingere l’opposizione sollevata dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
per la somma di fr. 1’000.- oltre interessi e spese esecutive, come chiesto
dalla procedente, il Giudice di pace ha ripreso il dispositivo con il quale ha,
nel contempo, accolto l’istanza inoltrata dalla stessa procedente il 26 ottobre
2010.
per far rimuovere in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto
al precetto esecutivo n. __________ del 22/29 settembre 2010 dell’UEF __________
(incasso degli alimenti relativi ai mesi di agosto e settembre 2010, procedura
esecutiva sfociata nella parallela sentenza di questa Camera, CEF 14.2011.31);
che
si giustifica perciò di rettificare in tal senso il dispositivo n. 1 della
sentenza impugnata, senza ulteriori formalità;
che
non si prelevano spese e tassa di giustizia;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
I. Il
reclamo è respinto.
II. Il
disposivo n. 1 della sentenza 2 febbraio 2011 del Giudice di pace del circolo
della __________ (inc. n. __________/2010), è rettificato nel seguente modo:
“1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
no. __________/20.12.2010 dell’Ufficio eseuzione e fallimenti di __________ è
respinta in via definitiva per fr. 1'000.- oltre interessi al 5% dal 1.12.2010
e per fr. 55.- di spese esecutive.”
III. Non
si prelevano spese.
IV. Intimazione a:
- RE 1, __________;
- CO 1, __________.
Comunicazione
al Giudice di pace del circolo della __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 1'000.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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