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Decisione

14.2011.32

Rigetto definitivo dell'opposizione. Misure a protezione dell'unione coniugale. Appello (CPC-TI). Ricorso in materia civile al Tribunale federale. Provvisoria esecutività

17 marzo 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 17/20.12.2010 dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di __________, CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 1’000.-

oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito:

“Contributo di mantenimento per la moglie (fr. 1'000.- mensili) di dicembre

2010. Sentenza 29.10.2010 della Pretura di __________ (causa inc. DI. 2010.__________)”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 23

dicembre 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando la

sentenza 29 ottobre 2010 con la quale il Pretore di __________, statuendo su

un’istanza a protezione dell’unione coniugale da essa introdotta in data 8 giugno

2010, ha tra l’altro condannato il convenuto a versale a partire dal 1° luglio

2010 la somma di fr. 1'000.- anticipatamente ogni mese a titolo di contributo

alimentare (doc. A);

.

che

all’udienza di discussione del 14 gennaio 2011 la parte istante è confermata

nella propria domanda, allegando altresì la sentenza emanata il 15 dicembre

2010 dalla I Camera civile del Tribunale d’appello, che ha dichiarato

irricevibile per tardività l’appello presentato il 20 novembre 2010 dal

convenuto contro il citato provvedimento cautelare (doc. C), mentre il

convenuto vi si è opposto, asserendo che non possono essere intimati precetti

esecutivi se non esiste una sentenza passata in giudicato, come verificatosi

nella fattispecie, dato che egli non solo ha interposto appello con effetto

sospensivo contro la sentenza pretorile del 29 ottobre 2010 (doc. 1), ma ha

pure inoltrato ricorso al Tribunale federale anche contro la sentenza 15

dicembre 2010 della I camera Civile del Tribunale d’appello (doc. 2);

che

con sentenza del 2 febbraio 2010 il Giudice di pace del Circolo della __________

ha accolto l’istanza, considerando la sentenza emanata il 29 ottobre 2010 dal

Pretore della Giurisdizione di __________ titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione ex art. 80 LEF;

che

contro tale sentenza RE 1 è insorto con il presente reclamo, facendo carico al

primo giudice di non avere motivato il proprio giudizio, come suo obbligo di

legge, sulla base della documentazione consegnata e delle osservazioni

presentate all’udienza di discussione del 14 gennaio 2011 e reiterando nel

sostenere che la sentenza 29 ottobre 2010 (doc. A) sulla quale l’istante ha

fondato la propria domanda è ancora sub iudice al Tribunale federale a seguito

del ricorso da lui presentato contro la sentenza 15 dicembre 2010 della I

Camera civile del Tribunale d’appello, per cui non erano date le condizioni per

respingere in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

risalendo la decisione impugnata al 2 febbraio 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (1°gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero

(CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di diritto

procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione presentata il 23 dicembre 2010;

che,

al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al

momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente,

che

si rivela perciò corretto il richiamo da parte del Giudice di pace alla legge

cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento del 10 maggio 1997 (vLALEF);

che

l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che,

dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 2 febbraio 2011,

la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n

3.

CPC);

che

il rimedio proposto dal convenuto nella forma del reclamo (benché il primo

giudice in calce alla sua sentenza abbia omesso di indicare i mezzi di

impugnazione, contravvenendo così all’art. 238 lett. f CPC, le parti non avendo

rinunciato all’impgnazione della medesima) si rivela perciò sotto questo

profilo ricevibile;

che

secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’errata

applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

sui motivi addotti dal reclamante per opporsi all’istanza di rigetto

dell’opposizione, conviene rimandare alla sentenza __________, inc. n. __________,

con la quale questa Camera, chiamata a statuire sulla stessa tematica in relazione

a una analoga istanza della procedente nei confronti del convenuto (incasso

degli alimenti per i mesi di ottobre e novembre 2010), ha stabilito che la

circostanza che contro la sentenza pretorile 29 novembre 2010 (doc. A) sia

stato inoltrato appello da parte dell’escusso – peraltro dichiarato

irricevibile dalla I Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza 15

dicembre 2010

(doc.

C) – è irrilevante, tale giudizio essendo stato provviso-riamente esecutivo ex

art. 310 cpv. 4 lett. b CPC-TI, come pure che nemmeno il successivo ricorso 7

gennaio 2011 al Tribunale federale da parte dello stesso convenuto contro la

sentenza del Tribunale d’appello è di sussidio al riguardo, l’insorgente non

avendo preteso di avere chiesto l’effetto sospensivo e, tanto meno, di avere

ottenuto il conferimento dell’effetto sospensivo al suo gravame ex art. 103

cpv. 3 LTF, conditio sine qua non per impedire l’esecutività del giudizio

impugnato, trattandosi nel caso specifico di sentenza in tema di misure a

protezione del’unione coniugale, ossia di misure provvisionali ai sensi degli

art. 46 cpv. 2 e 98 LEF (DTF 113 III 303 consid. 5.2) e, quindi, non di una

sentenza costituiva, soggetta per legge all’effetto sospensivo (art. 103 cpv. 2

lett. a LTF);

che ne discende

pertanto la reiezione del reclamo;

che, infine, si rileva che, per una evidente svista redazionale, anziché

respingere l’opposizione sollevata dal convenuto al precetto esecutivo n. __________

per la somma di fr. 1’000.- oltre interessi e spese esecutive, come chiesto

dalla procedente, il Giudice di pace ha ripreso il dispositivo con il quale ha,

nel contempo, accolto l’istanza inoltrata dalla stessa procedente il 26 ottobre

2010.

per far rimuovere in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto

al precetto esecutivo n. __________ del 22/29 settembre 2010 dell’UEF __________

(incasso degli alimenti relativi ai mesi di agosto e settembre 2010, procedura

esecutiva sfociata nella parallela sentenza di questa Camera, CEF 14.2011.31);

che

si giustifica perciò di rettificare in tal senso il dispositivo n. 1 della

sentenza impugnata, senza ulteriori formalità;

che

non si prelevano spese e tassa di giustizia;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

I. Il

reclamo è respinto.

II. Il

disposivo n. 1 della sentenza 2 febbraio 2011 del Giudice di pace del circolo

della __________ (inc. n. __________/2010), è rettificato nel seguente modo:

“1. L’istanza

è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo

no. __________/20.12.2010 dell’Ufficio eseuzione e fallimenti di __________ è

respinta in via definitiva per fr. 1'000.- oltre interessi al 5% dal 1.12.2010

e per fr. 55.- di spese esecutive.”

III. Non

si prelevano spese.

IV. Intimazione a:

- RE 1, __________;

- CO 1, __________.

Comunicazione

al Giudice di pace del circolo della __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 1'000.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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