14.2011.33
Violazione del diritto di essere sentito in procedura sommaria. Azione di disconosci-mento di debito e effetti della sentenza di rigetto
22 aprile 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2011.33
Data decisione, Autorità:
22.04.2011, CEF
Titolo:
Violazione del diritto di essere sentito in procedura sommaria. Azione di disconosci-mento di debito e effetti della sentenza di rigetto
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 20 cpv. 2 COST
art. 53 CPC
art. 106 CPC
art. 251 CPC
art. 253 CPC
art. 309 CPC
art. 320 CPC
art. 321 cpv. 2 CPC
art. 404 cpv. 1 CPC
art. 405 cpv. 1 CPC
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 80 cpv. 2 LEF
art. 48 LOG
Incarto n.
14.2011.33
Lugano
22 aprile 2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
Segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 18 febbraio 2011 da
RE 1
(patrocinata da PA 1)
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n. __________del 28 gennaio / 4 febbraio 2011 dell’UEF di __________
per l’importo di 320.00 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2010;
sulla quale istanza il Giudice di Pace del circolo di __________
con sentenza 3 marzo 2011 ha così deciso:
“1. L’istanza è
respinta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è mantenuta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 100.00, è a
carico dell’istante.
3.
La parte istante verserà fr. 100.00 di
ripetibili alla parte convenuta.”
Sentenza
impugnata dalla parte istante, che con reclamo dell’11 marzo 2011 ha postulato l’accoglimento dell'istanza, protestate spese e tasse;
preso
atto che con osservazioni 8 aprile 2011 la convenuta ha chiesto la reiezione
del reclamo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 28 gennaio / 4 febbraio 2011
dell’UEF di __________RE 1 ha escussoAP 1 per l’incasso di fr. 320.00 oltre
interessi al 5% dal 15.11.2010, indicando quale titolo di credito: “Tasse,
spese e ripetibili sentenza 15 novembre 2010”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Giudice di Pace del circolo di __________.__________
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 15 novembre 2010 (doc. B), mediante
la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto l’istanza
di rigetto dell’opposizione presentata da RE 1 nell’esecuzione n. __________ e
ha condannato la convenuta a rifondere alla controparte fr. 180.00 di indennità
e a pagare la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 140.00.
C. Con
osservazioni 24 febbraio 2011 CO 1 si è opposta all’istanza in quanto contro la
sentenza di rigetto del 15 novembre 2010 sarebbe pendente un’azione di
inesistenza del debito alla Pretura di __________.
D. Con
sentenza 3 marzo 2011 il Giudice di Pace del circolo di __________ ha respinto l’istanza
perché RE 1 non avrebbe prodotto l’attestazione che la sentenza di rigetto
dell’opposizione è passata in giudicato. Inoltre la convenuta avrebbe provato
di aver promosso azione di disconoscimento di debito in data 3 dicembre 2010 e
di aver ottenuto conferma dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
che una precedente dichiarazione del Pretore di crescita in giudicato della
sentenza sarebbe nulla.
E. Con
reclamo 11 marzo 2011 RE 1 postula la riforma del giudizio del giudice di pace.
L’istante argomenta che contro la sentenza 15 novembre 2010 del Pretore del
Distretto di __________ non sarebbe stato interposto alcun gravame e che
pertanto la stessa sarebbe cresciuta in giudicato almeno in senso formale. La
ricorrente rileva che il 15 dicembre 2010 il Pretore di __________ avrebbe
emanato una dichiarazione di crescita in giudicato della sentenza di rigetto
(doc. C) e che il 17 gennaio 2011 lo stesso avrebbe informato l’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________ che questa dichiarazione era nulla (doc.
D) a seguito della presentazione dell’azione di disconoscimento del debito. A
mente della reclamante l’azione di disconoscimento di debito non può essere
considerata un mezzo d’impugnazione contro le decisioni di rigetto
dell’opposizione, bensì un’azione di accertamento negativo, attraverso la quale
si potrebbe chiedere l’accertamento dell’inesistenza del credito posto in
esecuzione ma non l’annullamento della decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione: la decisione su tasse, spese e ripetibili della procedura di rigetto
non potrebbe pertanto essere rimessa in discussione dall’azione di disconoscimento
del debito. Come risulterebbe dalla sentenza impugnata, il primo giudice era a
conoscenza, per averne chiesta conferma al Pretore, che quest’ultimo aveva
annullato l’attestazione di crescita in giudicato perché era stata presentata
un’azione di disconoscimento di debito e non a seguito d’impugnazione.
A
mente della reclamante il fatto che il giudice di pace abbia preso informazioni
presso la Pretura di __________ ed abbia chiesto alla convenuta di presentare
le proprie osservazioni, senza però permettere all’istante di esprimersi su
queste prese di posizione rappresenterebbe un comportamento lesivo del diritto
di essere sentito.
F. Delle
osservazioni 8 aprile 2011 di CO 1, chiedenti la reiezione del reclamo, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Sia alla procedura di primo grado, sia alla
presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011,
l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione essendo stata inoltrata il 18
febbraio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata in data 3 marzo 2011
(art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a. CPC sono
impugnabili mediante reclamo, tra l’altro le decisioni inappellabili di prima
istanza.
2.
Tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto del’opposizione ex art. 80-84 LEF ( cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in
procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo
è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal
Giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a
statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Proposto
l’ 11 marzo a fronte di una sentenza emessa in data 3 marzo 2011 (e quindi
notificata più avanti), il rimedio, sotto il profilo della tempestività, è
senza’altro ricevibile.
3.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione
errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
4.
Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà
modo alla controparte di presentare oralmente o per iscritto le proprie
osservazioni (art. 253 CPC). In procedura sommaria un secondo o addirittura
successivi scambi di allegati scritti costituiscono l’eccezione: la legge
infatti non lo prevede e dedurre il diritto ad un doppio scambio di allegati applicando
analogamente le disposizioni generali non è giustificato, perché ciò sarebbe
contrario allo scopo della procedura sommaria (Chevalier, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra, 2010, n. 11 ad art. 253). Il diritto generale ad
un doppio scambio di allegati non può essere derivato neppure dall’art. 53 CPC
o dalla CEDU (Chevalier, op.
cit., n. 12 ad art. 253). Ad ogni buon conto vi è un diniego del diritto di
essere sentito quando l’istanza è respinta sulla base di nuove allegazioni
contenute nella presa di posizione della controparte senza che dapprima
all’istante sia stata data l’opportunità di una nuova presa di posizione (Chevalier, op. cit., n. 12 ad art.
253).
5.
Nel caso di specie è vero che il giudice di pace ha respinto
l’istanza rifacendosi sostanzialmente alle argomentazioni contenute nelle
osservazioni del 24 febbraio 2011 di CO 1. Come visto, prima di decidere egli doveva
pertanto offrire all’istante l’opportunità di esprimersi sulle osservazioni,
trasmettendole le stesse, cosa che in concreto non ha fatto. Così facendo egli
ha violato il diritto di essere sentita della parte istante.
6.
Il diritto di essere sentito, le cui esigenze minime sono
fissate all’art. 29 cpv. 2 Cost., è un diritto di natura essenzialmente formale,
la cui violazione determina l’annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 125 I 118,
cons. 3; 122 II 469, cons. 4a; 121 III 334, cons. 3c; 120 Ib 383, cons. 3a, con
rif.), alla condizione tuttavia che l’esercizio del diritto di essere sentito
sia di natura tale da influire sulla decisione da emanare (cfr. DTF 122
II 469, cons. 4a, con rif.; 122 I 53, cons. 4a, con rif.).
La
violazione del diritto di essere sentito può comunque essere sanata quando la
parte lesa ha potuto esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso
con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto
il diritto di essere sentito (cfr. DTF 124 V 392, cons. 5a, con rif.; 124 II
138-139, cons. 2d). Nel caso di specie l’avvenuta violazione del diritto di
essere sentita è sanata nella procedura di reclamo, atteso che contestata
risulta essere una sola questione di diritto, che il Tribunale di appello può
decidere con potere di apprezzamento illimitato (art. 320 cpv. 1 lett. a CPC).
7.
In
virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione, ritenuto che, secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF,
sono parificate alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità
amministrative svizzere.
8.
L’azione
di disconoscimento di debito non costituisce un mezzo di impugnazione contro la
sentenza di rigetto dell’opposizione, atteso che la stessa non viene esaminata
nell’ambito di questa azione (staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010,
vol. I, n. 16 ad art. 83 e rif. ivi). Nonostante ciò con la relativa decisione gli
effetti della sentenza di rigetto vengono o confermati o soppressi e i relativi
costi possono anche essere regolamentati diversamente (staehelin, op. cit.,
loc. cit.). Per questo motivo, fintanto che l’azione di disconoscimento di
debito è pendente, i costi e le indennità della procedura di rigetto non
possono essere posti in esecuzione (staehelin, op. cit., n. 16 e 70 ad art. 83 e
rif. ivi). Ne consegue che, essendo in concreto pendente un’azione di disconoscimento di debito, promossa da CO 1 in data 3
dicembre 2010, la sentenza di cui al doc. C non è atta a costituire titolo di
rigetto dell’opposizione per la tassa di giustizia, le spese e le indennità
regolate al n. 2 del suo dispositivo.
9.
Da
quanto precede discende che l’appello deve essere respinto. Tassa di giustizia
e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. art. 29 cpv. 2 Cost.; 80 cpv. 1, 80 cpv. 2 n. 2 LEF; 53, 106, 251
lett. a, 253, 309 lett. b n. 3, 319 lett. a, 320, 321 cpv. 2, 404 cpv. 1, 405
cpv. 1 CPC; 48 lett. e n. 1 LOG; 48, 61 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia e le spese processuali
per complessivi fr 150.00 relative alla procedura di reclamo, già anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr.
50.
- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
__________.PA 1
-
CO 1, __________.
Comunicazione
al Giudice di pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 320.--,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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