14.2011.34
Rigetto definitivo dell'opposizione. Produzione del titolo di rigetto completo solo in sede di reclamo. Inammissibilità dei nova
23 marzo 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2011.34
Data decisione, Autorità:
23.03.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Produzione del titolo di rigetto completo solo in sede di reclamo. Inammissibilità dei nova
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 126 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.34
Lugano
23 marzo 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 gennaio 2011 di
RE 1 __________
rappresentata RA 2, __________
contro
CO 1, __________
rappresentata
da RA 1, __________ tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 1.10.2010 per il
pagamento di fr. 5'015.- oltre interessi e di fr. 1'671.- oltre spese
esecutive;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________, con sentenza del 28 febbraio 2011 (SO.2011.__________)
ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 210.-, sono poste a carico della parte
istante, la quale rifonderà a controparte fr. 200.- a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla parte istante, che con
ricorso del 10 marzo 2011 chiede l’accoglimento dell’istanza;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 27.9/1.10.2010 dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di __________, la RA 2, ha escusso CO 1 per l’incasso 1) di fr.
5'015.- oltre interessi al 4,5% dal 01.01.2010 e 2) di fr. 1'671.- oltre spese
esecutive, indicando quale tiolo di credito: “1) Fr. 5’015.--Conto complement.
N. __________ del 18.03.2005. 2) Fr. 1'671.- Interessi di mora”;
che
interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 5 gennaio 2011 la
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, asserendo che la somma di fr.
5'015.- si riferisce all’imposta sul valore aggiunto dovuta secondo il conto
complementare indicato nel precetto esecutivo per i periodi fiscali dal 1°
trimestre 2000 al 4° trimestre 2000, oltre interessi moratori del 4,5% l’anno
dal 01.01.2010 e che il secondo importo di fr. 1'671.- corrisponde
all’interesse moratorio sull’importo d’imposta dovuto fino al 31.12.2009;
che
la procedente ha dipoi asserito - basandosi sull’art. 51 dell’Ordinanza del
22.06.1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA) – di avere fissato,
tramite decisione su reclamo del 22 aprile 2009 notificata all’escussa per
invio raccomandato, il debito fiscale a carico di quest’ultima (doc. B), la
quale però non ha provveduto, nonostante diversi richiami, a pagare quanto
dovuto;
che
invitata a esprimersi sull’istanza, con scritto del 17 febbraio 2011 la
convenuta ha mantenuto l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna,
che
con sentenza del 28 febbraio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________
ha respinto l’istanza, rilevando che, nel caso in esame, la parte istante ha
prodotto una fotocopia parziale (pag. 1-4) della decisione su reclamo 22 aprile
2009 (doc. B) - sulla quale essa ha fondato la propria domanda - la quale però
manca del dispositivo (pag. 5) in esito al gravame, di modo che la stessa non
risulta idonea a legittimare la prosecuzione dell’esecuzione ex art. 80 LEF;
che
contro tale sentenza la procedente è insorta con ricorso del 10 marzo 2011,
producendo la decisione su reclamo da essa emanata il 22 aprile 2009
comprendente anche la pagina mancante ove figura il relativo dispositivo e
munita dell’attestazione di passaggio in giudicato e chiedendo, di conseguenza,
l’accoglimento dell’istanza;
che
il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna
applicabile il Codice di procedura processuale civile svizzero (Codice di
procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione essendo stata inoltrata il 5 gennaio 2011 e
la decisione impugnata essendo stata emanata il 28 febbraio 2011 (art. 401 cpv.
1.
e 405 cpv. 1 CPC);
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata motivata (art. 321 cpv. 2
CPC);
che
proposto il 10 marzo 2011 a fronte di una sentenza spedita il 28 febbraio 2011,
il rimedio, denominato ricorso, ma da trattare come reclamo, è, sotto questo
profilo, ricevibile;
che,
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto
dei fatti;
che,
in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione, ritenuto che, secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF,
sono parificate alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità
amministrative svizzere;
che
l’insorgente non pretende che, nel respingere l’istanza, il primo giudice abbia
violato l’art. 80 LEF per avere ritenuto inidonea alla prosecuzione
dell’esecuzione la decisione su reclamo 22 aprile 2009 da essa esibita in
fotocopia parziale in prima sede in quanto mancante del dispositivo in esito
alla procedura ricorsuale avviata dalla convenuta per contestare l’ammontare
del debito fiscale;
che
la stessa reclamante si propone tuttavia di porre rimedio a tale situazione,
con la produzione della stessa decisione, comprensiva anche della pagina
mancante (ossia del dispositivo e dell’attestazione di passaggio in giudicato,
ancorché in fotocopia), con la quale essa aveva dichiarato irricevibile il
reclamo presentato il 28 giugno 2006 dalla convenuta contro la fissazione
(datata 30 maggio 2006) in fr. 5'015.- dell’imposta sul valore aggiunto;
che
nella procedura di reclamo, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammette però né nuove
conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova (fatte salve speciali disposizioni di legge; art. 326 cpv. 2 CPC, non
applicabile alla fattispecie);
che ne
consegue pertanto che l’irricevibilità del rimedio;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza
della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
ricorso (recte: reclamo) è irricevibile.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Intimazione
a:
- RE 1, __________;
- RA
1, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 6'686.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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