Lexipedia

Decisione

14.2011.34

Rigetto definitivo dell'opposizione. Produzione del titolo di rigetto completo solo in sede di reclamo. Inammissibilità dei nova

23 marzo 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 27.9/1.10.2010 dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di __________, la RA 2, ha escusso CO 1 per l’incasso 1) di fr.

5'015.- oltre interessi al 4,5% dal 01.01.2010 e 2) di fr. 1'671.- oltre spese

esecutive, indicando quale tiolo di credito: “1) Fr. 5’015.--Conto complement.

N. __________ del 18.03.2005. 2) Fr. 1'671.- Interessi di mora”;

che

interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 5 gennaio 2011 la

procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, asserendo che la somma di fr.

5'015.- si riferisce all’imposta sul valore aggiunto dovuta secondo il conto

complementare indicato nel precetto esecutivo per i periodi fiscali dal 1°

trimestre 2000 al 4° trimestre 2000, oltre interessi moratori del 4,5% l’anno

dal 01.01.2010 e che il secondo importo di fr. 1'671.- corrisponde

all’interesse moratorio sull’importo d’imposta dovuto fino al 31.12.2009;

che

la procedente ha dipoi asserito - basandosi sull’art. 51 dell’Ordinanza del

22.06.1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA) – di avere fissato,

tramite decisione su reclamo del 22 aprile 2009 notificata all’escussa per

invio raccomandato, il debito fiscale a carico di quest’ultima (doc. B), la

quale però non ha provveduto, nonostante diversi richiami, a pagare quanto

dovuto;

che

invitata a esprimersi sull’istanza, con scritto del 17 febbraio 2011 la

convenuta ha mantenuto l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna,

che

con sentenza del 28 febbraio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________

ha respinto l’istanza, rilevando che, nel caso in esame, la parte istante ha

prodotto una fotocopia parziale (pag. 1-4) della decisione su reclamo 22 aprile

2009 (doc. B) - sulla quale essa ha fondato la propria domanda - la quale però

manca del dispositivo (pag. 5) in esito al gravame, di modo che la stessa non

risulta idonea a legittimare la prosecuzione dell’esecuzione ex art. 80 LEF;

che

contro tale sentenza la procedente è insorta con ricorso del 10 marzo 2011,

producendo la decisione su reclamo da essa emanata il 22 aprile 2009

comprendente anche la pagina mancante ove figura il relativo dispositivo e

munita dell’attestazione di passaggio in giudicato e chiedendo, di conseguenza,

l’accoglimento dell’istanza;

che

il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna

applicabile il Codice di procedura processuale civile svizzero (Codice di

procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di

rigetto definitivo dell’opposizione essendo stata inoltrata il 5 gennaio 2011 e

la decisione impugnata essendo stata emanata il 28 febbraio 2011 (art. 401 cpv.

1.

e 405 cpv. 1 CPC);

che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata motivata (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

proposto il 10 marzo 2011 a fronte di una sentenza spedita il 28 febbraio 2011,

il rimedio, denominato ricorso, ma da trattare come reclamo, è, sotto questo

profilo, ricevibile;

che,

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto

dei fatti;

che,

in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione, ritenuto che, secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF,

sono parificate alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità

amministrative svizzere;

che

l’insorgente non pretende che, nel respingere l’istanza, il primo giudice abbia

violato l’art. 80 LEF per avere ritenuto inidonea alla prosecuzione

dell’esecuzione la decisione su reclamo 22 aprile 2009 da essa esibita in

fotocopia parziale in prima sede in quanto mancante del dispositivo in esito

alla procedura ricorsuale avviata dalla convenuta per contestare l’ammontare

del debito fiscale;

che

la stessa reclamante si propone tuttavia di porre rimedio a tale situazione,

con la produzione della stessa decisione, comprensiva anche della pagina

mancante (ossia del dispositivo e dell’attestazione di passaggio in giudicato,

ancorché in fotocopia), con la quale essa aveva dichiarato irricevibile il

reclamo presentato il 28 giugno 2006 dalla convenuta contro la fissazione

(datata 30 maggio 2006) in fr. 5'015.- dell’imposta sul valore aggiunto;

che

nella procedura di reclamo, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammette però né nuove

conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova (fatte salve speciali disposizioni di legge; art. 326 cpv. 2 CPC, non

applicabile alla fattispecie);

che ne

consegue pertanto che l’irricevibilità del rimedio;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza

della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

ricorso (recte: reclamo) è irricevibile.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Intimazione

a:

- RE 1, __________;

- RA

1, __________.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 6'686.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster