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Decisione

14.2011.35

Rigetto definitivo dell'opposizione. Produzione del titolo di rigetto completo solo in sede di reclamo. Inammissibilità dei nova

23 marzo 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 24.9/27.9.2010 dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di __________, la RE 1, ha escusso CO 1 SA per l’incasso 1) di fr.

23’295.- oltre interessi al 4,5% dal 01.01.2010 e 2) di fr. 7'765.- oltre spese

esecutive, indicando quale tiolo di credito: “1) Fr. 23’295.--Conto complement.

N. __________ del 18.03.2005. 2) Fr. 7’765.- Interessi di mora”;

che

interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 5 gennaio 2011 la

procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, asserendo che la somma di fr. 23'295.-

si riferisce all’imposta sul valore aggiunto dovuta secondo il conto

complementare indicato nel precetto esecutivo per i periodi fiscali dal 1°

trimestre 2001 al 4° trimestre 2004, oltre interessi moratori del 4,5% l’anno

dal 01.01.2010 e che il secondo importo di fr. 7'765.- corrisponde

all’interesse moratorio sull’importo d’imposta dovuto fino al 31.12.2009;

che

la procedente ha dipoi asserito - basandosi sull’art. 51 dell’Ordinanza del

22.06.1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA) – di avere fissato,

tramite decisione su reclamo del 22 aprile 2009 notificata all’escussa per

invio raccomandato, il debito fiscale a carico di quest’ultima (doc. B), la

quale però non ha provveduto, nonostante diversi richiami, a pagare quanto

dovuto;

che

invitata a esprimersi sull’istanza, con scritto del 17 febbraio 2011 la

convenuta ha mantenuto l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna;

che

con sentenza del 28 febbraio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________

ha respinto l’istanza;

che

egli ha tra l’altro rilevato che, per quanto concerne l’identità del titolo di

credito indicato nel precetto esecutivo (“Conto complement. N. __________”) con

la documentazione prodotta, dalla decisione su reclamo 22 aprile 2009 di cui al

doc. B emerge che nei giorni 1 e 2 marzo 2005 la procedente ha esperito una

verifica fiscale sfociata nell’allestimento del citato conto complementare del

18 marzo 2005 di fr. 23'295.- oltre accessori a far data dal 30 aprile 2003,

che il 15 aprile 2005 la contribuente ha contestato tale conto, che il 5 aprile

2005 l’istante si è tra l’altro dichiara disposta a rivedere i conteggi, che

con decisione 30 maggio 2006 essa “confermava sia l’importo di fr. 4'748.00

dovuti secondo il conto complementare n. __________ al quale però aveva dedotto

fr. 2’000.00 versati dalla contribuente il 29 agosto 2005, sia l’importo di fr.

5'015.00 dovuti secondo il conto complementare __________ ..”;

che

il primo giudice ha altresì rilevato che con scritto 28 giugno 2006, la

contribuente ha comunicato di non essere d’accordo con tale decisione e che

dopo uno scambio epistolare, la procedente ha considerato il suddetto scritto

come reclamo dichiarandolo irricevibile;

che,

inoltre, il Pretore aggiunto ha puntualizzato che dalla decisione su reclamo 22

aprile 2009, peraltro neppure sottoscritta né munita dell’attestazione di

passaggio in giudicato, nulla emerge relativamente ad un’eventuale decisione

concernente il conto complementare N. __________, indicato quale titolo di

credito nel precetto esecutivo;

che

in definitiva, ha concluso il primo giudice, la decisone su reclamo doc. B

risulta inidonea a legittimare la prosecuzione dell’esecuzione;

che

contro tale sentenza la procedente è insorta con ricorso del 10 marzo 2011,

producendo la decisione su reclamo da essa emanata il 22 aprile 2009 debitamente

sottoscritta e attestante il suo passaggio in giudicato, e quindi atta a suo

giudizio ad essere parificata a una sentenza esecutiva ex art. 80 LEF e,

perciò, idonea ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione;

che

il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna

applicabile il Codice di procedura processuale civile svizzero (Codice di

procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di

rigetto definitivo dell’oppo-sizione essendo stata inoltrata il 5 gennaio 2011e

la decisione impugnata essendo stata emanata il 28 febbraio 2011 (art. 401 cpv.

1.

e 405 cpv. 1 CPC);

che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria

(art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni

dalla notifica della decisione impugnata motivata (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

proposto il 10 marzo 2011 a fronte di una sentenza spedita il 28 febbraio 2011,

il rimedio, denominato ricorso, ma da trattare come reclamo, è, sotto questo

profilo, ricevibile;

che,

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto

dei fatti;

che,

in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione, ritenuto che, secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF,

sono parificate alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità

amministrative svizzere;

che

l’insorgente non pretende che, nel respingere l’istanza, il primo giudice abbia

violato l’art. 80 LEF per avere ritenuto che dalla decisione su reclamo 22

aprile 2009 da essa esibita in prima sede sub. doc. B, sprovvista del resto di

firma e dell’attestazione di passaggio in giudicato, nulla emerge relativamente

a un’eventuale decisione concernente il conto complementare N. __________,

indicato quale titolo di credito nel precetto esecutivo;

che

la stessa reclamante si propone solo di porre rimedio all’osservazione - come

tale non contestata - dell’assenza di firma e di attestazione di passaggio in

giudicato nella sua decisione 22 aprile 2009, posta a fondamento della presente

procedura esecutiva, con la produzione (ancorché di nuovo in totocopia) della

stessa decisione, comprensiva anche delle formalità ritenute dal primo giudice mancanti;

che

nella procedura di reclamo, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammette però né nuove

conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova (fatte salve speciali disposizioni di legge; art. 326 cpv. 2 CPC, non

applicabile alla fattispecie);

che ne consegue pertanto l’irricevibilità

del rimedio, ritenuto del resto che, come visto, la procedente non spende una

sola parola per controbattere alle considerazioni del primo giudice, secondo

cui la decisione su reclamo doc. B non si esprime per finire sulla

contestazione relativa al conto N. __________ (indicato nel precetto

esecutivo), ma solo sul conto N. __________ (v. pag. 2) oggetto tuttavia di

altra procedura esecutiva (CEF, 14.2001.34);

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza

della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

ricorso (recte: reclamo) è irricevibile.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 510.-, anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Intimazione

a:

- RE 1, RA 2, __________;

- RA

1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del la Giurisdizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della

vertenza è di fr. 31’060.--, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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