14.2011.35
Rigetto definitivo dell'opposizione. Produzione del titolo di rigetto completo solo in sede di reclamo. Inammissibilità dei nova
23 marzo 2011Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.35
Data decisione, Autorità:
23.03.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Produzione del titolo di rigetto completo solo in sede di reclamo. Inammissibilità dei nova
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2011.35
Lugano
23 marzo 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 gennaio 2011 di
RE 1, __________
rappresentata RA 2, __________
contro
CO 1, __________
rappresentata
da RA 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 27.9.2010
per il pagamento di fr. 23'925.- oltre interessi e di fr. 7’765.- oltre spese
esecutive;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________, con sentenza del 28 febbraio 2011 (SO.2011.__________)
ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 340.-, sono poste a carico della parte
istante, la quale rifonderà a controparte fr. 250.- a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla parte istante, che con
ricorso del 10 marzo 2011 chiede l’accoglimento dell’istanza;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 24.9/27.9.2010 dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di __________, la RE 1, ha escusso CO 1 SA per l’incasso 1) di fr.
23’295.- oltre interessi al 4,5% dal 01.01.2010 e 2) di fr. 7'765.- oltre spese
esecutive, indicando quale tiolo di credito: “1) Fr. 23’295.--Conto complement.
N. __________ del 18.03.2005. 2) Fr. 7’765.- Interessi di mora”;
che
interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 5 gennaio 2011 la
procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, asserendo che la somma di fr. 23'295.-
si riferisce all’imposta sul valore aggiunto dovuta secondo il conto
complementare indicato nel precetto esecutivo per i periodi fiscali dal 1°
trimestre 2001 al 4° trimestre 2004, oltre interessi moratori del 4,5% l’anno
dal 01.01.2010 e che il secondo importo di fr. 7'765.- corrisponde
all’interesse moratorio sull’importo d’imposta dovuto fino al 31.12.2009;
che
la procedente ha dipoi asserito - basandosi sull’art. 51 dell’Ordinanza del
22.06.1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA) – di avere fissato,
tramite decisione su reclamo del 22 aprile 2009 notificata all’escussa per
invio raccomandato, il debito fiscale a carico di quest’ultima (doc. B), la
quale però non ha provveduto, nonostante diversi richiami, a pagare quanto
dovuto;
che
invitata a esprimersi sull’istanza, con scritto del 17 febbraio 2011 la
convenuta ha mantenuto l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna;
che
con sentenza del 28 febbraio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________
ha respinto l’istanza;
che
egli ha tra l’altro rilevato che, per quanto concerne l’identità del titolo di
credito indicato nel precetto esecutivo (“Conto complement. N. __________”) con
la documentazione prodotta, dalla decisione su reclamo 22 aprile 2009 di cui al
doc. B emerge che nei giorni 1 e 2 marzo 2005 la procedente ha esperito una
verifica fiscale sfociata nell’allestimento del citato conto complementare del
18 marzo 2005 di fr. 23'295.- oltre accessori a far data dal 30 aprile 2003,
che il 15 aprile 2005 la contribuente ha contestato tale conto, che il 5 aprile
2005 l’istante si è tra l’altro dichiara disposta a rivedere i conteggi, che
con decisione 30 maggio 2006 essa “confermava sia l’importo di fr. 4'748.00
dovuti secondo il conto complementare n. __________ al quale però aveva dedotto
fr. 2’000.00 versati dalla contribuente il 29 agosto 2005, sia l’importo di fr.
5'015.00 dovuti secondo il conto complementare __________ ..”;
che
il primo giudice ha altresì rilevato che con scritto 28 giugno 2006, la
contribuente ha comunicato di non essere d’accordo con tale decisione e che
dopo uno scambio epistolare, la procedente ha considerato il suddetto scritto
come reclamo dichiarandolo irricevibile;
che,
inoltre, il Pretore aggiunto ha puntualizzato che dalla decisione su reclamo 22
aprile 2009, peraltro neppure sottoscritta né munita dell’attestazione di
passaggio in giudicato, nulla emerge relativamente ad un’eventuale decisione
concernente il conto complementare N. __________, indicato quale titolo di
credito nel precetto esecutivo;
che
in definitiva, ha concluso il primo giudice, la decisone su reclamo doc. B
risulta inidonea a legittimare la prosecuzione dell’esecuzione;
che
contro tale sentenza la procedente è insorta con ricorso del 10 marzo 2011,
producendo la decisione su reclamo da essa emanata il 22 aprile 2009 debitamente
sottoscritta e attestante il suo passaggio in giudicato, e quindi atta a suo
giudizio ad essere parificata a una sentenza esecutiva ex art. 80 LEF e,
perciò, idonea ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione;
che
il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna
applicabile il Codice di procedura processuale civile svizzero (Codice di
procedura civile, CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di
rigetto definitivo dell’oppo-sizione essendo stata inoltrata il 5 gennaio 2011e
la decisione impugnata essendo stata emanata il 28 febbraio 2011 (art. 401 cpv.
1.
e 405 cpv. 1 CPC);
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria
(art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni
dalla notifica della decisione impugnata motivata (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 10 marzo 2011 a fronte di una sentenza spedita il 28 febbraio 2011,
il rimedio, denominato ricorso, ma da trattare come reclamo, è, sotto questo
profilo, ricevibile;
che,
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto
dei fatti;
che,
in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione, ritenuto che, secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF,
sono parificate alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità
amministrative svizzere;
che
l’insorgente non pretende che, nel respingere l’istanza, il primo giudice abbia
violato l’art. 80 LEF per avere ritenuto che dalla decisione su reclamo 22
aprile 2009 da essa esibita in prima sede sub. doc. B, sprovvista del resto di
firma e dell’attestazione di passaggio in giudicato, nulla emerge relativamente
a un’eventuale decisione concernente il conto complementare N. __________,
indicato quale titolo di credito nel precetto esecutivo;
che
la stessa reclamante si propone solo di porre rimedio all’osservazione - come
tale non contestata - dell’assenza di firma e di attestazione di passaggio in
giudicato nella sua decisione 22 aprile 2009, posta a fondamento della presente
procedura esecutiva, con la produzione (ancorché di nuovo in totocopia) della
stessa decisione, comprensiva anche delle formalità ritenute dal primo giudice mancanti;
che
nella procedura di reclamo, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammette però né nuove
conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova (fatte salve speciali disposizioni di legge; art. 326 cpv. 2 CPC, non
applicabile alla fattispecie);
che ne consegue pertanto l’irricevibilità
del rimedio, ritenuto del resto che, come visto, la procedente non spende una
sola parola per controbattere alle considerazioni del primo giudice, secondo
cui la decisione su reclamo doc. B non si esprime per finire sulla
contestazione relativa al conto N. __________ (indicato nel precetto
esecutivo), ma solo sul conto N. __________ (v. pag. 2) oggetto tuttavia di
altra procedura esecutiva (CEF, 14.2001.34);
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza
della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
ricorso (recte: reclamo) è irricevibile.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 510.-, anticipate dalla
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Intimazione
a:
- RE 1, RA 2, __________;
- RA
1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del la Giurisdizione di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della
vertenza è di fr. 31’060.--, contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster