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Decisione

14.2011.37

Violazione del diritto di essere sentito in procedura sommaria. Azione di disconosci-mento di debito e effetti della sentenza di rigetto

22 aprile 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 28 gennaio / 4 febbraio 2011

dell’UEF di __________RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 320.00 oltre

interessi al 5% dal 15.11.2010, indicando quale titolo di credito: “Tasse,

spese e ripetibili sentenza 15 novembre 2010”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo al Giudice di Pace del circolo di __________.__________

B. La

procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 15 novembre 2010 (doc. B),

mediante la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona ha parzialmente

accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata da RE 1 nell’esecuzione

n. __________ e ha condannato il convenuto a rifondere alla controparte fr.

180.00 di indennità e a pagare la tassa di giustizia e le spese per complessivi

fr. 140.00.

C. Con

osservazioni 24 febbraio 2011 CO 1 si è opposto all’istanza in quanto contro la

sentenza di rigetto del 15 novembre 2010 sarebbe pendente un’azione di

inesistenza del debito alla Pretura di __________.

D. Con

sentenza 3 marzo 2011 il Giudice di Pace del circolo di __________ ha respinto

l’istanza perché RE 1 non avrebbe prodotto l’attestazione che la sentenza di

rigetto dell’opposizione è passata in giudicato. Inoltre la convenuta avrebbe

provato di aver promosso azione di disconoscimento di debito in data 3 dicembre

2010 e di aver ottenuto conferma dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________

che una precedente dichiarazione del Pretore di crescita in giudicato della

sentenza sarebbe nulla.

E. Con

reclamo 14 marzo 2011 RE 1 postula la riforma del giudizio del giudice di pace.

L’istante argomenta che contro la sentenza 15 novembre 2010 del Pretore del

Distretto di __________ non sarebbe stato interposto alcun gravame e che

pertanto la stessa sarebbe cresciuta in giudicato almeno in senso formale. La

ricorrente rileva che il 15 dicembre 2010 il Pretore di __________ avrebbe

emanato una dichiarazione di crescita in giudicato della sentenza di rigetto

(doc. C) e che il 17 gennaio 2011 lo stesso avrebbe informato l’Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________ che questa dichiarazione era nulla (doc.

D) a seguito della presentazione dell’azione di disconoscimento del debito. A

mente della reclamante l’azione di disconoscimento di debito non può essere

considerata un mezzo d’impugnazione contro le decisioni di rigetto

dell’opposizione, bensì un’azione di accertamento negativo, attraverso la quale

si potrebbe chiedere l’accertamento dell’inesistenza del credito posto in

esecuzione ma non l’annullamento della decisione di rigetto provvisorio

dell’opposizione: la decisione su tasse, spese e ripetibili della procedura di rigetto

non potrebbe pertanto essere rimessa in discussione dall’azione di

disconoscimento del debito. Come risulterebbe dalla sentenza impugnata, il

primo giudice era a conoscenza, per averne chiesta conferma al Pretore, che

quest’ultimo aveva annullato l’attestazione di crescita in giudicato perché era

stata presentata un’azione di disconoscimento di debito e non a seguito

d’impugnazione.

A

mente della reclamante il fatto che il giudice di pace abbia preso informazioni

presso la Pretura di __________ ed abbia chiesto alla convenuta di presentare

le proprie osservazioni, senza però permettere all’istante di esprimersi su

queste prese di posizione rappresenterebbe un comportamento lesivo del diritto

di essere sentito.

F. Delle

osservazioni 8 aprile 2011 di CO 1, chiedenti la reiezione del reclamo, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Sia alla procedura di primo grado, sia alla

presente impugnativa torna applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero

(Codice di procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011,

l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione essendo stata inoltrata il 18

febbraio 2011 e la decisione impugnata essendo stata emanata in data 3 marzo 2011

(art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a. CPC sono

impugnabili mediante reclamo, tra l’altro le decisioni inappellabili di prima

istanza.

2.

Tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto del’opposizione ex art. 80-84 LEF ( cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in

procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo

è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal

Giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a

statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Proposto

il 14 marzo a fronte di una sentenza emessa in data 3 marzo 2011 (e quindi

notificata più avanti), il rimedio, sotto il profilo della tempestività, è

senza’altro ricevibile.

3.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione

errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

4.

Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà

modo alla controparte di presentare oralmente o per iscritto le proprie

osservazioni (art. 253 CPC). In procedura sommaria un secondo o addirittura

successivi scambi di allegati scritti costituiscono l’eccezione: la legge

infatti non lo prevede e dedurre il diritto ad un doppio scambio di allegati

applicando analogamente le disposizioni generali non è giustificato, perché ciò

sarebbe contrario allo scopo della procedura sommaria (Chevalier, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung

(ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra, 2010, n. 11 ad art. 253). Il diritto generale ad

un doppio scambio di allegati non può essere derivato neppure dall’art. 53 CPC

o dalla CEDU (Chevalier, op.

cit., n. 12 ad art. 253). Ad ogni buon conto vi è un diniego del diritto di

essere sentito quando l’istanza è respinta sulla base di nuove allegazioni

contenute nella presa di posizione della controparte senza che dapprima

all’istante sia stata data l’opportunità di una nuova presa di posizione (Chevalier, op. cit., n. 12 ad art.

253).

5.

Nel caso di specie è vero che il giudice di pace ha respinto

l’istanza rifacendosi sostanzialmente alle argomentazioni contenute nelle

osservazioni del 24 febbraio 2011 di CO 1. Come visto, prima di decidere egli

doveva pertanto offrire all’istante l’opportunità di esprimersi sulle

osservazioni, trasmettendole le stesse, cosa che in concreto non ha fatto. Così

facendo egli ha violato il diritto di essere sentita della parte istante.

6.

Il diritto di essere sentito, le cui esigenze minime sono

fissate all’art. 29 cpv. 2 Cost., è un diritto di natura essenzialmente formale,

la cui violazione determina l’annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 125 I 118,

cons. 3; 122 II 469, cons. 4a; 121 III 334, cons. 3c; 120 Ib 383, cons. 3a, con

rif.), alla condizione tuttavia che l’esercizio del diritto di essere sentito

sia di natura tale da influire sulla decisione da emanare (cfr. DTF 122

II 469, cons. 4a, con rif.; 122 I 53, cons. 4a, con rif.).

La

violazione del diritto di essere sentito può comunque essere sanata quando la

parte lesa ha potuto esprimersi liberamente davanti ad un’autorità di ricorso

con lo stesso potere di cognizione dell’autorità inferiore che ha misconosciuto

il diritto di essere sentito (cfr. DTF 124 V 392, cons. 5a, con rif.; 124 II

138-139, cons. 2d). Nel caso di specie l’avvenuta violazione del diritto di

essere sentita è sanata nella procedura di reclamo, atteso che contestata

risulta essere una sola questione di diritto, che il Tribunale di appello può

decidere con potere di apprezzamento illimitato (art. 320 cpv. 1 lett. a CPC).

7.

In

virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione, ritenuto che, secondo l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF,

sono parificate alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità

amministrative svizzere.

8.

L’azione

di disconoscimento di debito non costituisce un mezzo di impugnazione contro la

sentenza di rigetto dell’opposizione, atteso che la stessa non viene esaminata

nell’ambito di questa azione (staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010,

vol. I, n. 16 ad art. 83 e rif. ivi). Nonostante ciò con la relativa decisione

gli effetti della sentenza di rigetto vengono o confermati o soppressi e i relativi

costi possono anche essere regolamentati diversamente (staehelin, op. cit.,

loc. cit.). Per questo motivo, fintanto che l’azione di disconoscimento di

debito è pendente, i costi e le indennità della procedura di rigetto non

possono essere posti in esecuzione (staehelin, op. cit., n. 16 e 70 ad art. 83 e

rif. ivi). Ne consegue che, essendo in concreto pendente un’azione di disconoscimento di debito, promossa da CO 1 in data 3

dicembre 2010, la sentenza di cui al doc. C non è atta a costituire titolo di

rigetto dell’opposizione per la tassa di giustizia, le spese e le indennità

regolate al n. 2 del suo dispositivo.

9.

Da

quanto precede discende che l’appello deve essere respinto. Tassa di giustizia

e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. art. 29 cpv. 2 Cost.; 80 cpv. 1, 80 cpv. 2 n. 2 LEF; 53, 106, 251

lett. a, 253, 309 lett. b n. 3, 319 lett. a, 320, 321 cpv. 2, 404 cpv. 1, 405

cpv. 1 CPC; 48 lett. e n. 1 LOG; 48, 61 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese processuali

per complessivi fr 150.00 relative alla procedura di reclamo, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr.

50.

- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

__________.PA 1

-

CO 1 __________.

Comunicazione

al Giudice di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 320.--,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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