14.2011.39
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Divieto dei nova
6 aprile 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2011.39
Data decisione, Autorità:
06.04.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Divieto dei nova
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.39
Lugano
6 aprile 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 15 ottobre 2010 di
RE 1, __________
contro
CO 1,__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 8 agosto 2011 per il
pagamento di fr. 18'300.- oltre interessi e spese,
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza del 3 marzo 2011 (EF.2010.3110) ha così
pronunciato:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di
giustizia in Fr. 210.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo
carico, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 150.- a titolo di
indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla parte istante, che con
ricorso (recte: reclamo) del 14 marzo 2011 ne chiede
l’annullamento;
esaminati gli atti
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 5/8.10.2010 dell’Ufficio di esecuzione
e fallimenti di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per le somme di fr. 4'725.-,
fr. 750.- e fr. 12'825.- (totale fr. 18'300.-) oltre interessi e spese a titolo
di cauzione (fr. 4'725.-), spese accessorie forfait fr. 1'000.- pro rata (fr. 700.-)
e pigione gennaio-settembre 2010 di fr. 1'425.- al mese (fr. 12'825.-);
che
interposta opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 15 ottobre 2010
la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio, asserendo di avere in data
15 novembre 2009 stipulato con il convenuto un contratto di locazione avente
per oggetto dei locali adibiti ad ufficio in via Industria 1 a __________ locazione che ha preso avvio il 1°gennaio 2010 (doc. B), e di non avere mai ricevuto,
malgrado diversi richiami di pagamento, la cauzione né la pigione né gli
acconti spese da parte del locatario, cui ha inviato in data 11 settembre 2010
una raccomandata ex art. 257d CO, non ritirata;
che
all’udienza di discussione del 3 marzo 2011 la parte convenuta - la sola
comparsa - ha anzitutto eccepito la nullità del contratto di locazione,
rilevando che tale pattuizione è stata sottoscritta per la parte istante da __________,
ossia da persona che non aveva diritto di firma e che, quindi, non poteva
vincolare la società;
che
il convenuto ha altresì obiettato di non essere debitore di alcunché nei
confronti della procedente, non avendo mai potuto prendere possesso dell’ente
locato, non avendone ricevute le chiavi e non avendo mai ricevuto un verbale di
consegna;
che
a sostegno delle sue asserzioni, il convenuto ha prodotto il messaggio di posta
elettronica inviatogli il 3 marzo 2011 da __________ amministratrice dello
stabile in questione, con il quale essa afferma di non essere a conoscenza del
subaffitto del locale al 2° piano dello stabile al qui escusso, nulla essendole
stato comunicato in tale senso e con il quale essa puntualizza pure che i vani
in questione sono stati locati alla __________ (doc. 2), e una serie di
fotografie, asseritamente riguardanti i locali al 2° piano dello stabile in Via
Industria 1 a __________, che dimostrerebbe l’occupazione dei locali;
che
con sentenza del 3 marzo 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza, avendo a suo giudizio la parte convenuta reso verosimile la mancata
consegna e messa a diposizione dei locali al locatario;
che
la conferma di tale circostanza, sempre secondo il primo giudice, risulta
inconfutabilmente dalla comunicazione dell’ammi- nistratrice dello stabile, che
non solo dichiara di non essere stata informata della sublocazione dei vani in
questione al qui convenuto – sublocazione che precisa essere peraltro non
prevista dal contratto – ma conferma altresì che detti vani sono stati locati
ad altro inquilino, ovvero la __________;
che
alla luce di tale dichiarazione, ha puntualizzato il giudice, appare più che
probabile che le fotografie prodotte sub doc. 3 riguardino proprio i vani al 2°
piano dello stabile in parola, oggetto del contratto doc. B, anche se le stesse
non portano evidenza in tale senso,
che
contro tale sentenza RE 1 è insorta con ricorso (recte: reclamo) del 14
marzo 2011, asserendo che nel corso del 2009 il convenuto ha richiesto la
locazione di un locale per uso ufficio in via Industria 1 a __________ al 1° piano, come da fotografia allegata, in quanto necessitava di un ufficio per la
sua attività di indipendente, che la “nostra società” ha un contratto di
locazione dal 1° settembre 2009 e che presso i suoi uffici vi sono anche altre
società, segnatamente la __________, __________, __________ __________, __________,
di cui l’amministrazione dello stabile è a conoscenza, come desumibile dal
contratto di locazione e dalla fotografia insegna d’entrata dello stabile
annessi al reclamo;
che
nella redazione del contratto del convenuto, prosegue la reclamante, vi è un
errore di indicazione del numero di piano ove si trovano gli uffici, nel senso
che in effetti è stato erroneamente indicato il 2° piano superiore, anziché il
1° piano, dove la procedente ha i propri locali;
che
al momento della sottoscrizione, ha puntualizzato l’insorgente, il convenuto ha
ammesso di essere una persona di dubbia affidabilità e moralità in quanto
condannata per appropriazione indebita nei confronti del Comune di __________,
motivo per il quale ha specificatamente chiesto di non volere le chiavi
dell’ufficio, perché operando la procedente negli orari di apertura/chiusura 08.00-12.30/13.30-17.30,
tale periodo era più che confacente alle esigenze dello stesso convenuto per
svolgere i suoi futuri lavori di ufficio;
che
rifiutando la consegna delle chiavi, sempre secondo la reclamante, il convenuto
si tutelava per eventuali ammanchi, furti che in futuro si potessero avverare
presso gli uffici della parte istante;
che,
inoltre, il convenuto ha comunicato che nel fine settimana non avrebbe mai
utilizzato gli uffici proprio per questo motivo, per cui non si capisce come
mai la controparte non abbia reso edotto il giudice di questa fondamentale e
importante circostanza;
che,
di conseguenza, obietta la procedente, la consegna del locale non poteva essere
effettuata secondo i termini di legge del contratto di locazione ma, con
l’accordo delle parti, è stato consegnato senza eseguire la prassi legale,
ossia con l’alle- stimento di un verbale di consegna e con la consegna delle
chiavi;
che
il locale ad uso ufficio dal 1.1.2010, prosegue la reclamante, è stato messo a
disposizione del convenuto ed è sempre stato a sua disposizione come da
accordi;
che
il convenuto, sempre stando al reclamo, necessitava di un locale ad uso ufficio
per la richiesta di iscrizione presso la Cassa Cantonale di Compensazione
AVS/AI/ IPG di Bellinzona, condizione indispensabile per ottenere
l’affiliazione come indipendente, affiliazione poi effettivamente ottenuta
(doc.E annesso al ricorso), per cui risulta incomprensibile l’affermazione di
controparte di non dovere il canone di locazione alla procedente;
che
invece il primo giudice – assevera la reclamante - non solo ha considerato la
dichiarazione del convenuto sufficiente per inficiare la chiara pattuizione
contrattuale in atti, ma pur non ritenendo che la documentazione fotografica
prodotta da controparte portasse all’evidenza che si trattava dei medesimi
locali oggetto del contratto, ha per finire ritenuto la circostanza come probabile;
che
il reclamo non è stato intimato alla parte convenuta per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
risalendo la decisione impugnata al 3 marzo 2011, ossia dopo l’entrata in
vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di
procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le
norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione presentata il 15 ottobre 2010;
che
, al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al
momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;
che
si rivela perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione
all’udienza di discussione) alla legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v.LALEF, che –
tra l’altro - dispone dipoi l’applicazione, come diritto di procedura
suppletivo, delle diposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in
vigore; CPC-TI);
che
l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che
dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 3 marzo 2011, la
procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF( cfr. art. 309 lett. b
CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci gironi (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 14 marzo 2011 a fronte di una sentenza spedita il 3 marzo 2011, il
ricorso (recte: reclamo), sotto il profilo della tempestività, è senz’altro
ammissibile;
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazioen errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che
secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che,
stando all’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore
non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento
di debito;
che,
a giusta ragione, il Pretore ha rilevato che di per sé un il contratto di
locazione firmato costituisce riconoscimento di debito per la pigione pattuita
se la cosa locata è stata consegnata o messa a disposizione del locatario e se
quest’ultimo non ha reso verosimile che l’ente locato evidenzia difetti tali da
giustificare la rescissione del contratto o la riduzione della pigione o la
richiesta di risarcimento danni (sentenza, pag. 2 con richiami di dottrina);
che
già si è visto però che il primo giudice, per finire, ha condiviso
l’affermazione del convenuto di non avere mai potuto prendere possesso
dell’ente locato, ritenendo decisivi da una parte l’e-mail inviatogli
dall’amministratrice dello stabile, nel quale essa afferma di non essere stata
a conoscenza del subaffitto – sublocazione peraltro non prevista dal contratto
da essa stipulato - da parte della procedente del locale al 2° piano
dell’immobile al qui convenuto, nulla essendole stato comunicato in tale senso
e nel quale essa conferma pure che i vani in rassegna sono stati locati alla __________
(doc. 2) e, dall’altra, tenuto conto di questa dichiarazione, le fotografie
esibite dallo stesso convenuto (doc. 3), asseritamente riguardanti i locali al
2° piano dello stabile, da cui risulta che i vani in questione, oggetto del
contratto, sono effettivamente occupati;
che
nella misura in cui la procedente si propone di controbattere, allegando al
reclamo il doc. A (contratto di locazione da essa concluso con la __________ ed
avente per oggetto dei vani siti al primo piano e non al secondo, come
erroneamente figurante nel contratto stipulato con il qui convenuto), il doc. B
(fotografia che riprende l’insegna all’entrata dello stabile), il doc. C
(procura rilasciata a favore di __________), il doc. D (richiesta da parte
della __________ alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG di
affiliazione del convenuto quale indipendente) e il doc. E (conferma di
affiliazione del convenuto da parte della stessa Cassa) il reclamo è
inammissibile;
che
la procedura di reclamo non ammette infatti né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326
cpv. 1 CPC), fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC),
non ravvisabili però nel caso di specie;
che
per le stesse ragioni – divieto di addurre nova in sede di reclamo –
sfuggono a disamina anche le singole argomentazioni di merito con le quali la
reclamante reitera nell’illustrare gli accadimenti che si sarebbero verificati
in concomitanza con la conclusione del contratto di locazione doc. B;
che
essa non solo argomenta disattendendo l’art. 326 cpv. 1 CPC, ma sorvola anche
le vere ragioni che hanno spinto il primo giudice a ritenere invece verosimile
l’affermazione del convenuto, con riferimento (soprattutto) al e-mail doc. 2
inviatogli dall’amministratrice dello stabile, e – in connessione proprio con
tale documento - alle fotografie doc. 3, che attesterebbero la messa a
disposizione dei rispettivi vani a terze persone, anziché all’escusso;
che
fondato su fatti, eccezioni e documenti non sottoposti al vaglio del primo
giudice, il reclamo va perciò dichiarato inammissibile;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,
ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv.
CPC);
Dispositivo
per questi motivi
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, anticipate dalla reclamante,
sono poste a suo carico.
3. Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 18'300.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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