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Decisione

14.2011.39

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo. Divieto dei nova

6 aprile 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 5/8.10.2010 dell’Ufficio di esecuzione

e fallimenti di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per le somme di fr. 4'725.-,

fr. 750.- e fr. 12'825.- (totale fr. 18'300.-) oltre interessi e spese a titolo

di cauzione (fr. 4'725.-), spese accessorie forfait fr. 1'000.- pro rata (fr. 700.-)

e pigione gennaio-settembre 2010 di fr. 1'425.- al mese (fr. 12'825.-);

che

interposta opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 15 ottobre 2010

la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio, asserendo di avere in data

15 novembre 2009 stipulato con il convenuto un contratto di locazione avente

per oggetto dei locali adibiti ad ufficio in via Industria 1 a __________ locazione che ha preso avvio il 1°gennaio 2010 (doc. B), e di non avere mai ricevuto,

malgrado diversi richiami di pagamento, la cauzione né la pigione né gli

acconti spese da parte del locatario, cui ha inviato in data 11 settembre 2010

una raccomandata ex art. 257d CO, non ritirata;

che

all’udienza di discussione del 3 marzo 2011 la parte convenuta - la sola

comparsa - ha anzitutto eccepito la nullità del contratto di locazione,

rilevando che tale pattuizione è stata sottoscritta per la parte istante da __________,

ossia da persona che non aveva diritto di firma e che, quindi, non poteva

vincolare la società;

che

il convenuto ha altresì obiettato di non essere debitore di alcunché nei

confronti della procedente, non avendo mai potuto prendere possesso dell’ente

locato, non avendone ricevute le chiavi e non avendo mai ricevuto un verbale di

consegna;

che

a sostegno delle sue asserzioni, il convenuto ha prodotto il messaggio di posta

elettronica inviatogli il 3 marzo 2011 da __________ amministratrice dello

stabile in questione, con il quale essa afferma di non essere a conoscenza del

subaffitto del locale al 2° piano dello stabile al qui escusso, nulla essendole

stato comunicato in tale senso e con il quale essa puntualizza pure che i vani

in questione sono stati locati alla __________ (doc. 2), e una serie di

fotografie, asseritamente riguardanti i locali al 2° piano dello stabile in Via

Industria 1 a __________, che dimostrerebbe l’occupazione dei locali;

che

con sentenza del 3 marzo 2011 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza, avendo a suo giudizio la parte convenuta reso verosimile la mancata

consegna e messa a diposizione dei locali al locatario;

che

la conferma di tale circostanza, sempre secondo il primo giudice, risulta

inconfutabilmente dalla comunicazione dell’ammi- nistratrice dello stabile, che

non solo dichiara di non essere stata informata della sublocazione dei vani in

questione al qui convenuto – sublocazione che precisa essere peraltro non

prevista dal contratto – ma conferma altresì che detti vani sono stati locati

ad altro inquilino, ovvero la __________;

che

alla luce di tale dichiarazione, ha puntualizzato il giudice, appare più che

probabile che le fotografie prodotte sub doc. 3 riguardino proprio i vani al 2°

piano dello stabile in parola, oggetto del contratto doc. B, anche se le stesse

non portano evidenza in tale senso,

che

contro tale sentenza RE 1 è insorta con ricorso (recte: reclamo) del 14

marzo 2011, asserendo che nel corso del 2009 il convenuto ha richiesto la

locazione di un locale per uso ufficio in via Industria 1 a __________ al 1° piano, come da fotografia allegata, in quanto necessitava di un ufficio per la

sua attività di indipendente, che la “nostra società” ha un contratto di

locazione dal 1° settembre 2009 e che presso i suoi uffici vi sono anche altre

società, segnatamente la __________, __________, __________ __________, __________,

di cui l’amministrazione dello stabile è a conoscenza, come desumibile dal

contratto di locazione e dalla fotografia insegna d’entrata dello stabile

annessi al reclamo;

che

nella redazione del contratto del convenuto, prosegue la reclamante, vi è un

errore di indicazione del numero di piano ove si trovano gli uffici, nel senso

che in effetti è stato erroneamente indicato il 2° piano superiore, anziché il

1° piano, dove la procedente ha i propri locali;

che

al momento della sottoscrizione, ha puntualizzato l’insorgente, il convenuto ha

ammesso di essere una persona di dubbia affidabilità e moralità in quanto

condannata per appropriazione indebita nei confronti del Comune di __________,

motivo per il quale ha specificatamente chiesto di non volere le chiavi

dell’ufficio, perché operando la procedente negli orari di apertura/chiusura 08.00-12.30/13.30-17.30,

tale periodo era più che confacente alle esigenze dello stesso convenuto per

svolgere i suoi futuri lavori di ufficio;

che

rifiutando la consegna delle chiavi, sempre secondo la reclamante, il convenuto

si tutelava per eventuali ammanchi, furti che in futuro si potessero avverare

presso gli uffici della parte istante;

che,

inoltre, il convenuto ha comunicato che nel fine settimana non avrebbe mai

utilizzato gli uffici proprio per questo motivo, per cui non si capisce come

mai la controparte non abbia reso edotto il giudice di questa fondamentale e

importante circostanza;

che,

di conseguenza, obietta la procedente, la consegna del locale non poteva essere

effettuata secondo i termini di legge del contratto di locazione ma, con

l’accordo delle parti, è stato consegnato senza eseguire la prassi legale,

ossia con l’alle- stimento di un verbale di consegna e con la consegna delle

chiavi;

che

il locale ad uso ufficio dal 1.1.2010, prosegue la reclamante, è stato messo a

disposizione del convenuto ed è sempre stato a sua disposizione come da

accordi;

che

il convenuto, sempre stando al reclamo, necessitava di un locale ad uso ufficio

per la richiesta di iscrizione presso la Cassa Cantonale di Compensazione

AVS/AI/ IPG di Bellinzona, condizione indispensabile per ottenere

l’affiliazione come indipendente, affiliazione poi effettivamente ottenuta

(doc.E annesso al ricorso), per cui risulta incomprensibile l’affermazione di

controparte di non dovere il canone di locazione alla procedente;

che

invece il primo giudice – assevera la reclamante - non solo ha considerato la

dichiarazione del convenuto sufficiente per inficiare la chiara pattuizione

contrattuale in atti, ma pur non ritenendo che la documentazione fotografica

prodotta da controparte portasse all’evidenza che si trattava dei medesimi

locali oggetto del contratto, ha per finire ritenuto la circostanza come probabile;

che

il reclamo non è stato intimato alla parte convenuta per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

risalendo la decisione impugnata al 3 marzo 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di

procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le

norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di

rigetto provvisorio dell’opposizione presentata il 15 ottobre 2010;

che

, al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al

momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;

che

si rivela perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione

all’udienza di discussione) alla legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v.LALEF, che –

tra l’altro - dispone dipoi l’applicazione, come diritto di procedura

suppletivo, delle diposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in

vigore; CPC-TI);

che

l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che

dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 3 marzo 2011, la

procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art 80-84 LEF( cfr. art. 309 lett. b

CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci gironi (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

proposto il 14 marzo 2011 a fronte di una sentenza spedita il 3 marzo 2011, il

ricorso (recte: reclamo), sotto il profilo della tempestività, è senz’altro

ammissibile;

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazioen errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che

secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che,

stando all’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore

non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento

di debito;

che,

a giusta ragione, il Pretore ha rilevato che di per sé un il contratto di

locazione firmato costituisce riconoscimento di debito per la pigione pattuita

se la cosa locata è stata consegnata o messa a disposizione del locatario e se

quest’ultimo non ha reso verosimile che l’ente locato evidenzia difetti tali da

giustificare la rescissione del contratto o la riduzione della pigione o la

richiesta di risarcimento danni (sentenza, pag. 2 con richiami di dottrina);

che

già si è visto però che il primo giudice, per finire, ha condiviso

l’affermazione del convenuto di non avere mai potuto prendere possesso

dell’ente locato, ritenendo decisivi da una parte l’e-mail inviatogli

dall’amministratrice dello stabile, nel quale essa afferma di non essere stata

a conoscenza del subaffitto – sublocazione peraltro non prevista dal contratto

da essa stipulato - da parte della procedente del locale al 2° piano

dell’immobile al qui convenuto, nulla essendole stato comunicato in tale senso

e nel quale essa conferma pure che i vani in rassegna sono stati locati alla __________

(doc. 2) e, dall’altra, tenuto conto di questa dichiarazione, le fotografie

esibite dallo stesso convenuto (doc. 3), asseritamente riguardanti i locali al

2° piano dello stabile, da cui risulta che i vani in questione, oggetto del

contratto, sono effettivamente occupati;

che

nella misura in cui la procedente si propone di controbattere, allegando al

reclamo il doc. A (contratto di locazione da essa concluso con la __________ ed

avente per oggetto dei vani siti al primo piano e non al secondo, come

erroneamente figurante nel contratto stipulato con il qui convenuto), il doc. B

(fotografia che riprende l’insegna all’entrata dello stabile), il doc. C

(procura rilasciata a favore di __________), il doc. D (richiesta da parte

della __________ alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS/AI/IPG di

affiliazione del convenuto quale indipendente) e il doc. E (conferma di

affiliazione del convenuto da parte della stessa Cassa) il reclamo è

inammissibile;

che

la procedura di reclamo non ammette infatti né nuove conclusioni, né

l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326

cpv. 1 CPC), fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC),

non ravvisabili però nel caso di specie;

che

per le stesse ragioni – divieto di addurre nova in sede di reclamo –

sfuggono a disamina anche le singole argomentazioni di merito con le quali la

reclamante reitera nell’illustrare gli accadimenti che si sarebbero verificati

in concomitanza con la conclusione del contratto di locazione doc. B;

che

essa non solo argomenta disattendendo l’art. 326 cpv. 1 CPC, ma sorvola anche

le vere ragioni che hanno spinto il primo giudice a ritenere invece verosimile

l’affermazione del convenuto, con riferimento (soprattutto) al e-mail doc. 2

inviatogli dall’amministratrice dello stabile, e – in connessione proprio con

tale documento - alle fotografie doc. 3, che attesterebbero la messa a

disposizione dei rispettivi vani a terze persone, anziché all’escusso;

che

fondato su fatti, eccezioni e documenti non sottoposti al vaglio del primo

giudice, il reclamo va perciò dichiarato inammissibile;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,

ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv.

CPC);

Dispositivo

per questi motivi

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-, anticipate dalla reclamante,

sono poste a suo carico.

3. Intimazione

a:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 18'300.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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