14.2011.4
Inosservnza del termine impartito per tradurre il ricorso in italiano. Irricevibilità del ricorso
15 febbraio 2011Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2011.4
Data decisione, Autorità:
15.02.2011, CEF
Ricorso:
TF,5D_47/2011, 18.5.2011
Titolo:
Inosservnza del termine impartito per tradurre il ricorso in italiano. Irricevibilità del ricorso
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 129 CPC
art. 132 cpv. 1 CPC
art. 138 cpv. 3 let. a CPC
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.4
Lugano
15 febbraio
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
Considerandi
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo (“Beschwerde”) presentato il 20
gennaio 2011 da
RE 1RE 1 __________
avverso
la sentenza emanata in data 11 gennaio 2011 dal
Pretore del Distretto di __________, nella causa a procedura sommaria in tema
di esecuzione e fallimenti (rigetto provvisorio dell’opposizione) promossa
dall’insorgente con istanza 10 settembre 2010 nei confronti di
CO 1
richiamata l’ordinanza 24 gennaio 2011 con la quale il presidente di questa Camera – premesso che secondo l’art. 129 CPC, applicabile
alla fattispecie con l’entrata in vigore al 1° gennaio 2011 del Codice
processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC; cfr. art. 1 cpv.
1.
lett. c e 405 cpv. 1 CPC), il procedimento si svolge nella lingua ufficiale
del Cantone, ossia, per quanto riguarda il Cantone Ticino, in italiano, per cui
gli atti processuali delle parti, sia scritti che orali, sia di primo che di
secondo grado, vanno redatti rispettivamente espressi in lingua italiana – ha
assegnato al reclamante un termine scadente il 10 febbraio 2011 per produrre la traduzione in lingua italiana del reclamo (“Beschwerde”) presentato il 20 gennaio 2011, con l’avvertenza che altrimenti l’atto si considera come non presentato
(art. 132 cpv. 1 CPC);
constatato che il termine impartito è scaduto
infruttuosamente, il reclamante avendo omesso di ritirare la raccomandata
contenente tale ordinanza, spedita il 24 gennaio 2011, di modo che la notifica
è da considerarsi avvenuta al settimo giorno dall’infruttuoso tentativo di
consegna dell’invio postale (avvenuto il 25 gennaio 2011, con l’avviso in
casella, ossia al 1° febbraio 2011; cfr. ricerca Track & Trace), e perciò
ben prima della scadenza del termine assegnato per la traduzione, il
destinatario dovendo aspettarsi sviluppi sulla pratica in corso e, quindi,
l’invio di atti ad essa relativa (cfr. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);
ritenuto che la mancata traduzione del ricorso entro
il termine assegnato comporta perciò l’irricevibilità del rimedio (art. 132
cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo (“Beschwerde”) del 20 gennaio 2011 è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Intimazione
a:
- RE 1, __________,
__________
- CO 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
14'540,50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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