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Decisione

14.2011.4

Inosservnza del termine impartito per tradurre il ricorso in italiano. Irricevibilità del ricorso

15 febbraio 2011Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2011.4

Data decisione, Autorità:

15.02.2011, CEF

Ricorso:

TF,5D_47/2011, 18.5.2011

Titolo:

Inosservnza del termine impartito per tradurre il ricorso in italiano. Irricevibilità del ricorso

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 129 CPC

art. 132 cpv. 1 CPC

art. 138 cpv. 3 let. a CPC

art. 84 LEF

Incarto n.

14.2011.4

Lugano

15 febbraio

2011

FP/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

Considerandi

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo (“Beschwerde”) presentato il 20

gennaio 2011 da

RE 1RE 1 __________

avverso

la sentenza emanata in data 11 gennaio 2011 dal

Pretore del Distretto di __________, nella causa a procedura sommaria in tema

di esecuzione e fallimenti (rigetto provvisorio dell’opposizione) promossa

dall’insorgente con istanza 10 settembre 2010 nei confronti di

CO 1

richiamata l’ordinanza 24 gennaio 2011 con la quale il presidente di questa Camera – premesso che secondo l’art. 129 CPC, applicabile

alla fattispecie con l’entrata in vigore al 1° gennaio 2011 del Codice

processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC; cfr. art. 1 cpv.

1.

lett. c e 405 cpv. 1 CPC), il procedimento si svolge nella lingua ufficiale

del Cantone, ossia, per quanto riguarda il Cantone Ticino, in italiano, per cui

gli atti processuali delle parti, sia scritti che orali, sia di primo che di

secondo grado, vanno redatti rispettivamente espressi in lingua italiana – ha

assegnato al reclamante un termine scadente il 10 febbraio 2011 per produrre la traduzione in lingua italiana del reclamo (“Beschwerde”) presentato il 20 gennaio 2011, con l’avvertenza che altrimenti l’atto si considera come non presentato

(art. 132 cpv. 1 CPC);

constatato che il termine impartito è scaduto

infruttuosamente, il reclamante avendo omesso di ritirare la raccomandata

contenente tale ordinanza, spedita il 24 gennaio 2011, di modo che la notifica

è da considerarsi avvenuta al settimo giorno dall’infruttuoso tentativo di

consegna dell’invio postale (avvenuto il 25 gennaio 2011, con l’avviso in

casella, ossia al 1° febbraio 2011; cfr. ricerca Track & Trace), e perciò

ben prima della scadenza del termine assegnato per la traduzione, il

destinatario dovendo aspettarsi sviluppi sulla pratica in corso e, quindi,

l’invio di atti ad essa relativa (cfr. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);

ritenuto che la mancata traduzione del ricorso entro

il termine assegnato comporta perciò l’irricevibilità del rimedio (art. 132

cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo (“Beschwerde”) del 20 gennaio 2011 è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Intimazione

a:

- RE 1, __________,

__________

- CO 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

14'540,50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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