14.2011.40
Rigetto dell'opposizione. Tassa di giustizia
31 marzo 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2011.40
Data decisione, Autorità:
31.03.2011, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Tassa di giustizia
SPESE E INDENNITÀ
art. 84 LEF
art. 48 OTLEF
Incarto n.
14.2011.40
14.2011.41
Lugano
31 marzo 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli
statuendo sulle cause a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendenti da istanza 4 febbraio 2011 della
CO 1
rappresentata
dalla RA 1,__________
contro
__________, __________
tendente da ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 25
gennaio 2011 per il pagamento di fr. 2'364'913.40 oltre interessi e spese,
e da istanza 4 febbraio 2011 della
CO 1, __________
rappresentata
dalla RA 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla convenuti al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 25
gennaio 2011 per il pagamento di fr. 2'364’913.40 oltre interessi e spese;
sulle quali istanze il Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio Nord, con sentenze del 14 marzo 2011 (SO.2001.57 e SO.2011.58) ha
così deciso:
“1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, è
respinta in via definitiva.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 10’000.-, da anticipare dalla
parte istante, e le spese esecutive in fr. 410.- sono poste a carico della
parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 100.- a titolo di
indennità.
3. omissis.”
Sentenze impugnate dai convenuti, che con
reclami del 18 marzo 2011 chiedono che le spese e tassa di giustizia di prima
sede non superino fr. 250.-;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con sentenze del 14 marzo 2011 il Pretore della Giurisdizione di Mendriso-Nord,
accogliendo le istanze presentate il 4 febbraio 2011 dalla CO 1, RA 1, ha respinto in via definitiva le opposizioni interposte da __________ (debitore) e da RE 1 (nella
sua qualità di coniuge del debitore) al precetto esecutivo n. __________
intimato loro per il pagamento di fr. 2'364'913.40 (prestazione di garanzie),
caricando – tra l’altro – ad ognuno di essi fr. 10'000.- a titolo di spese e di
tassa di giustizia;
che
con reclami del 18 marzo 2011 sia __________ che RE 1 impugnano il dispositivo
sugli oneri processuali, chiedendo che le spese e la tassa di giustizia a
carico di ognuno di essi non superino l’importo di fr. 250.-, ritenuto che in
virtù dell’art. 48 OTLEF, per un valore litigioso superiore a fr. 1'000'000.-
(come nella fattispecie) la tassa per le decisioni emanate nell’ambito di una
procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (art. 251 CPC) varia da fr.
120.- a fr. 2'000.- e che si tratta di una fattispecie semplice;
che
con scritto del 22 marzo 2011 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud,
ricevuta la comunicazione dell’inoltro dei gravami, ha segnalato a questa
Camera che per un errore di trascrizione, al punto 2 del rispettivo dispositivo
delle sentenze 14 marzo 2011, è stato erroneamente indicato, quale tassa di
giustizia, l’importo di fr. 10’000.- anziché fr. 1'000.-;
che,
come correttamente rilevato dai reclamanti, l’ammontare della tassa di
giustizia nei procedimenti sommari in tema di esecuzione e fallimento,
segnatamente di rigetto dell’opposizione, nonostante l’entrata in vigore con il
1° gennaio 2011 del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di procedura
civile, CPC), è stabilita, come prima, dalla Ordinanza federale sulle tasse
riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
del 23 settembre 1996 (OTLEF);
che,
secondo l‘art. 48 OTLEF, la tassa di giustizia per le decisioni giudiziarie
emanate nell’ambito di una procedura sommaria di esecuzione (art. 251 CPC),
calcolata in base al valore litigioso, ammonta, per un valore di causa di oltre
fr. 1'000’000.-, da fr. 120.- a fr. 2'000.-;
che,
nella fattispecie, tenuto conto da una parte del valore litigioso ammontante a
fr. 2'364'913.40 e dall’altra della semplicità del caso, che ha comportato per
la parte istante la presentazione di due istanze succinte dello stesso
contenuto che non hanno richiesto sforzi particolari e che non hanno comportato
ulteriori atti istruttori, le parti convenute avendo lasciato trascorrere
infruttuosamente il termine loro assegnato per formulare osservazioni scritte
alle istanze, si giustifica il prelievo di una tassa di giustizia di prima sede
(comprensiva delle spese) di complessivi fr. 1'500.- (trattandosi della stessa
fattispecie), da ripartire in fr. 750.- a carico di ognuno dei convenuti in
esito ai due procedimenti esecutivi ;
che
entro questi termini i reclami vanno pertanto parzialmente accolti;
che
non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per il presente giudizio;
per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
I. Il
reclamo di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n.
2 della sentenza 14 marzo 2011 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
(SO.2011.__________) è così riformato:
“2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 750.-, da anticipare dalla parte istante, e le
spese esecutive in fr. 410.- sono poste a carico della parte convenuta, la
quale rifonderà a controparte fr. 100.- a titolo di indennità.”
Considerandi
II. ll reclamo di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della sentenza 14 marzo 2011 del Pretore delle Giurisdizione
di Mendrisio-Nord (SO.2011.__________) così riformato.
“2. Le spese e la tassa
di giustizia per complessivi fr. 750.-, da anticipare dalla parte istante, e le
spese esecutive in fr. 410.- sono poste a carico della parte convenuta, la
quale rifonderà a controparte fr. 100.- di indennità.”
III. Non
si prelevano spese.
IV. Intimazione
a:
__________
RE 1, ,
RA 1
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 10'000.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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