14.2011.42
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Citazione all'udienza di discussione notificata all'escusso personalmente anziché al suo tutore. Nullità
6 aprile 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2011.42
Data decisione, Autorità:
06.04.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Citazione all'udienza di discussione notificata all'escusso personalmente anziché al suo tutore. Nullità
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 121 cpv. 1 let. e CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 82 LEF
art. 84 LEF
Incarto n.
14.2011.42
Lugano
6 aprile 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 29 settembre 2010 di
CO 1,
contro
RE 1,
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 09.11.2009 per il
pagamento di fr. 2'045.30 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, , con sentenza del 18 febbraio 2011 (EF.2011.3002) ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di
giustizia in Fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 100.—a
titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo
del 18 marzo 2011 chiede in via principale l’annullamento del giudizio di primo
grado, con rinvio degli atti alla Pretura del Distretto di per nuova citazione
delle parti all’udienza di discussione e, in via subordinata, la reiezione
dell’istanza, con protesta di spese ripetibili;
preso atto che la parte istante non ha presentato
osservazioni al reclamo;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. 1388557 del 6/.9.11.2009 dell’Ufficio di esecuzione
di CO 1 ha escusso RE 1 per le somme di fr. 1'330,25, fr. 181.05 e fr. 534.00
indicando quale titolo di credito:” 1) Servizi di telecomunicazione (fatture
del 19.11.2007,19.2.2008 e del 19.3.2008). Cessione di __________) Interessi
fino al 2.11.2009. 3) Spese di incasso Spese d’incasso.”
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 29
settembre 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio per la somma
di fr. 2’080.30, fondandola sul riconoscimento di debito ed accordo di
pagamento dilazionato per l’importo di fr. 2'237.675 oltre interessi e spese,
sottoscritto dalla parte convenuta in suo favore il 24 luglio (anno non
indicato), di cui al doc. B e, segnatamente, rivendicando il saldo, in
applicazione della clausola contrattuale in tale senso, stante la mora della
debitrice che ha cessato i pagamenti dopo versamen- to della rata del 16
settembre 2009;
che
con ordinanza del 14 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, , ha
citato le parti a comparire all’udienza di discussione per venerdì 18 febbraio
2011;
che
constatato che nessuna di esse è comparsa, con sentenza del 18 febbraio 2011 lo
stesso Pretore ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF;
che
contro tale sentenza la convenuta, tramite il suo tutore avv. PA 1 è insorta con
reclamo del 18 marzo 2011;
che
l’avv. PA 1 assevera che se da un parte il reclamo parrebbe intempestivo nella
misura in cui la sentenza impugnata è stata intimata alla sua assistita il 18
febbraio 2011, anche se per finire non è dato da sapere quando essa l’ha
ritirata, dall’altra parte occorre però considerare che la convenuta è da tempo
sottoposta a tutela, come attestato dalla risoluzione della Commissione tutoria
regionale 3, con sede a Lugano, che l’ha parimenti designato suo tutore (doc. B
annesso al ricorso);
che
la convenuta, prosegue l’avv. PA 1, gli ha trasmesso la sentenza di rigetto
provvisorio dell’opposizione con invio semplice datato 14 marzo 2011 (doc. C),
per cui la decisione impugnata è stata correttamente notificata al
rappresentante legale dell’insorgente per la prima volta solo il 15 marzo 2011,
il che rendo il reclamo tempestivo;
che,
rileva dipoi lo stesso avv. PA 1, nemmeno la convocazione della convenuta
all’udienza di discussione è stata notificata al tutore, ciò ha reso il seguito
della procedura giudiziaria di primo grado nullo;
che,
pertanto, conclude il rappresentante legale della convenuta, la sentenza di
primo grado va annullata, con rinvio degli atti alla Pretura affinché proceda
alla corretta ricitazione delle parti, segnatamente della parte convenuta
tramite il suo tutore, a una nuova udienza di contradditorio;
che
del resto, obietta l’avv. PA 1, la parte istante non ha agito in buona fede,
avendole egli in più di una occasione comunicato di essere il tutore della
convenuta e di non avere mai ratificato l’accordo sottoscritto dalla stessa
escussa nel 2008 (cfr. plico doc. D annesso al reclamo);
che
chiamata a esprimersi, la procedente non ha presentato osservazioni al
reclamo;
Considerandi
in diritto:
che
risalendo la decisione al 18 febbraio 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1°
gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di procedura
civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di
diritto processuale applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione presentata il 29 settembre 2010;
che,
al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al
momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;
che
si rivela perciò corretto il richiamo da parte del Pretore alla legge cantonale
di applicazione della legge federale sulla esecuzione e su fallimento del 12
marzo 1997 (v. citazione delle parti all’udienza di contradditorio), ossia alla
vLALEF, che tra l’altro all’art. 25 dispone dipoi l’applicazione, come diritto
di procedura suppletivo, delle disposizioni del Codice di procedura civile
ticinese allora in vigore (CPC-TI);
che
l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che,
dato che la sentenza (finale) impugnata risale, come visto, al 18 febbraio
2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
il rimedio proposto dalla convenuta nella forma del reclamo si rivela perciò
sotto questo profilo corretto;
che
secondo l’art. 321 cpv. 2 CPC se è impugnata una decisione pronunciata in
procedura sommaria – come nella fattispecie (cfr. art. 251 lett. a CPC – il
termine di reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione
impugnata, salvo che le legge disponga altrimenti;
che
dal fascicolo processuale risulta che la sentenza impugnata è stata intimata
alla convenuta all’indirizzo di Via Motta 36, Lugano, per poi dovere essere
rispedita il 7 marzo 2011 al suo nuovo indirizzo di Via L. Taddei 4c, Lugano,
di modo che proposto il 18 marzo successivo, il rimedio è da considerare
tempestivo;
che,
del resto, secondo l’art. 121 cpv. 1 lett. e CPC-TI - applicabile in virtù del
rinvio disposto dall’art. 25 vLALEF – gli atti giudiziari sono notificati ai
minori e agli interdetti, nella persona del loro rappresentante legale;
che
nella fattispecie, considerato che la convenuta è dal 3 aprile 2003 sottoposta
a tutela ex art. 372 CCS (doc. B annesso al reclamo) e che tale circostanza
risulta del resto anche dall’opposizione al precetto esecutivo inoltrata il 12
novembre 2009 dal tutore della convenuta avv. PA 1 (cfr. scritto annesso al
doc, A, prodotto dalla stessa parte istante unitamente all’istanza di rigetto
dell’opposizione) ogni comunicazione da parte della Pretura relativa alla
procedura giudiziaria in rassegna andava notificata non alla convenuta
personalmente, ma al suo rappresentante legale, ossia al suo tutore;
che
essendo la sentenza impugnata stata trasmessa al rappresentante legale della
convenuta direttamente da quest’ultima – che l’aveva ricevuta in dispregio
dell’art. 121 cpv. 1 lett. e CPC-TI – con invio semplice del 14 marzo 2011, il
termine per inoltrare reclamo ha iniziato a decorrere - a norma del diritto
processuale - dal giorno successivo alla predetta notificazione, avvenuta il 15
marzo 2011 (doc. C);
che
proposto il 18 marzo 2011 il gravame è – comunque sia - tempestivo;
che
secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.
l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei
fatti;
che
la notifica della citazione per l’udienza di discussione indetta per il 18
febbraio 2011 alla convenuta direttamente, anziché al suo rappresentante
legale, ha comportato per la stessa convenuta una violazione dei suoi diritti
di parte, tale da comportare la nullità degli atti che ne sono seguiti e,
quindi, anche della sentenza di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 142 cpv. 1
lett. a CPC-TI);
che
ne consegue pertanto l’accoglimento del reclamo, con conseguente annullamento
della sentenza impugnata e rinvio degli atti alla Pretura, affinché provveda a
ricitare le parti a un nuova udienza nel rispetto, per quanto riguarda la
convenuta, dell’art. 121 cpv. 1 lett. e CPC-TI;
che
gli oneri processuali e le ripetibili relativi al presente giudizio seguono la
soccombenza dell’istante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC), cui va
rimproverato di non avere indicato nell’istanza di rigetto dell’opposizione che
la convenuta era rappresentata dal suo tutore, benché tale circostanza le fosse
perfettamente nota (cfr. anche plico doc. D annesso al reclamo);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati
alla Pretura del Distretto di Lugano, per gli incombenti di cui ai
considerandi.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 150.- sono poste a carico di CO
1, che rifonderà alla reclamante fr. 200.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a.
- PA 1
- CO 1,
Schlieren.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 2'080.30 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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