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Decisione

14.2011.42

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Citazione all'udienza di discussione notificata all'escusso personalmente anziché al suo tutore. Nullità

6 aprile 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. 1388557 del 6/.9.11.2009 dell’Ufficio di esecuzione

di CO 1 ha escusso RE 1 per le somme di fr. 1'330,25, fr. 181.05 e fr. 534.00

indicando quale titolo di credito:” 1) Servizi di telecomunicazione (fatture

del 19.11.2007,19.2.2008 e del 19.3.2008). Cessione di __________) Interessi

fino al 2.11.2009. 3) Spese di incasso Spese d’incasso.”

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 29

settembre 2010 la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio per la somma

di fr. 2’080.30, fondandola sul riconoscimento di debito ed accordo di

pagamento dilazionato per l’importo di fr. 2'237.675 oltre interessi e spese,

sottoscritto dalla parte convenuta in suo favore il 24 luglio (anno non

indicato), di cui al doc. B e, segnatamente, rivendicando il saldo, in

applicazione della clausola contrattuale in tale senso, stante la mora della

debitrice che ha cessato i pagamenti dopo versamen- to della rata del 16

settembre 2009;

che

con ordinanza del 14 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, , ha

citato le parti a comparire all’udienza di discussione per venerdì 18 febbraio

2011;

che

constatato che nessuna di esse è comparsa, con sentenza del 18 febbraio 2011 lo

stesso Pretore ha accolto l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta

costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF;

che

contro tale sentenza la convenuta, tramite il suo tutore avv. PA 1 è insorta con

reclamo del 18 marzo 2011;

che

l’avv. PA 1 assevera che se da un parte il reclamo parrebbe intempestivo nella

misura in cui la sentenza impugnata è stata intimata alla sua assistita il 18

febbraio 2011, anche se per finire non è dato da sapere quando essa l’ha

ritirata, dall’altra parte occorre però considerare che la convenuta è da tempo

sottoposta a tutela, come attestato dalla risoluzione della Commissione tutoria

regionale 3, con sede a Lugano, che l’ha parimenti designato suo tutore (doc. B

annesso al ricorso);

che

la convenuta, prosegue l’avv. PA 1, gli ha trasmesso la sentenza di rigetto

provvisorio dell’opposizione con invio semplice datato 14 marzo 2011 (doc. C),

per cui la decisione impugnata è stata correttamente notificata al

rappresentante legale dell’insorgente per la prima volta solo il 15 marzo 2011,

il che rendo il reclamo tempestivo;

che,

rileva dipoi lo stesso avv. PA 1, nemmeno la convocazione della convenuta

all’udienza di discussione è stata notificata al tutore, ciò ha reso il seguito

della procedura giudiziaria di primo grado nullo;

che,

pertanto, conclude il rappresentante legale della convenuta, la sentenza di

primo grado va annullata, con rinvio degli atti alla Pretura affinché proceda

alla corretta ricitazione delle parti, segnatamente della parte convenuta

tramite il suo tutore, a una nuova udienza di contradditorio;

che

del resto, obietta l’avv. PA 1, la parte istante non ha agito in buona fede,

avendole egli in più di una occasione comunicato di essere il tutore della

convenuta e di non avere mai ratificato l’accordo sottoscritto dalla stessa

escussa nel 2008 (cfr. plico doc. D annesso al reclamo);

che

chiamata a esprimersi, la procedente non ha presentato osservazioni al

reclamo;

Considerandi

in diritto:

che

risalendo la decisione al 18 febbraio 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1°

gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (Codice di procedura

civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano le norme di

diritto processuale applicabili alla trattazione dell’istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione presentata il 29 settembre 2010;

che,

al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al

momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;

che

si rivela perciò corretto il richiamo da parte del Pretore alla legge cantonale

di applicazione della legge federale sulla esecuzione e su fallimento del 12

marzo 1997 (v. citazione delle parti all’udienza di contradditorio), ossia alla

vLALEF, che tra l’altro all’art. 25 dispone dipoi l’applicazione, come diritto

di procedura suppletivo, delle disposizioni del Codice di procedura civile

ticinese allora in vigore (CPC-TI);

che

l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che,

dato che la sentenza (finale) impugnata risale, come visto, al 18 febbraio

2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

il rimedio proposto dalla convenuta nella forma del reclamo si rivela perciò

sotto questo profilo corretto;

che

secondo l’art. 321 cpv. 2 CPC se è impugnata una decisione pronunciata in

procedura sommaria – come nella fattispecie (cfr. art. 251 lett. a CPC – il

termine di reclamo è di dieci giorni dalla notificazione della decisione

impugnata, salvo che le legge disponga altrimenti;

che

dal fascicolo processuale risulta che la sentenza impugnata è stata intimata

alla convenuta all’indirizzo di Via Motta 36, Lugano, per poi dovere essere

rispedita il 7 marzo 2011 al suo nuovo indirizzo di Via L. Taddei 4c, Lugano,

di modo che proposto il 18 marzo successivo, il rimedio è da considerare

tempestivo;

che,

del resto, secondo l’art. 121 cpv. 1 lett. e CPC-TI - applicabile in virtù del

rinvio disposto dall’art. 25 vLALEF – gli atti giudiziari sono notificati ai

minori e agli interdetti, nella persona del loro rappresentante legale;

che

nella fattispecie, considerato che la convenuta è dal 3 aprile 2003 sottoposta

a tutela ex art. 372 CCS (doc. B annesso al reclamo) e che tale circostanza

risulta del resto anche dall’opposizione al precetto esecutivo inoltrata il 12

novembre 2009 dal tutore della convenuta avv. PA 1 (cfr. scritto annesso al

doc, A, prodotto dalla stessa parte istante unitamente all’istanza di rigetto

dell’opposizione) ogni comunicazione da parte della Pretura relativa alla

procedura giudiziaria in rassegna andava notificata non alla convenuta

personalmente, ma al suo rappresentante legale, ossia al suo tutore;

che

essendo la sentenza impugnata stata trasmessa al rappresentante legale della

convenuta direttamente da quest’ultima – che l’aveva ricevuta in dispregio

dell’art. 121 cpv. 1 lett. e CPC-TI – con invio semplice del 14 marzo 2011, il

termine per inoltrare reclamo ha iniziato a decorrere - a norma del diritto

processuale - dal giorno successivo alla predetta notificazione, avvenuta il 15

marzo 2011 (doc. C);

che

proposto il 18 marzo 2011 il gravame è – comunque sia - tempestivo;

che

secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti;

che

la notifica della citazione per l’udienza di discussione indetta per il 18

febbraio 2011 alla convenuta direttamente, anziché al suo rappresentante

legale, ha comportato per la stessa convenuta una violazione dei suoi diritti

di parte, tale da comportare la nullità degli atti che ne sono seguiti e,

quindi, anche della sentenza di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 142 cpv. 1

lett. a CPC-TI);

che

ne consegue pertanto l’accoglimento del reclamo, con conseguente annullamento

della sentenza impugnata e rinvio degli atti alla Pretura, affinché provveda a

ricitare le parti a un nuova udienza nel rispetto, per quanto riguarda la

convenuta, dell’art. 121 cpv. 1 lett. e CPC-TI;

che

gli oneri processuali e le ripetibili relativi al presente giudizio seguono la

soccombenza dell’istante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC), cui va

rimproverato di non avere indicato nell’istanza di rigetto dell’opposizione che

la convenuta era rappresentata dal suo tutore, benché tale circostanza le fosse

perfettamente nota (cfr. anche plico doc. D annesso al reclamo);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati

alla Pretura del Distretto di Lugano, per gli incombenti di cui ai

considerandi.

2. Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 150.- sono poste a carico di CO

1, che rifonderà alla reclamante fr. 200.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a.

- PA 1

- CO 1,

Schlieren.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano,.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 2'080.30 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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