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Decisione

14.2011.45

Rigetto definitivo dell'opposizione. Ammissibilità del reclamo che conclude solo implicitamente all'annullamento del giudizio di primo grado. Decisione di tassazione dell'imposta cantonale e comunale

21 aprile 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 3/26.8.2010 dell’Ufficio di esecuzione

di __________, il Comune di RE 1 ha escusso CO 1, __________, per l’incasso di

complessivi fr. 11'709.25 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di

credito l’imposta cantonale 2007 oltre accessori;

che

interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 28 ottobre 2010

il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando – oltre al

precetto esecutivo (doc. D) – la decisione 1°ottobre 2008 di tassazione dopo

tassazione d’ufficio dell’Ufficio di tassazione di __________, accompagnata

dalla certificazione 26 ottobre 2010 di crescita in giudicato (doc. E), il

conteggio (conguaglio) con il quale è stata fissata l’imposta comunale dovuta

(doc. A) e i richiami/diffide di pagamento rivolti alla contribuente per

l’incasso dell’imposta (doc. B-C);

che

, in buona sostanza, l’imposta comunale in rassegna (fr. 11'339.05) risulta

composta dagli addendi di fr. 11'166.75 (95% del’imposta cantonale 2007 sul

reddito di fr. 11'754.45), fr. 20.- (a titolo di imposta personale) e fr.

152.30 (imposta immobiliare su fr. 152'301.-), cui vanno aggiunti fr. 340.20 per

interessi aggiornati sino al 30 aprile 2010 e fr. 30 per spese di diffida (doc.

A + precetto esecutivo doc. D);

che

con ordinanza del 3 novembre 2010 il Pretore del Distretto di __________, ha

citato le parti a comparire all’udienza indetta per venerdì 11 marzo 2011, ore

10:10;

che nessuna

di esse vi ha dato seguito;

che

con sentenza dell’11 marzo 2011 il Pretore ha respinto l’istanza siccome nulla,

che

giusta l’art. 118 cpv. 1 LOC - ha puntualizzato il primo giudice, sia con

riferimento all’art. 97 n. 4 CPC-TI secondo cui il giudice esamina d’ufficio,

in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle

parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, sia con riferimento all’art.

142 cpv. 1 lett. a CPC-TI, secondo cui l’assenza di un presupposto processuale

comporta la nullità dell’atto – il sindaco rappresenta il comune, presiede il

municipio, coordina l’attività del collegio municipale e dirige

l’amministrazione con le competenze conferite dalla legge, mentre che giusta

l’art. 119 lett. d LOC lo stesso sindaco firma, in unione al segretario

comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;

che

nel caso concreto, ha rilevato il Pretore, l’istanza di rigetto

dell’opposizione è stata però sottoscritta da due funzionari comunali facenti

parte dei Servizi contabili e Cassa del Comune;

che,

tuttavia, sempre secondo il Pretore, né i Servizi cantabili né un funzionario

da esso dipendente possono sostituirsi al sindaco ed al segretario comunale per

la sottoscrizione di atti del comune (art. 119 lett. d LOC);

che

già per questo motivi, ha concluso il primo giudice, l’istanza risulta nulla;

che

del resto, ha osservato lo stesso Pretore, l’istanza sarebbe comunque stata

respinta anche nel merito, la documentazione esibita dal procedente non

costituendo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, essendo le bollette

prodotte priva dell’attestazione di crescita in giudicato;

che

contro tale sentenza la parte istante è insorta con scritto del 22 marzo 2011,

proponendosi di ottenere una rivalutazione del caso, asserendo che,

contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, l’istanza di rigetto

dell’opposizione è stata correttamente sottoscritta dal Sindaco del comune (__________)

e dal Segretario comunale (__________), per cui non è dato da capire per quale

ragione è stato affermato che trattasi invece di due funzionari dei servizi

finanziari;

che,

secondo lo stesso procedente, all’istanza è inoltre stata allegata la decisione

di tassazione, con il timbro di crescita in giudicato, firmata dall’Ufficio

circondariale di tassazione (doc. E);

che

constatato che tale atto di causa – da considerare a un primo esame quale

reclamo ex art. 319 lett. a CPC, proponendosi con ogni evidenza il procedente

di ottenere il ribaltamento del giudizio di primo grado – è stato esteso nello

stesso tempo anche ad altre procedure esecutive sfociate in altrettante

sentenze vertenti sulla stessa tematica (e, quindi, pure oggetto di impugnativa

dello stesso tenore), aventi come parte convenuta altri soggetti, con ordinanza

del 25 marzo 2011 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello, richiamato l’art. 132 CPC, ha assegnato al Comune di RE 1

un termine di dieci giorni per presentare, separatamente, ossia con riferimento

al solo caso EF.2010.__________ /esecuzione n. __________,

la

richiesta di riconsiderazione (recte: il reclamo) 22 marzo 2011,

sottoscritta dagli organi abilitati a rappresentarlo in giudizio;

che

il 29 marzo 2011 il Comune di RE 1 ha ripresentato il gravame riferito alla qui

convenuta, a firma del sindaco __________ e del segretario __________ (e non

più dall’ex segretario __________), allegando al medesimo gli stessi documenti

esibiti in precedenza;

che

CO 1 non ha presentato osservazioni a tale atto (mancato ritiro della relativa

raccomandata);

Considerandi

in diritto:

che

risalendo la decisione impugnata all’11 marzo 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero

(Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere

quali siano le norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione

dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata il 28 ottobre

2010;

che,

al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al

momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;

che

si rivela perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione

all’udienza di discussione) alla legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v.LALEF, che -

tra l’altro- dispone dipoi l’applicazione, come diritto di procedura

suppletivo, delle disposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora

in vigore; CPC-TI);

che

l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che,

dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, all’11 marzo 2011,

la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto,

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili;

che

tale è il caso per de decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b.

n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che,

nella fattispecie, pur non avendo la parte istante definito l’atto di causa 22

marzo 2011 come reclamo, benché il primo giudice abbia reso attente le parti

che contro la sua decisione dell’11 marzo 2011 è possibile presentare reclamo

al Tribunale d’appello (recte: alla Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello; cfr. art. 48 lett. e n. 1 LOG) entro il termine di

dieci giorni, l’atto da egli presentato va inteso come ricorso contro la

decisione di prima sede e, pertanto come reclamo ex art. 319 segg. CPC;

che

proponendosi di ottenere una rivalutazione del caso asserendo che l’istanza di

rigetto definitivo dell’opposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal

Pretore, è stata invece sottoscritta dalle persone abilitate a rappresentare in

giudizio il Comune, e che agli atti figura pure la decisione di tassazione

(titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF) con

l’attestazione della sua crescita in giudicato, di modo che l’istante avrebbe

fornito la documentazione corretta, implicitamente l’insorgente chiede il

ribaltamento del giudizio di primo grado (ovvero l’accoglimento della propria

istanza), avvalendosi dei motivi di reclamo previsti dall’art. 320 lett. a e b

CPC (applicazione errata del diritto, accertamento manifestamente errato dei

fatti);

che,

del resto, il reclamo 22 marzo 2011 – i cui vizi sono stati emendati

dall’insorgente il 29 marzo successivo, a seguito dell’ordinanza presidenziale

del 25 marzo 2011, con la disgiunzione dei singoli gravami e con la

sottoscrizione dell’atto ricorsuale da parte del sindaco e del segretario

comunale - risulta proposto tempestivamente, ovvero entro il termine di dieci

giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC;

che

a giusta ragione il reclamante assevera che l’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione del 28 ottobre 2010 non reca la firma dei due funzionari

facenti parte dei servizi contabili e della Cassa del comune, ma quella del

sindaco __________ e dell’allora segretario (comunale) __________;

che,

al riguardo, è verosimile che il Pretore sia stato tratto in errore dal fatto

che nell’istanza di rigetto dell’opposizione quale rappresentante del creditore,

ovvero del comune, figuri la C__________ c__________, __________,

rispettivamente dal fatto che in calce all’istanza figurino le sole firme dei

rappresentanti dei comune, senza indicazione (in stampatello) dei rispettivi

loro nominativi;

che

ne discende perciò su questo punto l’accoglimento del gravame, ricordando al

primo giudice che con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC), atti viziati da carenze formali vanno sanati facendo capo

all’art. 132 cpv. 1 CPC, ossia assegnando un termine per porvi rimedio;

che

secondo l’art. 80 cpv. 1 vLEF – ossia secondo il testo in vigore fino al

30.12

, che torna ancora applicabile alla fattispecie - se il credito è

fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell’opposizione;

che

secondo l’art 80 cpv. 2 n. 3 vLEF sono parificabili alle sentenze, entro il

territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali

riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in

quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive;

che

la decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio del 1°ottobre 2008 dell’Ufficio

di tassazione di __________, che ha fissato in fr. 11’754.45 l’imposta

cantonale 2007 sul reddito a carico della convenuta, costituisce senz’altro

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. art. 28 vLALEF), sia per la

stessa imposta cantonale, sia però anche per l’imposta comunale, sempre sul reddito,

ossia applicando l’esatto moltiplicatore comunale d’imposta di riferimento (in casu

del 95%), quesito al quale non si può che rispondere affermativamente, la convenuta

non avendo del resto preteso il contrario, ovvero che l’imposta comunale sul

reddito (fr. 11'166.75) non fosse stata fissata correttamente;

che,

infatti, contrariamente a quanto accertato dal Pretore – verosimilmente per una

svista - il titolo di rigetto allegato all’istanza (la citata decisione

fiscale), risulta munito della certificazione della sua crescita in giudicato

(doc. E);

che bisogna tuttavia rilevare che gi oneri

fiscali di fr. 152.30 (imposta immobiliare su fr. 152'301.-) e di fr. 20

(imposta personale) non sono stati stabiliti con riferimento alla decisione

dell’autorità fiscale cantonale di cui al doc. E, passata, come visto, in

giudicato, ma autonomamente dal comune stesso al momento di fissare l’imposta

comunale sul reddito, senza certificazione della relativa crescita in giudicato;

che nel contesto di svolgimento della

fattispecie, costituirebbe però un formalismo eccessivo dare peso decisivo a

questa circostanza, considerato che l’escussa non ha nessun caso eccepito di

non dovere tali importi e meno che meno ha preteso di avere presentato al

Municipio reclamo entro 30 giorni contro il calcolo dell’imposta

comunale;

che anche su

questo punto il reclamo merita pertanto tutela;

che,

dato quanto precede, si giustifica pertanto l’accoglimento del gravame, motivo

per cui la sentenza impugnata va riformata nel senso di accogliere l’istanza e

di porre le spese e la tassa di giustizia di prima sede a carico della

convenuta (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC);

che,

per contro, non si prelevano oneri processuali in relazione al presente

giudizio;

Dispositivo

per questi motivi

richiamati gli art. 80 LEF, 28 vLALEF,

pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 11

marzo 2011 del Pretore del Distretto di __________ (EF.2010.__________) sono

riformati come segue:

“1. L’istanza è accolta

e di conseguenza l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ è respinta in via

definitiva.

2. La tassa di giustizia

e le spese di complessivi fr. 180.- sono poste a carico della convenuta”.

II. Non

si prelevano spese.

III. Intimazione

a:

-

RE 1, __________;

-

CO 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 11'709.25 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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