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Decisione

14.2011.47

Rigetto definitivo dell'opposizione. Ammissibilità del reclamo che conclude solo implicitamente all'annullamento del giudizio di primo grado. Decisione di tassazione dell'imposta cantonale e comunale

21 aprile 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 3/11.8.2010 dell’Ufficio di esecuzione

di __________, il RE 1 ha escusso CO 1, __________, per l’incasso di

complessivi fr. 2'703.20 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di

credito l’imposta comunale 2007 oltre accessori;

che

interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 28 ottobre 2010

il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando – oltre al

precetto esecutivo (doc. D) – la decisione 19 novembre 2008 di tassazione dopo reclamo

dell’Ufficio di tassazione di __________, accompagnata dalla certificazione 26

ottobre 2010 di crescita in giudicato (doc. E), il conteggio (conguaglio) con

il quale è stata fissata l’imposta comunale dovuta (doc. A) e i

richiami/diffide di pagamento rivolti al contribuente per l’incasso

dell’imposta (doc. A-C);

che,

in buona sostanza, l’imposta comunale in rassegna (fr. 2'463.75) risulta

composta dagli addendi di fr. 2'443.75 (95% dell’imposta cantonale 2007 sul

reddito di fr. 2'572.35) e fr. 20 (a titolo di imposta personale), cui vanno

aggiunti fr. 209.45 per interessi aggiornati fino al 30 aprile 2010 e fr. 30.-

per tassa di diffida (doc. A + precetto esecutivo doc. D);

che

con ordinanza del 3 novembre 2010 il Pretore del Distretto di __________, ha

citato le parti a comparire all’udienza indetta per venerdì 11 marzo 2011, ore

10:20;

che nessuna

di esse vi ha dato seguito;

che

con sentenza dell’11 marzo 2011 il Pretore ha respinto l’istanza siccome nulla,

che

giusta l’art. 118 cpv. 1 LOC - ha puntualizzato il primo giudice, sia con

riferimento all’art. 97 n. 4 CPC-TI secondo cui il giudice esamina d’ufficio,

in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle

parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, sia con riferimento all’art.

142 cpv. 1 lett. a CPC-TI, secondo cui l’assenza di un presupposto processuale

comporta la nullità dell’atto – il sindaco rappresenta il comune, presiede il

municipio, coordina l’attività del collegio municipale e dirige

l’amministrazione con le competenze conferite dalla legge, mentre che giusta

l’art. 119 lett. d LOC lo stesso sindaco firma, in unione al segretario

comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;

che

nel caso concreto, ha rilevato il Pretore, l’istanza di rigetto

dell’opposizione è stata però sottoscritta da due funzionari comunali facenti

parte dei Servizi contabili e Cassa del Comune;

che,

tuttavia, sempre secondo il Pretore, né i Servizi cantabili né un funzionario

da esso dipendente possono sostituirsi al sindaco ed al segretario comunale per

la sottoscrizione di atti del comune (art. 119 lett. d LOC);

che

già per questo motivi, ha concluso il primo giudice, l’istanza risulta nulla;

che

del resto, ha osservato lo stesso Pretore, l’istanza sarebbe comunque stata

respinta anche nel merito, la documentazione esibita dal procedente non costituendo

titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, essendo le bollette prodotte priva

dell’attestazione di crescita in giudicato;

che

contro tale sentenza la parte istante è insorta con scritto del 22 marzo 2011,

proponendosi di ottenere una rivalutazione del caso, asserendo che,

contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, l’istanza di rigetto

dell’opposizione è stata correttamente sottoscritta dal sindaco del comune (__________)

e dal Segretario comunale (__________), per cui non è dato da capire per quale

ragione è stato affermato che trattasi invece di due funzionari dei servizi

finanziari;

che,

secondo lo stesso procedente, all’istanza è inoltre stata allegata la decisione

di tassazione, con il timbro di crescita in giudicato, firmata dall’Ufficio

circondariale di tassazione (doc. E);

che

constatato che tale atto di causa – da considerare a un primo esame quale

reclamo ex art. 319 lett. a CPC, proponendosi con ogni evidenza il procedente

di ottenere il ribaltamento del giudizio di primo grado – è stato esteso nello

stesso tempo anche ad altre procedure esecutive sfociate in altrettante

sentenze vertenti sulla stessa tematica (e, quindi, pure oggetto di impuntiva

dello stesso tenore), aventi come parte convenuta altri soggetti, con ordinanza

del 25 marzo 2011 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello, richiamato l’art. 132 CPC, ha assegnato al RE 1 un termine

di dieci giorni per presentare, separatamente, ossia con riferimento al solo

caso EF.2010.__________ / esecuzione n. __________, la richiesta di

riconsiderazione (recte: il reclamo) 22 marzo 2011, sottoscritta dagli

organi abilitati a rappresentarlo in giudizio;

che

il 29 marzo 2011 il RE 1 ha ripresentato il gravame riferito alla qui

convenuta, a firma del sindaco __________ e del segretario __________ (e non

più dall’ex segretario __________), allegando al medesimo gli stessi documenti

esibiti in precedenza;

che

CO 1 non ha presentato osservazioni a tale atto;

Considerandi

in diritto:

che

risalendo la decisione impugnata all’11 marzo 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero

(Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere

quali siano le norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione

dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata il 28 ottobre

2010;

che,

al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al

momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;

che

si rivela perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione

all’udienza di discussione) alla legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v.LALEF, che - tra

l’altro- dispone dipoi l’applicazione, come diritto di procedura suppletivo,

delle disposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in vigore;

CPC-TI);

che

l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che,

dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, all’11 marzo 2011,

la procedura ricorsuale è perciò retata nuovo diritto,

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili;

che

tale è il caso per de decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b.

n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che,

nella fattispecie, pur non avendo la parte istante definito l’atto di causa 22

marzo 2011 come reclamo, benché il primo giudice abbia reso attente le parti

che contro la sua decisione dell’11 marzo 2011 è possibile presentare reclamo

al Tribunale d’appello (recte: alla Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello; cfr. art. 48 lett. e cpv. 1 lett. e LOG) entro il

termine di dieci giorni, l’atto da egli presentato va inteso come ricorso

contro la decisione di prima sede e, pertanto come reclamo ex art. 319 segg.

CPC;

che

proponendosi di ottenere una rivalutazione del caso asserendo che l’istanza di

rigetto definitivo dell’opposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal

Pretore, è stata invece sottoscritta dalle persone abilitate a rappresentare in

giudizio il Comune, e che agli atti figura pure la decisione di tassazione

(titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF) con

l’attestazione della sua crescita in giudicato, di modo che l’istante avrebbe

fornito la documentazione corretta, implicitamente l’insorgente chiede il

ribaltamento del giudizio di primo grado (ovvero l’accoglimento della propria

istanza), avvalendosi dei motivi di reclamo previsti dall’art. 320 lett. a e b

CPC (applicazione errata del diritto, accertamento manifestamente errato dei

fatti);

che,

del resto, il reclamo 22 marzo 2011 – i cui vizi sono stati emendati

dall’insorgente il 29 marzo successivo, a seguito dell’ordinanza presidenziale

del 25 marzo 2011, con la disgiunzione dei singoli gravami e con la sottoscrizione

dell’atto ricorsuale da parte del sindaco e del segretario comunale - risulta

proposto tempestivamente, ovvero entro il termine di dieci giorni previsto

dall’art. 321 cpv. 2 CPC;

che

a giusta ragione il reclamante assevera che l’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione del 28 ottobre 2010 non reca la firma dei due funzionari

facenti parte dei servizi contabili e della Cassa del comune, ma quella del

sindaco __________ e dell’allora segretario (comunale) __________;

che,

al riguardo, è verosimile che il Pretore sia stato tratto in errore dal fatto

che nell’istanza di rigetto dell’opposizione quale rappresentante del

creditore, ovvero del comune, figuri la Cassa comunale, __________,

rispettivamente dal fatto che in calce all’istanza figurino le sole firme dei

rappresentanti dei comune, senza indicazione (in stampatello) dei rispettivi

loro nominativi;

che

ne discende perciò su questo punto l’accoglimento del gravame, ricordando al

primo giudice che con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC), atti viziati da carenze formali vanno sanati facendo capo

all’art. 132 cpv. 1 CPC, ossia assegnando un termine per porvi rimedio;

che

secondo l’art. 80 cpv. 1 vLEF – ossia secondo il testo in vigore fino al

30.12

, che torna ancora applicabile alla fattispecie - se il credito è

fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell’opposizione;

che

secondo l’art 80 cpv. 2 n. 3 vLEF sono parificabili alle sentenze, entro il

territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali

riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in

quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive;

che

la decisione di tassazione dopo reclamo del 19 novembre 2008 dell’Ufficio di

tassazione di __________, che ha fissato in fr. 2'572.35 l’imposta cantonale 2007

sul reddito a carico della convenuta, costituisce senz’altro titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione (cfr. art. 28 vLALEF), sia per la stessa imposta

cantonale, sia però anche per l’imposta comunale, sempre sul reddito, nella

misura in cui essa è stata determinata correttamente, ossia applicando l’esatto

moltiplicatore d’imposta comunale di riferimento (in casu del 95%), quesito al

quale non si può che rispondere affermativamente, il convenuto non avendo del

resto preteso il contrario, ovvero che l’imposta comunale sul reddito (fr.

2'443.75) non sia stata fissata correttamente;

che,

infatti, contrariamente a quanto accertato dal Pretore – verosimilmente per una

svista - il titolo di rigetto allegato all’istanza (la citata decisione

fiscale), risulta munito della certificazione della sua crescita in giudicato

(doc. E);

che bisogna tuttavia rilevare che l’onere

fiscale di fr. 20 (imposta personale) non è stata stabilita con riferimento

alla decisione dell’autorità fiscale cantonale di cui al doc. E, ma

autonomamente dal comune stesso al momento di fissare l’imposta comunale sul

reddito, senza certificazione della relativa crescita in giudicato;

che nel contesto di svolgimento della

fattispecie, costituirebbe però un formalismo eccessivo dare peso decisivo a

questa circostanza, considerato che l’escusso non ha in nessun caso eccepito di

non dovere tale importo e meno che meno ha preteso di avere presentato reclamo

al Municipio entro 30 giorni contro il calcolo dell’imposta comunale;

che anche su

questo punto il reclamo merita pertanto tutela;

che,

dato quanto precede, si giustifica pertanto l’accoglimento del reclamo, motivo

per cui la sentenza impugnata va riformata nel senso di accogliere l’istanza e

di porre le spese e la tassa di giustizia di prima sede a carico del convenuto

(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC);

che,

per contro, non si prelevano oneri processuali in relazione al presente

giudizio;

Dispositivo

per questi motivi

richiamati gli art. 80 LEF, 28 vLALEF,

pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 11

marzo 2011 del Pretore del Distretto di __________ (EF.2010.__________) sono

riformati come segue:

“1. L’istanza è accolta

e di conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ è respinta in via

definitiva.

2. La tassa di giustizia

e le spese di complessivi fr. 100.- sono poste a carico del convenuto”.

II. Non

si prelevano spese.

III. Intimazione

a:

-

RE 1, __________;

-

CO 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 2'703.20 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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