14.2011.47
Rigetto definitivo dell'opposizione. Ammissibilità del reclamo che conclude solo implicitamente all'annullamento del giudizio di primo grado. Decisione di tassazione dell'imposta cantonale e comunale
21 aprile 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2011.47
Data decisione, Autorità:
21.04.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Ammissibilità del reclamo che conclude solo implicitamente all'annullamento del giudizio di primo grado. Decisione di tassazione dell'imposta cantonale e comunale sul reddito
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 CPC
art. 28 LALEF
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2011.47
Lugano
21 aprile 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 ottobre 2010 del
RE 1 __________
rappr. dal RA 1 __________
Contro
CO 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 11 agosto 2010 per
il pagamento di fr. 2'703.20 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza dell’11 marzo 2011 (EF.2010.__________) ha così pronunciato:
“1. L’istanza è respinta siccome nulla.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 100.-
sono poste carico di parte istante.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dall’istante, che con reclamo del
22/29 marzo 2011 chiede di riconsiderare il caso;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 3/11.8.2010 dell’Ufficio di esecuzione
di __________, il RE 1 ha escusso CO 1, __________, per l’incasso di
complessivi fr. 2'703.20 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di
credito l’imposta comunale 2007 oltre accessori;
che
interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 28 ottobre 2010
il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando – oltre al
precetto esecutivo (doc. D) – la decisione 19 novembre 2008 di tassazione dopo reclamo
dell’Ufficio di tassazione di __________, accompagnata dalla certificazione 26
ottobre 2010 di crescita in giudicato (doc. E), il conteggio (conguaglio) con
il quale è stata fissata l’imposta comunale dovuta (doc. A) e i
richiami/diffide di pagamento rivolti al contribuente per l’incasso
dell’imposta (doc. A-C);
che,
in buona sostanza, l’imposta comunale in rassegna (fr. 2'463.75) risulta
composta dagli addendi di fr. 2'443.75 (95% dell’imposta cantonale 2007 sul
reddito di fr. 2'572.35) e fr. 20 (a titolo di imposta personale), cui vanno
aggiunti fr. 209.45 per interessi aggiornati fino al 30 aprile 2010 e fr. 30.-
per tassa di diffida (doc. A + precetto esecutivo doc. D);
che
con ordinanza del 3 novembre 2010 il Pretore del Distretto di __________, ha
citato le parti a comparire all’udienza indetta per venerdì 11 marzo 2011, ore
10:20;
che nessuna
di esse vi ha dato seguito;
che
con sentenza dell’11 marzo 2011 il Pretore ha respinto l’istanza siccome nulla,
che
giusta l’art. 118 cpv. 1 LOC - ha puntualizzato il primo giudice, sia con
riferimento all’art. 97 n. 4 CPC-TI secondo cui il giudice esamina d’ufficio,
in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle
parti e la legittimazione dei loro rappresentanti, sia con riferimento all’art.
142 cpv. 1 lett. a CPC-TI, secondo cui l’assenza di un presupposto processuale
comporta la nullità dell’atto – il sindaco rappresenta il comune, presiede il
municipio, coordina l’attività del collegio municipale e dirige
l’amministrazione con le competenze conferite dalla legge, mentre che giusta
l’art. 119 lett. d LOC lo stesso sindaco firma, in unione al segretario
comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
che
nel caso concreto, ha rilevato il Pretore, l’istanza di rigetto
dell’opposizione è stata però sottoscritta da due funzionari comunali facenti
parte dei Servizi contabili e Cassa del Comune;
che,
tuttavia, sempre secondo il Pretore, né i Servizi cantabili né un funzionario
da esso dipendente possono sostituirsi al sindaco ed al segretario comunale per
la sottoscrizione di atti del comune (art. 119 lett. d LOC);
che
già per questo motivi, ha concluso il primo giudice, l’istanza risulta nulla;
che
del resto, ha osservato lo stesso Pretore, l’istanza sarebbe comunque stata
respinta anche nel merito, la documentazione esibita dal procedente non costituendo
titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF, essendo le bollette prodotte priva
dell’attestazione di crescita in giudicato;
che
contro tale sentenza la parte istante è insorta con scritto del 22 marzo 2011,
proponendosi di ottenere una rivalutazione del caso, asserendo che,
contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, l’istanza di rigetto
dell’opposizione è stata correttamente sottoscritta dal sindaco del comune (__________)
e dal Segretario comunale (__________), per cui non è dato da capire per quale
ragione è stato affermato che trattasi invece di due funzionari dei servizi
finanziari;
che,
secondo lo stesso procedente, all’istanza è inoltre stata allegata la decisione
di tassazione, con il timbro di crescita in giudicato, firmata dall’Ufficio
circondariale di tassazione (doc. E);
che
constatato che tale atto di causa – da considerare a un primo esame quale
reclamo ex art. 319 lett. a CPC, proponendosi con ogni evidenza il procedente
di ottenere il ribaltamento del giudizio di primo grado – è stato esteso nello
stesso tempo anche ad altre procedure esecutive sfociate in altrettante
sentenze vertenti sulla stessa tematica (e, quindi, pure oggetto di impuntiva
dello stesso tenore), aventi come parte convenuta altri soggetti, con ordinanza
del 25 marzo 2011 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello, richiamato l’art. 132 CPC, ha assegnato al RE 1 un termine
di dieci giorni per presentare, separatamente, ossia con riferimento al solo
caso EF.2010.__________ / esecuzione n. __________, la richiesta di
riconsiderazione (recte: il reclamo) 22 marzo 2011, sottoscritta dagli
organi abilitati a rappresentarlo in giudizio;
che
il 29 marzo 2011 il RE 1 ha ripresentato il gravame riferito alla qui
convenuta, a firma del sindaco __________ e del segretario __________ (e non
più dall’ex segretario __________), allegando al medesimo gli stessi documenti
esibiti in precedenza;
che
CO 1 non ha presentato osservazioni a tale atto;
Considerandi
in diritto:
che
risalendo la decisione impugnata all’11 marzo 2011, ossia dopo l’entrata in
vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere
quali siano le norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione
dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata il 28 ottobre
2010;
che,
al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al
momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;
che
si rivela perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione
all’udienza di discussione) alla legge cantonale di applicazione della legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v.LALEF, che - tra
l’altro- dispone dipoi l’applicazione, come diritto di procedura suppletivo,
delle disposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora in vigore;
CPC-TI);
che
l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che,
dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, all’11 marzo 2011,
la procedura ricorsuale è perciò retata nuovo diritto,
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili;
che
tale è il caso per de decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b.
n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che,
nella fattispecie, pur non avendo la parte istante definito l’atto di causa 22
marzo 2011 come reclamo, benché il primo giudice abbia reso attente le parti
che contro la sua decisione dell’11 marzo 2011 è possibile presentare reclamo
al Tribunale d’appello (recte: alla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello; cfr. art. 48 lett. e cpv. 1 lett. e LOG) entro il
termine di dieci giorni, l’atto da egli presentato va inteso come ricorso
contro la decisione di prima sede e, pertanto come reclamo ex art. 319 segg.
CPC;
che
proponendosi di ottenere una rivalutazione del caso asserendo che l’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore, è stata invece sottoscritta dalle persone abilitate a rappresentare in
giudizio il Comune, e che agli atti figura pure la decisione di tassazione
(titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF) con
l’attestazione della sua crescita in giudicato, di modo che l’istante avrebbe
fornito la documentazione corretta, implicitamente l’insorgente chiede il
ribaltamento del giudizio di primo grado (ovvero l’accoglimento della propria
istanza), avvalendosi dei motivi di reclamo previsti dall’art. 320 lett. a e b
CPC (applicazione errata del diritto, accertamento manifestamente errato dei
fatti);
che,
del resto, il reclamo 22 marzo 2011 – i cui vizi sono stati emendati
dall’insorgente il 29 marzo successivo, a seguito dell’ordinanza presidenziale
del 25 marzo 2011, con la disgiunzione dei singoli gravami e con la sottoscrizione
dell’atto ricorsuale da parte del sindaco e del segretario comunale - risulta
proposto tempestivamente, ovvero entro il termine di dieci giorni previsto
dall’art. 321 cpv. 2 CPC;
che
a giusta ragione il reclamante assevera che l’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione del 28 ottobre 2010 non reca la firma dei due funzionari
facenti parte dei servizi contabili e della Cassa del comune, ma quella del
sindaco __________ e dell’allora segretario (comunale) __________;
che,
al riguardo, è verosimile che il Pretore sia stato tratto in errore dal fatto
che nell’istanza di rigetto dell’opposizione quale rappresentante del
creditore, ovvero del comune, figuri la Cassa comunale, __________,
rispettivamente dal fatto che in calce all’istanza figurino le sole firme dei
rappresentanti dei comune, senza indicazione (in stampatello) dei rispettivi
loro nominativi;
che
ne discende perciò su questo punto l’accoglimento del gravame, ricordando al
primo giudice che con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC), atti viziati da carenze formali vanno sanati facendo capo
all’art. 132 cpv. 1 CPC, ossia assegnando un termine per porvi rimedio;
che
secondo l’art. 80 cpv. 1 vLEF – ossia secondo il testo in vigore fino al
30.12
, che torna ancora applicabile alla fattispecie - se il credito è
fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell’opposizione;
che
secondo l’art 80 cpv. 2 n. 3 vLEF sono parificabili alle sentenze, entro il
territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive;
che
la decisione di tassazione dopo reclamo del 19 novembre 2008 dell’Ufficio di
tassazione di __________, che ha fissato in fr. 2'572.35 l’imposta cantonale 2007
sul reddito a carico della convenuta, costituisce senz’altro titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione (cfr. art. 28 vLALEF), sia per la stessa imposta
cantonale, sia però anche per l’imposta comunale, sempre sul reddito, nella
misura in cui essa è stata determinata correttamente, ossia applicando l’esatto
moltiplicatore d’imposta comunale di riferimento (in casu del 95%), quesito al
quale non si può che rispondere affermativamente, il convenuto non avendo del
resto preteso il contrario, ovvero che l’imposta comunale sul reddito (fr.
2'443.75) non sia stata fissata correttamente;
che,
infatti, contrariamente a quanto accertato dal Pretore – verosimilmente per una
svista - il titolo di rigetto allegato all’istanza (la citata decisione
fiscale), risulta munito della certificazione della sua crescita in giudicato
(doc. E);
che bisogna tuttavia rilevare che l’onere
fiscale di fr. 20 (imposta personale) non è stata stabilita con riferimento
alla decisione dell’autorità fiscale cantonale di cui al doc. E, ma
autonomamente dal comune stesso al momento di fissare l’imposta comunale sul
reddito, senza certificazione della relativa crescita in giudicato;
che nel contesto di svolgimento della
fattispecie, costituirebbe però un formalismo eccessivo dare peso decisivo a
questa circostanza, considerato che l’escusso non ha in nessun caso eccepito di
non dovere tale importo e meno che meno ha preteso di avere presentato reclamo
al Municipio entro 30 giorni contro il calcolo dell’imposta comunale;
che anche su
questo punto il reclamo merita pertanto tutela;
che,
dato quanto precede, si giustifica pertanto l’accoglimento del reclamo, motivo
per cui la sentenza impugnata va riformata nel senso di accogliere l’istanza e
di porre le spese e la tassa di giustizia di prima sede a carico del convenuto
(art. 327 cpv. 3 lett. b CPC);
che,
per contro, non si prelevano oneri processuali in relazione al presente
giudizio;
Dispositivo
per questi motivi
richiamati gli art. 80 LEF, 28 vLALEF,
pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 11
marzo 2011 del Pretore del Distretto di __________ (EF.2010.__________) sono
riformati come segue:
“1. L’istanza è accolta
e di conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ è respinta in via
definitiva.
2. La tassa di giustizia
e le spese di complessivi fr. 100.- sono poste a carico del convenuto”.
II. Non
si prelevano spese.
III. Intimazione
a:
-
RE 1, __________;
-
CO 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 2'703.20 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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