14.2011.48
Rigetto dell'opposizione. Anticipo spese. Reclamo. Competenza della CEF. Indicazione errata del termine di ricorso. Buona fede processuale. Inammissibilità della contestazione delle spese esecutive
12 aprile 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
14.2011.48
Data decisione, Autorità:
12.04.2011, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Anticipo spese. Reclamo. Competenza della CEF. Indicazione errata del termine di ricorso. Buona fede processuale. Inammissibilità della contestazione delle spese esecutive
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 52 CPC
art. 97 CPC
art. 98 CPC
art. 110 CPC
art. 238 let. f CPC
art. 319 let. a CPC
art. 321 cpv. 2 CPC
art. 52 CPC-TI
art. 84 LEF
art. 48 let. e LOG
Incarto n.
14.2011.48
Lugano
12 aprile
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 10 febbraio 2011 di
RE 1
contro
CO 1
rappr. dall’AU Ajetaj Ylber, Giubiasco
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dalla convenuta all’esecuzione n. 653'606 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona notificato il 19 gennaio 2011 per il pagamento di fr. 2'750,60 oltre
interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di Pace del circolo di
Giubiasco, con sentenze del 4 marzo 2011 (0013-2011-S) ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
nr. 653606 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in via provvisoria per
fr. 2750.00 oltre
fr.
70,00 costi esecutivi PE 653606
fr.
200,00 tassa di giustizia
2. La
tassa di giustizia, pur essendo a carico della parte convenuta, è anticipata
dall’istante.
3. La
presente decisione è impugnabile mediante reclamo direttamente alla Camera
civile dei reclami del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art.
319 e seguenti CPC).
4. omissis.”
sentenza impugnata dall’istante, che con
reclamo del 23 marzo 2011 chiede l’annullamento della tassa di giustizia di fr.
200.-- e il rimborso “di una delle due tasse di anticipo spese di fr. 70.--“;
ritenuto inutile impartire un termine alla
convenuta per presentare osservazioni, siccome l’esito del reclamo non ha
concrete conseguenze per essa, dal momento che in ogni caso le spese
processuali ed esecutive rimarranno a suo carico (dispositivo n. 2 della
decisione impugnata);
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in
virtù dell’art. 48 lett. e n. 1 LOG, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, la
Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello giudica in seconda
istanza gli appelli e i reclami nelle cause
proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,
escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di
accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF);
che
contrariamente a quanto indicato nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata,
competente per statuire sul reclamo è quindi la scrivente Camera e non la
Camera civile dei reclami;
che risalendo la decisione impugnata al 23 marzo 2011, ossia a dopo
l’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale
svizzero (CPC), la procedura ricorsuale è retta dal nuovo diritto (art. 405 cpv.
1 CPC);
che
secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo
indipendente soltanto mediante reclamo;
che in ogni
caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle
Considerandi
pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione
ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata alla reclamante il 9
marzo 2011 (estratto Track & Trace), sicché il termine di reclamo, come
visto di dieci giorni, è scaduto lunedì 21 marzo 2011, essendo il 19 marzo un
sabato (art. 142 cpv. 3 CPC);
che
il reclamo, interposto il 23 marzo 2011 (data del timbro postale), sarebbe pertanto
tardivo, sennonché il primo giudice ha erroneamente indicato nella sentenza
impugnata un termine di ricorso di 30 giorni (dispositivo n. 3);
che
sebbene il Codice di procedura civile, pur prescrivendo per ogni decisione
l’indicazione dei mezzi d’impugnazione (art. 238 lett. f CPC), non contenga alcuna
norma equivalente all’art. 49 LTF, secondo cui una notificazione viziata
dall’indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici non può causare
alcun pregiudizio alle parti, il principio della buona fede posto all’art. 52
CPC, che s’impone anche al giudice (Trezzini,
Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 95 ad 2/A), richiede l’applicazione per analogia
di tale norma alla procedura civile di prima e seconda istanza (in tal senso: Staehelin, Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra
2010, n. 27 ad art. 238; Trezzini,
op. cit., p. 1060 ad C);
che
la parte che non è rappresentata da una persona con cognizioni di diritto e non
dispone di conoscenze giuridiche né di una particolare esperienza sgorgante ad
esempio da procedure precedenti, può fidarsi dell'indicazione inesatta del termine
di ricorso contenuta nella sentenza (DTF 135 III 375, c. 1.2.2);
che
siffatte condizioni risultano adempiute nella fattispecie, sicché occorre
considerare il ricorso tempestivo;
che
essendo l’azione stata inoltrata dopo il 1° gennaio 2011 (e meglio il 10
febbraio 2011), anche la procedura di prima istanza è retta dal nuovo CPC (art.
404.
cpv. 1 CPC);
che
mentre l’ammontare della tassa di giustizia nei procedimenti sommari in tema di
esecuzione e fallimento, segnatamente di rigetto dell’opposizione, rimane
stabilito dall’art. 48 dell’Ordinanza federale sulle tasse riscosse in
applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23
settembre 1996 (OTLEF), la questione dell’anticipazione, della ripartizione e
della liquidazione delle spese giudiziarie, in seguito all’abrogazione
dell’art. 49 OTLEF, è ora disciplinata dagli art. 95 segg. CPC;
che
giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a
copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili e in ogni caso
deve informare la parte non patrocinata da un avvocato sull’importo presumibile
di tali spese nonché sul gratuito patrocinio (art. 97 CPC);
che
in caso di errata o carente indicazione ai sensi dell’art. 97 CPC, potrebbe sembrare
equo porre a carico dello Stato le spese processuali in totalità o in parte
(art. 107 cpv. 2 CPC e Suter/ von Holzen,
Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 17 ad art. 97);
che
in ogni caso è da escludere la facoltà per il giudice di esigere
l’anticipazione delle spese solo con la decisione finale quando non ha in
precedenza informato l’attore sull’importo presumibile delle spese processuali,
ciò che può anche dedursi dall’art. 111 CPC, secondo cui le spese processuali vanno
compensate con gli anticipi prestati dalle parti, l’eventuale scoperto essendo
a carico di chi è condannato a pagare le spese;
che
nel caso concreto non si evince dagli atti trasmessi dalla Giudicatura di pace
che la reclamante, che non risulta patrocinata da un avvocato, sia stata
informata sull’importo presumibile delle spese processuali;
che
in queste condizioni occorre accogliere il ricorso nella misura in cui tende
all’annullamento del punto della decisione che l’obbliga ad anticipare le spese
di giustizia;
che
per contro va respinta la domanda tendente al rimborso “di una delle due tasse
di anticipo spese di fr. 70.--“ poste a suo carico, la prima, dall’UE di Lugano
nell’ambito di una prima esecuzione n. 1428867 poi annullata in quanto
l’escussa aveva, dopo l’emissione del precetto esecutivo (del 28 giugno 2010,
all. C), trasferita la sede da Lugano a Giubiasco (la pubblicazione del
trasferimento risale al 9 luglio 2010, all. D), e la seconda dall’UEF di
Bellinzona per l’emissione del precetto esecutivo in oggetto (all. G);
che
in effetti, le decisioni degli uffici d’esecuzione sulle spese non possono
essere oggetto di un'opposizione ma solo di un ricorso giusta l’art. 17 LEF (Ruedin, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 27 ad art. 68, con rif.; Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
I, 2a ed., Basilea 2010, n. 22 ad art. 68), o contro la graduatoria
e stato di riparto (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 33 i.f. ad art. 148) oppure, se
non vi è stata realizzazione o se la stessa si è rivelata infruttuosa, contro
l'attestato di carenza beni (art. 115 e 149 LEF);
che
a titolo aggiuntivo va comunque osservato come entrambi i precetti esecutivi
siano stati emessi sulla base delle indicazioni della domanda formulata dalla
reclamante e come l’incompetenza territoriale dell’UE Lugano sia sorta, senza
colpa sua, solo dopo l’emissione del precetto e un primo tentativo di notifica
postale;
che
al riguardo il fatto che il primo giudice abbia statuito sul merito
dell’istanza dopo l’apertura del fallimento (9 febbraio 2011) dell’escussa e
prima della sua chiusura per mancanza di attivo (21 marzo 2011, cfr. all. K)
non muta l’esito della presente decisione, perché anche volendo ritenere che la
causa di rigetto diventa priva di oggetto già al momento dell’apertura del
fallimento per estinzione dell’esecuzione giusta l’art. 206 LEF (cfr. Romy, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 8 ad art. 206, con rif.) – e non solo al momento della continuazione
della liquidazione, giacché in caso di chiusura del fallimento per mancanza di
attivo l’esecuzione risorge (art. 230 cpv. 4 LEF) –, la circostanza potrebbe influire
solo sull’importo delle spese processuali (riduzione in caso di stralcio),
senza concreta conseguenza per la reclamante visto l’esito del ricorso, e non
sulla questione delle spese di emissione e di notifica dei precetti esecutivi;
che il
reclamo va pertanto parzialmente accolto;
che
per motivi di equità non si prelevano spese per il presente giudizio (art. 107
cpv. 2 CPC) e vanno compensate le spese ripetibili, vista la parziale
soccombenza della reclamante;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 4 marzo 2011 del Giudice di
pace del circolo di Giubiasco (0013-2011-S) è così riformato:
“ 2. La tassa di
giustizia è posta a carico della parte convenuta.”
2. Non
si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
RE 1, __________;
– __________,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della
vertenza, di fr. 270.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile
proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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