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Decisione

14.2011.48

Rigetto dell'opposizione. Anticipo spese. Reclamo. Competenza della CEF. Indicazione errata del termine di ricorso. Buona fede processuale. Inammissibilità della contestazione delle spese esecutive

12 aprile 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

14.2011.48

Data decisione, Autorità:

12.04.2011, CEF

Titolo:

Rigetto dell'opposizione. Anticipo spese. Reclamo. Competenza della CEF. Indicazione errata del termine di ricorso. Buona fede processuale. Inammissibilità della contestazione delle spese esecutive

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 52 CPC

art. 97 CPC

art. 98 CPC

art. 110 CPC

art. 238 let. f CPC

art. 319 let. a CPC

art. 321 cpv. 2 CPC

art. 52 CPC-TI

art. 84 LEF

art. 48 let. e LOG

Incarto n.

14.2011.48

Lugano

12 aprile

2011

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia

di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 10 febbraio 2011 di

RE 1

contro

CO 1

rappr. dall’AU Ajetaj Ylber, Giubiasco

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione

interposta dalla convenuta all’esecuzione n. 653'606 dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Bellinzona notificato il 19 gennaio 2011 per il pagamento di fr. 2'750,60 oltre

interessi e spese;

sulla quale istanza il Giudice di Pace del circolo di

Giubiasco, con sentenze del 4 marzo 2011 (0013-2011-S) ha così deciso:

“1. L’istanza

è accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo

nr. 653606 dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in via provvisoria per

fr. 2750.00 oltre

fr.

70,00 costi esecutivi PE 653606

fr.

200,00 tassa di giustizia

2. La

tassa di giustizia, pur essendo a carico della parte convenuta, è anticipata

dall’istante.

3. La

presente decisione è impugnabile mediante reclamo direttamente alla Camera

civile dei reclami del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art.

319 e seguenti CPC).

4. omissis.”

sentenza impugnata dall’istante, che con

reclamo del 23 marzo 2011 chiede l’annullamento della tassa di giustizia di fr.

200.-- e il rimborso “di una delle due tasse di anticipo spese di fr. 70.--“;

ritenuto inutile impartire un termine alla

convenuta per presentare osservazioni, siccome l’esito del reclamo non ha

concrete conseguenze per essa, dal momento che in ogni caso le spese

processuali ed esecutive rimarranno a suo carico (dispositivo n. 2 della

decisione impugnata);

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che in

virtù dell’art. 48 lett. e n. 1 LOG, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, la

Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello giudica in seconda

istanza gli appelli e i reclami nelle cause

proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,

escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di

accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF);

che

contrariamente a quanto indicato nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata,

competente per statuire sul reclamo è quindi la scrivente Camera e non la

Camera civile dei reclami;

che risalendo la decisione impugnata al 23 marzo 2011, ossia a dopo

l’entrata in vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale

svizzero (CPC), la procedura ricorsuale è retta dal nuovo diritto (art. 405 cpv.

1 CPC);

che

secondo l’art. 110 CPC, la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo

indipendente soltanto mediante reclamo;

che in ogni

caso la via del reclamo è anche l’unica aperta contro le decisioni nelle

Considerandi

pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione

ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata alla reclamante il 9

marzo 2011 (estratto Track & Trace), sicché il termine di reclamo, come

visto di dieci giorni, è scaduto lunedì 21 marzo 2011, essendo il 19 marzo un

sabato (art. 142 cpv. 3 CPC);

che

il reclamo, interposto il 23 marzo 2011 (data del timbro postale), sarebbe pertanto

tardivo, sennonché il primo giudice ha erroneamente indicato nella sentenza

impugnata un termine di ricorso di 30 giorni (dispositivo n. 3);

che

sebbene il Codice di procedura civile, pur prescrivendo per ogni decisione

l’indicazione dei mezzi d’impugnazione (art. 238 lett. f CPC), non contenga alcuna

norma equivalente all’art. 49 LTF, secondo cui una notificazione viziata

dall’indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici non può causare

alcun pregiudizio alle parti, il principio della buona fede posto all’art. 52

CPC, che s’impo­ne anche al giudice (Trezzini,

Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 95 ad 2/A), richiede l’applicazione per analogia

di tale norma alla procedura civile di prima e seconda istanza (in tal senso: Staehelin, Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra

2010, n. 27 ad art. 238; Trezzini,

op. cit., p. 1060 ad C);

che

la parte che non è rappresentata da una persona con cognizioni di diritto e non

dispone di conoscenze giuridiche né di una particolare esperienza sgorgante ad

esempio da procedure precedenti, può fidarsi dell'indicazione inesatta del termine

di ricorso contenuta nella sentenza (DTF 135 III 375, c. 1.2.2);

che

siffatte condizioni risultano adempiute nella fattispecie, sicché occorre

considerare il ricorso tempestivo;

che

essendo l’azione stata inoltrata dopo il 1° gennaio 2011 (e meglio il 10

febbraio 2011), anche la procedura di prima istanza è retta dal nuovo CPC (art.

404.

cpv. 1 CPC);

che

mentre l’ammontare della tassa di giustizia nei procedimenti sommari in tema di

esecuzione e fallimento, segnatamente di rigetto dell’opposizione, rimane

stabilito dall’art. 48 dell’Ordinanza federale sulle tasse riscosse in

applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23

settembre 1996 (OTLEF), la questione dell’anticipazione, della ripartizione e

della liquidazione delle spese giudiziarie, in seguito all’abrogazione

dell’art. 49 OTLEF, è ora disciplinata dagli art. 95 segg. CPC;

che

giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a

copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili e in ogni caso

deve informare la parte non patrocinata da un avvocato sull’importo presumibile

di tali spese nonché sul gratuito patrocinio (art. 97 CPC);

che

in caso di errata o carente indicazione ai sensi dell’art. 97 CPC, potrebbe sembrare

equo porre a carico dello Stato le spese processuali in totalità o in parte

(art. 107 cpv. 2 CPC e Suter/ von Holzen,

Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 17 ad art. 97);

che

in ogni caso è da escludere la facoltà per il giudice di esigere

l’anticipazione delle spese solo con la decisione finale quando non ha in

precedenza informato l’attore sull’importo presumibile delle spese processuali,

ciò che può anche dedursi dall’art. 111 CPC, secondo cui le spese processuali vanno

compensate con gli anticipi prestati dalle parti, l’eventuale scoperto essendo

a carico di chi è condannato a pagare le spese;

che

nel caso concreto non si evince dagli atti trasmessi dalla Giudicatura di pace

che la reclamante, che non risulta patrocinata da un avvocato, sia stata

informata sull’importo presumibile delle spese processuali;

che

in queste condizioni occorre accogliere il ricorso nella misura in cui tende

all’annullamento del punto della decisione che l’obbliga ad anticipare le spese

di giustizia;

che

per contro va respinta la domanda tendente al rimborso “di una delle due tasse

di anticipo spese di fr. 70.--“ poste a suo carico, la prima, dall’UE di Lugano

nell’ambito di una prima esecuzione n. 1428867 poi annullata in quanto

l’escussa aveva, dopo l’emissione del precetto esecutivo (del 28 giugno 2010,

all. C), trasferita la sede da Lugano a Giubiasco (la pubblicazione del

trasferimento risale al 9 luglio 2010, all. D), e la seconda dall’UEF di

Bellinzona per l’emissione del precetto esecutivo in oggetto (all. G);

che

in effetti, le decisioni degli uffici d’esecuzione sulle spese non possono

essere oggetto di un'opposizione ma solo di un ricorso giusta l’art. 17 LEF (Ruedin, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Gine­vra/Monaco 2005, n. 27 ad art. 68, con rif.; Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

I, 2a ed., Basilea 2010, n. 22 ad art. 68), o contro la graduatoria

e stato di riparto (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 33 i.f. ad art. 148) oppure, se

non vi è stata realizzazione o se la stessa si è rivelata infruttuosa, contro

l'attestato di carenza beni (art. 115 e 149 LEF);

che

a titolo aggiuntivo va comunque osservato come entrambi i precetti esecutivi

siano stati emessi sulla base delle indicazioni della domanda formulata dalla

reclamante e come l’incompetenza territoriale dell’UE Lugano sia sorta, senza

colpa sua, solo dopo l’emissione del precetto e un primo tentativo di notifica

postale;

che

al riguardo il fatto che il primo giudice abbia statuito sul merito

dell’istanza dopo l’apertura del fallimento (9 febbraio 2011) dell’escussa e

prima della sua chiusura per mancanza di attivo (21 marzo 2011, cfr. all. K)

non muta l’esito della presente decisione, perché anche volendo ritenere che la

causa di rigetto diventa priva di oggetto già al momento dell’apertura del

fallimento per estinzione dell’esecuzione giusta l’art. 206 LEF (cfr. Romy, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 8 ad art. 206, con rif.) – e non solo al momento della continuazione

della liquidazione, giacché in caso di chiusura del fallimento per mancanza di

attivo l’esecuzione risorge (art. 230 cpv. 4 LEF) –, la circostanza potrebbe influire

solo sull’importo delle spese processuali (riduzione in caso di stralcio),

senza concreta conseguenza per la reclamante visto l’esito del ricorso, e non

sulla questione delle spese di emissione e di notifica dei precetti esecutivi;

che il

reclamo va pertanto parzialmente accolto;

che

per motivi di equità non si prelevano spese per il presente giudizio (art. 107

cpv. 2 CPC) e vanno compensate le spese ripetibili, vista la parziale

soccombenza della reclamante;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, il dispositivo n. 2 della sentenza 4 marzo 2011 del Giudice di

pace del circolo di Giubiasco (0013-2011-S) è così riformato:

“ 2. La tassa di

giustizia è posta a carico della parte convenuta.”

2. Non

si prelevano spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

RE 1, __________;

– __________,

__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza, di fr. 270.-- non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile

proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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