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Decisione

14.2011.49

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Applicazione CPC svizzero. Differenza tra nova impropri e nova propri. Momento d'apertura del fallimento

5 aprile 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 12'298.95 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 10 marzo 2011 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza 24 marzo 2011 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha

dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 25 marzo 2011 alle ore 10.00.

D.

Con l’integrazione al reclamo RE 1 asserisce

di avere pagato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta dell’istante,

in cui quest’ultima attesta l’avvenuto pagamento in contanti di fr. 13'756.10 in

relazione all’esecuzione n. __________ effettuato il 24 marzo 2011 presso l’Agenzia

generale per il Ticino di Lugano. La reclamante ha pure prodotto uno scritto

del 24 marzo 2011 dell’istante, in cui quest’ultima le ha comunicato, che in

seguito al pagamento in contanti avvenuto presso la citata agenzia, avrebbe

ritirato al più presto l’esecuzione in oggetto (doc. D e E).

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1

CPC, la sentenza impugnata essendo stata emanata, ancorchè sulla base di

un’istanza di fallimento retta dal diritto procedurale previgente (art. 404

cpv. 1 CPC), il 24 marzo 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 CPC la decisione del giudice del fallimento può essere

impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. Le parti possono

avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla

decisione di prima istanza (pseudo-nova o nova impropri). ). Ai

sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 174 cpv. 2

n. 1 LEF), che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità

giudiziaria superiore a disposizione del creditore (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) o

che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3

LEF) (nova propri).

Pseudo-nova

ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF, avveratisi già anteriormente all’apertura

del fallimento, possono essere fatti valere illimitatamente (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997/99, n. 14 ad art. 174). È invece

possibile far valere fatti nuovi in senso proprio, limitati ai casi previsti

dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, oltre a rendere verosimile la propria

solvibilità, solo quando il primo giudice ha aperto il fallimento (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 20 ad art. 174).

Secondo

l’art. 175 LEF il fallimento si considera aperto dal momento in cui è

dichiarato. Il giudice stabilisce tale momento nella sentenza.

Il

Tribunale federale, essendo a conoscenza che alcuni giudici del fallimento

aggiornano l’effetto della loro decisione di anche 24 ore dopo la sua pronuncia

– pratica che è stata giudicata incongrua –, ha ritenuto che le autorità dell’esecuzione

e del fallimento devono considerare come momento dell’apertura del fallimento,

il momento che il giudice ha indicato nella sua decisione, ancorché questa

decisione è stata pronunciata anteriormente (DTF 60 III 4; Gilliéron, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Losanna 2001, art. 159-270,

n. 10 ad art. 175; CEF sentenze del 25 agosto 2010 inc. 14.2010.66 consid. 1 e

del 18 dicembre 2009 inc. n. 14.2009.96 consid. 1).

2.

La

reclamante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto anteriormente

all’apertura del fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha

prodotto una ricevuta dell’istante, in cui quest’ultima conferma il pagamento

dell’esecuzione in oggetto avvenuto il 24 marzo 2011 e uno scritto di tale data

pure dell’istante, in cui quest’ultima esprime la sua intenzione di ritirare

l’esecuzione, visto l’avvenuto pagamento. Nel caso in esame il Pretore ha

dichiarato il fallimento con decisione del 24 marzo 2011 stabilendone

l’apertura, ai sensi dell’art. 175 cpv. 2 LEF, per il giorno seguente, ossia

per il 25 marzo 2011 alle ore 10.00. Questo termine costituisce il momento

determinante per la reclamante per potersi avvalere, anteriormente, di pseudo

nova ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF e posteriormente, di nova

propri ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF. Il pagamento dell’esecuzione in

oggetto effettuato dalla reclamante il 24 marzo 2011 costituisce prova

sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in oggetto anteriormente

all’apertura del fallimento ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF. Di conseguenza

il fallimento pronunciato nei confronti di RE 1 può essere annullato.

3.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante

in

ambedue le sedi (art. 48, 61 cpv. 1 OTLE e 106 cpv. 1 CPC), mentre non si

assegnano indennità, a controparte non essendo

stato

intimato il reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 25 marzo 2011 pronunciata dal Pretore del Distretto

di ____________________, inc. EF.2010.__________, nei confronti di RE 1, __________,

è annullata.

2.

La tassa di giustizia di prima sede di fr.

80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3.

Le spese dell’Ufficio fallimenti di __________,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1”.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di RE 1.

III. Intimazione:

- avv.

PA 1, __________;

- CO 1,

__________;

- Ufficio

esecuzione di __________, __________;

-

Ufficio fallimenti di __________, __________;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________, Comunicazione alla

Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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