14.2011.51
Errata indicazione del termine di impugnazione da parte del primo giudice. Notifica del precetto esecutivo. Decreto di multa quale titolo di rigetto definitivo. Decisione nulla. Indennità. Gratuito pa
9 maggio 2011Italiano16 min
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Numero d'incarto:
14.2011.51
Data decisione, Autorità:
09.05.2011, CEF
Titolo:
Errata indicazione del termine di impugnazione da parte del primo giudice. Notifica del precetto esecutivo. Decreto di multa quale titolo di rigetto definitivo. Decisione nulla. Indennità. Gratuito patrocinio
COMUNICAZIONE DEGLI UFFICI
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE E INDENNITÀ
art. 251 CPC
art. 319 cpv. 1 CPC
art. 320 CPC
art. 321 cpv. 2 CPC
art. 404 CPC
art. 405 cpv. 1 CPC
art. 321 cpv. 2 CPC-TI
art. 3 LAG
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 14 cpv. 2 LAG
art. 80 LEF
art. 81 LEF
art. 106 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2011.51
Lugano
9 maggio 2011
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 30 dicembre 2010 da
CO 1
(rappr. da: RA 1)
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/26 ottobre 2010 dell’UE
di __________ per l’importo di 80.00;
sulla quale istanza il Giudice di Pace del circolo di __________
con sentenza 28 febbraio 2011 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________dell’Ufficio di esecuzione di __________ è respinta in via
definitiva come a precetto esecutivo.
2.
La tassa di giustizia di fr. 40.00, anticipata
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, la quale rifonderà
alla controparte fr. 20.00 di indennità.
3.
La presente decisione è impugnabile
mediante reclamo alla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di
appello entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seguenti CPC)”.
Sentenza
impugnata dalla parte convenuta, che con reclamo del 25 marzo 2011 ha postulato la reiezione dell'istanza;
preso
atto che con osservazioni 7 aprile 2011 l’istante ha chiesto la reiezione del
reclamo, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 20/26 ottobre 2010 dell’UE di __________RE
1ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 80.00, indicando quale titolo di credito:
“Decreto multa 26/03/2010 n. 9399 dip. delle istituzioni uff. giuridico della
circolazione 1) Multa”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Giudice di Pace del circolo di __________.__________
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla risoluzione 26 marzo 2010, cresciuta in
giudicato, mediante la quale la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
ha inflitto a RE 1 una multa per l'uso illecito di un fondo privato a scopo di
posteggio di veicoli.
C. Con
sentenza 28 febbraio 2011 il Giudice di Pace del circolo di __________ ha accolto
l’istanza.
D. Con
reclamo 25 marzo 2011 RE 1 postula la riforma del giudizio del giudice di pace
e allegato al reclamo stesso. Il convenuto argomenta che il 26 marzo 2010
sarebbe stata emessa una multa per una ragione a lui sconosciuta a carico del
veicolo TI __________ della Associazione __________, che egli usa frequentemente
ma non esclusivamente. Il reclamante sostiene di non essere a conoscenza
dell’esistenza della multa e nemmeno del precetto esecutivo, atteso che
l’opposizione allo stesso sarebbe stata apposta da parte di una persona
impiegata all’Associazione __________, di cui egli è presidente. RE 1 evidenzia
che anche nell’ipotesi fosse stato lui il conducente del veicolo immatricolato
a nome dell’associazione, non si sarebbe meritato la multa perché sempre
attento a rispettare i limiti del certificato di posteggio per disabili di cui
dispone. Il reclamante si oppone pure alla condanna al pagamento di fr. 20.00
per indennità alla controparte, perché la stessa non si sarebbe presentata davanti
al giudice di pace e si sarebbe limitata a svolgere un lavoro di ordinaria
amministrazione consistente ad inviare un foglio prestampato.
E. Con
osservazioni 7 aprile 2011 lo CO 1 argomenta che il reclamo sarebbe tardivo in
quanto il termine d’impugnazione di 10 giorni non sarebbe stato rispettato.
L’indicazione errata del termine da parte del giudice di prime cure non potrebbe
infatti essere d’aiuto al reclamante, che non potrebbe invocare la buona fede
perché poteva conoscere l’inesattezza dell’indicazione fornita rispettivamente
avrebbe potuto facilmente rendersene conto usando la dovuta diligenza. Il
creditore evidenzia che l’infrazione è stata commessa con il veicolo targato TI
__________ e non con il veicolo targato TI __________.
F. Con
replica 17 aprile 2011 RE 1 chiede l’assegnazione di un difensore d’ufficio per
potersi difendere in modo adeguato nella procedura di reclamo, non essendo in
condizioni finanziarie tali da poter pagare la parcella di un avvocato.
L’escusso
argomenta che il veicolo targato TI __________ sarebbe immatricolato a nome di
suo figlio e quindi il precetto esecutivo avrebbe dovuto essere emesso al nome
del figlio. Egli chiede la consegna di copia del precetto esecutivo, perché in
occasione dell’udienza di discussione si è fatto mostrare il precetto e la
firma apposta sullo stesso gli sembrerebbe essere quella della moglie. In ogni
caso le possibilità che egli fosse al volante dell’auto del figlio, con cambio
manuale, sarebbero ben poche perché per difficoltà fisiche sarebbe autorizzato
a guidare solo auto automatiche.
Tale
atto non è stato notificato alla controparte per una eventuale duplica.
Considerato
Considerandi
1.
Premesso che la decisione impugnata risale al 28 febbraio 2011,
ossia dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto
processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la
questione di sapere quali siano le norme procedurali applicabili alla
trattazione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione proposta il 30 dicembre
2010.
Ora, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti
alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua
entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente.
Stabilita
l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura
applicabile davanti al primo giudice, si pone dipoi la questione di sapere
quale sia invece il diritto applicabile al ricorso in rassegna. Ora, l’art. 405
cpv. 1 CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata
(finale) risale, come visto, al 28 febbraio 2011, la procedura ricorsuale è
perciò retta dal nuovo diritto.
2.
Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il
caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema
di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 cpv. 1 lett. b n.
3.
CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in
procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo
è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
3.
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a.
l’applicazione errata del diritto;
b.
l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
4.
Proposto
il 25 marzo 2011, ossia quando il termine di dieci giorni decorrente dalla
notifica della sentenza impugnata era ampiamente scaduto, il reclamo sarebbe di
principio inammissibile. Nel caso di specie nel dispositivo n. 3 della sentenza
impugnata il giudice di pace ha però erroneamente indicato in 30 giorni il
termine di impugnazione. Di principio la parte laica non rappresentata nella
procedura può fare affidamento all’indicazione datagli dal giudice, eccezion
fatta quando il ricorrente si è reso conto o quando egli era in grado di
scoprire l’errore grazie alle sue conoscenze giuridiche (Trezzini,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p.
1059-1060 e rif. ivi). Nel caso di specie non risulta che RE 1 sia giurista o
disponga altrimenti delle conoscenze necessarie per permettergli di trovare la
norma di legge pertinente e d’intepretarla. Per questo motivo il reclamo va
considerato tempestivo.
5.
RE
1.
invoca la mancata notifica del precetto esecutivo
pretendendo di non aver avuto conoscenza dell'esecuzione. Tale eccezione è al
limite del temerario. Nel precetto esecutivo infatti il funzionario postale
incaricato della notifica ha espressamente indicato che lo stesso è stato
personalmente notificato a RE 1. Inoltre un confronto delle sottoscrizioni apposte
da RE 1 sul reclamo 25 marzo 2011 e sulla replica 17 aprile 2011 con la firma
apposta sul precetto esecutivo alla rubrica opposizione non lascia sorgere
alcun ragionevole dubbio sull’identità della persona che ha apposto le tre
firme. Ad ogni buon conto il precettato, anche nell’ipotesi di una mancata
notifica, non avrebbe subito alcun danno, dato che è stata interposta
opposizione e che lo stesso avrebbe potuto prendere visione del precetto presso
il giudice di pace del circolo di Vezia immediatamente dopo la ricezione della
convocazione di data 5 gennaio 2011 per l’udienza del 19 febbraio 2011.
6.
Per l’art. 80 cpv. 1 vLEF quando il credito sia fondato sopra una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in
giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario)
e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione
di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,
4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).
6.1
L’art.
80.
cpv. 2 n. 3 vLEF parifica a sentenze esecutive entro il territorio cantonale,
le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni
fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale
disponga in tal senso.
6.2
Per l’art. 28 vLALEF “entro il territorio cantonale, sono parificate
alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF le decisioni definitive di
autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico”.
7.
Il
giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la
sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla
LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 e
n. 68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 s.; Staehelin,
op. cit., n. 50 ad art. 84).
8.
Nel
caso di specie loCO 1 fonda la sua pretesa nei confronti di RE 1 sulla risoluzione 26 marzo 2010, comunicata al ricorrente al proprio
domicilio di Via __________ __________ a __________, mediante la quale la
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha inflitto a RE 1 una multa per
l'uso illecito di un fondo privato a scopo di posteggio di veicoli.
La
menzionata decisione – rimasta senza impugnazione - costituisce in principio
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 vLEF in favore
dell’istante per l’importo oggetto dell’esecuzione.
9.
A norma dell'art. 81 cpv. 1 vLEF "se il credito è fondato su
una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui
fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno
che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto".
10.
Oltre
ai mezzi liberatori dell’art. 81 vLEF il debitore può invocare la nullità del
titolo esecutivo (DTF 129 I 361
e rif. ivi; Cocchi/Trezzini, CPC-TI commentato, Appendice 2000/2004, n. 57 ad art. 20
LALEF), nullità del resto che deve essere rilevata
d’ufficio dal giudice dell’esecuzione (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 118 ad art. 80; Moor,
Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.1.2, p. 307) e da ogni
autorità preposta all’applicazione del diritto (DTF 129 I 361 e rif. ivi), atteso che una decisione nulla non può
esplicare alcun effetto giuridico (TF 02.06.2003 [5P.178/2003] cons. 3.1).
Per
costante giurisprudenza una decisione viziata è di regola solo annullabile:
nell’interesse della sicurezza del diritto (TF 06.02.2003 [5P.448/2002] consid. 2.2) la nullità è ammessa
- a prescindere dalle fattispecie espressamente previste dalla legge - solo
quando la decisione è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente
o quanto meno agevolmente riconoscibile ed inoltre quando la certezza del
diritto non viene compromessa nell’ipotesi in cui la nullità fosse ammessa (DTF 129 I 361 e rif. ivi; TF 06.02.2003 [5P.448/2002]
consid. 2.2 e rif. ivi).
Vengono
considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura, in primo
luogo inerenti all’incompetenza dell’autorità che ha prolato la decisione (DTF 129 I 361). Errori di merito possono
provocare solo eccezionalmente la nullità dell’atto (DTF 129 I 361). Questo avviene allorché essi sono estremamente
gravi, ad esempio quando l’atto in questione è insensato, immorale,
completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (RDAT 2000 II n. 54 p.
197-198).
11.
Nel
caso di specie la decisione 26 marzo 2010 è stata emanata
dall’autorità competente. Il ricorrente ha in sostanza argomentato che la multa
sarebbe ingiustificata in quanto egli non avrebbe commesso l’infrazione. RE 1
non asserisce che il titolo di rigetto è affetto da carenze d’ordine procedurale
ma pretende che la decisione sia viziata da un errore di merito. Tale censura,
la cui fondatezza risulta del resto tutt’altro che evidente o facilmente
riconoscibile (TF 02.06.2003 [5P.178/2003] cons. 3.1), doveva essere sollevata al
momento dell’imposizione della multa nei modi e nelle forme indicate nel decreto di contravvenzione o al più tardi, nell’ipotesi
il decreto non gli fosse stato ritualmente notificato, nei termini previsti
dalla LContr., dopo la ricezione da parte del giudice di pace dell’istanza di
rigetto dell’opposizione (nella quale il titolo è espressamente menzionato) e
della convocazione del 5 gennaio 2011 per l’udienza di contraddittorio. La censura di RE 1 risulta pertanto inammissibile
in questa sede.
12.
Il
reclamante si oppone alla condanna al pagamento di fr. 20.00 per indennità alla
controparte.
12.1
Ai sensi dell'art.
62.
cpv. 1 vOTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto
dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a vLEF), il giudice può, su domanda della
parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità
come risarcimento delle spese. Tale indennità è destinata a coprire la perdita
di tempo e le spese; se del caso, essa può comprendere anche le spese derivanti
dal patrocinio da parte di un avvocato (DTF 119 III 69). In particolare, la
parte vincente, non patrocinata, avrà diritto ad essere risarcita per il
dispendio di tempo causatole dal processo e per ulteriori spese dipendenti dal
medesimo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
art. 150 CPC, n. 520 e m. 10; Staehelin,
in Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Givera/Monaco, 1998, Vol. I, n. 74 ad
art. 84).
12.2
In concreto, fuori
discussione l'intervento di un patrocinatore e quindi anche l'eventualità di
applicazione o di riferimento alla TOA o a qualsiasi altra tariffa
professionale relativa ad atti di patrocinio, lRA 1 si è occupato della
procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle proprie mansioni
istituzionali. A tal fine, esso ha semplicemente presentato l'istanza di
rigetto dell'opposizione la cui redazione -di pochissime righe- non ha
richiesto approfondimenti, studi particolari, consulenze esterne o altre misure
indispensabili, tali da causare spese che debbano essere risarcite dalla
controparte. Sebbene all'ente procedente non siano sorte spese di qualsiasi
natura dalla partecipazione all'udienza che -a ragione o a torto- ha disertato,
allo stesso, deve essere riconosciuta perlomeno la perdita di tempo per
l’allestimento dell’istanza di rigetto e un’equa indennità le spese forfetarie
di cancelleria: come fatto dal primo giudice non appare pertanto iniquo di
caricare al soccombente l'importo di fr. 20.– a titolo di indennità
processuali.
13.
Con
la replica RE 1 chiede la concessione del gratuito
patrocinio.
13.1
Risulta
dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria
(Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni
cumulative seguenti:
– il
richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);
– la
procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e
una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura
a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
– per
il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia:
– la
persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o
– la
designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi
interessi, oppure
– la
causa presenta difficoltà particolari.
La
necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di
nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento
impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse.
Nel caso di specie il
reclamo dell’escusso non presentava la benché minima possibilità di esisto
favorevole, ritenuto che lo stesso è, per i motivi sopra addotti, ampiamente
infondato.
Per
questo motivo la richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio
presentata da RE 1 deve essere respinta.
14.
Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo va quindi respinto.
Tassa
di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a, 80, 81 vLEF; 106 cpv. 1, 251,
319.
cpv. 1, 320, 321 cpv. 2, 404 cpv. 1, 405 cpv. 1 CPC; 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag;
48, 61 cpv. 1 OTLEF; 62 cpv. 1 vOTLEF;
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2.
La
domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
3.
La tassa di giustizia e le spese
processuali per complessivi fr 100.00 relative alla procedura di reclamo, già
anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alloCO 1 fr. 50.00 a titolo di indennità.
4.
Intimazione
a:
- RE 1, __________;
- RA 1, __________.
Comunicazione
al Giudice di Pace del circolo di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 80.00,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.00, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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