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Decisione

14.2011.51

Errata indicazione del termine di impugnazione da parte del primo giudice. Notifica del precetto esecutivo. Decreto di multa quale titolo di rigetto definitivo. Decisione nulla. Indennità. Gratuito pa

9 maggio 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ del 20/26 ottobre 2010 dell’UE di __________RE

1ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 80.00, indicando quale titolo di credito:

“Decreto multa 26/03/2010 n. 9399 dip. delle istituzioni uff. giuridico della

circolazione 1) Multa”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo al Giudice di Pace del circolo di __________.__________

B. La

procedente fonda la sua pretesa sulla risoluzione 26 marzo 2010, cresciuta in

giudicato, mediante la quale la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,

ha inflitto a RE 1 una multa per l'uso illecito di un fondo privato a scopo di

posteggio di veicoli.

C. Con

sentenza 28 febbraio 2011 il Giudice di Pace del circolo di __________ ha accolto

l’istanza.

D. Con

reclamo 25 marzo 2011 RE 1 postula la riforma del giudizio del giudice di pace

e allegato al reclamo stesso. Il convenuto argomenta che il 26 marzo 2010

sarebbe stata emessa una multa per una ragione a lui sconosciuta a carico del

veicolo TI __________ della Associazione __________, che egli usa frequentemente

ma non esclusivamente. Il reclamante sostiene di non essere a conoscenza

dell’esistenza della multa e nemmeno del precetto esecutivo, atteso che

l’opposizione allo stesso sarebbe stata apposta da parte di una persona

impiegata all’Associazione __________, di cui egli è presidente. RE 1 evidenzia

che anche nell’ipotesi fosse stato lui il conducente del veicolo immatricolato

a nome dell’associazione, non si sarebbe meritato la multa perché sempre

attento a rispettare i limiti del certificato di posteggio per disabili di cui

dispone. Il reclamante si oppone pure alla condanna al pagamento di fr. 20.00

per indennità alla controparte, perché la stessa non si sarebbe presentata davanti

al giudice di pace e si sarebbe limitata a svolgere un lavoro di ordinaria

amministrazione consistente ad inviare un foglio prestampato.

E. Con

osservazioni 7 aprile 2011 lo CO 1 argomenta che il reclamo sarebbe tardivo in

quanto il termine d’impugnazione di 10 giorni non sarebbe stato rispettato.

L’indicazione errata del termine da parte del giudice di prime cure non potrebbe

infatti essere d’aiuto al reclamante, che non potrebbe invocare la buona fede

perché poteva conoscere l’inesattezza dell’indicazione fornita rispettivamente

avrebbe potuto facilmente rendersene conto usando la dovuta diligenza. Il

creditore evidenzia che l’infrazione è stata commessa con il veicolo targato TI

__________ e non con il veicolo targato TI __________.

F. Con

replica 17 aprile 2011 RE 1 chiede l’assegnazione di un difensore d’ufficio per

potersi difendere in modo adeguato nella procedura di reclamo, non essendo in

condizioni finanziarie tali da poter pagare la parcella di un avvocato.

L’escusso

argomenta che il veicolo targato TI __________ sarebbe immatricolato a nome di

suo figlio e quindi il precetto esecutivo avrebbe dovuto essere emesso al nome

del figlio. Egli chiede la consegna di copia del precetto esecutivo, perché in

occasione dell’udienza di discussione si è fatto mostrare il precetto e la

firma apposta sullo stesso gli sembrerebbe essere quella della moglie. In ogni

caso le possibilità che egli fosse al volante dell’auto del figlio, con cambio

manuale, sarebbero ben poche perché per difficoltà fisiche sarebbe autorizzato

a guidare solo auto automatiche.

Tale

atto non è stato notificato alla controparte per una eventuale duplica.

Considerato

Considerandi

1.

Premesso che la decisione impugnata risale al 28 febbraio 2011,

ossia dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto

processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la

questione di sapere quali siano le norme procedurali applicabili alla

trattazione dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione proposta il 30 dicembre

2010.

Ora, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti

alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua

entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente.

Stabilita

l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura

applicabile davanti al primo giudice, si pone dipoi la questione di sapere

quale sia invece il diritto applicabile al ricorso in rassegna. Ora, l’art. 405

cpv. 1 CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata

(finale) risale, come visto, al 28 febbraio 2011, la procedura ricorsuale è

perciò retta dal nuovo diritto.

2.

Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il

caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema

di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 cpv. 1 lett. b n.

3.

CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in

procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo

è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

3.

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a.

l’applicazione errata del diritto;

b.

l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

4.

Proposto

il 25 marzo 2011, ossia quando il termine di dieci giorni decorrente dalla

notifica della sentenza impugnata era ampiamente scaduto, il reclamo sarebbe di

principio inammissibile. Nel caso di specie nel dispositivo n. 3 della sentenza

impugnata il giudice di pace ha però erroneamente indicato in 30 giorni il

termine di impugnazione. Di principio la parte laica non rappresentata nella

procedura può fare affidamento all’indicazione datagli dal giudice, eccezion

fatta quando il ricorrente si è reso conto o quando egli era in grado di

scoprire l’errore grazie alle sue conoscenze giuridiche (Trezzini,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p.

1059-1060 e rif. ivi). Nel caso di specie non risulta che RE 1 sia giurista o

disponga altrimenti delle conoscenze necessarie per permettergli di trovare la

norma di legge pertinente e d’intepretarla. Per questo motivo il reclamo va

considerato tempestivo.

5.

RE

1.

invoca la mancata notifica del precetto esecutivo

pretendendo di non aver avuto conoscenza dell'esecuzione. Tale eccezione è al

limite del temerario. Nel precetto esecutivo infatti il funzionario postale

incaricato della notifica ha espressamente indicato che lo stesso è stato

personalmente notificato a RE 1. Inoltre un confronto delle sottoscrizioni apposte

da RE 1 sul reclamo 25 marzo 2011 e sulla replica 17 aprile 2011 con la firma

apposta sul precetto esecutivo alla rubrica opposizione non lascia sorgere

alcun ragionevole dubbio sull’identità della persona che ha apposto le tre

firme. Ad ogni buon conto il precettato, anche nell’ipotesi di una mancata

notifica, non avrebbe subito alcun danno, dato che è stata interposta

opposizione e che lo stesso avrebbe potuto prendere visione del precetto presso

il giudice di pace del circolo di Vezia immediatamente dopo la ricezione della

convocazione di data 5 gennaio 2011 per l’udienza del 19 febbraio 2011.

6.

Per l’art. 80 cpv. 1 vLEF quando il credito sia fondato sopra una

sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in

giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario)

e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione

di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,

4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli,

Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).

6.1

L’art.

80.

cpv. 2 n. 3 vLEF parifica a sentenze esecutive entro il territorio cantonale,

le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni

fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale

disponga in tal senso.

6.2

Per l’art. 28 vLALEF “entro il territorio cantonale, sono parificate

alle sentenze esecutive nel senso dell’art. 80 LEF le decisioni definitive di

autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura

riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico”.

7.

Il

giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la

sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla

LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 e

n. 68 ad art. 84; Stücheli, op. cit., p. 112 s.; Staehelin,

op. cit., n. 50 ad art. 84).

8.

Nel

caso di specie loCO 1 fonda la sua pretesa nei confronti di RE 1 sulla risoluzione 26 marzo 2010, comunicata al ricorrente al proprio

domicilio di Via __________ __________ a __________, mediante la quale la

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ha inflitto a RE 1 una multa per

l'uso illecito di un fondo privato a scopo di posteggio di veicoli.

La

menzionata decisione – rimasta senza impugnazione - costituisce in principio

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 vLEF in favore

dell’istante per l’importo oggetto dell’esecuzione.

9.

A norma dell'art. 81 cpv. 1 vLEF "se il credito è fondato su

una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui

fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno

che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto".

10.

Oltre

ai mezzi liberatori dell’art. 81 vLEF il debitore può invocare la nullità del

titolo esecutivo (DTF 129 I 361

e rif. ivi; Cocchi/Trezzini, CPC-TI commentato, Appendice 2000/2004, n. 57 ad art. 20

LALEF), nullità del resto che deve essere rilevata

d’ufficio dal giudice dell’esecuzione (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 118 ad art. 80; Moor,

Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.1.2, p. 307) e da ogni

autorità preposta all’applicazione del diritto (DTF 129 I 361 e rif. ivi), atteso che una decisione nulla non può

esplicare alcun effetto giuridico (TF 02.06.2003 [5P.178/2003] cons. 3.1).

Per

costante giurisprudenza una decisione viziata è di regola solo annullabile:

nell’interesse della sicurezza del diritto (TF 06.02.2003 [5P.448/2002] consid. 2.2) la nullità è ammessa

- a prescindere dalle fattispecie espressamente previste dalla legge - solo

quando la decisione è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente

o quanto meno agevolmente riconoscibile ed inoltre quando la certezza del

diritto non viene compromessa nell’ipotesi in cui la nullità fosse ammessa (DTF 129 I 361 e rif. ivi; TF 06.02.2003 [5P.448/2002]

consid. 2.2 e rif. ivi).

Vengono

considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura, in primo

luogo inerenti all’incompetenza dell’autorità che ha prolato la decisione (DTF 129 I 361). Errori di merito possono

provocare solo eccezionalmente la nullità dell’atto (DTF 129 I 361). Questo avviene allorché essi sono estremamente

gravi, ad esempio quando l’atto in questione è insensato, immorale,

completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (RDAT 2000 II n. 54 p.

197-198).

11.

Nel

caso di specie la decisione 26 marzo 2010 è stata emanata

dall’autorità competente. Il ricorrente ha in sostanza argomentato che la multa

sarebbe ingiustificata in quanto egli non avrebbe commesso l’infrazione. RE 1

non asserisce che il titolo di rigetto è affetto da carenze d’ordine procedurale

ma pretende che la decisione sia viziata da un errore di merito. Tale censura,

la cui fondatezza risulta del resto tutt’altro che evidente o facilmente

riconoscibile (TF 02.06.2003 [5P.178/2003] cons. 3.1), doveva essere sollevata al

momento dell’imposizione della multa nei modi e nelle forme indicate nel decreto di contravvenzione o al più tardi, nell’ipotesi

il decreto non gli fosse stato ritualmente notificato, nei termini previsti

dalla LContr., dopo la ricezione da parte del giudice di pace dell’istanza di

rigetto dell’opposizione (nella quale il titolo è espressamente menzionato) e

della convocazione del 5 gennaio 2011 per l’udienza di contraddittorio. La censura di RE 1 risulta pertanto inammissibile

in questa sede.

12.

Il

reclamante si oppone alla condanna al pagamento di fr. 20.00 per indennità alla

controparte.

12.1

Ai sensi dell'art.

62.

cpv. 1 vOTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto

dell'opposizione (art. 25 n. 2 lett. a vLEF), il giudice può, su domanda della

parte vincente, condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità

come risarcimento delle spese. Tale indennità è destinata a coprire la perdita

di tempo e le spese; se del caso, essa può comprendere anche le spese derivanti

dal patrocinio da parte di un avvocato (DTF 119 III 69). In particolare, la

parte vincente, non patrocinata, avrà diritto ad essere risarcita per il

dispendio di tempo causatole dal processo e per ulteriori spese dipendenti dal

medesimo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

art. 150 CPC, n. 520 e m. 10; Staehelin,

in Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Givera/Monaco, 1998, Vol. I, n. 74 ad

art. 84).

12.2

In concreto, fuori

discussione l'intervento di un patrocinatore e quindi anche l'eventualità di

applicazione o di riferimento alla TOA o a qualsiasi altra tariffa

professionale relativa ad atti di patrocinio, lRA 1 si è occupato della

procedura di rigetto dell'opposizione nell'ambito delle proprie mansioni

istituzionali. A tal fine, esso ha semplicemente presentato l'istanza di

rigetto dell'opposizione la cui redazione -di pochissime righe- non ha

richiesto approfondimenti, studi particolari, consulenze esterne o altre misure

indispensabili, tali da causare spese che debbano essere risarcite dalla

controparte. Sebbene all'ente procedente non siano sorte spese di qualsiasi

natura dalla partecipazione all'udienza che -a ragione o a torto- ha disertato,

allo stesso, deve essere riconosciuta perlomeno la perdita di tempo per

l’allestimento dell’istanza di rigetto e un’equa indennità le spese forfetarie

di cancelleria: come fatto dal primo giudice non appare pertanto iniquo di

caricare al soccombente l'importo di fr. 20.– a titolo di indennità

processuali.

13.

Con

la replica RE 1 chiede la concessione del gratuito

patrocinio.

13.1

Risulta

dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria

(Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni

cumulative seguenti:

– il

richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

– la

procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e

una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura

a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

– per

il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia:

– la

persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o

– la

designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi

interessi, oppure

– la

causa presenta difficoltà particolari.

La

necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di

nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento

impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse.

Nel caso di specie il

reclamo dell’escusso non presentava la benché minima possibilità di esisto

favorevole, ritenuto che lo stesso è, per i motivi sopra addotti, ampiamente

infondato.

Per

questo motivo la richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio

presentata da RE 1 deve essere respinta.

14.

Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo va quindi respinto.

Tassa

di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per

i quali motivi,

richiamati gli art. 25 n. 2 lett. a, 80, 81 vLEF; 106 cpv. 1, 251,

319.

cpv. 1, 320, 321 cpv. 2, 404 cpv. 1, 405 cpv. 1 CPC; 3, 14 cpv. 1 e 2 Lag;

48, 61 cpv. 1 OTLEF; 62 cpv. 1 vOTLEF;

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2.

La

domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

3.

La tassa di giustizia e le spese

processuali per complessivi fr 100.00 relative alla procedura di reclamo, già

anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alloCO 1 fr. 50.00 a titolo di indennità.

4.

Intimazione

a:

- RE 1, __________;

- RA 1, __________.

Comunicazione

al Giudice di Pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 80.00,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.00, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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