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Decisione

14.2011.54

Rigetto definitivo dell'opposizione. Domanda di annullamento dell'udienza di discussione dell'istanza in attesa dell'esito di una procedura di revisione della tassazione fiscale invocata quale titolo

6 maggio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 23/24 settembre 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________ lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di: 1) fr.

3'109.70, 2) fr. 115.60, 3) fr. 30.--, dedotti fr. 3'109.70 di acconto pagato

al creditore, indicando quale titolo di credito: “Imposta cantonale 2008 +

interessi 3.0% dal 31.05.2008 risp. dal 31.10.2009 – 1) Imposta cantonale 2008, 2) Interessi di ritardo, 3)Tassa di diffida (15.06.2010);

che

interposta opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 30 dicembre 2010 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo per l’importo di fr.

115.60 relativo agli interessi aggiornati e fr. 30.-- quale tassa di diffida,

producendo copia della notifica di tassazione relativa all’imposta cantonale

2008 del 2 settembre 2009, passata in giudicato (doc. C), così come il

dettaglio del calcolo degli interessi di ritardo del 7 novembre 2010 (doc. B);

che

con ordinanza 19 febbraio 2011 il Giudice di pace ha convocato le parti

all’udienza del 10 marzo 2011 per il contraddittorio;

che

il 23 febbraio 2011 il convenuto ha chiesto l’annullamento dell’udienza, asserendo

di avere presentato un’istanza di revisione relativa alle sue tassazioni per

gli anni 2004 e successivi, allegando al riguardo copia del verbale di

audizione del 21 febbraio 2011 davanti all’autorità fiscale, per poi rilevare

che se l’istanza fosse stata ammessa, tale cicostanza avrebbe comportato

l’annullamento delle relative tassazioni e quindi anche degli interessi oggetto

della procedura in esame;

che

all’udienza del 10 marzo 2011 indetta per il contraddittorio, il convenuto non

è comparso;

che

statuendo il 18 marzo 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza sulla base

della documentazione prodotta dall’istante, argomentando che “la richiesta di

rinvio non risultava motivata con uno degli impedimenti dell’art. 136 CPC, e

che in ogni modo, trattandosi di causa a procedura sommaria per il rigetto

dell’opposizione, il Giudice, in possesso di una decisione amministrativa

regolarmente cresciuta in giudicato, non può esaminare il merito della

vertenza, da cui la necessità di procedere con il giudizio”;

che

con reclamo 31 marzo 2011 RE 1 si duole della lesione del suo diritto di essere

sentito garantito dell’art. 53 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile

svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (CPC), facendo carico al Giudice

di pace di avere deciso con la sentenza di merito sulla non ammissibilità della

sua richiesta di rinvio, senza avergli dato nessuna possibilità di esprimersi

sull’istanza di rigetto;

che

RE 1 rileva dipoi che la lettura attenta del verbale di audizione 21 febbraio

2011 da lui prodotto con la citata richiesta di rinvio dell’udienza, avrebbe

dovuto convincere lo stesso giudice della necessità di sospendere la procedura ex

art. 126 CPC, fintanto che la Divisione delle Contribuzioni avesse terminato

l’esame della procedura di revisione contro la decisione di tassazione a monte

della procedura esecutiva;

che,

chiamato a esprimersi sul reclamo, il procedente è rimasto silente;

Considerandi

in diritto:

che

risalendo la decisione impugnata al 18 marzo 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice

di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano

le norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di

rigetto definitivo dell’opposizione presentata il 30 dicembre 2010;

che,

al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al

momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;

che

si rileva perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione

all’udienza di contraddittorio) alla legge cantonale di applicazione della

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v. LALEF, che - tra l’altro - dispone l’applicazione, come diritto di procedura

suppletivo, delle disposizioni del Codice di procedura ticinese allora in

vigore; CPC-TI);

che

l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che

dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 18 marzo 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ai sensi degli art. 80-84 LEF (cfr. art.

309.

lett. b n. 3 CPC);

che

in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a)

l’applicazione errata del diritto

b)

l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

che

nella misura in cui fa carico al Giudice di pace di avere statuito sull’istanza

di rinvio dell’udienza solo con il merito, violando così il suo diritto di

essere sentito, l’insorgente travisa la realtà dei fatti;

che

ai sensi dell’art. 136 cpv. 1 CPC-TI - applicabile davanti al primo giudice ex

art. 404 cpv. 1 CPC - una parte (o il suo rappresentante) può chiedere

tempestivamente il rinvio dell’udienza se impedito per motivi gravi, in

particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni

parlamentari o per comparsa davanti ad un altro tribunale;

che

con il suo scritto del 23 febbraio 2011 il convenuto non ha però chiesto il

rinvio dell’udienza fissata per il 10 marzo 2011 invocando uno dei citati

motivi di impedimento a comparire, ma ha chiesto semplicemente l’annullamento

dell’udienza perché contro la decisione di tassazione oggetto della procedura

di rigetto dell’opposizione è pendente una istanza di revisione da egli proposta

davanti all’autorità fiscale, la quale, se ammessa, avrebbe comportato

l’annullamento della relativa tassazione;

che

con un’iniziativa del genere il convenuto non si è quindi attivato per far

slittare l’udienza perché oggettivamente impossibilitato a presenziarvi, ma si

é semplicemente proposto di sospendere la procedura esecutiva per la questione

di merito anticipata nella sua istanza del 23 febbraio 2011;

che

nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento il giudice

pronuncia sulla base di un’istanza scritta e corredata, se del caso, dai

documenti e sulla base di quanto esposto dalle parti, se del caso, con la

produzione dei relativi documenti a supporto delle rispettive tesi, all’udienza

di contradditorio appositamente indetta (art. 20 cpv. 1 e 2 vLALEF), ritenuto

che se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita

l’altra parte se comparsa (art. 20 cpv. 4 vLALEF), il che esclude la facoltà

per le parti di addurre le proprie ragioni con atti, rispettivamente iniziative

procedurali (allegati integrativi, prese di posizione scritte prima

dell’udienza) all’infuori di quanto previsto dall’art. 20 vLALEF;

che,

ciò posto, il convenuto avrebbe dovuto proporre l’argomento illustrato

nell’istanza del 23 febbraio 2011 con riferimento al verbale di audizione 21

febbraio 2011 davanti all’autorità fiscale, all’udienza di contradditorio e,

quindi, non pregiudizialmente nelle more dell’istanza di rigetto dell’opposizione;

che

a giusta ragione il Giudice di pace non ha perciò indugiato sulla questione,

definendo l’iniziativa dell’escusso esulante dal contesto dell’art. 136 CPC-TI;

che

ci si potrebbe nondimeno chiedere se con la sua istanza del 23 febbraio 2011 il

convenuto contasse, nonostante il chiaro tenore dell’art. 20 vLALEF, di

ottenere ugualmente una decisione incidentale del giudice sulla sua richiesta

di sospensione della procedura sulla base dell’art. 107 CPC-TI (equivalente di

fatto all’attuale art. 126 CPC), secondo cui il giudice può sospendere il

processo quando tra le parti siano pendenti trattative per una transazione,

oppure quando la decisione di un’altra causa o di un altro procedimento può influire

sulla decisione della lite;

che

avesse confidato su una decisione del genere, il convenuto – in considerazione dell’eccezionale

motivo addotto a sostegno della sua tesi, segnatamente del fatto che egli,

quale avvocato, non poteva ignorare che gli interessi di ritardo oggetto della

procedura in esame, decorrono anche nel caso di una domanda di revisione contro

una decisione di tassazione cresciuta in giudicato, così come nel caso di

reclamo o ricorso contro la tassazione (art. 240 cvp. 6 LT) - non aveva motivo

di rimanere passivo di fronte al silenzio del primo giudice sulla sua

richiesta di annullamento dell’udienza fissata per il 10 marzo 2011, disertando

semplicemente l’udienza stessa;

che,

al contrario, all’insorgente spettava in un caso del genere farsi parte diligente,

ossia sollecitare lo stesso giudice ad evadere la sua domanda prima

dell’udienza;

che,

non avendolo fatto, egli non può dolersi in questa sede di non avere potuto

esprimersi sull’istanza di rigetto dell’opposizione, il primo giudice non

avendo in ogni modo né rinviato, né annullato l’udienza, motivo per cui egli

doveva presumere che la procedura esecutiva avrebbe seguito il suo corso;

che

il reclamo deve di conseguenza essere al riguardo disatteso;

che

il rimedio non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui

l’insorgente ritiene, in ogni modo, che non sono nemmeno soddisfatte le condizioni

per concedere il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo in

rassegna;

che

secondo l’art. 80 cpv. 1 vLEF – ossia secondo il testo in vigore fino al

31.12

, che torna applicabile alla fattispecie – se il credito è fondato su

una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione;

che

ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 vLEF sono parificate alle sentenze esecutive,

entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative

cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le

imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art.

28.

vLALEF e 244 cpv. 3 LT);

che

giusta l’art. 81 cpv. 1 vLEF, pure applicabile alla fattispecie, se il credito

è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del

Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via

definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il

debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero

dimostri che è prescritto;

che,

come giustamente rilevato dal Giudice di pace, la documentazione agli atti,

segnatamente la decisione di tassazione 2 settembre 2009 dell’Ufficio di

tassazione di __________, passata in giudicato (doc. C) e posta a fondamento

della fissazione degli interessi di mora oggetto della procedura esecutiva (doc.

B, importo come tale non contestato), costituisce titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione ex art. 80 vLEF, la domanda di revisione pendente contro la

tassazione non ostando, come visto, all’esecutività della medesima;

che

ne discende che il reclamo deve essere disatteso, siccome manifestamente

infondato;

che

gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del

reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEf e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 80

e 81 vLEF, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC

pronuncia:

1.Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.--, anticipata dal reclamante, è posta a suo

carico.

3.Intimazione: - avv. dr. RE 1, __________

- RA 1, __________

Comunicazione

al Giudice di pace del Circolo di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 145.60,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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