14.2011.54
Rigetto definitivo dell'opposizione. Domanda di annullamento dell'udienza di discussione dell'istanza in attesa dell'esito di una procedura di revisione della tassazione fiscale invocata quale titolo
6 maggio 2011Italiano12 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2011.54
Data decisione, Autorità:
06.05.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Domanda di annullamento dell'udienza di discussione dell'istanza in attesa dell'esito di una procedura di revisione della tassazione fiscale invocata quale titolo di rigetto. Udienza deserta. Decisione sulla domanda di annullamento con il merito
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 107 CPC-TI
art. 136 cpv. 1 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2011.54
Lugano
6 maggio 2011
FP/sl/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 30 dicembre 2010 presentata da
CO 1 __________
rappr. daRA 1 __________
Contro
RE 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________
del 23/24 settembre 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________ per il
pagamento di fr. 115.60 oltre accessori;
sulla quale istanza il
Giudice di pace del circolo di __________, con sentenza del 18 marzo
2011 (S10-__________)
ha così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla
parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione di
__________ è respinta in via definitiva per l’importo degli accessori, ossia
fr. 115.60 per interessi aggiornati, fr. 30.-- di tassa di diffida del 15.6.2010, più fr. 30.-- di spese esecutive;
2. La richiesta 23.2.2011 di parte convenuta è trasmessa all’attore per le decisioni di sua competenza.
3. La tassa di giustizia di fr. 55.-- da anticipare dalla
parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla
controparte fr. 10.-- di indennità.”
Sentenza impugnata dal
convenuto, che con reclamo del 31 marzo 2011 ne
chiede l’annullamento,
protestate spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale
1° aprile 2011, con il quale al reclamo è stato con-
cesso effetto
sospensivo;
esaminati gli atti
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 23/24 settembre 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________ lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di: 1) fr.
3'109.70, 2) fr. 115.60, 3) fr. 30.--, dedotti fr. 3'109.70 di acconto pagato
al creditore, indicando quale titolo di credito: “Imposta cantonale 2008 +
interessi 3.0% dal 31.05.2008 risp. dal 31.10.2009 – 1) Imposta cantonale 2008, 2) Interessi di ritardo, 3)Tassa di diffida (15.06.2010);
che
interposta opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 30 dicembre 2010 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo per l’importo di fr.
115.60 relativo agli interessi aggiornati e fr. 30.-- quale tassa di diffida,
producendo copia della notifica di tassazione relativa all’imposta cantonale
2008 del 2 settembre 2009, passata in giudicato (doc. C), così come il
dettaglio del calcolo degli interessi di ritardo del 7 novembre 2010 (doc. B);
che
con ordinanza 19 febbraio 2011 il Giudice di pace ha convocato le parti
all’udienza del 10 marzo 2011 per il contraddittorio;
che
il 23 febbraio 2011 il convenuto ha chiesto l’annullamento dell’udienza, asserendo
di avere presentato un’istanza di revisione relativa alle sue tassazioni per
gli anni 2004 e successivi, allegando al riguardo copia del verbale di
audizione del 21 febbraio 2011 davanti all’autorità fiscale, per poi rilevare
che se l’istanza fosse stata ammessa, tale cicostanza avrebbe comportato
l’annullamento delle relative tassazioni e quindi anche degli interessi oggetto
della procedura in esame;
che
all’udienza del 10 marzo 2011 indetta per il contraddittorio, il convenuto non
è comparso;
che
statuendo il 18 marzo 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza sulla base
della documentazione prodotta dall’istante, argomentando che “la richiesta di
rinvio non risultava motivata con uno degli impedimenti dell’art. 136 CPC, e
che in ogni modo, trattandosi di causa a procedura sommaria per il rigetto
dell’opposizione, il Giudice, in possesso di una decisione amministrativa
regolarmente cresciuta in giudicato, non può esaminare il merito della
vertenza, da cui la necessità di procedere con il giudizio”;
che
con reclamo 31 marzo 2011 RE 1 si duole della lesione del suo diritto di essere
sentito garantito dell’art. 53 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile
svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011 (CPC), facendo carico al Giudice
di pace di avere deciso con la sentenza di merito sulla non ammissibilità della
sua richiesta di rinvio, senza avergli dato nessuna possibilità di esprimersi
sull’istanza di rigetto;
che
RE 1 rileva dipoi che la lettura attenta del verbale di audizione 21 febbraio
2011 da lui prodotto con la citata richiesta di rinvio dell’udienza, avrebbe
dovuto convincere lo stesso giudice della necessità di sospendere la procedura ex
art. 126 CPC, fintanto che la Divisione delle Contribuzioni avesse terminato
l’esame della procedura di revisione contro la decisione di tassazione a monte
della procedura esecutiva;
che,
chiamato a esprimersi sul reclamo, il procedente è rimasto silente;
Considerandi
in diritto:
che
risalendo la decisione impugnata al 18 marzo 2011, ossia dopo l’entrata in vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice
di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere quali siano
le norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione dell’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione presentata il 30 dicembre 2010;
che,
al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al
momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;
che
si rileva perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione
all’udienza di contraddittorio) alla legge cantonale di applicazione della
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v. LALEF, che - tra l’altro - dispone l’applicazione, come diritto di procedura
suppletivo, delle disposizioni del Codice di procedura ticinese allora in
vigore; CPC-TI);
che
l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che
dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 18 marzo 2011, la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ai sensi degli art. 80-84 LEF (cfr. art.
309.
lett. b n. 3 CPC);
che
in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a)
l’applicazione errata del diritto
b)
l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che
nella misura in cui fa carico al Giudice di pace di avere statuito sull’istanza
di rinvio dell’udienza solo con il merito, violando così il suo diritto di
essere sentito, l’insorgente travisa la realtà dei fatti;
che
ai sensi dell’art. 136 cpv. 1 CPC-TI - applicabile davanti al primo giudice ex
art. 404 cpv. 1 CPC - una parte (o il suo rappresentante) può chiedere
tempestivamente il rinvio dell’udienza se impedito per motivi gravi, in
particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni
parlamentari o per comparsa davanti ad un altro tribunale;
che
con il suo scritto del 23 febbraio 2011 il convenuto non ha però chiesto il
rinvio dell’udienza fissata per il 10 marzo 2011 invocando uno dei citati
motivi di impedimento a comparire, ma ha chiesto semplicemente l’annullamento
dell’udienza perché contro la decisione di tassazione oggetto della procedura
di rigetto dell’opposizione è pendente una istanza di revisione da egli proposta
davanti all’autorità fiscale, la quale, se ammessa, avrebbe comportato
l’annullamento della relativa tassazione;
che
con un’iniziativa del genere il convenuto non si è quindi attivato per far
slittare l’udienza perché oggettivamente impossibilitato a presenziarvi, ma si
é semplicemente proposto di sospendere la procedura esecutiva per la questione
di merito anticipata nella sua istanza del 23 febbraio 2011;
che
nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento il giudice
pronuncia sulla base di un’istanza scritta e corredata, se del caso, dai
documenti e sulla base di quanto esposto dalle parti, se del caso, con la
produzione dei relativi documenti a supporto delle rispettive tesi, all’udienza
di contradditorio appositamente indetta (art. 20 cpv. 1 e 2 vLALEF), ritenuto
che se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita
l’altra parte se comparsa (art. 20 cpv. 4 vLALEF), il che esclude la facoltà
per le parti di addurre le proprie ragioni con atti, rispettivamente iniziative
procedurali (allegati integrativi, prese di posizione scritte prima
dell’udienza) all’infuori di quanto previsto dall’art. 20 vLALEF;
che,
ciò posto, il convenuto avrebbe dovuto proporre l’argomento illustrato
nell’istanza del 23 febbraio 2011 con riferimento al verbale di audizione 21
febbraio 2011 davanti all’autorità fiscale, all’udienza di contradditorio e,
quindi, non pregiudizialmente nelle more dell’istanza di rigetto dell’opposizione;
che
a giusta ragione il Giudice di pace non ha perciò indugiato sulla questione,
definendo l’iniziativa dell’escusso esulante dal contesto dell’art. 136 CPC-TI;
che
ci si potrebbe nondimeno chiedere se con la sua istanza del 23 febbraio 2011 il
convenuto contasse, nonostante il chiaro tenore dell’art. 20 vLALEF, di
ottenere ugualmente una decisione incidentale del giudice sulla sua richiesta
di sospensione della procedura sulla base dell’art. 107 CPC-TI (equivalente di
fatto all’attuale art. 126 CPC), secondo cui il giudice può sospendere il
processo quando tra le parti siano pendenti trattative per una transazione,
oppure quando la decisione di un’altra causa o di un altro procedimento può influire
sulla decisione della lite;
che
avesse confidato su una decisione del genere, il convenuto – in considerazione dell’eccezionale
motivo addotto a sostegno della sua tesi, segnatamente del fatto che egli,
quale avvocato, non poteva ignorare che gli interessi di ritardo oggetto della
procedura in esame, decorrono anche nel caso di una domanda di revisione contro
una decisione di tassazione cresciuta in giudicato, così come nel caso di
reclamo o ricorso contro la tassazione (art. 240 cvp. 6 LT) - non aveva motivo
di rimanere passivo di fronte al silenzio del primo giudice sulla sua
richiesta di annullamento dell’udienza fissata per il 10 marzo 2011, disertando
semplicemente l’udienza stessa;
che,
al contrario, all’insorgente spettava in un caso del genere farsi parte diligente,
ossia sollecitare lo stesso giudice ad evadere la sua domanda prima
dell’udienza;
che,
non avendolo fatto, egli non può dolersi in questa sede di non avere potuto
esprimersi sull’istanza di rigetto dell’opposizione, il primo giudice non
avendo in ogni modo né rinviato, né annullato l’udienza, motivo per cui egli
doveva presumere che la procedura esecutiva avrebbe seguito il suo corso;
che
il reclamo deve di conseguenza essere al riguardo disatteso;
che
il rimedio non è destinato a miglior sorte nemmeno nella misura in cui
l’insorgente ritiene, in ogni modo, che non sono nemmeno soddisfatte le condizioni
per concedere il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo in
rassegna;
che
secondo l’art. 80 cpv. 1 vLEF – ossia secondo il testo in vigore fino al
31.12
, che torna applicabile alla fattispecie – se il credito è fondato su
una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione;
che
ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 3 vLEF sono parificate alle sentenze esecutive,
entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative
cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le
imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art.
28.
vLALEF e 244 cpv. 3 LT);
che
giusta l’art. 81 cpv. 1 vLEF, pure applicabile alla fattispecie, se il credito
è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del
Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via
definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il
debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero
dimostri che è prescritto;
che,
come giustamente rilevato dal Giudice di pace, la documentazione agli atti,
segnatamente la decisione di tassazione 2 settembre 2009 dell’Ufficio di
tassazione di __________, passata in giudicato (doc. C) e posta a fondamento
della fissazione degli interessi di mora oggetto della procedura esecutiva (doc.
B, importo come tale non contestato), costituisce titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione ex art. 80 vLEF, la domanda di revisione pendente contro la
tassazione non ostando, come visto, all’esecutività della medesima;
che
ne discende che il reclamo deve essere disatteso, siccome manifestamente
infondato;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del
reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEf e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 80
e 81 vLEF, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC
pronuncia:
1.Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.--, anticipata dal reclamante, è posta a suo
carico.
3.Intimazione: - avv. dr. RE 1, __________
- RA 1, __________
Comunicazione
al Giudice di pace del Circolo di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 145.60,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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