14.2011.56
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solviblità
6 aprile 2011Italiano7 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.56
Data decisione, Autorità:
06.04.2011, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solviblità
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2011.56
Lugano
6 aprile 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di
fallimento dipendente dall’istanza 5 febbraio 2011 presentata da
CO 1 __________
contro
RE 1 __________
patrocinata dall’ PA 1 __________
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del Distretto
di __________, con sentenza 22 marzo 2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento della ditta individuale RE 1 e per essa di __________, __________, a
far tempo dal giorno 23 marzo 2011 alle ore 14.00.
2./3./4.Omissis”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo 4 aprile 2011 ne chiede
l’annullamento;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UEF di __________ IS 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 3'212.65.
B. Entro
il termine fissato dal Pretore, scadente il 14 marzo 2011, la convenuta non ha
presentato osservazioni, né si è avvalsa del diritto di essere convocata ad
un’udienza di contraddittorio.
C. Con sentenza 22 marzo 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________
ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 23 marzo 2011 alle ore 14.00.
D. Con
il reclamo RE 1 sostiene di essere in grado a breve di saldare integralmente il
suo debito nei confronti dell’istante e che ne avrebbe dato immediatamente
comunicazione a questa Camera. La reclamante rileva inoltre che la sua
situazione debitoria non è eccessivamente pesante e che verrà ridotta con il
pagamento del debito nei confronti di IS 1. Per quel che riguarda le sue
esecuzioni e gli attestati di carenza di beni emessi a suo carico la convenuta
asserisce di volere concordare una rateazione di ca. fr. 1'000.-- al mese e,
con il proprio lavoro rispettivamente l’aiuto di terze persone, estinguere
tutti i suoi debiti nel giro di un anno.
D. Il reclamo non è stato intimato alla procedente per osservazioni.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna
2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und
Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.
446.
ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;
SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Essendo la
sentenza pretorile stata notificata alla reclamante il 25 marzo 2011, il
termine di 10 giorni per impugnarla è scaduto lunedì 4 aprile 2010. Entro tale
termine la reclamante non ha dimostrato di avere saldato il suo debito nei
confronti dell’istante (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha provato di avere
depositato presso questa autorità l’importo dovuto a disposizione della creditrice
(art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). D’altro canto quest’ultima non ha ritirato la
domanda di fallimento, per cui non risultando adempiuto nessuno dei presupposti
di cui all’art. 174 cpv. 2 n.1-3 LEF il fallimento di RE 1 non può essere
annullato.
In
via abbondanziale si osserva che la reclamante non ha ossequiato nemmeno il
presupposto della solvibilità. Dall’estratto delle esecuzioni all’8 febbraio
2011.
emerge che a carico della convenuta sono pendenti 10 esecuzioni per un
importo complessivo di fr. 10'360.85 e che nel corso del 2010 per ben 8
procedure è stata emessa la comminatoria di fallimento. Inoltre a carico della reclamante
risultano essere stati emessi nel periodo dal 19 al 30 novembre 2009 sei
attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 5'927.95. Ciò
porta a concludere che la reclamante non dispone della liquidità necessaria a
far fronte ai suoi impegni. D’altro canto lei stessa ha dichiarato di essere
intenzionata a pagare i suoi debiti nel giro di un anno. Sennonché la
solvibilità deve essere resa verosimile, così come l’adempimento dei predetti
requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 n.1-3 LEF deve essere provato, nel termine
di reclamo di 10 giorni che, come rilevato, è scaduto il 4 aprile 2011.
2.
Il
reclamo va pertanto respinto.
Visto
l’esito, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo parziale è divenuta
priva d’oggetto.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante e per essa a carico della massa
fallimentare (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non
si assegnano indennità, il reclamo non essendole stato intimato per
osservazioni .
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di
conseguenza è confermato il fallimento di
RE 1, __________,
a far tempo dal 23 marzo 2011 alle ore 14.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- è posta a carico di RE 1 e per essa della
massa fallimentare.
3. Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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