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Decisione

14.2011.56

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova in senso proprio. Solviblità

6 aprile 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UEF di __________ IS 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 3'212.65.

B. Entro

il termine fissato dal Pretore, scadente il 14 marzo 2011, la convenuta non ha

presentato osservazioni, né si è avvalsa del diritto di essere convocata ad

un’udienza di contraddittorio.

C. Con sentenza 22 marzo 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________

ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 23 marzo 2011 alle ore 14.00.

D. Con

il reclamo RE 1 sostiene di essere in grado a breve di saldare integralmente il

suo debito nei confronti dell’istante e che ne avrebbe dato immediatamente

comunicazione a questa Camera. La reclamante rileva inoltre che la sua

situazione debitoria non è eccessivamente pesante e che verrà ridotta con il

pagamento del debito nei confronti di IS 1. Per quel che riguarda le sue

esecuzioni e gli attestati di carenza di beni emessi a suo carico la convenuta

asserisce di volere concordare una rateazione di ca. fr. 1'000.-- al mese e,

con il proprio lavoro rispettivamente l’aiuto di terze persone, estinguere

tutti i suoi debiti nel giro di un anno.

D. Il reclamo non è stato intimato alla procedente per osservazioni.

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna

2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und

Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p.

446.

ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994;

SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Essendo la

sentenza pretorile stata notificata alla reclamante il 25 marzo 2011, il

termine di 10 giorni per impugnarla è scaduto lunedì 4 aprile 2010. Entro tale

termine la reclamante non ha dimostrato di avere saldato il suo debito nei

confronti dell’istante (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha provato di avere

depositato presso questa autorità l’importo dovuto a disposizione della creditrice

(art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). D’altro canto quest’ultima non ha ritirato la

domanda di fallimento, per cui non risultando adempiuto nessuno dei presupposti

di cui all’art. 174 cpv. 2 n.1-3 LEF il fallimento di RE 1 non può essere

annullato.

In

via abbondanziale si osserva che la reclamante non ha ossequiato nemmeno il

presupposto della solvibilità. Dall’estratto delle esecuzioni all’8 febbraio

2011.

emerge che a carico della convenuta sono pendenti 10 esecuzioni per un

importo complessivo di fr. 10'360.85 e che nel corso del 2010 per ben 8

procedure è stata emessa la comminatoria di fallimento. Inoltre a carico della reclamante

risultano essere stati emessi nel periodo dal 19 al 30 novembre 2009 sei

attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 5'927.95. Ciò

porta a concludere che la reclamante non dispone della liquidità necessaria a

far fronte ai suoi impegni. D’altro canto lei stessa ha dichiarato di essere

intenzionata a pagare i suoi debiti nel giro di un anno. Sennonché la

solvibilità deve essere resa verosimile, così come l’adempimento dei predetti

requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 n.1-3 LEF deve essere provato, nel termine

di reclamo di 10 giorni che, come rilevato, è scaduto il 4 aprile 2011.

2.

Il

reclamo va pertanto respinto.

Visto

l’esito, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo parziale è divenuta

priva d’oggetto.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante e per essa a carico della massa

fallimentare (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non

si assegnano indennità, il reclamo non essendole stato intimato per

osservazioni .

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Di

conseguenza è confermato il fallimento di

RE 1, __________,

a far tempo dal 23 marzo 2011 alle ore 14.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- è posta a carico di RE 1 e per essa della

massa fallimentare.

3. Intimazione:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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