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Decisione

14.2011.57

Contratto di compravendita quale titolo di rigetto. Corretta consegna della merce

23 maggio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

dell’11/16 giugno 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________ CO 1 ha escussoAP 1 per l’incasso di fr. 27’781.80 oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2009, indicando

quale titolo di credito: “Contratto di compravendita”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura di __________

B. La

procedente fonda la propria pretesa sul contratto di compravendita n. 421.11.08

M530 del 13 gennaio 2009 (doc. C), mediante il quale CO

1 si è impegnata a fornire aRE 1 delle lastre di granito per la realizzazione

di un teatro-auditorium ad __________ (__________) per il prezzo di Euro

268’500.00. In base al contratto e per quanto di rilevanza nella fattispecie, il

saldo del prezzo di Euro 26'850.00 doveva essere soluto entro centoventi giorni

dalla data di spedizione dell’ultimo lotto di graniti.

C. Con

l’istanza di rigetto dell’opposizione la procedente evidenzia che l’escussa ha

interamente saldato le fatture 22 gennaio 2009 (doc. D), 11 febbraio 2009, 25

febbraio 2009 e 17 giugno 2009 (doc. E) riferite alle rate di acconto. Il 25

giugno 2009 essa ha emesso le fatture n. 349 di Euro 6'147.74 e n. 350 di Euro

20'702.26 (doc. F) per l’incasso del saldo del prezzo di vendita di Euro

26'850.00. Questo importo doveva essere versato entro centoventi giorni

dall’ultima spedizione, avvenuta il 25 giugno 2009, come risulterebbe dal

documento firmato dallo spedizioniere (doc. F). A seguito dei vari solleciti

trasmessi alla convenuta (doc. G), essa ha effettuato in data 10 febbraio 2010

un bonifico di Euro 6'850.00 indicando quale causale “Acconto” (doc. H). Il 10

maggio 2010 RE 1 avrebbe scritto alla procedente un e-mail, riconoscendo di

essere in debito con il pagamento del dovuto e confermando la propria volontà

di adempiere al pagamento non appena in possesso dei mezzi liquidi necessari

(doc. M). La procedente rileva che la convenuta mai avrebbe contestato né la

consegna della merce né la conformità della stessa a quanto previsto

contrattualmente.

D. All’udienza

di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza sostenendo che gli atti

prodotti non costituirebbero riconoscimento di debito, atteso che a parte il

contratto di cui al doc. C l’istante non avrebbe prodotto un solo documento

sottoscritto dagli aventi firma per RE 1. In particolare non vi sarebbe alcun documento recante una valida firma dell’escussa che attesti l’asserita, ma

contestata, consegna della merce da parte dell’istante.

E. Con

sentenza 30 marzo 2011 il Pretore del Distretto di ____________________, ha accolto

l’istanza, perché l’insieme della documentazione prodotta, ed in particolare il

contratto di cui al doc. C costituirebbe valido riconoscimento di debito. A

mente del Pretore l’eccezione secondo cui mancherebbe un documento attestante

l’avvenuta consegna della merce apparirebbe irrilevante, atteso che con il

pagamento dell’acconto di cui al doc. H la convenuta avrebbe dato atto di aver

ricevuto la merce, cosa che del resto in precedenza mai avrebbe contestato.

F. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata RE 1 riproponendo la

medesima eccezione sollevata in prima sede. A mente della reclamante il

pagamento attestato dal doc. H non potrebbe supplire all’assenza di prove

documentali circa l’avvenuta consegna. Inoltre tale ordine di bonifico, oltre a

non contenere alcuna indicazione circa la ricezione della merce, non menziona

il totale del debito sul quale l’acconto andrebbe imputato.

F. Delle

osservazioni 21 aprile 2011 di CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Premesso

che la decisione impugnata risale al 30 marzo 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero

(Codice di procedura civile, CPC), si pone avantutto la questione di sapere

quali siano le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di

rigetto provvisorio dell’opposizione proposta l’8 ottobre 2010. Ora, l’art. 404

cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusone davanti alla giurisdizione

adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si

applica il diritto procedurale previgente, segnatamente – come in concreto avvenuto

- la legge cantonale di applicazione della legge federale sull’esecuzione e sul

fallimento del 12 marzo 1997 (in seguito vLALEF) e, sussidiariamente, in virtù

del rinvio disposto dall’art. 25vLALEF, il Codice di procedura civile ticinese

allora in vigore (CPC-TI).

Stabilita

l’applicabilità del diritto previgente per quanto riguarda la procedura

applicabile davanti al primo giudice, si pone dipoi la questione di sapere

quale sia invece il diritto applicabile al gravame in rassegna. Ora, l’art. 405

cpv. 1 CPC, stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata

(finale) risale, come visto, al 30 marzo 2011, la procedura ricorsuale è perciò

retta dal nuovo diritto.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Proposto

il 5 aprile 2011 a fronte di una sentenza emessa in data 30 marzo 2011 (e

quindi notificata più avanti), ossia entro il termine di dieci giorni dalla

notificazione della sentenza impugnata (cfr. art. 321 cpv. 2 CPC, trattandosi

di procedura sommaria ex art. 251 lett. a CPC), il presente reclamo è pertanto

sotto questo profilo ammissibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a.

l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei

fatti.

3.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi

può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal

diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con

riferimenti).

5.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è

identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai

documenti prodotti (cfr. Cometta,

op. cit., p. 331; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.

84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,

tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

In linea

di principio è legittimato a chiedere il rigetto dell'opposizione colui al quale

il riconoscimento di debito conferisce la facoltà di disporre della pretesa

posta in esecuzione (Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).

6.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,

§ 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

7.

Un contratto di compravendita firmato costituisce, in linea di

massima, titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per il prezzo di

acquisto indicatovi (Staehelin, op.

cit., n. 113 ad art. 82), quando la consegna della merce

risulta documentata e, nel momento in cui è stata presentata la domanda di

esecuzione, quel prezzo era esigibile (Panchaud/Caprez,

op. cit., § 14 n. 71 I e 72).

8.

Nella

fattispecie, con il contratto di compravendita agli atti (doc. C), la parte

istante si è impegnata a fornire alla convenuta delle lastre

di granito per la realizzazione di un teatro-auditorium ad __________ (__________)

per il prezzo di Euro 268’500.00. Sul prezzo di acquisto, la compratrice

doveva pagare un acconto del 15% (Euro 40'275.00) entro 7 giorni dalla firma

del contratto e un ulteriore acconto del 75% (Euro 201'375.00) entro 7 giorni

dalla presentazione delle fatture inerenti le varie forniture di merce. Il

saldo del 10% (Euro 26'850.00) doveva essere soluto entro

centoventi giorni dalla data di spedizione dell’ultimo lotto di graniti. RE 1 ha pagato tutte le fatture riferite agli acconti

per complessivi Euro fr. 241'650.00 mentre ha omesso di pagare le fatture a

saldo del 29 giugno 2009 di Euro 6'147.74 rispett. di Euro 20'702.26 (doc. F),

versando unicamente e dopo vari solleciti (doc. G), un acconto di Euro 6'850.00 in data 10 febbraio 2010 (doc. H).

Come

visto venditrice e acquirente hanno pertanto subordinato l’esigibilità del

credito in esecuzione, ossia l’esigibilità del saldo del prezzo della

compravendita, alla spedizione dell’ultimo lotto di graniti.

Il

Pretore ha ritenuto che la fornitura di questo ultimo lotto è avvenuta

regolarmente perché la convenuta mai prima dell’inoltro della procedura

esecutiva ha sostenuto di non aver ricevuto la merce. Inoltre il 10 febbraio

2010, ossia successivamente ai vari solleciti richiedenti il versamento del

saldo di Euro 26'850.00, RE 1 ha versato un acconto di Euro 6'850.00 in riferimento al contratto di cui al doc. C, cosa che non avrebbe fatto se non avesse

ricevuto la merce acquistata. Questo accertamento del

Pretore non è suscettibile di attuare il titolo di reclamo di cui all’art. 320

lett. b CPC (accertamento manifestamente errato di un fatto). Non è infatti

inconferente dedurre da queste circostanze l’avvenuta corretta consegna della

merce, atteso che nell’ipotesi ciò non fosse avvenuto, appare poco credibile

che l’escussa non avrebbe mai sollecitato la procedente ad adempiere ai propri

impegni contrattuali ma anzi, ciò malgrado, abbia proceduto a versarle un

acconto all’infuori degli obblighi che gli imponeva il contratto. Del resto in

base al contratto del 13 gennaio 2009 (doc. C n. 2.5), la consegna del

materiale era prevista franco stabilimento del venditore, caricato su automezzi

e adeguatamente imballato, circostanza in concreto attestata dallo

spedizioniere con l’apposizione del proprio timbro e della propria firma su

entrambe le fatture del 25 giugno 2009 (doc. F). Le critiche rivolte al

primo giudice da parte dell’appellante si rivelano perciò prive di pregio per

non dire pretestuose. Il doc. C costituisce pertanto valido

riconoscimento di debito per l’importo dedotto in esecuzione con il precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________.

9.

Il

reclamo va quindi respinto.

Tassa di

giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per

i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 106 cpv. 1, 251, 319 cpv. 1, 320,

321.

cpv. 2, 404 cpv. 1, 405 cpv. 1 CPC; 3, 61 cpv. 1 OTLEF; 62 cpv. 1 vOTLEF;

pronuncia:

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese

processuali per complessivi fr 380.00 relative alla procedura di reclamo, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di

rifondere a CO 1 fr. 500.00 a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione

a:

- __________.

PA 1, __________;

- PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 27’781.80,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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