14.2011.58
Rigetto definitivo dell'opposizione. Pagamento del credito prima dell'udienza. Comunicazione scritta. Reclamo contro la sentenza che accoglie l'istanza e mette a carico dell'escusso la tasse e l'inden
18 aprile 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2011.58
Data decisione, Autorità:
18.04.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Pagamento del credito prima dell'udienza. Comunicazione scritta. Reclamo contro la sentenza che accoglie l'istanza e mette a carico dell'escusso la tasse e l'indennità
SPESE E INDENNITÀ
art. 20 LALEF
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2011.58
Lugano
18 aprile 2011
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 24 novembre 2010 di
CO 1, __________
contro
RE 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 5 maggio 2010 per
il pagamento di fr. 10'835.50 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza del 1° aprile (EF.2010.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e
di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia
in fr. 180.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.- a titolo di
indennità.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo
del 5 aprile 2011 chiede che la tassa di giustizia di fr. 180.- sia posta a
carico della debitrice e che l’indennità di fr. 300.- venga annullata;
ritenuto
Fatti
che
con sentenza del 1° aprile 2011 il Pretore del Distretto di __________, in
accoglimento dell’istanza 24 novembre 2010 di CO 1, ha respinto in via
definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________
del 3/5.5.2010 dell’Ufficio esecuzione di __________, che l’istante ha fatto
spiccare nei confronti della convenuta per l’incasso della somma di fr.
10'835.50 oltre interessi e spese, a titolo di contributi di previdenza rimasti
impagati;
che
nel contempo il Pretore ha caricato alla convenuta la tassa di giustizia di fr.
180.-, con l’obbligo di rifondere alla procedente fr. 300.- a titolo di
indennità (dispositivo n. 2 della sentenza);
che
contro il dispositivo sugli oneri processuali, RE 1 insorge con reclamo del 5
aprile 2011 chiedendo che la tassa di giustizia di fr. 180.- sia posta a carico
della debitrice e che la condanna al pagamento di un’indennità di fr. 300.-
venga annullata;
che
la reclamante assevera che il debito nei confronti della parte istante è stato
pagato all’Ufficio di esecuzione di __________ in data 15 marzo 2011, come
rilevabile dall’addebito 15.3.2011 P__________ -F__________ di cui all’annesso
doc. A, e rimprovera alla creditrice di non avere segnalato tale circostanza
alla Pretura del Distretto di __________;
che
la reclamante puntualizza altresì di avere personalmente informato al riguardo
la stessa Pretura il 14 marzo 2011 e di avere anche richiesto l’annullamento
della citazione all’udienza fissata per il 1° aprile 2011;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
risalendo la decisione impugnata al 1° aprile 2011, ossia dopo l’entrata in
vigore (1°gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile CPC), si pone avantutto la questione di sapere
quali siano le norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione
dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata il 24 novembre
2010;
che,
al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al
momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;
che
si rivela perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione
all’udienza di discussione) alla legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v. LALEF, che –
tra l’altro – dispone dipoi l’applicazione, come diritto di procedura
suppletivo, delle disposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora
in vigore; CPC-TI);
che
l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il
diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che
dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 1° aprile 2011,
la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;
che
secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 5 aprile 2011 a fronte di una sentenza intimata il 1° aprile 2011,
il reclamo, dal profilo della tempestività, è senz’altro ammissibile;
che
nella misura in cui l’insorgente si propone di invalidare il dispositivo sugli
oneri processuali richiamando lo scritto 14 marzo 2011, con cui ha segnalato al
Pretore che il debito nei confronti della procedente sarebbe stato pagato
all’Ufficio di esecuzione di __________, allegando il dettaglio di pagamento/ avviso
di addebito P__________F__________, e facendo carico alla creditrice di non
avere a sua volta informato il giudice dell’avvenuto pagamento dell’importo
posto in esecuzione, il reclamo parrebbe destinato all’insuccesso già per
motivi d’ordine procedurale;
che,
infatti - per tacere del fatto che il preteso avviso di accredito a favore
della creditrice, con scadenza al 15 marzo 2011, non consente ancora di
ritenere con assoluta certezza che la valuta sia stata effettivamente
accreditata sul conto 69-29-19 dell’UE di __________ - all’insorgente va
ricordato che in base al diritto di procedura previgente, ancora applicabile,
come visto, alla trattazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione davanti
al primo giudice, nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento
il giudice pronuncia sulla base di un’istanza scritta e corredata, se del caso,
da documenti e sulla base di quanto esposto dalle parti, se del caso con la
produzione dei relativi documenti a supporto delle rispettive tesi, all’udienza
di contradditorio appositamente indetta (art. 20 cpv. 1 e 2 vLEF), ritenuto che
se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra
parte se comparsa (art. 20 cpv. 4 vLEF);
che,
dato quanto precede, è perciò di regola esclusa la facoltà per le parti di
addurre le proprie ragioni con atti, rispettivamente con iniziative procedurali
(allegati integrativi, prese di posizione scritte prima dell’udienza)
all’infuori di quanto previsto dall’art. 20 vLALEF, per cui – strictu iure - il
convenuto avrebbe dovuto esporre quanto preteso nello scritto 14 marzo 2011
all’udienza di discussione appositamente indetta per il 1° aprile 2011, udienza
alla quale però non ha partecipato;
che
a ben vedere – si volesse seguire la tesi dell’insorgente - ci si potrebbe
nondimeno chiedere se con l’invio della copia del preteso pagamento
dell’importo posto in esecuzione, la convenuta abbia per finire reso priva di
oggetto l’istanza di rigetto dell’opposizione, rispettivamente abbia in ogni
modo manifestato la propria acquiescenza di fronte alla richiesta della
creditrice, ove si consideri che essa ha anche chiesto l’annullamento della
citazione per la convocazione all’udienza del 1° aprile;
che
un’iniziativa del genere, in questo caso, avrebbe imposto al giudice di
togliere la causa ex art. 151 CPC-TI (applicabile in virtù del rinvio di cui
all’art. 25 vLALEF), rispettivamente ex art. 72 dell’allora codice di procedura
civile federale, ripartendo gli oneri processuali e le ripetibili a richiesta
di parte;
che
la questione - sorvolata dal primo giudice, che del resto non si è nemmeno
espresso sullo scritto 14 marzo 2011 dell’escussa - non ha da essere vagliata
oltre, ritenuto che, in ogni modo, la convenuta è uscita soccombente dal
procedimento di prima sede, avendo essa - inviando alla Pretura il menzionato
dettaglio di pagamento P__________F__________ e chiedendo l’annullamento della
citazione per l’udienza di discussione - di fatto riconosciuto il ben fondato
dell’istanza di rigetto dell’opposizione;
che
tale comportamento legittimava senz’altro il primo giudice a porre a carico
della convenuta le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 180.-,
come riconosciuto del resto dalla stessa insorgente nel reclamo, ove ha proprio
chiesto che la tassa di giustizia fosse posta a carico della debitrice (non si
può però escludere che al riguardo la stessa reclamante sia incorsa in una
svista redazionale, intendendo invece che fosse la procedente a dovere
sopportare tale onere, il che non muta però la situazione);
che
per quanto riguarda l’indennità di fr. 300.- riconosciuta dal Pretore alla
istante e qui contestata dalla convenuta nel principio, ma non nel suo
ammontare, la questione meriterebbe qualche riflessione qualora tale addendo
fosse riconducibile, tra l’altro, anche alla partecipazione all’udienza -
ritenuta inutile dalla escussa (v. scritto 14 marzo 2011) - da parte
dell’istante;
che
uno scenario del genere non si è però verificato, nessuna delle parti essendo
comparsa all’udienza di discussione, per cui l’assegnazione dell’indennità di
fr. 300.- (non contestata, come visto, nel suo ammontare) è da ritenersi
senz’altro riconducibile alla presentazione della sola istanza e non ad altri
atti di procedura, che l’insorgente riteneva e ritiene superati alla luce dello
scritto 14 marzo 2011 inviato alla Pretura;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che
gli oneri processuali dovrebbe seguire la soccombenza, ossia essere posti a
carico della reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che,
data la particolarità della fattispecie e non essendo l’insorgente assistita da
un avvocato, si prescinde tuttavia da ogni prelievo;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
- RE
1, Via __________, __________;
- CO
1__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
10'835,50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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