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Decisione

14.2011.58

Rigetto definitivo dell'opposizione. Pagamento del credito prima dell'udienza. Comunicazione scritta. Reclamo contro la sentenza che accoglie l'istanza e mette a carico dell'escusso la tasse e l'inden

18 aprile 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

che

con sentenza del 1° aprile 2011 il Pretore del Distretto di __________, in

accoglimento dell’istanza 24 novembre 2010 di CO 1, ha respinto in via

definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________

del 3/5.5.2010 dell’Ufficio esecuzione di __________, che l’istante ha fatto

spiccare nei confronti della convenuta per l’incasso della somma di fr.

10'835.50 oltre interessi e spese, a titolo di contributi di previdenza rimasti

impagati;

che

nel contempo il Pretore ha caricato alla convenuta la tassa di giustizia di fr.

180.-, con l’obbligo di rifondere alla procedente fr. 300.- a titolo di

indennità (dispositivo n. 2 della sentenza);

che

contro il dispositivo sugli oneri processuali, RE 1 insorge con reclamo del 5

aprile 2011 chiedendo che la tassa di giustizia di fr. 180.- sia posta a carico

della debitrice e che la condanna al pagamento di un’indennità di fr. 300.-

venga annullata;

che

la reclamante assevera che il debito nei confronti della parte istante è stato

pagato all’Ufficio di esecuzione di __________ in data 15 marzo 2011, come

rilevabile dall’addebito 15.3.2011 P__________ -F__________ di cui all’annesso

doc. A, e rimprovera alla creditrice di non avere segnalato tale circostanza

alla Pretura del Distretto di __________;

che

la reclamante puntualizza altresì di avere personalmente informato al riguardo

la stessa Pretura il 14 marzo 2011 e di avere anche richiesto l’annullamento

della citazione all’udienza fissata per il 1° aprile 2011;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

risalendo la decisione impugnata al 1° aprile 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (1°gennaio 2011) del Codice di diritto processuale civile svizzero

(Codice di procedura civile CPC), si pone avantutto la questione di sapere

quali siano le norme di diritto procedurale applicabili alla trattazione

dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata il 24 novembre

2010;

che,

al riguardo, l’art. 404 cpv. 1 CPC prevede che fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti in corso già pendenti al

momento della sua entrata in vigore si applica il diritto previgente;

che

si rivela perciò corretto il richiamo da parte del primo giudice (v. citazione

all’udienza di discussione) alla legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (v. LALEF, che –

tra l’altro – dispone dipoi l’applicazione, come diritto di procedura

suppletivo, delle disposizioni del Codice di procedura civile ticinese allora

in vigore; CPC-TI);

che

l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce invece che alle impugnazioni si applica il

diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

che

dato che la sentenza impugnata (finale) risale, come visto, al 1° aprile 2011,

la procedura ricorsuale è perciò retta dal nuovo diritto;

che

secondo l‘art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

proposto il 5 aprile 2011 a fronte di una sentenza intimata il 1° aprile 2011,

il reclamo, dal profilo della tempestività, è senz’altro ammissibile;

che

nella misura in cui l’insorgente si propone di invalidare il dispositivo sugli

oneri processuali richiamando lo scritto 14 marzo 2011, con cui ha segnalato al

Pretore che il debito nei confronti della procedente sarebbe stato pagato

all’Ufficio di esecuzione di __________, allegando il dettaglio di pagamento/ avviso

di addebito P__________F__________, e facendo carico alla creditrice di non

avere a sua volta informato il giudice dell’avvenuto pagamento dell’importo

posto in esecuzione, il reclamo parrebbe destinato all’insuccesso già per

motivi d’ordine procedurale;

che,

infatti - per tacere del fatto che il preteso avviso di accredito a favore

della creditrice, con scadenza al 15 marzo 2011, non consente ancora di

ritenere con assoluta certezza che la valuta sia stata effettivamente

accreditata sul conto 69-29-19 dell’UE di __________ - all’insorgente va

ricordato che in base al diritto di procedura previgente, ancora applicabile,

come visto, alla trattazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione davanti

al primo giudice, nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento

il giudice pronuncia sulla base di un’istanza scritta e corredata, se del caso,

da documenti e sulla base di quanto esposto dalle parti, se del caso con la

produzione dei relativi documenti a supporto delle rispettive tesi, all’udienza

di contradditorio appositamente indetta (art. 20 cpv. 1 e 2 vLEF), ritenuto che

se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra

parte se comparsa (art. 20 cpv. 4 vLEF);

che,

dato quanto precede, è perciò di regola esclusa la facoltà per le parti di

addurre le proprie ragioni con atti, rispettivamente con iniziative procedurali

(allegati integrativi, prese di posizione scritte prima dell’udienza)

all’infuori di quanto previsto dall’art. 20 vLALEF, per cui – strictu iure - il

convenuto avrebbe dovuto esporre quanto preteso nello scritto 14 marzo 2011

all’udienza di discussione appositamente indetta per il 1° aprile 2011, udienza

alla quale però non ha partecipato;

che

a ben vedere – si volesse seguire la tesi dell’insorgente - ci si potrebbe

nondimeno chiedere se con l’invio della copia del preteso pagamento

dell’importo posto in esecuzione, la convenuta abbia per finire reso priva di

oggetto l’istanza di rigetto dell’opposizione, rispettivamente abbia in ogni

modo manifestato la propria acquiescenza di fronte alla richiesta della

creditrice, ove si consideri che essa ha anche chiesto l’annullamento della

citazione per la convocazione all’udienza del 1° aprile;

che

un’iniziativa del genere, in questo caso, avrebbe imposto al giudice di

togliere la causa ex art. 151 CPC-TI (applicabile in virtù del rinvio di cui

all’art. 25 vLALEF), rispettivamente ex art. 72 dell’allora codice di procedura

civile federale, ripartendo gli oneri processuali e le ripetibili a richiesta

di parte;

che

la questione - sorvolata dal primo giudice, che del resto non si è nemmeno

espresso sullo scritto 14 marzo 2011 dell’escussa - non ha da essere vagliata

oltre, ritenuto che, in ogni modo, la convenuta è uscita soccombente dal

procedimento di prima sede, avendo essa - inviando alla Pretura il menzionato

dettaglio di pagamento P__________F__________ e chiedendo l’annullamento della

citazione per l’udienza di discussione - di fatto riconosciuto il ben fondato

dell’istanza di rigetto dell’opposizione;

che

tale comportamento legittimava senz’altro il primo giudice a porre a carico

della convenuta le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 180.-,

come riconosciuto del resto dalla stessa insorgente nel reclamo, ove ha proprio

chiesto che la tassa di giustizia fosse posta a carico della debitrice (non si

può però escludere che al riguardo la stessa reclamante sia incorsa in una

svista redazionale, intendendo invece che fosse la procedente a dovere

sopportare tale onere, il che non muta però la situazione);

che

per quanto riguarda l’indennità di fr. 300.- riconosciuta dal Pretore alla

istante e qui contestata dalla convenuta nel principio, ma non nel suo

ammontare, la questione meriterebbe qualche riflessione qualora tale addendo

fosse riconducibile, tra l’altro, anche alla partecipazione all’udienza -

ritenuta inutile dalla escussa (v. scritto 14 marzo 2011) - da parte

dell’istante;

che

uno scenario del genere non si è però verificato, nessuna delle parti essendo

comparsa all’udienza di discussione, per cui l’assegnazione dell’indennità di

fr. 300.- (non contestata, come visto, nel suo ammontare) è da ritenersi

senz’altro riconducibile alla presentazione della sola istanza e non ad altri

atti di procedura, che l’insorgente riteneva e ritiene superati alla luce dello

scritto 14 marzo 2011 inviato alla Pretura;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che

gli oneri processuali dovrebbe seguire la soccombenza, ossia essere posti a

carico della reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che,

data la particolarità della fattispecie e non essendo l’insorgente assistita da

un avvocato, si prescinde tuttavia da ogni prelievo;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

- RE

1, Via __________, __________;

- CO

1__________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

10'835,50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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