14.2011.59
Rigetto dell'opposizione. Assenza di titolo di rigetto
18 aprile 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2011.59
Data decisione, Autorità:
18.04.2011, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Assenza di titolo di rigetto
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 80 LEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.59
Lugano
18 aprile
2011
FP/sl/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14 febbraio 2011 di
RE
1__________
contro
CO 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio di esecuzione __________,
notificato in data 3 febbraio 2011 per il pagamento di fr. 6'036.10 oltre
interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza del 29 marzo 2011 (SO. 2011.656) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta
2. La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare
dalla parte istante, è posta a suo carico.
3. omissis.”
Sentenza impugnata dall’istante, che con reclamo del 7
aprile 2011 chiede l’accoglimento dell’istanza;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 1/3.2.2011 dell’Ufficio di esecuzione __________,
RE 1 ha escusso la ditta CO 1 per l’incasso delle somme di fr. 3'753.55,
rispettivamente fr. 2'282.55 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di
credito: ”salario novembre 10 + 13a pro rata temporis”;
che
interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 14 febbraio 2011
il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, asserendo che fra le parti
in causa era in vigore un contratto a partire dal 1° luglio 2010, che a partire
dal 20 ottobre 2010 egli si trova in malattia, che essendovi 30 giorni di
attesa egli deve essere retribuito dal 20 ottobre 2010 al 18 novembre 2010 dal
datore di lavoro per fr. 3'753.55 oltre interessi + la 13a pro rata temporis di
fr. 2'282.55;
che,
in estrema sintesi, l’istante ha fondato la domanda di rigetto definitivo
dell’opposizione sulla notifica di inabilità lavorativa indirizzata alla __________
Assicurazione malattia (doc. B), in relazione con i conteggi di salario
allestiti dalla parte convenuta per l’escutente per i mesi di luglio, agosto,
settembre e ottobre (doc. C, E-H), quest’ultimo con annessi i fogli delle
timbrature, e con lo scritto inviato il 24 novembre 2010 alla stessa Cassa
malati, con il quale egli le ha chiesto di essere pagato subito, incontrando
difficoltà nel percepire lo stipendio dal datore di lavoro (doc. D);
che
con ordinanza del 23 febbraio 2011 il Pretore __________, ha impartito alla
parte convenuta un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni
scritte all’istanza;
che questo
termine è però decorso infruttuosamente;
che
con sentenza del 29 marzo 2011 il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che
la documentazione prodotta dall’istante non costituisce titolo esecutivo ai
sensi dell’art. 80 LEF, che consente di rigettare in via definitiva
l’opposizione al precetto esecutivo solo di fronte a un sentenza esecutiva o a
un atto ad essa parificabile;
che
il primo giudice ha dipoi ritenuto che la medesima documentazione non può
nemmeno dare luogo alla pronuncia del rigetto provvisorio dell’opposizione ex
art. 82 cpv. 1 LEF, poiché da nessuno degli prodotti è possibile desumere la
volontà dell’escussa di volere pagare la somma richiesta, i conteggi di salario
agli atti non potendo costituire riconoscimento di debito in quanto privi della
firma della convenuta;
che
i conteggi in rassegna, ha puntualizzato il Pretore, avrebbero potuto condurre
alla pronuncia del rigetto dell’opposizione solamente se, unitamente ad essi,
fosse stato prodotto il contratto di lavoro debitamente sottoscritto dalla
convenuta, ciò che non è però avvenuto nella fattispecie;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 7 aprile 2011, allegandovi
– a suo dire - “copia del contratto rilasciatomi dalla CO 1, attestante che a
far stato dal 07.09.2010 ero alle loro dipendenze” e “tutti i movimenti di
conto, atti a dimostrare il mancato versamento di CHF 6'036.10 in mio favore”;
che
tale documentazione, ha concluso il procedente, comporta pertanto
l’accoglimento dell’istanza;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna
applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di
procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di
rigetto dell’opposizione essendo stata inoltrata il 14 febbraio 2011 e la
decisone impugnata essendo stata emanata in data 29 marzo 2011 (art. 404 cpv. 1
e 405 cpv. 1 CPC);
che,
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci
giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che,
proposto il 7 aprile 2011 a fronte di una sentenza intimata il 29 marzo 2011,
il rimedio, dal profilo della tempestività, è senz’altro ricevibile;
che
nella misura in cui l’insorgente si propone di nuovo di ottenere il rigetto
definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo in rassegna, il reclamo è chiaramente destinato all’insuccesso per le
pertinenti considerazioni esposte dal primo giudice nella sentenza impugnata,
alle quali si rinvia;
che,
nella fattispecie, manca infatti un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF,
che subordina l’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione alla
presenza di una decisione giudiziaria esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF) o ad un
atto parificabile alle decisioni giudiziarie, come le transazioni e i
riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF), i documenti
pubblici esecutivi secondo gli articoli 347-352 CPC (art. 80 cpv. 2 n. 1bis
LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che
nella misura in cui lo stesso istante si propone invece di fare pronunciare, al
posto del rigetto definitivo, il rigetto provvisorio dell’opposizione,
ritenendo di disporre in ogni modo di un credito fondato sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata (art. 82 cpv. 1
LEF), come rilevabile dalla documentazione prodotta unitamente al reclamo, il
rimedio sfugge a disamina e va perciò, al riguardo, dichiarato inammissibile;
che
nella procedura di reclamo non sono infatti ammesse né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326
cpv. 1 CPC), fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC),
ipotesi quest’ultima che non entra però in considerazione nel caso in esame;
che
la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede - segnatamente la
dichiarazione 7 settembre 2010 (e non il contratto di lavoro, come preteso nel
reclamo), con la quale la ditta CO 1 ha (solo) attestato che l’istante è alle
sue dipendenze dal mese di settembre 2010, e gli estratti conto bancari che
dimostrerebbero il mancato versamento a favore del procedente della somma di
fr. 6'036.10 - non può essere presa in considerazione e va pertanto estromessa
dal fascicolo processuale;
che,
comunque sia, la citata dichiarazione della ditta CO 1 prodotta con il reclamo
non è di giovamento, dato che con ogni evidenza la stessa non supplisce la
mancata produzione del contratto di lavoro debitamente sottoscritto dalle
parti, documento che secondo il primo giudice - se esibito - avrebbe potuto
condurre, unitamente ai conteggi di salario esibiti dall’istante (sia in prima
sede, sia davanti a questa Camera), alla pronuncia del rigetto provvisorio
dell’opposizione, ciò che non è però avvenuto nella fattispecie;
che,
per il resto, il reclamante non allega altri motivi a sostegno del proprio
punto di vista;
che
nella misura in cui è ammissibile, il reclamo va pertanto disatteso;
che
gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a
carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che
data la particolarità del caso e tenuto conto che il reclamante non ha fatto
capo all’assistenza di un avvocato, si prescinde da ogni prelievo;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
- RE 1, __________
- CO 1 __________
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
6'036,10, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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