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Decisione

14.2011.59

Rigetto dell'opposizione. Assenza di titolo di rigetto

18 aprile 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 1/3.2.2011 dell’Ufficio di esecuzione __________,

RE 1 ha escusso la ditta CO 1 per l’incasso delle somme di fr. 3'753.55,

rispettivamente fr. 2'282.55 oltre interessi e spese, indicando quale titolo di

credito: ”salario novembre 10 + 13a pro rata temporis”;

che

interposta opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 14 febbraio 2011

il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, asserendo che fra le parti

in causa era in vigore un contratto a partire dal 1° luglio 2010, che a partire

dal 20 ottobre 2010 egli si trova in malattia, che essendovi 30 giorni di

attesa egli deve essere retribuito dal 20 ottobre 2010 al 18 novembre 2010 dal

datore di lavoro per fr. 3'753.55 oltre interessi + la 13a pro rata temporis di

fr. 2'282.55;

che,

in estrema sintesi, l’istante ha fondato la domanda di rigetto definitivo

dell’opposizione sulla notifica di inabilità lavorativa indirizzata alla __________

Assicurazione malattia (doc. B), in relazione con i conteggi di salario

allestiti dalla parte convenuta per l’escutente per i mesi di luglio, agosto,

settembre e ottobre (doc. C, E-H), quest’ultimo con annessi i fogli delle

timbrature, e con lo scritto inviato il 24 novembre 2010 alla stessa Cassa

malati, con il quale egli le ha chiesto di essere pagato subito, incontrando

difficoltà nel percepire lo stipendio dal datore di lavoro (doc. D);

che

con ordinanza del 23 febbraio 2011 il Pretore __________, ha impartito alla

parte convenuta un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni

scritte all’istanza;

che questo

termine è però decorso infruttuosamente;

che

con sentenza del 29 marzo 2011 il Pretore ha respinto l’istanza, rilevando che

la documentazione prodotta dall’istante non costituisce titolo esecutivo ai

sensi dell’art. 80 LEF, che consente di rigettare in via definitiva

l’opposizione al precetto esecutivo solo di fronte a un sentenza esecutiva o a

un atto ad essa parificabile;

che

il primo giudice ha dipoi ritenuto che la medesima documentazione non può

nemmeno dare luogo alla pronuncia del rigetto provvisorio dell’opposizione ex

art. 82 cpv. 1 LEF, poiché da nessuno degli prodotti è possibile desumere la

volontà dell’escussa di volere pagare la somma richiesta, i conteggi di salario

agli atti non potendo costituire riconoscimento di debito in quanto privi della

firma della convenuta;

che

i conteggi in rassegna, ha puntualizzato il Pretore, avrebbero potuto condurre

alla pronuncia del rigetto dell’opposizione solamente se, unitamente ad essi,

fosse stato prodotto il contratto di lavoro debitamente sottoscritto dalla

convenuta, ciò che non è però avvenuto nella fattispecie;

che

contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 7 aprile 2011, allegandovi

– a suo dire - “copia del contratto rilasciatomi dalla CO 1, attestante che a

far stato dal 07.09.2010 ero alle loro dipendenze” e “tutti i movimenti di

conto, atti a dimostrare il mancato versamento di CHF 6'036.10 in mio favore”;

che

tale documentazione, ha concluso il procedente, comporta pertanto

l’accoglimento dell’istanza;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

sia alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna

applicabile il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di

procedura civile, CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di

rigetto dell’opposizione essendo stata inoltrata il 14 febbraio 2011 e la

decisone impugnata essendo stata emanata in data 29 marzo 2011 (art. 404 cpv. 1

e 405 cpv. 1 CPC);

che,

secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci

giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);

che,

proposto il 7 aprile 2011 a fronte di una sentenza intimata il 29 marzo 2011,

il rimedio, dal profilo della tempestività, è senz’altro ricevibile;

che

nella misura in cui l’insorgente si propone di nuovo di ottenere il rigetto

definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto

esecutivo in rassegna, il reclamo è chiaramente destinato all’insuccesso per le

pertinenti considerazioni esposte dal primo giudice nella sentenza impugnata,

alle quali si rinvia;

che,

nella fattispecie, manca infatti un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF,

che subordina l’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione alla

presenza di una decisione giudiziaria esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF) o ad un

atto parificabile alle decisioni giudiziarie, come le transazioni e i

riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF), i documenti

pubblici esecutivi secondo gli articoli 347-352 CPC (art. 80 cpv. 2 n. 1bis

LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (80 cpv. 2 n. 2 LEF);

che

nella misura in cui lo stesso istante si propone invece di fare pronunciare, al

posto del rigetto definitivo, il rigetto provvisorio dell’opposizione,

ritenendo di disporre in ogni modo di un credito fondato sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata (art. 82 cpv. 1

LEF), come rilevabile dalla documentazione prodotta unitamente al reclamo, il

rimedio sfugge a disamina e va perciò, al riguardo, dichiarato inammissibile;

che

nella procedura di reclamo non sono infatti ammesse né nuove conclusioni, né

l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326

cpv. 1 CPC), fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC),

ipotesi quest’ultima che non entra però in considerazione nel caso in esame;

che

la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede - segnatamente la

dichiarazione 7 settembre 2010 (e non il contratto di lavoro, come preteso nel

reclamo), con la quale la ditta CO 1 ha (solo) attestato che l’istante è alle

sue dipendenze dal mese di settembre 2010, e gli estratti conto bancari che

dimostrerebbero il mancato versamento a favore del procedente della somma di

fr. 6'036.10 - non può essere presa in considerazione e va pertanto estromessa

dal fascicolo processuale;

che,

comunque sia, la citata dichiarazione della ditta CO 1 prodotta con il reclamo

non è di giovamento, dato che con ogni evidenza la stessa non supplisce la

mancata produzione del contratto di lavoro debitamente sottoscritto dalle

parti, documento che secondo il primo giudice - se esibito - avrebbe potuto

condurre, unitamente ai conteggi di salario esibiti dall’istante (sia in prima

sede, sia davanti a questa Camera), alla pronuncia del rigetto provvisorio

dell’opposizione, ciò che non è però avvenuto nella fattispecie;

che,

per il resto, il reclamante non allega altri motivi a sostegno del proprio

punto di vista;

che

nella misura in cui è ammissibile, il reclamo va pertanto disatteso;

che

gli oneri processuali dovrebbero seguire la soccombenza, ossia essere posti a

carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che

data la particolarità del caso e tenuto conto che il reclamante non ha fatto

capo all’assistenza di un avvocato, si prescinde da ogni prelievo;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

- RE 1, __________

- CO 1 __________

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

6'036,10, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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