Lexipedia

Decisione

14.2011.60

Rigetto definitivo dell'opposizione. Credito fiscale. Procedura di revisione di una decisione che respinge una domanda di condono. Reclamo tardivo. Procedura di restituzione del termine di ricorso (qu

22 aprile 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

che con

precetto esecutivo n. __________ del 23/24.2.2010 dell’Ufficio di esecuzione di

__________, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'589.80 (da cui

dedurre fr. 1'571.20 a titolo di acconto al creditore del 13.02.2010) oltre

interessi al 3% dal 13.2.2010 a titolo di imposta cantonale 2007 + interessi

dal 1.06.2007 rispettivamente dal 01.05.2009, come pure per l’incasso di fr.

154.65 per interessi aggiornati sino al 12.02.2010 e fr. 30.- per tassa di

diffida, oltre spese esecutive (doc. A);

che

interposta opposizione da parte dell’escussa, il procedente ne ha chiesto il

rigetto definitivo con istanza del 10 febbraio 2011 per gli importi di fr.

5'018.60 (saldo dell’imposta cantonale 2007), fr. 304.35 (interessi aggiornati

al 10.02.20111), fr. 30.- per tassa di diffida e fr. 70.- per spese esecutive,

oltre interessi e, quindi, per un totale di fr. 5'422.95, allegando – oltre al

precetto esecutivo (doc. A) - la decisione di tassazione 4 marzo 2007

dell’Ufficio di tassazione di __________, accompagnata dalla certificazione 10

febbraio 2011 di crescita in giudicato, che quantifica in fr. 6'589.80

l’imposta cantonale sul reddito 2007 dovuta dalla contribuente (doc. D), e i

conteggi riportanti il saldo in capitale (fr. 5'018.60) e gli interessi (fr.

304.35) al 10 febbraio 2011 (doc. B e C);

che con

osservazioni scritte del 4 marzo 2011 la convenuta, nel termine impartitole dal

Pretore del Distretto di __________, con ordinanza dell’8 marzo 2011 (art. 253

cpv. 2 CPC), ha chiesto di condonarle le imposte arretrate o di prolungarne la

scadenza, con rateazione dall’inizio 2012, dopo la sua operazione e

convalescenza, asserendo di essere da lungo tempo ammalata, di essere in attesa

di un intervento chirurgico, di dovere sostenere finanziariamente anche il

figlio e di non disporre quindi dei mezzi finanziari per pagare le imposte arretrate;

che la

convenuta ha dipoi soggiunto di avere inoltrato in data 10 marzo 2010 una

domanda di condono per le imposte cantonali e federali arretrate per gli anni

2006/2007/2008;

che tale

domanda, respinta dall’Ufficio esazione e condoni, ha puntualizzato l’escussa,

sarebbe però attualmente al vaglio della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello;

che con

contro osservazioni del 17 febbraio/15 marzo 2011 la parte istante -

richiamato l’art. 246 cpv. 4 LT, secondo il quale la domanda di condono non

sospende l’obbligo di pagamento dell’imposta, salvo decisione contraria

dell’autorità competente - dopo avere rilevato di avere informalmente

(internamente) sospeso l’incasso fino alla decisione formale di rifiuto del

condono di data 8 ottobre 2010, ha confermato la propria domanda di rigetto

definitivo dell’opposizione, precisando che il ricorso interposto dalla

convenuta è stato respinto il 7 marzo 2011 dalla Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello, la quale ha accertato nella posizione assunta dalla

contribuente un atteggiamento contrario al principio della buona fede;

che con

sentenza del 15 marzo 2001 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto

l’istanza, respingendo pertanto in via definitiva l’opposizione interposta

dalla convenuta al precetto esecutivo in rassegna;

che,

secondo il primo giudice, la documentazione prodotta dall’istante - decisione

di tassazione per l’imposta cantonale/IC 2007 del marzo 2009, debitamente

attestata come passata in giudicato, di cui al doc. D, in relazione ai conteggi

con il riassunto degli atti di esazione (doc. B) e del conteggio degli

interessi (doc. C) - costituisce infatti valido titolo esecutivo ai sensi

dell’art. 80 LEF, atteso che la domanda di condono non sospende l’obbligo di

pagamento, che il rifiuto del condono è stato confermato con decisione 7 marzo

2011 della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello e che

l’ulteriore domanda di condono e di rateazione formulata dall’escussa con le

osservazioni 4.3.2011 è irricevibile, esulando la medesima dal potere di

cognitivo del giudice del rigetto;

che

contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 7/12 aprile 2011;

che,

premesso di avere, per motivi di salute, potuto inoltrare il gravame solo a

questo momento, l’insorgente chiede la sospensione della procedura esecutiva e

l’annullamento della sentenza impugnata, con conseguente reiezione

dell’istanza, asserendo – in estrema sintesi - di avere in data 7 aprile 2011

inoltrato alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, con

riferimento agli art. 147 LIFD e 232 LT, richiesta di revisione della sentenza

da essa emanata il 7 marzo 2011, in quanto l’autorità giudicante in materia di

richiesta di condono, condono parziale, rispettivamente di facilitazione di

pagamento dei debiti fiscali 2006-2008, non avrebbe tenuto conto di fatti

rilevanti e di mezzi di prova decisivi, che conosceva (segue l’elenco; ricorso,

punto 1 a-c e 2 a-f);

che,

avendo essa in data 25 marzo 2011 chiesto all’Ufficio circondariale di

tassazione la rettificazione degli errori di calcolo retroattiva per le imposta

federali, cantonali e comunali dal 2005-2008 (art. 235 LT ed art. 147 cpv. 1

LIFD) - assevera la reclamante - si richiede anche l’accertamento del debito,

rispetti-vamente il parziale disconoscimento dello stesso (art. 85a LEF, 83

cpv. 2 LEF) e la concessione di una dilazione dopo l’accertamento da parte

dello stesso Ufficio di tassazione di __________ dell’effettivo importo dovuto

per l’imposta 2007;

che il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili (finali) di prima istanza;

che tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (8art. 321 cvp. 1 CPC);

che,

nella fattispecie, la sentenza impugnata è stata intimata il 15 marzo 2011, per

essere notificata all’escussa il 16 marzo 2011 (cfr. ricerca Track &Trace

agli atti);

che il

termine di ricorso di dieci giorni è pertanto iniziato a decorrere il giorno

successivo (cfr. 142 cpv. 1 CPC), per venire a scadere sabato 26 marzo 2011 e,

per effetto dell’art. 142 cpv. 3, il lunedì 28 marzo 2011;

che, di

conseguenza, il reclamo, presentato il 12 aprile 2011 (cfr. timbro postale),

sarebbe tardivo;

che ci si

può nondimeno interrogare se l’insorgente abbia reso verosimile di non avere

colpa dell’inosservanza del termine di reclamo o di averne solo in lieve misura,

perché impedita ad agire prima per motivi di salute (art. 148 cpv. 1 CPC);

che la

questione legata a un’eventuale procedura volta alla restituzione del termine

di reclamo ex art. 148 e 149 CPC, può essere lasciata indecisa (ancorché

d’acchito parrebbe prevalere l’ipotesi che la documentazione medica annessa al

reclamo si riveli al riguardo inadatta allo scopo), il reclamo dovendo essere

dichiarato inammissibile già per altri motivi;

che nella

misura in cui l’insorgente pretende di avere il 7 aprile 2011 inoltrato domanda

di revisione alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro

la decisione 7 marzo 2011, con la quale quest’ultima aveva respinto il suo ricorso

inoltrato contro il mancato condono delle imposte arretrate, il reclamo sfugge,

comunque sia, a disamina;

che nella

procedura di reclamo non sono infatti ammesse né nuove conclusioni, né

l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, motivo

per cui quanto fatto valere per la per prima volta nei punti 1 a-c e 2 a-f del

gravame con i relativi documenti di supporto annessi, non può essere preso in

considerazione;

che, in

ogni modo, gli argomenti sollevati al riguardo non possono ostare

all’accoglimento dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, per le

pertinenti motivazione esposte nell’impugnato giudizio, alle quali si rinvia;

che a un

giudizio di inammissibilità il rimedio è pure destinato, nella misura in cui,

richiamato il punto 1c del reclamo, l’insorgente si propone invece di

invalidare la procedura esecutiva chiedendo a questa Camera di accertare il

debito,

rispettivamente

il parziale disconoscimento dello stesso giusta gli art. 85a e 83 cpv. 2 LEF,

come pure di ottenere la concessione di una dilazione di pagamento dopo

l’accertamento da parte dell’Ufficio circondariale di tassazione dell’imposta

dovuta, asserendo che la decisione fiscale in rassegna non è cresciuta in

giudicato per un errore (da qui la sua richiesta 25 marzo 2011 allo stesso

Ufficio di tassazione di rettificazione di presunti errori);

che

argomenti e riferimenti del genere esulano infatti con ogni evidenza dal potere

di cognizione di questa Camera, chiamata solo a stabilire se, rigettando in via

definitiva l’opposizione sollevata al precetto esecutivo, il primo giudice ha

avuto corretta nozione dell’art. 80 LEF, segnatamente dei criteri che

giustificano le sua applicazione, quesito al quale – come visto - bisogna

rispondere affermativamente;

che ne

discende pertanto l’inammissibilità del reclamo;

che gli

oneri processuali relativi al presente giudizio, dovrebbe seguire la

soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che, data

particolarità del caso e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un

avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamato l’art. 80 LEF

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

- RE 1, __________;

- CO

1, RA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura di Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

5'422.95, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster