14.2011.60
Rigetto definitivo dell'opposizione. Credito fiscale. Procedura di revisione di una decisione che respinge una domanda di condono. Reclamo tardivo. Procedura di restituzione del termine di ricorso (qu
22 aprile 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2011.60
Data decisione, Autorità:
22.04.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Credito fiscale. Procedura di revisione di una decisione che respinge una domanda di condono. Reclamo tardivo. Procedura di restituzione del termine di ricorso (questione lasciata indecisa). Divieto dei nova
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 309 let. b CPC
art. 80 LEF
Incarto n.
14.2011.60
Lugano
22 aprile 2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione fallimenti dipendente
da istanza 10 febbraio 2011 presentata dallo
CO 1
rappresentato
RA 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte
convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________,
notificato in data 24 febbraio 2010 per il pagamento di fr. 5'203.25 oltre
interessi e spese;
sulla
quale istanza il Pretore del distretto di __________, con sentenza del 15 marzo
2011 (SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
2. La tassa di giustizia in fr. 140.-, da anticipare dalla parte
istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 100.- a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza
impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 12 aprile 2011 chiede la
sospensione della procedura esecutiva e l’annullamento della decisione di
rigetto definitivo del’opposizione,
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che con
precetto esecutivo n. __________ del 23/24.2.2010 dell’Ufficio di esecuzione di
__________, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'589.80 (da cui
dedurre fr. 1'571.20 a titolo di acconto al creditore del 13.02.2010) oltre
interessi al 3% dal 13.2.2010 a titolo di imposta cantonale 2007 + interessi
dal 1.06.2007 rispettivamente dal 01.05.2009, come pure per l’incasso di fr.
154.65 per interessi aggiornati sino al 12.02.2010 e fr. 30.- per tassa di
diffida, oltre spese esecutive (doc. A);
che
interposta opposizione da parte dell’escussa, il procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo con istanza del 10 febbraio 2011 per gli importi di fr.
5'018.60 (saldo dell’imposta cantonale 2007), fr. 304.35 (interessi aggiornati
al 10.02.20111), fr. 30.- per tassa di diffida e fr. 70.- per spese esecutive,
oltre interessi e, quindi, per un totale di fr. 5'422.95, allegando – oltre al
precetto esecutivo (doc. A) - la decisione di tassazione 4 marzo 2007
dell’Ufficio di tassazione di __________, accompagnata dalla certificazione 10
febbraio 2011 di crescita in giudicato, che quantifica in fr. 6'589.80
l’imposta cantonale sul reddito 2007 dovuta dalla contribuente (doc. D), e i
conteggi riportanti il saldo in capitale (fr. 5'018.60) e gli interessi (fr.
304.35) al 10 febbraio 2011 (doc. B e C);
che con
osservazioni scritte del 4 marzo 2011 la convenuta, nel termine impartitole dal
Pretore del Distretto di __________, con ordinanza dell’8 marzo 2011 (art. 253
cpv. 2 CPC), ha chiesto di condonarle le imposte arretrate o di prolungarne la
scadenza, con rateazione dall’inizio 2012, dopo la sua operazione e
convalescenza, asserendo di essere da lungo tempo ammalata, di essere in attesa
di un intervento chirurgico, di dovere sostenere finanziariamente anche il
figlio e di non disporre quindi dei mezzi finanziari per pagare le imposte arretrate;
che la
convenuta ha dipoi soggiunto di avere inoltrato in data 10 marzo 2010 una
domanda di condono per le imposte cantonali e federali arretrate per gli anni
2006/2007/2008;
che tale
domanda, respinta dall’Ufficio esazione e condoni, ha puntualizzato l’escussa,
sarebbe però attualmente al vaglio della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello;
che con
contro osservazioni del 17 febbraio/15 marzo 2011 la parte istante -
richiamato l’art. 246 cpv. 4 LT, secondo il quale la domanda di condono non
sospende l’obbligo di pagamento dell’imposta, salvo decisione contraria
dell’autorità competente - dopo avere rilevato di avere informalmente
(internamente) sospeso l’incasso fino alla decisione formale di rifiuto del
condono di data 8 ottobre 2010, ha confermato la propria domanda di rigetto
definitivo dell’opposizione, precisando che il ricorso interposto dalla
convenuta è stato respinto il 7 marzo 2011 dalla Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello, la quale ha accertato nella posizione assunta dalla
contribuente un atteggiamento contrario al principio della buona fede;
che con
sentenza del 15 marzo 2001 il Pretore del Distretto di __________, ha accolto
l’istanza, respingendo pertanto in via definitiva l’opposizione interposta
dalla convenuta al precetto esecutivo in rassegna;
che,
secondo il primo giudice, la documentazione prodotta dall’istante - decisione
di tassazione per l’imposta cantonale/IC 2007 del marzo 2009, debitamente
attestata come passata in giudicato, di cui al doc. D, in relazione ai conteggi
con il riassunto degli atti di esazione (doc. B) e del conteggio degli
interessi (doc. C) - costituisce infatti valido titolo esecutivo ai sensi
dell’art. 80 LEF, atteso che la domanda di condono non sospende l’obbligo di
pagamento, che il rifiuto del condono è stato confermato con decisione 7 marzo
2011 della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello e che
l’ulteriore domanda di condono e di rateazione formulata dall’escussa con le
osservazioni 4.3.2011 è irricevibile, esulando la medesima dal potere di
cognitivo del giudice del rigetto;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 7/12 aprile 2011;
che,
premesso di avere, per motivi di salute, potuto inoltrare il gravame solo a
questo momento, l’insorgente chiede la sospensione della procedura esecutiva e
l’annullamento della sentenza impugnata, con conseguente reiezione
dell’istanza, asserendo – in estrema sintesi - di avere in data 7 aprile 2011
inoltrato alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, con
riferimento agli art. 147 LIFD e 232 LT, richiesta di revisione della sentenza
da essa emanata il 7 marzo 2011, in quanto l’autorità giudicante in materia di
richiesta di condono, condono parziale, rispettivamente di facilitazione di
pagamento dei debiti fiscali 2006-2008, non avrebbe tenuto conto di fatti
rilevanti e di mezzi di prova decisivi, che conosceva (segue l’elenco; ricorso,
punto 1 a-c e 2 a-f);
che,
avendo essa in data 25 marzo 2011 chiesto all’Ufficio circondariale di
tassazione la rettificazione degli errori di calcolo retroattiva per le imposta
federali, cantonali e comunali dal 2005-2008 (art. 235 LT ed art. 147 cpv. 1
LIFD) - assevera la reclamante - si richiede anche l’accertamento del debito,
rispetti-vamente il parziale disconoscimento dello stesso (art. 85a LEF, 83
cpv. 2 LEF) e la concessione di una dilazione dopo l’accertamento da parte
dello stesso Ufficio di tassazione di __________ dell’effettivo importo dovuto
per l’imposta 2007;
che il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili (finali) di prima istanza;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (8art. 321 cvp. 1 CPC);
che,
nella fattispecie, la sentenza impugnata è stata intimata il 15 marzo 2011, per
essere notificata all’escussa il 16 marzo 2011 (cfr. ricerca Track &Trace
agli atti);
che il
termine di ricorso di dieci giorni è pertanto iniziato a decorrere il giorno
successivo (cfr. 142 cpv. 1 CPC), per venire a scadere sabato 26 marzo 2011 e,
per effetto dell’art. 142 cpv. 3, il lunedì 28 marzo 2011;
che, di
conseguenza, il reclamo, presentato il 12 aprile 2011 (cfr. timbro postale),
sarebbe tardivo;
che ci si
può nondimeno interrogare se l’insorgente abbia reso verosimile di non avere
colpa dell’inosservanza del termine di reclamo o di averne solo in lieve misura,
perché impedita ad agire prima per motivi di salute (art. 148 cpv. 1 CPC);
che la
questione legata a un’eventuale procedura volta alla restituzione del termine
di reclamo ex art. 148 e 149 CPC, può essere lasciata indecisa (ancorché
d’acchito parrebbe prevalere l’ipotesi che la documentazione medica annessa al
reclamo si riveli al riguardo inadatta allo scopo), il reclamo dovendo essere
dichiarato inammissibile già per altri motivi;
che nella
misura in cui l’insorgente pretende di avere il 7 aprile 2011 inoltrato domanda
di revisione alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello contro
la decisione 7 marzo 2011, con la quale quest’ultima aveva respinto il suo ricorso
inoltrato contro il mancato condono delle imposte arretrate, il reclamo sfugge,
comunque sia, a disamina;
che nella
procedura di reclamo non sono infatti ammesse né nuove conclusioni, né
l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, motivo
per cui quanto fatto valere per la per prima volta nei punti 1 a-c e 2 a-f del
gravame con i relativi documenti di supporto annessi, non può essere preso in
considerazione;
che, in
ogni modo, gli argomenti sollevati al riguardo non possono ostare
all’accoglimento dell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, per le
pertinenti motivazione esposte nell’impugnato giudizio, alle quali si rinvia;
che a un
giudizio di inammissibilità il rimedio è pure destinato, nella misura in cui,
richiamato il punto 1c del reclamo, l’insorgente si propone invece di
invalidare la procedura esecutiva chiedendo a questa Camera di accertare il
debito,
rispettivamente
il parziale disconoscimento dello stesso giusta gli art. 85a e 83 cpv. 2 LEF,
come pure di ottenere la concessione di una dilazione di pagamento dopo
l’accertamento da parte dell’Ufficio circondariale di tassazione dell’imposta
dovuta, asserendo che la decisione fiscale in rassegna non è cresciuta in
giudicato per un errore (da qui la sua richiesta 25 marzo 2011 allo stesso
Ufficio di tassazione di rettificazione di presunti errori);
che
argomenti e riferimenti del genere esulano infatti con ogni evidenza dal potere
di cognizione di questa Camera, chiamata solo a stabilire se, rigettando in via
definitiva l’opposizione sollevata al precetto esecutivo, il primo giudice ha
avuto corretta nozione dell’art. 80 LEF, segnatamente dei criteri che
giustificano le sua applicazione, quesito al quale – come visto - bisogna
rispondere affermativamente;
che ne
discende pertanto l’inammissibilità del reclamo;
che gli
oneri processuali relativi al presente giudizio, dovrebbe seguire la
soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che, data
particolarità del caso e tenuto conto che la reclamante non è assistita da un
avvocato, si prescinde tuttavia dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
richiamato l’art. 80 LEF
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
- RE 1, __________;
- CO
1, RA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura di Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
5'422.95, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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