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Decisione

14.2011.61

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza di separazione italiana. Alimenti per i figli. Riconoscimento di parte del debito in sede di osservazioni al reclamo. Tasso di cambio lire/franchi svizzer

16 giugno 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ del 18 giugno 2010 dell’Uffi­cio esecuzione di Lugano, CO

1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 45'876,65 oltre interessi al 5% dal 1°

gennaio 1999 indicando quale titolo di credito “sentenza del Tribunale di __________

3.6.99 – contributi alimentari arretrati a favore dei figli __________ dal

1.1.1999 al 30.6.2010, oltre alle spese straordinarie dovute sino al 30.9.2008

(Euro 32'773,71 – cambio 17.6.2010 – 1,3998”.

Interposta opposizione,

l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo.

B. Con decisione 7

aprile 2011, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha parzialmente ammesso l’istanza, limitatamente all’importo che, in base al conteggio prodotto

dal convenuto in sede di discussione dell’istanza, risultava ancora dovuto

all’i­stante, ovvero € 17'684,84, pari a fr. 22'884,18, ritenendo per il resto

che quest’ultima non aveva fornito alcun conteggio né le pezze giustificative

per le spese straordinarie atti a specificare la cifra posta in esecuzione. Pur

ritenendo adempiuto il presupposto dell’indigenza, la prima giudice ha invece

respinto la richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinio, stante l’esito del giudizio e avuto riguardo al fatto

che la causa non presentava difficoltà tali da necessitare il patrocinio di un

avvocato, siccome il giudice esamina d’ufficio l’esistenza di un titolo

esecutivo.

C. Contro la sentenza

pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, facendo valere che lo specchietto da

lui prodotto quale doc. 5 a titolo di riassunto dei versamenti fatti

all’istante non può in nessun caso essere parificato ad un riconoscimento di

debito in ambito giudiziale o extragiudiziale, visto che l’escus­so ha con tale

documento cercato di dimostrare l’assenza di fondamento della pretesa dedotta

in esecuzione e non ha mai riconosciuto né esplicitamente né implicitamente la

somma per la quale il Pretore ha accolto l’istanza. Il reclamante ribadisce

d’altronde che la sentenza prodotta dall’istante non sia esecutiva, in quanto è

priva della “formula esecutiva” prescritta dal diritto italiano, la quale non è

validamente sostituita dal timbro di crescita in giudicato. Infine, il

reclamante contesta il rifiuto dell’assistenza giudiziaria, facendo notare che

l’elemento di estraneità e il problema della prescrizione e dell’esecutività

del titolo di rigetto sono particolarità che non sarebbero state colte da una

persona senza formazione giudica e che solo con l’ausilio di un avvocato il

convenuto ha potuto tutelare pienamente i propri diritti.

D. Delle osservazioni

della parte istante si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei

successivi considerandi.

Considerato

Considerandi

1.

Premesso

che la decisione impugnata risale al 7 aprile 2011, ossia dopo l’entrata in

vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC),

la procedura ricorsuale, compresa la questione del beneficio dell’assistenza

giudiziaria in seconda sede, è retta dal nuovo diritto (art. 405 cpv. 1 CPC).

Per contro, le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’i­stan­za di

rigetto definitivo dell’opposizione, siccome proposta il 24 settembre 2010,

sono quelle del diritto procedurale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), e meglio

la legge cantonale di applicazione della legge federale sull’esecuzione e sul

fallimento del 12 marzo 1997 (in seguito vLALEF), il Codice di procedura civile

ticinese del 17 febbraio 1971 (CPC-TI), per il rinvio dell’art. 25 vLALEF, e

per quanto concerne il beneficio dell’assistenza giudiziaria in prima sede la

legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assi­sten­za giudiziaria (Lag,

RL 3.1.1.7).

2.

Secondo l’art. 319

cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni

inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche

a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art.

80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro

una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il

termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).

Proposto il 18 aprile 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla

notifica della sentenza impugnata, avvenuta l’8 aprile 2011, il reclamo è

perciò di principio ammissibile.

3.

Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e

l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.

4.

Giusta l'art. 80

cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il

creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.

4.1

La nozione di

decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti

dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80). Il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è

regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera

o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed., Basilea 2010, n. 59 ad art. 80).

4.2

In casu, siccome non è

contestato né contestabile che il credito posto in esecuzione verte su

contributi alimentari arretrati a favore dei figli dell’escusso, il suo

riconoscimento e la sua esecuzione in Svizzera sono disciplinati dalla

Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 concernente

il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari

(“CLA73”, RS 0.211.213.02), di cui sono parti

sia la Svizzera, dal 1° agosto 1976, che l’Italia dal 1° gennaio 1982. Questa

convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati che ne sono partecipi, la Convenzione dell’Aia del 15 aprile 1958 concernente il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia d’obbli­ga­zioni

alimentari verso i figli (art. 29 CLA73; Staehelin,

op. cit., n. 77 ad art. 80) e prevale sulla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la

competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e

commerciale (“CL”, RS 0.275.12), che si applica a titolo solo sussidiario (art.

57.

n. 1 e 5 CL; Domej, Kommentar

zum LugÜ, Berna 2008, n. 4 e 5 ad art. 57; CEF 26 maggio 2009, inc. 14.09.13,

cons. 1).

4.3

Giusta l’art. 4 CLA73,

la decisione resa in uno Stato contraente dev’essere

riconosciuta o dichiarata esecutoria in un altro Stato contraente se è stata

resa da un’autorità considerata competente giusta gli art. 7 o 8 e se non può

più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d’origine (cpv. 1). Le

decisioni esecutorie a titolo provvisionale e le misure provvisionali sono,

ancorché suscettibili di ricorso ordinario, riconosciute o dichiarate esecutorie

nello Stato richiesto se tali decisioni possono esservi pronunciate ed eseguite

(cpv. 2). Nel caso concreto, il reclamante contesta l’esecuti­vi­tà della

decisione 12 maggio 1999 del Tribunale di Sondrio sulla quale l’istante fonda

la propria pretesa (doc. B). Ora, la sentenza in questione statuisce sul merito

della domanda di pronuncia della separazione personale dei coniugi, sicché la

sua esecuzione in Svizzera è condizionata ai due presupposti di cui all’art. 4

cpv. 1 CLA73, che contrariamente al secondo capoverso non subordina

l’esecuzione della decisione all’estero alla sua ese­cutività nello Stato di

origine, ma esige che la stessa non possa “più essere oggetto di un ricorso

ordinario nello Stato d’origine”, condizione che è pacificamente adempiuta nel

caso in esame: il certificato di cui all’ultima pagina del doc. B ricalca

infatti il testo dell’art. 124 delle norme di attuazione del CPCit. relativo al

“certificato di passaggio in giudicato della sentenza”. Del resto, la

reclamante ha esplicitamente ammesso che la sentenza è “cresciuta in

giudicato”. A titolo aggiuntivo, va osservato come l’esigenza dell’apposizione

della “formula esecutiva” sul titolo prescritta all’art. 475 CPCit. concerna

solo i processi di esecuzione che si svolgono in Italia e non ovviamente l’ese­cu­zione

che, come nel caso concreto, avviene all’estero. Ebbene, dall’art. 474 CPCit.

si deduce che le sentenze italiane sono di per sé “titoli esecutivi”. La

sentenza in esame è di conseguenza suscettibile di riconoscimento e di

esecuzione in Svizzera in virtù sia della CLA73 che dalla Convenzione di

Lugano.

5.

La prima giudice ha

considerato che il riconoscimento da parte dell’escusso di un saldo debitore

nei confronti dell’escutente (doc. 5) suppliva alla carenza formale

dell’istanza, la quale non indicava i criteri adottati per giungere all’importo

dedotto in esecuzione (sentenza impugnata, a pag. 5). In realtà, tale motivazione

sarebbe stata condivisibile solo se l’escusso avesse formalmente ed

esplicitamente aderito all’istanza, pur parzialmente. Orbene, l’ammissione di

cui al doc. 5 non ha alcun carattere procedurale, ma costituisce un semplice

riconoscimento (parziale) di debito in udienza, nella misura in cui egli ha

ammesso di aver versato “importi proporzionati alle proprie possibilità

finanziarie” (risposta, ad 4), rinviando ad un proprio conteggio da cui risulta

un “saldo” negativo di fr. 22'884,18 tra quanto “versato” e quanto “dovuto” per

il periodo dal luglio 2005 al giugno 2010 (doc. 5). Per una parte della

dottrina e della giurisprudenza, un simile riconoscimento costituirebbe un

ritiro dell’opposizione e giustificherebbe lo stralcio della causa di rigetto (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 18 ad art. 82 e n. 55 e 69 ad art.

84, con rif.). Invero, tale assimilazione, fatte salve circostanze particolari,

pare artificiale. Pur ammettendo l’esistenza del credito, l’escusso potrebbe

infatti contestare il diritto del creditore di procedere in via esecutiva (cfr.

art. 69 cpv. 2 n. 3 LEF). Decidere se la dichiarazione dell’escusso configura

un ritiro dell’opposizione è questione d’interpretazione, che compete al

giudice del rigetto (DTF 61 III 68-69). In linea di massima, si può ritenere

che, salvo se l’escusso, sollecitato dal giudice, ha esplicitamente confermato di

voler ritirare l’opposizione o aderire all’istanza – dichiarazione che va

trascritta nel verbale d’udienza o nei motivi della sentenza (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 37 ad art. 82; Staehelin,

op. cit., n. 18 ad art. 82) –, un semplice riconoscimento di parte del debito

negli atti processuali dovrebbe condurre all’ammissione dell’istanza nella

misura riconosciuta, qualora la stessa tenda al rigetto provvisorio

dell’opposizione (cfr. Jaeger/Walder/Kull/

Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a

ed., Zurigo 1997, n. 20 ad art. 82; Stücheli,

Die Rechts­öffnung, tesi Zurigo 2000, p. 106-7 ad d, che sostiene però a

torto che il giudice potrebbe in tale ipotesi rigettare l’opposizione in via definitiva,

visto che lo stesso non è funzionalmente competente per statuire sul merito del

credito posto in esecuzione); nella procedura di rigetto definitivo, il

riconoscimento del debito va considerato quale rinuncia a far valere

l’estinzione del credito ai sensi dell’art. 81 LEF. Nel caso in esame, in

assenza di un’espli­cita acquiescenza da parte dell’escusso, la prima giudice avrebbe

quindi potuto tenere conto del parziale riconoscimento di debito solo se avesse

ritenuto, nell’ambito del suo esame d’ufficio, che la sentenza italiana

costituiva un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per

l’importo posto in esecuzione. Orbene, è giunta alla conclusione inversa.

6.

La sentenza

impugnata va tuttavia confermata nel suo esito ancorché per un altro motivo.

6.1

In effetti, il fatto

che l’escutente non abbia fornito alcun conteggio né le pezze giustificative

per le spese straordinarie atti a specificare la cifra posta in esecuzione non

avrebbe giustificato l’inte­gra­le reiezione dell’istanza. L’articolo di Cometta (Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese), su cui poggia la motivazione

contraria della prima giudice, concerne il rigetto provvisorio dell’op­po­si­zione.

Se non si può escludere un’applicazione analogica del principio al rigetto definitivo,

nel caso concreto è giocoforza constatare che il titolo prodotto dall’istante –

la sentenza 20 maggio 1999 del Tribunale di Sondrio, che al dispositivo n. 4 condanna

l’escusso al pagamento di un contributo di mantenimento mensile a favore dei

figli di Lit. 1'200'000 – costituisce in sé un titolo di rigetto definitivo per

Lit. 159’600'000 (Lit. 1'200'000 x 133 mesi, ossia il periodo intercorrente tra

il 1° giugno 1999 e il 30 giugno 2010), ritenuto che l’istan­te non ha prodotto

i provvedimenti urgenti relativi all’obbli­go di mantenimento prima del

deposito della sentenza di separazione, né gli indici INSTAT che avrebbero

eventualmente giustificato una rivalutazione dell’assegno mensile e nemmeno i

giustificativi per eventuali spese straordinarie da porre a carico dell’e­scus­so

in ragione del 50% ai sensi della sentenza di separazione. Siccome il tasso di

cambio euro/franchi svizzeri (Lit./ CHF) dev’essere considerato un fatto

notorio (DTF 135 III 88 segg.), ciò che vale a fortiori per il saggio di cambio

lire/euro (Lit./€), il quale è stabilito in modo fisso in 1936,27 (cfr. www.ecb.int/euro/intro/html/index.it.html),

la sentenza italiana costituisce un titolo di rigetto definitivo per CHF 113'567,26

(Lit. 159’600'000 ./. 1936,27 x 1,3778), posto che il tasso €/CHF alla data

dell’inoltro della domanda di esecuzione (17 giugno 2010), che l’istante ha

omesso di dimostrare, è appunto dell’1,3778 (cfr. www.fxtop.com).

6.2

Secondo la legge (art.

81.

cpv. 1 LEF), spettava all’escusso dimostrare di aver eventualmente estinto

quanto il suo debito. All’udienza di discussione del 1° aprile 2011, egli ha

asserito di aver pagato a titolo di alimenti € 59'171,75 (memoriale di risposta,

ad 4, e doc. 4, somma della colonna “cambio 29/03”), pari a CHF 81'526,84

qualora, logicamente, si applichi il tasso di cambio €/CHF usato per

determinare il credito dell’istante (1,3778). Quest’ultima non ha avversato le

allegazioni del convenuto in modo chiaro e circostanziato, limitandosi a

contestare “i documenti relativi ai presunti pagamenti di alimenti alla

controparte, anche perché prodotti in copia”. La censura non è però minimamente

motivata, sicché non può essere considerata quale contestazione

dell’autenticità dei documenti prodotti giusta l’art. 201 cpv. 2 CPC-TI (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice

2000/2004 Lugano 2005, p. 290 segg.), autenticità di cui non vi sono peraltro

particolari motivi di dubitare. Poiché il giudice del rigetto non deve

accertare d’ufficio se le eccezioni sollevate dall’escusso sono fondate o meno

(solo il titolo dev’essere verificato d’ufficio), le allegazioni dell’escusso

in punto ai pagamenti da lui effettuati sono da ritenere vere in assenza di

contestazione del calcolo e dei singoli pagamenti asseriti dal reclamante (cfr.

art. 170 cpv. 2 e 184 cpv. 2 CPC-TI; Cocchi/

Trez­zini, CPC-TI, Lugano 2000, nota 667 p. 569-570).

6.3

Ciò posto,

l’opposizione avrebbe quindi dovuto essere rigettata in via definitiva per fr.

32'040,42 (113'567,26 ./. 81'526,84). La decisione impugnata, che verte su un

importo inferiore (fr. 22'884,18), va quindi confermata nel suo esito.

7.

Nel reclamo, RE 1

non ha riproposto l’eccezione di prescrizione di parte dei suoi obblighi

alimentari. Si può quindi ritenere che vi ha rinunciato. In ogni caso, va osservato

come l’art. 2953 CCit. disponga che “i diritti per i quali la legge stabilisce

una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta

sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di

dieci anni”. Nella fattispecie, solo le pretese sorte prima del 1° aprile 2001

sarebbero dovute essere considerate prescritte nella misura in cui non erano

già state estinte per pagamento. Ora, lo stesso reclamante allega di aver

pagato integralmente le rate del 1999 e del 2000, e anzi di aver pagato € 2'142,88

di troppo, ovvero un importo che copre la differenza negativa (di € 1'859,24)

riconosciuta per il 2001 (cfr. doc. 4), di modo che l’eccezione di prescrizione

appare irrilevante. Ad ogni buon conto, il reclamante ha ammesso in occasione

dell’u­dien­za di discussione di aver versato “importi proporzionati alle

proprie possibilità finanziarie” (risposta, ad 4) e della consecutiva sussistenza

di un “saldo” di fr. 22'884,18 per quanto riguarda il periodo dal luglio 2005

al giugno 2010 (doc. 5), ovvero per le pretese che secondo le sue stesse

affermazioni non erano da ritenere prescritte. La decisione impugnata andrebbe

quindi comunque confermata, ancorché per un altro motivo, anche se si dovessero

considerare prescritti i crediti sorti in precedenza.

8.

Il reclamante

contesta anche la reiezione della sua istanza di ammissione all’assistenza

giudiziaria presentata in prima sede.

8.1

Secondo la Lag qui

applicabile (cfr. cons. 1), l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni

cumulative seguenti:

– il

richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

– la

procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e

una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura

a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

– per

il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia:

– la

persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o

– la

designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi

interessi, oppure

– la

causa presenta difficoltà particolari.

8.2

Nel caso di specie, la

prima giudice, pur ammettendo che il requisito dell’indigenza fosse realizzato,

ha respinto l’istanza in considerazione dell’esito della vertenza e

dell’assenza di necessità di un patrocinatore, nella misura in cui il giudice è

comunque tenuto ad esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto

dell’opposi­zio­ne. Ora, come giustamente rilevato dal reclamante, l’intervento

del suo patrocinatore non si poteva dire privo di probabilità di esito

favorevole, giacché l’istanza è stata accolta per meno della metà dell’importo

fatto valere dall’istante. Per contro, la decisione impugnata va condivisa

laddove nega la necessità di patrocinio nel caso concreto. In effetti, il fatto

che la vertenza presentava un elemento di estraneità è irrilevante, dal momento

che il giudice doveva comunque identificare d’ufficio – e lo ha anche fatto

correttamente – la convenzione internazionale applicabile e il carattere

esecutivo – in Svizzera – della sentenza invocata dall’istante. Del resto, è

evidente che il reclamante considerava la sentenza italiana esecutiva, dal

momento che vi ha in parte dato seguito, ammettendo per di più l’esistenza di

un saldo negativo a suo carico (cfr. doc. 4 e 5). Quanto alla censura della

prescrizione, si può ritenere che era ovviamente priva di possibilità di

accoglimento. In ogni caso, sarebbe bastato al reclamante sollevarla in prima

istanza anche senza motivazione, dato che il giudice, per il principio iura

novit curia, è tenuto di esaminare d’uf­ficio ogni questione relativa al

fondamento giuridico dell’ec­ce­zione di prescrizione (DTF 112 II 232, cons.

3/e).

9.

Il reclamo va quindi

respinto.

Spese processuali e

ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).

10.

Entrambe le parti

chiedono il beneficio dell’assistenza giudiziaria in seconda istanza.

10.1

Giusta l’art. 117 CPC,

qui applicabile (cfr. cons. 1), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità

di successo. Ciò può comprendere l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e

dalle spese processuali nonché la designazione di un patrocinatore d’ufficio,

se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, se­gna­tamente se la

controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 CPC). Di regola, il

gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119

cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente

alla presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano

2011, p. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può

essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria

(art. 119 cpv. 3 CPC). Il patrocinatore d’ufficio va remunerato dal Cantone

anche se la parte che rappresenta risulta vincente, qualora le ripetibili non

possano o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte

(art. 122 cpv. 2 CPC).

10.2

Nel caso in esame, l’istanza

del reclamante va respinta, in quanto il reclamo appariva d’acchito privo di

probabilità di successo e finanche dilatorio: RE 1, nel doc. 5, ha infatti ammesso di dover l’importo per cui la prima giudice ha concesso il rigetto definitivo

dell’opposizione.

10.3

Dal doc. 1 allegato

alle osservazioni di CO 1, e visto che attualmente il reclamante non risulta

pagare interamente il contributo per i figli, si può dedurre, alla stregua della

Seconda Camera civile del Tribunale d’appello nella sua sentenza 25 settembre

2009.

(inc. 11.2008.99, cons. 6), che l’escutente è sprovvista dei mezzi necessari

alla sua difesa. D’altronde, il presupposto della probabilità di successo in

sede di reclamo è senz’al­tro adempiuto come pure la necessità di patrocinio, poiché

il reclamante è assistito da un avvocato (cfr. art. 118 cpv. 1 CPC) e che CO 1

si sta riprendendo da un ictus cerebrale (rapporto 6 marzo 2011 dell’O­spe­dale

__________). Si può infine ovviamente ritenere che le ripetibili dovuti dal

reclamante non potranno presumibilmente essere riscosse, visto che già ora egli

non paga integralmente gli alimenti per i figli. L’istanza volta alla

designazione dell’avv. PA 2 quale patrocinatore d’ufficio va quindi accolta.

10.4

La nota professionale

del patrocinatore d’ufficio verrà tassata, su istanza dell’interessato, con

decisione separata.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80, 81 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg., 117

segg. CPC;

pronuncia

1.

Il reclamo è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del reclamante, con l’obbligo di rifondere

a controparte fr. 300.-- per ripetibili.

3.

L’istanza di RE 1

tendente alla concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria in seconda

sede è respinta.

4.

L’istanza di CO 1

tendente alla concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria in seconda

sede è accolta. Quale patrocinatore d’ufficio è designato l’avv. PA 2.

5.

Intimazione a: – avv.

PA 1, __________;

– avv.PA

2, __________.

Comunicazione alla Pretura

di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 22'884,18,

non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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