14.2011.61
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza di separazione italiana. Alimenti per i figli. Riconoscimento di parte del debito in sede di osservazioni al reclamo. Tasso di cambio lire/franchi svizzer
16 giugno 2011Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2011.61
Data decisione, Autorità:
16.06.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza di separazione italiana. Alimenti per i figli. Riconoscimento di parte del debito in sede di osservazioni al reclamo. Tasso di cambio lire/franchi svizzeri. Contestazione documenti. Eccezioni di estinzione e di prescrizione. Gratuito patrocinio
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 119 cpv. 4 CPC
art. 170 cpv. 2 CPC-TI
art. 201 cpv. 2 CPC-TI
art. 4 cpv. 1 CROA
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2011.61
Lugano
16 giugno 2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sulla causa a procedura sommaria (inc. __________) promossa con istanza 24
settembre 2010 da
CO
1
patrocinata
dall’ PA 2
contro
RE
1
patrocinato
dall’ PA 1
tendente ad ottenere il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione di Lugano del 18 giugno 2010;
sulla quale istanza il
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con decisione 7 aprile 2011, ha così deciso:
"1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e
di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è
respinta in via definitiva per fr. 22'884,18 oltre interessi del 5% dal
18.6.2010.
2. L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata da parte convenuta è
respinta.
3. La
tassa di giustizia in fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico delle parti in ragione di ½ ciascuna, compensate le indennità.
4. omissis";
sentenza tempestivamente
impugnata dall'escusso, che con reclamo 18 aprile 2011 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata, il mantenimento dell’opposizione,
l’accoglimento dell’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria in
entrambe le sedi e la messa a carico dell’istante delle tasse, spese e
ripetibili.
viste le osservazioni 21
agosto 2002 della parte appellata, che si è opposta al gravame, con protesta di
spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. __________ del 18 giugno 2010 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, CO
1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 45'876,65 oltre interessi al 5% dal 1°
gennaio 1999 indicando quale titolo di credito “sentenza del Tribunale di __________
3.6.99 – contributi alimentari arretrati a favore dei figli __________ dal
1.1.1999 al 30.6.2010, oltre alle spese straordinarie dovute sino al 30.9.2008
(Euro 32'773,71 – cambio 17.6.2010 – 1,3998”.
Interposta opposizione,
l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo.
B. Con decisione 7
aprile 2011, la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha parzialmente ammesso l’istanza, limitatamente all’importo che, in base al conteggio prodotto
dal convenuto in sede di discussione dell’istanza, risultava ancora dovuto
all’istante, ovvero € 17'684,84, pari a fr. 22'884,18, ritenendo per il resto
che quest’ultima non aveva fornito alcun conteggio né le pezze giustificative
per le spese straordinarie atti a specificare la cifra posta in esecuzione. Pur
ritenendo adempiuto il presupposto dell’indigenza, la prima giudice ha invece
respinto la richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio, stante l’esito del giudizio e avuto riguardo al fatto
che la causa non presentava difficoltà tali da necessitare il patrocinio di un
avvocato, siccome il giudice esamina d’ufficio l’esistenza di un titolo
esecutivo.
C. Contro la sentenza
pretorile si aggrava tempestivamente RE 1, facendo valere che lo specchietto da
lui prodotto quale doc. 5 a titolo di riassunto dei versamenti fatti
all’istante non può in nessun caso essere parificato ad un riconoscimento di
debito in ambito giudiziale o extragiudiziale, visto che l’escusso ha con tale
documento cercato di dimostrare l’assenza di fondamento della pretesa dedotta
in esecuzione e non ha mai riconosciuto né esplicitamente né implicitamente la
somma per la quale il Pretore ha accolto l’istanza. Il reclamante ribadisce
d’altronde che la sentenza prodotta dall’istante non sia esecutiva, in quanto è
priva della “formula esecutiva” prescritta dal diritto italiano, la quale non è
validamente sostituita dal timbro di crescita in giudicato. Infine, il
reclamante contesta il rifiuto dell’assistenza giudiziaria, facendo notare che
l’elemento di estraneità e il problema della prescrizione e dell’esecutività
del titolo di rigetto sono particolarità che non sarebbero state colte da una
persona senza formazione giudica e che solo con l’ausilio di un avvocato il
convenuto ha potuto tutelare pienamente i propri diritti.
D. Delle osservazioni
della parte istante si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei
successivi considerandi.
Considerato
Considerandi
1.
Premesso
che la decisione impugnata risale al 7 aprile 2011, ossia dopo l’entrata in
vigore (il 1° gennaio 2011) del Codice di diritto processuale svizzero (CPC),
la procedura ricorsuale, compresa la questione del beneficio dell’assistenza
giudiziaria in seconda sede, è retta dal nuovo diritto (art. 405 cpv. 1 CPC).
Per contro, le norme procedurali applicabili alla trattazione dell’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione, siccome proposta il 24 settembre 2010,
sono quelle del diritto procedurale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), e meglio
la legge cantonale di applicazione della legge federale sull’esecuzione e sul
fallimento del 12 marzo 1997 (in seguito vLALEF), il Codice di procedura civile
ticinese del 17 febbraio 1971 (CPC-TI), per il rinvio dell’art. 25 vLALEF, e
per quanto concerne il beneficio dell’assistenza giudiziaria in prima sede la
legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag,
RL 3.1.1.7).
2.
Secondo l’art. 319
cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni
inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche
a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art.
80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro
una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il
termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Proposto il 18 aprile 2011, ossia nel termine di dieci giorni decorrente dalla
notifica della sentenza impugnata, avvenuta l’8 aprile 2011, il reclamo è
perciò di principio ammissibile.
3.
Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e
l’accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
4.
Giusta l'art. 80
cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
4.1
La nozione di
decisione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti
dal diritto federale o cantonale (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80). Il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera
o, per difetto, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a
ed., Basilea 2010, n. 59 ad art. 80).
4.2
In casu, siccome non è
contestato né contestabile che il credito posto in esecuzione verte su
contributi alimentari arretrati a favore dei figli dell’escusso, il suo
riconoscimento e la sua esecuzione in Svizzera sono disciplinati dalla
Convenzione dell’Aia del 2 ottobre 1973 concernente
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari
(“CLA73”, RS 0.211.213.02), di cui sono parti
sia la Svizzera, dal 1° agosto 1976, che l’Italia dal 1° gennaio 1982. Questa
convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati che ne sono partecipi, la Convenzione dell’Aia del 15 aprile 1958 concernente il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia d’obbligazioni
alimentari verso i figli (art. 29 CLA73; Staehelin,
op. cit., n. 77 ad art. 80) e prevale sulla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (“CL”, RS 0.275.12), che si applica a titolo solo sussidiario (art.
57.
n. 1 e 5 CL; Domej, Kommentar
zum LugÜ, Berna 2008, n. 4 e 5 ad art. 57; CEF 26 maggio 2009, inc. 14.09.13,
cons. 1).
4.3
Giusta l’art. 4 CLA73,
la decisione resa in uno Stato contraente dev’essere
riconosciuta o dichiarata esecutoria in un altro Stato contraente se è stata
resa da un’autorità considerata competente giusta gli art. 7 o 8 e se non può
più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d’origine (cpv. 1). Le
decisioni esecutorie a titolo provvisionale e le misure provvisionali sono,
ancorché suscettibili di ricorso ordinario, riconosciute o dichiarate esecutorie
nello Stato richiesto se tali decisioni possono esservi pronunciate ed eseguite
(cpv. 2). Nel caso concreto, il reclamante contesta l’esecutività della
decisione 12 maggio 1999 del Tribunale di Sondrio sulla quale l’istante fonda
la propria pretesa (doc. B). Ora, la sentenza in questione statuisce sul merito
della domanda di pronuncia della separazione personale dei coniugi, sicché la
sua esecuzione in Svizzera è condizionata ai due presupposti di cui all’art. 4
cpv. 1 CLA73, che contrariamente al secondo capoverso non subordina
l’esecuzione della decisione all’estero alla sua esecutività nello Stato di
origine, ma esige che la stessa non possa “più essere oggetto di un ricorso
ordinario nello Stato d’origine”, condizione che è pacificamente adempiuta nel
caso in esame: il certificato di cui all’ultima pagina del doc. B ricalca
infatti il testo dell’art. 124 delle norme di attuazione del CPCit. relativo al
“certificato di passaggio in giudicato della sentenza”. Del resto, la
reclamante ha esplicitamente ammesso che la sentenza è “cresciuta in
giudicato”. A titolo aggiuntivo, va osservato come l’esigenza dell’apposizione
della “formula esecutiva” sul titolo prescritta all’art. 475 CPCit. concerna
solo i processi di esecuzione che si svolgono in Italia e non ovviamente l’esecuzione
che, come nel caso concreto, avviene all’estero. Ebbene, dall’art. 474 CPCit.
si deduce che le sentenze italiane sono di per sé “titoli esecutivi”. La
sentenza in esame è di conseguenza suscettibile di riconoscimento e di
esecuzione in Svizzera in virtù sia della CLA73 che dalla Convenzione di
Lugano.
5.
La prima giudice ha
considerato che il riconoscimento da parte dell’escusso di un saldo debitore
nei confronti dell’escutente (doc. 5) suppliva alla carenza formale
dell’istanza, la quale non indicava i criteri adottati per giungere all’importo
dedotto in esecuzione (sentenza impugnata, a pag. 5). In realtà, tale motivazione
sarebbe stata condivisibile solo se l’escusso avesse formalmente ed
esplicitamente aderito all’istanza, pur parzialmente. Orbene, l’ammissione di
cui al doc. 5 non ha alcun carattere procedurale, ma costituisce un semplice
riconoscimento (parziale) di debito in udienza, nella misura in cui egli ha
ammesso di aver versato “importi proporzionati alle proprie possibilità
finanziarie” (risposta, ad 4), rinviando ad un proprio conteggio da cui risulta
un “saldo” negativo di fr. 22'884,18 tra quanto “versato” e quanto “dovuto” per
il periodo dal luglio 2005 al giugno 2010 (doc. 5). Per una parte della
dottrina e della giurisprudenza, un simile riconoscimento costituirebbe un
ritiro dell’opposizione e giustificherebbe lo stralcio della causa di rigetto (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 18 ad art. 82 e n. 55 e 69 ad art.
84, con rif.). Invero, tale assimilazione, fatte salve circostanze particolari,
pare artificiale. Pur ammettendo l’esistenza del credito, l’escusso potrebbe
infatti contestare il diritto del creditore di procedere in via esecutiva (cfr.
art. 69 cpv. 2 n. 3 LEF). Decidere se la dichiarazione dell’escusso configura
un ritiro dell’opposizione è questione d’interpretazione, che compete al
giudice del rigetto (DTF 61 III 68-69). In linea di massima, si può ritenere
che, salvo se l’escusso, sollecitato dal giudice, ha esplicitamente confermato di
voler ritirare l’opposizione o aderire all’istanza – dichiarazione che va
trascritta nel verbale d’udienza o nei motivi della sentenza (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 37 ad art. 82; Staehelin,
op. cit., n. 18 ad art. 82) –, un semplice riconoscimento di parte del debito
negli atti processuali dovrebbe condurre all’ammissione dell’istanza nella
misura riconosciuta, qualora la stessa tenda al rigetto provvisorio
dell’opposizione (cfr. Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a
ed., Zurigo 1997, n. 20 ad art. 82; Stücheli,
Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 106-7 ad d, che sostiene però a
torto che il giudice potrebbe in tale ipotesi rigettare l’opposizione in via definitiva,
visto che lo stesso non è funzionalmente competente per statuire sul merito del
credito posto in esecuzione); nella procedura di rigetto definitivo, il
riconoscimento del debito va considerato quale rinuncia a far valere
l’estinzione del credito ai sensi dell’art. 81 LEF. Nel caso in esame, in
assenza di un’esplicita acquiescenza da parte dell’escusso, la prima giudice avrebbe
quindi potuto tenere conto del parziale riconoscimento di debito solo se avesse
ritenuto, nell’ambito del suo esame d’ufficio, che la sentenza italiana
costituiva un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per
l’importo posto in esecuzione. Orbene, è giunta alla conclusione inversa.
6.
La sentenza
impugnata va tuttavia confermata nel suo esito ancorché per un altro motivo.
6.1
In effetti, il fatto
che l’escutente non abbia fornito alcun conteggio né le pezze giustificative
per le spese straordinarie atti a specificare la cifra posta in esecuzione non
avrebbe giustificato l’integrale reiezione dell’istanza. L’articolo di Cometta (Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese), su cui poggia la motivazione
contraria della prima giudice, concerne il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Se non si può escludere un’applicazione analogica del principio al rigetto definitivo,
nel caso concreto è giocoforza constatare che il titolo prodotto dall’istante –
la sentenza 20 maggio 1999 del Tribunale di Sondrio, che al dispositivo n. 4 condanna
l’escusso al pagamento di un contributo di mantenimento mensile a favore dei
figli di Lit. 1'200'000 – costituisce in sé un titolo di rigetto definitivo per
Lit. 159’600'000 (Lit. 1'200'000 x 133 mesi, ossia il periodo intercorrente tra
il 1° giugno 1999 e il 30 giugno 2010), ritenuto che l’istante non ha prodotto
i provvedimenti urgenti relativi all’obbligo di mantenimento prima del
deposito della sentenza di separazione, né gli indici INSTAT che avrebbero
eventualmente giustificato una rivalutazione dell’assegno mensile e nemmeno i
giustificativi per eventuali spese straordinarie da porre a carico dell’escusso
in ragione del 50% ai sensi della sentenza di separazione. Siccome il tasso di
cambio euro/franchi svizzeri (Lit./ CHF) dev’essere considerato un fatto
notorio (DTF 135 III 88 segg.), ciò che vale a fortiori per il saggio di cambio
lire/euro (Lit./€), il quale è stabilito in modo fisso in 1936,27 (cfr. www.ecb.int/euro/intro/html/index.it.html),
la sentenza italiana costituisce un titolo di rigetto definitivo per CHF 113'567,26
(Lit. 159’600'000 ./. 1936,27 x 1,3778), posto che il tasso €/CHF alla data
dell’inoltro della domanda di esecuzione (17 giugno 2010), che l’istante ha
omesso di dimostrare, è appunto dell’1,3778 (cfr. www.fxtop.com).
6.2
Secondo la legge (art.
81.
cpv. 1 LEF), spettava all’escusso dimostrare di aver eventualmente estinto
quanto il suo debito. All’udienza di discussione del 1° aprile 2011, egli ha
asserito di aver pagato a titolo di alimenti € 59'171,75 (memoriale di risposta,
ad 4, e doc. 4, somma della colonna “cambio 29/03”), pari a CHF 81'526,84
qualora, logicamente, si applichi il tasso di cambio €/CHF usato per
determinare il credito dell’istante (1,3778). Quest’ultima non ha avversato le
allegazioni del convenuto in modo chiaro e circostanziato, limitandosi a
contestare “i documenti relativi ai presunti pagamenti di alimenti alla
controparte, anche perché prodotti in copia”. La censura non è però minimamente
motivata, sicché non può essere considerata quale contestazione
dell’autenticità dei documenti prodotti giusta l’art. 201 cpv. 2 CPC-TI (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice
2000/2004 Lugano 2005, p. 290 segg.), autenticità di cui non vi sono peraltro
particolari motivi di dubitare. Poiché il giudice del rigetto non deve
accertare d’ufficio se le eccezioni sollevate dall’escusso sono fondate o meno
(solo il titolo dev’essere verificato d’ufficio), le allegazioni dell’escusso
in punto ai pagamenti da lui effettuati sono da ritenere vere in assenza di
contestazione del calcolo e dei singoli pagamenti asseriti dal reclamante (cfr.
art. 170 cpv. 2 e 184 cpv. 2 CPC-TI; Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, nota 667 p. 569-570).
6.3
Ciò posto,
l’opposizione avrebbe quindi dovuto essere rigettata in via definitiva per fr.
32'040,42 (113'567,26 ./. 81'526,84). La decisione impugnata, che verte su un
importo inferiore (fr. 22'884,18), va quindi confermata nel suo esito.
7.
Nel reclamo, RE 1
non ha riproposto l’eccezione di prescrizione di parte dei suoi obblighi
alimentari. Si può quindi ritenere che vi ha rinunciato. In ogni caso, va osservato
come l’art. 2953 CCit. disponga che “i diritti per i quali la legge stabilisce
una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di
dieci anni”. Nella fattispecie, solo le pretese sorte prima del 1° aprile 2001
sarebbero dovute essere considerate prescritte nella misura in cui non erano
già state estinte per pagamento. Ora, lo stesso reclamante allega di aver
pagato integralmente le rate del 1999 e del 2000, e anzi di aver pagato € 2'142,88
di troppo, ovvero un importo che copre la differenza negativa (di € 1'859,24)
riconosciuta per il 2001 (cfr. doc. 4), di modo che l’eccezione di prescrizione
appare irrilevante. Ad ogni buon conto, il reclamante ha ammesso in occasione
dell’udienza di discussione di aver versato “importi proporzionati alle
proprie possibilità finanziarie” (risposta, ad 4) e della consecutiva sussistenza
di un “saldo” di fr. 22'884,18 per quanto riguarda il periodo dal luglio 2005
al giugno 2010 (doc. 5), ovvero per le pretese che secondo le sue stesse
affermazioni non erano da ritenere prescritte. La decisione impugnata andrebbe
quindi comunque confermata, ancorché per un altro motivo, anche se si dovessero
considerare prescritti i crediti sorti in precedenza.
8.
Il reclamante
contesta anche la reiezione della sua istanza di ammissione all’assistenza
giudiziaria presentata in prima sede.
8.1
Secondo la Lag qui
applicabile (cfr. cons. 1), l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni
cumulative seguenti:
– il
richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);
– la
procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e
una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura
a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
– per
il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia:
– la
persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o
– la
designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi
interessi, oppure
– la
causa presenta difficoltà particolari.
8.2
Nel caso di specie, la
prima giudice, pur ammettendo che il requisito dell’indigenza fosse realizzato,
ha respinto l’istanza in considerazione dell’esito della vertenza e
dell’assenza di necessità di un patrocinatore, nella misura in cui il giudice è
comunque tenuto ad esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto
dell’opposizione. Ora, come giustamente rilevato dal reclamante, l’intervento
del suo patrocinatore non si poteva dire privo di probabilità di esito
favorevole, giacché l’istanza è stata accolta per meno della metà dell’importo
fatto valere dall’istante. Per contro, la decisione impugnata va condivisa
laddove nega la necessità di patrocinio nel caso concreto. In effetti, il fatto
che la vertenza presentava un elemento di estraneità è irrilevante, dal momento
che il giudice doveva comunque identificare d’ufficio – e lo ha anche fatto
correttamente – la convenzione internazionale applicabile e il carattere
esecutivo – in Svizzera – della sentenza invocata dall’istante. Del resto, è
evidente che il reclamante considerava la sentenza italiana esecutiva, dal
momento che vi ha in parte dato seguito, ammettendo per di più l’esistenza di
un saldo negativo a suo carico (cfr. doc. 4 e 5). Quanto alla censura della
prescrizione, si può ritenere che era ovviamente priva di possibilità di
accoglimento. In ogni caso, sarebbe bastato al reclamante sollevarla in prima
istanza anche senza motivazione, dato che il giudice, per il principio iura
novit curia, è tenuto di esaminare d’ufficio ogni questione relativa al
fondamento giuridico dell’eccezione di prescrizione (DTF 112 II 232, cons.
3/e).
9.
Il reclamo va quindi
respinto.
Spese processuali e
ripetibili seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC).
10.
Entrambe le parti
chiedono il beneficio dell’assistenza giudiziaria in seconda istanza.
10.1
Giusta l’art. 117 CPC,
qui applicabile (cfr. cons. 1), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità
di successo. Ciò può comprendere l’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e
dalle spese processuali nonché la designazione di un patrocinatore d’ufficio,
se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la
controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 CPC). Di regola, il
gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119
cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente
alla presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano
2011, p. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può
essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria
(art. 119 cpv. 3 CPC). Il patrocinatore d’ufficio va remunerato dal Cantone
anche se la parte che rappresenta risulta vincente, qualora le ripetibili non
possano o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la controparte
(art. 122 cpv. 2 CPC).
10.2
Nel caso in esame, l’istanza
del reclamante va respinta, in quanto il reclamo appariva d’acchito privo di
probabilità di successo e finanche dilatorio: RE 1, nel doc. 5, ha infatti ammesso di dover l’importo per cui la prima giudice ha concesso il rigetto definitivo
dell’opposizione.
10.3
Dal doc. 1 allegato
alle osservazioni di CO 1, e visto che attualmente il reclamante non risulta
pagare interamente il contributo per i figli, si può dedurre, alla stregua della
Seconda Camera civile del Tribunale d’appello nella sua sentenza 25 settembre
2009.
(inc. 11.2008.99, cons. 6), che l’escutente è sprovvista dei mezzi necessari
alla sua difesa. D’altronde, il presupposto della probabilità di successo in
sede di reclamo è senz’altro adempiuto come pure la necessità di patrocinio, poiché
il reclamante è assistito da un avvocato (cfr. art. 118 cpv. 1 CPC) e che CO 1
si sta riprendendo da un ictus cerebrale (rapporto 6 marzo 2011 dell’Ospedale
__________). Si può infine ovviamente ritenere che le ripetibili dovuti dal
reclamante non potranno presumibilmente essere riscosse, visto che già ora egli
non paga integralmente gli alimenti per i figli. L’istanza volta alla
designazione dell’avv. PA 2 quale patrocinatore d’ufficio va quindi accolta.
10.4
La nota professionale
del patrocinatore d’ufficio verrà tassata, su istanza dell’interessato, con
decisione separata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80, 81 LEF nonché 48 e 61 OTLEF, 95 segg., 117
segg. CPC;
pronuncia
1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del reclamante, con l’obbligo di rifondere
a controparte fr. 300.-- per ripetibili.
3.
L’istanza di RE 1
tendente alla concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria in seconda
sede è respinta.
4.
L’istanza di CO 1
tendente alla concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria in seconda
sede è accolta. Quale patrocinatore d’ufficio è designato l’avv. PA 2.
5.
Intimazione a: – avv.
PA 1, __________;
– avv.PA
2, __________.
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 22'884,18,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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