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Decisione

14.2011.62

Reclamo contro la dichiarazione di fallimento. Nova propri. Solvibilità

13 maggio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ CO 1 ha chiesto il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 76'237.-- oltre accessori,

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 23 marzo 2011 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza 7 aprile 2011 il Pretore del Distretto di __________, ha pronunciato

il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 8 aprile 2011 alle ore 10.00.

D. Con

reclamo 18 aprile 2011 RE 1 sostiene di avere il 21 marzo 2011 proceduto al

versamento all’istante dell’importo capitale ammontante a fr. 76'087.-- ed in

seguito, l’8 rispettivamente il 18 aprile 2011, di avere pagato pure le relative

tasse, le spese esecutive e gli interessi di mora così come le ulteriori

procedure esecutive pendenti nei suoi confronti, producendo una ricevuta

postale del 21 marzo 2011 relativa al versamento di fr. 76'087.-- a favore

dell’istante, diverse ricevute dell’ufficio esecuzione di __________ dell’8

rispettivamente del 18 aprile 2011 e un estratto sempre del predetto Ufficio

esecuzione, da cui risulta che al 18 aprile 2011 tutte le esecuzioni promosse

contro la reclamante risultavano saldate (doc. B e da D a I). La convenuta

rileva poi che a suo carico non vi sono attestati di carenza di beni.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1° gennaio

2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10

gorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile

svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il

1° gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1

CPC, la sentenza impugnata essendo stata emanata, ancorché sulla base di

un’istanza di fallimento retta dal diritto procedurale previgente (art. 404

cpv. 1 CPC), il 7 aprile 2011, ossia dopo il 1° gennaio 2011.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n.

58.

p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann,

Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.

174.

E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) La reclamante

ha asserito di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante ai sensi

dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia posteriormente alla dichiarazione di

fallimento e l’ha dimostrato, producendo sia una ricevuta postale del 21 marzo

2011.

concernente il versamento a favore dell’istante dell’importo di fr.

76'087.-- in relazione all’esecuzione in oggetto n. __________ che una ricevuta

dell’Ufficio esecuzione di __________ dell’8 aprile 2011 per fr. 8'725.45 a

saldo della citata esecuzione.

Per

quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto - il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto - nella

sua totalità - soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che

dall’estratto dell’UE di __________ al 18 aprile 2011 risulta che tutte le

esecuzioni pendenti nei confronti della reclamante sono state pagate e che a

suo carico non vi sono attestati di carenza di beni. Le precedenti

considerazioni portano a concludere che la

convenuta dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni,

per cui la sua solvibilità va ritenuta resa sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento

di AP 1 va annullato.

3.

Il

reclamo va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv.

1.

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure caricate

alla reclamante. Alla controparte non si assegnano indennità, il reclamo non

essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 7 aprile 2011 pronunciata dal Pretore del Distretto

di __________, inc. EF.2010.__________, nei confronti di AP 1, è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è

posta a carico di AP 1.

3. Le

spese dell’Ufficio fallimenti di __________, da anticipare come di rito, sono

poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.-- è posta a carico di AP 1.

III. Intimazione:

AO 1

- CO 1, __________;

- Ufficio

esecuzione di __________;

- Ufficio

fallimenti di __________;

__________ Ufficio cantonale del Registro di

commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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