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Decisione

14.2011.64

Rigetto dell'opposizione. Inammissibilità di una domanda di revisione della sentenza della CEF che conferma la decisione di reiezione dell'istanza tendente al rigetto dell'opposizione

1 giugno 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 6/11.11.2009 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di __________, RI 1 ha escusso lo CO 1 per l’incasso delle somme di fr. 319.20 + fr. 436.40 + fr. 90.- oltre interessi e spese

esecutive, indicando quale titolo di credito “Restituzione pigione 1998 e 1999

come da sentenza (art. 80 LEF) del Pretore del 11.11.1999 fr. 319.20, riduzione

della pigione tasso ipotecario anno 2000 mese febbraio e marzo fr. 86.40,

riscaldamento spese locale F__________ B__________ per 10 anni fr. 35 x 10

circa fr. 350.00 come nostri scritti + spese”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza 29 ottobre

2010 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo per la somma complessiva

di fr. 319.20 oltre interessi e spese;

che

l’istante ha fondato la propria domanda – tra l’altro - sulla sentenza emanata

in data 11 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________, con la quale

questi ha stabilito che il canone di locazione dovuto dallo stesso istante RA 1

per l’appartamento locato nello stabile denominato residenze B__________ sito

in via B__________ a __________, viene ridotto di fr 111.15 mensili ed ammonta

perciò a fr. 1'315.85 mensili per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio

1999 e che dal 1° febbraio 1999 la pigione dell’appartamento viene ridotta di

fr. 38.30 mensili e assomma pertanto a fr. 1’277,55 mensili (doc. A dispositivo

n. 1§ e 1§§);

che,

ciò posto, l’istante ha preteso che lo CO 1, segnatamente RA 1, gli è debitore

della somma di fr. 157.60 (recte: fr. 157.80) a valere quale

restituzione della pigione mensile che egli ha pagato in più rispetto a quanto

stabilito nella citata sentenza nel periodo dal 1.2.1998 al 31.1.1999 (fr.

1’329.00), come da modulo ufficiale adeguamento pigione del 18.12.1997, doc.

C,- fr. 1'315.85 come da sentenza doc. A= fr. 13.15 x 12= fr. 157.80),

rispettivamente della somma di fr. 161.40, a valere quale restituzione della

pigione mensile che egli ha pagato in più, sempre rispetto alla citata sentenza

nel periodo dal 1.2.1999 al 31.1.2000 (fr. 1'291.00, come da modulo ufficiale

adeguamento pigione del 28.10.1998, doc. D, - fr 1'277.55, come da sentenza

doc. A= fr. 13.45 x 12= fr. 161.40);

che

all’udienza di discussione del 19 gennaio 2011 (riservata anche alla

discussione su altre due istanze inoltrate da RI 1 contro lo CO 1), la parte

convenuta – la sola presente - si è opposta all’istanza, asserendo che la somma

rivendicata dal procedente è stata bonificata sul conto affitti il 29.02.2000

come da estratto conto prodotto seduta stante sub. doc. (A);

che

con sentenza del 24 gennaio 2011 il Giudice di pace supplente del circolo di __________

ha respinto l’istanza, rilevando che la parte convenuta ha prodotto una pezza

giustificativa (estratto conto immobile __________ res. A__________ __________)

da dove si evince che l’ammontare preteso dall’istante, ossia fr. 157.60 (recte:

fr. 157.80) + fr. 161.40, per un totale di fr. 319.490, è stato regolarmente

versato sul conto affitto in data 29.02.2000 (doc. A esibito all’udienza);

che

contro tale sentenza RI 1 è insorto con ricorso per cassazione (civile) del 7

febbraio 2011, contestando l’estratto conto prodotto della controparte

all’udienza di discussione con l’argomentazione che si tratterebbe di un

documento integralmente ingannevole, falso e fantasioso e non da ultimo di una

novità assoluta dell’ultima ora, ove si consideri che nonostante i suoi

numerosi solleciti rivolti al debitore e l’avvio nei suoi confronti di diverse

procedure esecutive, mai è stato comunicato al ricorrente l’esistenza di tale

conteggio, che del resto presenta incongruenze tali da risultare d’acchito del

tutto inaffidabile;

che

nel suo gravame l’istante ha altresì criticato il primo giudice per il modo,

incompetente, con cui avrebbe condotto il procedimento, segnatamente per le

violazioni di procedura commesse;

che

tale ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

che

con sentenza del 21 marzo 2011 la Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale

d’appello ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso per

cassazione civile (recte, il reclamo, tornando applicabile alla

procedura ricorsuale il Codice di procedura di diritto processuale civile

svizzero (CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, segnatamente gli art. 319

segg. CPC, la sentenza impugnata essendo stata emanata il 24 gennaio 2011; cfr.

art. 405 cpv. 1 CPC);

che

questa Camera si è chiesta anzitutto se la sentenza emanata in data 11

novembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________ costituisce titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 vLEF, ritenuto che tale giudizio

non ha imposto alla parte convenuta alcuna condanna al pagamento di una

determinata somma di denaro, ma ha solo fissato l’ammontare della riduzione del

canone di locazione dell’appartamento locato dall’istante per quanto riguarda i

periodi dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 1999 e dal 1° febbraio1999 in avanti;

che

per rilevando che d’acchito parrebbe prevalere l’ipotesi che la via da seguire

sia l’incasso, in procedura ordinaria, dell’importo pagato in più rispetto la

citata sentenza 1999, essa ha lasciato tale questione irrisolta, ritenendo che

la sentenza impugnata resiste, comunque sia, alla critica anche nel contesto

dell’applicazione degli art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1vLEF;

che,

in primo luogo, questa Camera ha ritenuto le contestazioni dell’insorgente

riferite all’affidabilità del conteggio esibito dalla parte convenuta

all’udienza di discussione del 19 gennaio 2011, non solo incompatibili con la

procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, ma anche con l’art. 326 cpv. 1

CPC che vieta i nova in sede di reclamo, fatto salvo speciali

disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC (per il diritto previgente, cfr

.art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI, applicabile in virtù del rinvio di cui

all’art. 25 vLALF), rilevando che l’istante avrebbe dovuto fare valere le sue

ragioni anzitutto all’udienza del 19 gennaio 2011, alla quale però non ha

partecipato, donde sotto questo profilo l’inammissibilità del rimedio;

che,

del resto, ha puntualizzato questa Camera, non si può certo affermare che

facendo proprio l’estratto conto immobile __________ res. A__________ B__________

relativo al periodo 01.01.2000-31.12.2000, ovvero stabilendo che tale

documento attesta il versamento (riconoscimento) a favore dell’istante degli

importi posti in esecuzione (ossia fr. 157.80 a valere quale riduzione affitto 1999 come a decisione della Pretura, fr. 161.40 a valere quale affitto 1999, sempre come a decisione della Pretura), il Giudice di pace

supplente abbia conferito a quel documento una valenza insostenibile,

accertando in maniera manifestamente errata i fatti, ritenuto poi che la questione

della riduzione dell’affitto parrebbe da tempo risolta considerando anche il

fatto che soltanto con l’istanza del 29 ottobre 2010, ossia a dieci anni di

distanza, il procedente si è finalmente deciso a chiedere il rigetto definitivo

dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna e non già prima,

segnatamente in relazione alle pregresse reiterate precedenti procedure

esecutive promosse nei confronti dello Stato, tra l’altro, per la stessa causale

(cfr. plico doc.A);

che

per quanto riguarda le presunte violazioni di procedura che, secondo il

reclamante, sarebbero state commesse dal primo giudice per non avere egli dato

seguito al suo esposto di cui allo scritto 22 novembre 2010, riferito anche ad

altre istanze inoltrate alla Giudicatura di pace, questa Camera ha ricordato

all’istante che egli avrebbe dovuto esporre le contestazioni sollevate con il

citato allegato all’udienza e non con un’iniziativa separata, per cui lo stesso

istante non può ovviare a questa sua voluta passività in sede ricorsuale,

ritenuto in ogni modo che il fatto di non avere ricevuto di ritorno l’istanza

di rigetto dell’opposizione unitamente alla citazione all’udienza, non gli ha

procurato alcun pregiudizio;

che,

infine, ha concluso questa Camera, nemmeno il richiamo allo scritto che

l’insorgente avrebbe inviato alla Giudicatura di pace il 31 gennaio 2011 – e

che non figura nel fascicolo processuale e, tanto meno, nell’elenco degli atti

di causa trasmessi al Tribunale d’appello - è di giovamento all’istante, tale

scritto, successivo alla decisiva udienza del 19 gennaio 2011, essendo stato

evaso dal primo giudice il 4 febbraio 2011, con l’invio degli atti richiesti

dall’istante;

che

il 21 aprile 2011 RI 1 - richiamati gli art. 328 cpv. 1 lett. a e 329 segg. CPC

- ha chiesto la revisione della sentenza emanata il 21 marzo 2011 da questa

Camera, asserendo di disporre di nuovi fatti e mezzi di prova decisivi – che

non ha potuto allegare nella precedente procedura - ai fini dell’ottenimento

del rigetto definitivo dell’opposizione;

che

la domanda di revisione non è stata intimata alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice che ha

statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in

giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di

prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi

fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;

che

la domanda di revisione, scritta e motivata, dev’esser presentata entro 90

giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC);

che

oggetto di una richiesta di revisione possono essere le decisioni del tribunale

che ha statuito in ultima istanza sull’oggetto della lite, ritenuto che può

entrare in considerazione sia una giudizio di prima che di seconda istanza (BSK

ZPO-nicolas herzog, n. 24 ad art.

128);

che

sia l’introduzione dell’appello che del reclamo fanno sì che le decisioni

dell’autorità di ricorso diventino potenzialmente soggette a revisione, nella

misura in cui l’autorità di ricorso abbia deciso nel merito ex art. 318 cpv. 1

lett. a-b e 327 cpv. 3 lett. b (BSK-ZPO-nicolas

herzog, n. 24 e 75 ad art. 128);

che,

come stabilito dalla legge, soltanto decisioni passate in giudicato, ossia non

più impugnabili con un rimedio ordinario – come nel caso in esame - sono

soggette al rimedio della revisione di cui agli art. 327 segg. CPC;

che,

inoltre, come sotto l’egida delle procedure cantonali previgenti, la revisione

è possibile nella misura in cui l’impugnato giudizio risulta vincolante, per

avere esso assunto forza di cosa giudicata materiale, ritenuto che nel caso in

cui tale prerogativa non risulta soddisfatta, è facoltà della parte

interessata riproporre il medesimo contenzioso davanti al giudice, per cui non

è più necessario ricorrere all’ultima ratio costituita dall’eccezionale rimedio

della revisione (BK-ZPO-nicolas herzog,

n. 25 ad art. 128);

che,

in altri termini, soggetti alla richiesta di revisione sono di regola

“Sachentscheide”, nei quali il tribunale ha statuito sulla materiale fondatezza

di una richiesta (freiburghaus/afheldt,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, ZPO, art. 128 n. 6);

che,

nel caso in esame, con la reiezione dell’istanza di rigetto (definitivo)

dell’opposizione da parte del Giudice di pace, alla parte istante non è

derivato un pregiudizio riparabile unicamente con il rimedio straordinario

della revisione;

che,

infatti, respingendo l’istanza, lo stesso Giudice di pace non si è determinato

in modo definitivo sulla fondatezza della richiesta del procedente, ossia non

ha emanato un giudizio cui può essere riconosciuta forza di cosa/regiudicata materiale

(BSK SchKG I-daniel staehelin, 2a

edizione, n. 7 ad art. 81), ma ha solo stabilito che, sulla base della

documentazione prodotta e delle argomentazioni addotte dalla parte convenuta

nel corso dell’udienza di contradditorio del 19 gennaio 2011, l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ (e solo a quello) non

poteva essere rimossa definitivamente, la parte convenuta avendo a suo modo di

vedere dimostrato – nel contesto dell’art. 81 cpv. 1 vLEF e in virtù del doc. A

- il pagamento dell’importo posto in esecuzione;

che

nulla impedisce perciò a questo punto all’istante di riproporre una nuova

procedura esecutiva – alla quale la pregressa decisione di rigetto

dell’opposizione non è di ostacolo (BSK SchKG I -daniel staehelin, 2a edizione, n. 81 ad art. 84) - nei

confronti dell’ente convenuto e di ripresentare, dandosene il caso, una nuova

istanza di rigetto dell’opposizione allegandovi la relativa documentazione,

segnatamente quanto prodotto con la domanda di revisione, oppure di riproporre

il contenzioso con una procedura ordinaria, ossia chiedendo la condanna della

stessa controparte al pagamento dell’importo posto in esecuzione qualora non

ritenga la documentazione in suo possesso sufficiente per far capo alla

procedura sommaria di cui all’art. 251 lett. a CPC;

che

si volesse seguire l’insorgente nella sua impostazione, chiunque potrebbe

chiedere la revisione di una sentenza di rigetto dell’opposizione non accolta

dal giudice per carenza della documentazione prodotta, esibendo per la prima

volta il titolo di rigetto;

che

uno scenario del genere non può evidentemente entrare in considerazione;

che,

ciò posto, la domanda di revisione va dichiarata inammissibile, per cui non è necessario,

in prospettiva di un eventuale annullamento del precedente giudizio di questa Camera

(art. 333 cpv. 1 CPC), vagliare se i fatti e i mezzi di prova invocati siano

decisivi, se gli stessi non potevano essere esibiti già nella precedente

procedura, rispettivamente se gli stessi possono essere presi in considerazione

nella misura in cui sono sorti dopo la decisione di prima grado (doc. B2 e

lettera 31 gennaio 2011);

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,

ossia sono posti a carico dell’istante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. La

domanda di revisione è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 120.- sono poste a carico

dell’istante.

3. Intimazione

a:

- RI 1, ;

- RA 1, .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

319.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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