14.2011.64
Rigetto dell'opposizione. Inammissibilità di una domanda di revisione della sentenza della CEF che conferma la decisione di reiezione dell'istanza tendente al rigetto dell'opposizione
1 giugno 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
14.2011.64
Data decisione, Autorità:
01.06.2011, CEF
Titolo:
Rigetto dell'opposizione. Inammissibilità di una domanda di revisione della sentenza della CEF che conferma la decisione di reiezione dell'istanza tendente al rigetto dell'opposizione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 328 CPC
Incarto n.
14.2011.64
Lugano
1 giugno 2011
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Cassina
statuendo sulla domanda di revisione 21 aprile 2011 di
RI 1, __________
della
sentenza emanata il 21 marzo 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello (inc. 14.2011.14), nella causa a procedura sommaria in
materia di esecuzione e fallimenti che oppone l’istante allo
CO
1, RA 1 __________;
esaminati gli atti,
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 6/11.11.2009 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________, RI 1 ha escusso lo CO 1 per l’incasso delle somme di fr. 319.20 + fr. 436.40 + fr. 90.- oltre interessi e spese
esecutive, indicando quale titolo di credito “Restituzione pigione 1998 e 1999
come da sentenza (art. 80 LEF) del Pretore del 11.11.1999 fr. 319.20, riduzione
della pigione tasso ipotecario anno 2000 mese febbraio e marzo fr. 86.40,
riscaldamento spese locale F__________ B__________ per 10 anni fr. 35 x 10
circa fr. 350.00 come nostri scritti + spese”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza 29 ottobre
2010 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo per la somma complessiva
di fr. 319.20 oltre interessi e spese;
che
l’istante ha fondato la propria domanda – tra l’altro - sulla sentenza emanata
in data 11 novembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________, con la quale
questi ha stabilito che il canone di locazione dovuto dallo stesso istante RA 1
per l’appartamento locato nello stabile denominato residenze B__________ sito
in via B__________ a __________, viene ridotto di fr 111.15 mensili ed ammonta
perciò a fr. 1'315.85 mensili per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio
1999 e che dal 1° febbraio 1999 la pigione dell’appartamento viene ridotta di
fr. 38.30 mensili e assomma pertanto a fr. 1’277,55 mensili (doc. A dispositivo
n. 1§ e 1§§);
che,
ciò posto, l’istante ha preteso che lo CO 1, segnatamente RA 1, gli è debitore
della somma di fr. 157.60 (recte: fr. 157.80) a valere quale
restituzione della pigione mensile che egli ha pagato in più rispetto a quanto
stabilito nella citata sentenza nel periodo dal 1.2.1998 al 31.1.1999 (fr.
1’329.00), come da modulo ufficiale adeguamento pigione del 18.12.1997, doc.
C,- fr. 1'315.85 come da sentenza doc. A= fr. 13.15 x 12= fr. 157.80),
rispettivamente della somma di fr. 161.40, a valere quale restituzione della
pigione mensile che egli ha pagato in più, sempre rispetto alla citata sentenza
nel periodo dal 1.2.1999 al 31.1.2000 (fr. 1'291.00, come da modulo ufficiale
adeguamento pigione del 28.10.1998, doc. D, - fr 1'277.55, come da sentenza
doc. A= fr. 13.45 x 12= fr. 161.40);
che
all’udienza di discussione del 19 gennaio 2011 (riservata anche alla
discussione su altre due istanze inoltrate da RI 1 contro lo CO 1), la parte
convenuta – la sola presente - si è opposta all’istanza, asserendo che la somma
rivendicata dal procedente è stata bonificata sul conto affitti il 29.02.2000
come da estratto conto prodotto seduta stante sub. doc. (A);
che
con sentenza del 24 gennaio 2011 il Giudice di pace supplente del circolo di __________
ha respinto l’istanza, rilevando che la parte convenuta ha prodotto una pezza
giustificativa (estratto conto immobile __________ res. A__________ __________)
da dove si evince che l’ammontare preteso dall’istante, ossia fr. 157.60 (recte:
fr. 157.80) + fr. 161.40, per un totale di fr. 319.490, è stato regolarmente
versato sul conto affitto in data 29.02.2000 (doc. A esibito all’udienza);
che
contro tale sentenza RI 1 è insorto con ricorso per cassazione (civile) del 7
febbraio 2011, contestando l’estratto conto prodotto della controparte
all’udienza di discussione con l’argomentazione che si tratterebbe di un
documento integralmente ingannevole, falso e fantasioso e non da ultimo di una
novità assoluta dell’ultima ora, ove si consideri che nonostante i suoi
numerosi solleciti rivolti al debitore e l’avvio nei suoi confronti di diverse
procedure esecutive, mai è stato comunicato al ricorrente l’esistenza di tale
conteggio, che del resto presenta incongruenze tali da risultare d’acchito del
tutto inaffidabile;
che
nel suo gravame l’istante ha altresì criticato il primo giudice per il modo,
incompetente, con cui avrebbe condotto il procedimento, segnatamente per le
violazioni di procedura commesse;
che
tale ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
che
con sentenza del 21 marzo 2011 la Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale
d’appello ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso per
cassazione civile (recte, il reclamo, tornando applicabile alla
procedura ricorsuale il Codice di procedura di diritto processuale civile
svizzero (CPC) entrato in vigore il 1° gennaio 2011, segnatamente gli art. 319
segg. CPC, la sentenza impugnata essendo stata emanata il 24 gennaio 2011; cfr.
art. 405 cpv. 1 CPC);
che
questa Camera si è chiesta anzitutto se la sentenza emanata in data 11
novembre 1999 dal Pretore del Distretto di __________ costituisce titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 vLEF, ritenuto che tale giudizio
non ha imposto alla parte convenuta alcuna condanna al pagamento di una
determinata somma di denaro, ma ha solo fissato l’ammontare della riduzione del
canone di locazione dell’appartamento locato dall’istante per quanto riguarda i
periodi dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 1999 e dal 1° febbraio1999 in avanti;
che
per rilevando che d’acchito parrebbe prevalere l’ipotesi che la via da seguire
sia l’incasso, in procedura ordinaria, dell’importo pagato in più rispetto la
citata sentenza 1999, essa ha lasciato tale questione irrisolta, ritenendo che
la sentenza impugnata resiste, comunque sia, alla critica anche nel contesto
dell’applicazione degli art. 80 cpv. 1 e 81 cpv. 1vLEF;
che,
in primo luogo, questa Camera ha ritenuto le contestazioni dell’insorgente
riferite all’affidabilità del conteggio esibito dalla parte convenuta
all’udienza di discussione del 19 gennaio 2011, non solo incompatibili con la
procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, ma anche con l’art. 326 cpv. 1
CPC che vieta i nova in sede di reclamo, fatto salvo speciali
disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC (per il diritto previgente, cfr
.art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI, applicabile in virtù del rinvio di cui
all’art. 25 vLALF), rilevando che l’istante avrebbe dovuto fare valere le sue
ragioni anzitutto all’udienza del 19 gennaio 2011, alla quale però non ha
partecipato, donde sotto questo profilo l’inammissibilità del rimedio;
che,
del resto, ha puntualizzato questa Camera, non si può certo affermare che
facendo proprio l’estratto conto immobile __________ res. A__________ B__________
relativo al periodo 01.01.2000-31.12.2000, ovvero stabilendo che tale
documento attesta il versamento (riconoscimento) a favore dell’istante degli
importi posti in esecuzione (ossia fr. 157.80 a valere quale riduzione affitto 1999 come a decisione della Pretura, fr. 161.40 a valere quale affitto 1999, sempre come a decisione della Pretura), il Giudice di pace
supplente abbia conferito a quel documento una valenza insostenibile,
accertando in maniera manifestamente errata i fatti, ritenuto poi che la questione
della riduzione dell’affitto parrebbe da tempo risolta considerando anche il
fatto che soltanto con l’istanza del 29 ottobre 2010, ossia a dieci anni di
distanza, il procedente si è finalmente deciso a chiedere il rigetto definitivo
dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna e non già prima,
segnatamente in relazione alle pregresse reiterate precedenti procedure
esecutive promosse nei confronti dello Stato, tra l’altro, per la stessa causale
(cfr. plico doc.A);
che
per quanto riguarda le presunte violazioni di procedura che, secondo il
reclamante, sarebbero state commesse dal primo giudice per non avere egli dato
seguito al suo esposto di cui allo scritto 22 novembre 2010, riferito anche ad
altre istanze inoltrate alla Giudicatura di pace, questa Camera ha ricordato
all’istante che egli avrebbe dovuto esporre le contestazioni sollevate con il
citato allegato all’udienza e non con un’iniziativa separata, per cui lo stesso
istante non può ovviare a questa sua voluta passività in sede ricorsuale,
ritenuto in ogni modo che il fatto di non avere ricevuto di ritorno l’istanza
di rigetto dell’opposizione unitamente alla citazione all’udienza, non gli ha
procurato alcun pregiudizio;
che,
infine, ha concluso questa Camera, nemmeno il richiamo allo scritto che
l’insorgente avrebbe inviato alla Giudicatura di pace il 31 gennaio 2011 – e
che non figura nel fascicolo processuale e, tanto meno, nell’elenco degli atti
di causa trasmessi al Tribunale d’appello - è di giovamento all’istante, tale
scritto, successivo alla decisiva udienza del 19 gennaio 2011, essendo stato
evaso dal primo giudice il 4 febbraio 2011, con l’invio degli atti richiesti
dall’istante;
che
il 21 aprile 2011 RI 1 - richiamati gli art. 328 cpv. 1 lett. a e 329 segg. CPC
- ha chiesto la revisione della sentenza emanata il 21 marzo 2011 da questa
Camera, asserendo di disporre di nuovi fatti e mezzi di prova decisivi – che
non ha potuto allegare nella precedente procedura - ai fini dell’ottenimento
del rigetto definitivo dell’opposizione;
che
la domanda di revisione non è stata intimata alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 328 cpv. 1 lett. a CPC una parte può chiedere al giudice che ha
statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in
giudicato se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di
prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi
fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;
che
la domanda di revisione, scritta e motivata, dev’esser presentata entro 90
giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC);
che
oggetto di una richiesta di revisione possono essere le decisioni del tribunale
che ha statuito in ultima istanza sull’oggetto della lite, ritenuto che può
entrare in considerazione sia una giudizio di prima che di seconda istanza (BSK
ZPO-nicolas herzog, n. 24 ad art.
128);
che
sia l’introduzione dell’appello che del reclamo fanno sì che le decisioni
dell’autorità di ricorso diventino potenzialmente soggette a revisione, nella
misura in cui l’autorità di ricorso abbia deciso nel merito ex art. 318 cpv. 1
lett. a-b e 327 cpv. 3 lett. b (BSK-ZPO-nicolas
herzog, n. 24 e 75 ad art. 128);
che,
come stabilito dalla legge, soltanto decisioni passate in giudicato, ossia non
più impugnabili con un rimedio ordinario – come nel caso in esame - sono
soggette al rimedio della revisione di cui agli art. 327 segg. CPC;
che,
inoltre, come sotto l’egida delle procedure cantonali previgenti, la revisione
è possibile nella misura in cui l’impugnato giudizio risulta vincolante, per
avere esso assunto forza di cosa giudicata materiale, ritenuto che nel caso in
cui tale prerogativa non risulta soddisfatta, è facoltà della parte
interessata riproporre il medesimo contenzioso davanti al giudice, per cui non
è più necessario ricorrere all’ultima ratio costituita dall’eccezionale rimedio
della revisione (BK-ZPO-nicolas herzog,
n. 25 ad art. 128);
che,
in altri termini, soggetti alla richiesta di revisione sono di regola
“Sachentscheide”, nei quali il tribunale ha statuito sulla materiale fondatezza
di una richiesta (freiburghaus/afheldt,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, ZPO, art. 128 n. 6);
che,
nel caso in esame, con la reiezione dell’istanza di rigetto (definitivo)
dell’opposizione da parte del Giudice di pace, alla parte istante non è
derivato un pregiudizio riparabile unicamente con il rimedio straordinario
della revisione;
che,
infatti, respingendo l’istanza, lo stesso Giudice di pace non si è determinato
in modo definitivo sulla fondatezza della richiesta del procedente, ossia non
ha emanato un giudizio cui può essere riconosciuta forza di cosa/regiudicata materiale
(BSK SchKG I-daniel staehelin, 2a
edizione, n. 7 ad art. 81), ma ha solo stabilito che, sulla base della
documentazione prodotta e delle argomentazioni addotte dalla parte convenuta
nel corso dell’udienza di contradditorio del 19 gennaio 2011, l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ (e solo a quello) non
poteva essere rimossa definitivamente, la parte convenuta avendo a suo modo di
vedere dimostrato – nel contesto dell’art. 81 cpv. 1 vLEF e in virtù del doc. A
- il pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che
nulla impedisce perciò a questo punto all’istante di riproporre una nuova
procedura esecutiva – alla quale la pregressa decisione di rigetto
dell’opposizione non è di ostacolo (BSK SchKG I -daniel staehelin, 2a edizione, n. 81 ad art. 84) - nei
confronti dell’ente convenuto e di ripresentare, dandosene il caso, una nuova
istanza di rigetto dell’opposizione allegandovi la relativa documentazione,
segnatamente quanto prodotto con la domanda di revisione, oppure di riproporre
il contenzioso con una procedura ordinaria, ossia chiedendo la condanna della
stessa controparte al pagamento dell’importo posto in esecuzione qualora non
ritenga la documentazione in suo possesso sufficiente per far capo alla
procedura sommaria di cui all’art. 251 lett. a CPC;
che
si volesse seguire l’insorgente nella sua impostazione, chiunque potrebbe
chiedere la revisione di una sentenza di rigetto dell’opposizione non accolta
dal giudice per carenza della documentazione prodotta, esibendo per la prima
volta il titolo di rigetto;
che
uno scenario del genere non può evidentemente entrare in considerazione;
che,
ciò posto, la domanda di revisione va dichiarata inammissibile, per cui non è necessario,
in prospettiva di un eventuale annullamento del precedente giudizio di questa Camera
(art. 333 cpv. 1 CPC), vagliare se i fatti e i mezzi di prova invocati siano
decisivi, se gli stessi non potevano essere esibiti già nella precedente
procedura, rispettivamente se gli stessi possono essere presi in considerazione
nella misura in cui sono sorti dopo la decisione di prima grado (doc. B2 e
lettera 31 gennaio 2011);
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza,
ossia sono posti a carico dell’istante (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. La
domanda di revisione è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 120.- sono poste a carico
dell’istante.
3. Intimazione
a:
- RI 1, ;
- RA 1, .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
319.20, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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