14.2011.65
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Titolo di rigetto (bollettini di consegna) firmato da rappresentanti dell'escusso. Procura fondata su atti concludenti
8 giugno 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2011.65
Data decisione, Autorità:
08.06.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Titolo di rigetto (bollettini di consegna) firmato da rappresentanti dell'escusso. Procura fondata su atti concludenti
RAPPRESENTANZA
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 32 CO
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.65
Lugano
8 giugno 2011
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza 1° marzo 2011 presentata da
CO 1 __________
contro
RE 1 __________
patrocinata dall’ PA 1PA 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta
dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di __________ del 10/14 marzo 2011 per l’incasso di fr. 47'508.85 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della
Giurisdizione di __________ con sentenza 21 aprile 2011 (inc. SO.2011.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente
accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in
via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 47'508.85 oltre interessi al
5% dal 10 marzo 2011.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 400.--, da anticipare dalla
parte istante e le spese esecutive di fr. 100.-- sono poste a carico della
parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 600.-- a titolo di
indennità.
3./4. Omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo
26 aprile 2011 postula
la reiezione dell’istanza, protestate spese e
ripetibili;
preso atto che con osservazioni 16 maggio 2011 l’istante ha chiesto la reiezione
del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 10/14 marzo 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 47'508.85 oltre interessi
al 6% dal 1° luglio 2010, indicando quale titolo di credito: “Fatture insolute e
meglio come estratto conto del 04.03.2011.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di __________.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su diverse fatture ammontanti complessivamente
a fr. 47'508.85 e ai relativi bollettini di consegna della merce (doc. B e C).
C. Con
osservazioni 18 aprile 2011 RE 1 ha sostenuto che le fatture e i bollettini di
consegna, non firmati dalle persone aventi diritto di firma, non possono essere
ritenuti documenti sufficienti per potere pronunciare il rigetto provvisorio
dell’opposizione.
D. Con sentenza 21 aprile 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che, nel caso
concreto, ad ogni fattura corrisponde un bollettino di consegna, con indicate
tipologia, quantità degli articoli forniti e relativo prezzo unitario. Inoltre
quasi la totalità della merce risulta essere stata consegnata all’indirizzo
della convenuta e in alcuni casi direttamente sui cantieri nei quali
quest’ultima operava. Tutti i bollettini risultano poi essere stati firmati da
chi ha ricevuto e preso in consegna la merce per la RE 1. Secondo il primo
giudice, per quanto traspare dagli atti e sulla base di un esame limitato alla
verosimiglianza, appare lecito ritenere che l’istante potesse in buona fede
desumere, in virtù del principio dell’affidamento, che le persone che hanno
preso in consegna la merce fornita da CO 1 e sottoscritto i relativi bollettini,
abbiano agito in nome e per conto di RE 1, per cui quest’ultima è vincolata
dall’atto compiuto dai suoi rappresentanti come se avesse agito lei medesima.
E.
Con reclamo 26 aprile 2011 RE 1 postula la reiezione dell’istanza, sostenendo che i bollettini di consegna prodotti da
controparte sono stati sottoscritti da persone diverse non autorizzate a
rappresentarla. La maggior parte delle firme ivi apposte sono illeggibili, per
cui potrebbero anche non appartenere a suoi dipendenti. La reclamante rileva poi
che nessuna procura è stata conferita alle persone che hanno firmato i
bollettini di consegna. Pertanto unicamente le persone indicate nell’estratto
del Registro di commercio sono autorizzate ad impegnarla e le firme di queste
persone non risultano essere state apposte né sui bollettini di consegna, né
sulle fatture dell’istante. Quest’ultima non poteva in buona fede desumere che
chiunque fosse presente sul cantiere o nei suoi uffici aveva il potere di
rappresentarla.
F.
Delle osservazioni 16 maggio 2011 di CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Sia
alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile
il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,
CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio
dell’opposizione essendo stata inoltrata il 1° marzo 2011 e la decisione
impugnata essendo stata emanata il 21 aprile 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra
l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
2.
Tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3
CPC).
In base
all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto,
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti.
Nel caso
di specie la reclamante lamenta l’accertamento manifestamente errato dei fatti,
ritenendo che i bollettini di consegna e le relative fatture prodotte
dall’istante non possono essere ritenuti suoi validi riconoscimenti di debito,
essendo stati sottoscritti da diverse persone, difficilmente identificabili
dalle firme, per la maggior parte illeggibili, che non erano autorizzate a
rappresentarla.
3.
In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante
scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo
rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere
dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli
elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione
essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di
modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio
dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
Un
bollettino di consegna firmato dall’acquirente costituisce valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF se da esso risulta la
quantità e almeno il prezzo unitario della merce fornita (Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 15, 15 n. 23, 71 I n. 3, 72 n. 3; Rep 1959
p. 398).
5.
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza
di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito
indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore
ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.
84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,
tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
6.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).
7.
In via
di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del
rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal
rappresentante. Dalla dichiarazione si deve poter evincere, che il
rappresentante ha agito per il rappresentato, nel qual caso è sufficiente, se
il creditore poteva dedurre dalle circostanze il rapporto di rappresentanza
(art. 32 cpv. 2 CO). Controversa è la questione a sapere come deve essere
provato il potere di rappresentanza di un rappresentante designato. Secondo la
giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo alcuni autori il potere di
rappresentanza deve essere provato con documenti o deve essere almeno notorio,
mentre secondo l’opinione di altri autori, che è stata dichiarata dal Tribunale
federale non arbitraria, la procura può essere dimostrata anche tramite atti
concludenti del debitore (DTF 132 III 140 cons. 4.1; 130 III 87 cons. 3.1; 112
III 149 cons. 4.1). In questo caso deve essere differenziato tra le questioni a
sapere, quando sussiste un rapporto di rappresentanza secondo il diritto civile
e quali mezzi di prova sono permessi nella procedura di rigetto. La procura può,
secondo il diritto civile, anche basarsi su atti concludenti. Questi devono però
essere dimostrati con i mezzi di prova permessi nella procedura sommaria, il
che di regola è possibile solo con documenti. In tal caso questi documenti non
devono essere firmati dal rappresentato, la firma del rappresentante è
sufficiente. Questi documenti devono però dimostrare il rapporto di
rappresentanza in modo chiaro e liquido (Stahelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 e
rif. ivi). Gli stessi principi valgono per la rappresentanza di una persona
giuridica iscritta a Registro di commercio. Il riconoscimento di debito deve
essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla. Nel caso in
cui il rapporto di rappresentanza non è iscritto a Registro di commercio, quest’ultimo
deve essere dimostrato dal creditore tramite documenti, nel qual caso anche una
procura concludente o circostanze nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO possono
essere dimostrate con documenti (Stahelin, op. cit. n. 59 ad art. 82 e rif.
Ivi).
Nel caso
di specie l’istante ha prodotto numerose fatture inviate all’escussa tra il 15
maggio e il 15 settembre 2010 accompagnate dai relativi bollettini di consegna
per forniture effettuate in relazione ad ordini ricevuti tra il 5 maggio e il 14 settembre 2010, su ciascuno dei quali sono stati indicati i quantitativi della merce
ordinata e il relativo prezzo unitario così come il luogo di fornitura. Su ciascun
bollettino di consegna vi è apposta una firma. Le firme provengono da diverse
persone. Di fronte alle contestazioni sollevate dalla reclamante in merito al
potere di rappresentarla dei citati firmatari dei bollettini di consegna, va
rilevato che quest’ultima, alla ricezione delle predette fatture, che si è
protratta sull’arco di quattro mesi, non ha mai eccepito di non avere ricevuto
la merce ordinata, né che le persone che l’avevano presa in consegna e firmato
i relativi bollettini non erano autorizzate a rappresentarla. La reclamante sostiene
per la prima volta con le sue osservazioni all’istanza di rigetto, senza
tuttavia azzardarsi a negare di avere ricevuto la merce, che i firmatari dei
bollettini non erano autorizzati a rappresentarla. Orbene, ritenere come ha
deciso il Pretore aggiunto, che le predette circostanze hanno permesso alla
creditrice di desumere in buona fede, che le persone che hanno ricevuto la
merce e sottoscritto i relativi bollettini di consegna hanno agito con il loro comportamento
in nome e per conto della reclamante, non può essere considerato un
accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Non è
infatti inconferente ritenere che la convenuta abbia per atti concludenti
provocato l’instaurarsi di un rapporto di rappresentanza con i suoi dipendenti
firmatari dei bollettini di consegna, per cui ne discende che la reclamante è vincolata
dalle loro firme. I bollettini di consegna costituiscono quindi validi
riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF nei suoi confronti.
8.
Il reclamo va pertanto respinto.
Tassa
di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
106.
cpv. 1 CPC
pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto
2.
La tassa di giustizia e le spese
processuali per complessivi fr. 600.--, già anticipate dalla reclamante sono
poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 200.- a titolo di
indennità.
3.
Intimazione: - avv. PA 1, __________;
-
CO 1, __________
Comunicazione
alla Pretura della Giuridizione di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
47'508.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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