Lexipedia

Decisione

14.2011.65

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Titolo di rigetto (bollettini di consegna) firmato da rappresentanti dell'escusso. Procura fondata su atti concludenti

8 giugno 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 10/14 marzo 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 47'508.85 oltre interessi

al 6% dal 1° luglio 2010, indicando quale titolo di credito: “Fatture insolute e

meglio come estratto conto del 04.03.2011.”

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di __________.

B. La

procedente fonda la sua pretesa su diverse fatture ammontanti complessivamente

a fr. 47'508.85 e ai relativi bollettini di consegna della merce (doc. B e C).

C. Con

osservazioni 18 aprile 2011 RE 1 ha sostenuto che le fatture e i bollettini di

consegna, non firmati dalle persone aventi diritto di firma, non possono essere

ritenuti documenti sufficienti per potere pronunciare il rigetto provvisorio

dell’opposizione.

D. Con sentenza 21 aprile 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha accolto parzialmente l’istanza, argomentando che, nel caso

concreto, ad ogni fattura corrisponde un bollettino di consegna, con indicate

tipologia, quantità degli articoli forniti e relativo prezzo unitario. Inoltre

quasi la totalità della merce risulta essere stata consegnata all’indirizzo

della convenuta e in alcuni casi direttamente sui cantieri nei quali

quest’ultima operava. Tutti i bollettini risultano poi essere stati firmati da

chi ha ricevuto e preso in consegna la merce per la RE 1. Secondo il primo

giudice, per quanto traspare dagli atti e sulla base di un esame limitato alla

verosimiglianza, appare lecito ritenere che l’istante potesse in buona fede

desumere, in virtù del principio dell’affidamento, che le persone che hanno

preso in consegna la merce fornita da CO 1 e sottoscritto i relativi bollettini,

abbiano agito in nome e per conto di RE 1, per cui quest’ultima è vincolata

dall’atto compiuto dai suoi rappresentanti come se avesse agito lei medesima.

E.

Con reclamo 26 aprile 2011 RE 1 postula la reiezione dell’istanza, sostenendo che i bollettini di consegna prodotti da

controparte sono stati sottoscritti da persone diverse non autorizzate a

rappresentarla. La maggior parte delle firme ivi apposte sono illeggibili, per

cui potrebbero anche non appartenere a suoi dipendenti. La reclamante rileva poi

che nessuna procura è stata conferita alle persone che hanno firmato i

bollettini di consegna. Pertanto unicamente le persone indicate nell’estratto

del Registro di commercio sono autorizzate ad impegnarla e le firme di queste

persone non risultano essere state apposte né sui bollettini di consegna, né

sulle fatture dell’istante. Quest’ultima non poteva in buona fede desumere che

chiunque fosse presente sul cantiere o nei suoi uffici aveva il potere di

rappresentarla.

F.

Delle osservazioni 16 maggio 2011 di CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Sia

alla procedura di primo grado, sia alla presente impugnativa torna applicabile

il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile,

CPC), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, l’istanza di rigetto provvisorio

dell’opposizione essendo stata inoltrata il 1° marzo 2011 e la decisione

impugnata essendo stata emanata il 21 aprile 2011 (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC). Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.

2.

Tale

è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in

tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3

CPC).

In base

all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto,

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti.

Nel caso

di specie la reclamante lamenta l’accertamento manifestamente errato dei fatti,

ritenendo che i bollettini di consegna e le relative fatture prodotte

dall’istante non possono essere ritenuti suoi validi riconoscimenti di debito,

essendo stati sottoscritti da diverse persone, difficilmente identificabili

dalle firme, per la maggior parte illeggibili, che non erano autorizzate a

rappresentarla.

3.

In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante

scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione

essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di

modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio

dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

Un

bollettino di consegna firmato dall’acquirente costituisce valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF se da esso risulta la

quantità e almeno il prezzo unitario della merce fornita (Panchaud/Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 15, 15 n. 23, 71 I n. 3, 72 n. 3; Rep 1959

p. 398).

5.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede d'appello), e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza

di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute (CEF 30 giugno 1972 in re F., Rep. 1972, p. 344, cons. 6; CEF 8 aprile 1974 in re D.V., Rep. 1975, p. 101), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento

di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito

indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore

ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art.

84; Stücheli, Die Rechtsöffnung,

tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).

6.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, op. cit.,

§ 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

7.

In via

di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del

rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal

rappresentante. Dalla dichiarazione si deve poter evincere, che il

rappresentante ha agito per il rappresentato, nel qual caso è sufficiente, se

il creditore poteva dedurre dalle circostanze il rapporto di rappresentanza

(art. 32 cpv. 2 CO). Controversa è la questione a sapere come deve essere

provato il potere di rappresentanza di un rappresentante designato. Secondo la

giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo alcuni autori il potere di

rappresentanza deve essere provato con documenti o deve essere almeno notorio,

mentre secondo l’opinione di altri autori, che è stata dichiarata dal Tribunale

federale non arbitraria, la procura può essere dimostrata anche tramite atti

concludenti del debitore (DTF 132 III 140 cons. 4.1; 130 III 87 cons. 3.1; 112

III 149 cons. 4.1). In questo caso deve essere differenziato tra le questioni a

sapere, quando sussiste un rapporto di rappresentanza secondo il diritto civile

e quali mezzi di prova sono permessi nella procedura di rigetto. La procura può,

secondo il diritto civile, anche basarsi su atti concludenti. Questi devono però

essere dimostrati con i mezzi di prova permessi nella procedura sommaria, il

che di regola è possibile solo con documenti. In tal caso questi documenti non

devono essere firmati dal rappresentato, la firma del rappresentante è

sufficiente. Questi documenti devono però dimostrare il rapporto di

rappresentanza in modo chiaro e liquido (Stahelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 e

rif. ivi). Gli stessi principi valgono per la rappresentanza di una persona

giuridica iscritta a Registro di commercio. Il riconoscimento di debito deve

essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla. Nel caso in

cui il rapporto di rappresentanza non è iscritto a Registro di commercio, quest’ultimo

deve essere dimostrato dal creditore tramite documenti, nel qual caso anche una

procura concludente o circostanze nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO possono

essere dimostrate con documenti (Stahelin, op. cit. n. 59 ad art. 82 e rif.

Ivi).

Nel caso

di specie l’istante ha prodotto numerose fatture inviate all’escussa tra il 15

maggio e il 15 settembre 2010 accompagnate dai relativi bollettini di consegna

per forniture effettuate in relazione ad ordini ricevuti tra il 5 maggio e il 14 settembre 2010, su ciascuno dei quali sono stati indicati i quantitativi della merce

ordinata e il relativo prezzo unitario così come il luogo di fornitura. Su ciascun

bollettino di consegna vi è apposta una firma. Le firme provengono da diverse

persone. Di fronte alle contestazioni sollevate dalla reclamante in merito al

potere di rappresentarla dei citati firmatari dei bollettini di consegna, va

rilevato che quest’ultima, alla ricezione delle predette fatture, che si è

protratta sull’arco di quattro mesi, non ha mai eccepito di non avere ricevuto

la merce ordinata, né che le persone che l’avevano presa in consegna e firmato

i relativi bollettini non erano autorizzate a rappresentarla. La reclamante sostiene

per la prima volta con le sue osservazioni all’istanza di rigetto, senza

tuttavia azzardarsi a negare di avere ricevuto la merce, che i firmatari dei

bollettini non erano autorizzati a rappresentarla. Orbene, ritenere come ha

deciso il Pretore aggiunto, che le predette circostanze hanno permesso alla

creditrice di desumere in buona fede, che le persone che hanno ricevuto la

merce e sottoscritto i relativi bollettini di consegna hanno agito con il loro comportamento

in nome e per conto della reclamante, non può essere considerato un

accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Non è

infatti inconferente ritenere che la convenuta abbia per atti concludenti

provocato l’instaurarsi di un rapporto di rappresentanza con i suoi dipendenti

firmatari dei bollettini di consegna, per cui ne discende che la reclamante è vincolata

dalle loro firme. I bollettini di consegna costituiscono quindi validi

riconoscimenti di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF nei suoi confronti.

8.

Il reclamo va pertanto respinto.

Tassa

di giustizia, spese processuali e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF; 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;

106.

cpv. 1 CPC

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto

2.

La tassa di giustizia e le spese

processuali per complessivi fr. 600.--, già anticipate dalla reclamante sono

poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 200.- a titolo di

indennità.

3.

Intimazione: - avv. PA 1, __________;

-

CO 1, __________

Comunicazione

alla Pretura della Giuridizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

47'508.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster