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Decisione

14.2011.66

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto dei nova. Reclamo inammissibile

13 maggio 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. __________ del 4.3/8.3.2011 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 1'250.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito:”Contratto

per corso di lingua con metodo diretto, iscr. N. __________ del 09.02.10, corso

di lingua”;

che

interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il

rigetto definitivo con istanza del 5 aprile;

che

l’istante ha fondato la propria domanda sul contratto per corsi di lingua con

metodo diretto sottoscritto dalla convenuta il 9 febbraio 2011 (doc. B) - nel

quale quest’ultima si era impegnata a versare come compenso fr. 350.- quale

primo acconto al momento dell’iscrizione al corso, fr. 880.-, oltre a spese

postali, quale secondo acconto al ricevimento in contro rimborso del materiale

didattico e del materiale necessario e 6 rate mensili da fr. 294.-, per un

totale pari a fr. 2'994.- (punto 9) - e, più precisamente, con riferimento al mancato

adempimento degli obblighi contrattuali da parte della stessa convenuta,

segnatamente al mancato rispetto dei termini di disdetta previsti nel punto 12

del contratto medesimo, sulla clausola contrattuale n. 11, secondo cui le spese

di eventuali solleciti per il ritardo nei pagamenti sarebbero state addebitate al

contraente e secondo cui l’eventuale rifiuto del materiale didattico avrebbe

comportato la risoluzione in tronco del contratto ed il pagamento da parte del

contraente di fr. 900.- a titolo di penale per la risoluzione stessa, oltre

all’acconto di fr. 350.- già versato, ritenuto che in entrambi i casi sarebbero

stati addebitati interessi moratori pari al 5% annui (somma totale richiesta:

fr. 1'250.-; cfr. doc. E);

che

con ordinanza del 6 aprile 2011 il Giudice di pace del circolo di Locarno, in

applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato alla convenuta un termine di 15

giorni per presentare le proprie osservazioni sull’istanza, con l’avvertenza

che, scaduto questo termine, egli avrebbe statuito sulla base degli atti;

che

la convenuta non ha però dato seguito a questa ingiunzione, rimanendo silente;

che

con sentenza del 20 aprile 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza,

ritenendo che il contratto allegato agli atti del procedimento costituisce

valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF;

che

contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 28 aprile 2011, asserendo

anzitutto di non essere in grado di pagare la somma di fr. 1'250.- riconosciuta

dal primo giudice, in quanto madre di tre figli e beneficiaria solo di una

rendita di vedovanza e non potendo comunque sopportare un tale onere per un

corso che nemmeno ha cominciato;

che

– ha soggiunto la convenuta - essa era senza’altro interessata a seguire il

corso, ma nel frattempo uno dei sui figli ha dovuto ricorrere al medico,

circostanza fatta presente alla persona con la quale essa ha avuto il colloquio

in previsione della frequentazione del corso, persona la quale le ha assicurato

che bastava comunicare l’accaduto prima dell’orario di apertura del corso, cosa

che essa ha fatto cinque ora prima;

che

a questa persona essa avrebbe dipoi anche fatto presente di avere dei bambini,

ciò che avrebbe potuto comportare per lei degli imprevisti, ricevendo tuttavia

dal suo interlocutore rassicurazioni, di modo che essa ha firmato

inconsapevolmente;

che

l’insorgente ha in fine chiesto un confronto con la controparte, segnatamente

con la persona con la quale ha avuto il colloquio e, se del caso, con la

segretaria che l’aveva contattata telefonicamente a casa sua dopo le dieci di

sera;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra

l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b

CPC);

che

secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

a. l’applicazione

errata del diritto;

b. l’accertamento

manifestamente errato dei fatti;

che

in base all’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che

alfine di poter essere considerata un riconoscimento di debito una scrittura

privata deve essere firmata dall’escusso – o da un suo rappresentante – e deve

contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o

condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto

che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di

documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid.

4.1

con rinvii);

che,

nella fattispecie, la clausola n. 11 contenuta nel contratto di cui al doc. B

sottoscritto dalla convenuta e sulla quale l’istante ha fondato la propria

domanda, contiene l’impegno della contraente a pagare una penale di fr. 900.-

nel caso di risoluzione del contratto dovuta al rifiuto del materiale didattico

messole a disposizione, oltre all’acconto di fr. 350.- già versato, più gli

interessi moratori pari al 5% annuo;

che

con un impegno del genere, la convenuta si è indubbiamente impegnata a versare

alla controparte determinati importi (fr. 900.- + fr. 350.-) nel caso in cui

essa avesse determinato la risoluzione del contratto a seguito del rifiuto del

materiale didattico – speditole contro rimborso (contratto, punto 9) - relativo

al corso che si era impegnata a frequentare;

che

ravvisando in una pattuizione del genere gli estremi di un riconoscimento di

debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice di pace ha perciò statuito

correttamente, circostanza come tale del resto nemmeno messa in dubbio

dall’insorgente;

che

conformemente all’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto

dell’opposizione se il debitore non giustifica immediatamente eccezioni che

infirmano il riconoscimento di debito, ritenuto che incombe all’escusso l’onere

di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che solleva (DTF 132 III 140

consid. 4.1.1. con rinvii);

che

opponendosi alla pronuncia del rigetto dell’opposizione per i motivi indicati

per la prima volta nel gravame (impossibilità a far fronte al credito per

pretese difficoltà finanziarie, rispettivamente impossibilità, o comunque seri

impedimenti a frequentare il corso, dato che uno dei suoi figli ha dovuto

ricorrere all’assistenza medica, e più in generale dati i suoi gravosi impegni

famigliari, rispettivamente le rassicurazioni fornitegli dalla controparte

sulla possibilità di liberarsi senza problemi dal contratto), avendo essa in

prima sede omesso di formulare osservazioni scritte all’istanza in ossequio

all’ordinanza 6 aprile 2011 del Giudice di pace, la reclamante trascura che in

virtù dell’art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né

nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi

mezzi di prova;

che

ne discende pertanto al riguardo l’inammissibilità del rimedio, per tacere del

fatto che, comunque sia, le eccezioni sollevate costituiscono delle mere

affermazioni di parte non sopportate da nessun oggettivo riscontro;

che,

sempre per il divieto dei nova sancito, come visto, dall’art. 326 cpv. 1

CPC, altrettanto inammissibile è la richiesta di audizione davanti alla Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello delle persone indicate nel

reclamo;

che,

in definitiva, il reclamo si rivela inammissibile nella sua totalità e, comunque

sia, infondato anche nel merito;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la

soccombenza, ossia essere posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che

data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è

assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a:

- __________;

- __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

1'250.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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