14.2011.66
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto dei nova. Reclamo inammissibile
13 maggio 2011Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2011.66
Data decisione, Autorità:
13.05.2011, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto dei nova. Reclamo inammissibile
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 CPC
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2011.66
Lugano
13 maggio
2011
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 5 aprile 2011 presentata da
CO 1, __________ rappresentato da RA 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, notificato in data 8 marzo
2011 per l’incasso della somma di fr. 1'250.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di
Locarno, con sentenza del 20 aprile 2011 (inc. S.75) ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta;
l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________
dell’ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno intimato il 08 marzo 2011 è
respinta in via provvisoria per fr. 1'250.00 oltre int. e spese.
2. Le spese per
questo giudizio in fr. 180.00 (compresa la tassa di giustizia) da anticipare
dalla parte attrice vanno a carico della parte convenuta.
3. e 4. omissis.”
Sentenza impugnata dalla convenuta, che con reclamo
del 28 aprile 2011 si oppone al pagamento dell’importo posto in esecuzione;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. __________ del 4.3/8.3.2011 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 1'250.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito:”Contratto
per corso di lingua con metodo diretto, iscr. N. __________ del 09.02.10, corso
di lingua”;
che
interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo con istanza del 5 aprile;
che
l’istante ha fondato la propria domanda sul contratto per corsi di lingua con
metodo diretto sottoscritto dalla convenuta il 9 febbraio 2011 (doc. B) - nel
quale quest’ultima si era impegnata a versare come compenso fr. 350.- quale
primo acconto al momento dell’iscrizione al corso, fr. 880.-, oltre a spese
postali, quale secondo acconto al ricevimento in contro rimborso del materiale
didattico e del materiale necessario e 6 rate mensili da fr. 294.-, per un
totale pari a fr. 2'994.- (punto 9) - e, più precisamente, con riferimento al mancato
adempimento degli obblighi contrattuali da parte della stessa convenuta,
segnatamente al mancato rispetto dei termini di disdetta previsti nel punto 12
del contratto medesimo, sulla clausola contrattuale n. 11, secondo cui le spese
di eventuali solleciti per il ritardo nei pagamenti sarebbero state addebitate al
contraente e secondo cui l’eventuale rifiuto del materiale didattico avrebbe
comportato la risoluzione in tronco del contratto ed il pagamento da parte del
contraente di fr. 900.- a titolo di penale per la risoluzione stessa, oltre
all’acconto di fr. 350.- già versato, ritenuto che in entrambi i casi sarebbero
stati addebitati interessi moratori pari al 5% annui (somma totale richiesta:
fr. 1'250.-; cfr. doc. E);
che
con ordinanza del 6 aprile 2011 il Giudice di pace del circolo di Locarno, in
applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato alla convenuta un termine di 15
giorni per presentare le proprie osservazioni sull’istanza, con l’avvertenza
che, scaduto questo termine, egli avrebbe statuito sulla base degli atti;
che
la convenuta non ha però dato seguito a questa ingiunzione, rimanendo silente;
che
con sentenza del 20 aprile 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza,
ritenendo che il contratto allegato agli atti del procedimento costituisce
valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorta con reclamo del 28 aprile 2011, asserendo
anzitutto di non essere in grado di pagare la somma di fr. 1'250.- riconosciuta
dal primo giudice, in quanto madre di tre figli e beneficiaria solo di una
rendita di vedovanza e non potendo comunque sopportare un tale onere per un
corso che nemmeno ha cominciato;
che
– ha soggiunto la convenuta - essa era senza’altro interessata a seguire il
corso, ma nel frattempo uno dei sui figli ha dovuto ricorrere al medico,
circostanza fatta presente alla persona con la quale essa ha avuto il colloquio
in previsione della frequentazione del corso, persona la quale le ha assicurato
che bastava comunicare l’accaduto prima dell’orario di apertura del corso, cosa
che essa ha fatto cinque ora prima;
che
a questa persona essa avrebbe dipoi anche fatto presente di avere dei bambini,
ciò che avrebbe potuto comportare per lei degli imprevisti, ricevendo tuttavia
dal suo interlocutore rassicurazioni, di modo che essa ha firmato
inconsapevolmente;
che
l’insorgente ha in fine chiesto un confronto con la controparte, segnatamente
con la persona con la quale ha avuto il colloquio e, se del caso, con la
segretaria che l’aveva contattata telefonicamente a casa sua dopo le dieci di
sera;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra
l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza;
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b
CPC);
che
secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione
errata del diritto;
b. l’accertamento
manifestamente errato dei fatti;
che
in base all’art. 82 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda sopra un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che
alfine di poter essere considerata un riconoscimento di debito una scrittura
privata deve essere firmata dall’escusso – o da un suo rappresentante – e deve
contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o
condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile, ritenuto
che il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di
documenti, se da essi risultano gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid.
4.1
con rinvii);
che,
nella fattispecie, la clausola n. 11 contenuta nel contratto di cui al doc. B
sottoscritto dalla convenuta e sulla quale l’istante ha fondato la propria
domanda, contiene l’impegno della contraente a pagare una penale di fr. 900.-
nel caso di risoluzione del contratto dovuta al rifiuto del materiale didattico
messole a disposizione, oltre all’acconto di fr. 350.- già versato, più gli
interessi moratori pari al 5% annuo;
che
con un impegno del genere, la convenuta si è indubbiamente impegnata a versare
alla controparte determinati importi (fr. 900.- + fr. 350.-) nel caso in cui
essa avesse determinato la risoluzione del contratto a seguito del rifiuto del
materiale didattico – speditole contro rimborso (contratto, punto 9) - relativo
al corso che si era impegnata a frequentare;
che
ravvisando in una pattuizione del genere gli estremi di un riconoscimento di
debito ex art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice di pace ha perciò statuito
correttamente, circostanza come tale del resto nemmeno messa in dubbio
dall’insorgente;
che
conformemente all’art. 82 cpv. 2 LEF, il giudice pronuncia il rigetto
dell’opposizione se il debitore non giustifica immediatamente eccezioni che
infirmano il riconoscimento di debito, ritenuto che incombe all’escusso l’onere
di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che solleva (DTF 132 III 140
consid. 4.1.1. con rinvii);
che
opponendosi alla pronuncia del rigetto dell’opposizione per i motivi indicati
per la prima volta nel gravame (impossibilità a far fronte al credito per
pretese difficoltà finanziarie, rispettivamente impossibilità, o comunque seri
impedimenti a frequentare il corso, dato che uno dei suoi figli ha dovuto
ricorrere all’assistenza medica, e più in generale dati i suoi gravosi impegni
famigliari, rispettivamente le rassicurazioni fornitegli dalla controparte
sulla possibilità di liberarsi senza problemi dal contratto), avendo essa in
prima sede omesso di formulare osservazioni scritte all’istanza in ossequio
all’ordinanza 6 aprile 2011 del Giudice di pace, la reclamante trascura che in
virtù dell’art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né
nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova;
che
ne discende pertanto al riguardo l’inammissibilità del rimedio, per tacere del
fatto che, comunque sia, le eccezioni sollevate costituiscono delle mere
affermazioni di parte non sopportate da nessun oggettivo riscontro;
che,
sempre per il divieto dei nova sancito, come visto, dall’art. 326 cpv. 1
CPC, altrettanto inammissibile è la richiesta di audizione davanti alla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello delle persone indicate nel
reclamo;
che,
in definitiva, il reclamo si rivela inammissibile nella sua totalità e, comunque
sia, infondato anche nel merito;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza, ossia essere posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1
OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che
data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che l’insorgente non è
assistita da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a:
- __________;
- __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
1'250.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster