Lexipedia

Decisione

14.2011.67

Rigetto definitivo dell'opposizione. Tempestività del reclamo (questione lasciata aperta). Eccezioni dell'escusso non riferite al credito posto in esecuzione

9 maggio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A.

che

con precetto esecutivo n. __________ del 3.11/7.12.2010 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di __________, il CO 1, tramite CO 1, ha escusso RE 1 per la somma di fr. 200.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di

credito ”Kantonsgericht Rechnung-NR. __________ vom 13.07.2010”;

che

interposta opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo con istanza del 25 gennaio 2011;

che

l’escutente ha fondato la propria domanda sul dispositivo n. 2 del decreto

dell’11 maggio 2010, con il quale il Giudice unico della II. Camera penale del

Tribunale cantonale dei Grigioni, avendo stralciato dal ruolo, perché

inammissibile, l’appello amministrativo penale presentato da RE 1 contro la

decisione emanata il 1° marzo 2010 dal Dipartimento cantonale di giustizia,

sicurezza e sanità dei Grigioni, ha caricato allo stesso insorgente i costi

della procedura di fr. 200.- (cfr. doc. D e conseguente fattura del 13 luglio

2010, con assegno di un termine scadente il 12 agosto successivo per saldare la

pendenza e diffida del 30 settembre 2010, doc. B e F);

che

l’istante ha altresì prodotto la sentenza 2 luglio 2010, con la quale il

Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale

presentato da RE 1 contro la citata decisione di stralcio (doc. E);

che

ad originare il contenzioso in rassegna è stata la multa disciplinare di fr.

80.- , con termine di riflessione, che la Polizia cantonale del Canton

Grigioni, Posto di __________, aveva inflitto a RE 1 per avere egli, alla guida

del suo veicolo targato TI __________, omesso di allacciarsi con la cintura di

sicurezza ed inoltre di recare seco il documento di manutenzione del sistema di

antinquinamento della vettura;

che

il procedimento era poi sfociato - a seguito del mancato pagamento della multa

entro il termine di 30 giorni - nel decreto (recte: mandato) penale del

26 febbraio 2009, con il quale l’Ufficio cantonale della circolazione del

Cantone dei Grigioni, per le suddette contravvenzioni, ha punito __________ con

una multa di fr. 80.-, caricandogli le spese di procedura di fr. 158.-, e in

seguito, nell’opposizione da parte dello stesso condannato a tale decisione,

alla quale è seguito il decreto 1° marzo 2010 del Dipartimento cantonale

competente, che non è entrato nel merito della vertenza, e il menzionato decreto

di stralcio del Presidente della II. Camera penale, che ha comportato un

ulteriore onere processuale di fr. 200.- (oggetto dell’esecuzione in rassegna)

a carico del qui convenuto;

che

con ordinanza del 31 gennaio 2011 il Giudice di pace del circolo di __________,

in applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20

giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto definitivo

dell’opposizione;

che

con osservazioni del 21 febbraio 2011 RE 1 si è opposto all’istanza, asserendo -

con riferimento alla documentazione annessa - di avere contestato per

raccomandata ogni e qualsiasi importo di spese che non lo concernono, di

ritenere l’infrazione in materia di circolazione stradale non veritiera, e di

avere in ogni modo, a scanso di equivoci e per non creare problemi giuridici,

pagato tutte le multe e tutte le spese relative alle infrazioni che avrebbe

commesso, per cui non vi era affatto motivo per emanare un ulteriore decreto

penale nei suoi confronti;

che

del resto, ha osservato l’escusso, pur avendo omesso di chiedere il rigetto

definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n.__________ del 2 luglio

2009 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, l’escutente ha

ugualmente promosso una seconda procedura esecutiva illecita, cercando il

medesimo incasso da due parti e spingendolo così a ricorrere;

che

con sentenza del 7 marzo 2011 il Giudice di pace del circolo di __________ ha

accolto l’istanza, ritenendo che quanto addotto dal convenuto non può essere

preso in considerazione in sede di rigetto dell’opposizione;

che

la richiesta della parte istante, egli ha puntualizzato, riguarda i costi di

fr. 200.- della procedura di appello conclusasi con il “Decreto del Tribunale

cantonale dei Grigioni Rif. __________” emesso in data 11 maggio 2010, contro

il quale l’escusso si era aggravato senza successo al Tribunale federale, che

aveva infatti giudicato inammissibile il rimedio;

che

conseguentemente, ha concluso lo stesso giudice, lo stesso decreto, presentato

con regolare attestazione di passaggio in giudicato, è da parificare a sentenza

esecutiva ex art. 80 e 81 LEF;

che

contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 30 aprile 2011,

riproponendo in sostanza le argomentazioni addotte in prima sede e, in

particolare, obiettando che non avendo l’istante chiesto il rigetto

dell’opposizione al primo precetto esecutivo, questi non poteva iniziare una

seconda procedura esecutiva, la prima infruttuosa procedura esecutiva essendo

passata in giudicato, rispettivamente eccependo che l’appello penale richiamato

dalla controparte non ha niente a che vedere con la circolazione stradale, per

quindi di nuovo ricordare di avere comunque pagato il 25 marzo 2009 la multa di

fr. 80.-;

che

il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

Considerandi

in diritto:

che

secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,

le decisioni inappellabili,

che

tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente

in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.

3.

CPC);

che

trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di

dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non di trenta giorni, come erroneamente

indicato dal Giudice di pace nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata (ove

è stata indicata, come autorità di ricorso, la Camera civile dei reclami del

Tribunale d’appello, anziché la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello, come previsto dall’art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che

proposto il 30 aprile 2011 a fronte di una sentenza notificata all’escusso il

30.

marzo 2011 (v. annotazione in calce alla pag. 2 della sentenza prodotta con

il reclamo e le risultanze Track & Trace agli atti), il rimedio sarebbe da

considerare tardivo, l’ultimo giorno utile per ricorrere essendo venuto a

scadere sabato 9 marzo 2011 e, per effetto dell’art. 132 cpv. 3 CPC, l’11 aprile

2011;

che,

nondimeno, ci si può chiedere se il mancato rispetto da parte dell’insorgente

del termine di dieci giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC sia da mettere in

relazione al fatto che – come visto - il primo giudice abbia indicato in trenta

giorni (sbagliando) il termine utile per ricorrere;

che

si volesse seguire questa strada, la tempestività del reclamo parrebbe data;

che

la busta contenente la sentenza impugnata è stata spedita per raccomandata il 7

marzo 2011, per essere recapitata al destinatario, allo sportello postale di __________,

in data 30 marzo 2011;

che,

in precedenza, ossia l’ 8 marzo 2011, la raccomandata era stata avvisata per il

suo ritiro allo stesso ufficio postale di __________;

che

in base all’art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e

decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro

ricevuta;

che

secondo l’art. 138 cpv. 2 CPC, la notificazione è considerata avvenuta quando

l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da

una persona che vive nella sua stessa economia domestica avente almeno 16 anni

(sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia

notificato personalmente al destinatario);

che,

nondimeno, la notificazione è pure considerata avvenuta in caso di invio

postale raccomandato, non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna

infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione

(art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);

che,

nella fattispecie, l’avviso di ritiro risalendo all’8 marzo 2011, il settimo

giorno di giacenza veniva così a scadere il 15 marzo 2011, che corrisponde

perciò alla data di notifica dell’impugnato giudizio;

che,

ciò posto, il termine di trenta giorni per ricorre indicato dal Giudice di

pace, decorrente dal 16 marzo 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC), veniva a scadere

sabato 16 aprile 2011 (art. 142 cpv. 2 CPC) e, quindi, per effetto dell’art.

142.

cpv. 3 CPC, il lunedì successivo, ovvero il 18 aprile 2011;

che

l’ultimo giorno utile per ricorrere essendo venuto però a scadere durante le

ferie esecutive pasquali (art. 56 LEF per rinvio dell’art. 144 cpv. 4 CPC), il

termine per presentare reclamo è venuto così a scadere allo spirare del terzo

giorno dopo le ferie, ossia il 4 maggio 2011 (art. 63 LEF) e, quindi, prima del

30.

aprile 2011, dies di inoltro del rimedio;

che

la questione della tempestività del rimedio non ha però ragione di essere

vagliata oltre e può perciò, per finire, essere lasciata aperta, il reclamo dovendo

in ogni modo essere respinto nel merito in quanto manifestamente infondato;

che

secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione;

che

in tal caso, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è

intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF);

che,

nel caso in esame, il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione è

costituito dal dispositivo n. 2 del decreto 11 maggio 2011 del Giudice unico

della II. Camera penale del Tribunale cantonale del Canton Grigioni, che a

seguito dello stralcio dal ruolo dell’appello amministrativo penale presentato

dall’escusso contro la decisione del Dipartimento di giustizia, sicurezza e

sanità dei Grigioni del 1° marzo 2010, concernente le infrazioni alla legge

della circolazione stradale commesse il 5 novembre 2008, ha caricato allo stesso appellante i costi della procedura di appello quantificati in fr.

200.

- ;

che

tale dispositivo - come del resto il decreto di stralcio, contro il quale il

reclamane è infruttuosamente insorto al Tribunale federale, avendo quest’ultimo

con sentenza del 2 luglio 2010 giudicato il rimedio inammissibile - è

definitivo e, quindi, pienamente esecutivo;

che

come correttamente rilevato dal primo giudice, le eccezioni sollevate

dall’escusso per opporsi all’accoglimento dell’istanza, esulano dal chiaro

contesto a cui si riferisce l’esecuzione, che concerne solo ed esclusivamente

gli oneri processuali caricati all’escusso nella procedura di appello da lui

promossa perché non intendeva accettare il decreto (recte: il mandato)

penale emanato dall’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni per le

contravvenzioni che sarebbero state commesse il 5 novembre 2008;

che,

in altri termini, il reclamante trascura che l’esecuzione in esame non riporta

gli importi illustrati nelle osservazioni all’istanza del 21 febbraio 2011,

rispettivamente nel reclamo e a loro volta riferiti, con ogni evidenza, a

precedenti stadi della procedura o addirittura ad altri procedimenti;

che,

come visto, l’escutente si è solo attivato per procedere all’incasso dei costi

della procedura di appello (fr. 200.-), nella quale l’escusso è uscito

soccombente;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la

soccombenza, ossia essere posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

che

data la particolarità del caso (l’escusso ha evidentemente frainteso il motivo

per cui è stata promossa un seconda esecuzione suoi confronti) e tenuto conto

anche che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde dal

riscuotere spese;

Dispositivo

per questi motivi,,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Intimazione

a.

- RE 1, __________;

- CO 1,

__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

200.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster