14.2011.67
Rigetto definitivo dell'opposizione. Tempestività del reclamo (questione lasciata aperta). Eccezioni dell'escusso non riferite al credito posto in esecuzione
9 maggio 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
14.2011.67
Data decisione, Autorità:
09.05.2011, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Tempestività del reclamo (questione lasciata aperta). Eccezioni dell'escusso non riferite al credito posto in esecuzione
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 142 CPC
art. 144 cpv. 4 CPC
art. 56 LEF
art. 63 LEF
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2011.67
Lugano
9 maggio 2011
FP/B/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia
di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza presentata il 25 gennaio 2011
da
CO 1, __________
contro
RE 1, __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 7 dicembre 2010 per
il pagamento di fr. 200.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di __________,
con sentenza del 7 marzo (O1 SO/__________) ha così deciso.
L’istanza è accolta; l’opposizione
interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo nr. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ è respinta in via
definitiva per fr. 200.- oltre interessi al 4% dal 27.10.2010, fr.
1,60 di interessi fino al 26.10.2010, fr. 30.- spese di avviso, fr. 50.-
spese d’incasso e fr. 30.- di spese esecutive.
La tassa di giustizia di fr. 50.-,
anticipata dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale
inoltre rifonderà alla controparte fr. 40.- di indennità.
La presente decisione è impugnabile
mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale di appello
entro il termine di 30 giorni (art. 319 e seguenti CPC)”.
.
Sentenza impugnata dal convenuto, che con reclamo del
30 aprile 2011 si oppone al pagamento dell’importo posto in esecuzione;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto.
Fatti
A.
che
con precetto esecutivo n. __________ del 3.11/7.12.2010 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________, il CO 1, tramite CO 1, ha escusso RE 1 per la somma di fr. 200.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di
credito ”Kantonsgericht Rechnung-NR. __________ vom 13.07.2010”;
che
interposta opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo con istanza del 25 gennaio 2011;
che
l’escutente ha fondato la propria domanda sul dispositivo n. 2 del decreto
dell’11 maggio 2010, con il quale il Giudice unico della II. Camera penale del
Tribunale cantonale dei Grigioni, avendo stralciato dal ruolo, perché
inammissibile, l’appello amministrativo penale presentato da RE 1 contro la
decisione emanata il 1° marzo 2010 dal Dipartimento cantonale di giustizia,
sicurezza e sanità dei Grigioni, ha caricato allo stesso insorgente i costi
della procedura di fr. 200.- (cfr. doc. D e conseguente fattura del 13 luglio
2010, con assegno di un termine scadente il 12 agosto successivo per saldare la
pendenza e diffida del 30 settembre 2010, doc. B e F);
che
l’istante ha altresì prodotto la sentenza 2 luglio 2010, con la quale il
Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale
presentato da RE 1 contro la citata decisione di stralcio (doc. E);
che
ad originare il contenzioso in rassegna è stata la multa disciplinare di fr.
80.- , con termine di riflessione, che la Polizia cantonale del Canton
Grigioni, Posto di __________, aveva inflitto a RE 1 per avere egli, alla guida
del suo veicolo targato TI __________, omesso di allacciarsi con la cintura di
sicurezza ed inoltre di recare seco il documento di manutenzione del sistema di
antinquinamento della vettura;
che
il procedimento era poi sfociato - a seguito del mancato pagamento della multa
entro il termine di 30 giorni - nel decreto (recte: mandato) penale del
26 febbraio 2009, con il quale l’Ufficio cantonale della circolazione del
Cantone dei Grigioni, per le suddette contravvenzioni, ha punito __________ con
una multa di fr. 80.-, caricandogli le spese di procedura di fr. 158.-, e in
seguito, nell’opposizione da parte dello stesso condannato a tale decisione,
alla quale è seguito il decreto 1° marzo 2010 del Dipartimento cantonale
competente, che non è entrato nel merito della vertenza, e il menzionato decreto
di stralcio del Presidente della II. Camera penale, che ha comportato un
ulteriore onere processuale di fr. 200.- (oggetto dell’esecuzione in rassegna)
a carico del qui convenuto;
che
con ordinanza del 31 gennaio 2011 il Giudice di pace del circolo di __________,
in applicazione dell’art. 253 CPC, ha assegnato al convenuto un termine di 20
giorni per presentare le proprie osservazioni all’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione;
che
con osservazioni del 21 febbraio 2011 RE 1 si è opposto all’istanza, asserendo -
con riferimento alla documentazione annessa - di avere contestato per
raccomandata ogni e qualsiasi importo di spese che non lo concernono, di
ritenere l’infrazione in materia di circolazione stradale non veritiera, e di
avere in ogni modo, a scanso di equivoci e per non creare problemi giuridici,
pagato tutte le multe e tutte le spese relative alle infrazioni che avrebbe
commesso, per cui non vi era affatto motivo per emanare un ulteriore decreto
penale nei suoi confronti;
che
del resto, ha osservato l’escusso, pur avendo omesso di chiedere il rigetto
definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n.__________ del 2 luglio
2009 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, l’escutente ha
ugualmente promosso una seconda procedura esecutiva illecita, cercando il
medesimo incasso da due parti e spingendolo così a ricorrere;
che
con sentenza del 7 marzo 2011 il Giudice di pace del circolo di __________ ha
accolto l’istanza, ritenendo che quanto addotto dal convenuto non può essere
preso in considerazione in sede di rigetto dell’opposizione;
che
la richiesta della parte istante, egli ha puntualizzato, riguarda i costi di
fr. 200.- della procedura di appello conclusasi con il “Decreto del Tribunale
cantonale dei Grigioni Rif. __________” emesso in data 11 maggio 2010, contro
il quale l’escusso si era aggravato senza successo al Tribunale federale, che
aveva infatti giudicato inammissibile il rimedio;
che
conseguentemente, ha concluso lo stesso giudice, lo stesso decreto, presentato
con regolare attestazione di passaggio in giudicato, è da parificare a sentenza
esecutiva ex art. 80 e 81 LEF;
che
contro tale sentenza RE 1 è insorto con reclamo del 30 aprile 2011,
riproponendo in sostanza le argomentazioni addotte in prima sede e, in
particolare, obiettando che non avendo l’istante chiesto il rigetto
dell’opposizione al primo precetto esecutivo, questi non poteva iniziare una
seconda procedura esecutiva, la prima infruttuosa procedura esecutiva essendo
passata in giudicato, rispettivamente eccependo che l’appello penale richiamato
dalla controparte non ha niente a che vedere con la circolazione stradale, per
quindi di nuovo ricordare di avere comunque pagato il 25 marzo 2009 la multa di
fr. 80.-;
che
il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;
Considerandi
in diritto:
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili,
che
tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente
in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n.
3.
CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non di trenta giorni, come erroneamente
indicato dal Giudice di pace nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata (ove
è stata indicata, come autorità di ricorso, la Camera civile dei reclami del
Tribunale d’appello, anziché la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello, come previsto dall’art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che
proposto il 30 aprile 2011 a fronte di una sentenza notificata all’escusso il
30.
marzo 2011 (v. annotazione in calce alla pag. 2 della sentenza prodotta con
il reclamo e le risultanze Track & Trace agli atti), il rimedio sarebbe da
considerare tardivo, l’ultimo giorno utile per ricorrere essendo venuto a
scadere sabato 9 marzo 2011 e, per effetto dell’art. 132 cpv. 3 CPC, l’11 aprile
2011;
che,
nondimeno, ci si può chiedere se il mancato rispetto da parte dell’insorgente
del termine di dieci giorni previsto dall’art. 321 cpv. 2 CPC sia da mettere in
relazione al fatto che – come visto - il primo giudice abbia indicato in trenta
giorni (sbagliando) il termine utile per ricorrere;
che
si volesse seguire questa strada, la tempestività del reclamo parrebbe data;
che
la busta contenente la sentenza impugnata è stata spedita per raccomandata il 7
marzo 2011, per essere recapitata al destinatario, allo sportello postale di __________,
in data 30 marzo 2011;
che,
in precedenza, ossia l’ 8 marzo 2011, la raccomandata era stata avvisata per il
suo ritiro allo stesso ufficio postale di __________;
che
in base all’art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e
decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro
ricevuta;
che
secondo l’art. 138 cpv. 2 CPC, la notificazione è considerata avvenuta quando
l’invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da
una persona che vive nella sua stessa economia domestica avente almeno 16 anni
(sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia
notificato personalmente al destinatario);
che,
nondimeno, la notificazione è pure considerata avvenuta in caso di invio
postale raccomandato, non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna
infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione
(art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);
che,
nella fattispecie, l’avviso di ritiro risalendo all’8 marzo 2011, il settimo
giorno di giacenza veniva così a scadere il 15 marzo 2011, che corrisponde
perciò alla data di notifica dell’impugnato giudizio;
che,
ciò posto, il termine di trenta giorni per ricorre indicato dal Giudice di
pace, decorrente dal 16 marzo 2011 (art. 142 cpv. 1 CPC), veniva a scadere
sabato 16 aprile 2011 (art. 142 cpv. 2 CPC) e, quindi, per effetto dell’art.
142.
cpv. 3 CPC, il lunedì successivo, ovvero il 18 aprile 2011;
che
l’ultimo giorno utile per ricorrere essendo venuto però a scadere durante le
ferie esecutive pasquali (art. 56 LEF per rinvio dell’art. 144 cpv. 4 CPC), il
termine per presentare reclamo è venuto così a scadere allo spirare del terzo
giorno dopo le ferie, ossia il 4 maggio 2011 (art. 63 LEF) e, quindi, prima del
30.
aprile 2011, dies di inoltro del rimedio;
che
la questione della tempestività del rimedio non ha però ragione di essere
vagliata oltre e può perciò, per finire, essere lasciata aperta, il reclamo dovendo
in ogni modo essere respinto nel merito in quanto manifestamente infondato;
che
secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione;
che
in tal caso, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è
intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF);
che,
nel caso in esame, il titolo di rigetto definitivo dell’opposizione è
costituito dal dispositivo n. 2 del decreto 11 maggio 2011 del Giudice unico
della II. Camera penale del Tribunale cantonale del Canton Grigioni, che a
seguito dello stralcio dal ruolo dell’appello amministrativo penale presentato
dall’escusso contro la decisione del Dipartimento di giustizia, sicurezza e
sanità dei Grigioni del 1° marzo 2010, concernente le infrazioni alla legge
della circolazione stradale commesse il 5 novembre 2008, ha caricato allo stesso appellante i costi della procedura di appello quantificati in fr.
200.
- ;
che
tale dispositivo - come del resto il decreto di stralcio, contro il quale il
reclamane è infruttuosamente insorto al Tribunale federale, avendo quest’ultimo
con sentenza del 2 luglio 2010 giudicato il rimedio inammissibile - è
definitivo e, quindi, pienamente esecutivo;
che
come correttamente rilevato dal primo giudice, le eccezioni sollevate
dall’escusso per opporsi all’accoglimento dell’istanza, esulano dal chiaro
contesto a cui si riferisce l’esecuzione, che concerne solo ed esclusivamente
gli oneri processuali caricati all’escusso nella procedura di appello da lui
promossa perché non intendeva accettare il decreto (recte: il mandato)
penale emanato dall’Ufficio della circolazione del Cantone dei Grigioni per le
contravvenzioni che sarebbero state commesse il 5 novembre 2008;
che,
in altri termini, il reclamante trascura che l’esecuzione in esame non riporta
gli importi illustrati nelle osservazioni all’istanza del 21 febbraio 2011,
rispettivamente nel reclamo e a loro volta riferiti, con ogni evidenza, a
precedenti stadi della procedura o addirittura ad altri procedimenti;
che,
come visto, l’escutente si è solo attivato per procedere all’incasso dei costi
della procedura di appello (fr. 200.-), nella quale l’escusso è uscito
soccombente;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo;
che
gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la
soccombenza, ossia essere posti a carico dell’insorgente (art. 48, 61 cpv. 1
OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che
data la particolarità del caso (l’escusso ha evidentemente frainteso il motivo
per cui è stata promossa un seconda esecuzione suoi confronti) e tenuto conto
anche che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde dal
riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. Intimazione
a.
- RE 1, __________;
- CO 1,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
200.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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